Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01658/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Immacolata Lapolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS-, adottata dal Comune di San Pancrazio Salentino – Terzo Settore Tecnico-Urbanistico, recante ad oggetto: “ Demolizione dell’immobile ubicato alla via -OMISSIS- sul lotto in catasto al -OMISSIS- privo del titolo abilitativo edilizio ”, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e del Comune di San Pancrazio Salentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LV IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui il Comune di San Pancrazio Salentino ha ingiunto la demolizione dell’immobile ubicato alla via -OMISSIS- (in catasto al -OMISSIS-), sulla scorta della seguente motivazione: “ vista la determina del responsabile del terzo Settore Tecnico Urbanistico n. -OMISSIS- con la quale è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 14/11/2018, rilasciato a -OMISSIS-, per assenza di legittimazione attiva a chiedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio; visto l'atto di donazione rogato dal Notaio Francesco Di Gregorio in data 13/12/2018, rep. -OMISSIS- con il quale la signora -OMISSIS- è divenuta proprietaria dell'immobile oggetto del permesso di costruire di cui sopra; vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- Reg. Ric. — n. -OMISSIS- Reg. Prov. Coll. con la quale è stato respinto il ricorso presentato da -OMISSIS- e -OMISSIS- per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- che ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 14/11/2018 per assenza di legittimazione attiva a chiedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio; verificata, pertanto, la totale assenza di titolo abilitativo edilizio; visto che nel caso in questione, trova applicazione l'art. -OMISSIS- del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. in quanto la nuova costruzione sita alla via -OMISSIS-, sul lotto in catasto al -OMISSIS-, risulta priva di titolo abilitativo edilizio ”.
2. In particolare, i ricorrenti hanno riferito le seguenti circostanze:
- “in data 23.8.2018 il sig. -OMISSIS- presentava presso l’ufficio competente del Comune di San Pancrazio Salentino istanza per il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione parziale e successiva ricostruzione di una civile abitazione in Via -OMISSIS-, in catasto al Foglio -OMISSIS-”;
- “il titolo edilizio così richiesto veniva rilasciato in data 14.11.2018 con il permesso di costruire n. -OMISSIS- in riferimento alla pratica edilizia n. -OMISSIS-”;
- “in data 13.12.2018 il sig. -OMISSIS- donava il compendio immobiliare … alla figlia -OMISSIS-”;
- “con nota datata 28.11.2019, protocollata presso il Comune di San Pancrazio Salentino, il Sig. -OMISSIS-, confinante della proprietà -OMISSIS-, contestava il rilascio del titolo edilizio in questione sul presupposto del difetto di legittimazione attiva del richiedente sul dichiarato presupposto che “la particella -OMISSIS- del Foglio -OMISSIS- era di proprietà del Sig. -OMISSIS- …”;
- con nota del 6.12.2019, l’Ufficio tecnico comunale comunicava ai sig.ri -OMISSIS- l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS-;
- con nota del 23.12.2019 i sig.ri -OMISSIS- “facevano pervenire all’Ufficio proprie controdeduzioni”;
- con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.1.2020, “l’Amministrazione comunale annullava in autotutela il permesso di costruire n. -OMISSIS- rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS- per assenza di legittimazione attiva a richiedere il titolo edilizio sul presupposto che: … “il richiedente il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 14.11.2018 non era legittimato a richiedere il rilascio del titolo edilizio abilitativo in quanto non proprietario di una porzione del lotto, ovvero della più volte citata particella n. -OMISSIS-” …”;
- la predetta determinazione dirigenziale “veniva gravata … con il ricorso NRG -OMISSIS- … che veniva accolto con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.08.2021 la quale riteneva la fondatezza delle censure prospettate in riferimento alla violazione dell’art. 21- nonies della L. n. 241/1990 …”;
- successivamente, i sig.ri -OMISSIS- “convenivano innanzi al Tribunale di Brindisi i sig.ri -OMISSIS- nel giudizio NRG -OMISSIS-, tuttora pendente, chiedendo l’accertamento della violazione, da parte degli odierni ricorrenti dei limiti legali di distanza fra il costruendo immobile e l’esistente immobile di proprietà dei sig.ri -OMISSIS- …”;
- la sentenza di questo Tar n. -OMISSIS-/2021 veniva impugnata “dal Comune di San Pancrazio Salentino innanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza 18.07.2024, n. -OMISSIS-, la riformava respingendo il ricorso di primo grado”, in ragione del fatto che “ è stato accertato, a seguito di verificazione tecnica disposta nel giudizio di primo grado, che l’intervento edilizio concerne anche la particella n. -OMISSIS-, che è di proprietà del signor -OMISSIS-; il permesso di costruire rilasciato dal Comune ha riguardato quindi (sia pure in parte) un’area di proprietà di terzi ”;
- all’esito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, “il Comune di San Pancrazio Salentino, con l'ordinanza n. -OMISSIS- ingiungeva agli odierni ricorrenti la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dell’immobile”.
3. Ciò premesso, i ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità della ordinanza n. -OMISSIS- sotto i seguenti profili:
- l’Amministrazione comunale ha ingiunto “la demolizione dell’intero fabbricato realizzato sulla base di un permesso di costruire regolarmente rilasciato ma poi annullato in autotutela sul presupposto che il richiedente il titolo edilizio non era legittimato a conseguirlo “ in quanto non proprietario di una porzione del lotto, ovvero della particella -OMISSIS- ”, senza specificare “quanto o comunque in che misura il lotto dei sig.ri -OMISSIS- ricomprenderebbe anche la particella -OMISSIS- di proprietà -OMISSIS-”;
- “l’Amministrazione comunale ha ordinato la demolizione dell’intero manufatto, addirittura attestandosi su di una linea ancora più draconiana di quella osservata dai confinanti -OMISSIS- che nel giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Brindisi si sono limitati a richiedere l’arretramento del fabbricato costruendo ad opera dei sig.ri -OMISSIS-”;
- violazione dell’art. 38 del d.P.R. 380/2001, dal momento che, a seguito di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto rideterminarsi sulla originaria istanza di permesso di costruire, previa valutazione dei presupposti per la rimozione dei vizi del procedimento;
- la vicenda in esame è caratterizzata “da una inusitata celerità, sintomaticamente espressione quanto meno di un approccio non molto ponderato”;
- “l’azione dell’Amministrazione si è connotata per una quanto mai censurabile frettolosa superficialità, non avendo la stessa fatto precedere le proprie determinazioni da una istruttoria accurata che tentasse di verificare la situazione sul campo, cercando, fra le varie soluzioni possibili, quella che, conforme al giudicato riveniente dalla sentenza del Consiglio di Stato, fosse meno incisiva per la sfera del soggetto che incolpevolmente si era limitato a richiedere il titolo edilizio dichiarandosi titolare della particella 3 – e non già -OMISSIS- – del foglio -OMISSIS- (particella peraltro posseduta da lui e dai suoi danti causa ininterrottamente per 80 anni)”;
- violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, atteso che “la giurisprudenza citata nel provvedimento di demolizione in merito alla superfluità della comunicazione di avvio del relativo procedimento al fine di adottare l’ingiunzione di demolizione mal si attaglia alla situazione concreta per come innanzi riportata, che ha visto l’annullamento in autotutela del titolo edilizio dopo l’intervenuta esecuzione dei lavori”.
4. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché il Comune di San Pancrazio Salentino, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. L’art. 38 del TU Edilizia stabilisce che: “ 1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo ”.
In riferimento ai presupposti per l’applicazione della predetta norma, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 7.9.2020 n. 17, ha chiarito che:
- “ 5.1. La disposizione in commento fa specifico riferimento ai vizi "delle procedure", avendo così cura di segmentare le cause di invalidità che possano giustificare l'operatività del temperamento più volte segnalato, in guisa da discernerle dagli altri vizi del provvedimento che, non attenendo al procedimento, involvono profili di compatibilità della costruzione rispetto al quadro programmatorio e regolamentare che disciplina l'an e il quomodo dell'attività edificatoria ”;
- “ 5.3. Il riferimento ad un vizio procedurale astrattamente convalidabile delimita operativamente il campo semantico della successiva e connessa proposizione normativa riferita all'impossibilità di rimozione, dovendo per questa intendersi una impossibilità che attiene pur sempre ad un vizio che, sul piano astratto sarebbe suscettibile di convalida, e che per le motivate valutazioni espressamente fatte dall'amministrazione, non risulta esserlo in concreto ”;
- “ 7.1. La tutela dell'affidamento attraverso l'eccezionale potere di sanatoria contemplato dall'art. 38 non può infatti giungere sino a consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell'amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, pena l'inammissibile elusione del principio di programmazione e l'irreversibile compromissione del territorio, ma è piuttosto ragionevolmente limitata a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che legittimamente ha confidato sulla presunzione di legittimità di quanto assentito ”;
- “ 7.2. A ciò si aggiunge, nei casi in cui l'annullamento del titolo sia intervenuto in sede giurisdizionale su istanza di proprietario limitrofo o associazioni rappresentative di interessi diffusi (giova sottolineare che l'art. 38 non si sofferma sulla natura giurisdizionale o amministrativa dell'annullamento), che la tutela dell'affidamento del costruttore, attraverso la fiscalizzazione dell'abuso anche in relazione a vizi sostanziali, di fatto vanificherebbe la tutela del terzo ricorrente, il quale, all'esito di un costoso e defatigante giudizio, si troverebbe privato di qualsivoglia utilità, essendo la sanzione pecuniaria incamerata dall'erario ”.
6.2. Nel concreto caso di specie, l’annullamento in autotutela del permesso di costruire - definitivamente consolidatosi a seguito del rigetto del ricorso giurisdizionale proposto dai sig.ri -OMISSIS- - è stato determinato dall’accertamento del parziale difetto di legittimazione dei richiedenti, che hanno incluso nel progetto edificatorio una particella che non era nella loro disponibilità, in quanto di proprietà del sig. -OMISSIS-.
Trattandosi dell’integrale annullamento del titolo in ragione di un vizio che non può essere ricondotto alla (e comunque non si esaurisce nella) dimensione meramente procedurale, ma opera sul piano sostanziale della concreta sussistenza dello ius aedificandi (che nella specie non poteva essere esercitato, involgendo il progetto una particella di proprietà di terzi), non era comunque possibile per l’Amministrazione comunale provvedere ai sensi dell’art. 38 del T.U. Edilizia.
6.3. A seguito dell’annullamento del permesso di costruire per vizi sostanziali, l’adozione della ingiunzione demolitoria si configura quale atto dovuto, la qual cosa esclude che potessero ravvisarsi ulteriori esigenze istruttorie o che comunque l’Amministrazione comunale fosse tenuta a garantire la partecipazione dei ricorrenti al procedimento amministrativo: “ l'attività repressiva degli illeciti edilizi viene esercitata d'ufficio, ha natura vincolata e non è nemmeno ritenuto obbligatorio - ma solo opportuno - l'invio di una comunicazione di avvio del procedimento. Non è quindi configurabile un interesse giuridicamente protetto del proprietario ad una partecipazione procedimentale ai fini della valutazione dell'emissione di un ordine di demolizione a suo carico, per il fatto che qui rileva la natura di atto dovuto delle determinazioni in materia di abusi edilizi. Pertanto, non sussistendo alcuna possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati, non viene conseguentemente in rilievo nemmeno un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (non trovando alcuno spazio istanze di parte), in ragione del fatto che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, -OMISSIS-.12.2024, n. 10526).
6.4. Per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere respinto.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
LV IA, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV IA | ON PA |
IL SEGRETARIO