Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12092 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
375 REPUBBLICA ITALIANA 12092/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE Kisarcimento danni Osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10712/99 CARBONE Presidente Vincenzo Port. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Cron. 29702 Dott. Roberto PREDEN -Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Ud.05/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORIGINALE DI CR NA, IO ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA STAZIONE DI S PIETRO 45, presso lo studio dell'avvocato PACETTI MASSIMO, difesi dall'avvocato FINELLI GUIDO con studio in 80132 NAPOLI VIA G. ORSINI 42, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
NA ANNIBALE;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 16911/98 del Giudice di pace di 1551 NAPOLI, emessa il 20/10/98 e depositata il 10/11/98 (R.G. 25675/96); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE AP conveniva davanti al Giudice di pace di Napoli Roberto Riccio e AL GI per sen- tirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua nel solaio di copertura di un balcone del suo appartamento. I convenuti resistevano. Il giudice di pace, con sentenza del 10.11.1998, accoglieva la domanda e condannava i convenuti al paga- mento della somma di L. 400.000 ed al rimborso delle F spese. Considerava che dalla CTU era emersa la sussi- stenza delle infiltrazioni, provenienti dal sovrastante pavimento del balcone e dovute a carenza di sigillatura nella pavimentazione e nei correnti di marmo;
che i danni, di limitata estensione e lieve entità, potevano essere determinati nella somma suindicata. Avverso la sentenza i soccombenti hanno proposto 2 ricorso per cassazione, illustrato con memoria. Non ha svolto difese l'intimato. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, proposto avverso sentenza di equità del giudice di pace, è manifestamente infondato.
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 C.C., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce che il giudice di pace non avrebbe osservato i principi gene- R. rali dell'ordinamento in materia di responsabilità.
2.1. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di equità, il giudice di pace, a differenza di quanto di- sponeva l'art. 113, comma 2, c.p.c. nel testo previgen- te per il giudice conciliatore, non è tenuto all'osservanza dei principi regolatori della materia (S.U. n. 716/99).
3. Con il secondo e terzo motivo, denunciando vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deduce il ricorrente che il giudice di pace avrebbe quantificato il danno in difetto di una prova concreta.
3.1. Le censure sono rivolte alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di pace e vanno disattese. Il giudice di pace ha tenuto conto de- gli elementi di fatto emergenti dalla CTU ed ha deter- minato i danni con liquidazione equitativa, incensura- bile in questa sede.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5.7.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE CANCELLERIA Umberto CiceroIL DIRETTORE Depositata in Canceller 0/9 AGO, 2002 CORTE IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Umberto Cicero Q E K U E A R 4