Articolo 7 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 6Articolo 8
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15 agosto 1952
Art. 7. (Espropriazioni)

I terreni comunque rimboschiti' a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguita' a terreni di proprieta' dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unita' tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda,.
Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione e' regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere b) dei commi quarto e quinto dell'art. 31 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 agosto 1952
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