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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2024, n. 10966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10966 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 37885 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
PARTE INTIMANTE
e
Controparte_1
PARTE INTIMATA
Oggi 19 dicembre 2024, alle ore 12,16 , innanzi alla dott.ssa Francesca Savignano, sono comparsi:
Per l'avv. GRASSI FEDERICA , la quale dichiara che la morosità Parte_1 ammonta ad € 8.450,00, compresa la mensilità di dicembre 2024. Chiede la decisione della causa.
Nessuno per . Controparte_1
E' altresì presente la dott.ssa MOT in tirocinio. Persona_1
Il Giudice previa declaratoria di contumacia della parte resistente, decide la causa mediante pubblica lettura del separato dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Savignano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 37885/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_1 C.F._1
Fratelli Induno n. 2, presso lo studio dell'avv. GRASSI FEDERICA, dal quale è rappresentato e difeso
INTIMANTE-RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: .
In via principale e nel merito: previa emissione di ordinanza di rilascio, nonché di ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario:
- dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso abitativo de quo per inadempimento del conduttore sig. c.f. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
15/01/1976, residente in [...], con condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e/o cose;
- condannare altresì il sig. c.f. , nato a [...] C.F._2
Napoli, il 15/01/1976, residente in [...], al pagamento dell'importo di euro 7.150,00, come indicato nel presente atto, oltre ai canoni e alle spese accessorie ulteriormente dovute e non corrisposte successivamente al mese di ottobre 2024, oltre alle spese di gestione ulteriori previste dal contratto e a carico del conduttore (a puro titolo esemplificativo, spese di registrazione, bolli etc.), interessi
2 legali maturati e spese successive occorrende, il tutto sino alla data di effettivo rilascio e di pagamento del dovuto.
- rigettare, in caso di costituzione in giudizio del resistente, con ogni miglior formula, tutte le domande proposte perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre al riconoscimento di spese di notifica sostenute dall'intimante sino a tale momento e pari ad oggi ad euro 62,97, oltre a quelle successivamente occorrende nel prosieguo.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
1. Con atto di citazione ha intimato a lo sfratto per Parte_1 Controparte_1 morosità relativamente all'immobile sito in Milano, via Quarto Cagnino n. 34, primo piano, condotto in locazione dalla parte intimata ad uso abitativo in forza di contratto di locazione sottoscritto il 10 giugno
2019, esponendo che erano impagati canoni ed oneri accessori relativi alle mensilità di novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, per complessivi € 5.200,00. Ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento.
La parte intimata non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di convalida.
Il giudice, stante la irreperibilità del conduttore, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, fissando l'odierna udienza per la discussione.
Solo l'intimante depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva le originarie domande e precisava l'ammontare del credito, comprensivo del corrispettivo nelle more maturato, in complessivi € 7.150,00 al mese di ottobre 2024.
All'odierna udienza, previa declaratoria di contumacia del resistente, la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande di risoluzione contrattuale e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento del corrispettivo negoziale meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione in data 10 giugno 2019, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato (doc. 1).
L'intimante ha così assolto l'onere probatorio su di lui incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacchè ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate
(si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento).
3 Per contro, la controparte, non costituendosi, non ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite.
Tenuto conto della durata dell'inadempimento (un anno e due mesi) e dell'ammontare complessivo del debito maturato, come sopra indicato, in relazione a quello del canone e delle spese forfetarie mensili
(€ 650,00), l'inadempimento della parte conduttrice alla principale obbligazione derivante dal contratto di locazione – quella di pagamento del corrispettivo negoziale - è senz'altro grave (art. 5 L. n.
392/1978), avendo provocato un evidente e considerevole squilibrio del sinallagma contrattuale: a fronte del godimento dell'immobile e quindi del pieno adempimento dell'obbligazione da parte della locatrice, il conduttore non ha effettuato la principale prestazione cui si era obbligato, versare il corrispettivo nell'ammontare ed alle scadenze pattuite.
Il contratto deve perciò essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La parte conduttrice va altresì condannata alla restituzione dell'immobile in favore della ricorrente, essendo venuto meno il titolo della detenzione. Tenuto conto della durata dell'inadempimento e dell'ammontare del debito, come pure della destinazione del bene locato ad abitazione, l'ordine di rilascio viene pronunciato con decorrenza dal giorno 19 gennaio 2025.
Il resistente deve infine essere condannato al pagamento del corrispettivo negoziale non versato, che ammonta, ad oggi, a complessivi € 7.150,00 per canoni e oneri accessori forfetari, oltre canoni e spese accessorie maturandi dal mese di novembre 2024 sino al giorno dell'effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, conformemente alle tariffe concordate col locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quanto alla fase sommaria, e nel minimo tariffario, quanto alla fase di merito, in considerazione della contumacia della resistente, della natura documentale della causa e della particolare semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione stipulato in Controparte_1
data 10 giugno 2019, relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Milano, via Quarto Cagnino
n. 34, primo piano;
2) condanna a rilasciare libero da persone e cose, nella disponibilità della parte Controparte_1
intimante, l'immobile suddetto;
3) fissa per l'esecuzione la data del 19 gennaio 2025;
4 4) condanna, inoltre, a pagare alla parte intimante la somma di € 7.150,00, oltre Controparte_1
canoni e spese accessorie maturandi dal mese di novembre 2024 sino al giorno dell'effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, liquidate in € 187,97 per esborsi ed € 1.600,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 19/12/2024.
Il Giudice
Francesca Savignano
5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
PARTE INTIMANTE
e
Controparte_1
PARTE INTIMATA
Oggi 19 dicembre 2024, alle ore 12,16 , innanzi alla dott.ssa Francesca Savignano, sono comparsi:
Per l'avv. GRASSI FEDERICA , la quale dichiara che la morosità Parte_1 ammonta ad € 8.450,00, compresa la mensilità di dicembre 2024. Chiede la decisione della causa.
Nessuno per . Controparte_1
E' altresì presente la dott.ssa MOT in tirocinio. Persona_1
Il Giudice previa declaratoria di contumacia della parte resistente, decide la causa mediante pubblica lettura del separato dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Savignano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 37885/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_1 C.F._1
Fratelli Induno n. 2, presso lo studio dell'avv. GRASSI FEDERICA, dal quale è rappresentato e difeso
INTIMANTE-RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: .
In via principale e nel merito: previa emissione di ordinanza di rilascio, nonché di ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario:
- dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso abitativo de quo per inadempimento del conduttore sig. c.f. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
15/01/1976, residente in [...], con condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e/o cose;
- condannare altresì il sig. c.f. , nato a [...] C.F._2
Napoli, il 15/01/1976, residente in [...], al pagamento dell'importo di euro 7.150,00, come indicato nel presente atto, oltre ai canoni e alle spese accessorie ulteriormente dovute e non corrisposte successivamente al mese di ottobre 2024, oltre alle spese di gestione ulteriori previste dal contratto e a carico del conduttore (a puro titolo esemplificativo, spese di registrazione, bolli etc.), interessi
2 legali maturati e spese successive occorrende, il tutto sino alla data di effettivo rilascio e di pagamento del dovuto.
- rigettare, in caso di costituzione in giudizio del resistente, con ogni miglior formula, tutte le domande proposte perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre al riconoscimento di spese di notifica sostenute dall'intimante sino a tale momento e pari ad oggi ad euro 62,97, oltre a quelle successivamente occorrende nel prosieguo.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
1. Con atto di citazione ha intimato a lo sfratto per Parte_1 Controparte_1 morosità relativamente all'immobile sito in Milano, via Quarto Cagnino n. 34, primo piano, condotto in locazione dalla parte intimata ad uso abitativo in forza di contratto di locazione sottoscritto il 10 giugno
2019, esponendo che erano impagati canoni ed oneri accessori relativi alle mensilità di novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, per complessivi € 5.200,00. Ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento.
La parte intimata non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di convalida.
Il giudice, stante la irreperibilità del conduttore, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, fissando l'odierna udienza per la discussione.
Solo l'intimante depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva le originarie domande e precisava l'ammontare del credito, comprensivo del corrispettivo nelle more maturato, in complessivi € 7.150,00 al mese di ottobre 2024.
All'odierna udienza, previa declaratoria di contumacia del resistente, la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande di risoluzione contrattuale e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento del corrispettivo negoziale meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione in data 10 giugno 2019, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato (doc. 1).
L'intimante ha così assolto l'onere probatorio su di lui incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacchè ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate
(si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento).
3 Per contro, la controparte, non costituendosi, non ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite.
Tenuto conto della durata dell'inadempimento (un anno e due mesi) e dell'ammontare complessivo del debito maturato, come sopra indicato, in relazione a quello del canone e delle spese forfetarie mensili
(€ 650,00), l'inadempimento della parte conduttrice alla principale obbligazione derivante dal contratto di locazione – quella di pagamento del corrispettivo negoziale - è senz'altro grave (art. 5 L. n.
392/1978), avendo provocato un evidente e considerevole squilibrio del sinallagma contrattuale: a fronte del godimento dell'immobile e quindi del pieno adempimento dell'obbligazione da parte della locatrice, il conduttore non ha effettuato la principale prestazione cui si era obbligato, versare il corrispettivo nell'ammontare ed alle scadenze pattuite.
Il contratto deve perciò essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La parte conduttrice va altresì condannata alla restituzione dell'immobile in favore della ricorrente, essendo venuto meno il titolo della detenzione. Tenuto conto della durata dell'inadempimento e dell'ammontare del debito, come pure della destinazione del bene locato ad abitazione, l'ordine di rilascio viene pronunciato con decorrenza dal giorno 19 gennaio 2025.
Il resistente deve infine essere condannato al pagamento del corrispettivo negoziale non versato, che ammonta, ad oggi, a complessivi € 7.150,00 per canoni e oneri accessori forfetari, oltre canoni e spese accessorie maturandi dal mese di novembre 2024 sino al giorno dell'effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, conformemente alle tariffe concordate col locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quanto alla fase sommaria, e nel minimo tariffario, quanto alla fase di merito, in considerazione della contumacia della resistente, della natura documentale della causa e della particolare semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione stipulato in Controparte_1
data 10 giugno 2019, relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Milano, via Quarto Cagnino
n. 34, primo piano;
2) condanna a rilasciare libero da persone e cose, nella disponibilità della parte Controparte_1
intimante, l'immobile suddetto;
3) fissa per l'esecuzione la data del 19 gennaio 2025;
4 4) condanna, inoltre, a pagare alla parte intimante la somma di € 7.150,00, oltre Controparte_1
canoni e spese accessorie maturandi dal mese di novembre 2024 sino al giorno dell'effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, liquidate in € 187,97 per esborsi ed € 1.600,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 19/12/2024.
Il Giudice
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