Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1985, n. 25
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 marzo 1985
Art. 2.
L'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' sostituito dal seguente:
"Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".
Entrata in vigore il 10 marzo 1985
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