Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
RG. n. 151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 40985/2021 della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in data 21.12.2021, comunicata in pari data, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv. Ernesto Rognoni del Foro di Genova, Parte_1 in forza di procura allegata all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Fieschi n. 3/18
ATTRICE IN RIASSUNZIONE- già appellata contro
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del socio amministratore, legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Demartini del Foro di Genova, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Chiavari (GE), Via Nino Bixio, n. 19/11
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- già appellante
avente a oggetto: proprietà nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
“piaccia alla Corte di Appello di Genova, reiectis contrariis, facendo applicazione di quanto statuito dalla ordinanza della Corte di Cassazione n.40985 /2021 e dei principi ivi indicati:
-accertare e dichiarare che la costruzione realizzata dalla semplice Controparte_1 (già , per cui è causa, è illegittima ed abusiva per violazione delle CP_1 Controparte_2 norme urbanistiche e delle norme sulle distanze e in particolare, degli artt.871, 872, 873 e ss. e 15.3 delle N.A.T. del P.R.G. del Comune di Bogliasco e delle norme meglio viste;
-condannare, conseguentemente, la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla riduzione in pristino della costruzione, di cui sopra, mediante demolizione della stessa e ripristino del manufatto precedente all'edificazione, per cui è causa;
-in ragione della cassazione disposta dall'ordinanza della Suprema Corte n.40985 del 2021, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla restituzione in favore di della somma di €.13.358,49, maggiorata di Parte_1 interessi legali, versata dalla stessa alla convenuta a titolo di spese legali per i precedenti gradi di giudizio;
-con vittoria di spese e di onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso del giudizio per cassazione;
PER LA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma adita, previa, se ritenuto, nomina di CTU ad integrazione della precedente relazione depositata negli atti di primo grado, respingere la domanda avversaria perché inammissibile ed infondata ed in ogni caso, in subordine, respingere la domanda di demolizione e/o
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 17.11.2004, evocava in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Genova l ora divenuta Controparte_2 Controparte_1
, esponendo, in particolare quanto segue:
[...]
- che ella era proprietaria di porzione di fabbricato, a uso abitazione, sito in Bogliasco (GE), via alla Scogliera n. 7, nonché comproprietaria, in ragione di 2,2137/10, delle parti comuni del
8 in Bogliasco (GE), del sedime circostante il fabbricato, Parte_2 destinato in parte a giardino, in parte a strada di accesso e parcheggio;
- che proprietaria di fondo confinante, ricompreso nel detto condominio di via alla Scogliera nn. 7 e 8 in Bogliasco, costituito da fabbricato, con annesse serra e porzione di giardino, era, dal 1991, l (ora divenuta Immobiliare Sant'Ignazio s.s.); Controparte_2
- che nell'anno 1996, l aveva iniziato ad effettuare lavori su Controparte_2 detto piccolo manufatto, lavori alla fine dei quali lo stesso presentava le seguenti variazioni: i) superficie utile originaria: mq. 43,57; volume utile originario: mc. 94,50; ii) superficie utile attuale: mq. 79,21; volume utile attuale: mc. 200,80;
- che dalla pratica di condono edilizio presentata nel 1996 dalla società risultava la demolizione del precedente volume, adibito a deposito di attrezzi agricoli e serra e la costruzione di un fabbricato a due piani, a uso abitazione;
- che dalle norme di attuazione del piano regolatore e dal regolamento edilizio del Comune di Bogliasco, per la zona oggetto di intervento, risultava il divieto di costruzione di nuovi edifici e limiti all'ampliamento di quelli esistenti, con imposizione di distanza dai confini di 6 ml. (art.
5.1 u.c.);
- che l'edificio realizzato dalla società in allora convenuta doveva ritenersi costruito in violazione degli artt. 872 e 873 c.c., così come integrati dalle norme urbanistiche del Comune di
Bogliasco. L'attrice chiedeva, quindi, che il Tribunale di Genova accertasse l'illegittimità della costruzione realizzata dall per violazione degli artt. 872 ed 873 c.c., Controparte_2 come integrati dalle richiamate norme urbanistiche, e condannasse la convenuta alla riduzione in pristino della costruzione dichiarata illegittima con demolizione e ripristino del manufatto precedente, oltre alla condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le domande Controparte_2 attoree e in particolare, assumendo che: - la costruzione originaria era già composta da tre fabbricati;
- l'eventuale violazione di norme edilizie, non integrative di quelle previste dal codice civile, non dava diritto ai terzi di chiedere la riduzione in pristino. La società medesima eccepiva, inoltre, di avere usucapito il diritto di mantenere la costruzione attuale a distanza inferiore e la prescrizione dei diritti vantati dall'attrice, eccezione questa che veniva in seguito rinunciata in corso di causa. Depositate dalle Parti le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., assunte le prove orali ammesse e licenziata CTU, la causa veniva decisa dal Tribunale adito con sentenza n. 1360/2012 del 10.04.2012, depositata in data 11.04.2012, con la quale veniva condannata l CP_2
alla riduzione in pristino stato della costruzione in oggetto, mediante demolizione della
[...] stessa e ripristino del manufatto precedente all'edificazione, con rigetto della domanda risarcitoria attorea e con spese e compensi di lite a carico della società convenuta, quale soccombente, Avverso la pronuncia del Tribunale proponeva appello la , con atto Controparte_2 di citazione notificato in data 10.09.2012, deducendo le seguenti censure:
a) le norme sulle distanze erano applicabili nei rapporti tra comproprietari e condomini in rapporto, tuttavia, alla prevalenza della normativa speciale relativa alle cose comuni, sì che nel caso di specie il bene comune (viale condominiale) era da considerarsi strutturalmente e funzionalmente collegato alle unità immobiliari di esclusiva proprietà dei condomini, cui detto bene medesimo serviva da accesso, così come disposto dall'art. 1102 c.c., norma quest'ultima che doveva trovare applicazione in via assorbente di ogni doglianza in punto distanze;
2 b) in ogni caso sussisteva l'inapplicabilità della normativa sulle distanze (dalle costruzioni e dai confini), laddove fosse interposta tra i fondi di riferimento una strada pubblica, come nel caso di specie, ex art. 879 c.c., significando l'esistenza, oltre il viale comune, di ampiezza di circa 5/6 mt, di un viottolo pubblico, per , ancora, dedurre come non fosse prospettabile una violazione delle distanze tra costruzioni, a fronte del fatto che per tre lati vi erano distanze dai confini di oltre 10 m. e che , in rapporto al quarto lato , non vi erano costruzioni antistanti, aggiungendo che, inoltre, il frontistante viale condominiale non era comunque edificabile per la sua natura;
c) l'unica distanza che poteva considerarsi, in realtà, era quella prevista dal PRG del Comune di Bogliasco, inerente la distanza da mantenere rispetto alle strade (1,5 mt- art. 15 delle N.A.T), strade cui doveva essere assimilato il viale condominiale carrabile in questione, con l'effetto che tale precetto risultava ampiamente rispettato, in concreto, a fronte del fatto, peraltro, che detta normativa, in ogni caso, non aveva nessuna rilevanza circa la parte privata;
d) sempre a proposito delle distanze delle costruzioni dai confini, così come indicate all'art. 15 delle N.A.T del P.R.G. del Comune di Bogliasco, la norma appariva mal formulata, sì che l'espresso riferimento al codice civile imponeva un'interpretazione conforme alla normativa codicistica, in forza della quale sussistevano soltanto limitazioni di distanza tra costruzioni e non anche rispetto ai confini;
e) la sentenza, inoltre, era errata laddove, per motivare la disposta riduzione in pristino stato della costruzione in esame, adduceva ulteriori violazioni e aspetti del tutto inesistenti e comunque irrilevanti rispetto alla vertenza in questione (altezze del fabbricato, distanza dal vicino Rio Pontetto e quanto altro). Si costituiva in giudizio, l'appellata che contestava le censure dedotte, insistendo per la conferma della sentenza di prima grado, senza proporre appello incidentale. Detto gravame veniva definito dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 990/2016, depositata il 30.09.2016, che rigettava tutte le domande della , condannandola alle spese di Pt_1 giudizio dei due gradi. In particolare la Corte:
- escludeva l'applicabilità dell'art.1102 cc, poiché nella vertenza in esame non vi era controversia sull'uso del viale condominiale in maniera più intensa e con esclusione dell'uso paritetico da parte degli altri condomini, la vertenza medesima afferendo al tema della violazione delle distanze dal confine;
- assumeva, peraltro, come motivo centrale, l'interpretazione del citato art.15.3 delle N.A.T. del P.R.G. di Bogliasco, affermando che il rinvio all'art.873 c.c. determinava anche il rinvio alla rilevanza della sola distanza fra le costruzioni e non rispetto al confine, sì che le altre doglianze erano assorbite dal fatto che non vi fossero costruzioni antistanti a quella dell'allora appellante collocate ad una distanza inferiore a 3 m., nessuna doglianza dell'allora attrice sussistendo circa la distanza dalla via pubblica ex art.879 c.c.;
- evidenziava come gli ulteriori elementi afferenti ad illeciti urbanistici posti in evidenza dal
Tribunale non fossero, comunque, idonei a fondare le pretese della , escludendo, Pt_1 altresì, l'ammissibilità delle istanze istruttorie attoree, facendo propria, sul punto la decisione del Tribunale. Avverso l'indicata pronuncia proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, Parte_1 deducendo vizi di legittimità della pronuncia e, in particolare:
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 871, 872, 873 c.c. e 15.3 della N.A.T. del
P.R.G. del , in rapporto anche ai criteri interpretativi degli atti amministrativi, in Controparte_4 relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c., con omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte di Appello aveva erroneamente interpretato la disposizione contenuta nel P.R.G. ritenendo che il riferimento all'art. 873 c.c. dovesse riferirsi soltanto alla distanza tra fabbricati e non anche dai confini, disapplicando, di fatto, la norma amministrativa;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 871, 872, 873 c.c., nonché dell'art.15.3 delle N.A.T. del P.R.G. in questione, in rapporto alla violazione della legge 2248/1965 artt.4 e 5, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., considerato che la Corte aveva disapplicato una norma amministrativa senza alcun profilo di illegittimità della stessa, norma amministrativa idonea, in sé, a derogare al principio di prevenzione per la valenza integrativa del disposto codicistico;
3 - la violazione e/o falsa applicazione dell'art.873 c.c. e delle norme sulle distanza, per omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ex art.360, n.3, c.p.c., nella parte in cui la Corte aveva affermato che non vi erano costruzioni antistanti quella dell'appellante a distanza di meno di 3 m., atteso che esisteva una scaletta in muratura, come accertato dal CTU, posta a distanza inferiore a 3 m. dall'edificio dell , sì che, anche prendendosi a Controparte_2 parametro la distanza fra costruzioni nella distanza minima, la sentenza oggetto di impugnazione aveva omesso di considerare tale struttura accessoria, avente una chiara consistenza e stabilità, con l'effetto che , anche in forza dell'interpretazione della norma amministrativa data ( e già contestata) il Giudice di appello aveva errato nella decisione. Si costituiva nel giudizio di legittimità l , contestando la fondatezza Controparte_2 del ricorso, di cui chiedeva la reiezione, senza proporre ricorso incidentale. La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 40985/21, pubblicata il 21.12.2021, accoglieva il primo motivo di ricorso sopra riportato (ritenendo assorbiti gli altri motivi ex adverso dedotti) e rinviava la causa davanti alla Corte di Appello di Genova in differente composizione. In estrema sintesi, la Corte di Cassazione riteneva che la normativa del P.R.G. relativa alla disciplina delle distanze, facesse chiaramente riferimento, richiamando l'art.873 c.c., alla misura prevista da tale norma, di m.3, ma da considerarsi rispetto alla distanza dai confini e non dalle costruzioni, con l'effetto che tale norma integrativa di quella codicistica, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, manteneva la propria forza precettiva, rafforzativa di quella di cui al codice civile. Tutto ciò premesso, l'odierna attrice in riassunzione, ai sensi dell'art. 392 e ss. c.p.c., ha adito il Giudice di rinvio, facendo riferimento a tutte le difese, alle prove assunte e a tutte le domande già proposte davanti a questa Corte, con le opportune integrazioni, richiamando e chiedendo l'applicazione e il rispetto dei principi indicati dalla Cassazione, nei termini che, nello specifico, seguono: - quale condomina e comproprietaria (in ragione di 2,2137/10) delle Parte_1 parti comuni al condominio di via alla Scogliera nn. 7 e 8 in Bogliasco (GE), fra cui il sedime circostante il fabbricato, destinato a giardino, viale di accesso e parcheggio, ha chiesto il rispetto degli artt. 872 e 873 e ss. del cod. civ., così come integrati dalle norme urbanistiche del Comune di Bogliasco, nei confronti della ora divenuta Immobiliare Controparte_5 Sant'Ignazio s.s., proprietaria di un fondo confinante, ricompreso nel condominio di via alla Scogliera nn. 7 e 8, per avere realizzato nel fondo stesso, nell'anno 1996, un fabbricato a due piani, a uso abitazione, trasformando precedenti volumi molto più ridotti adibiti a serra e deposito di attrezzi agricoli, in violazione delle dette norme in tema di distanze e quindi, ha domandato che in sede giudiziale venga accertato che detta costruzione è da ritenersi illegittima e che venga disposta la condanna della società convenuta alla demolizione della costruzione stessa e al ripristino del manufatto precedente;
