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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1847/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1847/2025, promossa con ricorso depositato il 12/05/2025 da:
1) Parte_1
Cod. Fisc. , cittadina italiana, CodiceFiscale_1 nata il [...] in [...], residente in [...], con l'Avv. Michele Squarzon
e
2) Parte_2
Cod. Fisc.: cittadino italiano, CodiceFiscale_2 nato a [...] l'[...], residente in [...],
l'Avv. Alessia Fonda del Foro di Milano.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bodio Lomnago (VA) in data 12 settembre 2015
(anno 2015 atto n. 5 parte II serie A) separati con sentenza n. 240/2024 del 05/08/2024 passata in giudicato il 07.10.2024.
con la seguente figlia minorenne:
pagina1 di 5 nata il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/05/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 12/09/2015 in Bodio Lomnago (VA) (anno Parte_1 Parte_2
2015, atto n. 5, parte II, serie A), con tutti i conseguenti adempimenti a carico dell'Ufficiale dello Stato civile anche del Comune di Marcallo con AS (anno 2015, atto n. 13, P. 2, serie B), dove pure risulta trascritto.
- omologare, prendendo atto delle pattuizioni, le seguenti concordi
CONDIZIONI
1) Affidamento e collocamento. La figlia minore resta affidata ad entrambi i Per_1
genitori e collocata, ai fini anagrafici, presso la madre nella casa materna sita in Azzate
(VA), Via Pietro Mascagni n. 34.
I coniugi concordano in merito alla necessità di continuare a garantire alla figlia un adeguato accesso ad entrambi i genitori e si impegnano a consultarsi e a confrontarsi per tutti gli aspetti della vita di comunicandosi le informazioni sul suo stato Per_1 psicofisico ed emotivo, riconoscendosi reciprocamente come interlocutori essenziali ed esclusivi per le scelte e le decisioni legate alla crescita e all'educazione della minore, che dovranno essere fra loro condivise prima di essere comunicate alla minore, fermo restando l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Frequentazioni. Salvo miglior accordo tra i genitori e nell'interesse della minore, si osserverà il seguente calendario di frequentazione della figlia:
a) trascorrerà i fine settimana in via alternata con ciascun genitore. Nel Per_1
fine settimana nel quale soggiornerà presso il padre, starà con lui dal Per_1
venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
In aggiunta ai fine settimana, i genitori si impegnano a favorire occasioni affinché trascorra del tempo con il padre, con o senza pernotto, in base agli impegni Per_1
lavorativi di entrambi e sempre nell'interesse della minore. Pur non prevedendo un obbligo fisso di pernottamento nei giorni infrasettimanali, i genitori pagina2 di 5 concordano con flessibilità eventuali pernottamenti, valutando caso per caso le esigenze di e della famiglia. In ogni caso, si garantirà che non trascorrano Per_1 periodi prolungati senza incontri tra e il padre e che oltre ai fine settimana Per_1 il padre possa passare con ulteriori 4 sere al mese, di cui due con pernotto. Per_1
b) Quanto alle festività (in particolare: Vigilia di Natale, Natale, Capodanno,
Pasqua, Pasquetta e le altre festività da calendario), le trascorrerà secondo Per_1 il criterio dell'alternanza. Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica all'interno dell'anno scolastico e diversi dalle festività, ciascun genitore terrà con sé la minore per un uguale lasso di tempo, da decidersi previo accordo tra i genitori.
c) Anche nelle vacanze estive durante la sospensione scolastica, ciascun genitore terrà con sé la minore per un uguale lasso di tempo, compatibilmente con gli impegni di lavoro e le abitudini e i desideri della bambina (es. frequenza campi estivi). Nel mese di agosto, trascorrerà due settimane anche non Per_1 continuative col padre e con la madre, previo accordo tra i genitori da assumersi entro il mese di maggio di ciascun anno.
Limitatamente alle frequentazioni dei fine settimana e infrasettimanali, il calendario di cui ai punti che precedono entrerà in vigore non appena il padre avrà reperito un'abitazione più vicina alla residenza della figlia rispetto a quella attuale (Milano), pertanto fino a quel momento, la frequentazione seguirà il calendario concordato in separazione. Per quanto riguarda le frequentazioni durante la sospensione scolastica, il calendario di cui sopra sarà invece operativo già dalla sottoscrizione del presente ricorso.
In caso di impossibilità per un genitore di tenere con sé nei periodi di propria Per_1 spettanza (ad esempio per trasferte o impegni serali) sarà contattato prioritariamente l'altro genitore per occuparsi della figlia.
3) Contributo al mantenimento della figlia minore. Il padre, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al mantenimento della figlia a Per_1 mezzo di versamento di contributo mensile di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta euro) per spese ordinarie, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico a favore di , oltre alla rivalutazione annuale Istat. Quando il padre reperirà una Parte_1 nuova attività lavorativa, il contributo sarà determinato proporzionalmente e qualora pagina3 di 5 abbia uno stipendio netto uguale a quello percepito all'epoca della separazione (avendo come riferimento le buste paga anno 2024), il contributo al mantenimento di sarà Per_1 riquantificato in € 1860,00 (milleottocentosessanta euro), oltre alla rivalutazione Istat.
Quanto alle spese straordinarie della figlia i ricorrenti contribuiranno in egual Per_1 misura (50% ciascuno), intendendo altresì fare riferimento alle Linee Guida del
Tribunale di Varese del 1° febbraio 2018.
Le spese straordinarie andranno corrisposte al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata, con la medesima modalità di corresponsione di quelle ordinarie.
Le parti concordano che l'assegno unico (o altra analoga forma di sostegno al reddito delle famiglie) venga incassato nella misura del 50% ciascuno.
4) Autonomia economica. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, in grado di provvedere, ognuno, alle proprie esigenze di vita, secondo il tenore che le proprie risorse consente loro.
5) Spese del presente procedimento compensate fra i coniugi.
*
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e in data 12/09/2015, in Bodio Lomnago, con atto trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Bodio Lomnago (anno 2015, atto n. 5, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. pagina4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1847/2025, promossa con ricorso depositato il 12/05/2025 da:
1) Parte_1
Cod. Fisc. , cittadina italiana, CodiceFiscale_1 nata il [...] in [...], residente in [...], con l'Avv. Michele Squarzon
e
2) Parte_2
Cod. Fisc.: cittadino italiano, CodiceFiscale_2 nato a [...] l'[...], residente in [...],
l'Avv. Alessia Fonda del Foro di Milano.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bodio Lomnago (VA) in data 12 settembre 2015
(anno 2015 atto n. 5 parte II serie A) separati con sentenza n. 240/2024 del 05/08/2024 passata in giudicato il 07.10.2024.
con la seguente figlia minorenne:
pagina1 di 5 nata il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/05/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 12/09/2015 in Bodio Lomnago (VA) (anno Parte_1 Parte_2
2015, atto n. 5, parte II, serie A), con tutti i conseguenti adempimenti a carico dell'Ufficiale dello Stato civile anche del Comune di Marcallo con AS (anno 2015, atto n. 13, P. 2, serie B), dove pure risulta trascritto.
- omologare, prendendo atto delle pattuizioni, le seguenti concordi
CONDIZIONI
1) Affidamento e collocamento. La figlia minore resta affidata ad entrambi i Per_1
genitori e collocata, ai fini anagrafici, presso la madre nella casa materna sita in Azzate
(VA), Via Pietro Mascagni n. 34.
