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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 98/2024 Reg. V.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I T O R I N O
SEZIONE PER I MINORENNI E FAMIGLIA
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO Consigliere on.
Dott. Luigi Giovanni SERMENATO Consigliere on. ha pronunciato, all'udienza del 14.01.2025, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello n. 98/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 70/2024 emessa in data 02.11.2023 (dep. 20.02.2024) dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento al minore
nato a [...] il [...] Persona_1
che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità; promosso da in qualità di nonna materna del minore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Castagno presso il cui studio in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 64 è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
e con l'intervento: del CURATORE SPECIALE del minore, in persona dell'Avv. Stefania CARNOVALI, giusta nomina del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta con provvedimento del 10/11/2021; del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA; del TUTORE PROVVISORIO del minore, in persona dell'Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Vercelli dott.ssa Valeria Simonetta;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa della signora : insiste per l'ammissibilità dell'appello Pt_1 proposto. Curatore speciale, Avv. CARNOVALI Stefania: si richiama alla propria memoria costitutiva e chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva della parte appellante. Tutore del minore: si rimette alla decisione della Corte. Procuratore Generale: chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva della parte appellante.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO:
CHE con sentenza emessa in data 2.11.2023 (pubblicata il 20.2.2024) il Tribunale minorile dichiarava lo stato di adottabilità del minore Persona_1
disponeva l'inserimento del minore presso idonea famiglia affidataria
[...] avente i requisiti per l'adozione, disponeva l'interruzione dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine e dichiarava infine la sentenza provvisoriamente esecutiva;
CHE - limitando la presente narrativa a quanto rilevante in ordine alla preliminare questione processuale in ordine alla sussistenza o meno della legittimazione attiva della nonna materna alla proposizione dell'appello e dunque alla sua ammissibilità - nella parte motivazionale della sentenza di primo grado si dava atto che l'istruttoria svolta aveva fatto emergere gravi carenze della madre nell'accudimento primario e nella relazione affettiva con il figlio, nonché l'atteggiamento sostanzialmente abbandonico del padre rispetto alla funzione genitoriale. Il minore era inoltre privo di parenti entro il quarto grado idonei a svolgere funzioni vicarianti di quelle genitoriali e che si fossero dichiarati disponibili. La nonna materna, infatti, non aveva fatto istanza di affidamento, se non informalmente, e in ogni caso non era stata ritenuta idonea dai periti a svolgere il ruolo vicariale di genitore. Inoltre, presentava un generale Per_1 ritardo psico-evolutivo nelle funzioni motorie e nel linguaggio, aveva sviluppato un legame di attaccamento indifferenziato e non aveva una figura di riferimento. Era pertanto necessario l'inserimento in un contesto familiare in grado di assicurargli la stabilità affettiva di cui aveva bisogno, trovandosi il minore in una condizione di abbandono morale e materiale non transitorio;
CHE proponeva tempestivamente appello la signora , Parte_1 in qualità di nonna materna del minore, chiedendo, in via principale, di disporre il collocamento del bambino presso la stessa, valutando un sostegno del nucleo attraverso un progetto PIPPI ovvero una educativa domiciliare rafforzata, attivando la presa in carico della NPI e un percorso di sostegno. In subordine, chiedeva di disporre nell'ambito di un'adozione piena e legittimante, ma aperta, la ripresa degli incontri in luogo neutro tra il minore e la nonna materna, secondo i modi e i tempi ritenuti congrui dai Servizi, anche al fine di una corretta narrazione delle proprie origini;
CHE si costituiva il Curatore speciale del minore, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'appellante e chiedendo, nel merito, il rigetto del reclamo, e per l'effetto, la conferma integrale della sentenza. Sulla questione preliminare, rilevava il difetto di legittimazione della nonna materna, in quanto dal combinato disposto degli articoli 12,15 e 16 della legge 184/1983 si evince il solo riferimento ai parenti entro il quarto grado che avessero mantenuto rapporti significativi con il minore, circostanza nel caso di specie non verificatasi. La signora , infatti, come emerso nell'istruttoria di primo grado, non era Pt_1 stata capace di stabilire e mantenere con il nipote un contatto significativo per sua colpa, come rilevabile sia dalle plurime relazioni sociali (per esempio, non si era tenuta in contatto con gli operatori, rispetto ai quali non rispondeva al telefono, aveva assunto inoltre un atteggiamento aggressivo e non collaborante e infine aveva un rapporto con il minore occasionale) sia dall'elaborato peritale (risultata ivi distratta e superficiale, incostante e poco presente, non consapevole delle patologie della figlia). La stessa, inoltre, non si era costituita nel giudizio in primo grado, non aveva fatto istanza di affidamento a sé del nipote, non aveva mai neppure richiesto di potersi occupare di lui, se non in sede di appello;
Contr in data 19.08.2024 perveniva comunicazione del Servizio sociale che dava atto dell'interruzione dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine, in seguito all'emanazione della sentenza, nonché che al momento della comunicazione della sentenza alla madre e alla nonna, era divenuto essenziale l'intervento delle forze dell'ordine in quanto entrambe le donne avevano iniziato a inveire e minacciare l'assistente sociale. Il Servizio concludeva riferendo che da quel momento la nonna, la madre e il padre del minore non avevano avuto più alcun contatto con il Servizio sociale né avevano richiesto informazioni inerenti il minore;
CHE all'udienza del 1.10.2024, la Corte, rilevata la regolarità della notifica e la mancata costituzione dei genitori, ne dichiarava la contumacia. Concedeva termine fino al 12.12.2024 per il deposito di una memoria a parte appellante sulla sollevata questione di inammissibilità dell'appello e rinviava per la discussione su tale questione all'udienza del 14.01.2025;
CHE l'appellante depositava tempestiva memoria autorizzata in merito a tale questione preliminare inerente la legittimazione ad appellare della nonna materna, osservando che la nonna è parente entro il quarto grado che ha mantenuto rapporti significativi rapporti con il minore, seppur non costituita formalmente nel giudizio di primo grado. Inoltre, ricordava la giurisprudenza di legittimità allorché aveva indicato la necessità di esaminare, senza mai trascurare, una posizione rilevante nell'ambito familiare come quella dei nonni, soprattutto se gli stessi si fossero resi disponibili alla cura e all'educazione dei nipoti, manifestata inizialmente per il solo tramite del Servizio Sociale e successivamente in modo formale con la proposizione dell'atto di appello (Cass. n. 4746/2024). La ratio si rinveniva nella necessità di tutelare quei vincoli che affondano le loro radici nella famiglia, che trovava il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29 Cost.). Nel caso di specie, la Signora aveva Pt_1 da subito manifestato la propria disponibilità a prendersi cura . Per_1
Ne conseguiva che, seppur si trattasse di un neonato, la Signora Pt_1 aveva cercato di instaurare un rapporto significativo con il nipote e l'unica eventuale colpa alla stessa ascrivibile era stata quella di essersi messa parzialmente in disparte in favore del padre del minore, stante la dichiarata volontà del signor di svolgere il proprio ruolo genitoriale. Per_1
All'udienza del 14.1.2025, rassegnate le conclusioni su tale preliminare questione di ammissibilità dell'appello come in epigrafe, la Corte si riservava di decidere.
***
La Corte rileva il difetto di legittimazione attiva della nonna materna alla proposizione dell'appello de quo.
Invero, la stessa non è parte necessaria del procedimento inerente l' accertamento della sussistenza dello stato di adottabilità del nipote minore: in primo luogo, nel caso di specie, non lo è in via principale, essendovi in primo grado già costituiti e presenti i due genitori, padre e madre (rimasti poi contumaci nel presente grado), fase in cui la stessa non si è costituita ed è stata meramente sentita e convocata dagli operatori sociali e dai consulenti CTU nell'ambito della procedura istruttoria. Neppure la nonna, attuale appellante, può essere ritenuta parte necessaria in via sussidiaria, difettando, come accertato nella predetta istruttoria di primo grado, la sussistenza di rapporti significativi della stessa con il minore.
Sul punto, in diritto, si ricorda che la Corte di Legittimità ha anche recentemente evidenziato come la partecipazione di “altri parenti” al procedimento in oggetto sia necessaria solo in caso di sussistenza di rapporti significativi degli stessi con il minore ed in assenza dei genitori, mentre in presenza dei genitori (come nel caso di specie) i nonni, pur se possono essere sentiti e convocati, non sono parti necessarie del giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez I, n. 13377 del 16.5.2023).
Inoltre, in fatto, deve ricordarsi che l'insussistenza di rapporti significativi nonna/minore e l'inadeguatezza della stessa è stata ampiamente evidenziata, oltre che nelle relazioni sociali, anche in sede di CTU allorché la stessa è stata così descritta “nei confronti di è apparsa distratta, superficiale, poco Persona_1 coinvolta e poco presente, a ente;
nei confronti dei Servizi, così come delle CCTTU, a lungo è rimasta irraggiungibile, infine mostrandosi reattiva, contraddittoria e poco critica. La trascuratezza dalla donna dimostrata nei confronti della figlia e del nipote, la sua incapacità a prestare sufficiente attenzione all'analisi, anche in forma minima e parziale, della situazione financo giudiziaria in cui è coinvolta la sua famiglia, nonché la mancanza di una reale disponibilità a farsi guidare adeguatamente nella comprensione e nella gestione della stessa, non permettono di riconoscere nella signora una valida figura di sostegno e Pt_1 supporto alla crescita del minore, altre bile e idonea figura genitoriale vicariale” (cfr. pagg. 40-41 rel. peritale). Alla luce di tutto ciò, difettando, in diritto ed in fatto, la legittimazione attiva della nonna materna alla proposizione dell'appello in oggetto, lo stesso deve dichiararsi inammissibile, stante il suddetto difetto di legittimazione ad appellare.
In considerazione nella natura processuale della questione dirimente affrontata e delle caratteristiche specifiche del presente procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, dichiara inammissibile l'appello per difetto di legittimazione attiva ad appellare della sig,ra . Parte_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 14.1.2025. .
Il giudice estensore
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
Il Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO