TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/09/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
MA Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 10923/2024, introdotto da
MA CC (CF. ), nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], C.F._2
entrambi rappresentati, assistiti e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Tania La Valle
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/09/2024 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata il [...]) dalla loro unione, Per_1 alle seguenti condizioni: “Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, Per_1 residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita in Roma, Viale Giorgio Cingoli 11, Scala:
D - Interno: 13, 00159 RM, così concordato, tenuto conto delle attività lavorative di ciascuno dei genitori:
Il padre terrà con sé la minore secondo le seguenti modalità: Per_1
week-end alternati, dal sabato mattina alle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 19.30 (allorquando il padre accompagnerà la minore presso l'abitazione della madre);
mentre nel week end di spettanza della madre, quest'ultima accompagnerà la piccola il sabato mattina, Per_1 prima di recarsi a lavoro, a scuola e/o al campo estivo mentre nei periodi di chiusura scolastica presso il padre
(intorno alle ore 9.30) ove starà con lo stesso sino alle ore 20.00/20.30, allorquando la madre di rientro da lavoro, preleverà la minore dall'abitazione del padre e terrà con sé la piccola dal sabato sera ore 20/20.30 Per_1 sino al lunedì mattina.
durante la settimana il padre terrà con sé la piccola dall'uscita della scuola e/o dal centro estivo, Per_1 sino alle ore 20/20.30, dal lunedì al sabato (occupandosi della cena della figlia) orario quest'ultimo in cui la madre di rientro da lavoro passerà a prendere la piccola figlia dall'abitazione del padre.
2. Durante la settimana la madre accompagnerà la piccola al mattino a scuola e/o al centro estivo ed Per_1 al rientro da lavoro intorno alle ore 20.00/20.30 prendere la piccola dall'abitazione del padre per Per_1 rientrare a casa con la piccola.
3. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la piccola 15 giorni, anche non Per_1 continuativi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno solare e da comunicare con sms, mail o raccomandata a/r il periodo, il luogo e l'alloggio della piccola, assicurando la massima reperibilità (tale obbligo incombe su entrambi); con la precisazione che il padre potrà usufruire delle ferie a giugno e/o settembre (in quanto dal 1 luglio al 31 agosto contrattualmente non può usufruire di ferie);e con ulteriore precisazione che in difetto di accordo, la madre terrà con sé la figlia la seconda e la terza settimana di agosto mentre il Per_1 padre la prima e la seconda settimana di settembre.
4. Il giorno successivo dal rientro dalle vacanze estive effettuate con un genitore spetta all'altro genitore trascorrere due giorni continuativi (anche laddove dovesse coincidere con il week end).
5. Le festività di Natale saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano ed il giorno di Natale (salvo diversi accordi tra le parti).
6. Le festività di fine anno saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di capodanno ed il primo dell'anno
(salvo diversi accordi tra le parti).
7. Le vacanze pasquali saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia, il giorno di Pasqua ed il lunedì in IS
(salvo diversi accordi tra le parti).
8. trascorrerà con la madre il giorno del dì lei compleanno e il giorno della festa della mamma e con il Per_1 padre il giorno del dì lui compleanno e il giorno della festa del papà e ciò a prescindere dal giorno infrasettimanale e/o dal week end di spettanza dell'altro genitore.
9. Il giorno del compleanno della minore, quest'ultima lo trascorrerà con entrambi i giorni;
in caso di disaccordo metà giornata con la madre e l'altra metà con il padre (pranzo: dalle 11.00 alle 17.30) e/o cena (dalle ore 17.30 con pernotto) con l'ordine dell'alternanza tra i genitori (salvo diversi accordi).
10. Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali: ciascun genitore trascorrerà, (compatibilmente con i propri impegni di lavoro) metà dei giorni di vacanze con la piccola da concordarsi preventivamente;
Per_1 con la precisazione che in difetto di accordo, la madre terrà con sé la figlia la prima metà dei giorni festivi, negli anni pari e la seconda metà dei giorni festivi negli anni dispari ed il padre viceversa.
11. Gli altri giorni festivi saranno ripartiti secondo i criteri dell'alternanza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre (salvo diversi accordi).
12. In caso di malattia prolungata della minore (superiore a due giorni) ciascun genitore ha facoltà di fare visita alla minore presso l'abitazione dell'altro genitore ed intrattenersi con la figlia per il tempo necessario.
13. L'assegno unico e universale per i figli a carico, verrà richiesto dal Sig. Pt_1
Le parti, provvederanno a tutti gli adempimenti necessari, impegnandosi a collaborare per la corretta lavorazione della pratica. In particolare, il Sig. provvederà, presso un CAF di sua fiducia, a tutti gli Pt_1 adempimenti necessari mentre la OR CC presterà la propria adesione alla presentazione della richiesta dell'assegno unico da parte del sig. Pt_1
14. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
15. L'obbligo di mantenimento della figlia, che avverrà in maniera diretta: ciascuno dei genitori, infatti, è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà la figlia con sé.
Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie: le spese -) Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, grembiule, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, assicurazione scolastica, libretti assenze/giustificazioni, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
-) costi per iscrizione e Controparte_1 frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, ricariche telefoniche, ecc;
-) Mediche: le spese ritenute necessarie dal medico curante e/o specialistico e/o chirurgiche
(odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
nonché farmaci da banco, farmaci non coperti dal servizio sanitario e tickets del SSN;
-) Cambi di stagione: il vestiario tutto ovvero piumini, scarpe, cappelli, sciarpa, guanti ciabatte, pigiami, maglioni, pantaloni, costumi, completi estivi ed invernali, biancheria ecc); -) Spese relative alle attività extrascolastiche, attualmente scuola di inglese, calcio e piscina, ripartite anch'esse al 50%
e comprensive del materiale e/o indumenti necessari al loro svolgimento;
-) nonché ogni spesa relativa al minore inerente alle sue esigenze ed alle attività che la minore svolgerà (spese di compleanni, uscite con gli amichetti, eventi parrocchiali ecc) nonché il costo della babysitter ed ogni eventuale spese non prevedibile. 16. L'importo spettante dell'assegno unico e universale per la figlia a carico, verrà accreditato sul conto corrente intestato al Sig. Pt_1
17. Il Signor dal mese di marzo 2024 si è trasferito nell'alloggio concesso allo stesso a seguito di Pt_1 contratto di assunzione a tempo indeterminato di portierato, nell'appartamento condominiale sito in Roma Via
G. Gatteschi 10.
18. Il Signor ha già prelevato dall'abitazione della Ricorrente, sito in Roma, Viale Giorgio Cingoli 11, Pt_1 tutti i suoi beni personali.
19. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare ed assistere la piccola alle attività ricreative, Per_1 sportive, culturali, religiose, scolastiche ecc. coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza.
20. Entrambi i genitori si impegnano a garantire che la minore possa partecipare agli eventi organizzati dai familiare più stretti (matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, compleanni, lauree, nozze d'oro, nozze d'argento, anniversari vari, compleanni di nonni, cugini, zii, zie), anche se coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza;
in tal caso le parti concorderanno le modalità per garantire all'altro genitore il giorno e/o week end non trascorso con il minore in ragione dell'evento.
21. Eventi organizzati dalle strutture presso le quali la minore svolge e/o svolgerà attività scolastiche ed extra scolastiche, ricreative, religiose ecc, è facoltà di entrambi i genitori partecipare (a titolo esemplificativo e non esaustivo, festa di fine anno scolastico, recite scolastiche, gara di nuoto, partita di campionato ecc); nonché agli eventi religiosi quali ad esempio comunione, cresima ecc, e/o ogni evento che riguarderà la minore.
22. Le parti utilizzeranno il conto corrente cointestato ed acceso presso NI (Iban
[...]) per tutte le spese straordinarie inerenti la minore che dovranno essere ripartite al 50%.
23. Sarà cura di ogni genitore chiamare l'altro genitore nei giorni in cui la minore starà presso di sé, due volte al giorno (mattina e sera), con facoltà dell'altro genitore comunque di contattare la minore nell'arco della giornata;
eventuali videochiamate dovranno essere concordate ed anticipate a mezzo sms, whatsapp.
24. I ricorrenti si obbligano a comunicare con la massima tempestività, a mezzo sms, whatsapp, raccomandata a/r, eventuali modifiche di residenza e/o di abitazione.
25. Le parti si impegnano a prestare reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (paesi extraeuropei), consentendo l'inserimento della minore negli stessi.
26. Eventuali figure nuove (compagna e/o compagno) del padre e/o madre dovranno essere gradualmente inserite nella vita della minore, concordandone le modalità, onde evitare danni a quest'ultima”.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della minore coinvolta, ferma restando la validità meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 09.09.2025
La Giudice est.
MA Teresa Moretti
La Presidente
Marta Ienzi