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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Isabella PAROLARI Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1733/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1 appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 366/2024 pubblicata il 06/05/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 12.4.2023, rappresentava Parte_1 di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'i- stituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di Viterbo, per i profili di “As- sistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, indicando, tra l'altro, di aver conseguito il titolo di accesso al profilo professionale di interesse in data
10.7.1985 e di aver prestato servizio militare dal 7.08.1988 al 26.08.1989.
Rappresentava, inoltre, di aver successivamente appreso che nelle graduatorie scolastiche de- finitive ATA non gli erano stati attribuiti 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal me- desimo;
che, in particolare, gli erano stati attributi i seguenti punteggi: Assistente amministra-
1 tivo: punti 7,10; Assistente tecnico: punti 7,10; Collaboratore scolastico: punti 7,10.
Ciò premesso in fatto, in diritto deduceva l'illegittimità del D.M. 50/2021 e della conseguente mancata attribuzione di punti 6 nelle graduatorie definitive d'Istituto di III fascia del persona- le ATA per il servizio militare di leva svolto dal medesimo e concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui alla narrativa, il diritto della parte ricorrente “IN VIA PRINCIPALE 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del De- creto del n. 50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento Controparte_1
e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, anche alla luce di quanto stabilito dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8586 del
29.03.2024, e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fa- scia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e
“Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 7.08.1988 al 26.08.1989; 2. Per l'effetto ordinare alle
Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assi- stente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giusti- zia, per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 7.08.1988 al
26.08.1989; 3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024. Con vittoria delle spese di lite con clausola di at- tribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, chiedeva: “riget-
[...] tare tutte le domande avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con tutte le conse- guenze di legge”. Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da nei con- Parte_1 fronti di , condannandolo al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che, operata la riduzione del 20% ai sensi dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., ha liquidato in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali.
2 2.Proponeva gravame il er i seguenti motivi: Pt_1
-ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA NON ACCERTATA VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO
16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA
COSTITUZIONE.
-PIENO DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE DI 6 PUNTI PER IL SER-
VIZIO MILITARE PRESTATO AL SI COME STABILITO ALLA RECEN-
TE ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 8586 DEL 29.03.2024 NONCHE'
ALLE PRECEDENTI SENTENZE DI MERITO EMESSE ALL'ECC.MA CORTE
D'APPELLO DI ROMA N. 685 DEL 28.02.2023 E N. 1658 DEL 26.04.2024.
Resisteva il appellato nel grado, che concludeva per il rigetto dell'appello. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è infondato.
Il Tribunale ha così motivato: “In diritto, è bene prendere le mosse dall'art. 2050 dello stesso
D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) il quale dispone che "1. I pe- riodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valuta- zione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dal- le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, re- gionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
Il primo comma pone un principio di carattere generale attuativo del disposto costituzionale, prevedendo che, ai fini dei pubblici concorsi, i periodi di servizio militare siano valutati con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per l'impiego civile presso enti pubblici. Ai fini predetti la disposizione non opera distinzioni di sorta tra i singoli periodi di servizio, stabilendo per ciascuno di essi l'attribuzione del medesimo punteggio. Né differen- ziazioni di sorta potrebbero trarsi dal comma seguente il quale, secondo l'interpretazione ac- colta dalla prevalente giurisprudenza orinaria ed amministrativa, costituisce una mera speci- ficazione del principio affermato al co. 1, ribadendo il criterio della valutazione integrale dei
3 periodi di leva obbligatoria (o equiparati) anche se reso "in pendenza di rapporto di lavoro".
L'interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte (Ord. Sez. Lav. n. 5679 del 2020) come pure dal Consiglio di Stato (Sent. n. 1720 del 10.3.2022), esclude dunque che la norma abbia inteso disciplinare l'ipotesi in esame (quella del servizio militare prestato in corso di rapporto) come fattispecie autonoma e distinta da quella del primo comma, legittimando così
l'attribuzione ad esso di un maggiore punteggio rispetto a quello da attribuire al servizio non reso in concomitanza di un rapporto di lavoro.
Il secondo comma, dunque, chiarisce esclusivamente che la valutazione assicurata operata dal comma precedente debba essere garantita anche al servizio svolto in concomitanza di un rapporto lavorativo.
Tanto premesso, la doglianza del ricorrente trae origine dal D.M. 50 del 2021 e segnatamen- te dalle “Avvertenze Generali" di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli
Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” la quale dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella me- desima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali". In base alla tabella di valutazione di titoli di cui alla Tabella
A1, tale distinzione implica che, il servizio reso "in costanza di rapporto di impiego" sia valu- tato con il medesimo punteggio previsto per la qualifica rivestita nell'ambito del rapporto di impiego (variabile tra 1,2 a 6 punti ogni anno e da 0,10 a 0,50 per ogni frazione superiore a
15 gg. a seconda del tipo di scuola con cui si assume essere stato instaurato il rapporto di impiego instaurato); il servizio militare che non sia stato svolto in concomitanza di un rap- porto di impiego, risulta invece valutato con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, ne- gli Enti locali e nei patronati scolastici" (pari a 0,60 per ogni anno e 0,05 per ogni frazione superiore a 15 gg.). E' tuttavia un dato di fatto che il ricorrente non abbia svolto il servizio di leva in concomitanza di altri rapporti di pubblico impiego e che al medesimo spetti nell'inse- rimento in graduatoria per ciascun profilo il punteggio al medesimo riconosciuto in via gene- rale dall'art. 2050 D.Lgs 60/2010, vale a dire lo stesso punteggio previsto per l'impiego civile presso enti pubblici. Per parità di trattamento con coloro che abbiano prestato servizio "alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici", tale deve ritenersi il punteggio che poteva essere riconosciuto al ricorrente nell'ambito di ciascu- na delle graduatorie e tale è il punteggio concretamente riconosciuto dall'allegato al ricor-
4 rente.
Il ricorso va conseguentemente respinto tanto nella parte in cui invoca il riconoscimento del diritto ad un punteggio rideterminato in punti 6 per ogni anno, come previsto in favore di co- loro che abbiano prestato il servizio militare in costanza di rapporto;
quanto nella parte in cui si invoca la condanna dell'amministrazione alla rideterminazione della posizione in gra- duatoria del ricorrente mediante attribuzione del diverso punteggio.
Per completezza, va anche rammentato come, con sentenza Reg. Prov. Coll. n. 11602/2022 pubblicata in data 29.12.2022 il Consiglio di Stato abbia disatteso l'orientamento di parte ri- corrente, sostanzialmente disconoscendo qualsiasi forma di discriminazione della diversa va- lutazione del servizio militare operato dall'amministrazione. Nella motivazione il CdS ha in- fatti osservato che "Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svol- gere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un inse- gnamento col quale esso non ha nessuna attinenza” (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011,
n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente de- riva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servi- zio nell'interesse della Nazione. (…) È ovvio che il servizio prestato quale militare non in co- stanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere ricono- sciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
Tutto ciò premesso, va quindi ribadita l'infondatezza della pretesa di un punteggio corrispon- dente a quello previsto per il servizio reso in costanza di nomina”.
Le doglianze dell'appellante non colgono nel segno.
Ritiene, infatti, il Collegio, come già sancito in precedenti arresti di questa Corte, di dover da- re continuità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza n. 22429 del 08/08/2024 secondo cui: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previ- sione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostituti- vo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
5 In parte motiva la Suprema Corte di Cassazione ha così argomentato:
“5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez.
IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduato- rie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedente- mente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rap- porto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle di- pendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'an- zianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta al- la luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assi- stente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rap- porto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deri- va, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spet- tano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui,
6 mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi6. L'assetto appare non in contrasto con il di- sposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, se- conda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di ser- vizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizza- zione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica, di valo- rizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presuppo- sto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effetti- vamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del ser- vizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esi- genza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di gradua- torie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesi- stenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore ne- cessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il
7 D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme pri- marie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantag- gio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizza- zione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è det- to della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi so- speso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente im- pegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via au- tonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimi- li è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”.
