Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14416/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 14416/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSTI GIANCARLO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ESPOSTI GIANCARLO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA URBANO III, 3 20123 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 9 dicembre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare nei confronti dell' il diritto del ricorrente Signor alla CP_1 Parte_1
pensione di anzianità a favore dei cd. “lavoratori precoci” di cui alla normativa richiamata in premessa, con decorrenza a far data dal 1.5.2024;
misura di legge a decorrere dal 1.5.2024, oltre interessi legali dal 121mo giorno dalla data della domanda amministrativa;
Spese e compensi di causa rifusi da distrarsi al procuratore antistatario”.
Il ricorrente ha riferito: di aver lavorato alle dipendenze di Accenture Finance and Accounting Controparte_2
di essere stato licenziato dalla società, con effetto dal 22.11.2021, a seguito della procedura di esubero del personale per cessazione dell'attività aziendale (doc. 1 fasc. ric.); di aver sottoscritto con il datore di lavoro un verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale si dà atto del licenziamento e sono regolati i rapporti economici tra le parti (doc. 3 fasc. ric.); che ha accolto la domanda del ricorrente di concessione dell'indennità di CP_1
disoccupazione Naspi con decorrenza dal 14.1.2022 fino al 15.1.2024 (docc. 4, 5 e 6 fasc. ric.); di aver presentato all' , in data 28.2.2024, la domanda di verifica del requisito per CP_1
l'accesso alla pensione anticipata (doc. 7 fasc. ric.) e, contestualmente, la domanda di pensione anticipata – lavoratori precoci ex legge 232/2016 (doc. 8 fasc. ric.); che l' ha respinto entrambe le domande con due provvedimenti del 01.08.2024 (docc. 9 CP_1
e 10 fasc. ric.); di aver presentato un'istanza di riesame e un ricorso avverso i provvedimenti di diniego dell' in data 17.09.2024 (docc. 11 e 12 fasc. ric.) e che entrambi sono stati respinti (doc. CP_1
13 fasc. ric.).
Parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento della pensione di anzianità per i lavoratori precoci e ha sostenuto di essere in possesso di tutti i requisiti necessari.
2. si è regolarmente costituito con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso perché CP_1
infondato sia in fatto sia in diritto.
l' resistente ha eccepito che le ipotesi in cui è possibile ottenere la pensione anticipata CP_1
per i lavoratori precoci sono tassative e che la conciliazione sindacale siglata dal ricorrente non rientra tra i casi previsti, poiché non conforme alla procedura ex art. 7 legge 604/1996, richiesta invece per l'accesso al beneficio. ha altresì eccepito che non è stato raggiunto il requisito contributivo, poiché sono CP_1
venuti meno i contributi figurativi Naspi.
3. La causa è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
*****
Il ricorso merita accoglimento.
4. L'art. 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 11.11.2016 ha disciplinato l'accesso alla pensione anticipata a favore dei cd. lavoratori precoci con riduzione dei requisiti contributi necessari per il pensionamento anticipato.
In particolare, il comma 199 dispone testualmente: “A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno
12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma
202 del presente articolo: a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa
o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.”
5. In base alla norma richiamata, pertanto, i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata a favore dei cd. lavoratori precoci risultano essere:
a) 41 anni di contribuzione;
b) il possesso dodici mesi di contribuzione “per periodi di effettivo lavoro” prima del compimento dell'età di 19 anni;
c) la disoccupazione a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e l'esaurimento, da almeno tre mesi, della prestazione per la disoccupazione.
6. Il ricorrente è in possesso di tutti e tre i requisiti richiesti per l'accesso al predetto pensionamento anticipato a favore dei lavoratori cd. precoci. Invero:
a) il ricorrente ha maturato una contribuzione previdenziale superiore a 41 anni di contribuzione, pari a 2.132 contributi settimanali) (cfr. estratto contributivo, doc. 14 ric.), nonché provvedimento del 1.8.2024 in cui sono attestati n.
2.187 contributi CP_1
settimanali accreditati, (doc. 10 ric.);
b) per il periodo dal 1.11.1981 al 11.8.1984 nella posizione previdenziale del ricorrente risultano accreditati n. 136 contributi settimanali (oltre dodici mesi) di effettivo lavoro prima del compimento dell'età di 19 anni (compiuti in data 11.8.1984, considerata la data di nascita del ricorrente il giorno 11.8.1965) (cfr. estratto contributivo, doc. 14);
c) il ricorrente risulta essere stato licenziato individualmente (doc. 1) e ha cessato la prestazione per la disoccupazione in data 15.1.2024 (doc. 6).
7. Con riferimento a quest'ultimo requisito, va detto che è errata la tesi dell' secondo cui CP_1
mancherebbe la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. La norma sopra richiamata fa, infatti, non solo riferimento a quest'ultima ipotesi risolutiva, ma anche ad altre quali le dimissioni per giusta causa e il licenziamento anche collettivo. Nel nostro caso, dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che è stato licenziato per cessazione dell'attività (v. doc. 3 ric.). Parte_1
Solo successivamente, al fine di regolare le conseguenze del licenziamento, ha concluso un verbale di conciliazione sindacale (v. doc.ti 2 e 3).
8. Sussistono, pertanto, i tre requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla prestazione richiesta.
9. La domanda deve, conseguentemente, essere accolta con accertamento del diritto del ricorrente alla pensione di anzianità a favore dei cd. “lavoratori precoci”, con decorrenza a far data dal 1.5.2024 e con condanna a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento, CP_1
oltre interessi legali dal 121mo giorno dalla data della domanda amministrativa (v. art. 7, l. n.
533/1973).
10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità a favore dei cd. “lavoratori precoci”, con decorrenza a far data dal 1.5.2024 e condanna a corrispondere CP_1 al ricorrente il relativo trattamento, oltre interessi legali dal 121mo giorno dalla data della domanda amministrativa;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 19/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli