Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
Non costituisce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. l'accoglimento, anche d'ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata). Ciò trova giustificazione nella ratio del citato art. 112, che è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi; esigenza questa che non è in alcun modo frustrata allorquando il bene accordato sia comunque ricompreso nel "petitum" tempestivamente formulato e non esuli dalla causa "petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica ,posta a fondamento della pretesa. (Nella specie, la S.C., sulla base del sopra esposto principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni relativa all'arretramento di un balcone di cui originariamente ne era stata chiesta la demolizione).
Commentari • 5
- 1. C.cost. 136/20 e sanzione pecuniaria per il furto monoaggravato: inammissibile q.l.c.https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., 6 luglio 2020, n. 136, Pres. Cartabia, Rel. Amoroso Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una sentenza della Corte costituzionale che ha definito nel senso dell'inammissibilità una questione sollevata riguardo all'art. 625, primo comma, c.p., ed in particolare con riferimento al valore minimo della pena pecuniaria irrogabile per il delitto di furto monoaggravato. Tale valore, attualmente fissato in 927 euro, appariva al giudice rimettente «irragionevolmente eccessivo e sproporzionato in riferimento all'art. 625, co. 2, c.p.», che in effetti determina la soglia minima della pena, per il caso di furto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14768/99 R. G. proposto da:
BR LE e DI FO MI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Marone che, con l'Avv. Giorgio Blangetti, li difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ON NZ e AG TA RM, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cola di Rienzo n.28, presso lo studio dell'Avv. Roberto Zazza che, con l'Avv. Anselmo de Sanctis, li difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza 18 dicembre 1998-23 aprile 1999 n. 549/99 della Corte d'appello di Torino. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 4 ottobre 2001, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel marzo del 1986 LE RE e MI GI, proprietari di uno stabile nella Via Castelverde di S. Mauro Torinese, convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, NZ RB e TA RM AG, proprietari di un immobile contiguo, ed esposero che costoro avevano occupato porzioni di un cortile comune a tutti i proprietari dei fabbricati su esso prospicienti, pavimentando un marciapiede, costruendovi un pianerottolo di accesso e una fioriera in cemento e piantandovi due viti, con conseguente intralcio alla circolazione. Ne chiesero, pertanto, la condanna alla rimozione delle opere suddette e al risarcimento dei danni in loro favore.
I convenuti contestarono la pretesa avversaria, sostenendo di aver operato su di un'area di proprietà esclusiva, e spiegarono domanda riconvenzionale di condanna degli attori al ripristino dello stato dei luoghi, da essi alterato con la realizzazione di un rialzo di cemento e di un'aiuola in corrispondenza del muro perimetrale del fabbricato di essi convenuti, con conseguenti infiltrazioni d'acqua, di una porta-finestra al primo piano in sostituzione di una preesistente finestra, con aggravamento della servitù di veduta, e di una finestra-balcone al secondo piano costituente nuova servitù di veduta.
All'esito dell'istruttoria, con espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale adito, con sentenza 14.2.1996, ritenuto, in base alla seconda di tali consulenze, che le proprietà delle parti non erano limitate ai fabbricati ma si protraevano "in modo variegato" nell'area antistante e che la corte comune "non faceva parte di un unico corpo con l'area di proprietà esclusiva prospiciente gli edifici", condannò i convenuti ad eliminare soltanto una porzione della fioriera per una superficie di circa mq 0,30. Condannò, inoltre, gli attori ad abbattere solo la parte di balcone al secondo piano realizzata a distanza inferiore a quella legale di m. 1,5, mentre rigettò ogni altra domanda hinc et inde proposta.
Proposto gravame dai RE-Di GI, al quale gli appellati resistettero, la Corte d'appello di Torino, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, osservando che era infondata la doglianza di mancata applicazione della presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ., poiché nel caso di specie, secondo quanto accertato dal c.t.u., vi era già un terreno in comunione adibito a cortile, cioè avente la funzione di fornire aria, luce e comodità di accesso ai fabbricati vicini e che, quindi, le aree adiacenti ai singoli fabbricati, al di fuori di detto cortile, del resto riportate nella planimetria e negli atti di acquisto come pertinenze degli edifici, non potevano avere il significato previsto dalla norma invocata, non essendo funzionalmente destinate al servizio comune;
del pari infondata era la censura di novità delle domande riconvenzionali articolate dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, dovendosi concordare con l'opinione del primo giudice secondo cui la richiesta di arretramento di quanto illegittimamente costruito a distanza illegale costituiva una semplice riduzione di quella originaria di demolizione.
Ricorrono per cassazione LE RE e MI Di GI sulla base di quattro motivi ai quali NZ RB e TA RM AG replicano con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso - denunziandosi violazione dell'art. 1117 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata per avere escluso l'esistenza della comunione sulle aree adiacenti ai fabbricati in base all'erronea opinione che vi fosse già un cortile destinato ad assolvere la funzione di fornire aria, luce e comodità di accesso a detti fabbricati, mentre, in realtà, tale cortile nulla aveva a che fare con gli edifici delle parti in causa, essendo del tutto esterno alle aree su cui essi insistevano, come dovrebbe risultare dalla planimetria allegata alla relazione di consulenza tecnica, planimetria che viene riprodotta a pag. 11 del ricorso con il dichiarato intento di permettere a questa Corte, senza procedere all'esame, non consentitole, delle risultanze probatorie, di rendersi conto dell'error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice del merito. Tale errore sarebbe consistito nel fatto che la Corte d'appello, pur avendo chiara la situazione dei luoghi, non ha tenuto presente che per vincere la presunzione di comunione, traente origine dal silenzio del titolo, è necessario che il titolo contrario, cioè l'attribuzione di proprietà esclusiva ad una o più determinate persone, risulti in modo non equivoco e sia quindi opponibile a chi invochi detta presunzione, non essendo sufficiente un titolo formatosi tra parti diverse, come quello consistente in un atto di trasferimento da un proprietario ad un altro del singolo edificio. Inoltre - prosegue il motivo - è pacifico che, per parlare di cortile comune tra edifici fronteggianti, anche se autonomi, deve aversi riguardo ad aree figuranti come facenti parte della particella su cui insiste l'edificio.
Con il secondo motivo - denunziandosi vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - si lamenta la obiettiva deficienza del criterio logico che ha guidato il convincimento del giudice di merito in ordine alla funzione assolta dalla corte comune sebbene esterna alle aree su cui insistono gli edifici delle parti in causa. Le su esposte censure, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono prive di fondamento.
Invero, diversamente da quanto sembrano voler credere i ricorrenti, la Corte piemontese, non ha affatto ritenuto che il terreno adiacente ai singoli fabbricati rientrasse astrattamente tra le cose presunte iuris tantum di proprietà comune dall'art. 1117 cod. civ., ma ha, invece, escluso in radice tale presunzione e, quindi, la necessità di vincerla con un titolo contrario, in base al rilievo, frutto di una valutazione di fatto incensurabile in questa sede perché congruamente motivata, che quel terreno non era un cortile ne' era altrimenti necessario all'uso comune, come richiede il n. 1 del citato articolo, in quanto la funzione cortilizia, consistente nel dare aria, luce e comodità di accesso alle prospicienti unità abitative, era assolta autonomamente da altra area già qualificata comune.
In questo ragionamento non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione della summenzionata norma e tanto meno carenza del criterio logico argomentativo che lo sorregge, dovendo piuttosto rilevarsi che le minuziose critiche formulate dai ricorrenti, pur richiamantisi a principi giurisprudenziali astrattamente validi, sono basate sulla petizione di principio che l'area in contestazione avesse anch'essa natura e funzione di cortile, così da essere indispensabile all'uso comune, e si risolvono, perciò, nella inammissibile pretesa di sovvertire gli accertamenti e le valutazioni di fatto incensurabilmente operati al riguardo dal giudice del merito. Ne consegue anche l'inutilità di confutare le argomentazioni riguardanti la natura dei titoli idonei a vincere la presunzione di comunione contenuta nel ripetuto art. 1117 cod. civ., dal momento che solo ad colorandum la Corte torinese ha accennato agli atti pubblici di trasferimento per dire - a conferma della già dimostrata non necessità dell'area in controversia all'uso comune e della conseguente radicale esclusione di detta presunzione - che le porzioni di terreno antistanti agli edifici erano riportate "nella relazione tecnica di ufficio e nelle planimetrie ed atti di acquisto quali pertinenze degli stessi".
Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, insistendosi sull'assunto, respinto dal giudice d'appello, che le domande riconvenzionali formulate dalle controparti in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, sulle quali era stato espressamente rifiutato il contraddittorio, erano nuove e non costituivano semplice riduzione delle domande originarie, in quanto basate su una causa petendi (rispetto delle distanze) diversa da quella posta a base di esse, costituita da un non qualificato diritto sul cortile che le avrebbe legittimate a chiedere addirittura la rimozione di talune opere.
Si lamenta, in definitiva, che si sia voluto fare applicazione del broccardo "nel più sta il meno" il quale "non pare trovi accoglienza nella sfera del diritto".
Anche questa censura manca di pregio.
Occorre innanzitutto rilevare che, al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, il principio secondo il quale è consentito alla parte ridurre in corso di causa la sua originaria pretesa ed al giudice accogliere, anche d'ufficio, senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta, ha pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento processuale e trova la sua giustificazione nella ratio del citato art. 112 che è soltanto quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi, esigenza, questa, che non può ritenersi in alcun modo frustrata allorquando il bene della vita accordato sia comunque ricompreso nel petitum tempestivamente formulato e non esuli dalla causa petendi, intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, poste a fondamento della pretesa (v. le numerosi applicazioni che del principio suddetto sono state fatte da questa Suprema Corte con le sent. 3213/82, 11764/92, 1508/94, 8034/94, 8520/94, 11157/96, la prima delle quali riguardante proprio un caso di condanna ad arretrare una costruzione illegittima di cui era stata chiesta la demolizione totale).
Non ha consistenza, poi, il rilievo di mutamento della causa petendi posta a base della originaria domanda di rimozione del balcone al secondo piano, sia perché è del tutto arbitrario sostenere che i RB-AG, nel chiedere inizialmente detta rimozione, avessero inteso prescindere "da ogni concetto riconducibile alla normativa sulle distanze", non comprendendosi a quale altro titolo essi avrebbero potuto avanzare quella richiesta - dato che neppure i ricorrenti si azzardano a precisarlo, parlando solo di un "non qualificabile diritto alla conservazione dello stato preesistente" -, sia perché, come già accennato prima, la causa petendi non è rappresentata dalle ragioni giuridiche della pretesa, bensì dall'insieme delle circostanze di fatto addotte a fondamento di essa, circostanze che è compito del giudice, secondo il principio iura novit curia, inquadrare e qualificare dal punto di vista del diritto.
Con il quarto motivo - denunziandosi violazione sotto altro profilo degli artt. 1102 e 1117 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si lamenta che la Corte piemontese, nell'escludere la comunione delle aree adiacenti ai fabbricati e destinate a cortile e nel ritenere che gli attuali ricorrenti dovessero rispettare la distanza prevista dall'art. 905 cod. civ. per l'apertura di vedute rispetto all'area adiacente al fabbricato dei RB-AG, non abbiano tenuto conto del consolidato insegnamento giurisprudenziale riguardante il diritto di ogni partecipante alla comunione di praticare aperture sul cortile comune senza necessità di chiedere l'assenso della maggioranza dei condomini. Neppure questa doglianza ha pregio, in quanto si risolve nella reiterazione della pretesa che l'area adiacente al fabbricato dei RB-AG venisse qualificata cortile di proprietà comune, cosa che i giudici del merito, come si è detto nel disattendere i primi due motivi di ricorso, hanno correttamente escluso, affermando trattarsi, invece, di uno spazio di proprietà esclusiva dei predetti, sicché è completamente fuor di luogo invocare il disposto dell'art. 1102 cod. civ. riguardante l'uso della cosa comune. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
L A C O R T E
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in L. 2.233.100 (Euro 1153,30), ivi comprese L. 2.000.000 (Euro 1032,91) per onorario.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GENNAIO 2002