Accoglimento
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026REG.PROV.COLL.
N. 05833/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5833 del 2023, proposto dal Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere SA EL e udito per la parte ricorrente l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dalla determinazione n. 8157/14-4-11 del 20 aprile 2018 adottata dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio personale ufficiali, recante la conferma del trasferimento d’autorità del capitano medico -OMISSIS-alla Sezione Sanità dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia in Bari;
b) dal provvedimento prot. n. 127/1 del 25 gennaio 2018 del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, Ufficio Comando, Sez. segreteria e personale, recante proposta di esame della posizione di impiego del capitano -OMISSIS- venuto a conoscenza a seguito di istanza di accesso agli atti;
c) dal provvedimento prot. n. 127/2 del 14 febbraio 2018 del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, Ufficio Comando, Sez. segreteria e personale, recante integrazione della proposta di esame della posizione di impiego del capitano -OMISSIS- venuto a conoscenza a seguito di istanza di accesso agli atti;
d) dal provvedimento prot. n. 133/2-4 del 6 marzo 2018 del Comando unità mobili e specializzate carabinieri “Palidoro” recante la determinazione di avviare il procedimento di trasferimento di autorità, venuto a conoscenza a seguito di istanza di accesso agli atti;
e) da tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se e in quanto lesivi degli interessi del capitano -OMISSIS-.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) al capitano -OMISSIS-, in servizio quale “addetto” presso la Sezione sanità del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” in LI, erano stati riconosciuti i benefici di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) con provvedimento prot. n. 133/2-4 del 6 marzo 2018 il comandante delle unità mobili e specializzate carabinieri “Palidoro” indicava che “2. Gli accertamenti esperiti dal 10° Reggimento CC Campania hanno permesso di appurare che l’Ufficiale in oggetto, autorizzato a godere dei benefici di cui alla citata normativa in relazione alla situazione sanitaria del padre, a seguito della visita di rivedibilità del medesimo, avvenuta il 15 novembre 2012, senza averne titolo, avrebbe continuato ad usufruire dei permessi retribuiti fino ad aprile 2015, per un complessivo di 16 giorni […] 5. Al riguardo, condividendo le valutazioni in merito espresse dai Superiori gerarchici dell’Ufficiale, ritengo necessario che il medesimo venga trasferito nel senso proposto, attesi gli emergenti profili di incompatibilità ambientale evidenziati nella vicenda che ha compromesso il rapporto fiduciario nell’ambiente di lavoro e nel Comando sia con i Superiori che con i Colleghi e i militari dipendenti. Considerati gli effetti pregiudizievoli al buon andamento del servizio all’interno del reparto, ritengo pertanto, che la sua ulteriore permanenza nell’attuale posizione di impiego possa costituire motivo di turbativa per il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’intero Reparto citato ”;
c) all’esito del procedimento, con provvedimento n. 8157/14-4-11 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 20 aprile 2018 il capitano medico del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS-veniva trasferito “d’autorità” per incompatibilità ambientale dall’incarico di addetto alla Sezione sanità del 10° Reggimento carabinieri “Campania” in LI a quello di addetto alla Sezione sanità dell’11° Reggimento carabinieri Puglia in Bari;
d) in ordine alla vicenda di cui al caso di specie la Procura militare presso il Tribunale militare di LI, sezione II, avviava un procedimento che si concludeva con la sentenza n. 49, depositata il 28 dicembre 2022, che assolveva -OMISSIS-dai reati ascritti “ perché il fatto non sussiste ”;
e) con ricorso al T.a.r. per la Campania il capitano -OMISSIS- chiedeva, previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 5 a pag.16):
I. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 3 legge 241/90 – Violazione e falsa applicazione artt. 1349, 1468 del d.lgs. 66/2010 – Violazione e falsa applicazione direttiva p001 procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito 2016 – Eccesso di potere – Violazione dei principi di imparzialità trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa – Violazione dei doveri di buona fede e correttezza – Motivazione apparente – Omessa istruttoria – Travisamento dei fatti – Sviamento – Illogicità e irrazionalità manifesta – Simulazione procedimentale.
II. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 3 legge 241/90 – Violazione e falsa applicazione artt. 1349, 1468 del d.lgs. 66/2010 – Violazione e falsa applicazione direttiva p001 procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito 2016 – Eccesso di potere – Omessa istruttoria - Travisamento dei fatti – Sviamento – Illogicità e irrazionalità manifesta – Simulazione procedimentale – Sproporzione.
III. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 10 e 10 bis l. 241/90. Inesistenza dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria – Violazione dei principi di imparzialità trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa – Violazione dei doveri di buona fede e correttezza – Sviamento – Ingiustizia manifesta – eccesso di potere.
3. Il T.a.r. così adito, con ordinanza n. 904/2018 del 20 giugno 2018, ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo “ che il trasferimento per incompatibilità ambientale che, com’è noto, è espressione di un potere ampiamente discrezionale che postula l’esistenza di un’oggettiva situazione lesiva del prestigio dell’amministrazione (che appare sussistente nella fattispecie), non sembra, ad un primo sommario esame, manifestamente illogico sproporzionato e/o frutto di travisamento di fatti ”.
4. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, LI, sezione VI, n. -OMISSIS-/2023, ha accolto il gravame e ha compensato le spese di lite.
5.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Il ricorso è fondato sull’assorbente profilo della sproporzione della scelta dell’amministrazione ”;
- “ Questo Tribunale in fattispecie analoga ha ritenuto “poiché la funzione del trasferimento per incompatibilità ambientale è soltanto quella di ripristinare il corretto funzionamento dell’ufficio e di tutelarne il prestigio sia interno sia esterno, occorre che l’Amministrazione, nell’adozione del provvedimento, osservi un canone di proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla”, rilevando poi che “l’individuazione della sede di destinazione nella Compagnia di -OMISSIS-, ubicata a quasi 300 km di distanza, non risulta motivata da specifiche esigenze correlate alla situazione d’incompatibilità ambientale, bensì dalla necessità di incrementare la forza effettiva di quest’ultima, carente di risorse nel ruolo dei sovrintendenti e caratterizzata da una crescente mole di impegni di servizio, con conseguente sproporzione del provvedimento rispetto alle sue finalità tipiche…”. (cfr Tar Campania, LI, Sez. VI, sent. n. 1214/22) ”;
- “ la rilevata incompatibilità ambientale poteva essere rimediata con il trasferimento del dipendente in altra sede più prossima al luogo di residenza familiare con contemperamento degli interessi coinvolti e con minore pregiudizio della tutela delle esigenze familiari ”.
6. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa, per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 3 luglio 2023 e depositato il 6 luglio 2023.
6.1. In via preliminare l’Amministrazione ricorrente ha rilevato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado in considerazione del fatto che, successivamente al trasferimento a Bari, avvenuto in data 26 aprile 2018, il capitano -OMISSIS- è stato trasferito a Potenza, quale capo Sezione sanità, presso l’Ufficio logistico della Legione carabinieri Basilicata con provvedimento n. 8157/14-5-6 del 29 marzo 2019, non impugnato. In data 10 ottobre 2020 l’ufficiale ha assunto anche l’incarico di direttore dell’infermeria presidiaria della Sezione sanità dell’Ufficio logistico della Legione carabinieri Basilicata.
6.2. Nel merito il Ministero della difesa ha lamentato, attraverso un unico motivo di gravame (esteso da pagina 5 a pagina 17) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 165 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Superamento dei limiti del potere giurisdizionale – Sussistenza della discrezionalità amministrativa – Correttezza e coerenza dell’operato dell’Amministrazione. ”.
L’appellante ha rilevato che, “ contrariamente a quanto afferma il TAR, non può certamente essere considerato sproporzionato un provvedimento di trasferimento a una sede di servizio (Bari) ubicata in regione limitrofa (Puglia), molto ben collegata a LI (centro degli interessi del Cap. -OMISSIS-), a fronte di un possibile impiego sull'intero territorio nazionale.
Appare evidente come l'Amministrazione abbia, in estrema sintesi, emesso nei confronti del ricorrente/appellato un provvedimento coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, adottando una determinazione che ha tenuto conto della:
- vicinanza geografica della nuova sede di Bari alla città di LI (centro d'interessi del ricorrente/appellato) che risulta, altresì, servita da collegamenti autostradali, ferroviari e aereoportuali con i quali è facilmente raggiungibile l'intero territorio nazionale e nello specifico il citato capoluogo campano;
- indicazione resa dall’Ufficiale con riferimento alla volontà di non allontanarsi da LI, centro dei propri interessi personali e familiari ”.
L’appellante ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado ovvero la sua reiezione.
