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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8170 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
IE NA, rappresentata e difesa dall'avv.to Lucio Lo Sapio, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Marigliano, alla Via Isonzo, 18;
APPELLANTE
E
GENERALI TA S.p.A., nella qualità di Impresa designata ex lege per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Avitabile, Valerio Avitabile, e Gerardo Caliento presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 377;
APPELLATA
E
GROUPAMA UR PA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Federico Antignani, presso il quale elettivamente domicilia in Marigliano al Corso
Umberto I n. 381;
APPELLATA E
IMPARATO CO, domiciliato a Marigliano alla Via Pontecitra, isolato 6 scala D, 37;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2795/2017 il Giudice di Pace di Marigliano, dott. Paolizzi, disposta - stante l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla PA UR PA,
sull'assunto dell'annullamento del contratto di assicurazione per false dichiarazioni - la chiamata in causa della NE TA S.p.A., nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S, accertata la proponibilità della domanda e la legittimazione attiva e passiva dell'attore e del responsabile civile convenuto, ha affermato la carenza di legittimazione passiva delle convenute compagnie assicurative ritenendo non provata né la copertura assicurativa del veicolo danneggiante (moto Yamaha) con la PA ass.ni al momento del sinistro, né la scopertura assicurativa, necessaria per dichiarare la legittimazione/titolarità passiva della NE
ass.ni nella qualità; ha conseguentemente rigettato la domanda proposta da RI NA di condanna dei convenuti, nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura per effetto del sinistro verificatosi il 07.07.2013, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, RI NA
ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurandola nella parte in cui il giudice di prime cure – senza nemmeno pronunciarsi sulla nullità e/o annullamento del contratto di assicurazione dedotta dalla compagnia PA, con conseguente vizio anche di motivazione – ha escluso la legittimazione passiva di entrambe le compagnie assicurative convenute. Nel merito, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria con condanna al pagamento nei confronti della PA ass.ni o, in subordine ove ritenuto nullo o annullabile il contratto assicurativo, nei confronti della NE ass.ni nella qualità.
Si è costituita in giudizio PA assicurazioni eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 342 c.p.c. nonché
l'inammissibilità dello stesso;
nel merito, ribadita la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto dell'inesistenza al momento del sinistro di una valida copertura assicurativa, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è, altresì, costituita la NE ass.ni, nella qualità, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendovi prova della scopertura assicurativa al momento del sinistro, asserendo il difetto di prova in ordine all'an e al quantum della pretesa risarcitoria, e concludendo per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituito, invece, AR CO che è stato dichiarato contumace all'udienza del 20.09.2018.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017). Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito dell'impugnazione, è fondato il motivo di appello avente ad oggetto il difetto di legittimazione/titolarità passiva della PA ass.ni.
Quanto alla prova della legittimazione passiva della compagnia assicurativa, è stato ampiamente affermato in giurisprudenza che “qualora l'assicuratore contesti l'esistenza del rapporto
assicurativo, il danneggiato, quale terzo estraneo al rapporto stesso, sia tenuto a provare
l'esistenza della garanzia ed all'uopo (non avendo la disponibilità della relativa documentazione)
può avvalersi anche di elementi presuntivi, indipendentemente dalla sufficienza di essi nei rapporti
tra assicurato ed assicuratore;
mentre l'assicuratore, dal canto suo, per paralizzare la domanda è
tenuto a dimostrare l'inesistenza della copertura assicurativa” (cfr. Cass. 2007, n. 23313; Cass.
2003, n. 3275; Cass. 1998, n. 5194).
Inoltre, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il certificato ed il contrassegno assicurativo hanno una funzione di tutela del danneggiato, che fa ragionevole affidamento sulle informazioni in essi contenute. Pertanto, a fronte di un contrassegno assicurativo il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti sulla validità della polizza assicurativa e/o sul pagamento dei premi, potendo confidare sull'apparenza della situazione, ovvero della copertura assicurativa, giacché quello che rileva per poter promuovere l'azione nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno, e non la validità del rapporto assicurativo (in tal senso, ex plurimus: Cass. n. 25130/2010, Cass. N. 293/2015, Cass. n. 24069/2017).
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nel caso di specie i documenti prodotti nel giudizio di primo grado dall'attuale appellante sono idonei a dare la prova della sussistenza di un valido rapporto assicurativo con la PA.
La copertura assicurativa con la PA al momento del verificarsi del sinistro risulta infatti: dal modello CAI allegato a doppia firma (secondo Cass. n. 25468 del 12.11.2020, “Il modulo CAI a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole
nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria”), nel quale è
indicata la compagnia assicurativa e gli estremi della polizza assicurativa, dal contrassegno assicurativo prodotto dal danneggiato, e dal fatto che la compagnia assicurativa PA non ha contestato l'esistenza del contratto di assicurazione, quanto piuttosto l'avvenuto annullamento, per asserite dichiarazioni fraudolente. Tale ultima prova non è stata fornita in corso di causa: PA
UR non ha depositato la produzione di primo grado (i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione in appello, a parte l'atto di gravame notificato, non risultano consultabili): al riguardo si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “In materia di prova
documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria
decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte
apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro
provvedimento o atto del processo” (Cassazione civile sez. un., 16/02/2023, n.4835). Nel caso in esame, peraltro, la sentenza di prime cure – con statuizione peraltro non oggetto di specifica censura da parte dell'appellata – ha ritenuto non “probante il documento di parte presente nella produzione
della PA ass.ni di annullamento della polizza”.
Aggiungasi, inoltre, che anche l'eventuale prova, nel caso di specie non sussistente, dell'avvenuto annullamento del contratto di assicurazione non sarebbe in ogni caso sufficiente ad escludere l'obbligo dell'assicurazione al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato in buona fede, atteso che ai sensi dell'art. 18 della L.99071969 ed ora dell'art. 144 della legge n. 209/2005
“…l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi
confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno… L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa
verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre
la propria prestazione”. Sul punto si consideri altresì che secondo la Suprema Corte “In forza
dell'articolo 18 della legge n. 990 del 1969 il terzo danneggiato ha azione diretta verso l'assicurazione, la quale non può opporgli le eccezioni derivanti dal contratto con il danneggiante.
La norma fa sorgere una obbligazione ex lege dell'assicuratore verso il terzo, obbligazione che
presuppone il contratto e il fatto illecito dell'assicurato ai danni del terzo, ma che, verificatisi
questi due presupposti, ha la sua fonte nella legge stessa” (Cassazione civile sez. III, 23/04/2020,
n.8109).
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado, va riformata dovendosi ritenere sussistente la legittimazione passiva della compagnia PA Ass.ni.
Quanto al merito della controversia, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado,
ST IM - indifferente ai fatti di causa e che ha dichiarato di aver assistito al sinistro - ha confermato le circostanze di tempo e di luogo come descritte dall'attuale appellante. In particolare,
in merito alla dinamica del sinistro, nel riferirla in maniera lineare, ha ricostruito di aver visto la moto Yamaha impattare il lato posteriore destro dell'autovettura Audi A6 parcheggiata sul bordo della strada regolarmente in sosta e che a seguito dell'urto l'Audi aveva riportato i danni al lato posteriore destro come riconosciuti nelle foto prodotte in atti ed esibite al teste.
A conforto di tale ricostruzione, inoltre, militano: il modulo cai prodotto in atti nel quale è riportata la medesima dinamica del sinistro essendo inoltre testualmente indicato che “il conducente della
moto perdeva il controllo della moto ed urtava l'auto in sosta” con espressa ammissione di responsabilità da parte del conducente della Yamaha;
le foto versate in atti da parte attrice, dalle quali si evince il danno alla parte posteriore destra dell'Audi.
Sussistono dunque validi elementi per ascrivere la esclusiva responsabilità del sinistro stradale alla condotta del convenuto/responsabile civile.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, sono state prodotte in atti le foto comprovanti i danni subiti dall'autovettura Audi, un preventivo di spesa (privo di data) pur non supportato da documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, per un importo di euro 3.078,68,
comprensivo di iva, e l'ispezione PRA dell'Audi, dalla quale si evince che la detta autovettura, dell'anno 2003, è stata acquistata nell'anno 2012 da RI NA per l'importo di euro
900,00.
Sul punto si evidenzia che ove, come nel caso di specie, la riparazione di un veicolo sia antieconomica - ossia il costo delle riparazioni superi il valore commerciale del mezzo - si può
procedere anche al risarcimento per equivalente, pari al valore commerciale del veicolo (oltre al pagamento di eventuali spese per demolizione del relitto, per l'immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato, per spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato, (nel caso di specie non dedotte o documentate), e ciò allorquando
"il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n.
2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022).
Nel caso di specie sussiste una sproporzione sensibile tra il valore commerciale del veicolo e il costo delle riparazioni, ragion per cui i convenuti/appellati vanno condannati al risarcimento dell'importo pari al costo sostenuto dall'appellante per l'acquisto del veicolo, ovvero ad euro
900,00.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante,
consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17
febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, AR CO e la PA UR PA vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di RI NA delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
Le spese di lite in favore di NE vanno invece poste per entrambi i gradi del giudizio a carico di
PA, in virtù del principio della causalità, essendo stata la chiamata in causa della medesima determinata dall'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla PA,
e dal dedotto (e non provato) annullamento del contratto di assicurazione.
La relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 (avendo riguardo, quanto alla sentenza di primo grado, alla formulazione vigente al momento di pubblicazione della sentenza), tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n.
21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è
ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente della moto Yamaha nella causazione del sinistro stradale del 07.07.2013, condanna in solido la PA assicurazioni PA, in persona del legale rappresentante p.t., e AR CO, al risarcimento in favore di RI NA
dei danni materiali subiti per effetto del suddetto sinistro liquidati in euro 900,00 oltre interessi al tasso legale, sulla somma liquidata devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e via via rivalutata anno per anno, nonché ulteriori interessi legali sulla predetta somma dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2. Condanna PA assicurazioni PA, in persona del legale rappresentante p.t., e AR
CO, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di RI NA,
che si liquidano, per il primo grado in euro 112,00 per spese ed euro 500,00 per compensi, e per il presente grado di giudizio in euro 175,00 per spese ed euro 500,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
3. Condanna PA assicurazioni PA, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di NE TA PA, che si liquidano, per il primo grado in euro 500,00 per compensi, e per il presente grado in euro 500,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
Nola, 18.3.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8170 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
IE NA, rappresentata e difesa dall'avv.to Lucio Lo Sapio, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Marigliano, alla Via Isonzo, 18;
APPELLANTE
E
GENERALI TA S.p.A., nella qualità di Impresa designata ex lege per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Avitabile, Valerio Avitabile, e Gerardo Caliento presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 377;
APPELLATA
E
GROUPAMA UR PA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Federico Antignani, presso il quale elettivamente domicilia in Marigliano al Corso
Umberto I n. 381;
APPELLATA E
IMPARATO CO, domiciliato a Marigliano alla Via Pontecitra, isolato 6 scala D, 37;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2795/2017 il Giudice di Pace di Marigliano, dott. Paolizzi, disposta - stante l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla PA UR PA,
sull'assunto dell'annullamento del contratto di assicurazione per false dichiarazioni - la chiamata in causa della NE TA S.p.A., nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S, accertata la proponibilità della domanda e la legittimazione attiva e passiva dell'attore e del responsabile civile convenuto, ha affermato la carenza di legittimazione passiva delle convenute compagnie assicurative ritenendo non provata né la copertura assicurativa del veicolo danneggiante (moto Yamaha) con la PA ass.ni al momento del sinistro, né la scopertura assicurativa, necessaria per dichiarare la legittimazione/titolarità passiva della NE
ass.ni nella qualità; ha conseguentemente rigettato la domanda proposta da RI NA di condanna dei convenuti, nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura per effetto del sinistro verificatosi il 07.07.2013, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, RI NA
ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurandola nella parte in cui il giudice di prime cure – senza nemmeno pronunciarsi sulla nullità e/o annullamento del contratto di assicurazione dedotta dalla compagnia PA, con conseguente vizio anche di motivazione – ha escluso la legittimazione passiva di entrambe le compagnie assicurative convenute. Nel merito, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria con condanna al pagamento nei confronti della PA ass.ni o, in subordine ove ritenuto nullo o annullabile il contratto assicurativo, nei confronti della NE ass.ni nella qualità.
Si è costituita in giudizio PA assicurazioni eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 342 c.p.c. nonché
l'inammissibilità dello stesso;
nel merito, ribadita la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto dell'inesistenza al momento del sinistro di una valida copertura assicurativa, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è, altresì, costituita la NE ass.ni, nella qualità, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendovi prova della scopertura assicurativa al momento del sinistro, asserendo il difetto di prova in ordine all'an e al quantum della pretesa risarcitoria, e concludendo per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituito, invece, AR CO che è stato dichiarato contumace all'udienza del 20.09.2018.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017). Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito dell'impugnazione, è fondato il motivo di appello avente ad oggetto il difetto di legittimazione/titolarità passiva della PA ass.ni.
Quanto alla prova della legittimazione passiva della compagnia assicurativa, è stato ampiamente affermato in giurisprudenza che “qualora l'assicuratore contesti l'esistenza del rapporto
assicurativo, il danneggiato, quale terzo estraneo al rapporto stesso, sia tenuto a provare
l'esistenza della garanzia ed all'uopo (non avendo la disponibilità della relativa documentazione)
può avvalersi anche di elementi presuntivi, indipendentemente dalla sufficienza di essi nei rapporti
tra assicurato ed assicuratore;
mentre l'assicuratore, dal canto suo, per paralizzare la domanda è
tenuto a dimostrare l'inesistenza della copertura assicurativa” (cfr. Cass. 2007, n. 23313; Cass.
2003, n. 3275; Cass. 1998, n. 5194).
Inoltre, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il certificato ed il contrassegno assicurativo hanno una funzione di tutela del danneggiato, che fa ragionevole affidamento sulle informazioni in essi contenute. Pertanto, a fronte di un contrassegno assicurativo il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti sulla validità della polizza assicurativa e/o sul pagamento dei premi, potendo confidare sull'apparenza della situazione, ovvero della copertura assicurativa, giacché quello che rileva per poter promuovere l'azione nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno, e non la validità del rapporto assicurativo (in tal senso, ex plurimus: Cass. n. 25130/2010, Cass. N. 293/2015, Cass. n. 24069/2017).
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nel caso di specie i documenti prodotti nel giudizio di primo grado dall'attuale appellante sono idonei a dare la prova della sussistenza di un valido rapporto assicurativo con la PA.
La copertura assicurativa con la PA al momento del verificarsi del sinistro risulta infatti: dal modello CAI allegato a doppia firma (secondo Cass. n. 25468 del 12.11.2020, “Il modulo CAI a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole
nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria”), nel quale è
indicata la compagnia assicurativa e gli estremi della polizza assicurativa, dal contrassegno assicurativo prodotto dal danneggiato, e dal fatto che la compagnia assicurativa PA non ha contestato l'esistenza del contratto di assicurazione, quanto piuttosto l'avvenuto annullamento, per asserite dichiarazioni fraudolente. Tale ultima prova non è stata fornita in corso di causa: PA
UR non ha depositato la produzione di primo grado (i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione in appello, a parte l'atto di gravame notificato, non risultano consultabili): al riguardo si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “In materia di prova
documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria
decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte
apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro
provvedimento o atto del processo” (Cassazione civile sez. un., 16/02/2023, n.4835). Nel caso in esame, peraltro, la sentenza di prime cure – con statuizione peraltro non oggetto di specifica censura da parte dell'appellata – ha ritenuto non “probante il documento di parte presente nella produzione
della PA ass.ni di annullamento della polizza”.
Aggiungasi, inoltre, che anche l'eventuale prova, nel caso di specie non sussistente, dell'avvenuto annullamento del contratto di assicurazione non sarebbe in ogni caso sufficiente ad escludere l'obbligo dell'assicurazione al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato in buona fede, atteso che ai sensi dell'art. 18 della L.99071969 ed ora dell'art. 144 della legge n. 209/2005
“…l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi
confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno… L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa
verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre
la propria prestazione”. Sul punto si consideri altresì che secondo la Suprema Corte “In forza
dell'articolo 18 della legge n. 990 del 1969 il terzo danneggiato ha azione diretta verso l'assicurazione, la quale non può opporgli le eccezioni derivanti dal contratto con il danneggiante.
