TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/09/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9675/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note ex art. 127 ter CPC.
TRA
(C.F ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 Pt_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Prosperi e dall'avv. Maurizio
[...]
Colangelo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Roma Via A.
Friggieri 172, PEC Email_1
Email_2
ATTORI
E
Controparte_1
con sede in Eboli (SA), al V.le Della Marina 8/12 (P
[...]
IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1
pagina 1 di 16 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonio Losco (CF. C.F._2
e dall'avv. Daniela Picozzi (CF ), giusta procura alle liti posta su C.F._3
foglio separato ex art. 83 c.p.c., III comma, domiciliata presso lo studio dell'avv.
Antonio Losco in Salerno, alla Via Scardillo n. 25 25. PEC:
.salerno.it. Email_3 CP_2
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Livio n. 9 C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in C.F._4
calce al presente atto, dall'avv. Mariarosaria Gaudino (C.F.: ) C.F._5
domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Kerbaker n. 81. PEC:
Email_4
CONVENUTI
NONCHE' con sede legale in Mogliano Veneto - VI, via Controparte_3
Marocchesa n 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
VI , partita IVA , in persona del legale rapp. te p.t.; P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sica, (C.F. ), giusta CodiceFiscale_6
procura generale alle liti (Rep. N.186905, racc. 30367 per TA , PEC Persona_1
Email_5
TERZA CHIAMATA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento dei danni per responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti.
pagina 2 di 16 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. il sig. la sig.ra e il sig. Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio la società e il Parte_1 Controparte_1
dott. dinanzi al Tribunale di Salerno, per ivi sentir accogliere le Parte_4
seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Giudice adito contrariis reiectis così decidere:
Accertare la responsabilità dei convenuti singolarmente e/o in via solidale, in ordine alla produzione dei danni subiti dagli attori e per l'effetto condannare gli stessi singolarmente e/o in via solidale al risarcimento dei seguenti danni: Danno biologico
€165.030,00; Danno morale € 82.515,00; Danno esistenziale per la cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice Danno c.d. "da agonia" la cui quantificazione non può essere inferiore ad euro 50.000,00 ovvero si confida in un'equa quantificazione" da parte del. Giudice. Danno c.d. "riflesso" deve essere altresì riconosciuto in capo agli attori quali genitori il danno c.d. "riflesso" che non può essere inferiore ad euro 50.000,00 ciascuno. Danno di natura pari ad euro patrimoniale -
Danno emergente -spese. certificate 2.000,00 come da fattura che si allega. Per un totale complessivo di euro 349.545,00 oltre il danno esistenziale ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia e comunque entro la competenza del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazioni dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via Istruttoria Si chiede ammettersi CTU medico legale, che accerti l'esistenza del rapporto causale fra condotta della struttura sanitaria convenuta ed i danni subiti dal minore e delle ulteriori voci di Parte_1
danno sopra indicate. Con riserva di ulteriormente dedure, eccepire e contestare, anche all'esito della costituzione in giudizio della-convenuta e di produrre documentazione e pagina 3 di 16 formulare richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”. Parte ricorrente deduceva, a sostegno delle proprie pretese, che in data 30.10.2013 il minore veniva ricoverato presso il ed in data Parte_1 Controparte_1
31.10.2013 veniva sottoposto ad intervento chirurgico, eseguito dal dott. Parte_4
finalizzato alla correzione del valgismo al ginocchio sinistro. Dopo più di un
[...]
anno il ginocchio del minore iniziava a subire una deformazione, per cui si rivolgevano al medico curante di famiglia, che prescriveva radiografia di controllo. All'esito dell'esame si evidenziava “.. esiti di pregresso intervento chirurgico al ginocchio in esame con evidenza di osteosintesi metallica in sede metafisaria distale femorale sin”.
Esito che veniva confermato, in data 06.07.2015, dal dott. , che certificava “… Per_2
esiti di epifisiodesi femore sin..." e richiedeva: ".. esame radiografico delle ginocchia sotto carico..". In data 31.08.2015 il dott. sulla scorta delle immagini richiedeva: Per_2
"... Ricovero per intervento chirurgico..". Pertanto, in data 02.09.2015 veniva ricoverato presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE) dove veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico dal dott. , il quale eseguiva “… Per_2
incisione sulla pregressa cicatrice chirurgica in regione mediale… distale femore sin., dieresi del sottocute. Si repertano le due cambre, si rimuovono, lavaggio… sutura… medicazione… apparecchio gessato femore-podalico…” e poi dimesso in data
04.09.2015 con “…diagnosi di dimissione: esiti di epifisiodesi femore sin…”. Ad oggi il minore aveva una grave deformità del ginocchio sinistro, con gonalgia Parte_1
spiccata e limitazione di alcuni movimenti, lombalgia, facile stancabilità dell'arto, ridotta autonomia deambulatoria, sensazione di slittamento posteriore dell'emipiatto tibiale, zoppia ed episodi di cedimento. Parte ricorrente faceva sottoporre a visita medico legale il minore dott. il quale accertava Arto inferiore sin.: Persona_3
pagina 4 di 16 discretamente extraruotato e con ginocchio gravemente varo. Sul versante mediale del
Vo distale della coscia si nota cicatrice chirurgica di cm. 8 circa accompagnata distalmente da ulteriore cicatrice di cm. 3 x 3 circa, entrambe brunastre e modicamente cheloidee. Dolente la palpazione locale con apprezzabile irregolarità strutturale profonda. Ipotrofia della muscolatura quadricipitale. Ginocchio lievemente ballottante con articolarità libera ma ridotta ai gradi estremi in via antalgica e accosciamento doloroso. Perimetrazione mesorotulea cm. 47 e mezzo (46 a dx). Bilancio legamentoso:
CAN e CAE +-, varovalgo +++ con slittamento postero-laterale dell'emipiatto esterno
(PLDT). DSMI 99 a dx circa 97 a sin. Deambulazione fortemente claudicante a sin. con zoppia di caduta e scoliosi compensatoria del rachide lombare. Inoltre, accertava che l'analisi degli accadimenti, così come scaturiscono dalla documentazione sanitaria e dal colloquio con i genitori del ragazzo, porta a considerare quanto segue:
1. fu Pt_1
operato dal Dr. all'età di 12 anni;
2, Fu eseguita un'epifisiodesi Parte_4
monolaterale del ginocchio sin., 3. dalle radiografie delle ginocchia sotto carico del
22.10.2013 risulta una deformità in valgo che il radiologo definisce come "lieve";
4. ai genitori non venne data alcuna indicazione circa i protocolli da seguire in fase post- operatoria, né quando il ragazzo fu dimesso né alcuni giorni dopo, quando lo portarono a rimuovere i punti di sutura;
5. il chirurgo mai lo controllò dopo l'intervento;
6. i genitori sostengono che nell'arco dei successivi due anni ex intervento (dal 2013 al 2015) Pt_1
crebbe di circa 20 cm. (aumentando fortemente di peso); attualmente il ginocchio sin. era affetto da una ipercorrezione in varo mentre il controlaterale aveva corretto spontaneamente la lieve deformità in valgo di cui era portatore. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il dott. ha valutato il complesso delle menomazioni insorte Per_3
nella misura del 24-25% di danno biologico. Il ricorso veniva depositato presso la pagina 5 di 16 cancelleria del Tribunale di Salerno e, successivamente, con decreto del 06.12.2018 veniva fissata l'udienza per il giorno 16.04.2019 dinanzi all'intestata autorità giudiziaria.
Con comparsa depositata telematicamente il 3.04.19 si è costituita la parte convenuta che impugnava e contestava in ogni sua parte l'atto introduttivo del giudizio. Eccepiva, preliminarmente, l'assoluta nullità del procedimento per non avere, parte ricorrente, correttamente instaurato il contraddittorio per omessa notifica al dott. Parte_4
In via subordinata, e senza intento di sanare la nullità innanzi contestata, si chiedeva ordinarsi alla parte istante di integrare il contraddittorio con il dott. e, Parte_4
in estremo subordine, si formulava istanza perché il tribunale adito autorizzasse la chiamata in causa del predetto dr. in quanto medico esterno non Parte_4
dipendente del con manleva di dalle Controparte_1 Controparte_1
pretese intentate in suo danno. Nel merito, evidenziava l'assoluta CP_1
insussistenza di alcuna forma di responsabilità a carico della struttura resistente poiché risultava per tabulas dalla documentazione prodotta, che l'intervento di epifisiodesi monolaterale era del tutto idoneo per la correzione del valgismo presentato, presumibilmente più marcato a sinistra. Peraltro, lo stesso fu praticato in un'epoca adeguata a ridurre il grado di valgismo del ginocchio, posto che in letteratura specialistica un tal genere di trattamento viene effettuato, nei maschi, intorno ai 12-13 anni e, comunque, prima del termine della crescita ossea che si raggiunge a circa 14 anni di età. Il già menzionato intervento fu correttamente eseguito nelle sue fasi e descritto nel diario operatorio e non risulta gravato da complicanze né intraoperatorie né post- operatorie;
alla dimissione ospedaliera non vi erano deficit funzionali a carico del ginocchio sinistro né obiettive condizioni di ginocchio varo. Inoltre, in merito alla contestazione mossa dai ricorrenti ai predetti sanitari circa una mancata informazione in pagina 6 di 16 ordine ai controlli e trattamenti post-chirurgici da eseguire per la rimozione delle cambre metalliche al fine di evitare una condizione di ipercorrezione del valgismo, si evidenziava che i genitori del minore erano stati debitamente ed adeguatamente informati atteso che, allorquando il paziente fu ricoverato presso il CP_1
di Eboli, essi ricevettero informazioni sullo stato di malattia, trattamento
[...]
terapeutico da eseguire, complicanze e prognosi, come esplicitamente rilevabile da ben due moduli di consenso informato allegati alla cartella clinica del predetto nosocomio e dagli stessi sottoscritti. Inoltre, in relazione alla mancata rimozione delle cambre metalliche, evento responsabile della ipercorrezione in varismo del ginocchio sinistro, si dimostrava che tale omissione non potesse essere in alcun modo imputata ai predetti sanitari, posto che dopo la dimissione ospedaliera e la successiva rimozione dei punti di sutura il paziente non risultava aver praticato i controlli ambulatoriali, su cui comunque i genitori erano stati preventivamente informati, per valutare la rimozione delle predette cambre metalliche nel corso della crescita ossea, il tutto debitamente documentato in atti e adeguatamente argomentato dal consulente di parte, dott. nel Persona_4
proprio elaborato. Infine, si contestavano le voci danno richiesto in quanto incompatibili con l'oggetto di causa, frutto di duplicazioni, errori di compilazione e, in ogni caso, ingiustificati.
Con comparsa depositata telematicamente il 5.04.19 si è costituito anche il dott.
[...]
chiamato in causa dalla il quale eccepiva la nullità della Pt_4 Controparte_1
domanda, assumendo, nel merito, l'assenza di qualsivoglia responsabilità, in ogni caso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in Controparte_4
virtù del contratto di assicurazione con la stessa sottoscritto, ai fini della eventuale manleva. pagina 7 di 16 Autorizzata la chiamata, si costituiva telematicamente in data 29.10.19 la Compagnia di assicurazioni, la quale, diffusamente esposto ed argomentato in fatto e in diritto, formulava le seguenti conclusioni: “1) in via assolutamente preliminare ed assorbente, si chiede che l'Ill.mo Giudicante dichiari l'assoluta inammissibilità del presente giudizio, per tutte le suesposte ragioni;
2) affinché l'On.le Giudice accerti e dichiari che alcuna domanda è stata avanzata dai Sigg.ri e in proprio e Parte_2 Parte_3
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio nei confronti del Dr. Parte_1
dal momento che le predette parti non hanno notificato alcun atto Parte_4
giudiziario nei confronti del predetto medico e, pertanto, alcuna domanda risarcitoria è stata avanzata dagli stessi nei confronti del Dr. All'uopo si ribadisce Parte_4
di non accettare il contraddittorio in merito ad eventuali nuove domande che verranno avanzate dagli istanti nel corso del giudizio;
3) nel merito, rigettare la domanda principale e la chiamata in causa promossa dal perché Controparte_1
entrambi nulle, improponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, diminuire
l'ammontare del risarcimento riconosciuto agli attori e, per l'effetto, condannare soltanto ed esclusivamente il al risarcimento dei relativi Controparte_1
danni; 5) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede all'On.le Giudice di accertare il diverso grado di responsabilità per ciascun convenuto con esclusione del vincolo di solidarietà tra gli stessi;
6) in ogni caso rigettare la domanda di manleva avanzata dal
[...]
nei confronti del Dr. per le ragioni suesposte;
7) in Controparte_1 Parte_4
ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese legali, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
pagina 8 di 16 8) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e, conseguentemente, della domanda di garanzia e manleva avanzata dal Dr. nei confronti di Parte_4
si chiede all'On. le Giudice di limitare tale condanna nei limiti Controparte_3
del massimale di polizza, ammontante in € 1.000.000,00 con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 1.000,00 nonché secondo quanto stabilito dalla polizza”.
Con ordinanza del 29.02.2020 è stato disposto il mutamento del rito, mentre con successivo provvedimento del 22.05.2021 veniva onerata la parte attrice dell'introduzione del procedimento di mediazione nei confronti del dott. Parte_4
Con comparsa depositata il 3.06.2021 , raggiunta la maggiore età si Parte_1
costituiva in proprio.
Con ordinanza del 15.12.22, superate le questioni preliminari, è stato disposto l'espletamento di consulenza medico legale, con nomina del collegio formato dal medico legale e dallo specialista, successivamente sostituito attesa la mancata accettazione dell'incarico del dott. . Parte_5
Depositata la relazione medico-legale in data 1°.12.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Queste precisate – all'udienza cartolare del 24.03.2025 –, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo pagina 9 di 16 cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n.
13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente
(danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista rappresentato dall'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'esecuzione della prestazione sanitaria) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova dell'esatto adempimento ossia che la prestazione professionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante.
(cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). pagina 10 di 16 Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione
(fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez.
III, 29 gennaio 2018, n. 2061).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Dalla documentazione prodotta risulta dimostrato l'assunto di parte attrice, in merito alla omessa informazione, e prescrizione, della assoluta necessità di sottoporre il minore
(operato per il valgismo al ginocchio sinistro) a controlli ravvicinati nel tempo al fine di poter procedere, nei tempi giusti, alla rimozione delle cambre (sulla necessità di rimozione delle cambre concordano tutte le parti in causa, e se ne ha conferma anche dalla disposta consulenza).
A fronte delle precise allegazioni di parte attrice (sul punto della omessa informazione e prescrizione dei controlli al fine della rimozione delle cambre) le parti convenute non hanno provato, né, invero, offerto di provare, l'adempimento dell'obbligo di informazione e della prescrizione del piano terapeutico che avrebbero dovuto seguire i genitori del minore all'esito delle dimissioni.
pagina 11 di 16 Più nello specifico, nella certificazione afferente alle dimissioni del paziente del 2.11.13, sotto le diciture “terapia consigliata” e “consigli alla dimissione” non vi è alcuna prescrizione di sottoporsi a controllo o, meglio ancora, non vi è nessuna traccia di attivazione del protocollo di visite trimestrali e/o semestrali per verificare l'andamento delle correzioni, né la prova di avere ottemperato a tali obblighi di informazione è stata data altrimenti.
La mancata sottoposizione del minore ai controlli e, dunque, la tardiva rimozione delle cambre sono in efficiente rapporto di causa ed effetto relativamente al danno biologico di cui è stata accertata la sussistenza in danno di . Parte_1
Risulta, infatti, dalla consulenza medico legale espletata in corso di giudizio, in merito alla quale deve essere rilevato che giunge, ma solo in parte, a conclusioni argomentate e condivisibili, che: “In definitiva, i postumi invalidanti succitati e riscontrati sulla persona di , espressi, come puro danno biologico, nella misura dell'otto (e Parte_1
non due trascritto per mero errore di trascrizione in bozza) per cento (8%) della totale, costituiscono una complicanza/insuccesso dell'intervento chirurgico del 31/10/2013 ma non sono riconducibili né all'indicazione chirurgica, né alla tecnica chirurgica, né alla durata dell'intervento e né all'esecuzione chirurgica che è risultata perfetta con
l'utilizzo di due cambre con il buon posizionamento delle stesse (riscontro strumentale) ma esclusivamente al ritardo nella rimozione dei mezzi di sintesi (cambre) che ha causato una ipercorrezione del valgismo. Una rimozione delle cambre nei tempi giusti avrebbe evitato l'ipercorrezione del valgismo e quindi il conseguente varismo del ginocchio sn. Pertanto, non sono ravvisabili profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari (ortopedici) del e, in concorso, della stessa Controparte_1
struttura sanitaria”. pagina 12 di 16 L'affermazione del collegio medico legale, relativa all'assenza di responsabilità del personale sanitario della parte convenuta, risulta in parte ultronea e in parte errata: si è argomentato sul mancato assolvimento del doveroso onere di informazione e di applicazione del protocollo sanitario;
tuttavia, si deve mandate esente da colpa il dott. che fu sì il chirurgo ortopedico ma non il medico che ebbe a dimettere il Parte_4
paziente, con le prescrizioni ed i consigli come risulta dalla documentazione prodotta.
Si ritiene che non possa essere addossata al sanitario una responsabilità oggettiva per un facere, o un non facere, riferibile ad altri soggetti.
Per quanto innanzi argomentato, la convenuta risponde invece per l'operato dei suoi sanitari.
Tanto ritenuto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale subito dalla parte attrice in proprio . Parte_1
Al riguardo, rilevato che i postumi permanenti accertati sono stati ritenuti sussistenti nella misura dell'8%, mentre l'IT sofferta è stata di giorni trenta come totale, giorni trenta al 50% ed ulteriori giorni trenta al 25%, considerata l'età del leso al momento dell'inadempimento, che può farsi risalire al novembre 2013, la quantificazione in termini monetari del danno non patrimoniale subito da – applicata la Parte_1
tabella unica nazionale delle micropermanenti (si v. Corte di cassazione, sentenza del 3 aprile 2025 n. 8867: “l'art. 139 CdA è norma oggettiva che si applica su tutto il territorio nazionale in caso di lesioni micropermanenti, e cioè per i danni di lieve entità derivanti da lesioni pari o inferiori al 9%, e prescrive che il danno biologico permanente sia liquidato in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Questa disciplina, secondo
l'interpretazione che ne ha dato questa Corte, in quanto non attinente alla consistenza pagina 13 di 16 del diritto al risarcimento delle lesioni bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applica ai giudizi in corso ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore. Si richiama a tal proposito quanto già affermato da Cass., 3, n. 25274 del 10/11/2020 secondo cui “In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del
2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 L. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale”) sarà pari a euro 25.296,00. Il danno non patrimoniale è stato liquidato all'attualità, ma alla parte attrice compete altresì il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi liquidati, devalutati all'epoca della messa in mora (giugno 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno della messa in mora sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non vi è spazio per l'accoglimento delle domande come formulate dagli attori Pt_2
e in proprio in quanto genericamente allegati i danni e non
[...] Parte_3
riscontrabili concretamente neanche a livello di presunzione, dovendosi considerare che il danno di invalidità accertata rientra nella sfera dei postumi cd. micropermanenti.
Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti attrici ed il dott.
[...]
mentre rimangono compensate nella misura della metà nei confronti della Pt_4
pagina 14 di 16 le spese di CML rimangono a definitivo carico della medesima parte, CP_1
comunque parzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così decide:
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni come avanzata e Parte_2 Pt_3
[...]
- Accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali come avanzata da in proprio nei confronti del Parte_1 [...]
con condanna al Controparte_1
pagamento della somma di euro 25.296,00, oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione.
- Rigetta tutte le altre domande e dichiara il non luogo a provvedere relativamente alla domanda di manleva, con compensazione delle spese di lite.
- Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti attrici e il dott. Parte_4
compensa nella misura della metà le spese di lite fra e il
[...] Parte_2 [...]
con Controparte_1
condanna della parte convenuta al pagamento della somma di euro 400,00 per esborsi ed euro 3808,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv. Andrea Prosperi e Maurizio Colangelo;
le spese di CML come liquidate in separato decreto vengono poste a definitivo carico, per intero, della società convenuta.
Così deciso in Salerno, lì 14 settembre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note ex art. 127 ter CPC.
TRA
(C.F ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 Pt_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Prosperi e dall'avv. Maurizio
[...]
Colangelo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Roma Via A.
Friggieri 172, PEC Email_1
Email_2
ATTORI
E
Controparte_1
con sede in Eboli (SA), al V.le Della Marina 8/12 (P
[...]
IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1
pagina 1 di 16 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonio Losco (CF. C.F._2
e dall'avv. Daniela Picozzi (CF ), giusta procura alle liti posta su C.F._3
foglio separato ex art. 83 c.p.c., III comma, domiciliata presso lo studio dell'avv.
Antonio Losco in Salerno, alla Via Scardillo n. 25 25. PEC:
.salerno.it. Email_3 CP_2
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Livio n. 9 C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in C.F._4
calce al presente atto, dall'avv. Mariarosaria Gaudino (C.F.: ) C.F._5
domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Kerbaker n. 81. PEC:
Email_4
CONVENUTI
NONCHE' con sede legale in Mogliano Veneto - VI, via Controparte_3
Marocchesa n 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
VI , partita IVA , in persona del legale rapp. te p.t.; P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sica, (C.F. ), giusta CodiceFiscale_6
procura generale alle liti (Rep. N.186905, racc. 30367 per TA , PEC Persona_1
Email_5
TERZA CHIAMATA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento dei danni per responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti.
pagina 2 di 16 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. il sig. la sig.ra e il sig. Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio la società e il Parte_1 Controparte_1
dott. dinanzi al Tribunale di Salerno, per ivi sentir accogliere le Parte_4
seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Giudice adito contrariis reiectis così decidere:
Accertare la responsabilità dei convenuti singolarmente e/o in via solidale, in ordine alla produzione dei danni subiti dagli attori e per l'effetto condannare gli stessi singolarmente e/o in via solidale al risarcimento dei seguenti danni: Danno biologico
€165.030,00; Danno morale € 82.515,00; Danno esistenziale per la cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice Danno c.d. "da agonia" la cui quantificazione non può essere inferiore ad euro 50.000,00 ovvero si confida in un'equa quantificazione" da parte del. Giudice. Danno c.d. "riflesso" deve essere altresì riconosciuto in capo agli attori quali genitori il danno c.d. "riflesso" che non può essere inferiore ad euro 50.000,00 ciascuno. Danno di natura pari ad euro patrimoniale -
Danno emergente -spese. certificate 2.000,00 come da fattura che si allega. Per un totale complessivo di euro 349.545,00 oltre il danno esistenziale ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia e comunque entro la competenza del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazioni dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via Istruttoria Si chiede ammettersi CTU medico legale, che accerti l'esistenza del rapporto causale fra condotta della struttura sanitaria convenuta ed i danni subiti dal minore e delle ulteriori voci di Parte_1
danno sopra indicate. Con riserva di ulteriormente dedure, eccepire e contestare, anche all'esito della costituzione in giudizio della-convenuta e di produrre documentazione e pagina 3 di 16 formulare richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”. Parte ricorrente deduceva, a sostegno delle proprie pretese, che in data 30.10.2013 il minore veniva ricoverato presso il ed in data Parte_1 Controparte_1
31.10.2013 veniva sottoposto ad intervento chirurgico, eseguito dal dott. Parte_4
finalizzato alla correzione del valgismo al ginocchio sinistro. Dopo più di un
[...]
anno il ginocchio del minore iniziava a subire una deformazione, per cui si rivolgevano al medico curante di famiglia, che prescriveva radiografia di controllo. All'esito dell'esame si evidenziava “.. esiti di pregresso intervento chirurgico al ginocchio in esame con evidenza di osteosintesi metallica in sede metafisaria distale femorale sin”.
Esito che veniva confermato, in data 06.07.2015, dal dott. , che certificava “… Per_2
esiti di epifisiodesi femore sin..." e richiedeva: ".. esame radiografico delle ginocchia sotto carico..". In data 31.08.2015 il dott. sulla scorta delle immagini richiedeva: Per_2
"... Ricovero per intervento chirurgico..". Pertanto, in data 02.09.2015 veniva ricoverato presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE) dove veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico dal dott. , il quale eseguiva “… Per_2
incisione sulla pregressa cicatrice chirurgica in regione mediale… distale femore sin., dieresi del sottocute. Si repertano le due cambre, si rimuovono, lavaggio… sutura… medicazione… apparecchio gessato femore-podalico…” e poi dimesso in data
04.09.2015 con “…diagnosi di dimissione: esiti di epifisiodesi femore sin…”. Ad oggi il minore aveva una grave deformità del ginocchio sinistro, con gonalgia Parte_1
spiccata e limitazione di alcuni movimenti, lombalgia, facile stancabilità dell'arto, ridotta autonomia deambulatoria, sensazione di slittamento posteriore dell'emipiatto tibiale, zoppia ed episodi di cedimento. Parte ricorrente faceva sottoporre a visita medico legale il minore dott. il quale accertava Arto inferiore sin.: Persona_3
pagina 4 di 16 discretamente extraruotato e con ginocchio gravemente varo. Sul versante mediale del
Vo distale della coscia si nota cicatrice chirurgica di cm. 8 circa accompagnata distalmente da ulteriore cicatrice di cm. 3 x 3 circa, entrambe brunastre e modicamente cheloidee. Dolente la palpazione locale con apprezzabile irregolarità strutturale profonda. Ipotrofia della muscolatura quadricipitale. Ginocchio lievemente ballottante con articolarità libera ma ridotta ai gradi estremi in via antalgica e accosciamento doloroso. Perimetrazione mesorotulea cm. 47 e mezzo (46 a dx). Bilancio legamentoso:
CAN e CAE +-, varovalgo +++ con slittamento postero-laterale dell'emipiatto esterno
(PLDT). DSMI 99 a dx circa 97 a sin. Deambulazione fortemente claudicante a sin. con zoppia di caduta e scoliosi compensatoria del rachide lombare. Inoltre, accertava che l'analisi degli accadimenti, così come scaturiscono dalla documentazione sanitaria e dal colloquio con i genitori del ragazzo, porta a considerare quanto segue:
1. fu Pt_1
operato dal Dr. all'età di 12 anni;
2, Fu eseguita un'epifisiodesi Parte_4
monolaterale del ginocchio sin., 3. dalle radiografie delle ginocchia sotto carico del
22.10.2013 risulta una deformità in valgo che il radiologo definisce come "lieve";
4. ai genitori non venne data alcuna indicazione circa i protocolli da seguire in fase post- operatoria, né quando il ragazzo fu dimesso né alcuni giorni dopo, quando lo portarono a rimuovere i punti di sutura;
5. il chirurgo mai lo controllò dopo l'intervento;
6. i genitori sostengono che nell'arco dei successivi due anni ex intervento (dal 2013 al 2015) Pt_1
crebbe di circa 20 cm. (aumentando fortemente di peso); attualmente il ginocchio sin. era affetto da una ipercorrezione in varo mentre il controlaterale aveva corretto spontaneamente la lieve deformità in valgo di cui era portatore. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il dott. ha valutato il complesso delle menomazioni insorte Per_3
nella misura del 24-25% di danno biologico. Il ricorso veniva depositato presso la pagina 5 di 16 cancelleria del Tribunale di Salerno e, successivamente, con decreto del 06.12.2018 veniva fissata l'udienza per il giorno 16.04.2019 dinanzi all'intestata autorità giudiziaria.
Con comparsa depositata telematicamente il 3.04.19 si è costituita la parte convenuta che impugnava e contestava in ogni sua parte l'atto introduttivo del giudizio. Eccepiva, preliminarmente, l'assoluta nullità del procedimento per non avere, parte ricorrente, correttamente instaurato il contraddittorio per omessa notifica al dott. Parte_4
In via subordinata, e senza intento di sanare la nullità innanzi contestata, si chiedeva ordinarsi alla parte istante di integrare il contraddittorio con il dott. e, Parte_4
in estremo subordine, si formulava istanza perché il tribunale adito autorizzasse la chiamata in causa del predetto dr. in quanto medico esterno non Parte_4
dipendente del con manleva di dalle Controparte_1 Controparte_1
pretese intentate in suo danno. Nel merito, evidenziava l'assoluta CP_1
insussistenza di alcuna forma di responsabilità a carico della struttura resistente poiché risultava per tabulas dalla documentazione prodotta, che l'intervento di epifisiodesi monolaterale era del tutto idoneo per la correzione del valgismo presentato, presumibilmente più marcato a sinistra. Peraltro, lo stesso fu praticato in un'epoca adeguata a ridurre il grado di valgismo del ginocchio, posto che in letteratura specialistica un tal genere di trattamento viene effettuato, nei maschi, intorno ai 12-13 anni e, comunque, prima del termine della crescita ossea che si raggiunge a circa 14 anni di età. Il già menzionato intervento fu correttamente eseguito nelle sue fasi e descritto nel diario operatorio e non risulta gravato da complicanze né intraoperatorie né post- operatorie;
alla dimissione ospedaliera non vi erano deficit funzionali a carico del ginocchio sinistro né obiettive condizioni di ginocchio varo. Inoltre, in merito alla contestazione mossa dai ricorrenti ai predetti sanitari circa una mancata informazione in pagina 6 di 16 ordine ai controlli e trattamenti post-chirurgici da eseguire per la rimozione delle cambre metalliche al fine di evitare una condizione di ipercorrezione del valgismo, si evidenziava che i genitori del minore erano stati debitamente ed adeguatamente informati atteso che, allorquando il paziente fu ricoverato presso il CP_1
di Eboli, essi ricevettero informazioni sullo stato di malattia, trattamento
[...]
terapeutico da eseguire, complicanze e prognosi, come esplicitamente rilevabile da ben due moduli di consenso informato allegati alla cartella clinica del predetto nosocomio e dagli stessi sottoscritti. Inoltre, in relazione alla mancata rimozione delle cambre metalliche, evento responsabile della ipercorrezione in varismo del ginocchio sinistro, si dimostrava che tale omissione non potesse essere in alcun modo imputata ai predetti sanitari, posto che dopo la dimissione ospedaliera e la successiva rimozione dei punti di sutura il paziente non risultava aver praticato i controlli ambulatoriali, su cui comunque i genitori erano stati preventivamente informati, per valutare la rimozione delle predette cambre metalliche nel corso della crescita ossea, il tutto debitamente documentato in atti e adeguatamente argomentato dal consulente di parte, dott. nel Persona_4
proprio elaborato. Infine, si contestavano le voci danno richiesto in quanto incompatibili con l'oggetto di causa, frutto di duplicazioni, errori di compilazione e, in ogni caso, ingiustificati.
