Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/05/2025 N. 2172/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to GANCI FABIO nonchè dall'Avv.to MICELI Parte_1
WALTER ed elett.te dom.to presso lo studio in
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
ROVELLI STEFANO e dall'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in Via Soderini 24 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 il , chiedendo al Giudice;
Controparte_2
1/6 Dott. Riccardo Atanasio
;
[...] per l'effetto, condannare il , in favore di parte ricorrente, Controparte_2
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.262,94 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
La ricorrente deduce di avere prestato attività lavorativa in qualità di docente precaria per conto del convenuto per i seguenti periodi scolastici: CP_2
anno scolastico 2019/20:
- contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Tecnico Industriale E. Mattei di San
Donato Milanese (MI) in qualità di docente supplente temporaneo (per la sostituzione di per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Secondaria di II grado – Parte_2
classe di concorso AB24, orario pieno 18 ore settimanali di servizio: dal 18/09/2019 al
08/06/2020; dal 09/06/2020 al 09/06/2020; dal 12/06/2020 al 12/06/2020; dal 15/06/2020 al
26/06/2020.
Lamenta che il non ha riconosciuto la retribuzione professionale docenti, che viene CP_2
pacificamente riconosciuta in favore dei docenti di ruolo nonché dei docenti precari con contratto al 30 giugno dell'anno di competenza.
2/6 Dott. Riccardo Atanasio Rilevata la violazione del principio di non discriminazione sancito dalle direttive europee ha concluso chiedendo la condanna del al pagamento della somma di euro 1.262,94 CP_2
oltre interessi di legge, tenuto conto che la indennità è pari a: ad € 174,50 mensili dal 1.3.2018; ad € 184,50 mensili a far tempo dal 1.1.22.
Dal canto suo il ha eccepito, in via preliminare, la parziale prescrizione ex art. 2948 CP_2
c.c. del diritto vantato dalla ricorrente, in quanto il ricorso è stato notificato all'amministrazione solamente in data 03.03.2025, pertanto le pretese anteriori al 03.03.2020 sarebbero prescritte.
Inoltre, il convenuto ha rilevato che la retribuzione professionale docenti viene CP_2
riconosciuta ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali con incarico fino al 31 agosto ed ai supplenti fino al termine delle attività didattiche vale a dire il 30 giugno;
non anche ai supplenti che svolgono incarichi temporanei come del resto si ricava dalla nota del 17 dicembre 2012; ed ha spiegato il mancato riconoscimento ai lavoratori precari CP_3
della indennità predetta con la ragione che quella è stata destinata a premiare la professionalità della funzione docente al fine del miglioramento del servizio scolastico.
Il evidenzia che la permanenza in servizio del docente ricorrente, per un così breve CP_2 periodo di tempo, non consente di esercitare quell'attività professionale di organizzazione e di progettazione che invece viene compiuto dagli altri docenti che dispongono di ben maggiore tempo per dedicarsi alla formazione dei discenti.
Sicché non potrebbe dirsi violato il principio di non discriminazione, più volte invocato dai docenti precari spesso trattati in maniera deteriore rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato o a quelli assunti a tempo determinato fino alla conclusione delle attività didattiche.
Vi è peraltro una circolare del che conferma questo indirizzo e trova origine nella CP_2
contrattazione collettiva che individua nella Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
l'obiettivo di valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori che investono struttura e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Il giudicante ritiene invece che la domanda sia fondata e merita accoglimento.
3/6 Dott. Riccardo Atanasio In via preliminare, in relazione all'eccezione di prescrizione quinquennale, si deve rilevare che parte ricorrente ha inviato al un atto di diffida, interruttivo della prescrizione, in data CP_2
18.11.2024.
Pertanto, il diritto fatto valere – relativo al periodo dal 19.11.2019 al 26.06.2020 – può essere riconosciuto alla ricorrente.
Sulla questione che ci occupa è intervenuta recentemente la Cassazione la quale, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Richiamata la disciplina di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 del comparto scuola e di cui all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, la Cassazione ha poi puntualizzato che “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato
l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Poste tali premesse, la S.C. ha concluso: “7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
4/6 Dott. Riccardo Atanasio
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_2 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese».
In fatto si deve considerare che la fattispecie oggetto del presente giudizio si presta all'applicazione concreta della giurisprudenza richiamata ed alla salvaguardia del principio di non discriminazione in quanto la ricorrente ha espletato attività per un periodo di tempo continuativo, il quale risulta tuttavia essere tale da consentire alla ricorrente il riconoscimento di una annualità di servizio (dal 19.11.2019 al 26.6.2020 pressoché ininterrottamente).
Il convenuto va pertanto condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € CP_2
1.262,94 lordi oltre interessi di legge
In quanto soccombente il convenuto va Controparte_2 condannato a pagare in favore dell'Avv.to GANCI FABIO e MICELI WALTER, dichiaratisi distrattari, le spese di lite determinate in € 1.100,00 (comprensivo dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014), oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore del Controparte_2 ricorrente la somma di € 1.262,94 lordi oltre interessi di legge a titolo di Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti;
condanna altresì il convenuto a rimborsare all'avv.to GANCI FABIO e MICELI CP_2
WALTER, dichiaratisi distrattari, le spese di lite che liquida in € 1.100,00 (comprensivo dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014), oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
5/6 Dott. Riccardo Atanasio Milano, 06/05/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
6/6 Dott. Riccardo Atanasio