CA
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 357 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Palese, con studio in Mestre (VE) Corso del Popolo
133/b e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chioatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Del Pontiere 22 e domicilio digitale come da indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1560/2022 pubblicata in data 2 settembre 2022 del Tribunale
Ordinario di Verona, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“…voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis e previa ogni occorrenda declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 1560/2022 del Tribunale Ordinario di Verona, depositata il 02.09.2022, pronunciata nella causa avente n. 4459/2018 R.G., accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale di merito: piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello accertare e dichiarare che non è stata fornita la prova che dopo avere approvato il preventivo del 02.08.2017, abbia Parte_1 commissionato ulteriori lavorazioni, di cui alla fattura n. 98/2018, né la prova dell'accettazione, da parte della stessa, che i costi che sarebbero stati sostenuti per il noleggio e/o l'acquisto della attrezzatura e dei macchinari necessari per il compimento dell'opera commissionata sarebbero stati a carico di
[...] in aggiunta al costo di esecuzione materiale delle opere e, per l'effetto, respinta Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 1101/2018 RG 1741/2018 emesso in data 22.03.2018 dal Tribunale di Verona.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : Controparte_2
"In via preliminare:
1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto e comunque rigettarsi lo stesso perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Nel merito: 2) Confermarsi integralmente la sentenza n. 1560/2022 del Tribunale di Verona, depositata il
02.09.2022 e conseguentemente respingersi tutte le domande svolte da parte appellante, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: 3) Vittoria di spese e compensi onorari del secondo grado di giudizio, oltre rimborso psese generali, IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Verona avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1101/2018 emesso in favore della
[...] er l'importo di € 21.217,00 oltre interessi Controparte_1 CP_1
e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale rivendicato saldo del corrispettivo per lavori edili extra preventivo eseguiti in subbappalto presso il Condominio Parco All'Adige, Via Porto San Pancrazio 135 –Verona, su asserita commissione della ingiunta e di cui alla azionata fattura n. 98/2018.
A sostegno dell'atto oppositivo l'opponente in particolare contestava l'ammontare di detto importo riconoscendo tuttavia in favore della ingiungente, a riferito titolo conciliativo, l'importo di € 6.767,00 che assumeva relativo ad opere effettivamente realizzate da quest'ultima e non contemplate negli accordi negoziali originariamente intercorsi.
Tale somma non veniva tuttavia versata – a suo dire - poiché non le veniva inoltrato il SAL finale e la inerente preventiva fattura.
Nel merito deduceva in ogni caso una mancata prova del credito.
2 Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta contestava ogni avverso assunto concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento del proprio credito.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione parziale all'ingiunzione per il suddetto importo di € 6.767,00 in quanto incontestato, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di prove testimoniali.
Con sentenza n. 1560/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… 1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata per i motivi espressi
[...] in motivazione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1101/2018 del 22.03.2018 emesso dal Tribunale di Verona in data
22.03.2018 R.G. n. 1741/2018, Giudice Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, con il quale ingiungeva il pagamento
a (C.F. della somma di € 21.217,00, degli Parte_1 P.IVA_1 interessi come da domanda, e delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 828,00 per compensi e rimborso forfettario ed € 145,40 per anticipazioni, oltre IVA come per legge e CPA, in favore di
[...]
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
3) Condanna la (C.F. ), alla refusione Parte_2 P.IVA_1 delle spese di lite alla C.F. ) liquidate in Euro Controparte_1 P.IVA_2
4.836,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il Giudice di prime cure, ritenuta la sussistenza di un contratto verbale di subappalto, qualificata la corrispondenza di posta elettronica certificata inviata in data 27 novembre 2017 dalla
[...] alla creditrice opposta quale promessa di pagamento ovvero riconoscimento di Parte_1 debito avente natura confessoria ex art. 1988 c.c., ha quindi riconosciuto la debenza della pretesa creditoria, così rigettando la proposta opposizione.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione la suddetta soccombente società affidato ai seguenti motivi:
• Difetto di prova circa l'ordine dell'appellante alla esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 98/2018 azionata monitoriamente. Violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché errata applicazione delle norme in tema di subappalto con violazione degli artt. 1656 e segg. c.c.
(primo motivo);
• Erronea qualificazione della PEC datata 27.11.2017 di quale promessa di pagamento. Parte_1
Violazione degli artt. 1988 e segg. c.c. (secondo motivo);
• Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. (terzo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1 per resistere all'avverso appello, previa eccezione di sua inammissibilità.
[...]
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 3 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata ai sensi dell''art. 342 c.p.c.
A tale riguardo si osserva, in particolare, come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità previsto dalla suddetta disposizione normativa, esplicitando, quantunque con una mera riproduzione delle tesi argomentative già oggetto di dibattito in prime cure, i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Non meritevole di accoglimento è inoltre anche il rilievo di inammissibilità proposto dall'appellata ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, lo stesso, assorbito dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio
è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto l'appello si rivela infondato.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, questo
Collegio condivide l'argomentazione decisoria che ha sancito il pieno riconoscimento del credito azionato monitoriamente da Controparte_1
Ed invero non si ha motivo per dissentire dalla attuata valutazione, quale atto ricognitivo di debito, del documento rinvenibile sub 1 del fascicolo di primo grado di parte appellata.
Esso appare idoneo, a giudizio della Corte, da una complessiva e non atomistica valutazione delle risultanze istruttorie, a far ritenere integrata la sussistenza di un contratto verbale di subappalto tra le parti contendenti, autonomo rispetto all'originario rapporto negoziale di cui al preventivo del 2 agosto 2017 (doc.
2 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Con esso risulta pertanto raggiunta la prova della esecuzione di lavori “extra” eseguiti dalla ingiungente presso il Condominio all'Adige di CP_1
A nulla rilevano le contrarie tesi agitate dalla appellante posta la corretta applicazione, da parte del Decidente di primo grado, del principio, che si assume invece violato, dell'inversione formale della posizione processuale delle parti in virtù del quale il convenuto opposto, odierna parte appellata, è da ritenere tenuto a fornire la prova del credito, risultando essere attore in senso sostanziale nell'instaurato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto sopra, in particolare, alla stregua delle argomentazioni che seguono.
Incontestata risulta infatti essere la conclusione di un rapporto negoziale inter partes derivante dalla accettazione del richiamato preventivo del 2 agosto 2017, che espressamente contemplava l'esecuzione, da parte della per un complessivo Controparte_1 importo “a corpo” di € 32.000,00 oltre iva, dei seguenti lavori:
- Carico e smaltimento del materiale di risulta della demolizione da Voi effettuata comprensivo dei costi per le attrezzature specifiche;
4 - smontaggio, stoccaggio e trasporto delle porte dei vani cantina;
- Sistemazione dell'impianto elettrico scollegato per la demolizione con ripristino della linea elettrice;
- Manodopera di operai specializzati;
- Materiali di consumo.
A fronte di ciò la creditrice opposta ha azionato in sede monitoria la fattura n. 98/2018 specificando essere relativa ad opere ulteriori rispetto alle suddette.
A tal fine ha altresì prodotto in causa (cfr. docc. da 8 a 12 allegati alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimessa in primo grado) fatture inerenti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione proprio di dette opere.
In tale ambito la missiva di posta certificata del 27 novembre 2017, con la quale si contestano “costi extra preventivo” in quanto asseritamente rientranti nel precedente preventivo accettato dalla stessa Parte_1
e tuttavia si riconoscono spese, sempre extra preventivo, per complessivi
[...] Parte_1
€ 6.767,00 assume rilevante portata probatoria, come correttamente rilevato in prime cure.
Quest'ultima depone in modo incontrovertibile sull'effettivo affidamento in subappalto alla ingiungente di ulteriori opere, come risultanti dalla allegata descrizione e riepilogo del 16 novembre 2017 (cfr. doc. 4 fascicolo appellata) laddove, peraltro, nella stessa missiva l'odierna appellante (così implicitamente riconoscendo l'avvenuta conclusione di un contratto privo della forma scritta), specifica che tali prezzi sono stati conclusi verbalmente tra la e la . Controparte_1 Parte_1
A tale convincimento, del resto, si perviene anche dalla lettura della comunicazione inviata in riscontro a detta posta elettronica certificata dal legale fiduciario della odierna appellata (cfr. doc. 6 fascicolo appellata); con essa si attesta, a giustificazione e chiarimento del credito e senza che a ciò venga replicato, l'avvenuta esecuzione del carico e smaltimento del materiale di risulta della demolizione da voi effettuata, comprensivo dei costi per le attrezzature specifiche, precisandosi che a dette opere avrebbe dovuto direttamente attendervi l'odierna appellante.
La stessa del resto, sottolinea la Controparte_1 sopravvenuta necessità di noleggio di macchinari idonei per l'esecuzione del subappalto fornendo alla giudiziale valutazione le relative fatturazioni, come innanzi specificato.
Non appare per l'effetto apprezzabile la censura sollevata alla sentenza gravata secondo la quale nella fattispecie non sussisterebbe prova dell'affidamento delle opere ovvero della loro esecuzione da parte della opposta.
Milita a favore della esecuzione delle descritte opere ulteriori, per altro verso, la stessa mail datata 2 ottobre
2017 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte appellante) rimessa dalla Parte_1 alla odierna appellata contenente prescrizioni e raccomandazioni del progettista architetto , proprio Per_1 in relazione alle opere di demolizione e rifacimento della soletta interrata che costituiscono oggetto della pretesa creditoria.
Esse, a ben considerare, non troverebbero ragion d'essere se l'esecuzione delle opere non fosse stata demandata proprio alla Controparte_1
Si ha in definitiva motivo per affermare come la decisione assunta sia sorretta non solo dalla richiamata mail del 27 novembre 2017, di per sé idonea unitamente alla fattura azionata in via monitoria a giustificare
5 l'ingiunzione emessa, bensì da un più articolato contesto istruttorio, così respingendosi le censure proposte dalla appellante circa un perplesso bilanciamento delle prove.
E' noto che la funzione di atto ricognitivo di debito sia quella di agevolare il creditore nell'azione di recupero del credito, presumendosi, con esso, l'esistenza di un titolo di credito.
L'effetto tipico è dunque quello della astrazione processuale del titolo, che dispensa il destinatario dell'atto dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo che la parte dalla quale provenga (come tuttavia non ricorre nel caso che occupa) dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Ciò nonostante la creditrice opposta ha comunque fornito ulteriori argomenti di prova, opportunamente valutati dal Giudice di primo grado.
Privo di pregio si manifesta pertanto l'assunto di parte appellante secondo il quale nella fattispecie sarebbe stato attuato un malgoverno dell'onere della prova posto peraltro che le deposizioni testimoniali, quantunque ultronee in ragione delle richiamate ed esaustive prove documentali, appaiono altresì convergere (cfr. in particolare deposizioni dei testi e per l'affermata esecuzione Tes_1 Tes_2 Tes_3 di opere extra preventivo da parte della odierna appellata.
La contraddittoria deposizione del teste , dipendente della odierna appellante, per come valorizzata Tes_4 nella proposta impugnazione, non appare per altro verso superare, ad una sua ripercorsa lettura, il necessario riscontro di credibilità soggettiva ed oggettiva, così risultando inidonea a sovvertire il raggiunto convincimento.
Nella fattispecie il Tribunale è in definitiva pervenuto a ritenere la sussistenza delle ragioni creditorie nella misura riconosciuta nell'ambito del procedimento monitorio mediante una valutazione del credito in funzione dell'acquisito, idoneo, compendio probatorio, costituito dalla più volte richiamata dichiarazione del
27 novembre 2017 proveniente dalla stessa parte ingiunta, altresì avvalorata dai riscontri costituiti dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni testimoniali ritenute maggiormente convincenti.
Ne consegue, da quanto precede, che la statuizione emessa debba ritenersi scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 21.270,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.397,00 per compensi professionali (€
919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.701,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
357/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 CP_1
6 avverso la sentenza n. 1560/2022 Controparte_1 pubblicata in data 2 settembre 2022 del Tribunale Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. TT l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di
[...] che liquida in € 3.397,00 per compenso Controparte_1 Controparte_1 professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma
1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 357 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Palese, con studio in Mestre (VE) Corso del Popolo
133/b e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chioatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Del Pontiere 22 e domicilio digitale come da indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1560/2022 pubblicata in data 2 settembre 2022 del Tribunale
Ordinario di Verona, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“…voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis e previa ogni occorrenda declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 1560/2022 del Tribunale Ordinario di Verona, depositata il 02.09.2022, pronunciata nella causa avente n. 4459/2018 R.G., accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale di merito: piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello accertare e dichiarare che non è stata fornita la prova che dopo avere approvato il preventivo del 02.08.2017, abbia Parte_1 commissionato ulteriori lavorazioni, di cui alla fattura n. 98/2018, né la prova dell'accettazione, da parte della stessa, che i costi che sarebbero stati sostenuti per il noleggio e/o l'acquisto della attrezzatura e dei macchinari necessari per il compimento dell'opera commissionata sarebbero stati a carico di
[...] in aggiunta al costo di esecuzione materiale delle opere e, per l'effetto, respinta Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 1101/2018 RG 1741/2018 emesso in data 22.03.2018 dal Tribunale di Verona.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : Controparte_2
"In via preliminare:
1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto e comunque rigettarsi lo stesso perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Nel merito: 2) Confermarsi integralmente la sentenza n. 1560/2022 del Tribunale di Verona, depositata il
02.09.2022 e conseguentemente respingersi tutte le domande svolte da parte appellante, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: 3) Vittoria di spese e compensi onorari del secondo grado di giudizio, oltre rimborso psese generali, IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Verona avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1101/2018 emesso in favore della
[...] er l'importo di € 21.217,00 oltre interessi Controparte_1 CP_1
e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale rivendicato saldo del corrispettivo per lavori edili extra preventivo eseguiti in subbappalto presso il Condominio Parco All'Adige, Via Porto San Pancrazio 135 –Verona, su asserita commissione della ingiunta e di cui alla azionata fattura n. 98/2018.
A sostegno dell'atto oppositivo l'opponente in particolare contestava l'ammontare di detto importo riconoscendo tuttavia in favore della ingiungente, a riferito titolo conciliativo, l'importo di € 6.767,00 che assumeva relativo ad opere effettivamente realizzate da quest'ultima e non contemplate negli accordi negoziali originariamente intercorsi.
Tale somma non veniva tuttavia versata – a suo dire - poiché non le veniva inoltrato il SAL finale e la inerente preventiva fattura.
Nel merito deduceva in ogni caso una mancata prova del credito.
2 Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta contestava ogni avverso assunto concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento del proprio credito.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione parziale all'ingiunzione per il suddetto importo di € 6.767,00 in quanto incontestato, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di prove testimoniali.
Con sentenza n. 1560/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… 1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata per i motivi espressi
[...] in motivazione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1101/2018 del 22.03.2018 emesso dal Tribunale di Verona in data
22.03.2018 R.G. n. 1741/2018, Giudice Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, con il quale ingiungeva il pagamento
a (C.F. della somma di € 21.217,00, degli Parte_1 P.IVA_1 interessi come da domanda, e delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 828,00 per compensi e rimborso forfettario ed € 145,40 per anticipazioni, oltre IVA come per legge e CPA, in favore di
[...]
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
3) Condanna la (C.F. ), alla refusione Parte_2 P.IVA_1 delle spese di lite alla C.F. ) liquidate in Euro Controparte_1 P.IVA_2
4.836,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il Giudice di prime cure, ritenuta la sussistenza di un contratto verbale di subappalto, qualificata la corrispondenza di posta elettronica certificata inviata in data 27 novembre 2017 dalla
[...] alla creditrice opposta quale promessa di pagamento ovvero riconoscimento di Parte_1 debito avente natura confessoria ex art. 1988 c.c., ha quindi riconosciuto la debenza della pretesa creditoria, così rigettando la proposta opposizione.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione la suddetta soccombente società affidato ai seguenti motivi:
• Difetto di prova circa l'ordine dell'appellante alla esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 98/2018 azionata monitoriamente. Violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché errata applicazione delle norme in tema di subappalto con violazione degli artt. 1656 e segg. c.c.
(primo motivo);
• Erronea qualificazione della PEC datata 27.11.2017 di quale promessa di pagamento. Parte_1
Violazione degli artt. 1988 e segg. c.c. (secondo motivo);
• Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. (terzo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1 per resistere all'avverso appello, previa eccezione di sua inammissibilità.
[...]
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 3 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata ai sensi dell''art. 342 c.p.c.
A tale riguardo si osserva, in particolare, come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità previsto dalla suddetta disposizione normativa, esplicitando, quantunque con una mera riproduzione delle tesi argomentative già oggetto di dibattito in prime cure, i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Non meritevole di accoglimento è inoltre anche il rilievo di inammissibilità proposto dall'appellata ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, lo stesso, assorbito dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio
è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto l'appello si rivela infondato.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, questo
Collegio condivide l'argomentazione decisoria che ha sancito il pieno riconoscimento del credito azionato monitoriamente da Controparte_1
Ed invero non si ha motivo per dissentire dalla attuata valutazione, quale atto ricognitivo di debito, del documento rinvenibile sub 1 del fascicolo di primo grado di parte appellata.
Esso appare idoneo, a giudizio della Corte, da una complessiva e non atomistica valutazione delle risultanze istruttorie, a far ritenere integrata la sussistenza di un contratto verbale di subappalto tra le parti contendenti, autonomo rispetto all'originario rapporto negoziale di cui al preventivo del 2 agosto 2017 (doc.
2 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Con esso risulta pertanto raggiunta la prova della esecuzione di lavori “extra” eseguiti dalla ingiungente presso il Condominio all'Adige di CP_1
A nulla rilevano le contrarie tesi agitate dalla appellante posta la corretta applicazione, da parte del Decidente di primo grado, del principio, che si assume invece violato, dell'inversione formale della posizione processuale delle parti in virtù del quale il convenuto opposto, odierna parte appellata, è da ritenere tenuto a fornire la prova del credito, risultando essere attore in senso sostanziale nell'instaurato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto sopra, in particolare, alla stregua delle argomentazioni che seguono.
Incontestata risulta infatti essere la conclusione di un rapporto negoziale inter partes derivante dalla accettazione del richiamato preventivo del 2 agosto 2017, che espressamente contemplava l'esecuzione, da parte della per un complessivo Controparte_1 importo “a corpo” di € 32.000,00 oltre iva, dei seguenti lavori:
- Carico e smaltimento del materiale di risulta della demolizione da Voi effettuata comprensivo dei costi per le attrezzature specifiche;
4 - smontaggio, stoccaggio e trasporto delle porte dei vani cantina;
- Sistemazione dell'impianto elettrico scollegato per la demolizione con ripristino della linea elettrice;
- Manodopera di operai specializzati;
- Materiali di consumo.
A fronte di ciò la creditrice opposta ha azionato in sede monitoria la fattura n. 98/2018 specificando essere relativa ad opere ulteriori rispetto alle suddette.
A tal fine ha altresì prodotto in causa (cfr. docc. da 8 a 12 allegati alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimessa in primo grado) fatture inerenti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione proprio di dette opere.
In tale ambito la missiva di posta certificata del 27 novembre 2017, con la quale si contestano “costi extra preventivo” in quanto asseritamente rientranti nel precedente preventivo accettato dalla stessa Parte_1
e tuttavia si riconoscono spese, sempre extra preventivo, per complessivi
[...] Parte_1
€ 6.767,00 assume rilevante portata probatoria, come correttamente rilevato in prime cure.
Quest'ultima depone in modo incontrovertibile sull'effettivo affidamento in subappalto alla ingiungente di ulteriori opere, come risultanti dalla allegata descrizione e riepilogo del 16 novembre 2017 (cfr. doc. 4 fascicolo appellata) laddove, peraltro, nella stessa missiva l'odierna appellante (così implicitamente riconoscendo l'avvenuta conclusione di un contratto privo della forma scritta), specifica che tali prezzi sono stati conclusi verbalmente tra la e la . Controparte_1 Parte_1
A tale convincimento, del resto, si perviene anche dalla lettura della comunicazione inviata in riscontro a detta posta elettronica certificata dal legale fiduciario della odierna appellata (cfr. doc. 6 fascicolo appellata); con essa si attesta, a giustificazione e chiarimento del credito e senza che a ciò venga replicato, l'avvenuta esecuzione del carico e smaltimento del materiale di risulta della demolizione da voi effettuata, comprensivo dei costi per le attrezzature specifiche, precisandosi che a dette opere avrebbe dovuto direttamente attendervi l'odierna appellante.
La stessa del resto, sottolinea la Controparte_1 sopravvenuta necessità di noleggio di macchinari idonei per l'esecuzione del subappalto fornendo alla giudiziale valutazione le relative fatturazioni, come innanzi specificato.
Non appare per l'effetto apprezzabile la censura sollevata alla sentenza gravata secondo la quale nella fattispecie non sussisterebbe prova dell'affidamento delle opere ovvero della loro esecuzione da parte della opposta.
Milita a favore della esecuzione delle descritte opere ulteriori, per altro verso, la stessa mail datata 2 ottobre
2017 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte appellante) rimessa dalla Parte_1 alla odierna appellata contenente prescrizioni e raccomandazioni del progettista architetto , proprio Per_1 in relazione alle opere di demolizione e rifacimento della soletta interrata che costituiscono oggetto della pretesa creditoria.
Esse, a ben considerare, non troverebbero ragion d'essere se l'esecuzione delle opere non fosse stata demandata proprio alla Controparte_1
Si ha in definitiva motivo per affermare come la decisione assunta sia sorretta non solo dalla richiamata mail del 27 novembre 2017, di per sé idonea unitamente alla fattura azionata in via monitoria a giustificare
5 l'ingiunzione emessa, bensì da un più articolato contesto istruttorio, così respingendosi le censure proposte dalla appellante circa un perplesso bilanciamento delle prove.
E' noto che la funzione di atto ricognitivo di debito sia quella di agevolare il creditore nell'azione di recupero del credito, presumendosi, con esso, l'esistenza di un titolo di credito.
L'effetto tipico è dunque quello della astrazione processuale del titolo, che dispensa il destinatario dell'atto dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo che la parte dalla quale provenga (come tuttavia non ricorre nel caso che occupa) dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Ciò nonostante la creditrice opposta ha comunque fornito ulteriori argomenti di prova, opportunamente valutati dal Giudice di primo grado.
Privo di pregio si manifesta pertanto l'assunto di parte appellante secondo il quale nella fattispecie sarebbe stato attuato un malgoverno dell'onere della prova posto peraltro che le deposizioni testimoniali, quantunque ultronee in ragione delle richiamate ed esaustive prove documentali, appaiono altresì convergere (cfr. in particolare deposizioni dei testi e per l'affermata esecuzione Tes_1 Tes_2 Tes_3 di opere extra preventivo da parte della odierna appellata.
La contraddittoria deposizione del teste , dipendente della odierna appellante, per come valorizzata Tes_4 nella proposta impugnazione, non appare per altro verso superare, ad una sua ripercorsa lettura, il necessario riscontro di credibilità soggettiva ed oggettiva, così risultando inidonea a sovvertire il raggiunto convincimento.
Nella fattispecie il Tribunale è in definitiva pervenuto a ritenere la sussistenza delle ragioni creditorie nella misura riconosciuta nell'ambito del procedimento monitorio mediante una valutazione del credito in funzione dell'acquisito, idoneo, compendio probatorio, costituito dalla più volte richiamata dichiarazione del
27 novembre 2017 proveniente dalla stessa parte ingiunta, altresì avvalorata dai riscontri costituiti dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni testimoniali ritenute maggiormente convincenti.
Ne consegue, da quanto precede, che la statuizione emessa debba ritenersi scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 21.270,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.397,00 per compensi professionali (€
919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.701,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
357/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 CP_1
6 avverso la sentenza n. 1560/2022 Controparte_1 pubblicata in data 2 settembre 2022 del Tribunale Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. TT l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di
[...] che liquida in € 3.397,00 per compenso Controparte_1 Controparte_1 professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma
1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
7