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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 691/2023 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 11.11.2025 e per repliche fino al
21.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
ed , rapp. e dif. da Avv.ti Parte_1 Controparte_1
R. TI e L. TI
INAIL Controparte_2
, rapp. e dif. da Avv.ti M. Ciccola G. Corsalini;
[...]
Ricorrenti
E
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da Avv.ti Controparte_3
R. Fuso, C. Fazio e A. Di Matteo;
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. Controparte_4
e dif. da Avv.to R. Salonia
resistenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.6.2023, Parte_2
e chiedevano di dichiarare -
[...] Controparte_1 Controparte_3
e , responsabili, individualmente, pro quota o Controparte_5 CP_6 solidalmente, dell' evento di danno dedotto nel ricorso e per l'effetto condannarle al risarcimento di tutti i seguenti danni:
Danno non patrimoniale cd. terminale trasferibile alle ricorrenti iure hereditatis in una somma che sia equa e congrua a risarcire il pregiudizio dinamico-relazionale (cd. biologico) e morale patito dal sig. nel CP_1 periodo di sopravvivenza;
Danno non patrimoniale subito dalle ricorrenti iure proprio in conseguenza della lesione e della conseguente perdita del rapporto parentale in una somma che sia equa e congrua a risarcire il pregiudizio dalle stesse subito alla sfera dinamico relazionale ed a quella morale sia durante il periodo di sopravvivenza del loro congiunto che in conseguenza del suo decesso;
Danno patrimoniale da lucro cessante da ritardato godimento delle somme risarcitorie da liquidarsi nella misura degli interessi legali, poiché è certo che la somma risarcitoria se acquisita al momento dell'illecito sarebbe stata investita dalle ricorrenti ed avrebbe prodotto reddito e, comunque nella misura che sarà ritenuta congrua ed equa, da calcolarsi anno per anno sulle somme risarcitorie espresse ai valori del tempo del fatto, ed anno per anno rivalutate secondo l'indice ufficiale ISTAT.
Osservavano le ricorrenti che il defunto dal 1955 al 1959, era CP_1 stato dipendente, con la mansione di elettricista presso una ditta esterna che lavorava nel cantiere navale di AN.
Dal 1962 al 1994 aveva prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato inizialmente nella provincia di Biella, dove, quale manovale, si occupava di
2 scambi a mano, manovre e freni, prestando la sua opera direttamente sui binari esposto alle polveri sottili che si generavano dall'attrito dei vagoni sulle rotaie e dall'usura dei freni notoriamente rivestiti di amianto.
Dal 1968 al 1979 era stato assistente al vagone merci come addetto al carico e scarico. Il servizio veniva svolto sul vagone merci che era, all'epoca, rivestito di amianto come i vagoni passeggeri.
Dal 1979 al 1994 qualifica di conduttore (controllava i biglietti) ed era sempre a contatto con l'impianto frenante in quanto doveva dare il segnale per la partenza ad ogni fermata. Ad ogni frenata e ripartenza l'attrito fra i binari e le ruote dei vagoni sprigionava polveri varie.
Cessava di lavorare, per raggiungimento dell'età pensionistica, nel
1994.
Il 03.03.2016 veniva redatto il primo Certificato di malattia professionale per Mesotelioma della pleura e quindi il 18.12.2016 il CP_1 decedeva.
Ciò premesso in fatto e ritenendo che il decesso del fosse CP_1 attribuibile all'evoluzione del mesotelioma contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto subita presso le società resistenti, le ricorrenti concludevano come in atti.
Con separato ricorso l'INAIL chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute, individuale, pro quota o solidale, e, per l'effetto condannare la Società Controparte_7
e la al pagamento,
[...] Controparte_8 in favore del ricorrente Istituto, del costo delle prestazioni erogate in seguito ed a causa della morte per malattia professionale del sig. , Persona_1 avvenuta in data 18.12.2016, e della rendita concessa al coniuge superstite, pari a € 259.677,81.
3 Co Si costituivano e in entrambi i giudizi, chiedendo il CP_3 rigetto dei ricorsi.
Il 9 maggio del 2024 i giudizi venivano riuniti.
Nel corso del processo venivano sentiti testimoni e disposta CTU.
Storia lavorativa del e sua esposizione Parte_3 all'amianto
Dall'estratto contributivo del de cuius, allegato al doc. n. 5 di parte ricorrente, emerge che il ha lavorato CP_1
1- dal 05.05 al 25.07.1956 per la ditta Ragaglia Quinto di AN (82 giorni)
2- dal 24.06 al 30.08.1957 e dal 03.10.1958 al 07.03.1959 per la IEG di
Genova (224 giorni);
3- dal 25.05 al 28.11.1959 e dal 26.01 al 09.05.1960 per la Parte_4
di Genova (295 giorni);
[...]
4- dal 24.09 al 08.10.1960 per la di AN (15 Controparte_9 giorni);
5- dal 21.05.1962 fino al pensionamento del 30.12.1994 per l'odierna
(32 anni, 7 mesi e 10 giorni. CP_6
Dall'elenco delle imprese in appalto presso di AN CP_3
(doc. 6 ricorso) si evince che la ditta IEG compiva lavori di installazione di strade e impianti elettrici.
Il teste confermava che nel espletamento della sua Tes_1 mansione di elettricista, il nel periodo lavorato alle dipendenze della CP_1
IEG aveva lavorato sempre presso il cantiere navale dell'odierna CP_3 di AN e più precisamente a bordo delle navi in costruzione e si era occupato di posizionare i cavi elettrici all'interno della nave, anche negli
4 spazi angusti e che, una volta apposti i cavi, i coibentatori alla sua presenza provvedevano a spruzzare l'amianto floccato sulle paratie mentre i cavi venivano rivestiti con amianto.
Confermava che, quando si dovevano effettuare modifiche o riparazioni, era necessario raschiare la coibentazione in amianto con seghetti, cacciaviti e scalpelli, effettuare le lavorazioni necessarie per poi riposizionare la coibentazione prelevando da sacchi con la scritta amianto, la polvere da impastare con il cemento per poi spruzzarla nuovamente sulle paratie.
Deve, pertanto, ritenersi provato che il abbia lavorato CP_1 all'interno dei cantieri navali di AN della nel periodo in Controparte_3 considerazione.
Co Quanto al rapporto lavorativo con la stessa Rete Ferroviaria dichiara che il nel corso dello stesso ha svolto le mansioni di Manovale CP_1 presso le Stazioni di Bianzè, VE e AN (21.5.1962-20.11.1968) e sempre di manovale presso l'ex Deposito Personale Viaggiante di AN
(21.11.1968- 31.12.1970); di infine Ausiliario Viaggiante, Assistente Viaggiante
e, infine, di Conduttore tra il gennaio 1971 ed il dicembre 1994.
Per quanto riguarda l'esposizione all'amianto, con riferimento al periodo in cui il ha lavorato nei cantieri della il nominato CP_1 CP_3 perito osserva quanto segue:
“Relativamente al lavoro prestato dal sig. er la IGE di Genova CP_1 presso i cantieri navali di AN, va preliminarmente ribadita l'assenza di qualsivoglia dato relativo a rilievi ambientali delle fibre di asbesto disperse nell'aria eseguiti nei luoghi di lavoro della di AN eseguiti sia CP_3
5 nel periodo durante il quale vi lavorò l'uomo, sia negli anni precedenti o successivi.
Infatti, negli atti dei procedimenti nei confronti di noti al CP_3 sottoscritto elencati poco sopra in nota non sono mai stati esibiti rilievi ambientali delle polveri di amianto presenti nei luoghi di lavoro della el periodo nel quale vi avevano lavorato i soggetti che avevano CP_3 contratto patologie asbesto correlate. Relativamente a tale questione, nella dettagliata relazione del Servizio di Prevenzione di AN depositata in atti nel procedimento N. 533/2021 R.G. della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di AN veniva sostenuto che tali rilievi non fossero mai stati eseguiti dalla negli anni in cui si faceva uso di questo materiale in quanto CP_3
l'azienda aveva sempre risposto negativamente alla richiesta di esibire la relativa documentazione nella casistica esaminata dal servizio nel corso degli anni.
Diversamente dallo stabilimento di AN, lo scrivente CTU ha trovato notizia che presso un'altra sede dei cantieri navali della CP_3 la sede di Monfalcone, nel 1977 era stata compiuta una rilevazione ambientale nei reparti della Marina Militare e, più in particolare, in due reparti di saldatura (salderia A e salderia B) ove si eseguiva il preriscaldo delle lamiere utilizzando fasce contenenti amianto. Nello studio dei professori
e dell'Università di Trieste25 era riscontrata una Per_2 Per_3 concentrazione media di fibre di amianto (ff/cm3) nell'aria ambientale compresa fra 0,00 e 11,17, di fatto confermando la presenza di amianto, ancorché non omogenea, negli ambienti di lavoro dei due reparti.
Ricorrendo, quindi ad altra documentazione, copiosa sia in questo procedimento che negli altri procedimenti noti al sottoscritto CTU, si può pacificamente osservare che non sussistono dubbi sul fatto che presso i cantieri navali di AN nel breve periodo di otto mesi compreso fra il mese di giugno 1957 e il mese di marzo 1959 nel quale vi lavorò il sig. venisse CP_1 utilizzato amianto per la costruzione delle navi.
Fra tali documenti, tutti concordanti, si ritiene di indicare come significativi ed esaustivi quattro documenti:
6 -il documento prodotto dalla RSU nel 1996 (documento al CP_3 punto 1.07.01 di questa relazione) riguardante l'utilizzo dell'amianto in
CP_3
-il parere Con.t.a.r.p. inerente alla valutazione del rischio dei dipendenti del 04.12.1996 (documento al punto 1.07.02 di questa CP_3 relazione); -l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale per i lavoratori della del 20.04.2000 (documento al punto CP_3
1.07.03 di questa relazione);
-la relazione INAIL del 21.11.1983, prodotta in precedenti procedimenti presso questo Tribunale.
Dai documenti citati non sorgono dubbi neppure circa le modalità di utilizzo dell'amianto in L'asbesto, quantomeno sino alla metà CP_3 degli anni '70, era utilizzato sia in forma spruzzata sia in forma legata
(cemento amianto) sia in forma di pannelli (marinite), come ben documentato nella relazione INAIL del 04.12.1996, tutte modalità di utilizzo idonee a una dispersione aerea di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro in funzione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con
e su di esso.
Va quindi ricordato, come rilevato sempre dalla relazione INAIL del
1996, che in seguito all'utilizzo di amianto in rilevante quantità almeno sino alla metà degli anni '70, tutte le mansioni che richiedevano la presenza dei lavoratori a bordo delle navi in costruzione esponevano gli operatori ad una quantità di fibre di amianto, ritenuta mediamente significativa anche qualora la presenza degli operatori a bordo non fosse costante, e che
l'esposizione fosse sia diretta, cioè derivante da amianto manipolato o lavorato direttamente, sia ambientale, cioè indotta da operazioni inquinanti svolte in contemporanea in zone limitrofe della nave.
Il contenuto dei documenti citati è del tutto coerente con i dati epidemiologici nazionali raccolti dal ReNaM che evidenziano un elevatissimo numero di casi di patologie asbesto correlate nei lavoratori della cantieristica navale. Nel ReNaM 202127 il settore produttivo della
7 cantieristica navale si colloca al quarto posto per numero di mesoteliomi verificatisi nei suoi addetti, 1.318 casi, che costituiscono il 6,0% dei complessivi casi segnalati al ReNaM nel periodo compreso fra il 1993 e il 2018. Nel rapporto viene precisato che in questa categoria non sono comprese le aziende che svolgono esclusivamente attività di riparazione e demolizione navali, considerate separatamente, per le loro caratteristiche di esposizione.
Viene poi evidenziato che amianto sotto forma di manufatti friabili è stato ampiamente utilizzato a scopo antincendio, insonorizzante, termoisolante o anticondensa nell'apparato motore (materassini, corde, nastri, coppelle per
l'isolamento di tubazioni per il trasporto di carburanti liquidi o vapore, turbine, serbatoi, caldaie, collettori di scarico fumi, sistemi di aereazione) e nel rivestimento delle paratie tagliafuoco. Negli allestimenti interni delle navi sono stati impiegati amianto a spruzzo, rivestito con intonaco, tele o pannelli di finitura, intonaci contenenti amianto, pannelli di marinite (gesso e amianto amosite), lastre piane in cemento-amianto (eternave), cartoni e tele in amianto. Gli alloggi e le cabine erano rivestiti con pannelli di marinite.
Amianto inglobato in matrici compatte era il costituente di guarnizioni e materiali da attrito. Sono stati esposti soprattutto i coibentatori a bordo nave
(spesso dipendenti di ditte esterne), ma anche tutti gli addetti a bordo nave che operavano in vicinanza e contemporaneamente ai coibentatori oppure utilizzando loro stessi materiali in amianto. Le mansioni maggiormente coinvolte sono state: meccanici, elettricisti, tubisti, falegnami, ponteggiatori, picchettini e verniciatori. La latenza in 1309 dei casi segnalati nel settore produttivo (per 9 casi non è disponibile l'anno di inizio esposizione) ha una mediana di 50 anni con una media di 49,3 ± 11,6. Il picco di inizio dell'esposizione nei casi registrati nel registro si è verificato negli anni Sessanta del secolo scorso.
Recentemente, si sono aggiunti anche altri dati epidemiologici che hanno evidenziato un Rapporto Standardizzato di Mortalità (RSM) elevato per i tumori pleurici in due coorti di lavoratori di Marghera (Venezia)28: una di 1.772 lavoratori della Compagnia Lavoratori Portuali al lavoro al 1960 o assunti entro il 1980 e seguiti con follow-up fino al 30.10.2012 (RSM 10,8 - IC
95% 4,50- 9,21) ed una di 4.659 lavoratori della al lavoro al 1955 o CP_3
8 assunti entro il 1985 e seguiti con follow-up fino al 31.10.2014 (RSM 6,44 - IC
95% 7,18-16,27). I dati relativa ai lavoratori inseriti assieme a quelli CP_3 dei lavoratori portuali in un più ampio pool di coorti di complessivi 51 801 soggetti29, dei quali il 55.9% vivi ed il 42.6% deceduti, hanno consentito, data
l'ampia numerosità della coorte, una valutazione della mortalità per il tumore primitivo pleurico stratificata per classi di durata lavorativa e di latenza: l'RSM calava all'aumentare della latenza ed aumentava all'aumentare degli anni di lavoro in cantiere30 .
Ancora più specificamente, sono di interesse anche i dati raccolti dallo SPSAL di AN nel settembre 2010 relativamente alle 105 indagini conoscitive per patologie asbesto correlate svolte nel periodo 2001-2009 su dipendenti ed ex dipendenti che avevano rilevato la presenza di CP_3 ben 46 soggetti portatori di patologie asbesto correlate diagnosticate con criteri di certezza, fra i quali ben 25 mesoteliomi, 24 pleurici ed 1 peritoneale,
19 carcinomi polmonari e 2 asbestosi31 . Va poi considerato l'elevato numero di ex lavoratori che sono stati riscontrati affetti da CP_3 patologie asbesto correlate, in particolare da mesotelioma, nel corso dei procedimenti civili e penali tenutisi negli anni presso il Tribunale di AN32
. Da quanto complessivamente considerato si può quindi ritenere, con ragionevole certezza, che presso la vi fossero polveri di asbesto CP_3 negli ambienti di lavoro nel periodo nel quale vi lavorò il sig. e che i CP_1 lavoratori, soprattutto quelli che svolgevano mansioni a bordo delle navi in allestimento, fossero esposti alla loro inalazione durante il lavoro33”.
Ciò posto, il nominato consulente ha affrontato la questione relativa alla concreta esposizione del alle fibre di amianto nello svolgimento CP_1 delle proprie mansioni e la questione è stata risolta affermativamente.
Osserva il ctu: “Dalla documentazione in atti emerge che la ditta IEG
(Imprese Elettriche di Genova) figura nell'elenco delle ditte che avevano lavorato in appalto presso la come da comunicazione in data CP_3
9 10.11.2000 della (allegato 7 al ricorso) e, nella comunicazione, CP_3 viene precisato che la ditta svolgeva attività di “Installazione strade cavi e impianti elettrici”.
Nell'indagine dello SPSAL di AN su incarico della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di AN (documento al punto 1.06.02 di questa relazione) veniva confermato che la ditta IEG era “specializzata nel montaggio di apparecchiature elettriche, con contratto di appalto presso
l'allora di AN, oggi con sede in AN” e Controparte_5 CP_3 veniva precisato che il sig. nel questionario ReNaM non prodotto in CP_1 atti, dichiarava di aver lavorato alle dipendenze dell'IEG “come elettricista, effettuando lavori elettrici su navi in costruzione, nello specifico si è occupato di collegare quadri elettrici e cabine elettriche”.
Nell'anamnesi raccolta il 11.04.2016 all'INAIL nel corso dell'iter valutativo per malattia professionale, il sig. dichiarava che aveva CP_1 lavorava come operaio elettricista a bordo nave presso i Cantieri Navali
Riuniti di AN come dipendente della appaltatrice IEG.
Il testimone sentito nell'udienza del 19.03.2014 di questo procedimento confermava che il sig. veva lavorato come elettricista CP_1 alle dipendenze della IEG sempre presso il cantiere navale dell'odierna
i AN e più precisamente a bordo delle navi in costruzione e CP_3 si è occupato di posizionare i cavi elettrici all'interno della nave.
Quanto riferito dai vari documenti e dalla testimonianza ben si attaglia con quanto riportato sia nel Parere CON.T.A.R.P. “Valutazione rischio dipendenti di AN” del 04.12.1996 (documento al punto CP_3
1.07.02 di questa relazione) sia nella risposta di del 06.12.1996 alla CP_3
Con.T.A.R.P. relativamente alla richiesta di fornire notizie sulle mansioni delle varie figure professionali34 . Entrambi i documenti confermano che, fino al
1980, le mansioni di elettricista erano state svolte da ditte in appalto alle quali si affiancava una ridotta squadra di elettricisti dipendenti.
In base a quanto riportato, di conseguenza, non sembrano esserci dubbi sul fatto che il sig. abbia lavorato presso per un CP_1 CP_3
10 periodo complessivo di poco più di 8 mesi con mansioni di elettricista e che ciò, stando ai vari documenti citati, comportasse una frequentazione “con una certa sistematicità” dell'ambiente di bordo delle navi in costruzione durante l'allestimento esponendo l'uomo, sia direttamente che indirettamente, a polveri di amianto disperse nell'aria del luogo di lavoro.
L'esposizione degli elettricisti ad amianto, d'altra parte, ben si attaglia con l'elevato numero di mesoteliomi insorto negli operi addetti a tale mansione nella cantieristica navale che, stando al ReNaM 2021, si colloca con complessivi 9535 casi al terzo posto per numero di casi segnalati nel settore produttivo dei quali costituisce il 7,3%.
Anche nel Parere CON.T.A.R.P. del 04.12.1996 citato poco sopra veniva concluso che, complessivamente considerata, la categoria degli elettricisti era da ritenersi esposta in maniera significativa sino al 1979.
Anche ricordando che il sig. lavorò pressi quando CP_1 CP_3 ancora erano abitualmente prodotte navi con caldaie a vapore, produzione proseguita sino al 1966, nelle quali era utilizzato per la coibentazione amianto in grande quantità, sia in forma di pannelli sia nella forma di amianto impastato con cemento, come ben emerge dal documento INAIL del 1983 (documento citato in nota 26 a pagina 35 di questa relazione), quanto considerato consente di affermare che è
[... altamente probabile che nel breve periodo di otto mesi nel quale il sig. CP_ avorò come elettricista alle dipendenze della ditta IGE presso CP_3 si sia concretizzata una importante esposizione a polveri di asbesto e che tale esposizione abbia contribuito a formare la quantità di corpuscoli dell'asbesto rinvenuta nei suoi polmoni dopo la morte”.
Con riferimento al periodo di occupazione del lle dipendenze CP_1 Co della pure, il nominato perito rilevava che non vi erano dubbi in ordine alla massiccia presenza di amianto nel settore ferroviario italiano, sia nel materiale rotabile, sia negli impianti elettrici di linea e di sicurezza, sia nei fabbricati e armamento.
11 Peraltro, ancora nel 1995 venivano impartite disposizioni per la eliminazione dell'amianto dal materiale rotabile, ritenuto presente anche nelle carrozze già decoibentate;
in particolare, si prevedeva per il successivo biennio la bonifica modifica di 344 locomotive disponendo nel frattempo operazioni (evidentemente necessarie) di «confinamento e stabilizzazione»
(doc.42 e 43 allegati al ricorso).
Come riferito dallo stesso ctu, “non vi sono dubbi nell'affermare che nel caso in esame, avendo il sig. lavorato dal maggio 1962 fino al CP_1 Co pensionamento del 30 dicembre 1994 per l'odierna in per quasi tutti i 32 Co anni del suo lavoro fosse in uso in materiale rotabile nel quale l'amianto era presente e idoneo a rilasciare fibre negli ambienti di lavoro e che per circa due terzi di tale periodo il lavoro era svolto quando non erano ancora state impartite disposizioni specifiche relative a misure di protezione nell'esecuzione delle lavorazioni comportanti contatti o impiego di amianto, di cui agli atti si ha notizia solo a far data dal primo giorno di aprile del 1983”.
Con riferimento alla concreta esposizione all'amianto del il CP_1 nominato perito, anche in questo caso, rispondeva affermativamente, osservando a quanto segue:
“Va da subito evidenziato che il sig. non è stato addetto alla CP_1 costruzione e/i manutenzione del rotabile ferroviario durante il suo lavoro in
I4 , avendo ricoperto mansioni di manovale e di personale viaggiante
(assistente/ausiliario viaggiante e conduttore) che non contemplavano attività di riparazione dei rotabili nel corso delle quali solo eccezionalmente poteva verificarsi la presenza dell'uomo, come confermato anche dei due testi di parte ricorrente escussi durante questo procedimento (vedi la sezione
2. di questa relazione).
12 Tuttavia i dati epidemiologici evidenziano che l'incidenza di mesoteliomi è elevata anche nel personale viaggiante e in quello di stazione43 e già di per sé il dato sembra deporre per la presenza di un rischio amianto anche nello svolgimento di tali mansioni. Infatti l'elevata incidenza in una popolazione di lavoratori di una rarissima neoplasia, che si verifica con una incidenza stimata nel nord America di 15-20 casi/anno per milione negli uomini e di 2-3 casi/anno per milione nelle donne44, già di per sé depone per la sussistenza di una esposizione ad asbesto ben superiore a quella che si verifica nella popolazione generale
Co Come si legge nella memoria di costituzione di il ha CP_1 ricoperto le mansioni di presso le Stazioni di Bianzè, VE e CP_10
AN (21.5.1962-20.11.1968) e presso l'ex Deposito Personale Viaggiante di AN (21.11.1968- 31.12.1970) nonché, nel periodo compreso tra il gennaio 1971 ed il dicembre 1994, di Ausiliario Viaggiante, Assistente
Viaggiante e, infine, di Conduttore.
Sul punto il perito osservava:
Co [...
“Relativamente, infine, al periodo di lavoro prestato in dal sig. CP_ per oltre diciassette anni con mansioni di conduttore, va considerato che il lavoro svolto dal sig. vveniva esclusivamente a bordo treno, sia CP_1 in carrozze adibite al trasporto passeggeri che in carrozze bagagliaio, ove il rischio espositivo derivava principalmente dal rilascio di fibre di amianto dalle strutture delle carrozze, nelle quali l'asbesto era riccamente presente ma che
a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso incominciava ad essere sostituito con altri materiali sia nella costruzione di nuovi rotabili che, progressivamente, in quelli in uso (argomento che verrà affrontato nella risposta al quesito specifico). Va quindi considerato che la situazione Co espositiva di tutto il personale di subiva un miglioramento dopo il 1983 grazie all'adozione delle disposizioni di cautela da osservare durante le
13 operazioni di manutenzione di ogni tipo condotte sul rotabile ferroviario CP imposte da Infatti, anche per il personale viaggiante le misure cautelative imposte e la loro progressiva applicazione in tutti gli ambiti lavorativi comportarono una progressiva riduzione della dispersione di polveri di asbesto negli ambienti di lavoro, intendendo con ciò sia i rotabili ferroviari che le varie strutture di terra. Si ritiene pertanto che, con il passaggio alle mansioni di conduttore del sig. si manifestò una riduzione di CP_1 esposizione dell'uomo a polveri di asbesto durante il lavoro e che tale riduzione si accentuò dopo il 1983 in seguito all'adozione di misure preventive CP da parte di Tuttavia è altamente improbabile che sino al momento del suo pensionamento del 20.12.1994 l'esposizione a polveri di asbesto durante il lavoro potesse essere considerata pari a quella alla quale era esposta la popolazione generale in quanto a quel tempo l'amianto era ancora Co abbondantemente presente in e continuò ad esserci, pur progressivamente riducendosi, anche successivamente al pensionamento dell'uomo.”
Causa del decesso e nesso causale
Non sussistono dubbi circa il fatto che il fosse affetto in vita da CP_1 un mesotelioma maligno bifasico con prevalente componente epitelioidea e minoritaria componente di tipo sarcomatoide desmoplastica53 della pleura sinistra e che lo stesso sia deceduto per mesotelioma maligno bifasico con prevalente componente epitelioidea (60%) e minoritaria componente di tipo sarcomatoide desmoplastica (40%)
Conclude la perizia sul punto: “Non sembrano porsi dubbi, inoltre, nell'affermare che la morte del sig. che al momento della diagnosi CP_1 non presentava altre significative patologie sistemiche che ne compromettessero le funzioni vitali, escluse anche all'esame autoptico, debba essere ricondotta causalmente esclusivamente e in maniera diretta alla progressione neoplastica locale del mesotelioma che, come evidenziato al tavolo settorio, comportava in fase terminale il completo
14 incarceramento del polmone sinistro, con insorgenza di una progressiva insufficienza respiratoria.
In conclusione è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la morte del sig. è causalmente riconducibile in maniera CP_1 diretta ed esclusiva alla presenza e all'estensione locale del mesotelioma maligno bifasico con prevalente componente epitelioidea e minoritaria componente di tipo sarcomatoide desmoplastica della pleura sinistra che lo affliggeva”.
Circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la relativa esposizione all'asbesto del de cuius, il CTU osservava quanto segue:
“Relativamente al caso di specie, l'evidenza di un elevato numero di corpuscoli di asbesto nel tessuto polmonare del sig. che attesta essersi CP_1 verificata nel tempo una sua esposizione ad amianto, rende pacifico ricondurre causalmente ad essa la genesi del mesotelioma considerato anche che nell'uomo non risultano evidenze relative ad esposizioni ad altre sostanze minerali o ad altri fattori di rischio e/o all'esistenza nell'uomo di una delle alterazioni patologiche croniche ritenute predisponenti all'insorgenza della neoplasia.
Di conseguenza, possiamo ritenere con probabilità elevata prossima alla certezza che il mesotelioma sviluppatori nel sig. è stato causato CP_1 da una esposizione a fibre di asbesto avvenuta durante il lavoro nel corso della sua vita e che, di conseguenza, la morte dell'uomo è stata causata da tale esposizione”.
Analizzata tutta la documentazione in atti, il ctu concludeva neri seguenti termini:
15 “La morte del sig. con criterio di maggior probabilità, è CP_1 causalmente riconducibile alla esposizione ad amianto verificatasi sia durante il lavoro di elettricista svolto presso la di AN alle CP_3 dipendenze della ditta IGE di Genova dal 1956 al 1957 per poco meno di Co otto mesi, sia durante il lavoro prestato dal 1962 al 1981-82 presso dopo tale data ogni eventuale successiva esposizione eventualmente verificatasi Co durante il lavoro in protrattosi sino al pensionamento del 1994, non avrebbe avuto alcun effetto causale in quanto la neoplasia, ancorché non clinicamente evidente, si era già sviluppata e non era più reversibile.
Nonostante le insufficienti informazioni disponibili, si deve ritenere maggiormente probabile che si sia verificata una esposizione ad asbesto durante il lavoro svolto dal sig. più remotamente nel settore edilizio CP_1 come manovale/muratore e che questa abbia avuto ruolo concausale nel processo di oncogenesi considerando che l'analisi ex post della vicenda clinica del sig. orterebbe ad anticipare ai primi giorni di gennaio 2014 Pt_5
l'esordio sintomatico del mesotelioma rendendo compatibile la latenza convenzionale della malattia con i dati di letteratura riportati in relazione.
Non è possibile specificare in che percentuale le varie cause abbiano inciso sull'evento e conseguentemente vanno considerate causalmente responsabili in egual misura”.
16 La responsabilità dei convenuti
Ciò posto, occorre accertare la colpa sotto il profilo oggettivo, ossia verificare se l'esposizione all'amianto sia conseguenza di inadempimento del datore di lavoro, e soggettivo, ossia se l'inadempimento sia imputabile al datore di lavoro, valutando i profili della prevedibilità dell'evento, dell'esigibilità della condotta alternativa lecita, dell'evitabilità del danno mediante l'osservanza degli obblighi imposti dalle norme in vigore.
I ricorrenti hanno assolto i loro oneri di allegazione, individuando quali disposizioni di legge violate dal datore di lavoro nel disposto dell'art. 2087
c.c., nonché nelle prescrizioni contenute nel DPR 303/1956.
Orbene, il DPR 303/1956 prescriveva all'art. 21 in tema di lavorazioni polverose che “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.” Vi erano, poi, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo
17 il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19); alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25). Tutti gli obblighi suddetti sono stati violati dal datore di lavoro, come si è evidenziato nell'esame delle condizioni di lavoro emerse dalle risultanze istruttorie.
Incombeva infatti sulle convenute, ai sensi dell'art. 2087 cc, l'onere di provare di aver adottato tutte «le misure necessarie per tutelare» il lavoratore dal rischio derivante dalla presenza di (polvere di) amianto.
tale prova non ha avuto esito positivo, laddove, in particolare per la
CP_3
Dai numerosissimi verbali di prova assunti in altri procedimenti aventi lo stesso oggetto e la stessa parte convenuta, è emerso univocamente che gli ambienti (anche) delle officine erano visibilmente polverosi, che in anni risalenti, ma anche successivi a quelli qui di rilievo, non venivano usate mascherine, né sistemi di aspirazione (posizionati «immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri», ai sensi dell'art.213DPR 303/56, vigente all'epoca) al di là di quelli per il fumo usati (solo) dai saldatori;
l'attrezzatura, le postazioni di lavoro e le tute dei dipendenti venivano pulite spesso con aria compressa, che sollevava la polvere nell'aria; l'accumulo veniva eliminato usando spesso scope e palette in presenza dei lavoratori.
Quanto alla prova contraria, si rileva che ul punto, non ha CP_3 fornito alcun elemento utile, Il teste , infatti, nulla sapeva riferire in Tes_2 ordine all'ambiente lavorativo ed alle eventuali misure di prevenzione adottate all'epoca in cui il veva lavorato, avendo iniziato a lavorare CP_1 per successivamente al periodo in cui il aveva prestato la CP_3 CP_1 sua attività.
18 Co In relazione al periodo lavorativo alle dipendenze della il nominato perito ha osservato quanto segue:
“Si deve innanzitutto rilevare che In base a tali considerazioni, ribadendo che prima del 1983 non vi era specifiche limitazione nell'utilizzo e nella manipolazione di amianto sul materiale rotabile e che il costante operare sia all'interno che all'esterno dei mezzi rotabili esponeva i lavoratori alle fibre liberate dall'amianto presente, si ritiene che risulti maggiormente probabile che nel periodo di più di otto anni e mezzo durante il quale il sig. Co lavorò come manovale in diverse stazioni di si verificò una CP_1 esposizione quantomeno indiretta a polveri contenenti fibre di asbesto e che tale esposizione, sia per mancanza di disposizioni di contenimento dell'inquinamento ambientale da asbesto sia per la mancanza di mascherine fra i DPI assegnatigli, fosse superiore a quella alla quale è esposta la popolazione generale”.
Analoghe considerazioni venivano svolte dal CTU in relazione al periodo di poco meno di sette anni durante il quale il sig. avorò come CP_1 ausiliario/assistente viaggiante presso il Deposito Personale Viaggiante di CP AN di
In misura ridotta veniva riscontrata la possibile esposizione all'amianto CP nei successivi periodi lavorativi del allle dipendenze di CP_1
Osservava il perito: “che almeno sino al dicembre 2002, l'amianto non venne completamente sostituito nel parco rotabili comprendente anche le motrici quantunque emerga che i rilievi quantitativi in microscopia elettronica compiuti all'interno del materiale rotabile fra il 2001 e il 2003 rivelassero che le fibre di amianto aero disperse, con rarissime eccezioni, erano inferiori al limite di due fibre litro indicate dalle normative vigenti per la
19 restituzione di ambienti bonificati, e che tali valori erano considerati sovrapponibili a quelli riscontrati nell'atmosfera di alcuni centri abitati, misurati con analoga metodologia, delineando una situazione nel complesso paragonabile a quella che si osservava in ambienti generali di vita privi di sorgenti disperdenti amianto. Emerge, inoltre, che sino alla fine degli anni '70 del secolo scorso non si verificò alcuna riduzione dell'amianto utilizzato nel materiale rotabile e che, contrariamente, si verificò un aumento del suo utilizzo a partire dagli anni '50 del secolo scorso con aumento anche del numero dei lavoratori esposti al rischio amianto. Solo all'inizio degli anni
'80 del secolo scorso venne avvertita la necessità di predisporre strategie di
“uscita dall'amianto” mediante de-coibentazione totale dei veicoli con amianto e costruzione di luoghi di lavoro idonei per la rimozione e per le attività lavorative che pur dovevano essere svolte in presenza di amianto
(vedi il documento “Circolare FS del 01.04.1983” al punto 1.07.02 di questa relazione). Dal 1983 le attività di de-coibentazione vennero appaltate progressivamente a ditte esterne permanendo, tuttavia, ancora abbondante il materiale rotabile ancora in esercizio nel quale non era stato rimosso l'amianto. A partire dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso venivano definite procedure e modalità operative sempre più efficaci per il contenimento del rischio di esposizione ad amianto che si può considerare sporadica dalla metà degli anni '90 in poi”.
Conclusivamente può, dunque, affermarsi che non soltanto la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti, ma risulta anzi positivamente dimostrata l'omissione da parte della società datrice di lavoro dell'adozione anche delle misure minime previste dalla legge.
Peraltro la consapevolezza della pericolosità dell'amianto in capo ai datori di lavoro, anche all'epoca (presumibile) della inalazione poi rivelatasi letale, si deve ritenere provata o comunque esigibile (quantomeno da grandi aziende di proprietà pubblica [cfr Cass. 644/05]): secondo quanto
20 rilevato, sul punto, anche nella sentenza 2251/12 dalla Corte di Cassazione, evidenziando che già «sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto. Cass.
9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali:
a) R.D. 14 giugno 1909, n.442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi;
b) D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
c) R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5).
Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la
Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 (art. 1, lett. F); e) il D.P.R. 19 marzo 1956,
n. 303; f) il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n.1169, che prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi (all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass.
20.08.91 n. 8970)»;
Come correttamente evidenziato in altra sentenza di questo
Tribunale (11.11.2020) “La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere
21 che sin dall'inizio del '900 era noto che l'amianto avesse effetti negativi sulla salute, tanto che afferma che “già il R.d. 14 giugno 1909 n.442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche, ed anche le esperienze in campo industriale, erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970), che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per
l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.1136, art.36, tabella B, n.13. Ancora il R.d. 7 agosto 1936 n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.
Lo stesso R.D. 14 aprile 1927 n.530, tra gli altri agli agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile).
In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n.52, che, all'art.1,, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al d.P.R.
19 marzo 1956 n.303 -di seguito esaminato- ed alle visite particolarmente accurate previste dal d.P.R. 20 marzo 1956 n.648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n.1169 che all'art.1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art.
153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8,
22 presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (Cass. 20 agosto 1991 n.8970).
Tutto ciò, senza considerare che la imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.
Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgi-mento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.
È appunto rispetto a tale rischio intrinseco a tale tipo di lavorazione che si imponeva il concreto accertamento della adozione di misure idonee
a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cod.civ., e tra queste, proprio quelle delle quali i ricorrenti lamentavano la insufficienza” (Cass., 9 maggio 1998, n. 4721, nonché di recente Cass.
22710/2015).
Quanto alla evitabilità dell'evento, tale valutazione è strettamente connessa nelle condotte omissive colpose a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto.
L'accertamento del nesso causale tra una condotta omissiva (quale quella ascritta da parte ricorrente all'odierna convenuta) e l'evento di danno va effettuato anche nell'ambito civilistico ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., sicché, accertata la causalità materiale e l'inosservanza di cautele, occorre anche verificare se l'evento sia stato causato dalla condotta colposa dell'obbligato ossia se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato
l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta non sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che,
23 ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002).
In ambito civile, al contrario, come si accennava, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del “più probabile che non”, ossia è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che
l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale).
Nel caso che ci occupa, vi è un alto grado di probabilità razionale che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto dai rotabili con sostituzione con materiali alternativi avrebbe evitato l'esposizione risultata fatale al de cuius.
La prosecuzione nell'uso dell'amianto, provata almeno sino al dicembre
2002, pur in presenza di materiali succedanei all'amianto, si ritiene legata a ragioni di natura prettamente economica, al fine di terminare il materiale già accumulato, motivazioni che non possono giustificare la condotta della resistente a fronte dell'obbligo di sicurezza posto dall'art. 2087 c.c. e della pacifica prevalenza della tutela della salute dei lavoratori sull'interesse economico dell'impresa”.
Ciò delineato va rilevato che, ai sensi dell'art.2055 cc (applicabile anche in materia di responsabilità contrattuale: v tra le altre Cass.29218/17), trattandosi oltretutto identico rischio e di identica fonte giuridica di responsabilità, oltre che di unico danno (il che sarebbe già sufficiente: cfr
Cass.1070/19), le convenute dovranno quindi rispondere in solido (il criterio causale del “più probabile che non” deve in altre parole essere riferito alla esposizione lavorativa complessiva, e non frazionato con riferimento ai due periodi).
24 Co Quanto alle doglianze avanzate dalla in ordine alla documentazione utilizzata dal perito nella stesura dell'elaborato, si rileva che tali atti sono parte integrante del monumentale bagaglio di conoscenze dirette del perito in subiecta materia, avendo lo stesso svolto svariati accertamenti peritali in numerose cause avanti lo stesso oggetto della presente causa, cause in cui erano peraltro convenute le odierne resistenti.
Il perito si è dunque avvalso delle sue personali conoscenze acquisite nel corso degli anni derivanti dall'analisi e dalla consultazione di studi epidemiologici, di relazioni e di analisi nello svolgimenti di incarichi peritali del tutto sovrapponibili a quello per cui oggi è processo, oltre che di verbali aventi oggetto istruttorie di tali procedimenti, regolarmente prodotti dalle parti, in cui le odierne convenute erano parti resistenti.
Il danno risarcibile
Per quanto concerne la risarcibilità del danno da morte le Sezioni
Unite nel 2015 hanno richiamato l'attenzione sulla struttura dell'illecito aquiliano ex 2043 c.c., che richiede, ai fini del risarcimento, la contestuale presenza sia del danno-evento, ossia della lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, che del danno conseguenza, ossia dei pregiudizi derivanti dalla lesione di tale interesse sulla sfera patrimoniale e non patrimoniale del soggetto leso.
Ebbene, nel caso di danno da morte immediata, vi è sì il danno- evento, che è, appunto, la morte, cioè la lesione del bene supremo, la vita.
Ma l'immediato decesso della vittima impedisce il verificarsi di danni conseguenza in capo allo stesso, determinando la non risarcibilità del danno derivante dall'evento morte.
25 E' invece, risarcibile il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute cui abbia fatto seguito la morte non immediata dell'offeso, che può identificarsi nel solo danno biologico terminale da invalidità temporanea totale (sempre presente nel caso di morte non immediata, ma seguita dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e che si protrae dalla data di esso fino a quella del decesso), cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno morale catastrofico o catastrofale) nel caso in cui la vittima sia rimasta lucida e cosciente nell'intervallo (anche minimo) tra l'infortunio e la morte e sia stata, dunque, in condizione di percepire il proprio stato e l'imminenza della propria fine.
Come si legge nella sentenza del Tribunale di AN n. 195/2020, il fatto che la sopravvivenza, pur protrattasi per un tempo apprezzabile, non sia stata accompagnata dal consolidamento dei postumi (impedita, per l'appunto, dall'exitus) impedisce la maturazione a favore del soggetto leso del diritto al risarcimento del danno biologico non già in relazione al tempo residuo per il quale è effettivamente sopravvissuto alle lesioni mortali, ma in relazione allo spazio di vita residua che avrebbe presumibilmente avuto se non avesse subito lesioni e non fosse, invece, per queste deceduto. Al fine della liquidazione del danno c.d. terminale non sono, dunque, utilizzabili le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta ma, allo stesso modo, non sono neppure utilizzabili i normali criteri tabellari di liquidazione del danno biologico temporaneo che tengono conto di una situazione che porta alla guarigione, ovvero ad un consolidamento dei postumi, circostanza, qui, non ravvisabile.
Nei casi come il presente, la liquidazione del danno biologico temporaneo (comprensivo del transeunte pregiudizio all'integrità psicofisica, della sofferenza morale ad esso presuntivamente connessa secondo criteri di normalità e delle ordinarie ripercussioni di essi sulle quotidiane attività ed abitudini di vita del soggetto leso) implica, allora, una valutazione di tipo equitativo al fine di adeguare i valori tabellari relativi all'invalidità
26 temporanea totale alla specificità e drammaticità di una condizione in cui la patologia non evolve verso il miglioramento, bensì verso la morte.
Dovendosi, dunque, adottare un criterio equitativo che, tuttavia, non sia del tutto “puro”, ma agganciato a criteri tabellari, al fine di scongiurare l'estrema soggettività della tecnica liquidatoria (che può scadere nell'arbitrio), questo giudicante in alcuni casi analoghi ha ritenuto di adottare il criterio del doppio del danno da invalidità temporanea
(riconosciuto equo dalla stessa giurisprudenza di legittimità con pronuncia n.
9238/2011) e facendosi riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. 14402/2011,
12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.).
Al fine di dare misura adeguata alle peculiarità proprie del cosiddetto danno terminale il Tribunale di Milano in un'appendice alle tabelle dell'anno
2018 ha individuato delle modalità di calcolo che valorizzano la sofferenza dovuta alla coscienza dell'avvicinarsi dell'exitus inquadrando il suddetto danno nell'ambito del danno biologico temporaneo. In particolare, si legge nella relazione di accompagnamento che il calcolo è stato ispirato ai seguenti principi: unitarietà ed onnicomprensività, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto sofferenziale e biologico connesso con la percezione della morte imminente, sicché il valore del danno biologico temporaneo viene assorbito nella liquidazione;
durata limitata, individuata in
100 giorni oltre i quali torna ad essere liquidato il danno biologico
27 temporaneo ordinario;
coscienza intesa come percezione dell'imminenza della morte;
intensità decrescente e metodo tabellare, criteri già indicati da questo giudice al fine di trovare un parametro idoneo che valorizzasse la circostanza che il dolore è percepito come massimo al momento della lesione e tende in seguito a scemare nel tempo sino ad agganciarsi al centesimo giorno al danno biologico temporaneo ordinario;
personalizzazione con possibilità di aumentare i parametri indicati fino ad un massimo del 50%.
Per liquidare in favore dei ricorrenti le somme loro spettanti iure hereditatis a titolo di risarcimento del danno patito dal dante causa, è dunque opportuno richiamare le Tabelle del Tribunale di Milano (nell'ultima versione disponibile al momento della decisione,).
In particolare, a fronte di un documentato iter della malattia iniziato nel novembre 2013 (epoca della prima insorgenza di dolore all'emitorace sinistro associato a tumefazione dell'emi costato omolaterale,) e conclusosi con il decesso del dante causa il 18.12.2016, il periodo di riferimento da assumere come base del calcolo è pari a 35 mesi, nel corso dei quali, in base alle mutuate, ineccepibili valutazioni del ctu nominato in primo grado, si è realizzata ininterrottamente a carico del predetto una condizione di temporanea invalidità pari al 25% per 21(ventuno) mesi, al 75% per 4
(quattro) mesi ed al 100% per gli ultimi 10 (dieci) di mesi.
Ciò posto, si ritiene di liquidare, sulla scorta dei criteri suggeriti dalle menzionate Tabelle, a titolo di danno non patrimoniale “terminale”, altrimenti detto da “lucida agonia”, per i primi 100 giorni di sopravvivenza l'importo di euro 129.063,00, ottenuto sommando alla somma di euro
35.247,00 - corrispondente al “pozzetto” dei primi tre giorni di estrema intensità della “curva risarcitoria” - la somma di euro 93.816,00 per i giorni successivi al terzo, tenuto conto della massima personalizzazione al 50% applicata sul quantum di risarcimento pari a euro 62.544,00 per i giorni dal
28 quarto al centesimo, in base alla media decrescente tra la posta risarcitoria più alta e quella più bassa.
Per il periodo di tempo ulteriore rispetto ai primi 100 giorni, non si ritiene invece utilizzabile la tabella relativa al danno terminale, in quanto la stessa, adatta ai casi in cui più breve è stata la sopravvivenza del soggetto, nel caso di specie, non appare congrua, considerata la sopravvivenza del per CP_1 quasi tre anni dalla manifestazione dei primi sintomi della malattia.
In particolare, non appaiono adeguati i valori risarcitori calcolati secondo una curva decrescente su cui si permea il risarcimento del danno terminale, atteso che per la persona affetta da mesotelioma, la progressione, anche in termini di lucida sofferenza per l'approssimarsi dell'evento morte, è inversa a quella ipotizzata dall'Osservatorio milanese: trattasi di una escalation di dolore e deperimento biologico di un'intensità a crescere di immense e tragiche proporzioni, senza per questo poter sminuire anche i momenti iniziali (la scoperta del mesotelioma equivale ancora oggi al ricevere una condanna a morte).
Il Nominato perito diagnosticava in capo al “un danno CP_1 biologico temporaneo parziale al 10% di complessivi 21 (ventuno) mesi per il periodo intercorso dal gennaio 2014 alla metà di novembre 2015, caratterizzato da un danno prevalentemente anatomico localmente ingravescente;
-un danno biologico temporaneo parziale al 75% di complessivi 4
(quattro) mesi per i primi mesi intercorsi fra l'insorgenza della sintomatologia
a metà novembre 2015 e l'inizio della chemioterapia del 09.03.2016, in considerazione delle discrete condizioni generali descritte negli esami obiettivi disponibili in atti;
29 -un danno biologico temporaneo totale (100%) di complessivi 10
(dieci) mesi per il restante periodo intercorso sino al decesso, considerando il peggioramento del quadro clinico complessivo, i ricoveri ospedalieri in DH documentati e l'attribuzione di un punteggio 2 alla scala ECOG98 .
Si ritiene, inoltre, che almeno il periodo dalla metà di novembre fino alla morte sia stato caratterizzato da gradi elevati di sofferenza soggettiva
(basti pensare alla sintomatologia dolorosa scarsamente rispondente alla terapia antalgica descritta in cartella) e da rilevanti ripercussioni sulle attività dinamico relazionali del soggetto, entrambe certamente eccedenti quelle già ricomprese nella valutazione del danno biologico. Sembra quindi equo considerare un grado di personalizzazione del danno e di sofferenza soggettiva considerati al loro massimo (25/25)”
Di conseguenza, escludendo l'applicazione della tabella per il danno terminale (il che implica anche l'impossibilità di tener conto dei valori monetari medi della stessa moltiplicati per un numero di giorni che ricade al di fuori dei 100 gg. convenzionali) ed applicando, invece, il criterio del doppio del danno biologico, considerando l'importo massimo giornaliero previsto per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta pari a Euro 172,00, si giungerà alla seguente determinazione del danno.
A partire dal 101° giorno va assunta come base del calcolo il più basso valore risarcitorio pro die (euro 115,00) maggiorato al 50%, giungendo al valore giornaliero di euro 172,50 che, moltiplicato per n. 300 giorni di invalidità al 100%, assomma ad un totale di euro 51.750;
operate le debite riduzioni in ragione della percentuale di invalidità riscontrata, vanno riconosciuti ulteriori € 15.525,00 per i quattro mesi con invalidità al 75% (€ 129,37 per 120 giorni) ed ulteriori € 27.168,00 per i 21 mesi di invalidità al 25% (€ 43,12 per 630 giorni).
30 Aggiungendo questi ultimi importi all'importo indicato in precedenza, la somma dovuta a titolo di risarcimento assomma complessivamente ad euro 223.106,00.
Non può, al contrario, essere accolta l'ulteriore domanda di corresponsione di interessi compensativi per il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la pronuncia.
Come già affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale ((Tri.
AN, 11.11.2020) “al riguardo, la giurisprudenza, sin dalle Sezioni Unite n.
1712/1995, richiede prova del danno da ritardo, che andrebbe ad essere compensato con il riconoscimento degli interessi legali, prova che può essere fornita anche in via presuntiva (tra le altre Cass. 15604/2014,
3268/2008). In particolare, la Cassazione (Cass. 3355/2010) ritiene che il giudice può anche non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000,
490/1999, 10751/2002). La sussistenza di un danno di tale tipo dipende, in definitiva, dal raffronto comparativo tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui disporrebbe se, in ipotesi tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l'importo allora dovutogli con modalità che anche in via presuntiva vanno allegate e provate dal danneggiato: solo se la seconda somma è maggiore della prima
31 può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (Cass. n. 22347/2007). Nel caso di specie, peraltro, non vi è alcuna allegazione o argomentazione a sostegno della domanda addotta né alcuna indicazione neppure in linea di massima delle forme di investimento che sarebbero state prescelte dagli interessati, al fine di verificare se la rivalutazione riconosciuta sia sufficiente o meno a coprire il danno da ritardo per reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicché anche sotto il profilo presuntivo non è possibile liquidare gli importi richiesti a titolo di interessi compensativi. Da ultimo sul tema è intervenuta nuovamente la Suprema Corte con ordinanza, nella quale ha precisato che “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 18564/18; nello stesso senso Cass. 7267/18, per la quale il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche
32 al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato). A fronte di tale orientamento anche la locale Corte di Appello ha mutato il suo indirizzo ritenendo di aderire al principio ratificato dalla
Suprema Corte (Corte Appello AN n. 70/2020).
Da ultimo le considerazioni sopra esposte rendono integralmente fondata anche l'azione di regresso dell'INAIL. Quanto all'importo richiesto le censure circa la determinazione della somma dovuta sono del tutto generiche e pertanto non condivisibili.
Coin riferimento poi all'eccezione di decadenza, la stessa è infondata. Come osservato dalla Suprema Corte “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail, previsto dall'art. 112, comma 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione di detto decreto, anche se disposto per mancanza di querela. (Cass. Sez. L.,
22/12/2021, n. 41279, Rv. 663358 - 01).
Orbene, nel caso di specie l'azione penale è stata archiviata il
12.3.2021 (v. provv. Archiviazione GIP n. 5643/2016, all. n. 46 produzione INAIL)
e il ricorso è stato depositato in data 20.2.2024, nei triennio previsto dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Spese di lite e di CTU secondo soccombenza liquidate come da dispositivo e separato decreto.
33
PQM
Il Giudice, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, e sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Accertata la responsabilità di e di per Controparte_3 CP_6 la morte di condanna entrambe le convenute, in solido, a Persona_1 risarcire il danno iure hereditatis che quantifica in Euro 223.106,00, da dividersi tra gli eredi in base alle quote ereditarie, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) In accoglimento della domanda di regresso, condanna CP_3
e a rifondere all'INAIL la somma di Euro 259.677,81, oltre
[...] CP_6 interessi legali dal pagamento al saldo;
3) Pone a carico di e di , in solido, le spese Controparte_3 CP_6 di CTU liquidate come da separato decreto;
4) Condanna e in solido, a rifondere ai Controparte_3 CP_6 ricorrenti le spese di lite che liquida in Euro 20.000,00, per competenze ed
Euro 259,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna e in solido, a rifondere Controparte_3 CP_6 all'INAIL le spese di lite che liquida in Euro 12.000,00 per competenze ed Euro
43,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
6) pone in via definitiva, a carico di e di Controparte_3 CP_6 in solido le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
AN, il 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 691/2023 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 11.11.2025 e per repliche fino al
21.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
ed , rapp. e dif. da Avv.ti Parte_1 Controparte_1
R. TI e L. TI
INAIL Controparte_2
, rapp. e dif. da Avv.ti M. Ciccola G. Corsalini;
[...]