Dall'applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie emerge l'infondatezza del- la pretesa del ersata nel ricorso di primo grado, come già condivisibilmente statui- Pt_1 ta dal giudice di prime cure.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio restano compensate ex art. 92 c.p.c. tenuto conto della sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità, per effetto della quale è stato deciso il presente giudizio, rispetto al deposito del ricorso di primo grado e della preesistente sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 5.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Isabella PAROLARI Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1733/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1 appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 366/2024 pubblicata il 06/05/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 12.4.2023, rappresentava Parte_1 di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'i- stituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di Viterbo, per i profili di “As- sistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, indicando, tra l'altro, di aver conseguito il titolo di accesso al profilo professionale di interesse in data
10.7.1985 e di aver prestato servizio militare dal 7.08.1988 al 26.08.1989.
Rappresentava, inoltre, di aver successivamente appreso che nelle graduatorie scolastiche de- finitive ATA non gli erano stati attribuiti 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal me- desimo;
che, in particolare, gli erano stati attributi i seguenti punteggi: Assistente amministra-
1 tivo: punti 7,10; Assistente tecnico: punti 7,10; Collaboratore scolastico: punti 7,10.
Ciò premesso in fatto, in diritto deduceva l'illegittimità del D.M. 50/2021 e della conseguente mancata attribuzione di punti 6 nelle graduatorie definitive d'Istituto di III fascia del persona- le ATA per il servizio militare di leva svolto dal medesimo e concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui alla narrativa, il diritto della parte ricorrente “IN VIA PRINCIPALE 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del De- creto del n. 50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento Controparte_1
e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, anche alla luce di quanto stabilito dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8586 del
29.03.2024, e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fa- scia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e
“Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 7.08.1988 al 26.08.1989; 2. Per l'effetto ordinare alle
Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assi- stente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giusti- zia, per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 7.08.1988 al
26.08.1989; 3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024. Con vittoria delle spese di lite con clausola di at- tribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, chiedeva: “riget-
[...] tare tutte le domande avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con tutte le conse- guenze di legge”. Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da nei con- Parte_1 fronti di , condannandolo al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che, operata la riduzione del 20% ai sensi dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., ha liquidato in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali.
2 2.Proponeva gravame il er i seguenti motivi: Pt_1
-ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA NON ACCERTATA VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO
16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA
COSTITUZIONE.
-PIENO DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE DI 6 PUNTI PER IL SER-
VIZIO MILITARE PRESTATO AL SI COME STABILITO ALLA RECEN-
TE ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 8586 DEL 29.03.2024 NONCHE'
ALLE PRECEDENTI SENTENZE DI MERITO EMESSE ALL'ECC.MA CORTE
D'APPELLO DI ROMA N. 685 DEL 28.02.2023 E N. 1658 DEL 26.04.2024.
Resisteva il appellato nel grado, che concludeva per il rigetto dell'appello. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è infondato.
Il Tribunale ha così motivato: “In diritto, è bene prendere le mosse dall'art. 2050 dello stesso
D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) il quale dispone che "1. I pe- riodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valuta- zione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dal- le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, re- gionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
Il primo comma pone un principio di carattere generale attuativo del disposto costituzionale, prevedendo che, ai fini dei pubblici concorsi, i periodi di servizio militare siano valutati con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per l'impiego civile presso enti pubblici. Ai fini predetti la disposizione non opera distinzioni di sorta tra i singoli periodi di servizio, stabilendo per ciascuno di essi l'attribuzione del medesimo punteggio. Né differen- ziazioni di sorta potrebbero trarsi dal comma seguente il quale, secondo l'interpretazione ac- colta dalla prevalente giurisprudenza orinaria ed amministrativa, costituisce una mera speci- ficazione del principio affermato al co. 1, ribadendo il criterio della valutazione integrale dei
3 periodi di leva obbligatoria (o equiparati) anche se reso "in pendenza di rapporto di lavoro".
L'interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte (Ord. Sez. Lav. n. 5679 del 2020) come pure dal Consiglio di Stato (Sent. n. 1720 del 10.3.2022), esclude dunque che la norma abbia inteso disciplinare l'ipotesi in esame (quella del servizio militare prestato in corso di rapporto) come fattispecie autonoma e distinta da quella del primo comma, legittimando così
l'attribuzione ad esso di un maggiore punteggio rispetto a quello da attribuire al servizio non reso in concomitanza di un rapporto di lavoro.
Il secondo comma, dunque, chiarisce esclusivamente che la valutazione assicurata operata dal comma precedente debba essere garantita anche al servizio svolto in concomitanza di un rapporto lavorativo.
