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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:24, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 989/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZAUTI CP_1 C.F._1
OV, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N°5 57123 LIVORNO presso il difensore avv. RAZZAUTI OV
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. DEIANA VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA DE MAGISTRIS 8 09123
CAGLIARI presso il difensore avv. DEIANA VALERIA
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 616 c.p.c. l' adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti Pt_1 conclusioni “
1. In via preliminare, sospendere l'esecutività del provvedimento del Tribunale e per l'effetto esonerare
l' dall'obbligo di pagamento immediato dell'anticipazione naspi al 2. nel merito, accertare e Pt_1 CP_1 dichiarare che l'anticipazione NASPI è interamente pignorabile e deve essere corrisposta da terzo pignorato a Pt_1
e non a ”, con vittoria delle spese di lite. Allegava l'Ente ricorrente, terzo CP_3 CP_1 pignorato dell'anticipazione NASPI, di essere stato oggetto di pignoramento presso CP_2
contro il quale aveva spiegato opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo
[...] CP_1 che l'anticipazione NASPI sarebbe stata pignorabile come la normale NASPI. Esponeva, quindi,
l' che il Giudice dell'esecuzione, con decisione del 2.7.2024, aveva chiarito che la NASPI non Pt_1
è una pensione ma è pignorabile nei limiti previsti dall'art. 72 ter D.P.R. 602/1973 per un decimo, con assegnazione all' del predetto decimo e con obbligo per l' di Controparte_2 Pt_1 riversare i residui 9/10 al assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio CP_1 di merito. Deduceva l'Ente che, col proprio ricorso, lo stesso introduceva il giudizio di merito al
Giudice del lavoro trattandosi si questione relativa alla natura di un emolumento previdenziale e dei limiti di pignorabilità dello stesso, sottolineando che l'anticipazione NASPI è interamente pignorabile.
Si costituiva deducendo che avverso il provvedimento cautelare Controparte_2 del Giudice dell'esecuzione la stessa aveva introdotto giudizio di merito in sede civile, di CP_2 talché chiedeva la riunione delle due cause. L' , poi, eccepiva il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva con riferimento alle questioni relative alla pignorabilità o meno delle somme, sottolineando la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e dolendosi della condanna alle spese nel procedimento cautelare.
Si costituiva anche eccependo l'inammissibilità della richiesta di sospensione CP_1 dell'esecutività del provvedimento di assegnazione reso dal Tribunale il 2.7.2024 atteso che Pt_1 avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed eccependo la carenza di interesse ad agire del terzo pignorato, in uno con il difetto di legittimazione attiva.
Disposta la riunione alla presente causa della causa R.G. civile 1967/2024 e fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era quindi discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale. pagina 2 di 6 Giova premettere che, nel caso di specie, è incontestato che l' , in Controparte_2 data 7.3.2024, ha sottoposto a pignoramento, a norma dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, la somma pari ad euro 20.551,77 dovuta al dall' chiedendone il pagamento in proprio CP_1 Pt_1 favore entro 60 giorni dalla notifica dell'atto sulla scorta della comunicazione inviatale dall' ai Pt_1 sensi di quanto previsto dall'art. 48 bis del medesimo testo normativo.
Ancora, poi, è documentale che l'Ente previdenziale, autorizzata l'anticipazione della NASpI richiesta dal e prima della sua erogazione, aveva provveduto, in ottemperanza a quanto CP_1 indicato in seno al ricordato art. 48 bis, a richiedere all' se Controparte_4 sussistessero crediti nei confronti del destinatario della erogazione stessa e, una volta ricevuta la comunicazione da parte della della intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di CP_2 pagamento diretto previsto dall'art. 72 bis, ne aveva sospeso l'esecuzione.
È altresì pacifico tra le parti che il dopo aver verificato il rifiuto del terzo pignorato di CP_1 considerare l'anticipazione della NASpI quale emolumento a sostegno del reddito, con conseguente assoggettamento di essa ad espropriazione nei limiti di legge, provvedeva a depositare ricorso in opposizione all'esecuzione alla quale prendevano parte sia il creditore procedente
, sia il terzo pignorato Controparte_4 Pt_1
Orbene, dalla documentazione in atti si evince poi che nella fase cautelare della opposizione, dinanzi al Giudice della esecuzione, il ricorrente in opposizione, chiedeva: in via principale CP_1
l'estinzione anticipata della procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 545, co. 7 e 9 c.p.c., avendo ad oggetto crediti aventi entità, su base mensile, non superiore ad Euro 1.000,00, in via subordinata la chiusura anticipata della procedura esecutiva, dichiarando la stessa improcedibile, in quanto instaurata in violazione della previsione dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/73 e, in via ulteriormente subordinata, la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sussistendo i gravi motivi indicati dalla norma e consistenti nella pressoché certa ed indiscutibile fondatezza della eccezione formulata, nonché nel pericolo di pregiudizio nel ritardo.
pagina 3 di 6 Per contro, dalla documentazione emerge che in quella sede il creditore procedente
[...]
chiedeva: il rigetto della richiesta di sospensione della procedura, la Controparte_4 dichiarazione di difetto della propria legittimazione passiva in merito ai motivi della opposizione e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di legittimità dell'operato della stessa
[...]
, mentre il terzo pignorato chiedeva il rigetto del ricorso argomentando Controparte_4 Pt_1 in merito alla fondatezza della opposizione ed evidenziando che la NASpI, nella forma anticipata, perde la natura di misura di sostegno del reddito per assumere la natura di incentivo all'avvio di una nuova attività autonoma da parte del richiedente/percettore.
Il Giudice della Esecuzione, in merito alla opposizione proposta, dunque sul piano cautelare, respingeva l'istanza di sospensione formulata dall'opponente ed assegnava il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Nello stesso provvedimento, poi, il Giudice dell'esecuzione pronunciava assegnando alla pignorante un decimo della somma dovuta dall' al a Controparte_2 Pt_1 CP_1 titolo di anticipazione della NASpI, ordinando quindi all'Istituto previdenziale l'erogazione del residuo al beneficiario.
Tanto premesso, deve anzitutto ricordarsi che a norma dell'art. 616 c.p.c. “Se competente per la causa
[17] è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione [484] questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione
a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione [125 att.] della causa [186 att.]. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165,166, 171-bis e
171-ter”.
Orbene, con riferimento alla domanda di sospensione dell'esecuzione (formulata in via preliminare dall' e dall' ), tenuto conto che si è dinanzi ad un giudizio promosso ex Pt_1 CP_2 CP_2 art. 616 c.p.c. a seguito dell'opposizione a norma dell'art. 615, co. 2, c.p.c. sulla quale il Giudice dell'esecuzione ha provveduto con ordinanza in data 2.7.2024, senza che avverso quest'ultima sia stato proposto reclamo, non appare sussistere alcuno spazio residuo.
Nel merito, deve esaminarsi l'eccepito difetto di interesse ad agire dell' ovvero il difetto di Pt_1 legittimazione attiva.
pagina 4 di 6 Giova premettere che, come noto, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario giudizio di cognizione in seno al quale si concreta un'inversione dell'iniziativa processuale.
In effetti, il soggetto che afferma l'esistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata è il creditore opposto, mentre chi nega tale diritto è il debitore esecutato opponente.
Pertanto, se il creditore procedente convenuto opposto è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto, il debitore esecutato attore opponente deve dimostrare i fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto del creditore.
Tanto premesso, non può mancare di osservarsi che l' con la presente opposizione non ha Pt_1 contestato né l'entità della somma, né la sussistenza di un debito nei confronti dell'esecutato.
Orbene, dunque, deve dirsi come, in effetti, non sussiste un interesse sostanziale dell'Ente odierno attore a che l'importo assegnato rispetto ad un debito non contestato vada assegnato ad un creditore o a un altro.
In effetti, lo stesso art. 616 c.p.c. prevede espressamente che l'introduzione del giudizio di merito avvenga a cura della parte interessata.
Non può allora mancare di evidenziarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.” (cfr. ad es. Cass., Sez. II,
12532/2024).
Con riferimento all' , poi, deve dirsi che la parte ha eccepito il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al dato che la stessa, all'atto di eseguire il pignoramento, non conosce la natura delle somme a credito, né i rapporti tra il terzo pignorato ed il destinatario del pignoramento;
sotto altro profilo ha evidenziato la legittimità del proprio operato e contestato la condanna alle spese del procedimento cautelare.
Ora, posto che la stessa è il creditore procedente non si Controparte_4 comprende in che modo la stessa possa dirsi priva di legittimazione passiva.
pagina 5 di 6 Sotto diverso profilo, tuttavia, pare al giudicante che a norma dell'art. 92 c.p.c. non potessero in effetti essere addebitate all' le spese di lite del procedimento Controparte_4 cautelare attesa la legittimità del pignoramento e la mancata sospensione dell'esecuzione.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti di talché il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della questione processuale, in uno con la natura della pronuncia costituiscono gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 che giustificano a parere del giudicante la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (anche avuto riguardo alla fase cautelare).
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:24, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 989/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZAUTI CP_1 C.F._1
OV, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N°5 57123 LIVORNO presso il difensore avv. RAZZAUTI OV
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. DEIANA VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA DE MAGISTRIS 8 09123
CAGLIARI presso il difensore avv. DEIANA VALERIA
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 616 c.p.c. l' adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti Pt_1 conclusioni “
1. In via preliminare, sospendere l'esecutività del provvedimento del Tribunale e per l'effetto esonerare
l' dall'obbligo di pagamento immediato dell'anticipazione naspi al 2. nel merito, accertare e Pt_1 CP_1 dichiarare che l'anticipazione NASPI è interamente pignorabile e deve essere corrisposta da terzo pignorato a Pt_1
e non a ”, con vittoria delle spese di lite. Allegava l'Ente ricorrente, terzo CP_3 CP_1 pignorato dell'anticipazione NASPI, di essere stato oggetto di pignoramento presso CP_2
contro il quale aveva spiegato opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo
[...] CP_1 che l'anticipazione NASPI sarebbe stata pignorabile come la normale NASPI. Esponeva, quindi,
l' che il Giudice dell'esecuzione, con decisione del 2.7.2024, aveva chiarito che la NASPI non Pt_1
è una pensione ma è pignorabile nei limiti previsti dall'art. 72 ter D.P.R. 602/1973 per un decimo, con assegnazione all' del predetto decimo e con obbligo per l' di Controparte_2 Pt_1 riversare i residui 9/10 al assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio CP_1 di merito. Deduceva l'Ente che, col proprio ricorso, lo stesso introduceva il giudizio di merito al
Giudice del lavoro trattandosi si questione relativa alla natura di un emolumento previdenziale e dei limiti di pignorabilità dello stesso, sottolineando che l'anticipazione NASPI è interamente pignorabile.
Si costituiva deducendo che avverso il provvedimento cautelare Controparte_2 del Giudice dell'esecuzione la stessa aveva introdotto giudizio di merito in sede civile, di CP_2 talché chiedeva la riunione delle due cause. L' , poi, eccepiva il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva con riferimento alle questioni relative alla pignorabilità o meno delle somme, sottolineando la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e dolendosi della condanna alle spese nel procedimento cautelare.
Si costituiva anche eccependo l'inammissibilità della richiesta di sospensione CP_1 dell'esecutività del provvedimento di assegnazione reso dal Tribunale il 2.7.2024 atteso che Pt_1 avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed eccependo la carenza di interesse ad agire del terzo pignorato, in uno con il difetto di legittimazione attiva.
Disposta la riunione alla presente causa della causa R.G. civile 1967/2024 e fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era quindi discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale. pagina 2 di 6 Giova premettere che, nel caso di specie, è incontestato che l' , in Controparte_2 data 7.3.2024, ha sottoposto a pignoramento, a norma dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, la somma pari ad euro 20.551,77 dovuta al dall' chiedendone il pagamento in proprio CP_1 Pt_1 favore entro 60 giorni dalla notifica dell'atto sulla scorta della comunicazione inviatale dall' ai Pt_1 sensi di quanto previsto dall'art. 48 bis del medesimo testo normativo.
Ancora, poi, è documentale che l'Ente previdenziale, autorizzata l'anticipazione della NASpI richiesta dal e prima della sua erogazione, aveva provveduto, in ottemperanza a quanto CP_1 indicato in seno al ricordato art. 48 bis, a richiedere all' se Controparte_4 sussistessero crediti nei confronti del destinatario della erogazione stessa e, una volta ricevuta la comunicazione da parte della della intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di CP_2 pagamento diretto previsto dall'art. 72 bis, ne aveva sospeso l'esecuzione.
È altresì pacifico tra le parti che il dopo aver verificato il rifiuto del terzo pignorato di CP_1 considerare l'anticipazione della NASpI quale emolumento a sostegno del reddito, con conseguente assoggettamento di essa ad espropriazione nei limiti di legge, provvedeva a depositare ricorso in opposizione all'esecuzione alla quale prendevano parte sia il creditore procedente
, sia il terzo pignorato Controparte_4 Pt_1
Orbene, dalla documentazione in atti si evince poi che nella fase cautelare della opposizione, dinanzi al Giudice della esecuzione, il ricorrente in opposizione, chiedeva: in via principale CP_1
l'estinzione anticipata della procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 545, co. 7 e 9 c.p.c., avendo ad oggetto crediti aventi entità, su base mensile, non superiore ad Euro 1.000,00, in via subordinata la chiusura anticipata della procedura esecutiva, dichiarando la stessa improcedibile, in quanto instaurata in violazione della previsione dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/73 e, in via ulteriormente subordinata, la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sussistendo i gravi motivi indicati dalla norma e consistenti nella pressoché certa ed indiscutibile fondatezza della eccezione formulata, nonché nel pericolo di pregiudizio nel ritardo.
pagina 3 di 6 Per contro, dalla documentazione emerge che in quella sede il creditore procedente
[...]
chiedeva: il rigetto della richiesta di sospensione della procedura, la Controparte_4 dichiarazione di difetto della propria legittimazione passiva in merito ai motivi della opposizione e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di legittimità dell'operato della stessa
[...]
, mentre il terzo pignorato chiedeva il rigetto del ricorso argomentando Controparte_4 Pt_1 in merito alla fondatezza della opposizione ed evidenziando che la NASpI, nella forma anticipata, perde la natura di misura di sostegno del reddito per assumere la natura di incentivo all'avvio di una nuova attività autonoma da parte del richiedente/percettore.
Il Giudice della Esecuzione, in merito alla opposizione proposta, dunque sul piano cautelare, respingeva l'istanza di sospensione formulata dall'opponente ed assegnava il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Nello stesso provvedimento, poi, il Giudice dell'esecuzione pronunciava assegnando alla pignorante un decimo della somma dovuta dall' al a Controparte_2 Pt_1 CP_1 titolo di anticipazione della NASpI, ordinando quindi all'Istituto previdenziale l'erogazione del residuo al beneficiario.
Tanto premesso, deve anzitutto ricordarsi che a norma dell'art. 616 c.p.c. “Se competente per la causa
[17] è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione [484] questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione
a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione [125 att.] della causa [186 att.]. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165,166, 171-bis e
171-ter”.
Orbene, con riferimento alla domanda di sospensione dell'esecuzione (formulata in via preliminare dall' e dall' ), tenuto conto che si è dinanzi ad un giudizio promosso ex Pt_1 CP_2 CP_2 art. 616 c.p.c. a seguito dell'opposizione a norma dell'art. 615, co. 2, c.p.c. sulla quale il Giudice dell'esecuzione ha provveduto con ordinanza in data 2.7.2024, senza che avverso quest'ultima sia stato proposto reclamo, non appare sussistere alcuno spazio residuo.
Nel merito, deve esaminarsi l'eccepito difetto di interesse ad agire dell' ovvero il difetto di Pt_1 legittimazione attiva.
pagina 4 di 6 Giova premettere che, come noto, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario giudizio di cognizione in seno al quale si concreta un'inversione dell'iniziativa processuale.
In effetti, il soggetto che afferma l'esistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata è il creditore opposto, mentre chi nega tale diritto è il debitore esecutato opponente.
Pertanto, se il creditore procedente convenuto opposto è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto, il debitore esecutato attore opponente deve dimostrare i fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto del creditore.
Tanto premesso, non può mancare di osservarsi che l' con la presente opposizione non ha Pt_1 contestato né l'entità della somma, né la sussistenza di un debito nei confronti dell'esecutato.
Orbene, dunque, deve dirsi come, in effetti, non sussiste un interesse sostanziale dell'Ente odierno attore a che l'importo assegnato rispetto ad un debito non contestato vada assegnato ad un creditore o a un altro.
In effetti, lo stesso art. 616 c.p.c. prevede espressamente che l'introduzione del giudizio di merito avvenga a cura della parte interessata.
Non può allora mancare di evidenziarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.” (cfr. ad es. Cass., Sez. II,
12532/2024).
Con riferimento all' , poi, deve dirsi che la parte ha eccepito il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al dato che la stessa, all'atto di eseguire il pignoramento, non conosce la natura delle somme a credito, né i rapporti tra il terzo pignorato ed il destinatario del pignoramento;
sotto altro profilo ha evidenziato la legittimità del proprio operato e contestato la condanna alle spese del procedimento cautelare.
Ora, posto che la stessa è il creditore procedente non si Controparte_4 comprende in che modo la stessa possa dirsi priva di legittimazione passiva.
pagina 5 di 6 Sotto diverso profilo, tuttavia, pare al giudicante che a norma dell'art. 92 c.p.c. non potessero in effetti essere addebitate all' le spese di lite del procedimento Controparte_4 cautelare attesa la legittimità del pignoramento e la mancata sospensione dell'esecuzione.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti di talché il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della questione processuale, in uno con la natura della pronuncia costituiscono gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 che giustificano a parere del giudicante la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (anche avuto riguardo alla fase cautelare).
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6