Ricorrenti
E
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da Avv.ti Controparte_3
R. Fuso, C. Fazio e A. Di Matteo;
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. Controparte_4
e dif. da Avv.to R. Salonia
resistenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.6.2023, Parte_2
e chiedevano di dichiarare -
[...] Controparte_1 Controparte_3
e , responsabili, individualmente, pro quota o Controparte_5 CP_6 solidalmente, dell' evento di danno dedotto nel ricorso e per l'effetto condannarle al risarcimento di tutti i seguenti danni:
Danno non patrimoniale cd. terminale trasferibile alle ricorrenti iure hereditatis in una somma che sia equa e congrua a risarcire il pregiudizio dinamico-relazionale (cd. biologico) e morale patito dal sig. nel CP_1 periodo di sopravvivenza;
Danno non patrimoniale subito dalle ricorrenti iure proprio in conseguenza della lesione e della conseguente perdita del rapporto parentale in una somma che sia equa e congrua a risarcire il pregiudizio dalle stesse subito alla sfera dinamico relazionale ed a quella morale sia durante il periodo di sopravvivenza del loro congiunto che in conseguenza del suo decesso;
Danno patrimoniale da lucro cessante da ritardato godimento delle somme risarcitorie da liquidarsi nella misura degli interessi legali, poiché è certo che la somma risarcitoria se acquisita al momento dell'illecito sarebbe stata investita dalle ricorrenti ed avrebbe prodotto reddito e, comunque nella misura che sarà ritenuta congrua ed equa, da calcolarsi anno per anno sulle somme risarcitorie espresse ai valori del tempo del fatto, ed anno per anno rivalutate secondo l'indice ufficiale ISTAT.
Osservavano le ricorrenti che il defunto dal 1955 al 1959, era CP_1 stato dipendente, con la mansione di elettricista presso una ditta esterna che lavorava nel cantiere navale di AN.
Dal 1962 al 1994 aveva prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato inizialmente nella provincia di Biella, dove, quale manovale, si occupava di
2 scambi a mano, manovre e freni, prestando la sua opera direttamente sui binari esposto alle polveri sottili che si generavano dall'attrito dei vagoni sulle rotaie e dall'usura dei freni notoriamente rivestiti di amianto.
Dal 1968 al 1979 era stato assistente al vagone merci come addetto al carico e scarico. Il servizio veniva svolto sul vagone merci che era, all'epoca, rivestito di amianto come i vagoni passeggeri.
Dal 1979 al 1994 qualifica di conduttore (controllava i biglietti) ed era sempre a contatto con l'impianto frenante in quanto doveva dare il segnale per la partenza ad ogni fermata. Ad ogni frenata e ripartenza l'attrito fra i binari e le ruote dei vagoni sprigionava polveri varie.
Cessava di lavorare, per raggiungimento dell'età pensionistica, nel
1994.
Il 03.03.2016 veniva redatto il primo Certificato di malattia professionale per Mesotelioma della pleura e quindi il 18.12.2016 il CP_1 decedeva.
Ciò premesso in fatto e ritenendo che il decesso del fosse CP_1 attribuibile all'evoluzione del mesotelioma contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto subita presso le società resistenti, le ricorrenti concludevano come in atti.
Con separato ricorso l'INAIL chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute, individuale, pro quota o solidale, e, per l'effetto condannare la Società Controparte_7
e la al pagamento,
[...] Controparte_8 in favore del ricorrente Istituto, del costo delle prestazioni erogate in seguito ed a causa della morte per malattia professionale del sig. , Persona_1 avvenuta in data 18.12.2016, e della rendita concessa al coniuge superstite, pari a € 259.677,81.
3 Co Si costituivano e in entrambi i giudizi, chiedendo il CP_3 rigetto dei ricorsi.
Il 9 maggio del 2024 i giudizi venivano riuniti.
Nel corso del processo venivano sentiti testimoni e disposta CTU.
Storia lavorativa del e sua esposizione Parte_3 all'amianto
Dall'estratto contributivo del de cuius, allegato al doc. n. 5 di parte ricorrente, emerge che il ha lavorato CP_1
1- dal 05.05 al 25.07.1956 per la ditta Ragaglia Quinto di AN (82 giorni)
2- dal 24.06 al 30.08.1957 e dal 03.10.1958 al 07.03.1959 per la IEG di
Genova (224 giorni);
3- dal 25.05 al 28.11.1959 e dal 26.01 al 09.05.1960 per la Parte_4
di Genova (295 giorni);
[...]
4- dal 24.09 al 08.10.1960 per la di AN (15 Controparte_9 giorni);
5- dal 21.05.1962 fino al pensionamento del 30.12.1994 per l'odierna
(32 anni, 7 mesi e 10 giorni. CP_6
Dall'elenco delle imprese in appalto presso di AN CP_3
(doc. 6 ricorso) si evince che la ditta IEG compiva lavori di installazione di strade e impianti elettrici.
Il teste confermava che nel espletamento della sua Tes_1 mansione di elettricista, il nel periodo lavorato alle dipendenze della CP_1
IEG aveva lavorato sempre presso il cantiere navale dell'odierna CP_3 di AN e più precisamente a bordo delle navi in costruzione e si era occupato di posizionare i cavi elettrici all'interno della nave, anche negli
4 spazi angusti e che, una volta apposti i cavi, i coibentatori alla sua presenza provvedevano a spruzzare l'amianto floccato sulle paratie mentre i cavi venivano rivestiti con amianto.
Confermava che, quando si dovevano effettuare modifiche o riparazioni, era necessario raschiare la coibentazione in amianto con seghetti, cacciaviti e scalpelli, effettuare le lavorazioni necessarie per poi riposizionare la coibentazione prelevando da sacchi con la scritta amianto, la polvere da impastare con il cemento per poi spruzzarla nuovamente sulle paratie.
Deve, pertanto, ritenersi provato che il abbia lavorato CP_1 all'interno dei cantieri navali di AN della nel periodo in Controparte_3 considerazione.
Co Quanto al rapporto lavorativo con la stessa Rete Ferroviaria dichiara che il nel corso dello stesso ha svolto le mansioni di Manovale CP_1 presso le Stazioni di Bianzè, VE e AN (21.5.1962-20.11.1968) e sempre di manovale presso l'ex Deposito Personale Viaggiante di AN
(21.11.1968- 31.12.1970); di infine Ausiliario Viaggiante, Assistente Viaggiante
e, infine, di Conduttore tra il gennaio 1971 ed il dicembre 1994.
Per quanto riguarda l'esposizione all'amianto, con riferimento al periodo in cui il ha lavorato nei cantieri della il nominato CP_1 CP_3 perito osserva quanto segue:
“Relativamente al lavoro prestato dal sig. er la IGE di Genova CP_1 presso i cantieri navali di AN, va preliminarmente ribadita l'assenza di qualsivoglia dato relativo a rilievi ambientali delle fibre di asbesto disperse nell'aria eseguiti nei luoghi di lavoro della di AN eseguiti sia CP_3
5 nel periodo durante il quale vi lavorò l'uomo, sia negli anni precedenti o successivi.
Infatti, negli atti dei procedimenti nei confronti di noti al CP_3 sottoscritto elencati poco sopra in nota non sono mai stati esibiti rilievi ambientali delle polveri di amianto presenti nei luoghi di lavoro della el periodo nel quale vi avevano lavorato i soggetti che avevano CP_3 contratto patologie asbesto correlate. Relativamente a tale questione, nella dettagliata relazione del Servizio di Prevenzione di AN depositata in atti nel procedimento N. 533/2021 R.G. della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di AN veniva sostenuto che tali rilievi non fossero mai stati eseguiti dalla negli anni in cui si faceva uso di questo materiale in quanto CP_3
l'azienda aveva sempre risposto negativamente alla richiesta di esibire la relativa documentazione nella casistica esaminata dal servizio nel corso degli anni.
Diversamente dallo stabilimento di AN, lo scrivente CTU ha trovato notizia che presso un'altra sede dei cantieri navali della CP_3 la sede di Monfalcone, nel 1977 era stata compiuta una rilevazione ambientale nei reparti della Marina Militare e, più in particolare, in due reparti di saldatura (salderia A e salderia B) ove si eseguiva il preriscaldo delle lamiere utilizzando fasce contenenti amianto. Nello studio dei professori
e dell'Università di Trieste25 era riscontrata una Per_2 Per_3 concentrazione media di fibre di amianto (ff/cm3) nell'aria ambientale compresa fra 0,00 e 11,17, di fatto confermando la presenza di amianto, ancorché non omogenea, negli ambienti di lavoro dei due reparti.
Ricorrendo, quindi ad altra documentazione, copiosa sia in questo procedimento che negli altri procedimenti noti al sottoscritto CTU, si può pacificamente osservare che non sussistono dubbi sul fatto che presso i cantieri navali di AN nel breve periodo di otto mesi compreso fra il mese di giugno 1957 e il mese di marzo 1959 nel quale vi lavorò il sig. venisse CP_1 utilizzato amianto per la costruzione delle navi.
Fra tali documenti, tutti concordanti, si ritiene di indicare come significativi ed esaustivi quattro documenti:
6 -il documento prodotto dalla RSU nel 1996 (documento al CP_3 punto 1.07.01 di questa relazione) riguardante l'utilizzo dell'amianto in
CP_3
-il parere Con.t.a.r.p. inerente alla valutazione del rischio dei dipendenti del 04.12.1996 (documento al punto 1.07.02 di questa CP_3 relazione); -l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale per i lavoratori della del 20.04.2000 (documento al punto CP_3
1.07.03 di questa relazione);
-la relazione INAIL del 21.11.1983, prodotta in precedenti procedimenti presso questo Tribunale.
Dai documenti citati non sorgono dubbi neppure circa le modalità di utilizzo dell'amianto in L'asbesto, quantomeno sino alla metà CP_3 degli anni '70, era utilizzato sia in forma spruzzata sia in forma legata
(cemento amianto) sia in forma di pannelli (marinite), come ben documentato nella relazione INAIL del 04.12.1996, tutte modalità di utilizzo idonee a una dispersione aerea di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro in funzione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con
e su di esso.
Va quindi ricordato, come rilevato sempre dalla relazione INAIL del
1996, che in seguito all'utilizzo di amianto in rilevante quantità almeno sino alla metà degli anni '70, tutte le mansioni che richiedevano la presenza dei lavoratori a bordo delle navi in costruzione esponevano gli operatori ad una quantità di fibre di amianto, ritenuta mediamente significativa anche qualora la presenza degli operatori a bordo non fosse costante, e che
l'esposizione fosse sia diretta, cioè derivante da amianto manipolato o lavorato direttamente, sia ambientale, cioè indotta da operazioni inquinanti svolte in contemporanea in zone limitrofe della nave.
Il contenuto dei documenti citati è del tutto coerente con i dati epidemiologici nazionali raccolti dal ReNaM che evidenziano un elevatissimo numero di casi di patologie asbesto correlate nei lavoratori della cantieristica navale. Nel ReNaM 202127 il settore produttivo della
7 cantieristica navale si colloca al quarto posto per numero di mesoteliomi verificatisi nei suoi addetti, 1.318 casi, che costituiscono il 6,0% dei complessivi casi segnalati al ReNaM nel periodo compreso fra il 1993 e il 2018. Nel rapporto viene precisato che in questa categoria non sono comprese le aziende che svolgono esclusivamente attività di riparazione e demolizione navali, considerate separatamente, per le loro caratteristiche di esposizione.
Viene poi evidenziato che amianto sotto forma di manufatti friabili è stato ampiamente utilizzato a scopo antincendio, insonorizzante, termoisolante o anticondensa nell'apparato motore (materassini, corde, nastri, coppelle per
l'isolamento di tubazioni per il trasporto di carburanti liquidi o vapore, turbine, serbatoi, caldaie, collettori di scarico fumi, sistemi di aereazione) e nel rivestimento delle paratie tagliafuoco. Negli allestimenti interni delle navi sono stati impiegati amianto a spruzzo, rivestito con intonaco, tele o pannelli di finitura, intonaci contenenti amianto, pannelli di marinite (gesso e amianto amosite), lastre piane in cemento-amianto (eternave), cartoni e tele in amianto. Gli alloggi e le cabine erano rivestiti con pannelli di marinite.
Amianto inglobato in matrici compatte era il costituente di guarnizioni e materiali da attrito. Sono stati esposti soprattutto i coibentatori a bordo nave
(spesso dipendenti di ditte esterne), ma anche tutti gli addetti a bordo nave che operavano in vicinanza e contemporaneamente ai coibentatori oppure utilizzando loro stessi materiali in amianto. Le mansioni maggiormente coinvolte sono state: meccanici, elettricisti, tubisti, falegnami, ponteggiatori, picchettini e verniciatori. La latenza in 1309 dei casi segnalati nel settore produttivo (per 9 casi non è disponibile l'anno di inizio esposizione) ha una mediana di 50 anni con una media di 49,3 ± 11,6. Il picco di inizio dell'esposizione nei casi registrati nel registro si è verificato negli anni Sessanta del secolo scorso.
Recentemente, si sono aggiunti anche altri dati epidemiologici che hanno evidenziato un Rapporto Standardizzato di Mortalità (RSM) elevato per i tumori pleurici in due coorti di lavoratori di Marghera (Venezia)28: una di 1.772 lavoratori della Compagnia Lavoratori Portuali al lavoro al 1960 o assunti entro il 1980 e seguiti con follow-up fino al 30.10.2012 (RSM 10,8 - IC
95% 4,50- 9,21) ed una di 4.659 lavoratori della al lavoro al 1955 o CP_3
8 assunti entro il 1985 e seguiti con follow-up fino al 31.10.2014 (RSM 6,44 - IC
95% 7,18-16,27). I dati relativa ai lavoratori inseriti assieme a quelli CP_3 dei lavoratori portuali in un più ampio pool di coorti di complessivi 51 801 soggetti29, dei quali il 55.9% vivi ed il 42.6% deceduti, hanno consentito, data
l'ampia numerosità della coorte, una valutazione della mortalità per il tumore primitivo pleurico stratificata per classi di durata lavorativa e di latenza: l'RSM calava all'aumentare della latenza ed aumentava all'aumentare degli anni di lavoro in cantiere30 .
Ancora più specificamente, sono di interesse anche i dati raccolti dallo SPSAL di AN nel settembre 2010 relativamente alle 105 indagini conoscitive per patologie asbesto correlate svolte nel periodo 2001-2009 su dipendenti ed ex dipendenti che avevano rilevato la presenza di CP_3 ben 46 soggetti portatori di patologie asbesto correlate diagnosticate con criteri di certezza, fra i quali ben 25 mesoteliomi, 24 pleurici ed 1 peritoneale,
19 carcinomi polmonari e 2 asbestosi31 . Va poi considerato l'elevato numero di ex lavoratori che sono stati riscontrati affetti da CP_3 patologie asbesto correlate, in particolare da mesotelioma, nel corso dei procedimenti civili e penali tenutisi negli anni presso il Tribunale di AN32
. Da quanto complessivamente considerato si può quindi ritenere, con ragionevole certezza, che presso la vi fossero polveri di asbesto CP_3 negli ambienti di lavoro nel periodo nel quale vi lavorò il sig. e che i CP_1 lavoratori, soprattutto quelli che svolgevano mansioni a bordo delle navi in allestimento, fossero esposti alla loro inalazione durante il lavoro33”.
Ciò posto, il nominato consulente ha affrontato la questione relativa alla concreta esposizione del alle fibre di amianto nello svolgimento CP_1 delle proprie mansioni e la questione è stata risolta affermativamente.
Osserva il ctu: “Dalla documentazione in atti emerge che la ditta IEG
(Imprese Elettriche di Genova) figura nell'elenco delle ditte che avevano lavorato in appalto presso la come da comunicazione in data CP_3
9 10.11.2000 della (allegato 7 al ricorso) e, nella comunicazione, CP_3 viene precisato che la ditta svolgeva attività di “Installazione strade cavi e impianti elettrici”.
Nell'indagine dello SPSAL di AN su incarico della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di AN (documento al punto 1.06.02 di questa relazione) veniva confermato che la ditta IEG era “specializzata nel montaggio di apparecchiature elettriche, con contratto di appalto presso
l'allora di AN, oggi con sede in AN” e Controparte_5 CP_3 veniva precisato che il sig. nel questionario ReNaM non prodotto in CP_1 atti, dichiarava di aver lavorato alle dipendenze dell'IEG “come elettricista, effettuando lavori elettrici su navi in costruzione, nello specifico si è occupato di collegare quadri elettrici e cabine elettriche”.
Nell'anamnesi raccolta il 11.04.2016 all'INAIL nel corso dell'iter valutativo per malattia professionale, il sig. dichiarava che aveva CP_1 lavorava come operaio elettricista a bordo nave presso i Cantieri Navali
Riuniti di AN come dipendente della appaltatrice IEG.
Il testimone sentito nell'udienza del 19.03.2014 di questo procedimento confermava che il sig. veva lavorato come elettricista CP_1 alle dipendenze della IEG sempre presso il cantiere navale dell'odierna
i AN e più precisamente a bordo delle navi in costruzione e CP_3 si è occupato di posizionare i cavi elettrici all'interno della nave.
Quanto riferito dai vari documenti e dalla testimonianza ben si attaglia con quanto riportato sia nel Parere CON.T.A.R.P. “Valutazione rischio dipendenti di AN” del 04.12.1996 (documento al punto CP_3
1.07.02 di questa relazione) sia nella risposta di del 06.12.1996 alla CP_3
Con.T.A.R.P. relativamente alla richiesta di fornire notizie sulle mansioni delle varie figure professionali34 . Entrambi i documenti confermano che, fino al
1980, le mansioni di elettricista erano state svolte da ditte in appalto alle quali si affiancava una ridotta squadra di elettricisti dipendenti.
In base a quanto riportato, di conseguenza, non sembrano esserci dubbi sul fatto che il sig. abbia lavorato presso per un CP_1 CP_3
10 periodo complessivo di poco più di 8 mesi con mansioni di elettricista e che ciò, stando ai vari documenti citati, comportasse una frequentazione “con una certa sistematicità” dell'ambiente di bordo delle navi in costruzione durante l'allestimento esponendo l'uomo, sia direttamente che indirettamente, a polveri di amianto disperse nell'aria del luogo di lavoro.
L'esposizione degli elettricisti ad amianto, d'altra parte, ben si attaglia con l'elevato numero di mesoteliomi insorto negli operi addetti a tale mansione nella cantieristica navale che, stando al ReNaM 2021, si colloca con complessivi 9535 casi al terzo posto per numero di casi segnalati nel settore produttivo dei quali costituisce il 7,3%.
Anche nel Parere CON.T.A.R.P. del 04.12.1996 citato poco sopra veniva concluso che, complessivamente considerata, la categoria degli elettricisti era da ritenersi esposta in maniera significativa sino al 1979.
Anche ricordando che il sig. lavorò pressi quando CP_1 CP_3 ancora erano abitualmente prodotte navi con caldaie a vapore, produzione proseguita sino al 1966, nelle quali era utilizzato per la coibentazione amianto in grande quantità, sia in forma di pannelli sia nella forma di amianto impastato con cemento, come ben emerge dal documento INAIL del 1983 (documento citato in nota 26 a pagina 35 di questa relazione), quanto considerato consente di affermare che è
[... altamente probabile che nel breve periodo di otto mesi nel quale il sig. CP_ avorò come elettricista alle dipendenze della ditta IGE presso CP_3 si sia concretizzata una importante esposizione a polveri di asbesto e che tale esposizione abbia contribuito a formare la quantità di corpuscoli dell'asbesto rinvenuta nei suoi polmoni dopo la morte”.
Con riferimento al periodo di occupazione del lle dipendenze CP_1 Co della pure, il nominato perito rilevava che non vi erano dubbi in ordine alla massiccia presenza di amianto nel settore ferroviario italiano, sia nel materiale rotabile, sia negli impianti elettrici di linea e di sicurezza, sia nei fabbricati e armamento.
11 Peraltro, ancora nel 1995 venivano impartite disposizioni per la eliminazione dell'amianto dal materiale rotabile, ritenuto presente anche nelle carrozze già decoibentate;
in particolare, si prevedeva per il successivo biennio la bonifica modifica di 344 locomotive disponendo nel frattempo operazioni (evidentemente necessarie) di «confinamento e stabilizzazione»
(doc.42 e 43 allegati al ricorso).
Come riferito dallo stesso ctu, “non vi sono dubbi nell'affermare che nel caso in esame, avendo il sig. lavorato dal maggio 1962 fino al CP_1 Co pensionamento del 30 dicembre 1994 per l'odierna in per quasi tutti i 32 Co anni del suo lavoro fosse in uso in materiale rotabile nel quale l'amianto era presente e idoneo a rilasciare fibre negli ambienti di lavoro e che per circa due terzi di tale periodo il lavoro era svolto quando non erano ancora state impartite disposizioni specifiche relative a misure di protezione nell'esecuzione delle lavorazioni comportanti contatti o impiego di amianto, di cui agli atti si ha notizia solo a far data dal primo giorno di aprile del 1983”.
Con riferimento alla concreta esposizione all'amianto del il CP_1 nominato perito, anche in questo caso, rispondeva affermativamente, osservando a quanto segue:
“Va da subito evidenziato che il sig. non è stato addetto alla CP_1 costruzione e/i manutenzione del rotabile ferroviario durante il suo lavoro in
I4 , avendo ricoperto mansioni di manovale e di personale viaggiante
(assistente/ausiliario viaggiante e conduttore) che non contemplavano attività di riparazione dei rotabili nel corso delle quali solo eccezionalmente poteva verificarsi la presenza dell'uomo, come confermato anche dei due testi di parte ricorrente escussi durante questo procedimento (vedi la sezione
2. di questa relazione).
12 Tuttavia i dati epidemiologici evidenziano che l'incidenza di mesoteliomi è elevata anche nel personale viaggiante e in quello di stazione43 e già di per sé il dato sembra deporre per la presenza di un rischio amianto anche nello svolgimento di tali mansioni. Infatti l'elevata incidenza in una popolazione di lavoratori di una rarissima neoplasia, che si verifica con una incidenza stimata nel nord America di 15-20 casi/anno per milione negli uomini e di 2-3 casi/anno per milione nelle donne44, già di per sé depone per la sussistenza di una esposizione ad asbesto ben superiore a quella che si verifica nella popolazione generale
Co Come si legge nella memoria di costituzione di il ha CP_1 ricoperto le mansioni di presso le Stazioni di Bianzè, VE e CP_10
AN (21.5.1962-20.11.1968) e presso l'ex Deposito Personale Viaggiante di AN (21.11.1968- 31.12.1970) nonché, nel periodo compreso tra il gennaio 1971 ed il dicembre 1994, di Ausiliario Viaggiante, Assistente
Viaggiante e, infine, di Conduttore.
Sul punto il perito osservava:
Co [...
“Relativamente, infine, al periodo di lavoro prestato in dal sig. CP_ per oltre diciassette anni con mansioni di conduttore, va considerato che il lavoro svolto dal sig. vveniva esclusivamente a bordo treno, sia CP_1 in carrozze adibite al trasporto passeggeri che in carrozze bagagliaio, ove il rischio espositivo derivava principalmente dal rilascio di fibre di amianto dalle strutture delle carrozze, nelle quali l'asbesto era riccamente presente ma che
a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso incominciava ad essere sostituito con altri materiali sia nella costruzione di nuovi rotabili che, progressivamente, in quelli in uso (argomento che verrà affrontato nella risposta al quesito specifico). Va quindi considerato che la situazione Co espositiva di tutto il personale di subiva un miglioramento dopo il 1983 grazie all'adozione delle disposizioni di cautela da osservare durante le
13 operazioni di manutenzione di ogni tipo condotte sul rotabile ferroviario CP imposte da Infatti, anche per il personale viaggiante le misure cautelative imposte e la loro progressiva applicazione in tutti gli ambiti lavorativi comportarono una progressiva riduzione della dispersione di polveri di asbesto negli ambienti di lavoro, intendendo con ciò sia i rotabili ferroviari che le varie strutture di terra. Si ritiene pertanto che, con il passaggio alle mansioni di conduttore del sig. si manifestò una riduzione di CP_1 esposizione dell'uomo a polveri di asbesto durante il lavoro e che tale riduzione si accentuò dopo il 1983 in seguito all'adozione di misure preventive CP da parte di Tuttavia è altamente improbabile che sino al momento del suo pensionamento del 20.12.1994 l'esposizione a polveri di asbesto durante il lavoro potesse essere considerata pari a quella alla quale era esposta la popolazione generale in quanto a quel tempo l'amianto era ancora Co abbondantemente presente in e continuò ad esserci, pur progressivamente riducendosi, anche successivamente al pensionamento dell'uomo.”
Causa del decesso e nesso causale
Non sussistono dubbi circa il fatto che il fosse affetto in vita da CP_1 un mesotelioma maligno bifasico con prevalente componente epitelioidea e minoritaria componente di tipo sarcomatoide desmoplastica53 della pleura sinistra e che lo stesso sia deceduto per mesotelioma maligno bifasico con prevalente componente epitelioidea (60%) e minoritaria componente di tipo sarcomatoide desmoplastica (40%)
Conclude la perizia sul punto: “Non sembrano porsi dubbi, inoltre, nell'affermare che la morte del sig. che al momento della diagnosi CP_1 non presentava altre significative patologie sistemiche che ne compromettessero le funzioni vitali, escluse anche all'esame autoptico, debba essere ricondotta causalmente esclusivamente e in maniera diretta alla progressione neoplastica locale del mesotelioma che, come evidenziato al tavolo settorio, comportava in fase terminale il completo
14 incarceramento del polmone sinistro, con insorgenza di una progressiva insufficienza respiratoria.
In conclusione è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la morte del sig. è causalmente riconducibile in maniera CP_1 diretta ed esclusiva alla presenza e all'estensione locale del mesotelioma maligno bifasico con prevalente componente epitelioidea e minoritaria componente di tipo sarcomatoide desmoplastica della pleura sinistra che lo affliggeva”.
Circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la relativa esposizione all'asbesto del de cuius, il CTU osservava quanto segue:
“Relativamente al caso di specie, l'evidenza di un elevato numero di corpuscoli di asbesto nel tessuto polmonare del sig. che attesta essersi CP_1 verificata nel tempo una sua esposizione ad amianto, rende pacifico ricondurre causalmente ad essa la genesi del mesotelioma considerato anche che nell'uomo non risultano evidenze relative ad esposizioni ad altre sostanze minerali o ad altri fattori di rischio e/o all'esistenza nell'uomo di una delle alterazioni patologiche croniche ritenute predisponenti all'insorgenza della neoplasia.
Di conseguenza, possiamo ritenere con probabilità elevata prossima alla certezza che il mesotelioma sviluppatori nel sig. è stato causato CP_1 da una esposizione a fibre di asbesto avvenuta durante il lavoro nel corso della sua vita e che, di conseguenza, la morte dell'uomo è stata causata da tale esposizione”.
Analizzata tutta la documentazione in atti, il ctu concludeva neri seguenti termini:
15 “La morte del sig. con criterio di maggior probabilità, è CP_1 causalmente riconducibile alla esposizione ad amianto verificatasi sia durante il lavoro di elettricista svolto presso la di AN alle CP_3 dipendenze della ditta IGE di Genova dal 1956 al 1957 per poco meno di Co otto mesi, sia durante il lavoro prestato dal 1962 al 1981-82 presso dopo tale data ogni eventuale successiva esposizione eventualmente verificatasi Co durante il lavoro in protrattosi sino al pensionamento del 1994, non avrebbe avuto alcun effetto causale in quanto la neoplasia, ancorché non clinicamente evidente, si era già sviluppata e non era più reversibile.
Nonostante le insufficienti informazioni disponibili, si deve ritenere maggiormente probabile che si sia verificata una esposizione ad asbesto durante il lavoro svolto dal sig. più remotamente nel settore edilizio CP_1 come manovale/muratore e che questa abbia avuto ruolo concausale nel processo di oncogenesi considerando che l'analisi ex post della vicenda clinica del sig. orterebbe ad anticipare ai primi giorni di gennaio 2014 Pt_5
l'esordio sintomatico del mesotelioma rendendo compatibile la latenza convenzionale della malattia con i dati di letteratura riportati in relazione.
Non è possibile specificare in che percentuale le varie cause abbiano inciso sull'evento e conseguentemente vanno considerate causalmente responsabili in egual misura”.
16 La responsabilità dei convenuti
Ciò posto, occorre accertare la colpa sotto il profilo oggettivo, ossia verificare se l'esposizione all'amianto sia conseguenza di inadempimento del datore di lavoro, e soggettivo, ossia se l'inadempimento sia imputabile al datore di lavoro, valutando i profili della prevedibilità dell'evento, dell'esigibilità della condotta alternativa lecita, dell'evitabilità del danno mediante l'osservanza degli obblighi imposti dalle norme in vigore.
I ricorrenti hanno assolto i loro oneri di allegazione, individuando quali disposizioni di legge violate dal datore di lavoro nel disposto dell'art. 2087
c.c., nonché nelle prescrizioni contenute nel DPR 303/1956.
Orbene, il DPR 303/1956 prescriveva all'art. 21 in tema di lavorazioni polverose che “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.” Vi erano, poi, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo
17 il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19); alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25). Tutti gli obblighi suddetti sono stati violati dal datore di lavoro, come si è evidenziato nell'esame delle condizioni di lavoro emerse dalle risultanze istruttorie.
Incombeva infatti sulle convenute, ai sensi dell'art. 2087 cc, l'onere di provare di aver adottato tutte «le misure necessarie per tutelare» il lavoratore dal rischio derivante dalla presenza di (polvere di) amianto.
tale prova non ha avuto esito positivo, laddove, in particolare per la
CP_3
Dai numerosissimi verbali di prova assunti in altri procedimenti aventi lo stesso oggetto e la stessa parte convenuta, è emerso univocamente che gli ambienti (anche) delle officine erano visibilmente polverosi, che in anni risalenti, ma anche successivi a quelli qui di rilievo, non venivano usate mascherine, né sistemi di aspirazione (posizionati «immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri», ai sensi dell'art.213DPR 303/56, vigente all'epoca) al di là di quelli per il fumo usati (solo) dai saldatori;
l'attrezzatura, le postazioni di lavoro e le tute dei dipendenti venivano pulite spesso con aria compressa, che sollevava la polvere nell'aria; l'accumulo veniva eliminato usando spesso scope e palette in presenza dei lavoratori.
Quanto alla prova contraria, si rileva che ul punto, non ha CP_3 fornito alcun elemento utile, Il teste , infatti, nulla sapeva riferire in Tes_2 ordine all'ambiente lavorativo ed alle eventuali misure di prevenzione adottate all'epoca in cui il veva lavorato, avendo iniziato a lavorare CP_1 per successivamente al periodo in cui il aveva prestato la CP_3 CP_1 sua attività.
18 Co In relazione al periodo lavorativo alle dipendenze della il nominato perito ha osservato quanto segue:
“Si deve innanzitutto rilevare che In base a tali considerazioni, ribadendo che prima del 1983 non vi era specifiche limitazione nell'utilizzo e nella manipolazione di amianto sul materiale rotabile e che il costante operare sia all'interno che all'esterno dei mezzi rotabili esponeva i lavoratori alle fibre liberate dall'amianto presente, si ritiene che risulti maggiormente probabile che nel periodo di più di otto anni e mezzo durante il quale il sig. Co lavorò come manovale in diverse stazioni di si verificò una CP_1 esposizione quantomeno indiretta a polveri contenenti fibre di asbesto e che tale esposizione, sia per mancanza di disposizioni di contenimento dell'inquinamento ambientale da asbesto sia per la mancanza di mascherine fra i DPI assegnatigli, fosse superiore a quella alla quale è esposta la popolazione generale”.
Analoghe considerazioni venivano svolte dal CTU in relazione al periodo di poco meno di sette anni durante il quale il sig. avorò come CP_1 ausiliario/assistente viaggiante presso il Deposito Personale Viaggiante di CP AN di
In misura ridotta veniva riscontrata la possibile esposizione all'amianto CP nei successivi periodi lavorativi del allle dipendenze di CP_1
Osservava il perito: “che almeno sino al dicembre 2002, l'amianto non venne completamente sostituito nel parco rotabili comprendente anche le motrici quantunque emerga che i rilievi quantitativi in microscopia elettronica compiuti all'interno del materiale rotabile fra il 2001 e il 2003 rivelassero che le fibre di amianto aero disperse, con rarissime eccezioni, erano inferiori al limite di due fibre litro indicate dalle normative vigenti per la
19 restituzione di ambienti bonificati, e che tali valori erano considerati sovrapponibili a quelli riscontrati nell'atmosfera di alcuni centri abitati, misurati con analoga metodologia, delineando una situazione nel complesso paragonabile a quella che si osservava in ambienti generali di vita privi di sorgenti disperdenti amianto. Emerge, inoltre, che sino alla fine degli anni '70 del secolo scorso non si verificò alcuna riduzione dell'amianto utilizzato nel materiale rotabile e che, contrariamente, si verificò un aumento del suo utilizzo a partire dagli anni '50 del secolo scorso con aumento anche del numero dei lavoratori esposti al rischio amianto. Solo all'inizio degli anni
'80 del secolo scorso venne avvertita la necessità di predisporre strategie di
“uscita dall'amianto” mediante de-coibentazione totale dei veicoli con amianto e costruzione di luoghi di lavoro idonei per la rimozione e per le attività lavorative che pur dovevano essere svolte in presenza di amianto
(vedi il documento “Circolare FS del 01.04.1983” al punto 1.07.02 di questa relazione). Dal 1983 le attività di de-coibentazione vennero appaltate progressivamente a ditte esterne permanendo, tuttavia, ancora abbondante il materiale rotabile ancora in esercizio nel quale non era stato rimosso l'amianto. A partire dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso venivano definite procedure e modalità operative sempre più efficaci per il contenimento del rischio di esposizione ad amianto che si può considerare sporadica dalla metà degli anni '90 in poi”.
Conclusivamente può, dunque, affermarsi che non soltanto la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti, ma risulta anzi positivamente dimostrata l'omissione da parte della società datrice di lavoro dell'adozione anche delle misure minime previste dalla legge.
Peraltro la consapevolezza della pericolosità dell'amianto in capo ai datori di lavoro, anche all'epoca (presumibile) della inalazione poi rivelatasi letale, si deve ritenere provata o comunque esigibile (quantomeno da grandi aziende di proprietà pubblica [cfr Cass. 644/05]): secondo quanto
20 rilevato, sul punto, anche nella sentenza 2251/12 dalla Corte di Cassazione, evidenziando che già «sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto. Cass.
9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali:
a) R.D. 14 giugno 1909, n.442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi;
b) D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
c) R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5).
Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la
Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 (art. 1, lett. F); e) il D.P.R. 19 marzo 1956,
n. 303; f) il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n.1169, che prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi (all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass.
20.08.91 n. 8970)»;
Come correttamente evidenziato in altra sentenza di questo
Tribunale (11.11.2020) “La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere
21 che sin dall'inizio del '900 era noto che l'amianto avesse effetti negativi sulla salute, tanto che afferma che “già il R.d. 14 giugno 1909 n.442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche, ed anche le esperienze in campo industriale, erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970), che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per
l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.1136, art.36, tabella B, n.13. Ancora il R.d. 7 agosto 1936 n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.
Lo stesso R.D. 14 aprile 1927 n.530, tra gli altri agli agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile).
In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n.52, che, all'art.1,, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al d.P.R.
19 marzo 1956 n.303 -di seguito esaminato- ed alle visite particolarmente accurate previste dal d.P.R. 20 marzo 1956 n.648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n.1169 che all'art.1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art.
153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8,
22 presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (Cass. 20 agosto 1991 n.8970).
Tutto ciò, senza considerare che la imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.
Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgi-mento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.
È appunto rispetto a tale rischio intrinseco a tale tipo di lavorazione che si imponeva il concreto accertamento della adozione di misure idonee
a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cod.civ., e tra queste, proprio quelle delle quali i ricorrenti lamentavano la insufficienza” (Cass., 9 maggio 1998, n. 4721, nonché di recente Cass.
22710/2015).
Quanto alla evitabilità dell'evento, tale valutazione è strettamente connessa nelle condotte omissive colpose a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto.
L'accertamento del nesso causale tra una condotta omissiva (quale quella ascritta da parte ricorrente all'odierna convenuta) e l'evento di danno va effettuato anche nell'ambito civilistico ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., sicché, accertata la causalità materiale e l'inosservanza di cautele, occorre anche verificare se l'evento sia stato causato dalla condotta colposa dell'obbligato ossia se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato
l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta non sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che,
23 ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002).
In ambito civile, al contrario, come si accennava, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del “più probabile che non”, ossia è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che
l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale).
Nel caso che ci occupa, vi è un alto grado di probabilità razionale che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto dai rotabili con sostituzione con materiali alternativi avrebbe evitato l'esposizione risultata fatale al de cuius.
La prosecuzione nell'uso dell'amianto, provata almeno sino al dicembre
2002, pur in presenza di materiali succedanei all'amianto, si ritiene legata a ragioni di natura prettamente economica, al fine di terminare il materiale già accumulato, motivazioni che non possono giustificare la condotta della resistente a fronte dell'obbligo di sicurezza posto dall'art. 2087 c.c. e della pacifica prevalenza della tutela della salute dei lavoratori sull'interesse economico dell'impresa”.
Ciò delineato va rilevato che, ai sensi dell'art.2055 cc (applicabile anche in materia di responsabilità contrattuale: v tra le altre Cass.29218/17), trattandosi oltretutto identico rischio e di identica fonte giuridica di responsabilità, oltre che di unico danno (il che sarebbe già sufficiente: cfr
Cass.1070/19), le convenute dovranno quindi rispondere in solido (il criterio causale del “più probabile che non” deve in altre parole essere riferito alla esposizione lavorativa complessiva, e non frazionato con riferimento ai due periodi).
24 Co Quanto alle doglianze avanzate dalla in ordine alla documentazione utilizzata dal perito nella stesura dell'elaborato, si rileva che tali atti sono parte integrante del monumentale bagaglio di conoscenze dirette del perito in subiecta materia, avendo lo stesso svolto svariati accertamenti peritali in numerose cause avanti lo stesso oggetto della presente causa, cause in cui erano peraltro convenute le odierne resistenti.
Il perito si è dunque avvalso delle sue personali conoscenze acquisite nel corso degli anni derivanti dall'analisi e dalla consultazione di studi epidemiologici, di relazioni e di analisi nello svolgimenti di incarichi peritali del tutto sovrapponibili a quello per cui oggi è processo, oltre che di verbali aventi oggetto istruttorie di tali procedimenti, regolarmente prodotti dalle parti, in cui le odierne convenute erano parti resistenti.
Il danno risarcibile
Per quanto concerne la risarcibilità del danno da morte le Sezioni
Unite nel 2015 hanno richiamato l'attenzione sulla struttura dell'illecito aquiliano ex 2043 c.c., che richiede, ai fini del risarcimento, la contestuale presenza sia del danno-evento, ossia della lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, che del danno conseguenza, ossia dei pregiudizi derivanti dalla lesione di tale interesse sulla sfera patrimoniale e non patrimoniale del soggetto leso.
Ebbene, nel caso di danno da morte immediata, vi è sì il danno- evento, che è, appunto, la morte, cioè la lesione del bene supremo, la vita.
Ma l'immediato decesso della vittima impedisce il verificarsi di danni conseguenza in capo allo stesso, determinando la non risarcibilità del danno derivante dall'evento morte.
25 E' invece, risarcibile il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute cui abbia fatto seguito la morte non immediata dell'offeso, che può identificarsi nel solo danno biologico terminale da invalidità temporanea totale (sempre presente nel caso di morte non immediata, ma seguita dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e che si protrae dalla data di esso fino a quella del decesso), cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno morale catastrofico o catastrofale) nel caso in cui la vittima sia rimasta lucida e cosciente nell'intervallo (anche minimo) tra l'infortunio e la morte e sia stata, dunque, in condizione di percepire il proprio stato e l'imminenza della propria fine.
Come si legge nella sentenza del Tribunale di AN n. 195/2020, il fatto che la sopravvivenza, pur protrattasi per un tempo apprezzabile, non sia stata accompagnata dal consolidamento dei postumi (impedita, per l'appunto, dall'exitus) impedisce la maturazione a favore del soggetto leso del diritto al risarcimento del danno biologico non già in relazione al tempo residuo per il quale è effettivamente sopravvissuto alle lesioni mortali, ma in relazione allo spazio di vita residua che avrebbe presumibilmente avuto se non avesse subito lesioni e non fosse, invece, per queste deceduto. Al fine della liquidazione del danno c.d. terminale non sono, dunque, utilizzabili le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta ma, allo stesso modo, non sono neppure utilizzabili i normali criteri tabellari di liquidazione del danno biologico temporaneo che tengono conto di una situazione che porta alla guarigione, ovvero ad un consolidamento dei postumi, circostanza, qui, non ravvisabile.
Nei casi come il presente, la liquidazione del danno biologico temporaneo (comprensivo del transeunte pregiudizio all'integrità psicofisica, della sofferenza morale ad esso presuntivamente connessa secondo criteri di normalità e delle ordinarie ripercussioni di essi sulle quotidiane attività ed abitudini di vita del soggetto leso) implica, allora, una valutazione di tipo equitativo al fine di adeguare i valori tabellari relativi all'invalidità
26 temporanea totale alla specificità e drammaticità di una condizione in cui la patologia non evolve verso il miglioramento, bensì verso la morte.
Dovendosi, dunque, adottare un criterio equitativo che, tuttavia, non sia del tutto “puro”, ma agganciato a criteri tabellari, al fine di scongiurare l'estrema soggettività della tecnica liquidatoria (che può scadere nell'arbitrio), questo giudicante in alcuni casi analoghi ha ritenuto di adottare il criterio del doppio del danno da invalidità temporanea
(riconosciuto equo dalla stessa giurisprudenza di legittimità con pronuncia n.
9238/2011) e facendosi riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. 14402/2011,
12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.).
Al fine di dare misura adeguata alle peculiarità proprie del cosiddetto danno terminale il Tribunale di Milano in un'appendice alle tabelle dell'anno
2018 ha individuato delle modalità di calcolo che valorizzano la sofferenza dovuta alla coscienza dell'avvicinarsi dell'exitus inquadrando il suddetto danno nell'ambito del danno biologico temporaneo. In particolare, si legge nella relazione di accompagnamento che il calcolo è stato ispirato ai seguenti principi: unitarietà ed onnicomprensività, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto sofferenziale e biologico connesso con la percezione della morte imminente, sicché il valore del danno biologico temporaneo viene assorbito nella liquidazione;
durata limitata, individuata in
100 giorni oltre i quali torna ad essere liquidato il danno biologico
27 temporaneo ordinario;
coscienza intesa come percezione dell'imminenza della morte;
intensità decrescente e metodo tabellare, criteri già indicati da questo giudice al fine di trovare un parametro idoneo che valorizzasse la circostanza che il dolore è percepito come massimo al momento della lesione e tende in seguito a scemare nel tempo sino ad agganciarsi al centesimo giorno al danno biologico temporaneo ordinario;
personalizzazione con possibilità di aumentare i parametri indicati fino ad un massimo del 50%.
Per liquidare in favore dei ricorrenti le somme loro spettanti iure hereditatis a titolo di risarcimento del danno patito dal dante causa, è dunque opportuno richiamare le Tabelle del Tribunale di Milano (nell'ultima versione disponibile al momento della decisione,).
In particolare, a fronte di un documentato iter della malattia iniziato nel novembre 2013 (epoca della prima insorgenza di dolore all'emitorace sinistro associato a tumefazione dell'emi costato omolaterale,) e conclusosi con il decesso del dante causa il 18.12.2016, il periodo di riferimento da assumere come base del calcolo è pari a 35 mesi, nel corso dei quali, in base alle mutuate, ineccepibili valutazioni del ctu nominato in primo grado, si è realizzata ininterrottamente a carico del predetto una condizione di temporanea invalidità pari al 25% per 21(ventuno) mesi, al 75% per 4
(quattro) mesi ed al 100% per gli ultimi 10 (dieci) di mesi.
Ciò posto, si ritiene di liquidare, sulla scorta dei criteri suggeriti dalle menzionate Tabelle, a titolo di danno non patrimoniale “terminale”, altrimenti detto da “lucida agonia”, per i primi 100 giorni di sopravvivenza l'importo di euro 129.063,00, ottenuto sommando alla somma di euro
35.247,00 - corrispondente al “pozzetto” dei primi tre giorni di estrema intensità della “curva risarcitoria” - la somma di euro 93.816,00 per i giorni successivi al terzo, tenuto conto della massima personalizzazione al 50% applicata sul quantum di risarcimento pari a euro 62.544,00 per i giorni dal
28 quarto al centesimo, in base alla media decrescente tra la posta risarcitoria più alta e quella più bassa.
Per il periodo di tempo ulteriore rispetto ai primi 100 giorni, non si ritiene invece utilizzabile la tabella relativa al danno terminale, in quanto la stessa, adatta ai casi in cui più breve è stata la sopravvivenza del soggetto, nel caso di specie, non appare congrua, considerata la sopravvivenza del per CP_1 quasi tre anni dalla manifestazione dei primi sintomi della malattia.
In particolare, non appaiono adeguati i valori risarcitori calcolati secondo una curva decrescente su cui si permea il risarcimento del danno terminale, atteso che per la persona affetta da mesotelioma, la progressione, anche in termini di lucida sofferenza per l'approssimarsi dell'evento morte, è inversa a quella ipotizzata dall'Osservatorio milanese: trattasi di una escalation di dolore e deperimento biologico di un'intensità a crescere di immense e tragiche proporzioni, senza per questo poter sminuire anche i momenti iniziali (la scoperta del mesotelioma equivale ancora oggi al ricevere una condanna a morte).
Il Nominato perito diagnosticava in capo al “un danno CP_1 biologico temporaneo parziale al 10% di complessivi 21 (ventuno) mesi per il periodo intercorso dal gennaio 2014 alla metà di novembre 2015, caratterizzato da un danno prevalentemente anatomico localmente ingravescente;
-un danno biologico temporaneo parziale al 75% di complessivi 4
(quattro) mesi per i primi mesi intercorsi fra l'insorgenza della sintomatologia
a metà novembre 2015 e l'inizio della chemioterapia del 09.03.2016, in considerazione delle discrete condizioni generali descritte negli esami obiettivi disponibili in atti;
29 -un danno biologico temporaneo totale (100%) di complessivi 10
(dieci) mesi per il restante periodo intercorso sino al decesso, considerando il peggioramento del quadro clinico complessivo, i ricoveri ospedalieri in DH documentati e l'attribuzione di un punteggio 2 alla scala ECOG98 .
Si ritiene, inoltre, che almeno il periodo dalla metà di novembre fino alla morte sia stato caratterizzato da gradi elevati di sofferenza soggettiva
(basti pensare alla sintomatologia dolorosa scarsamente rispondente alla terapia antalgica descritta in cartella) e da rilevanti ripercussioni sulle attività dinamico relazionali del soggetto, entrambe certamente eccedenti quelle già ricomprese nella valutazione del danno biologico. Sembra quindi equo considerare un grado di personalizzazione del danno e di sofferenza soggettiva considerati al loro massimo (25/25)”
Di conseguenza, escludendo l'applicazione della tabella per il danno terminale (il che implica anche l'impossibilità di tener conto dei valori monetari medi della stessa moltiplicati per un numero di giorni che ricade al di fuori dei 100 gg. convenzionali) ed applicando, invece, il criterio del doppio del danno biologico, considerando l'importo massimo giornaliero previsto per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta pari a Euro 172,00, si giungerà alla seguente determinazione del danno.
A partire dal 101° giorno va assunta come base del calcolo il più basso valore risarcitorio pro die (euro 115,00) maggiorato al 50%, giungendo al valore giornaliero di euro 172,50 che, moltiplicato per n. 300 giorni di invalidità al 100%, assomma ad un totale di euro 51.750;
operate le debite riduzioni in ragione della percentuale di invalidità riscontrata, vanno riconosciuti ulteriori € 15.525,00 per i quattro mesi con invalidità al 75% (€ 129,37 per 120 giorni) ed ulteriori € 27.168,00 per i 21 mesi di invalidità al 25% (€ 43,12 per 630 giorni).
30 Aggiungendo questi ultimi importi all'importo indicato in precedenza, la somma dovuta a titolo di risarcimento assomma complessivamente ad euro 223.106,00.
Non può, al contrario, essere accolta l'ulteriore domanda di corresponsione di interessi compensativi per il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la pronuncia.
Come già affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale ((Tri.
AN, 11.11.2020) “al riguardo, la giurisprudenza, sin dalle Sezioni Unite n.
1712/1995, richiede prova del danno da ritardo, che andrebbe ad essere compensato con il riconoscimento degli interessi legali, prova che può essere fornita anche in via presuntiva (tra le altre Cass. 15604/2014,
3268/2008). In particolare, la Cassazione (Cass. 3355/2010) ritiene che il giudice può anche non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000,
490/1999, 10751/2002). La sussistenza di un danno di tale tipo dipende, in definitiva, dal raffronto comparativo tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui disporrebbe se, in ipotesi tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l'importo allora dovutogli con modalità che anche in via presuntiva vanno allegate e provate dal danneggiato: solo se la seconda somma è maggiore della prima
31 può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (Cass. n. 22347/2007). Nel caso di specie, peraltro, non vi è alcuna allegazione o argomentazione a sostegno della domanda addotta né alcuna indicazione neppure in linea di massima delle forme di investimento che sarebbero state prescelte dagli interessati, al fine di verificare se la rivalutazione riconosciuta sia sufficiente o meno a coprire il danno da ritardo per reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicché anche sotto il profilo presuntivo non è possibile liquidare gli importi richiesti a titolo di interessi compensativi. Da ultimo sul tema è intervenuta nuovamente la Suprema Corte con ordinanza, nella quale ha precisato che “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 18564/18; nello stesso senso Cass. 7267/18, per la quale il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche
32 al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato). A fronte di tale orientamento anche la locale Corte di Appello ha mutato il suo indirizzo ritenendo di aderire al principio ratificato dalla
Suprema Corte (Corte Appello AN n. 70/2020).
Da ultimo le considerazioni sopra esposte rendono integralmente fondata anche l'azione di regresso dell'INAIL. Quanto all'importo richiesto le censure circa la determinazione della somma dovuta sono del tutto generiche e pertanto non condivisibili.
Coin riferimento poi all'eccezione di decadenza, la stessa è infondata. Come osservato dalla Suprema Corte “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail, previsto dall'art. 112, comma 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione di detto decreto, anche se disposto per mancanza di querela. (Cass. Sez. L.,
22/12/2021, n. 41279, Rv. 663358 - 01).
Orbene, nel caso di specie l'azione penale è stata archiviata il
12.3.2021 (v. provv. Archiviazione GIP n. 5643/2016, all. n. 46 produzione INAIL)
e il ricorso è stato depositato in data 20.2.2024, nei triennio previsto dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Spese di lite e di CTU secondo soccombenza liquidate come da dispositivo e separato decreto.
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PQM
Il Giudice, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, e sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Accertata la responsabilità di e di per Controparte_3 CP_6 la morte di condanna entrambe le convenute, in solido, a Persona_1 risarcire il danno iure hereditatis che quantifica in Euro 223.106,00, da dividersi tra gli eredi in base alle quote ereditarie, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) In accoglimento della domanda di regresso, condanna CP_3
e a rifondere all'INAIL la somma di Euro 259.677,81, oltre
[...] CP_6 interessi legali dal pagamento al saldo;
3) Pone a carico di e di , in solido, le spese Controparte_3 CP_6 di CTU liquidate come da separato decreto;
4) Condanna e in solido, a rifondere ai Controparte_3 CP_6 ricorrenti le spese di lite che liquida in Euro 20.000,00, per competenze ed
Euro 259,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna e in solido, a rifondere Controparte_3 CP_6 all'INAIL le spese di lite che liquida in Euro 12.000,00 per competenze ed Euro
43,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
6) pone in via definitiva, a carico di e di Controparte_3 CP_6 in solido le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
AN, il 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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