Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 06/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 572/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con l'avv. F. Alosi C.F._1
CONTRO
nata a [...] il [...], Controparte_1
c.f. , con l'avv. E. Balestrini C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero e del curatore speciale della minore
[...]
Per_1
avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per tutte le parti: come da note di conclusioni congiunte del 29 gennaio 2025 per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente. Si è costituita parte resistente e all'udienza del 29.01.2025 le parti hanno chiesto che questo Tribunale si pronunci in conformità all'accordo delle stesse, a spese legali
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la separazione personale consensuale dei coniugi, il P.M. ha autorizzato l'accordo raggiunto dalle parti con l'assistenza degli avvocati in data 30.06.2023.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Quanto alle ulteriori questioni afferenti la figlia minore, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse della stessa minore, al cui ascolto si è proceduto in data
18.12.2024.
Tali conclusioni, del resto, sono state condivise anche dal curatore speciale della minore.
Le spese, come da accordo delle parti, sono compensate fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
01.08.2009 in Vigliano Biellese (BI) fra , nato a [...] il Parte_1 11.11.1978, c.f. e nata a C.F._1 Controparte_1
AN MA (Filippine) il 24.07.1980, c.f. ; C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vigliano Biellese di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Biella, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.