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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 953/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025, ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, elettivamente domiciliata in Riace, alla Parte_1 C.F._1
Via Nazionale s.n.c., presso lo studio dell'Avv. ZURZOLO SALVATORE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. NAPOLETANO KATYA LEA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del procuratore costituito ( t); Email_1
resistente
OGGETTO: assenza visita fiscale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che in data
16.8.2022 cadeva a terra, procurandosi un profondo taglio sul ginocchio, e che per tale motivo si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove le veniva diagnosticato “Trauma contusivo ginocchio sinistro con ferita” e le venivano applicati dei punti di sutura;
dedotto di essersi recata presso il proprio medico di base al fine di ottenere la certificazione medica da trasmettere al proprio datore di lavoro, essendo impossibilitata per l'infortunio a svolgere l'attività lavorativa;
allegato che il medico di base le riconosceva una prognosi dal 16.08.2022 al 22.08.2022; dedotto che in data 19.8.2022 il medico fiscale si recava presso la sua abitazione per la visita di controllo, ma, non trovandola in casa, le lasciava nella cassetta della posta l'invito a presentarsi per la visita ambulatoriale presso la sede di Reggio Calabria in data
22.8.2022; allegato che al momento dell'accesso del medico fiscale non si trovava in casa in quanto aveva accusato dei problemi respiratori e si era recata in farmacia per eseguire un test antigenico rapido, temendo di essere affetta da Covid-19; evidenziato che in occasione della visita ambulatoriale svoltasi in data 22.8.2022 presso la sede di
Reggio Calabria, veniva accertato che la stessa non fosse in grado di lavorare;
dedotto che il medico curante, a seguito di nuova visita, le riconosceva una proroga dei giorni di malattia dal 23.8.2022 al 29.8.2022; dedotto che in data 19.9.2022 depositava presso la sede di Locri il modello AS1 (bis) al fine di ottenere la CP_1
liquidazione dell'indennità di malattia;
lamentato che, successivamente, riceveva una lettera da parte dell con cui le veniva comunicato che l'assenza in occasione CP_1
della visita di controllo del 19.8.2022 non era stata ritenuta giustificabile e che per tale motivo non sarebbe stato possibile indennizzarle i giorni di malattia;
lamentato inoltre che, per i suesposti motivi, nella busta paga del mese di ottobre 2022 le veniva detratta la somma pari ad € 644,72, precedentemente riconosciutale nella busta paga di settembre 2022, a titolo di indennità di malattia;
concludeva chiedendo “accertare che il lavoratore ricorrente nella data del 19.08.2022 si assentava per ragioni di salute e per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di euro 644,62 per CP_1 tutte le ragioni indicate in narrativa poiché si è allontanata dal proprio domicilio per una causa di forza maggiore e per motivi di salute”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è il diritto della lavoratrice a ottenere l'indennità di malattia pur se risultata assente alla visita domiciliare eseguita dall'ente previdenziale durante il periodo di malattia.
La materia è disciplinata dall'art. 5, comma 14, D.l. n. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/83, che dispone: “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
L'assenza del lavoratore dal proprio domicilio è sanzionata chiaramente solo allorquando venga riscontrata durante la c.d. fascia di reperibilità, cioè durante l'orario riservato alle visite, in quanto ciò che si sanziona non è l'allontanamento dal proprio domicilio in sé durante il periodo di malattia, ma unicamente la sottrazione del lavoratore alla potestà di controllo.
Infatti, la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce di reperibilità costituisce un vero e proprio obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento sia nei confronti dell'istituto previdenziale (sanzionato dalla perdita dell'indennità), sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisca tale prestazione (cfr. Cass. n. 7691/2004). L'assenza pertanto deve risultare giustificata non solo con riferimento alla mera necessità di allontanarsi dal proprio domicilio, ma alla necessità di farlo proprio nel corso delle fasce orarie di reperibilità.
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alla fasce orarie di reperibilità (cfr. Cass. n. 3921/2007; Cass. n.
22065/2004; Cass. n. 4247/2004; Cass. n. 8544/2001).
In tema di indennità di malattia, perché l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili (cfr. Cass. n. 15446/2004).
L'obbligo di assicurare la reperibilità per il dipendente che versa in stato di malattia, infatti, al fine di rendere possibile all'Amministrazione di effettuare le doverose verifiche discende tanto dalla espressa previsione di cui all'art. 5 della legge
638/1983, tanto dal più generale principio di leale collaborazione che permea il quadro dei diritti-doveri discendenti dal rapporto di impiego sia pubblico che privato.
Sussiste, inoltre, a carico del lavoratore, sempre in chiave di collaborazione, un onere di informare l'organo di vigilanza dell'allontanamento dal domicilio;
la Corte di
Cassazione, infatti, con orientamento in questa sede condiviso, ha affermato che in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia,
l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi (Cass. n. 3294/2016).
Si evidenzia da ultimo che occorre distinguere l'assenza alla visita di controllo dalla sussistenza della malattia, nel senso che l'effettiva presenza di uno stato patologico non costituisce giustificazione alla condotta del lavoratore, in quanto la sanzione per l'assenza è unicamente collegata all'impedimento del controllo fiscale. Così, “in tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo” (Cass. n. 1809/2008).
Ebbene, facendo applicazione dei principii di diritto sopra enunciati al caso di specie deve ritenersi del tutto legittima la trattenuta da parte dell' dell'indennità di CP_1
malattia.
Come abbondantemente esposto, l'assenza alla visita di controllo può essere giustificata, oltre che nei casi di forza maggiore, nel caso di concomitanti visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità (v. Cass. n. 6166/94; Cass. n. 11488/1992; Cass.
9940/1991; Cass. n. 4686/1991).
Inoltre, le prestazioni sanitarie (cui può essere ricondotta quella del caso di specie) devono essere assolutamente indifferibili e devono essere effettuate con modalità che siano indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili per realizzare l'esigenza di indifferibilità (v. Cass. n. 12575/1997).
Nel caso in esame appare evidente l'insussistenza di qualsivoglia causa giustificativa dell'assenza.
Non appare, difatti, a tal fine idonea la circostanza che la ricorrente, nell'orario relativo alla fascia di reperibilità, si sia allontanata dal proprio domicilio al fine di effettuare un test antigenico, temendo di aver contratto il Covid-19.
Al riguardo, manca senz'altro il requisito dell'indifferibilità, atteso che il tampone poteva, senza alcun detrimento, essere tranquillamente eseguito in orario diverso da quello ricadente nelle fasce di reperibilità.
Peraltro, anche ove fosse sussistita un'esigenza effettiva di indifferibilità, ma così non
è, la ricorrente non avrebbe in ogni caso agito secondo modalità che risultano indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili. Non è dato comprendere, difatti, né la ricorrente ha dedotto nulla sul punto, perché la stessa, obbligata a non allontanarsi dal proprio domicilio in orario ricadente nella fascia di reperibilità, non abbia chiesto a un soggetto terzo, come ad esempio un familiare o un amico, di procurarle presso la farmacia un test per il Covid-19 “fai da te” eseguibile presso la propria abitazione o non abbia eventualmente contattato un centro di analisi per richiedere l'esecuzione del test presso il proprio domicilio.
Pertanto, pur risultando provato alla luce della documentazione in atti che la ricorrente si fosse allontanata dal proprio domicilio al fine di eseguire un test antigenico Covid-19, non risulta allegata, né tantomeno provata, alcuna circostanza che giustifichi l'indifferibilità di tale incombente ad orario non ricadente nelle fasce di reperibilità. Tale conclusione, inoltre, non è tratta in dubbio dal fatto che in occasione della visita ambulatoriale del 22.8.2022 sia stata effettivamente riscontrata la sussistenza della patologia denunciata, risultando tale circostanza del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio, in virtù dei principi sopra esposti.
Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in Parte_2 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 251,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Locri, 6/2/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 953/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025, ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, elettivamente domiciliata in Riace, alla Parte_1 C.F._1
Via Nazionale s.n.c., presso lo studio dell'Avv. ZURZOLO SALVATORE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. NAPOLETANO KATYA LEA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del procuratore costituito ( t); Email_1
resistente
OGGETTO: assenza visita fiscale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che in data
16.8.2022 cadeva a terra, procurandosi un profondo taglio sul ginocchio, e che per tale motivo si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove le veniva diagnosticato “Trauma contusivo ginocchio sinistro con ferita” e le venivano applicati dei punti di sutura;
dedotto di essersi recata presso il proprio medico di base al fine di ottenere la certificazione medica da trasmettere al proprio datore di lavoro, essendo impossibilitata per l'infortunio a svolgere l'attività lavorativa;
allegato che il medico di base le riconosceva una prognosi dal 16.08.2022 al 22.08.2022; dedotto che in data 19.8.2022 il medico fiscale si recava presso la sua abitazione per la visita di controllo, ma, non trovandola in casa, le lasciava nella cassetta della posta l'invito a presentarsi per la visita ambulatoriale presso la sede di Reggio Calabria in data
22.8.2022; allegato che al momento dell'accesso del medico fiscale non si trovava in casa in quanto aveva accusato dei problemi respiratori e si era recata in farmacia per eseguire un test antigenico rapido, temendo di essere affetta da Covid-19; evidenziato che in occasione della visita ambulatoriale svoltasi in data 22.8.2022 presso la sede di
Reggio Calabria, veniva accertato che la stessa non fosse in grado di lavorare;
dedotto che il medico curante, a seguito di nuova visita, le riconosceva una proroga dei giorni di malattia dal 23.8.2022 al 29.8.2022; dedotto che in data 19.9.2022 depositava presso la sede di Locri il modello AS1 (bis) al fine di ottenere la CP_1
liquidazione dell'indennità di malattia;
lamentato che, successivamente, riceveva una lettera da parte dell con cui le veniva comunicato che l'assenza in occasione CP_1
della visita di controllo del 19.8.2022 non era stata ritenuta giustificabile e che per tale motivo non sarebbe stato possibile indennizzarle i giorni di malattia;
lamentato inoltre che, per i suesposti motivi, nella busta paga del mese di ottobre 2022 le veniva detratta la somma pari ad € 644,72, precedentemente riconosciutale nella busta paga di settembre 2022, a titolo di indennità di malattia;
concludeva chiedendo “accertare che il lavoratore ricorrente nella data del 19.08.2022 si assentava per ragioni di salute e per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di euro 644,62 per CP_1 tutte le ragioni indicate in narrativa poiché si è allontanata dal proprio domicilio per una causa di forza maggiore e per motivi di salute”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è il diritto della lavoratrice a ottenere l'indennità di malattia pur se risultata assente alla visita domiciliare eseguita dall'ente previdenziale durante il periodo di malattia.
La materia è disciplinata dall'art. 5, comma 14, D.l. n. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/83, che dispone: “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
L'assenza del lavoratore dal proprio domicilio è sanzionata chiaramente solo allorquando venga riscontrata durante la c.d. fascia di reperibilità, cioè durante l'orario riservato alle visite, in quanto ciò che si sanziona non è l'allontanamento dal proprio domicilio in sé durante il periodo di malattia, ma unicamente la sottrazione del lavoratore alla potestà di controllo.
Infatti, la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce di reperibilità costituisce un vero e proprio obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento sia nei confronti dell'istituto previdenziale (sanzionato dalla perdita dell'indennità), sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisca tale prestazione (cfr. Cass. n. 7691/2004). L'assenza pertanto deve risultare giustificata non solo con riferimento alla mera necessità di allontanarsi dal proprio domicilio, ma alla necessità di farlo proprio nel corso delle fasce orarie di reperibilità.
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alla fasce orarie di reperibilità (cfr. Cass. n. 3921/2007; Cass. n.