- fermo tale domanda, in rapporto agli argomenti a sostegno della stessa, da ritenere del tutto assorbenti e decisivi rispetto a ulteriori rilievi, ha osservato, ancora, che dagli atti di causa, e in specie dalla C.T.U., era emersa la presenza di una scaletta in muratura ricompresa nello spazio posto fra il confine di proprietà e la costruzione realizzata dalla società convenuta in riassunzione, manufatto che risultava posto a una distanza ancora inferiore rispetto a quella dal confine di proprietà, sopra descritta e quindi, certamente ben inferiore a metri 3 dall'edificio di proprietà dell'Immobiliare Sant'Ignazio s.s., come già dedotto di fronte alla Suprema Corte, il che acclarava ancor più l'illegittimità della costruzione avversaria, anche in rapporto alla violazione delle distanze fra costruzioni, sì da richiedere, anche sotto tale profilo, la condanna della convenuta alla demolizione dell'edificio e alla rimessione in pristino del manufatto precedente. L'attrice in riassunzione, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 990 del 30.09.2016, poi cassata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 40985 del 2021, ha, ancora, dato atto che, al solo fine di evitare l'esecuzione e salva l'impugnazione e la ripetizione, in data 26.01.2017, aveva corrisposto alla Immobiliare Sant'Ignazio s.s. la somma di € 13.358,49, a titolo di spese legali di primo e secondo grado, così come disposto dalla sentenza stessa, sì che in ragione della cassazione di tale pronuncia, chiedeva in questa sede la condanna di detta convenuta alla restituzione della somma stessa maggiorata di interessi, come per legge. Si è costituita nel presente giudizio l'Immobiliare Sant'Ignazio s.s., la quale, richiamando quanto espresso ed eccepito nei precedenti gradi di giudizio, contestando in ogni sua parte l'atto di riassunzione avversario, nello specifico, ha osservato e contestato quanto segue:
4 - preso atto della decisione della Suprema Corte, in ordine all'interpretazione della normativa contenuta nel P.R.G. del di Bogliasco, doveva essere considerato, in ordine alle distanze CP_4 previste dalle N.A.T del che al punto 15.3 vi era anche la previsione per cui la Controparte_4 distanza minima da tenere dai “percorsi carrettabili”, era pari ad 1,50 m;
- non era contestato che l'avversaria lagnanza circa la lesione della distanza fosse comunque riferita al latistante “viale condominiale” e, conseguentemente, l'unica distanza da rispettare doveva individuarsi in quella citata di metri 1,50, e non 3 metri come ex adverso sostenuto, dovendosi pacificamente includere nel novero del “percorsi carrettabili” il menzionato e latistante “viale condominiale”, trattandosi di strada carrozzabile al servizio dell'intero complesso condominiale, delimitato e sorretto dal muro di sostegno latistante all'immobile di pertinenza della società; - per l'effetto, dalla CTU svolta in primo grado risultava come la costruzione realizzata dall'esponente società non violasse la distanza prevista dalle N.T.A. del P.U.C. di Bogliasco, da rispettare rispetto al latistante “percorso carrettabile” (viale condominiale) non essendo discutibile che la misurazione andasse riferita al muro di sostegno del viale e non alla discendente scaletta che era di proprietà di essa convenuta, come pacificamente riconosciuto da controparte;
- non pareva, dunque, sussistere violazione di sorta, proprio seguendo la normativa ex adverso invocata.
In sintesi, e in ogni caso, ha dedotto, nel giudizio di riassunzione, la convenuta che non doveva essere considerata la distanza dal confine ,prevista in mt 3,00, ma la distanza prevista dai
“percorsi carrettabili” , quale il viale condominiale, contenuta in metri 1,50, distanza ampiamente rispettata, sì da palesare l'infondatezza dell'avversaria pretesa. In ordine, poi, alla richiesta di riduzione in pristino dell'immobile di cui è causa, la società convenuta ha dedotto come la pretesa avversaria fosse infondata sul punto , atteso che: - l'immobile era stato autorizzato dalla competente civica Amministrazione, con legittimo permesso di costruire in sanatoria, come pacifico ed incontestato;
- l'immobile era, dunque, perfettamente legittimo e controparte non aveva nessun interesse e/o legittimità a pretenderne la riduzione in pristino per ragioni di natura urbanistico-ambientale, come invece erroneamente aveva richiesto in atti;
- che , in ogni caso, era altrettanto inammissibile l'avversaria richiesta di riduzione in pristino stato dell'intero fabbricato anche nella denegata ipotesi in cui fosse definitivamente accertata la violazione della normativa sulle distanze dal confine;
- che, infatti, la demolizione, anche parziale del fabbricato non era ammissibile, dovendosi semmai procedere al risarcimento del danno, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 872 c.c., norma secondo cui la demolizione è prevista esclusivamente per le violazioni di cui alla seguente sezione VI o da queste richiamata;
- che, in ogni caso e comunque, la riduzione in pristino non poteva riguardare che la parte del fabbricato che si poneva in contrasto con la normativa violata, da identificarsi, nello specifico, tecnicamente. Alla prima udienza di comparizione, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al giorno 11.04.2023.
A seguito di diversi rinvii dovuti alle esigenze organizzative derivanti dalla scopertura di due posti di Consigliere della sezione, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.10.24, designato il nuovo relatore, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso quanto sopra e ricostruita la vicenda processuale che occupa, occorre muovere dal dato di fatto, direttamente discendente dalla pronuncia della Suprema Corte, in forza del quale l'art.15.3 delle N.A.T. del P.R.G. del Comune di Bogliasco è integrativo dell'art.873 c.c., sì da stabilire la distanza minima di 3 metri dal confine per la costruzione sul fondo confinante, come di fatto ritenuto dal Tribunale in primo grado.
Muovendo da tale dato pacifico, merita di essere, altresì, rammentato come il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti segnati dalla Suprema Corte, sì da non potersi estendere, per la sua natura “ chiusa” , a questioni che, pur non esaminate specificatamente, in quanto non poste dalle Parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico- giuridico della sentenza stessa , formando oggetto di giudicato implicito ed interno, sì che la loro riproposizione verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, violando il principio di intangibilità della
5 stessa (ex plurimis Cass., sez.3, n. 9539, 1.7.02; Cass. sez. 6-5, n. 7656 del 04.04.2011; Cass. sez.1, n. 636 del 14.01.2019 ).
Ciò detto, osserva la Corte che, nel caso di specie, il confine di interesse è quello verso il 8 di cui al condominio “ orizzontale” in esame, come da Parte_2 planimetrie sub 10 e 12 allegate alla CTU 16.9.2010 Arch. , confine nominativamente Per_1 indicato e segnato, confine non coincidente con il margine del viale comune, ma, come espressamente indicato, a pag.30 dell'elaborato, passante: “ …sul muro delimitante la scaletta di accesso al fabbricato…”, ciò in modo coerente, altresì, al rilievo riprodotto all'allegato sub 14, il tutto senza dimenticare che, d'altra parte, in modo conforme, hanno statuito il primo Giudice e la Corte di Appello, in sede di primo esame, senza impugnazione alla Suprema Corte. Va, inoltre, posto in risalto che l'oggetto del contendere, relativo alle distanze fra costruzioni o fra costruzioni e confini, non attiene in alcun modo all'art.1102 c.c., in tema di uso della cosa comune, poiché nessun utilizzo del bene comune può ravvisarsi nel considerare l'ampiezza della cosa comune medesima ai fini delle distanze, il che , peraltro, è stato espressamente affermato dalla prima sentenza della Corte di Appello, quale autonoma statuizione argomentativa, integrante il presupposto per giungere alla riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla mera applicazione dell'art.873 c.c., riforma poi cassata come sopra: ciò, merita di essere sottolineato, oltre ad essere del tutto condivisibile, rappresenta anche il presupposto logico- giuridico della decisione della Suprema Corte, in esito alla quale si è instaurato il presente giudizio. Occorre, pertanto, acclarare l'illegittimità della costruzione oggetto del contendere, realizzata sul fondo della Parte convenuta in riassunzione, poiché lesiva dell'art.873 c.c., integrato dalle N.A.T. citate del P.R.G. di Bogliasco. Va detto, in merito, che il tentativo della convenuta in riassunzione di fare riferimento alla distanza dai percorsi carrettabili, riconducendo la fattispecie a tale categoria, disciplinata al punto
15.3, con previsione di una distanza di 1,5 m., risulta manifestamente infondato, a prescindere financo dalla novità della prospettazione ( che, in tesi, avrebbe assorbito ogni doglianza avversaria, anche di fronte ai Giudici di legittimità, rendendo superfluo l'esame del motivo accolto), in ragione del fatto che la muove da una lettura dell'art. 15 in questione del tutto Controparte_2 errata.
Tale disposizione, infatti, lungi dal prevedere ipotesi fra loro alternative, disciplina, come indicato al comma 1: “ …le distanze minime, cui devono assoggettarsi tutte le nuove edificazioni e gli interventi sull'edificato esistente qualora ne venga mutata la volumetria…”, in relazione alle diverse fattispecie possibili, che, tuttavia, ben possono coesistere, nel senso che, per esempio, una nuova costruzione potrà dover rispettare, in rapporto alla sua collocazione, sia la distanza prevista dai corsi d'acqua pubblici, che dai percorsi carrabili, che, ancora, ove presente, dalla linea ferroviaria, salvo che uno dei precetti, per entità, assorba l'altro. Da detta affermazione discende che, anche a voler ricondurre a percorso “carrettabile” la strada comune del condominio orizzontale di cui sono condomini le Parti in causa, il rammentato viale chiaramente descritto nella CTU, con applicazione della distanza di 1,5 m., ciò non toglie che, nel caso di specie, l avrebbe dovuto costruire rispettando anche la Controparte_2 maggiore distanza prevista per le costruzioni dai confini e, dunque, 3 m. La svolta considerazione, palesa come l'argomento dedotto dalla parte convenuta in riassunzione altro non sia che una suggestione difensiva, in via assorbente del fatto che il viale “ de quo” era ed è, ad ogni effetto, carrabile, a prescindere dalla natura privata, comune, del viale stesso, natura privata che sussisterebbe anche in relazione alla definizione di “ carrettabile” , termine quest'ultimo di incerta interpretazione, che , ove derivante dal verbo “ carrettare” , evoca un contesto agreste, rurale, di trasporto su una carretta, che nulla centra con il viale “ de quo”. Va aggiunto, per completezza ed a chiusura del tema, che , a conforto di quanto precede, di ogni evidenza è come le distanze del P.R.G. dai “ percorsi” siano, comunque, funzionali alla sicurezza per i veicoli e le persone, sì da sottendere una “ ratio” del tutto eterogenea rispetto a quella dell'art.873 c.c., come integrato dalla normativa amministrativa in questione: detta integrazione delle norme codicistiche assume, non a caso, rilevanza inderogabile, poiché va oltre l'intenzione di creare nocive intercapedini fra edifici frontistanti, mirando a disciplinare il tessuto urbanistico in una zona, con riferimento alla densità abitativa, in rapporto ad interessi generali, correlati alle specificità dei luoghi, connessi al potere discrezionale della P.A.
6 Orbene, in tal senso, occorre considerare, in sintesi, quanto segue:
- è pacifico, come già detto, che l'art.15.3 delle Norme di Attuazione Tecnica del P.R.G. del Comune di Bogliasco, stabilisse la distanza minima fra la costruzione e il confine del fondo di 3 metri lineari;
- il fabbricato di cui è causa, di cui al mappale 229, in forza di aumenti volumetrici e trasformazione dello stato dei luoghi, è divenuto, in esito ai lavori effettuati dal 1991, terminati nel 1993 e condonati nel 1995/1996, circa due volte e mezzo quanto preesisteva, il tutto come descritto nell'allegato 12 alla CTU, cui si rimanda, in rapporto agli allegati 14 e come descritto, in modo lineare, nei vari passaggi da pag.17 e segg. della parte argomentativa della CTU stessa ( vedasi, in particolare, pag.19), il tutto esitato in un cambio di destinazione d'uso del preesistente;
- gli allegati 15, sub pagg.1 e 2, alla CTU consentono di apprezzare, per sovrapposizione, lo stato precedente, disegnato in rosso, e quello attuale, disegnato in blu, rispetto al confine di proprietà, segnatamente descritto, nelle planimetrie, confine aggettante verso 8, ma, come detto, non coincidente con lo Parte_2 stesso, sul lato ovest, assumendosi il confine verso est quello, opposto, rivolto al Torrente
Pontetto;
- in ragione di ciò, dunque, occorre disporre che l'edificio/costruzione di cui è causa, in capo alla parte convenuta in riassunzione, sul lato posto verso il citato viale comune, venga arretrato fino a garantire la distanza minima legale di 3 m. lineari dal confine indicato negli allegati 12 e 15. Ciò detto, merita di essere evidenziato che indiscutibile è il diritto dell'attrice in riassunzione di ottenere la riduzione in pristino ex art. 872, comma 2, c.c., le violazioni amministrative in tema di distanze rientrando nell'ambito applicativo disciplinato dalla “ sezione seguente o da questa richiamate”, di cui alla citata norma, del tutto inconsistente essendo, pertanto, l'assunto dell secondo cui la avrebbe diritto solo al risarcimento del danno, Controparte_2 Pt_1 a fronte, viceversa, della previsione specifica di un'azione reale ripristinatoria ( vedasi ex plurimis Cass, sez. 2, n. 458 del 14/01/2016, secondo cui “ Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”, oltre a Cass. sez. 2, n. 13007 del 02/10/2000 , secondo cui: “A norma dell'art. 872, secondo comma, e 873 cod. civ., la violazione delle norme dei regolamenti edilizi comunali, integrative del codice civile, in materia di distanze tra le costruzioni abilita la parte interessata a richiedere e ottenere la riduzione e l'arretramento della costruzione (oltre al risarcimento dei danni), anche quando è violata la norma di un piano regolatore comunale che in maniera assoluta e inderogabile prescriva una certa distanza delle costruzioni dal confine, così rendendo inapplicabili sia le disposizioni del codice civile che danno attuazione al principio della prevenzione, sia la disciplina sulle costruzioni a dislivello.”) Ciò detto, occorre, tuttavia, osservare che la riduzione in pristino , non essendo funzionale all'eliminazione di altre violazioni amministrative della costruzione dell , Controparte_2 come indicate dal primo Giudice, violazioni, ai fini dei diritti dominicali, rispetto al “facere”, irrilevanti, non può che avere ad oggetto quanto occorre per garantire il rispetto, nel caso in esame, delle distanze , sì da non legittimare la demolizione in toto della costruzione medesima, ma imporre alla proprietà, come anticipato, le modifiche strutturali necessarie a rispettare la citata misura di m.3 dal confine di cui si tratta. Sul tema, deve essere sottolineato, come anche recentemente la Suprema Corte, come da ordinanza sez. 5-2, n. 23184, 23.10.20, in tema di rapporti di vicinato e distanze, abbia avuto modo di precisare, seppure in tema di vedute, che l'eliminazione delle violazioni accertate: “ …può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre,
7 in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione”, il tutto a fronte di precedenti, anche risalenti, che confortano in tal senso, in genere, come, ancora, da sent, Cass, sez. 2, n. 7809 del 03/04/2014 ( secondo cui:
“ In tema di violazione delle distanze legali, non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto dell'ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la decisione contenuta nei limiti della più ampia domanda di parte, senza esulare dalla "causa petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa”) ed, ancora prima, Cass., sez. 2, n.475, 17.1.2002 ( per la quale: “ Non costituisce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. l'accoglimento, anche d'ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata). Ciò trova giustificazione nella ratio del citato art. 112, che è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi;
esigenza questa che non è in alcun modo frustrata allorquando il bene accordato sia comunque ricompreso nel
"petitum" tempestivamente formulato e non esuli dalla causa "petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica ,posta a fondamento della pretesa.
(Nella specie, la S.C., sulla base del sopra esposto principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni relativa all'arretramento di un balcone di cui originariamente ne era stata chiesta la demolizione”). Sotto detto punto di vista, osserva la Corte, l'accertata violazione di tale distanza determina, pertanto, una condanna ad arretrare la costruzione dell'immobiliare della , nel senso CP_2 indicato, qualsivoglia altra violazione amministrativa della costruzione medesima potendo dare luogo a pretese risarcitorie, che sono state, tuttavia, escluse, senza gravame, dalla sentenza di primo grado, passata in giudicato a riguardo, il tutto considerato il chiaro disposto di cui al già richiamato art.872 c.c.: nello stesso senso la domanda di accertamento dell'illegittimità della costruzione, come tale, deve confrontarsi con quanto effettivamente oggetto del ricorso di fronte ai Supremi Giudici e con l'interesse ad agire, rispetto ai diritti esistenti in capo alla . Pt_1 Le difese finali dell'attrice in riassunzione non introducono elementi idonei a rendere necessario ulteriormente argomentare la motivazione, il tema di cui al paragrafo sub D della comparsa conclusionale, afferente alla valenza della scaletta costruita dalla società convenuta, risultando assorbito, a fronte della decisione cui si è pervenuti, in ragione anche dell'oggetto della domanda, relativo all'edificio/costruzione di cui all'atto di citazione in riassunzione, così come di cui all'atto di citazione primigenio, esattamente, peraltro, come valutato dalla Suprema Corte. Le difese finali della società convenuta in riassunzione, in ultimo, mirano inammissibilmente a violare i limiti del presente giudizio di rinvio, a fronte delle pregresse statuizioni e di quanto devoluto alla Suprema Corte e poi a questa Corte in sede di rinvio, con esclusione della rilevanza del già citato art.1102 c.c. Analogamente le deduzioni dell afferenti all'art.2058 c.c. sembrano CP_1 CP_2 ignorare la specificità della domanda e della tutela richiesta, prevista segnatamente in tema di distanze, così come non colgono nel segno le argomentazioni di tale Parte processuale afferenti al confine, argomentazioni meramente apodittiche, a fronte degli accertamenti del CTU, mai tecnicamente contestati, e quelle relative all'altezza, in ragione delle caratteristiche complessive dell'edificio di cui è causa, che deve essere nella sua interezza, rispetto ad ogni parte della sua estensione portato a 3 m. lineari dal confine, esclusa, come detto, la demolizione totale e la rimessa in pristino.
Alla luce di tutto quanto sopra, occorre altresì, procedere, come richiesto, a condannare la
Parte convenuta in riassunzione alla restituzione a parte attrice in riassunzione delle somme corrisposte in forza della sentenza cassata, pari, incontestatamente, ad € 13.358,49, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese legali della vertenza vanno liquidate in questa sede rispetto alla valutazione complessiva delle pretese azionate in primo grado ed ai seguiti processuali, fino a quelli afferenti al presente giudizio di rinvio, sì che risulta indubbia la prevalente soccombenza dell CP_2
, non potendo, tuttavia, omettersi di considerare, quanto alla , in toto
[...] Pt_1 l'infondatezza definitiva della domanda risarcitoria, pur accessoria, del danno, da considerarsi in uno con il “decisum” in termini di arretramento e non demolizione.
8 In ragione di ciò, reputa la Corte, richiamati i parametri legali applicabili “ ratione temporis”, che le spese legali, per tutti i gradi di giudizio, vadano compensate per 1/3, dovendo essere condannata l'attuale parte convenuta in riassunzione al pagamento di 2/3 delle spese di lite per ogni grado , nei termini che seguono, già effettuata la riduzione di 1/3, in ragione del valore indeterminabile della controversia :
- giudizio di primo grado € 3.333,00 per compenso, oltre ad € 43,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA come per legge;
- giudizio di secondo grado € 3.033,00 per compenso, oltre al € 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
- giudizio di legittimità € 4.181,00 per compenso, oltre ad € 18,00 per esborsi, oltre al 15% sui compenso ex art. 2 DM 55/14, oltre CPA ed IVA come per legge;
- giudizio di rinvio, applicato il minimo per la fase di trattazione/istruttoria, fase del tutto contenuta, € 6.875,00, oltre ad € 345,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Le spese di CTU, infine, già liquidate in primo grado devono seguire lo stesso criterio di riparto, sì da dover essere poste definitivamente per 2/3 a carico di Immobiliare Sant'Ignazio s.s., già e per 1/3 a carico di . Controparte_2 Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 40985/2021 della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in data 21.12.2021, comunicata in pari data, la Corte così provvede, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione:
DICHIARA ED ACCERTA che l'edificio/costruzione di cui è causa, di proprietà della
[...]
, già come segnatamente indicato negli Controparte_1 Controparte_2 allegati nn. 10 e 12 della CTU a firma Arch. , viola la distanza legale dal confine, come Pt_1 indicato negli allegati medesimi, parti integranti del presente dispositivo, cui si rinvia, rispetto al lato
8; Parte_2
DICHIARA TENUTA E NA , per l'effetto, l , già Controparte_1
ad arretrare a non meno di metri 3 lineari dal confine come indicato Controparte_2 nel capo che precede, l'edificio/costruzione di sua proprietà, come segnatamente indicato negli allegati nn. 10 e 12 della CTU a firma Arch. , parti integranti del presente dispositivo, cui si Pt_1 rinvia;
RIGETTA la domanda di demolizione totale e rimessa in pristino proposta da , Parte_1 fermo quanto disposto al capo che precede;
DICHIARA TENUTA E NA l , già immobiliare Controparte_1
alla restituzione a delle somme corrisposte in forza della Controparte_2 Parte_1 sentenza cassata, pari ad € 13.358,49, oltre interessi legali dalla domanda;
DICHIARA TENUTA E NA l , già Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio in favore di Controparte_2 [...]
nella misura di 2/3, compensando le spese medesime per 1/3, spese che liquida, già Parte_1 detratta la parte compensata, a favore della medesima come segue: Pt_1
- giudizio di primo grado: € 3.333,00 per compenso, oltre ad € 43,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA come per legge;
- giudizio di secondo grado: € 3.033,00 per compenso, oltre al € 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
- giudizio di legittimità: € 4.181,00 per compenso, oltre ad € 18,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso ex art. 2 DM 55/14, oltre CPA ed IVA come per legge;
- giudizio di rinvio: € 6.875,00, oltre ad € 345,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, ex art.2 D.M. 55/14, CPA ed IVA come per legge;
9 PONE definitivamente le spese di CTU già liquidate in primo grado per 2/3 a carico di Immobiliare Sant'Ignazio s.s., già e per 1/3 a carico di . Controparte_2 Parte_1
Genova, lì 15.4.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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