La norma fa sorgere una obbligazione ex lege dell'assicuratore verso il terzo, obbligazione che
presuppone il contratto e il fatto illecito dell'assicurato ai danni del terzo, ma che, verificatisi
questi due presupposti, ha la sua fonte nella legge stessa” (Cassazione civile sez. III, 23/04/2020,
n.8109).
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado, va riformata dovendosi ritenere sussistente la legittimazione passiva della compagnia PA Ass.ni.
Quanto al merito della controversia, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado,
ST IM - indifferente ai fatti di causa e che ha dichiarato di aver assistito al sinistro - ha confermato le circostanze di tempo e di luogo come descritte dall'attuale appellante. In particolare,
in merito alla dinamica del sinistro, nel riferirla in maniera lineare, ha ricostruito di aver visto la moto Yamaha impattare il lato posteriore destro dell'autovettura Audi A6 parcheggiata sul bordo della strada regolarmente in sosta e che a seguito dell'urto l'Audi aveva riportato i danni al lato posteriore destro come riconosciuti nelle foto prodotte in atti ed esibite al teste.
A conforto di tale ricostruzione, inoltre, militano: il modulo cai prodotto in atti nel quale è riportata la medesima dinamica del sinistro essendo inoltre testualmente indicato che “il conducente della
moto perdeva il controllo della moto ed urtava l'auto in sosta” con espressa ammissione di responsabilità da parte del conducente della Yamaha;
le foto versate in atti da parte attrice, dalle quali si evince il danno alla parte posteriore destra dell'Audi.
Sussistono dunque validi elementi per ascrivere la esclusiva responsabilità del sinistro stradale alla condotta del convenuto/responsabile civile.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, sono state prodotte in atti le foto comprovanti i danni subiti dall'autovettura Audi, un preventivo di spesa (privo di data) pur non supportato da documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, per un importo di euro 3.078,68,
comprensivo di iva, e l'ispezione PRA dell'Audi, dalla quale si evince che la detta autovettura, dell'anno 2003, è stata acquistata nell'anno 2012 da RI NA per l'importo di euro
900,00.
Sul punto si evidenzia che ove, come nel caso di specie, la riparazione di un veicolo sia antieconomica - ossia il costo delle riparazioni superi il valore commerciale del mezzo - si può
procedere anche al risarcimento per equivalente, pari al valore commerciale del veicolo (oltre al pagamento di eventuali spese per demolizione del relitto, per l'immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato, per spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato, (nel caso di specie non dedotte o documentate), e ciò allorquando
"il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n.
2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022).
Nel caso di specie sussiste una sproporzione sensibile tra il valore commerciale del veicolo e il costo delle riparazioni, ragion per cui i convenuti/appellati vanno condannati al risarcimento dell'importo pari al costo sostenuto dall'appellante per l'acquisto del veicolo, ovvero ad euro
900,00.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante,
consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17
febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, AR CO e la PA UR PA vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di RI NA delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
Le spese di lite in favore di NE vanno invece poste per entrambi i gradi del giudizio a carico di
PA, in virtù del principio della causalità, essendo stata la chiamata in causa della medesima determinata dall'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla PA,
e dal dedotto (e non provato) annullamento del contratto di assicurazione.
La relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 (avendo riguardo, quanto alla sentenza di primo grado, alla formulazione vigente al momento di pubblicazione della sentenza), tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n.
21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è
ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente della moto Yamaha nella causazione del sinistro stradale del 07.07.2013, condanna in solido la PA assicurazioni PA, in persona del legale rappresentante p.t., e AR CO, al risarcimento in favore di RI NA
dei danni materiali subiti per effetto del suddetto sinistro liquidati in euro 900,00 oltre interessi al tasso legale, sulla somma liquidata devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e via via rivalutata anno per anno, nonché ulteriori interessi legali sulla predetta somma dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2. Condanna PA assicurazioni PA, in persona del legale rappresentante p.t., e AR
CO, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di RI NA,
che si liquidano, per il primo grado in euro 112,00 per spese ed euro 500,00 per compensi, e per il presente grado di giudizio in euro 175,00 per spese ed euro 500,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
3. Condanna PA assicurazioni PA, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di NE TA PA, che si liquidano, per il primo grado in euro 500,00 per compensi, e per il presente grado in euro 500,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
Nola, 18.3.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)