I coniugi concordano in merito alla necessità di continuare a garantire alla figlia un adeguato accesso ad entrambi i genitori e si impegnano a consultarsi e a confrontarsi per tutti gli aspetti della vita di comunicandosi le informazioni sul suo stato Per_1 psicofisico ed emotivo, riconoscendosi reciprocamente come interlocutori essenziali ed esclusivi per le scelte e le decisioni legate alla crescita e all'educazione della minore, che dovranno essere fra loro condivise prima di essere comunicate alla minore, fermo restando l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Frequentazioni. Salvo miglior accordo tra i genitori e nell'interesse della minore, si osserverà il seguente calendario di frequentazione della figlia:
a) trascorrerà i fine settimana in via alternata con ciascun genitore. Nel Per_1
fine settimana nel quale soggiornerà presso il padre, starà con lui dal Per_1
venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
In aggiunta ai fine settimana, i genitori si impegnano a favorire occasioni affinché trascorra del tempo con il padre, con o senza pernotto, in base agli impegni Per_1
lavorativi di entrambi e sempre nell'interesse della minore. Pur non prevedendo un obbligo fisso di pernottamento nei giorni infrasettimanali, i genitori pagina2 di 5 concordano con flessibilità eventuali pernottamenti, valutando caso per caso le esigenze di e della famiglia. In ogni caso, si garantirà che non trascorrano Per_1 periodi prolungati senza incontri tra e il padre e che oltre ai fine settimana Per_1 il padre possa passare con ulteriori 4 sere al mese, di cui due con pernotto. Per_1
b) Quanto alle festività (in particolare: Vigilia di Natale, Natale, Capodanno,
Pasqua, Pasquetta e le altre festività da calendario), le trascorrerà secondo Per_1 il criterio dell'alternanza. Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica all'interno dell'anno scolastico e diversi dalle festività, ciascun genitore terrà con sé la minore per un uguale lasso di tempo, da decidersi previo accordo tra i genitori.
c) Anche nelle vacanze estive durante la sospensione scolastica, ciascun genitore terrà con sé la minore per un uguale lasso di tempo, compatibilmente con gli impegni di lavoro e le abitudini e i desideri della bambina (es. frequenza campi estivi). Nel mese di agosto, trascorrerà due settimane anche non Per_1 continuative col padre e con la madre, previo accordo tra i genitori da assumersi entro il mese di maggio di ciascun anno.
Limitatamente alle frequentazioni dei fine settimana e infrasettimanali, il calendario di cui ai punti che precedono entrerà in vigore non appena il padre avrà reperito un'abitazione più vicina alla residenza della figlia rispetto a quella attuale (Milano), pertanto fino a quel momento, la frequentazione seguirà il calendario concordato in separazione. Per quanto riguarda le frequentazioni durante la sospensione scolastica, il calendario di cui sopra sarà invece operativo già dalla sottoscrizione del presente ricorso.
In caso di impossibilità per un genitore di tenere con sé nei periodi di propria Per_1 spettanza (ad esempio per trasferte o impegni serali) sarà contattato prioritariamente l'altro genitore per occuparsi della figlia.
3) Contributo al mantenimento della figlia minore. Il padre, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al mantenimento della figlia a Per_1 mezzo di versamento di contributo mensile di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta euro) per spese ordinarie, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico a favore di , oltre alla rivalutazione annuale Istat. Quando il padre reperirà una Parte_1 nuova attività lavorativa, il contributo sarà determinato proporzionalmente e qualora pagina3 di 5 abbia uno stipendio netto uguale a quello percepito all'epoca della separazione (avendo come riferimento le buste paga anno 2024), il contributo al mantenimento di sarà Per_1 riquantificato in € 1860,00 (milleottocentosessanta euro), oltre alla rivalutazione Istat.
Quanto alle spese straordinarie della figlia i ricorrenti contribuiranno in egual Per_1 misura (50% ciascuno), intendendo altresì fare riferimento alle Linee Guida del
Tribunale di Varese del 1° febbraio 2018.
Le spese straordinarie andranno corrisposte al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata, con la medesima modalità di corresponsione di quelle ordinarie.
Le parti concordano che l'assegno unico (o altra analoga forma di sostegno al reddito delle famiglie) venga incassato nella misura del 50% ciascuno.
4) Autonomia economica. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, in grado di provvedere, ognuno, alle proprie esigenze di vita, secondo il tenore che le proprie risorse consente loro.
5) Spese del presente procedimento compensate fra i coniugi.
*
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e in data 12/09/2015, in Bodio Lomnago, con atto trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Bodio Lomnago (anno 2015, atto n. 5, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. pagina4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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