7. Il dott. -OMISSIS-si è costituito in giudizio, concludendo per l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado e per il rigetto dell’appello dell’Amministrazione, ritenuto inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
8. Con riguardo alla richiamata vicenda giudiziaria in sede penale, avverso la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale militare di LI veniva proposto appello dinanzi alla Corte di appello militare che, con sentenza n. -OMISSIS- respingeva l’appello, confermando la sentenza di primo grado che diveniva irrevocabile in data 17 ottobre 2023, mentre, nelle more del citato giudizio, il Tribunale militare di LI dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine a due capi di imputazione con sentenza n. 42 del 27 luglio 2022. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale penale di LI, questo, con sentenza n. -OMISSIS- dichiarava l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione con irrevocabilità.
9. Il 19 novembre 2025 la parte appellata ha depositato la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale penale di LI dichiarativa dell’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione con irrevocabilità.
10. In data 27 novembre 2025 il Ministero ha depositato i documenti versati nel giudizio di primo grado avanti al T.a.r. per la Campania.
11. In data 17 dicembre 2025 la parte appellata ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. con la quale, dopo avere ripercorso gli esiti della citata vicenda giudiziaria in sede penale, ha in via preliminare ribadito l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità dell’appello, concludendo nel merito con la richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso di primo grado e la reiezione per infondatezza dell’appello.
12. In data 13 gennaio 2026 parte appellata ha richiesto il passaggio in decisione della controversia.
13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
14. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare fondato.
15. In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello in considerazione del fatto che, diversamente da come asserito dall’appellato, la parte attorea ha specificato in modo puntuale i motivi di appello, mentre la fondatezza dell’appello consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione sollevata dall’appellante circa l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado (eccezione, questa, che comunque sarebbe stata inaccoglibile alla luce dei noti principi in tema di interesse morale al ricorso, e della considerazione che in assenza di una dichiarazione espressa della parte che ha intentato l’azione la declaratoria di improcedibilità è sottoposta a rigidi requisiti, affinchè non abbia a risolversi in un diniego di giustizia) .
16. Per quanto concerne il merito il Collegio ricorda che ai sensi dell’art. 976, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il codice dell’ordinamento militare, i trasferimenti a una nuova sede di servizio avvengono soloa domanda o d’autorità, significando che “ per movimento d’autorità deve intendersi quello disposto per perseguire, in via prioritaria, interessi dell’Amministrazione e non per soddisfare esigenze personali e familiari dell’interessato ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 4029 del 2020 e n. 6588 del 2019).
Ciò premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale, da cui il Collegio non intende discostarsi, i provvedimenti di trasferimento di autorità dei militari sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. In quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono, quindi, sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per cui “ agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241” .), fatto salvo il caso in cui l’amministrazione militare, pur essendo titolare del potere di trasferimento d’autorità, si autolimita e procedimentalizza la sua azione, con il conseguente obbligo di rispettare le regole di una procedura lato sensu comparativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 813/2006). Ne consegue che i provvedimenti di trasferimento non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. I, n. 621/2024, n. 897/ 2023, n. 1796/2021; sez. II, n. 3969/2025, 8797/2022, n. 4071/2021, 1910/2021; sez. IV, n. 2267/2019, n. 239/2018 e n. 4586/2013; sez. VI, n. 7841/2025).
Le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare sono poi connotate da ampia discrezionalità sì che la censurabilità delle scelte operate dall'Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità delle stesse, travisamento dei fatti, incompletezza della motivazione, invero non riscontrabili nel caso di specie (Consiglio di Stato, sez. II, n. 642/2024, n. 6480/2023 e n. 1796/2021).
In tale cornice, anche il trasferimento per incompatibilità ambientale viene ricondotto alla categoria degli ordini, strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale. Ne deriva che anche tali provvedimenti non richiedono ordinariamente una particolare motivazione, considerato che essi non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato.
Infatti, i provvedimenti di trasferimento per ragioni d'incompatibilità ambientale non hanno carattere sanzionatorio, non postulando necessariamente un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, ma sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e preordinati a ovviare a situazioni d'incompatibilità ambientale, prescindendo da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato e dal rilievo disciplinare della condotta (Cons. Stato, sez. II, n. 3969/2025; sez. IV, n. 3819/2021, n. 2629/2021 e n. 5560/2021).
Il presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale è cioè individuato nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del militare presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità a quest’ultimo di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi. Di conseguenza, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, non è significativa l'origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'amministrazione sia messo in pericolo (Cons. Stato, Sez. II, n. 7321/2024).
Peraltro, con specifico riferimento ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene anche che, pur essendo qualificabili come “ordini”, il giudice debba procedere alla verifica della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall’Amministrazione, costituente il presupposto del provvedimento, e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa per rimuoverla; tale riscontro può condurre all'annullamento dell’atto quando sia accertato il concreto difetto dei presupposti fattuali allegati dall’Amministrazione o la sproporzione nella individuazione della sede di destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 4586/2023, n. 6787/2021, n- 4993/2021; sez. IV, n. 1173/2021, n. 7088/2019 e n. 7562/2020). Ciò in quanto la discrezionalità deve essere funzionale alle esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale, teso ad evitare la percezione nella popolazione, nei colleghi e negli operatori della sicurezza che possa esistere una situazione che potenzialmente possa condurre a una non imparziale e leale azione dell'interessato, con conseguente pregiudizio per il prestigio delle istituzioni (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 6470/2022 e n. 5116/ 2022).
Inoltre, si deve rilevare che la giurisprudenza di questo Consiglio ha anche affermato che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia si conforma anch’esso allo spirito democratico della Repubblica, con conseguente necessità, anche per l’Amministrazione della difesa, di osservare i principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico, ricavando dai principi di pubblicità, che sovraintendono all’intera attività amministrativa - in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione - anche un obbligo di motivazione in alcune specifiche ipotesi, ad esempio quando la stessa Amministrazione militare sia vincolata con atti interni a seguire un determinato procedimento o in caso di ragioni discriminatorie o vessatorie, con la conseguenza che un obbligo di motivazione può sussistere anche per tale Amministrazione in relazione alla particolarità di alcune situazioni di fatto (cfr. Cons. Stato, sezione II, n.1910/2021 e n. 6787/2021).
Nondimeno, nel momento in cui il giudice procedendo alla verifica della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall’Amministrazione, costituente il presupposto del provvedimento, e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa la circostanza di essere genitore di figli di età minore e di prestare servizio in una sede ubicata nella stessa provincia o regione ove l’altro genitore presta l’attività lavorativa non limita in alcun modo l’amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico.
Tali consolidate coordinate giurisprudenziali, applicate al caso di specie, conducono ad un giudizio di fondatezza dell’appello, non rilevandosi nel provvedimento dell’Amministrazione profili di manifesta irragionevolezza in quanto, adottato in un quadro di equilibrato bilanciamento delle esigenze del capitano -OMISSIS- e del primario interesse pubblico al corretto funzionamento del reparto, per garantire le prioritarie esigenze dell’Arma dei carabinieri al corretto e migliore espletamento dei propri compiti istituzionali. Le contestate irregolarità commesse dall’ufficiale medico, inquadrato nel Ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri, presso la Sezione Sanità del 10° reggimento carabinieri “Campania” in un ambito particolarmente delicato quale quello dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 ben potevano determinare l’Amministrazione a un trasferimento per incompatibilità, così da ricondurre quell’attività nell’alveo della correttezza a beneficio del personale e del prestigio dell’Arma dei carabinieri.
Né appare condivisibile l’asserzione della parte resistente circa la contraddittorietà in cui sarebbe caduta l’Amministrazione in quanto la stessa si può rinvenire solo allorquando sussista, tra più atti successivi di un medesimo procedimento, un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l'effettiva volontà dell'Amministrazione, circostanza questa da escludere nel caso di specie in cui l’Amministrazione ha manifestato in maniera inequivoca la propria volontà di ripristinare il clima di fiducia all’interno del Reparto di appartenenza dell’appellato e di tutelare il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’istituzione.
Quanto infine alla distanza della sede di Bari da quella in cui l’appellato ha la residenza, con la conseguente asserita sproporzione del provvedimento di trasferimento adottato dall’Arma dei carabinieri, il Collegio rileva che dalla documentazione in atti si evince che lo stesso militare nel promemoria annuale per l’anno 2018, compilato il 17 ottobre 2017, con il quale si esprimono le preferenze territoriali in caso di trasferimento di autorità aveva rappresentato di gradire, nell’ordine, il trasferimento in Campania, nel Lazio e in Liguria, regione ben più distante della Puglia.
Ne è disceso, in definitiva, il rispetto da parte dell’amministrazione appellante di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito.
17. Tanto premesso, l’appello deve essere accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
16. Le spese del doppio grado di giudizio, stante l’assoluta particolarità della vicenda, sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5833/2023), lo accoglie e per l’effetto riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB AO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
SA EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA EL | AB AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.