Art. 2.
L'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' sostituito dal seguente:
"Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".
L'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' sostituito dal seguente:
"Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".