Tanto premesso, la doglianza del ricorrente trae origine dal D.M. 50 del 2021 e segnatamen- te dalle “Avvertenze Generali" di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli
Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” la quale dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella me- desima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali". In base alla tabella di valutazione di titoli di cui alla Tabella
A1, tale distinzione implica che, il servizio reso "in costanza di rapporto di impiego" sia valu- tato con il medesimo punteggio previsto per la qualifica rivestita nell'ambito del rapporto di impiego (variabile tra 1,2 a 6 punti ogni anno e da 0,10 a 0,50 per ogni frazione superiore a
15 gg. a seconda del tipo di scuola con cui si assume essere stato instaurato il rapporto di impiego instaurato); il servizio militare che non sia stato svolto in concomitanza di un rap- porto di impiego, risulta invece valutato con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, ne- gli Enti locali e nei patronati scolastici" (pari a 0,60 per ogni anno e 0,05 per ogni frazione superiore a 15 gg.). E' tuttavia un dato di fatto che il ricorrente non abbia svolto il servizio di leva in concomitanza di altri rapporti di pubblico impiego e che al medesimo spetti nell'inse- rimento in graduatoria per ciascun profilo il punteggio al medesimo riconosciuto in via gene- rale dall'art. 2050 D.Lgs 60/2010, vale a dire lo stesso punteggio previsto per l'impiego civile presso enti pubblici. Per parità di trattamento con coloro che abbiano prestato servizio "alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici", tale deve ritenersi il punteggio che poteva essere riconosciuto al ricorrente nell'ambito di ciascu- na delle graduatorie e tale è il punteggio concretamente riconosciuto dall'allegato al ricor-
4 rente.
Il ricorso va conseguentemente respinto tanto nella parte in cui invoca il riconoscimento del diritto ad un punteggio rideterminato in punti 6 per ogni anno, come previsto in favore di co- loro che abbiano prestato il servizio militare in costanza di rapporto;
quanto nella parte in cui si invoca la condanna dell'amministrazione alla rideterminazione della posizione in gra- duatoria del ricorrente mediante attribuzione del diverso punteggio.
Per completezza, va anche rammentato come, con sentenza Reg. Prov. Coll. n. 11602/2022 pubblicata in data 29.12.2022 il Consiglio di Stato abbia disatteso l'orientamento di parte ri- corrente, sostanzialmente disconoscendo qualsiasi forma di discriminazione della diversa va- lutazione del servizio militare operato dall'amministrazione. Nella motivazione il CdS ha in- fatti osservato che "Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svol- gere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un inse- gnamento col quale esso non ha nessuna attinenza” (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011,
n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente de- riva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servi- zio nell'interesse della Nazione. (…) È ovvio che il servizio prestato quale militare non in co- stanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere ricono- sciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
Tutto ciò premesso, va quindi ribadita l'infondatezza della pretesa di un punteggio corrispon- dente a quello previsto per il servizio reso in costanza di nomina”.
Le doglianze dell'appellante non colgono nel segno.
Ritiene, infatti, il Collegio, come già sancito in precedenti arresti di questa Corte, di dover da- re continuità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza n. 22429 del 08/08/2024 secondo cui: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previ- sione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostituti- vo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
5 In parte motiva la Suprema Corte di Cassazione ha così argomentato:
“5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez.
IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduato- rie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedente- mente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rap- porto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle di- pendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'an- zianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta al- la luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assi- stente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rap- porto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deri- va, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spet- tano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui,
6 mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi6. L'assetto appare non in contrasto con il di- sposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, se- conda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di ser- vizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizza- zione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica, di valo- rizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presuppo- sto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effetti- vamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del ser- vizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esi- genza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di gradua- torie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesi- stenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore ne- cessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il
7 D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme pri- marie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantag- gio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizza- zione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è det- to della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi so- speso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente im- pegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via au- tonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimi- li è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”.
Dall'applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie emerge l'infondatezza del- la pretesa del ersata nel ricorso di primo grado, come già condivisibilmente statui- Pt_1 ta dal giudice di prime cure.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio restano compensate ex art. 92 c.p.c. tenuto conto della sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità, per effetto della quale è stato deciso il presente giudizio, rispetto al deposito del ricorso di primo grado e della preesistente sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 5.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
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