Con comparsa depositata telematicamente il 5.04.19 si è costituito anche il dott.
[...]
chiamato in causa dalla il quale eccepiva la nullità della Pt_4 Controparte_1
domanda, assumendo, nel merito, l'assenza di qualsivoglia responsabilità, in ogni caso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in Controparte_4
virtù del contratto di assicurazione con la stessa sottoscritto, ai fini della eventuale manleva. pagina 7 di 16 Autorizzata la chiamata, si costituiva telematicamente in data 29.10.19 la Compagnia di assicurazioni, la quale, diffusamente esposto ed argomentato in fatto e in diritto, formulava le seguenti conclusioni: “1) in via assolutamente preliminare ed assorbente, si chiede che l'Ill.mo Giudicante dichiari l'assoluta inammissibilità del presente giudizio, per tutte le suesposte ragioni;
2) affinché l'On.le Giudice accerti e dichiari che alcuna domanda è stata avanzata dai Sigg.ri e in proprio e Parte_2 Parte_3
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio nei confronti del Dr. Parte_1
dal momento che le predette parti non hanno notificato alcun atto Parte_4
giudiziario nei confronti del predetto medico e, pertanto, alcuna domanda risarcitoria è stata avanzata dagli stessi nei confronti del Dr. All'uopo si ribadisce Parte_4
di non accettare il contraddittorio in merito ad eventuali nuove domande che verranno avanzate dagli istanti nel corso del giudizio;
3) nel merito, rigettare la domanda principale e la chiamata in causa promossa dal perché Controparte_1
entrambi nulle, improponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, diminuire
l'ammontare del risarcimento riconosciuto agli attori e, per l'effetto, condannare soltanto ed esclusivamente il al risarcimento dei relativi Controparte_1
danni; 5) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede all'On.le Giudice di accertare il diverso grado di responsabilità per ciascun convenuto con esclusione del vincolo di solidarietà tra gli stessi;
6) in ogni caso rigettare la domanda di manleva avanzata dal
[...]
nei confronti del Dr. per le ragioni suesposte;
7) in Controparte_1 Parte_4
ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese legali, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
pagina 8 di 16 8) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e, conseguentemente, della domanda di garanzia e manleva avanzata dal Dr. nei confronti di Parte_4
si chiede all'On. le Giudice di limitare tale condanna nei limiti Controparte_3
del massimale di polizza, ammontante in € 1.000.000,00 con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 1.000,00 nonché secondo quanto stabilito dalla polizza”.
Con ordinanza del 29.02.2020 è stato disposto il mutamento del rito, mentre con successivo provvedimento del 22.05.2021 veniva onerata la parte attrice dell'introduzione del procedimento di mediazione nei confronti del dott. Parte_4
Con comparsa depositata il 3.06.2021 , raggiunta la maggiore età si Parte_1
costituiva in proprio.
Con ordinanza del 15.12.22, superate le questioni preliminari, è stato disposto l'espletamento di consulenza medico legale, con nomina del collegio formato dal medico legale e dallo specialista, successivamente sostituito attesa la mancata accettazione dell'incarico del dott. . Parte_5
Depositata la relazione medico-legale in data 1°.12.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Queste precisate – all'udienza cartolare del 24.03.2025 –, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo pagina 9 di 16 cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n.
13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente
(danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista rappresentato dall'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'esecuzione della prestazione sanitaria) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova dell'esatto adempimento ossia che la prestazione professionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante.
(cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). pagina 10 di 16 Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione
(fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez.
III, 29 gennaio 2018, n. 2061).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Dalla documentazione prodotta risulta dimostrato l'assunto di parte attrice, in merito alla omessa informazione, e prescrizione, della assoluta necessità di sottoporre il minore
(operato per il valgismo al ginocchio sinistro) a controlli ravvicinati nel tempo al fine di poter procedere, nei tempi giusti, alla rimozione delle cambre (sulla necessità di rimozione delle cambre concordano tutte le parti in causa, e se ne ha conferma anche dalla disposta consulenza).
A fronte delle precise allegazioni di parte attrice (sul punto della omessa informazione e prescrizione dei controlli al fine della rimozione delle cambre) le parti convenute non hanno provato, né, invero, offerto di provare, l'adempimento dell'obbligo di informazione e della prescrizione del piano terapeutico che avrebbero dovuto seguire i genitori del minore all'esito delle dimissioni.
pagina 11 di 16 Più nello specifico, nella certificazione afferente alle dimissioni del paziente del 2.11.13, sotto le diciture “terapia consigliata” e “consigli alla dimissione” non vi è alcuna prescrizione di sottoporsi a controllo o, meglio ancora, non vi è nessuna traccia di attivazione del protocollo di visite trimestrali e/o semestrali per verificare l'andamento delle correzioni, né la prova di avere ottemperato a tali obblighi di informazione è stata data altrimenti.
La mancata sottoposizione del minore ai controlli e, dunque, la tardiva rimozione delle cambre sono in efficiente rapporto di causa ed effetto relativamente al danno biologico di cui è stata accertata la sussistenza in danno di . Parte_1
Risulta, infatti, dalla consulenza medico legale espletata in corso di giudizio, in merito alla quale deve essere rilevato che giunge, ma solo in parte, a conclusioni argomentate e condivisibili, che: “In definitiva, i postumi invalidanti succitati e riscontrati sulla persona di , espressi, come puro danno biologico, nella misura dell'otto (e Parte_1
non due trascritto per mero errore di trascrizione in bozza) per cento (8%) della totale, costituiscono una complicanza/insuccesso dell'intervento chirurgico del 31/10/2013 ma non sono riconducibili né all'indicazione chirurgica, né alla tecnica chirurgica, né alla durata dell'intervento e né all'esecuzione chirurgica che è risultata perfetta con
l'utilizzo di due cambre con il buon posizionamento delle stesse (riscontro strumentale) ma esclusivamente al ritardo nella rimozione dei mezzi di sintesi (cambre) che ha causato una ipercorrezione del valgismo. Una rimozione delle cambre nei tempi giusti avrebbe evitato l'ipercorrezione del valgismo e quindi il conseguente varismo del ginocchio sn. Pertanto, non sono ravvisabili profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari (ortopedici) del e, in concorso, della stessa Controparte_1
struttura sanitaria”. pagina 12 di 16 L'affermazione del collegio medico legale, relativa all'assenza di responsabilità del personale sanitario della parte convenuta, risulta in parte ultronea e in parte errata: si è argomentato sul mancato assolvimento del doveroso onere di informazione e di applicazione del protocollo sanitario;
tuttavia, si deve mandate esente da colpa il dott. che fu sì il chirurgo ortopedico ma non il medico che ebbe a dimettere il Parte_4
paziente, con le prescrizioni ed i consigli come risulta dalla documentazione prodotta.
Si ritiene che non possa essere addossata al sanitario una responsabilità oggettiva per un facere, o un non facere, riferibile ad altri soggetti.
Per quanto innanzi argomentato, la convenuta risponde invece per l'operato dei suoi sanitari.
Tanto ritenuto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale subito dalla parte attrice in proprio . Parte_1
Al riguardo, rilevato che i postumi permanenti accertati sono stati ritenuti sussistenti nella misura dell'8%, mentre l'IT sofferta è stata di giorni trenta come totale, giorni trenta al 50% ed ulteriori giorni trenta al 25%, considerata l'età del leso al momento dell'inadempimento, che può farsi risalire al novembre 2013, la quantificazione in termini monetari del danno non patrimoniale subito da – applicata la Parte_1
tabella unica nazionale delle micropermanenti (si v. Corte di cassazione, sentenza del 3 aprile 2025 n. 8867: “l'art. 139 CdA è norma oggettiva che si applica su tutto il territorio nazionale in caso di lesioni micropermanenti, e cioè per i danni di lieve entità derivanti da lesioni pari o inferiori al 9%, e prescrive che il danno biologico permanente sia liquidato in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Questa disciplina, secondo
l'interpretazione che ne ha dato questa Corte, in quanto non attinente alla consistenza pagina 13 di 16 del diritto al risarcimento delle lesioni bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applica ai giudizi in corso ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore. Si richiama a tal proposito quanto già affermato da Cass., 3, n. 25274 del 10/11/2020 secondo cui “In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del
2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 L. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale”) sarà pari a euro 25.296,00. Il danno non patrimoniale è stato liquidato all'attualità, ma alla parte attrice compete altresì il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi liquidati, devalutati all'epoca della messa in mora (giugno 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno della messa in mora sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non vi è spazio per l'accoglimento delle domande come formulate dagli attori Pt_2
e in proprio in quanto genericamente allegati i danni e non
[...] Parte_3
riscontrabili concretamente neanche a livello di presunzione, dovendosi considerare che il danno di invalidità accertata rientra nella sfera dei postumi cd. micropermanenti.
Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti attrici ed il dott.
[...]
mentre rimangono compensate nella misura della metà nei confronti della Pt_4
pagina 14 di 16 le spese di CML rimangono a definitivo carico della medesima parte, CP_1
comunque parzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così decide:
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni come avanzata e Parte_2 Pt_3
[...]
- Accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali come avanzata da in proprio nei confronti del Parte_1 [...]
con condanna al Controparte_1
pagamento della somma di euro 25.296,00, oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione.
- Rigetta tutte le altre domande e dichiara il non luogo a provvedere relativamente alla domanda di manleva, con compensazione delle spese di lite.
- Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti attrici e il dott. Parte_4
compensa nella misura della metà le spese di lite fra e il
[...] Parte_2 [...]
con Controparte_1
condanna della parte convenuta al pagamento della somma di euro 400,00 per esborsi ed euro 3808,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv. Andrea Prosperi e Maurizio Colangelo;
le spese di CML come liquidate in separato decreto vengono poste a definitivo carico, per intero, della società convenuta.
Così deciso in Salerno, lì 14 settembre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece pagina 15 di 16 pagina 16 di 16