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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere est. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 618/2021 emessa dal IB di Savona, pubblicata il giorno 22.07.2021, non notificata, promossa da:
qualità di socio amministratore della TE_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Vallerga, TE_2 el Foro di Genova, in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Via Martin Piaggio n. 17, int. 1/A-E APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Poggi del Foro di Savona, in forza di CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Loano (SV), Via Ricciardi n. 9,
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
avente a oggetto: diritti reali nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER L'APPELLANTE:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda: a) accertare e dichiarare l'error in iudicando in cui è incorso il Giudice di prime cure, nella parte in cui:
1. ha accertato che “la porzione di fabbricato costruita in aderenza all'edificio denominato
[...]
[…] viola la servitù di luce esistente in relazione ad entrambe le aperture collocate sulla Pt_3 parete sud est” e, quindi, ha condannato il NO e la “a demolire le porzioni di Pt_1 TE_2 fabbricato costruite a distanza inferiore di tre metri dalle luci irregolari di proprietà , e per CP_1
l'effetto, riformare la sentenza gravata, accertando e dichiarando che la servitù lucifera di cui è titolare il NO non impedisce al NO le facoltà di cui al 904 c.c. e che, in ogni CP_1 Pt_1 caso, con l'atto dell'anno 1955 tale servitù di luce è stata subordinata ad una condizione potestativa risolutiva, ovvero per le motivazioni meglio viste e ritenute, con rigetto della domanda avanzata da parte attrice in primo grado;
2. ha accertato che “la ricostruzione del fabbricato eseguita dai convenuti viola le distanze legali previste dal DM 2 aprile 1968 rispetto alla parete finestrata [dell'TE LA]” e, quindi, ha condannato il NO e la “a demolire le porzioni di fabbricato colorate in giallo Pt_1 TE_2 negli allegati 1 e 2 della relazione peritale integrativa […], nonché a demolire la porzione di rampa sopraelevata rispetto alla preesistente quota della copertura dell'edificio”, e per l'effetto, riformare la 1 sentenza, accertando e dichiarando che, ai fini del computo delle distanze, deve preferirsi l'ipotesi di cui all'All. 1 della Relazione integrativa (e, quindi, assumere a riferimento la parete finestrata lineare, senza considerare i due manufatti posti sui balconi dell'TE LA), e che la porzione di rampa asseritamente sopraelevata è talmente insignificante da ritenersi irrilevante, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., ovvero per i motivi meglio visti e ritenuti, con rigetto della domanda avanzata da parte attrice in primo grado;
3. ha accertato che “dal terrazzo di copertura del nuovo volume aderente e TE_3 prospiciente Via all'Orto è stata costituita per un tratto di lunghezza di 2 mt. una nuova veduta sul fondo [del NO , a distanza inferiore di quella legale” e, quindi, ha condannato il NO CP_1
e la “ad arretrare il parapetto (costituito da ringhiera metallica) a 1.5 m dal Pt_1 TE_2 confine”, e per l'effetto, riformare la sentenza, accertando e dichiarando che tale circostanza non era stata denunciata dal NO né in atto di citazione, né in prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., CP_1 e che la sentenza è quindi viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero per le motivazioni meglio viste e ritenute;
4. ha accertato che “sono stati realizzati tubi di scarico di acqua piovana e della condensa degli impianti di climatizzazione a distanza inferiore da quella legale rispetto all'edificio denominato
[...]
” e, quindi, ha condannato il NO e la “ad arretrare le suddette Pt_3 Pt_1 TE_2 tubazioni a 1 mt di distanza”, e per l'effetto, riformare la sentenza, accertando e dichiarando che la censura con la quale, in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il NO ha lamentato la CP_1 violazione dell'art. 889 c.c. costituisce mutatio libelli (e non mera emendatio) rispetto a quanto originariamente paventato nell'atto di citazione, ovvero per le motivazioni meglio viste e ritenute, con rigetto della domanda avanzata da parte attrice in primo grado;
5. ha accertato che “è stato tagliato il muro di confine in comproprietà tra le parti” e, quindi, ha condannato il NO e la “a ripristinarne lo stato nella sua precedente Pt_1 TE_2 consistenza” e, per l'effetto, riformare la sentenza, accertando e dichiarando che il muro “tagliato” è di proprietà esclusiva del NO , ai sensi e per gli effetti dell'art. 881 c.c. e, per la denegata Pt_1 e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Collegio confermi che detto muro è in comproprietà tra le parti, che la modifica apportata dal NO integra il legittimo uso della cosa comune ai Pt_1 sensi dell'art. 1102 c.c., ovvero per le motivazioni meglio viste e ritenute, con rigetto della domanda avanzata da parte attrice in primo grado. b) respingere l'appello incidentale ex adverso proposto, in quanto inammissibile, infondato in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello,
- rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione;
- previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito;
- previa ammissione di tutte le produzioni ed istanze istruttorie formulate dal sig. in primo CP_1 grado non ammesse, meglio identificate in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale in data 13/05/2022, anche in ordine al contenuto del quesito da sottoporre al TU ed ai chiarimenti al medesimo richiesti e non evasi, e più precisamente e fra l'altro:
- previa ammissione di quanto richiesto e non ammesso in seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in data 20/11/2019 il cui contenuto qui si ritrascrive in parte qua per comodità di reperimento: 'Fermo quanto sopra, si insta anzitutto per il licenziamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a:
- descrivere lo stato dei luoghi con riguardo a quanto dedotto in atti da parte attrice, anche evidenziando le difformità di quanto risulta realizzato rispetto agli elaborati progettuali prodotti in sede di citazione (all.5-6);
- verificare in loco, mediante rilievo planimetrico e fotografico e attraverso ogni altro ausilio di rilevazione, le doglianze tutte di parte attrice, per come esposte in atto di citazione ed in sede di prima memoria ex art.183 VI comma cpc, ivi comprese quelle afferenti le immissioni di rumore e di gas;
- fornire ogni elemento utile al Giudicante in ordine alla valutazione della natura dell'intervento di cui è causa ai fini della sua annoverabilità ad intervento di ristrutturazione edilizia o meno, e riguardo la sua assoggettabilità alla normativa di cui alla l.n. 447/1995 ed in particolare all'art.8 della medesima, 2 indicando se i contenuti del piano acustico presentato dalla parte convenuta siano o meno adeguati e conformi alle previsioni di legge, nonché completi rispetto all'attività posta in oggi in essere;
- individuare le opere e/o comunque gli interventi necessari a ricondurre a norma di legge quanto progettato e/o realizzato da controparte, quantificandone i relativi costi.
Si chiede che il Ctu sia autorizzato ad acquisire presso le amministrazioni deputate ogni documento ritenuto utile all'evasione del quesito, ed in particolare e fra l'altro in caso vi siano tardive eccezioni sulla conformità agli originali degli elaborati progettuali prodotti da parte attrice, e le stesse non siano denegatamente ritenute inammissibili in virtù della non contestazione avversaria, ad estrarre copia presso il di tutta la documentazione afferente l'intervento di cui è causa. Controparte_2 Si deducono i seguenti capitoli di prova per interpello del sig. in proprio e quale TE_1 legale rappresentante della società e per testi espunte o TE_2 riformulate dal IB Ill.mo eventuali espressioni ritenute valutative:
1) Vero è che le fotografie prodotte da parte attrice sub.11 n.1-9-10-11-21-22, sub.13 e sub.27 n.7, che si rammostrano, rappresentano i luoghi di cui è causa prima dell'intervento edilizio di ristrutturazione oggetto di controversia (ristrutturazione del compendio composto dal fabbricato situato in Via Garibaldi n. 80 (F. 19, Mapp. 335, 336 e 339 – ex Cinema Loanese), e da quello situato in Via Garibaldi n 84 (F. 19, Mapp. 339, Sub. 8 – ex Esercizio commerciale) di proprietà della società (di seguito anche ) e/o del sig. TE_2 TE_2 Pt_1
quanto al sub.8);
[...]
2) Vero è che le fotografie prodotte da parte attrice sub.11 n.2-3-4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36, sub.14 sub.26 n.
1-2 e 3 sub.27 n.5 che si rammostrano, rappresentano i luoghi di cui è causa durante l'intervento edilizio di ristrutturazione oggetto di controversia (ristrutturazione del compendio composto dal fabbricato situato in Via Garibaldi n. 80 (F. 19, Mapp. 335, 336 e 339 – ex Cinema Loanese), e da quello situato in Via Garibaldi n 84 (F. 19, Mapp. 339, Sub. 8 – ex Esercizio commerciale) di proprietà della società
[...]
(di seguito anche ) e/o del sig. TE_2 TE_2 TE_1 quanto al sub.8);
3) Vero è che le fotografie prodotte da parte attrice sub.11 n.23 e sub.25, 26 n.4-5, 27 n.n.1-2-3-4- 6-8, sub.28, sub.29 e sub.30 che si rammostrano, rappresentano i luoghi di cui è causa alla data odierna e/o comunque all'esito dell'intervento edilizio di ristrutturazione oggetto di giudizio (ristrutturazione del compendio composto dal fabbricato situato in Via Garibaldi n. 80 (F. 19, Mapp. 335, 336 e 339 – ex Cinema Loanese), e da quello situato in Via Garibaldi n 84 (F. 19, Mapp. 339, Sub. 8 – ex Esercizio commerciale) di proprietà della società TE_2
(di seguito anche ) e/o del sig. quanto al sub.8);
[...] TE_2 TE_1 Cont 4) Vero è che a partire dal 23/05/2019, giorno di apertura del supermercato , almeno due dipendenti della struttura, tutti i giorni tra le ore 5.50 e le ore 6 percorrono la rampa di accesso al posteggio di cui alle fotografie prodotte sub.25, con moto di alta cilindrata di cui una di colore giallo visibile nelle fotografie che si rammostrano, prodotte sub.25 e 39, e dal mese di novembre in auto;
5) Vero è che i dipendenti di cui al capo 4, ogni giorno, tra le ore 5.50 e le ore 6,00 provocano rumore oltre che nel percorrere la rampa, anche nell'aprire il cancello di accesso alla stessa e di porta antincendio, rumori tutti percepibili nelle stanze dell'albergo all'insegna TE LA e di quelle dei limitrofi;
TE_4
6) Vero è che i rumori prodotti con le attività di cui ai capi 5 e 6, dal 23/05/2019 a tutt'oggi, hanno più volte svegliato i clienti dell'albergo all'insegna TE LA ed il stesso ed i suoi familiari;
CP_1
7) Vero è che dal 23/05/2019 a tutt'oggi anche durante le ore notturne (dopo le ore 22,00), la rampa di accesso al posteggio viene utilizzata, in particolare dal , suoi familiari, clienti e CP_4 collaboratori dell'albergo, per accedere al posteggio con autoveicoli;
8) Vero è che a titolo esemplificativo, la notte fra il 10/8/2019 e l'11/08/2019 l'autovettura targata FA057JX di proprietà del sig. alle ore 00.30 circa accompagnata da dipendente TE_5 dell'TE Villa Lina, è entrata nel posteggio e vi è rimasta quanto meno fino a tutto il giorno successivo;