22065/2004; Cass. n. 4247/2004; Cass. n. 8544/2001).
In tema di indennità di malattia, perché l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili (cfr. Cass. n. 15446/2004).
L'obbligo di assicurare la reperibilità per il dipendente che versa in stato di malattia, infatti, al fine di rendere possibile all'Amministrazione di effettuare le doverose verifiche discende tanto dalla espressa previsione di cui all'art. 5 della legge
638/1983, tanto dal più generale principio di leale collaborazione che permea il quadro dei diritti-doveri discendenti dal rapporto di impiego sia pubblico che privato.
Sussiste, inoltre, a carico del lavoratore, sempre in chiave di collaborazione, un onere di informare l'organo di vigilanza dell'allontanamento dal domicilio;
la Corte di
Cassazione, infatti, con orientamento in questa sede condiviso, ha affermato che in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia,
l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi (Cass. n. 3294/2016).
Si evidenzia da ultimo che occorre distinguere l'assenza alla visita di controllo dalla sussistenza della malattia, nel senso che l'effettiva presenza di uno stato patologico non costituisce giustificazione alla condotta del lavoratore, in quanto la sanzione per l'assenza è unicamente collegata all'impedimento del controllo fiscale. Così, “in tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo” (Cass. n. 1809/2008).
Ebbene, facendo applicazione dei principii di diritto sopra enunciati al caso di specie deve ritenersi del tutto legittima la trattenuta da parte dell' dell'indennità di CP_1
malattia.
Come abbondantemente esposto, l'assenza alla visita di controllo può essere giustificata, oltre che nei casi di forza maggiore, nel caso di concomitanti visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità (v. Cass. n. 6166/94; Cass. n. 11488/1992; Cass.
9940/1991; Cass. n. 4686/1991).
Inoltre, le prestazioni sanitarie (cui può essere ricondotta quella del caso di specie) devono essere assolutamente indifferibili e devono essere effettuate con modalità che siano indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili per realizzare l'esigenza di indifferibilità (v. Cass. n. 12575/1997).
Nel caso in esame appare evidente l'insussistenza di qualsivoglia causa giustificativa dell'assenza.
Non appare, difatti, a tal fine idonea la circostanza che la ricorrente, nell'orario relativo alla fascia di reperibilità, si sia allontanata dal proprio domicilio al fine di effettuare un test antigenico, temendo di aver contratto il Covid-19.
Al riguardo, manca senz'altro il requisito dell'indifferibilità, atteso che il tampone poteva, senza alcun detrimento, essere tranquillamente eseguito in orario diverso da quello ricadente nelle fasce di reperibilità.
Peraltro, anche ove fosse sussistita un'esigenza effettiva di indifferibilità, ma così non
è, la ricorrente non avrebbe in ogni caso agito secondo modalità che risultano indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili. Non è dato comprendere, difatti, né la ricorrente ha dedotto nulla sul punto, perché la stessa, obbligata a non allontanarsi dal proprio domicilio in orario ricadente nella fascia di reperibilità, non abbia chiesto a un soggetto terzo, come ad esempio un familiare o un amico, di procurarle presso la farmacia un test per il Covid-19 “fai da te” eseguibile presso la propria abitazione o non abbia eventualmente contattato un centro di analisi per richiedere l'esecuzione del test presso il proprio domicilio.
Pertanto, pur risultando provato alla luce della documentazione in atti che la ricorrente si fosse allontanata dal proprio domicilio al fine di eseguire un test antigenico Covid-19, non risulta allegata, né tantomeno provata, alcuna circostanza che giustifichi l'indifferibilità di tale incombente ad orario non ricadente nelle fasce di reperibilità. Tale conclusione, inoltre, non è tratta in dubbio dal fatto che in occasione della visita ambulatoriale del 22.8.2022 sia stata effettivamente riscontrata la sussistenza della patologia denunciata, risultando tale circostanza del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio, in virtù dei principi sopra esposti.
Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in Parte_2 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 251,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Locri, 6/2/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi