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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione nella causa promossa con ricorso congiunto da nata a [...] (D) il 11.07.1974, residente in [...]
26 (C.F. ) e C.F._1
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Lanusei alla Via Marconi n. 171, presso lo studio dell'Avv.
Marzia Graziano (C.F. ) che rappresenta e assiste i coniugi, giusta procura in C.F._3
atti,
ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione ex art. 473 bis.51 c.p.c.
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., iscritto in data 9.10.2024, premesso:
- di essersi uniti in matrimonio – Atto n. 7 P. 2 S. B anno 2007 – con rito concordatario, in Arzana,
il 07.07.2007;
- di avere adottato il regime della comunione legale dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
- di essere comproprietari dell'appartamento sito in Lanusei alla Via Cavour n. 26 e del veicolo
Fiat Multipla tg. EF299VZ, formalmente intestato al;
Pt_2
- che dall'unione coniugale sono nati tre figli, minorenni alla data attuale: il 22.06.2008, Per_1
il 21.01.2011 e , il 31.05.2014; Per_2 Per_3
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;
- che, di comune accordo, al fine di salvaguardare la serenità dei figli e scongiurare un possibile inasprimento dei rapporti, il si è trasferito in altra abitazione in Lanusei;
Pt_2
- che, nelle more i coniugi hanno di fatto spontaneamente raggiunto un'intesa bonaria su tutte le questioni afferenti la collocazione e il mantenimento dei figli, nonché i loro rapporti economici,
attuando utilmente l'accordo consensuale del quale chiedono l'omologazione;
- che intendono separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
a) I coniugi i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere, pertanto, alcuna reciproca domanda di contribuzione/mantenimento in ragione e/o a motivo dell'insorto rapporto di coniugio non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra al dedotto titolo.
Pertanto, i coniugi convengono che ciascuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
c) l'appartamento sito in Lanusei, Via Cavour n. 26 - di proprietà della RA e del Pt_1
IG per la quota del 50% ciascuno - costituisce “casa coniugale” (anche ai sensi Pt_2
e per gli effetti dell'art. 4c. 12 quinquies D.L. 16/2012) ed è assegnata alla RA Pt_1 che vi abiterà unitamente ai figli della coppia, con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti personali, gli strumenti professionali del IG . Dalla data di sottoscrizione del Pt_2
presente accordo la RA si farà integralmente carico dei costi relativi a tutte le Pt_1
utenze domestiche (a titolo esemplificativo: ENEL, Abbanoa, riscaldamento, gas etc.) e tributi/tasse (a titolo esemplificativo: TARI, IMU se dovuta, etc.) e provvederà alla voltura/subentro nei relativi contratti allo stato intestati al IG . Il IG Pt_2 Parte_2
, di conseguenza, trasferirà la propria residenza in Lanusei alla Via Tortolì, presso
[...]
abitazione avuta in eredità (quindi costituente bene personale del coniuge);
d) i figli minori , e saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3
con collocamento prevalente presso la madre entro la casa coniugale (ove manterranno la residenza anagrafica) sita in Lanusei alla Via Cavour n. 26. I IGi e Pt_2 Pt_1
pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le determinazioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i bambini di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
e) le parti convengono che il IG eserciterà un ampissimo diritto di visita in Pt_2
relazione ai figli (secondo i tempi e le modalità che i genitori riterranno più opportuni in base alle contingenze e necessità). I coniugi si impegnano, per quanto possibile e salvo imprevisti,
a programmare settimanalmente i tempi di permanenza di , e presso Per_1 Per_2 Per_3
l'uno e l'altro genitore in modo tale da consentire l'organizzazione del lavoro di entrambi.
Fin d'ora, in ogni caso, i coniugi concordano sul pernottamento notturno dei figli presso il padre che potrà essere stabilito di comune intesa di volta in volta ed in base ad esigenze individuate, nei limiti del possibile, settimanalmente dai genitori e comunque per due notti a settimana;
convengono, altresì, che, salvo situazioni allo stato non preventivabili, il IG
terrà con sé i , e per la consumazione del pranzo tre volte nel Pt_2 Per_1 Per_2 Per_3
corso della settimana (per poi riaccompagnarli presso l'abitazione in Via Cavour entro le ore 16 del pomeriggio). Tale regolamentazione è resa necessaria, al momento, in ragione della peculiarità della attività professionale svolta dal IG , per sua stessa natura Pt_2
connotata dalla imprevedibilità, e favorita, nel contempo, dalle condizioni logistiche atteso che entrambi i genitori hanno stabilito la propria residenza e dimora in Lanusei. Il IG
e la RA convengono che possa così essere garantito ai figli un sereno Pt_2 Pt_1
ed armonico sviluppo dei rapporti con entrambi i genitori e una paritaria partecipazione del padre e della madre alla corretta crescita emotiva ed affettiva degli stessi in una condizione di costante ed armoniosa cooperazione;
f) , e trascorreranno alternativamente un fine settimana con il padre e uno Per_1 Per_2 Per_3
con la madre, salvo diverso accordo in ragione di sopravvenute esigenze sia dei ragazzi che dei genitori e previa intesa settimanale tra gli stessi. Il criterio della alternanza, salvo diverso accordo, verrà seguito anche durante le festività natalizie e pasquali concordate di volta in volta e con congruo preavviso tra i genitori tenuto conto dei loro impegni professionali e delle esigenze dei minori. Durante le vacanze estive , e trascorreranno Per_1 Per_2 Per_3
almeno una settimana consecutiva con il padre, con possibilità di spostamenti nella Regione,
nella penisola e all'estero previamente concordati. I coniugi si impegnano a garantire colloqui telefonici con i bambini (chiamate o videochiamate) almeno una volta al giorno e comunque su semplice richiesta del genitore assente in quel momento o del bambino. Fin
d'ora i genitori stabiliscono che, qualora il padre possa godere di un periodo consecutivo di ferie/riposo o per qualunque altra ragione anche durante il periodo invernale i figli, previa intesa, potranno permanere presso l'abitazione paterna consecutivamente;
g) i coniugi convengono che il IG verserà, a titolo di mantenimento in favore dei Pt_2
figli , e , l'importo mensile di € 800,00 da versarsi sul conto corrente Per_1 Per_2 Per_3
intestato alla RA in essere presso il Banco di Sardegna IBAN Controparte_1
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, costo vita;
h) l'importo dell'assegno unico, di comune intesa, verrà corrisposto interamente alla RA
Pt_1
i) i coniugi contribuiranno per la quota del 50% alle spese straordinarie da documentarsi e concordarsi. Devono essere considerate, anche per intesa tra i coniugi, spese straordinarie:
attività extrascolastiche, libri scolastici, mensa scolastica, campi estivi, abbigliamento non minuto, con ciò derivandone il diritto di chi le ha anticipate di richiedere il rimborso all'altro coniuge. Le spese mediche per i minori coperte dal Piano Sanitario Casagit cui aderisce il
IG saranno a suo carico. Quelle non incluse nella copertura della , sempre Pt_2 Pt_3
da concordare e documentare, saranno divise al 50% tra i coniugi. Qualsiasi altra spesa straordinaria diversa da quella sopra indicata, soggiacerà al previo assenso dell'altro coniuge e sarà ripartita al 50% tra gli stessi;
j) i genitori danno atto della esistenza di tre libretti di risparmio intestati a ciascuno dei tre figli ove confluiscono e confluiranno anche per il futuro i regali in denaro da parte di terzi, riserve,
risparmi etc. Fin d'ora i coniugi si impegnano a versare annualmente le somme che riterranno opportune e determinate in base alle possibilità concrete di ciascuno per quella annualità, su ciascun libretto, quale forma di accantonamento per eventuali esigente future dei figli;
k) la RA si impegna a regolarizzare il passaggio di proprietà in proprio favore del Pt_1
veicolo FIAT Multipla tg EF299VZ già in uso esclusivo della medesima;
l) i coniugi riservano ogni determinazione relativa alla proprietà comune costituita dalla abitazione sita in Lanusei alla Via Cavour n. 26 - “casa coniugale” (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4c. 12 quinquies D.L. 16/2012) ora assegnata alla RA - sulla Pt_1
quale vantano (e continueranno a vantare fino a diversa scelta) ciascuno una quota pari al
50% del titolo di proprietà e ad ogni altro bene in comunione;
m) i coniugi prestano sin d'ora vicendevole consenso al fine del rilascio dei documenti necessari all'espatrio anche per i figli minori , e . Per_1 Per_2 Per_3 I ricorrenti hanno chiesto di volersi avvalere della facoltà di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al Giudice relatore, con conseguente espressa rinuncia a comparire e hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra specificate.
Con decreto del 10/10/2024, il presidente ha fissato l'udienza del 14.1.2025, sostituita da note scritte,
nominando sé stesso quale giudice relatore;
ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per il parere.
In data 21.10.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per la omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 - bis.12,
primo e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio. Al ricorso sono stati allegati i documenti inerenti alla situazione economico-patrimoniale,
ed in particolare le ultime tre dichiarazioni reddituali.
Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici, indicando gli oneri a carico e la assegnazione dei beni mobili e immobili a favore di ciascuna delle parti, nonché
le condizioni inerenti alla prole.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportati non sono in contrasto con gli interessi dei figli minori.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto,
1) pronuncia la separazione tra i coniugi nata a [...] (D) il 11.07.1974 Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._1 Parte_2
; C.F._2 2) omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzana, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lanusei, il giorno 13.3.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili