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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2893/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25.3.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
con l'Avv. Riccardo Massimo Piccioni Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1
-Appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 341/2023 del Tribunale di
Civitavecchia pubblicata il 5.10.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 “in parziale riforma della sentenza n. 341/2023 emessa in data
5.10.2023 dal Tribunale di Civitavecchia – sez Lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici, nel procedimento R.G. n.
1138/2021, Voglia condannare la parte appellata alla rifusione di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per entrambi i gradi di giudizio è richiesta inoltre la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione.
Per l'appellato:
“… rigettata ogni contraria istanza eccezione deduzione, respingere il ricorso. Con vittoria delle spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 17.11.2023 ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 341/2023 emessa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 5.10.2023 nella parte in cui ha compensato le spese di lite, a seguito di declaratoria di cessazione della materia contendere, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del gravame CP_1 proposto.
All'udienza odierna tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce con motivazione contestuale.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
2 La possibilità di compensare le spese di lite è prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della
Corte Costituzionale i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n.
2883 del 10/02/2014).
La Suprema Corte ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla
Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela
3 giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la compensazione integrale delle spese di lite disposta con l'impugnata sentenza non sia condivisibile.
Le censure di parte appellante sotto tale profilo sono parzialmente fondate.
Dall'esame dei documenti parte appellante nel ricorso di primo grado ha richiesto il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'importo esatto, per stessa ammissione del convenuto è stato liquidato successivamente al deposito e alla notifica dello stesso ricorso.
Nella sentenza impugnata si afferma quanto segue: “Si rileva, infatti, che l' revocando il provvedimento di rigetto della prestazione in CP_1 autotutela ha implicitamente ammesso che le retribuzioni richieste rientravano nel periodo di copertura del fondo di Garanzia. La somma richiesta dal ricorrente, tuttavia, risultava superiore a quella spettante sulla base del disposto dell'art.2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, e pertanto la domanda avrebbe potuta essere accolta, ove il giudizio fosse proseguito, solo in una misura corrispondente a circa il 50% della somma richiesta”.
Lo stesso appellante ha dato atto del pagamento del dovuto da parte dell' convenuto (nella misura inferiore a quanto indicato nel CP_2 ricorso depositato).
D'atro canto, occorre pure considerare che, in virtù del principio di causalità nell'insorgere della lite più volte richiamato nelle pronunce dalla Suprema Corte (Cass. n 14036/2024), per effetto del quale per ottenere il riconoscimento della prestazione occorre ricorrere al Giudice
4 e allo svolgimento dell'attività difensiva nel processo instaurato, è incontroverso che il convenuto ha adempiuto all'obbligazione a suo carico solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
Dunque, tenuto conto dell'esito del giudizio di primo grado e del comportamento processuale delle parti ad avviso del Collegio, stante la reciproca soccombenza nei termini indicati, sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della metà, ponendo a carico dell' il pagamento CP_1 della residua metà.
Parte appellante con l'atto di gravame ha richiesto la liquidazione dei compensi dei due gradi di giudizio con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis Dm 55/2014.
La doglianza è fondata ed il Collegio richiama quanto espresso in un precedente della stessa Corte (Sentenza N. 1861/2024) le cui argomentazioni si condividono e si riportano ex art. 118 disp att. cpc
“L'art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014 stabilisce testualmente: “1- bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.” Appare significativo al riguardo che, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 23/12/2022, n.37692 abbia statuito che “l'art. 4 comma
1-bis, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
5 agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in Cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione”. Invero, con riferimento a detta maggiorazione, espressamente richiesta anche nel presente grado, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso (sia di primo grado che di appello) caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Attesa l'esiguità, anche nel caso in esame, dei documenti consultabili con la ricerca testuale all'interno dell'atto, si reputa equo determinare la maggiorazione nella misura del 10%.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato nei limiti indicati.
Le spese per il primo grado di giudizio devono quindi essere compensate per la metà tra le parti e la residua metà posta a carico dell'appellato.
Tenuto conto del valore della controversia (scaglione da Euro 1.100,00
a Euro 5.200,00 per le cause di previdenza), dei valori minimi attesa
6 la semplicità della questione, nonché dell'assenza di attività istruttoria, le stesse devono essere liquidate, per l'intero, ai sensi del DM 147/2022 nell'importo di Euro 886,00 oltre la maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, per complessivi € 974,60, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Analogamente, le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate per la metà tra le parti e la residua metà posta a carico di parte appellata.
Il valore della controversia nel presente grado corrisponde alle spese liquidate per primo grado di giudizio (scaglione sino a 1.100 euro).
Ferma la compensazione per il 50% le spese del grado si liquidano, per l'intero, nella misura di Euro 300,00 oltre la maggiorazione del 10%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 per complessivi € 330,00, distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- compensa in ragione della metà le spese del doppio grado, liquidate, per l'intero, in complessivi €. 974,60, quanto al primo grado, e in complessivi € 330,00, quanto al giudizio di appello, ponendo a carico dell' la residua parte, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, CP_1 come per legge, da distrarsi.
Roma, 25.3.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2893/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25.3.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
con l'Avv. Riccardo Massimo Piccioni Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1
-Appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 341/2023 del Tribunale di
Civitavecchia pubblicata il 5.10.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 “in parziale riforma della sentenza n. 341/2023 emessa in data
5.10.2023 dal Tribunale di Civitavecchia – sez Lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici, nel procedimento R.G. n.
1138/2021, Voglia condannare la parte appellata alla rifusione di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per entrambi i gradi di giudizio è richiesta inoltre la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione.
Per l'appellato:
“… rigettata ogni contraria istanza eccezione deduzione, respingere il ricorso. Con vittoria delle spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 17.11.2023 ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 341/2023 emessa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 5.10.2023 nella parte in cui ha compensato le spese di lite, a seguito di declaratoria di cessazione della materia contendere, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del gravame CP_1 proposto.
All'udienza odierna tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce con motivazione contestuale.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
2 La possibilità di compensare le spese di lite è prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della
Corte Costituzionale i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n.
2883 del 10/02/2014).
La Suprema Corte ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla
Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela
3 giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la compensazione integrale delle spese di lite disposta con l'impugnata sentenza non sia condivisibile.
Le censure di parte appellante sotto tale profilo sono parzialmente fondate.
Dall'esame dei documenti parte appellante nel ricorso di primo grado ha richiesto il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'importo esatto, per stessa ammissione del convenuto è stato liquidato successivamente al deposito e alla notifica dello stesso ricorso.
Nella sentenza impugnata si afferma quanto segue: “Si rileva, infatti, che l' revocando il provvedimento di rigetto della prestazione in CP_1 autotutela ha implicitamente ammesso che le retribuzioni richieste rientravano nel periodo di copertura del fondo di Garanzia. La somma richiesta dal ricorrente, tuttavia, risultava superiore a quella spettante sulla base del disposto dell'art.2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, e pertanto la domanda avrebbe potuta essere accolta, ove il giudizio fosse proseguito, solo in una misura corrispondente a circa il 50% della somma richiesta”.
Lo stesso appellante ha dato atto del pagamento del dovuto da parte dell' convenuto (nella misura inferiore a quanto indicato nel CP_2 ricorso depositato).
D'atro canto, occorre pure considerare che, in virtù del principio di causalità nell'insorgere della lite più volte richiamato nelle pronunce dalla Suprema Corte (Cass. n 14036/2024), per effetto del quale per ottenere il riconoscimento della prestazione occorre ricorrere al Giudice
4 e allo svolgimento dell'attività difensiva nel processo instaurato, è incontroverso che il convenuto ha adempiuto all'obbligazione a suo carico solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
Dunque, tenuto conto dell'esito del giudizio di primo grado e del comportamento processuale delle parti ad avviso del Collegio, stante la reciproca soccombenza nei termini indicati, sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della metà, ponendo a carico dell' il pagamento CP_1 della residua metà.
Parte appellante con l'atto di gravame ha richiesto la liquidazione dei compensi dei due gradi di giudizio con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis Dm 55/2014.
La doglianza è fondata ed il Collegio richiama quanto espresso in un precedente della stessa Corte (Sentenza N. 1861/2024) le cui argomentazioni si condividono e si riportano ex art. 118 disp att. cpc
“L'art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014 stabilisce testualmente: “1- bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.” Appare significativo al riguardo che, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 23/12/2022, n.37692 abbia statuito che “l'art. 4 comma
1-bis, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
5 agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in Cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione”. Invero, con riferimento a detta maggiorazione, espressamente richiesta anche nel presente grado, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso (sia di primo grado che di appello) caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Attesa l'esiguità, anche nel caso in esame, dei documenti consultabili con la ricerca testuale all'interno dell'atto, si reputa equo determinare la maggiorazione nella misura del 10%.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato nei limiti indicati.
Le spese per il primo grado di giudizio devono quindi essere compensate per la metà tra le parti e la residua metà posta a carico dell'appellato.
Tenuto conto del valore della controversia (scaglione da Euro 1.100,00
a Euro 5.200,00 per le cause di previdenza), dei valori minimi attesa
6 la semplicità della questione, nonché dell'assenza di attività istruttoria, le stesse devono essere liquidate, per l'intero, ai sensi del DM 147/2022 nell'importo di Euro 886,00 oltre la maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, per complessivi € 974,60, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Analogamente, le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate per la metà tra le parti e la residua metà posta a carico di parte appellata.
Il valore della controversia nel presente grado corrisponde alle spese liquidate per primo grado di giudizio (scaglione sino a 1.100 euro).
Ferma la compensazione per il 50% le spese del grado si liquidano, per l'intero, nella misura di Euro 300,00 oltre la maggiorazione del 10%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 per complessivi € 330,00, distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- compensa in ragione della metà le spese del doppio grado, liquidate, per l'intero, in complessivi €. 974,60, quanto al primo grado, e in complessivi € 330,00, quanto al giudizio di appello, ponendo a carico dell' la residua parte, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, CP_1 come per legge, da distrarsi.
Roma, 25.3.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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