Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Egidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano il 04.01.2021, notificato al ricorrente il 05.05.2023, con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- e il contestuale rigetto dell’istanza di conversione/rinnovo trasmessa il 16.07.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino egiziano, impugna con il presente ricorso il decreto in epigrafe specificato con cui la Questura di Milano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di cui il medesimo era titolare e, contestualmente, ha rigettato l’istanza di rinnovo del titolo con conversione da permesso per lavoro subordinato a permesso per lavoro autonomo, avendo ritenuto non genuina la documentazione esibita dal ricorrente per il rilascio del predetto titolo e per il suo rinnovo.
2. In particolare, secondo la Questura, il ricorrente avrebbe “ aggirato la vigente normativa facendo risultare di essere regolarmente assunto presso una ditta che è al contrario risultata inesistente e non operativa, e pertanto utilizzata al solo fine di produrre documentazione “di comodo” in beneficio di cittadini stranieri privi dei requisiti lavorativo/reddituali ” e, inoltre, anche con la successiva istanza di conversione del titolo in permesso per motivi commerciali/lavoro autonomo avrebbe “ nuovamente inteso aggirare la vigente normativa, facendo risultare di essere titolare della p.iva -OMISSIS- riferita ad una attività cd. "fantasma" poiché non reperita in sede di verifica sul posto ”.
3. A sostegno del gravame, con un unico motivo di ricorso rubricato “ nullità per omessa motivazione/nullità per omessa/insufficiente istruttoria ” si deduce che l’amministrazione non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria al fine di verificare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente, che sarebbe stato titolare di una propria impresa individuale con regolari dichiarazioni dei redditi e versamenti contributivi.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
5. All’esito della camera di consiglio del 14.06.2023, l’istanza cautelare del ricorrente è stata respinta, essendo stato rilevato che “ l’attività di lavoro autonomo dichiarata dal ricorrente nell’istanza di rinnovo, con conversione, del permesso di soggiorno è risultata inesistente presso l’indirizzo indicato quale sede della stessa ” e che quest’ultimo risulta anche imputato “ in un procedimento penale per aver prodotto all’amministrazione, ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno oggetto di rinnovo, documentazione lavorativa riferita a un’impresa risultata anch’essa inesistente sia presso il luogo di esercizio dichiarato, che presso l’indirizzo di domiciliazione fiscale ”.
6. Le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi, né documentazione e, alla pubblica udienza del 5.032025 fissata per la trattazione di merito del ricorso, la causa è passata in decisione.
7. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, dovendosi dare continuità, in mancanza di nuovi elementi che possano condurre a diverse conclusioni, alla posizione già espressa in sede cautelare.
8. In particolare, la lettura del provvedimento impugnato smentisce le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dedotte dal ricorrente, essendo ivi puntualmente indicati gli accertamenti compiuti dall’amministrazione sia in ordine all’impresa edile “-OMISSIS-” indicata quale datrice di lavoro all’atto del conseguimento del permesso di soggiorno, sia in relazione alla ditta individuale di cui il ricorrente afferma essere titolare ai fini del rinnovo del titolo con conversione in permesso per lavoro autonomo.
8.1 Quanto alla prima, la società è risulta “ inadempiente a livello fiscale e non in regola con il pagamento dei premi assicurativi Inail ”, nonché “ inesistente sia presso il luogo di esercizio dichiarato (via -OMISSIS-) che presso la domiciliazione fiscale (in viale -OMISSIS-) ”.
8.2 Quanto alla seconda, invece, nel decreto impugnato si dà atto che il ricorrente ha avviato una propria attività di “ servizi di sostegno alle imprese ” stabilita a Milano in via-OMISSIS- e fiscalmente domiciliata presso l’indirizzo di residenza del titolare medesimo in via degli -OMISSIS-; tuttavia, gli accertamenti condotti sul luogo dal personale di Polizia hanno dato esito negativo, poiché il ricorrente “ non è stato rintracciato in alcuno dei due indirizzi e non è stata riscontrata la presenza di alcuna attività lavorativa riconducibile al predetto ”.
8.3 Sulla scorta degli esiti delle verifiche effettuate, pertanto, il provvedimento impugnato conclude che il permesso di soggiorno di cui il ricorrente era titolare è stato rilasciato “ sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti che ha tratto in inganno l'operatore addetto alla lavorazione dell'istanza, permettendo cosi il rilascio di un documento in totale assenza dei requisiti di legge ”, per cui, a fronte della non genuinità dei presupposti dichiarati ai fini della concessione del titolo, il dichiarante va incontro alla decadenza dai benefici così conseguiti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. Risulta inoltre che, per tali motivi, il ricorrente è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria dal locale Ufficio Immigrazione, avendo l’amministrazione ritenuto che le circostanze emerse potrebbero comportare a suo carico l’ascrizione di responsabilità per il reato di falsità ideologica ex art. 479 c.p.
9. In ordine a tale dirimente circostanza, il ricorrente riconosce espressamente di essere “imputato nel procedimento RG -OMISSIS- NR – RG -OMISSIS- Gip pendente dinanzi al Tribunale di Milano con prossima udienza al 20.09.2023 per definirlo ex art. 464 bis CPP (Messa alla Prova) ”. Tuttavia, ritiene che la sua posizione non potrebbe essere definita soltanto sulla base di tale circostanza, poiché “ tralasciando la questione relativa alla Impresa Edile “-OMISSIS-” ”, egli avrebbe “ comunque una condizione lavorativa e reddituale tale da consentire il rinnovo del titolo di soggiorno richiesto proprio con riferimento agli anni in contestazione ” (cfr. ricorso pag. 3).
10. Le argomentazioni del ricorrente sono destituite di fondamento e, per contro, confermano la correttezza dell’operato dell’amministrazione nella presente vicenda contenziosa. Rileva il Collegio che, per espressa ammissione della parte, il signor -OMISSIS- è imputato in un procedimento penale scaturito dalle indagini effettuate dall’amministrazione, dalle quali è emersa la non genuinità della documentazione e delle dichiarazioni fornite da quest’ultimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui ha chiesto il rinnovo con conversione. Nel ricorso non vengono smentite, né contestate nel merito le circostanze emerse in sede istruttoria e confluite nel procedimento penale di cui sopra – per cui l’accertamento condotto risulta attendibile anche sotto questo profilo – ivi affermandosi piuttosto l’irrilevanza delle stesse, che dovrebbero essere “tralasciate” in considerazione della sussistenza di un’attuale e regolare posizione lavorativa autonoma in capo al ricorrente.
11. La questione delle modalità non conformi a legge con cui è stato ottenuto il titolo di soggiorno, tuttavia, è centrale nella definizione della presente vicenda contenziosa e non può essere obliterata in ragione della circostanza che il ricorrente svolga attualmente una diversa attività di lavoro autonomo, anche laddove la stessa fosse effettiva e regolare. Il permesso di cui egli fruisce, difatti, se conseguito sulla base di dichiarazioni mendaci o allegando circostanze non veritiere non solo è invalido e deve essere revocato, ma neppure può essere convertito in un permesso con diversa causale, poiché la conversione presuppone necessariamente la validità del titolo che ne è oggetto.
11.1 In questi casi, pertanto, “ il soggiorno in Italia dello straniero è iniziato in maniera illegittima, ovvero in virtù di un titolo di soggiorno conseguito mediante una condotta fraudolenta: vizio non superabile in virtù di fatti sopravvenuti, proprio perché inficiante in maniera irreversibile ed insanabile il titolo originario ”. Tali conclusioni “ trovano un chiaro addentellato normativo nel disposto dell’art. 4, comma 2, d.lvo n. 286/1998, il quale, nel prevedere che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”, dimostra che la condotta falsificatrice vizia in maniera radicale il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, precludendo la possibilità di assumere quello eventualmente rilasciato a presupposto di ulteriori e successivi procedimenti (la cui positiva conclusione finirebbe per protrarre e reiterare il vizio originario) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 2.11.2019, n. 7477).
11.2 Rileva inoltre il Collegio che questo Tribunale si è già espresso sulla questione oggi in esame, con conclusioni condivise che possono qui richiamarsi, precisando che “ con riferimento alle fattispecie caratterizzate da false allegazioni a sostegno delle domande di permesso di soggiorno, qualora il rapporto di lavoro in base al quale si chiede il titolo di soggiorno risulti essere fittizio, non v'è alcuna possibilità per l'interessato di ottenere il titolo, nemmeno in seguito all'instaurazione successiva di altro rapporto di lavoro. La verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, secondo l'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, deve effettivamente comprendere anche le circostanze sopravvenute all'avvio del procedimento e fino alla sua conclusiva definizione, ma qualora il soggiorno in Italia dello straniero sia iniziato in maniera illegittima, ovvero in virtù di un titolo di soggiorno conseguito mediante una condotta fraudolenta, tale vizio non è superabile in virtù di fatti sopravvenuti, proprio perché inficiante in maniera irreversibile ed insanabile il titolo originario (Tar Toscana n. 39 del 2022) ” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21.12.2022, n. 2828; così anche TAR Campania, Napoli, VI, 27.03.2023, n.1922).
12. Va aggiunto, poi, che la condotta di mendacio all’atto della richiesta del permesso di soggiorno costituisce valida causa di revoca del titolo e ciò anche laddove la falsità non risulti cristallizzata in una sentenza penale definitiva di condanna, ben potendo l’amministrazione valorizzare autonomamente tale circostanza sulla base di una valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e supportata da idonei elementi di riscontro – com’è appunto nella fattispecie – risulta insindacabile nel merito (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.06.2023 n. 5607; Id., Sez. III, 17.08.2022, n. 7213; TAR Veneto, Sez. III, 14.11.2023, 1638).
13. In conclusione, alla luce dei suesposti motivi, il ricorso è infondato e va respinto.
14. La peculiarità della questione trattata consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e degli altri soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.