9) Vero è che il giorno 22 giugno 2019 alle ore 16.10 circa un Suv bianco targato ES215JM di proprietà del sig. accompagnato da personale del è entrato nel posteggio CP_5 TE_2 di cui è causa;
10) Vero è che le autovetture per accedere o uscire dal posteggio eseguono più manovre;
3 11) Vero è che a titolo esemplificativo in data 22/06/2019 alle ore 18.27 l'autovettura targata FT 499CX, ripresa nella fotografia allegata sub.36 ha eseguito circa una decina di manovre per uscire dal posteggio, di cui circa tre sulla rampa;
Cont
12) Vero è che successivamente all'apertura del supermercato all'insegna , e pertanto a far data dal 23/5/2019, tutti i giorni durante l'estate, tra le ore 5,45 e le 7, vengono effettuate le operazioni di scarico della merce di approvvigionamento dell'esercizio commerciale che durano circa 45/50 minuti, ed anche nella stagione autunnale con tempi leggermente più brevi, a mezzo camion anche di grosse dimensioni, anche autoarticolati, quali quello rappresentato nella fotografia prodotta sub.35 che si rammostra, e con l'utilizzo di carrelli e muletti;
13) Vero è che dal 23 maggio 2019, sempre fra le 5.45 e fino alle 7.30, tutti i giorni, le operazioni di scarico della merce di approvvigionamento dell'esercizio commerciale vengono effettuate anche con mezzi di più piccole dimensioni (furgoncini);
14) Vero è che le attività di cui ai capi 12 e 13 provocano rumori percepibili nelle stanze dell'albergo all'insegna TE LA e di quelle dei limitrofi;
TE_4 TE_4
15) Vero è che i rumori prodotti con le attività di cui ai capi 11 e 12 hanno più volte svegliato i clienti dell'albergo all'insegna TE LA ed il stesso ed i suoi familiari;
CP_1
16) Vero è che il fuoristrada Mitsubishi targato ZA721ND, l'Ape targato AM27305 e l'autovettura FORD DXA targata EG057SX restano posteggiati tutti i giorni, ed anche nelle ore notturne (esclusa la Ford presente principalmente di giorno) nel posteggio raffigurato nelle fotografie prodotte sub.25 che si rammostrano e spesso è altresì presente l'autovettura targata ES102LP;
17) Vero è che i veicoli raffigurati nelle fotografie prodotte sub.37,38, 39 e 40 che si rammostrano sono di proprietà o comunque nella disponibilità del , di suoi familiari (del CP_4 Per_1
e/o di dipendenti o clienti dell'albergo Villa Lina di Loano;
[...]
18) Vero è che i clienti dell'albergo all'insegna TE LA dal 23 maggio 2019 a tutt'oggi lamentano di essere disturbati dall'accensione durante le ore notturne (dopo le 22 e fino all'alba) di una luce di illuminazione della rampa di accesso al posteggio, che si attiva con il movimento;
19) Vero è che fra gli altri i signori , , e TE_6 TE_7 TE_8 Pt_9
, clienti dell'albergo TE LA, hanno lamentato al sig. le problematiche di rumore di
[...] CP_1 cui ai capi precedenti ed hanno rilasciato le dichiarazioni prodotte sub.31 che si rammostrano;
20) Vero è che dal foro visibile nella fotografia prodotta sub.30 da parte attrice che si rammostra provengono rumori e aria;
21) Vero è che quanto meno il giorno 15/8/2019 l'autovettura targata EJ108LR ha occupato il posto auto rappresentato nella fotografia prodotta sub.38.8 che si rammostra;
22) Vero è che tale posto auto è utilizzato dalla data di apertura del posteggio (23/5/2019);
23) Vero è che la recinzione posta a delimitazione della proprietà ispetto alla rampa di accesso CP_1 al posteggio di cui è causa è stata posizionata a spese del sig. nell'anno 2017 e che CP_1 anche quella originaria apposta negli anni settanta fra i fondi era stata collocata a spese della proprietà CP_1 Si indicano a testi su tutte le circostanze sopra dedotte i signori: Ing. , con studio in Tes_1
Albenga; sig. residente in [...]al Campo;
, residente in [...]; TE_6 Controparte_6
, residente in [...]; e , entrambi residenti in [...]; residente in [...]; residente in [...]; Testimone_2 Testimone_3 CP_7
residente in [...]; residente in [...]; sig.
[...] Testimone_4 TE_5 residente in [...]; residente in [...]; , residente in [...]
San Felice;
, residente in [...]; , residente in [...]; CP_5 Controparte_10 addetta alla reception hotel signora residente in [...]; TE_2 Per_2 dott. , con studio in Loano;
residente in [...]; Persona_3 CP_11 CP_12
Via Fornaci ,13 /2 Boissano.
[...] In caso il Giudicante ritenesse di limitare il numero di testi da escutere per capitolo, ci si riserva di indicare i nominativi da sentire per ciascuna domanda in udienza o in apposita memoria, se richiesto dal IB. Si insta a che sia ordinata alla Questura di Savona e/o per quanto occorrer possa al
[...]
dei dati degli alloggiati presso l'hotel di Loano, gestito dall'omonima CP_13 TE_2 controparte , nei giorni dal 10 al 20 agosto 2019, nonché TE_2 il 22 giugno 2019 allo scopo di verificare la presenza dei proprietari delle autovetture posteggiate all'interno del parcheggio asservito all'attività del supermercato nell'attività alberghiera. 4 Si insta altresì a che sia ordinata alla di TE_2 depositare in giudizio copia dell'elenco dei nominativi dei propri dipendenti assunti anche per periodi limitati a far data dal 23/5/2019, o a quella data già in organico, a tutt'oggi, o in mancanza di elenco ufficiale, di copia dei singoli contratti, allo scopo di verificare se alcuni di essi risultino proprietari di mezzi posteggiati nel parcheggio di cui è causa.'
- previa ammissione di quanto richiesto e non ammesso in terza memoria ex art.183 VI comma cpc in data 9/12/2019, che egualmente qui si ritrascrive in parte qua per comodità di reperimento:
“Si contestano le produzioni avversarie, riservando in sede di ctu la verifica della conformità agli originali depositati in comune delle produzioni 12 e 13, che non essendo copie autentiche, allo stato cautelativamente si disconoscono agli effetti di cui agli art.2712 e 2719 c.c. Si eccepisce poi l'irrilevanza della produzione n.14 posto che il servizio di sorveglianza come noto non è continuo e ben può accadere, come nel caso di specie, che la proprietà acceda al Pt_10 posteggio avendo copia delle chiavi del cancello in esame e fruendone anche in orario notturno.
Ciò risulta inequivocabilmente dalle fotografie in orario notturno versate in atti (la luce del posteggio si accende con il movimento) e dai video che si producono sub.41. Non ci si oppone all'ordine di esibizione avanzato da controparte a condizione che i video prodotti riguardino le giornate indicate in seconda memoria dall'esponente (22 giugno 2019 e almeno giorni dal 10 al 20 agosto 2019), e risultino coprire le 24 ore.
In merito alle istanze istruttorie orali avversarie si eccepisce quanto segue:
Il capo 1 è palesemente valutativo e come tale inammissibile. Il capo 2 è generico ed egualmente valutativo.
Per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione degli avversari capitoli si indicano in controprova sui medesimi i signori: Ing. , con studio in Albenga;
sig. Tes_1 TE_6 residente in [...]al Campo;
, residente in [...]; , residente in [...]; e , entrambi residenti in [...]; TE_8 TE_9 Testimone_2 residente in [...]; residente in [...]; residente in [...]; residente in [...]; sig. residente in [...]; Testimone_4 TE_5 [...]
residente in [...]; , residente in [...]; CP_8 Controparte_9 CP_5
, residente in [...]; , residente in [...]; addetta alla
[...] Controparte_10 reception hotel signora esidente in Borghetto Santo Spirito;
dott. TE_2 Per_2 Persona_3
, con studio in Loano;
residente in [...]; Via Fornaci,
[...] CP_11 Controparte_12 13 /2 Boissano.
In relazione a quanto tardivamente dedotto da controparte, solo in via cautelativa e senza con ciò rinuncia alcuna si indica il seguente capitolo in prova contraria: a) “Vero è che lo spiovo del muro rappresentato nelle fotografie prodotte da parte attrice sub.11.12 n.23 che si rammostra è esistente in loco dall'epoca di realizzazione del muro (anni sessanta) e comunque da oltre vent'anni.”; A testi signori residente in [...], residente in [...]; Testimone_2 Testimone_3
residente in Tovo San Giacomo;
CP_7 b) “Vero è che i contenuti dei cd prodotti sub.41 sono stati trasferiti dalla videocamera al computer e da questo ai cd senza modificazione alcuna”; A teste residente in Loano Via Aurelia.' Tes_5
- previa ammissione di quanto richiesto e non ammesso in relazione alle osservazioni e chiarimenti al Ctu dedotte a verbale di udienza del 15/01/2021 – all.F in appello-, che qui egualmente si ritrascrivono in parte qua per comodità di reperimento: 'Ciò posto, l'avv.Poggi per parte attrice a questo punto insiste nelle osservazioni dell'ing. e Tes_1 rileva come il ctu non abbia risposto su diversi punti indicati dal perito del sig. e più CP_1 precisamente:
- In relazione al punto 1.1 delle osservazioni dell'Ing. in ordine alla completa diversità del Tes_1 fabbricato ad oggi realizzato rispetto a quello presente precedentemente, non ha confermato espressamente l'osservazione sviluppando la propria asserzione di cui a pag.7 della relazione preliminare, in ordine alla novità del fabbricato;
- In ordine alla violazione del DM 1968 delle finestre del piano macelleria (punto 1.13);
- Riguardo alla servitù di percolamento realizzata nell'angolo terminale della rampa (punto 1.4)
- Riguardo la sopraelevazione del muro a confine con casa (punto 1.6) Pt_3
5 - In merito alla servitù di veduta di cui al punto 1.7 non ha considerato e riferito che la ringhiera e la scala che determinano la creazione dell'affaccio non erano e non sono raffigurati negli elaborati depositati da controparte;
- Non ha risposto sulle caratteristiche di realizzazione non a regola d'arte del nuovo sistema di convogliamento acque (punto 1.8);
- Non ha risposto sul punto 1.9 sulla sistemazione precaria e inefficace del corpo di fabbrica sopra casa che ne occupa altresì la colonna d'aria sovrastante;
Pt_3
- Non ha motivato sulla considerazione come non significativo dell'aumento di altezza del tratto terminale della rampa a distanza inferiore a quella prevista dal dm 1968 (punto 1.10) – fra l'altro indicato in 25 cm ma che risulterebbe di 31 cm -; CP_
- Non ha riscontrato il punto 1.14 (falsa rappresentazione di muro nella proprietà .
- Non ha riscontrato le osservazioni di cui al punto 1.15.
- richiede inoltre che il ctu chiarisca il valore dell'innalzamento della quota del nuovo piano parcheggi rispetto al precedente solaio, nella fascia compresa entro i 10 m tra pareti finestrate verso la proprietà
nella Sezione longitudinale rampa prodotta nell'allegato 41 della perizia del TU, si evince che CP_1 l'innalzamento risulta pari a cm 36-40. Ciò si ottiene dalla differenza di quota tra quella del nuovo solaio (indicata pari a m 3.15-3.19) e quella del solaio preesistente (indicata pari a 2.79). La differenza risulta invece quotata come 29 cm. Tale valore è peraltro ripreso in perizia a pag. 12.
Dalla analisi del rilievo strumentale prodotto come allegato 40, tale dislivello risulta, concordemente a quanto rappresentato nell'allegato 41, pari a cm 40, ottenibile come differenza di quota tra quella del nuovo piano parcheggi, indicata come m 8.40 e quella del precedente solaio, la cui posizione è ancora materializzata sui luoghi e la cui quota è indicata come m 8.00. Tale innalzamento risulta parzialmente autorizzato illegittimamente (cm 11), e parzialmente in difformità al progetto. Tale sopraelevazione si ritrova altresì nel solaio di copertura dell'immobile.
- chiede altresì la misurazione esatta dei muri posti a confine della rampa e della zona di accesso alla medesima al fine di meglio chiarirne, in risposta al quesito posto, la proprietà. L'Avv.Poggi chiede pertanto la convocazione a chiarimenti del ctu sui punti non evasi o contraddittorii sopra elencati o l'integrazione dell'elaborato peritale in merito agli stessi, ed insiste altresì affinchè in revoca alle precedenti ordinanze il quesito sia esteso a tutto quanto indicato in seconda memoria ex art.183 II comma cp.c. da parte attrice. In subordine l'Avv. Poggi insiste per l'ammissione delle prove richieste nella predetta memoria ed in quella n.3 ex art.183 VI comma cpc opponendosi al licenziamento di quelle avversarie, contestando le istanze e produzioni tutte ex adverso effettuate. Infine, in relazione alla sentenza del Tar Liguria ex adverso depositata ne rileva l'inconferenza nel presente giudizio posto che la stessa attiene alla valutazione “amministrativa” e non civilistica delle questioni oggetto di giudizio, comunque rilevando che la stessa è stata oggetto di impugnazione come da documento prodotto telematicamente in vista dell'udienza odierna. – omissis- L'avv. Poggi contesta la verbalizzazione avversaria e le osservazioni del ctp .' Per_4
- Ed infine previa declaratoria di ammissibilità di quanto dedotto, richiesto e prodotto a verbale di udienza del 12/02/2021 con la memoria di deposito in pari data contenente n.6 tavole ing. Tes_1
, n.2 fotografie estratte dalle osservazioni del ctp con note esplicative ed estratto NTA
[...] CP_1 Comune di Loano, produzioni tutte non ammesse in prime cure e di cui si è richiesta e si richiede la declaratoria di ammissibilità per la relativa utilizzabilità nel presente giudizio, verbale che nuovamente per pronto reperimento qui si ritrascrive in parte qua: 'L'avv. Poggi richiama l'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del , di cui chiede Controparte_2 di poter depositare il testo in stralcio, ai fini di considerare rilevante per il rispetto delle distanze tutte le edificazioni eseguite in difformità rispetto alla sagoma preesistente sia in aumento sia in riduzione. Dà atto di aver prodotto telematicamente lo stralcio e numero 4 tavole dell'ing. e numero 2 Tes_1 fotografie estratte dalle osservazioni dell'ing. per una migliore esplicazione in punto violazione Tes_1 delle distanze. - omissis- L'avv. Poggi insiste come da verbale del 15 gennaio 2021 per sottoporre al TU le ulteriori questioni ivi specificate, e nelle osservazioni dell'ing. e in subordine insiste Tes_1 per tutte le istanze istruttorie indicate, opponendosi a quelle avversarie.' IN VIA PRINCIPALE
- respingere integralmente l'avversario gravame;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
6 - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del IB di Savona, la sentenza n. 618/2021 pubbl. il 22/07/2021 Repert. n. 831/2021 del 22/07/2021 del IB di Savona, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Serra, nel procedimento portante il RG n. 104/2019 (all.A); IN VIA PRINCIPALE:
- previa se del caso declaratoria incidentale di illegittimità e conseguente disapplicazione dei titoli edilizi ottenuti ed eventualmente ottenendi dai convenuti in relazione agli interventi in esame, anche per la lamentata mancata allegazione di quanto necessario a norma di legge ed in particolare e fra l'altro della documentazione di previsione di impatto acustico e/o per la sua insufficienza e/o illegittimità;
- ferma la violazione dell'art.873 c.c. già acclarata dal IB di prime cure, e i provvedimenti di demolizione conseguentemente emessi, accertare e dichiarare che le opere realizzate (o comunque previste a progetto) dalla parte convenuta nell'ambito dell'intervento edilizio di cui è causa violano l'art.907 c.c. rispetto alle vedute preesistenti al piano terreno e al piano primo del fabbricato censito al Fg. 19 Mapp. 334 del catasto fabbricati del Comune di Loano (cd ), e/o comunque TE_3 e le previsioni del Dm 2 aprile 1968 e conseguentemente condannare la società TE_2 e per quanto occorrer possa il Sig. alla demolizione di
[...] TE_1 quanto realizzato illegittimamente o comunque vietarne l'edificazione o come meglio, nella maggior misura indicata in atto di appello, e/o comunque emergente in sede di gravame;
- fermo quanto già accertato e disposto dal IB di prime cure, accertare e dichiarare che le opere realizzate (o comunque previste a progetto) dalla parte convenuta nell'ambito dell'intervento edilizio di cui è causa violano il Dm 2 aprile 1968 rispetto alla parete finestrata dell'immobile censito al Fg. 19, Mapp. 333 Sub. 34 graffato al Mapp. 411 Sub. 30 e conseguentemente condannare la società e per quanto occorrer possa il Sig. TE_2 TE_1 alla demolizione di quanto realizzato illegittimamente o comunque vietarne l'edificazione
[...]
o come meglio nella maggior misura indicata in atto di appello e/o comunque emergente in sede di gravame;
- accertare e dichiarare che la costituzione di servitù carrabile a favore del nuovo esercizio commerciale relativamente ai posti auto ad esso dedicati viola gli articoli 1067 c.c. per quanto attiene le servitù esercitate dall'esponente e l'art.1060 c.c. per quanto attiene il diritto di uso pubblico costituito sul porticato e conseguentemente vietarne la costituzione o comunque l'esercizio o come meglio;
- accertare e dichiarare che le opere realizzate dalla parte convenuta nell'ambito dell'intervento edilizio di cui è causa violano l'art.905 e 906 c.c. in relazione all'edificazione di un nuovo parapetto a distanza inferiore a un metro e cinquanta dalla proprietà dell'esponente, censita al Fg.19 Mapp. 334 del catasto fabbricati del Comune di Loano e conseguentemente condannare la società
[...] e per quanto occorrer possa il Sig. alla TE_2 TE_1 demolizione di quanto realizzato illegittimamente o come meglio;
- accertare e dichiarare che le opere di modifica dello scolo delle acque piovane realizzate dalla parte convenuta nell'ambito dell'intervento edilizio determinano, la costituzione di una servitù prima inesistente oltre alla violazione delle distanze di cui all'art.889 c.c. a svantaggio del fabbricato censito al Fg. 19 Mapp. 334 del catasto fabbricati del Comune di Loano e conseguentemente condannare la società e per quanto occorrer possa il Sig. TE_2 TE_1 alla demolizione di quanto realizzato illegittimamente nella maggior misura indicata in atto
[...] di appello e/o comunque emergente in sede di gravame ed al ripristino dei luoghi;
- accertare e dichiarare che le immissioni di gas di scarico e di rumore causate all'esito della realizzazione dell'intervento e dall'uso della rampa veicolare e dell'antistante cortile e porzione di porticato di cui è causa per l'accesso alla struttura realizzata dalla parte convenuta da parte di un numero indeterminato di mezzi veicolari, eccedono la normale tollerabilità e comunque determinano gravi danni alla proprietà dell'esponente in termini di salubrità, vivibilità ed igiene dei luoghi e conseguentemente vietare o adeguatamente limitare con adeguate previsioni tale uso;
- accertare e dichiarare che le opere di cui è causa risultano prive di valido titolo edilizio e/o comunque si pongono in contrasto con l'art.8 della l. n. 447/1995 e/o la normativa acustica e conseguentemente vietare o adeguatamente limitare con adeguate previsioni la realizzazione dell'intervento, se del caso ordinando la rimessa in pristino stato;
- confermare per il resto le favorevoli statuizioni di prime cure;
7 Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di avvocato oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge, anche di mediazione e di ctu e ctp e tenuto conto dell'avversaria soccombenza virtuale su alcuni capi della domanda. IN OGNI CASO:
- Respingere le difese avanzate dai convenuti, perchè infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti, anche di prime cure;
Con vittoria integrale in ogni caso delle spese, diritti ed onorari di avvocato oltre iva e c.p.a., dei due gradi di giudizio, con rimborso anche delle spese e degli onorari relativi al procedimento di mediazione e degli esborsi sostenuti dall'attore per il proprio ctp, con spese di ctu integralmente a carico delle parti convenute, tenuto anche conto dell'avversaria soccombenza virtuale su alcuni capi della domanda. Con altresì riconoscimento di un'indennità giornaliera a favore della proprietà per ogni giorno CP_1 di ritardo nell'esecuzione della sentenza di prime cure laddove l'impugnazione di di TE_2
e del sig. sia anche solo parzialmente respinta, TE_2 TE_1 dal dì di emissione del provvedimento del IB di Savona.
IN VIA DI ULTERIORE GRADUATO SUBORDINE:
Per la davvero non creduta e denegata ipotesi di integrale conferma della sentenza di prime cure, provvedere comunque alla condanna di controparte alla rimozione della scala antistante la finestra di , che si ritiene omessa per mera dimenticanza dal Giudice di prime cure ed alla TE_3 integrazione del provvedimento di liquidazione delle spese di lite, con condanna di controparte alla refusione delle spese di ctp a favore dell'attore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 9.1.19, regolarmente notificato alla controparte, adiva CP_1 il IB di Savona esponendo che:
• era comproprietario dell'immobile sito in Loano, Corso Europa n. 17, catastalmente identificato al fg. 19, mapp. 333 sub. 34 graffato al mapp. 411 Sub. 30; - dell'immobile adiacente al precedente situato in Via all'Orto, catastalmente identificato al fg. 19 mapp. 334; - nonché degli immobili catastalmente identificati al fg. 19, mapp. 411, sub. 9 e sub.28;
• in tale compendio veniva esercitata l'attività alberghiera, all'insegna TE LA, gestita dal medesimo in forma societaria;
CP_1
• in adiacenza a tali immobili era in corso un intervento di ristrutturazione del fabbricato situato in Via Garibaldi n. 80 (f. 19, mapp. 335, 336 e 339 – ex Cinema Loanese), e di quello situato in Via Garibaldi n 84 (f. 19, mapp. 339, sub. 8 – ex Esercizio commerciale) di proprietà della società
[...] e/o di quanto al sub. 8, all'esito del quale TE_2 TE_1 era stato previsto il frazionamento in quattro unità immobiliari destinate a configurare una nuova media struttura di vendita e altri esercizi commerciali, con realizzazione di posteggio dedicato e rampa di accesso veicolare;
• tale intervento edilizio ledeva i diritti vantanti dall'esponente, sia quale proprietario delle confinanti proprietà, sia quale titolare dell'attività alberghiera ivi esercitata in quanto: a) venivano violate le distanze da rispettare rispetto a vedute preesistenti al piano terreno e al piano primo del fabbricato censito al fg. 19 mapp. 334 e le previsioni del DM 2 aprile 1968; b) venivano violate le previsioni del DM 2 aprile 1968 con riguardo alla sopraelevazione di muro di proprietà comune e alla ricostruzione del solaio del fabbricato preesistente, in parte innalzato e in parte dotato di parapetto in muratura prima inesistente relativamente alla parete finestrata dell'immobile censito al fg. 19, mapp. 333 sub. 34 graffato al mapp. 411 sub. 30, con conseguente perdita di parte del panorama prima fruibile sul centro storico di Loano;
c) veniva costituita una servitù carrabile a favore del nuovo esercizio commerciale relativamente ai posti auto ad esso dedicati, che lede sia il diritto di uso pubblico del porticato, sia la servitù costituita a favore del fondo in proprietà dell'attore; d) venivano violate le distanze da rispettare per la creazione di vedute e prospetti con la realizzazione di un nuovo parapetto a distanza inferiore a un metro e cinquanta dalla proprietà dell'esponente e della rampa percorribile anche pedonalmente;
e) si erano immutate le pendenze di scolo delle acque superficiarie, con conseguenti danni già verificatisi nella proprietà e realizzazione di una nuova CP_1 servitù; f) si prevedeva la realizzazione di una vera e propria strada di accesso al supermercato di nuova edificazione, con conseguenti problematiche afferenti l'immissione del gas di scarico delle 8 autovetture e di rumore a palese svantaggio della proprietà dell'esponente e dell'attività alberghiera;
g) per la realizzazione della rampa, era stato inoltre previsto il “taglio” di muro perimetrale in comproprietà, se non di proprietà esclusiva dell'attore, senza autorizzazione alcuna.
• da tali violazioni l'attore subiva diversi danni, anche ulteriori rispetto alla violazione in sé dei diritti reali, quali quelli afferenti il mancato rispetto delle distanze, con particolare riferimento fra l'altro alla formazione di crepe, alla presenza di infiltrazioni, al disturbo della clientela con lavorazioni effettuate in orari non consentiti, alla mancata fruibilità di una stanza dell'albergo, alla generale lesione della tranquillità dei luoghi, e alla diminuzione di introiti dell'attività, che si riservava di chiedere in separato procedimento. Tutto ciò premesso, l'attore conveniva in giudizio TE_2
e al fine di sentire accertare tutte le violazioni di legge lamentate, con TE_1 conseguente condanna della parte convenuta all'eliminazione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva TE_2 Pt_1
personalmente, replicando alle avverse argomentazioni che:
[...]
• relativamente alla lamentata violazione delle distanze di legge da parte della nuova edificazione rispetto a due “finestre” aperte sulla parete sud-est di un locale accessorio all' “TE LA”, tali aperture dovevano qualificarsi come luci irregolari e non come vedute, in quanto dotate di inferriate e grate che ne inibivano la prospectio sul fondo del vicino;
• non corrispondeva a verità che la società convenuta avesse sopraelevato il muro di confine posto a nord-ovest del compendio e il parapetto costruito sulla sommità era stato realizzato su esplicita richiesta dell'attore, il quale aveva invitato a TE_2
"proteggere" la sua proprietà dal passaggio delle autovetture sulla rampa. Tale opera, comunque, era stata solo prevista a livello progettuale, ma non sarebbe stata in concreto realizzata;
• relativamente alla violazione della distanza minima legale rispetto alla parete sud-est (finestrata) dell'TE LA, asseritamente posta in essere, da un lato, con la realizzazione della porzione di un solaio prima inesistente e, dall'altro, con la sopraelevazione di quello già esistente tramite realizzazione di un "nuovo parapetto", doveva rilevarsi che l'intervento edilizio operato dalla società andava qualificato come mera ristrutturazione edilizia, avvenuta "a parità di volume" rispetto al manufatto preesistente: l'edificio in via di ricostruzione, in tesi, doveva, dunque, ritenersi soggetto al rispetto delle distanze imposte dal DM n. 1444/1968 solo con riferimento alle porzioni di esso fuoriuscenti dalla sagoma originaria, dovendosi per il resto mantenere le distanze originarie medesime, sì che, considerato che la porzione di solaio era interamente ricompresa nell'ingombro del preesistente fabbricato, la stessa doveva ritenersi rispettosa delle distanze legali;
• la porzione del solaio già esistente non era stata sopraelevata rispetto alla quota originaria e, in caso non creduto di modifica, essa avrebbe trovato comunque giustificazione nel D. Lgs. n.
102/2014;
• non poteva rilevare ai fini delle distanze il "nuovo" parapetto insistente sull'estremità della suddetta porzione di solaio, poiché esso era stato realizzato con un'altezza di appena 28 cm e, quindi, costituiva una sporgenza di limitata entità, con funzione meramente decorativa;
• la servitù di passaggio (e non di sosta) costituita sul fondo di proprietà a favore Pt_1 del fondo di proprietà attorea era integralmente preservata, così come il passaggio delle autovetture verso l'area parcheggio non costituiva alcun aggravamento a carico della servitù a uso pubblico dell'area porticato;
• non risultavano violate le distanze minime imposte dagli artt. 904 e 905 c.c. in relazione al nuovo parapetto, in tesi costituente affaccio sul fondo vicino, in quanto il lastrico solare non era ordinariamente accessibile, né destinato alla permanenza di persone: detto “parapetto” era stato realizzato, infatti, per la conformità dell'edifico al d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non raggiungeva l'altezza minima richiesta per i parapetti di edifici civili;
• quanto alla lamentata creazione di una nuova servitù di veduta dalla rampa di accesso, tale da consentire l'affaccio per tutti coloro che si recavano ai parcheggi verso il terrazzo di proprietà
la stessa era sempre esistita, poiché proprio in corrispondenza una volta esisteva un vero e CP_1 proprio terrazzo, risalente al 1978;
• nessuna servitù di scolo era stata realizzata con la nuova costruzione, poiché tutti gli scoli predisposti sulle coperture dell'immobile consentivano lo scarico delle acque piovane unicamente sulle aree di proprietà ; Pt_1
9 • la dedotta doglianza sulle immissioni di scarico e di rumore doveva ritenersi in parte infondata e in parte inammissibile, atteso che:- non era proponibile l'azione inibitoria di cui all'art. 844 c.c., considerato che al momento neppure era stata ultimata la realizzazione del complesso immobiliare, con la conseguenza che non era possibile stabilire se le future immissioni sarebbero state effettivamente intollerabili;
- non sussisteva, comunque, alcun obbligo di allegare la documentazione di impatto acustico al fine del rilascio dei titoli edilizi, in quanto attività a bassa rumorosità.
Tutto ciò premesso, i convenuti chiedevano di rigettare le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
La controversia, in esito al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva istruita mediante espletamento di TU. All'esito del deposito della relazione peritale e delle integrazioni richieste dal Giudice, a completamento dell'accertamento, le Parti venivano invitate a precisare le conclusioni. La causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Il IB così stabiliva:
“
P.Q.M.
il IB di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Accertato che la porzione di fabbricato costruita in aderenza all'edificio denominato
[...]
, censito al fg. 19 mapp. 334, viola la servitù di luce esistente in relazione ad entrambe le Pt_3 aperture collocate sulla parete sud est, condanna parte convenuta a demolire le porzioni di fabbricato costruite a distanza inferiore di tre metri dalle luci irregolari di proprietà CP_1 2) Accertato che la ricostruzione del fabbricato eseguita dai convenuti viola le distanze legali previste dal DM 2 aprile 1968 rispetto alla parete finestrata dell'immobile censito al fg. 19, mapp. 333, sub 34, graffato al mapp. 411 sub 30, condanna parte convenuta a demolire le porzioni di fabbricato colorate in giallo negli allegati 1 e 2 della relazione peritale integrativa, depositata in data 10.2.2021, nonché a demolire la porzione di rampa sopraelevata rispetto alla preesistente quota della copertura dell'edificio;
3) Accertato che il muro di confine sulla parete nord est non è stato sopraelevato in fase esecutiva, dichiara sul punto cessata la materia del contendere;
4) Accertato che dal terrazzo di copertura del nuovo volume aderente e prospiciente TE_3 Via all'Orto è stata costituita per un tratto di lunghezza di 2 mt. una nuova veduta sul fondo di proprietà attorea, a distanza inferiore a quella legale, condanna parte convenuta ad arretrare il parapetto (costituito da ringhiera metallica) a 1.50 mt dal confine;
5) Accertato che sono stati realizzati tubi di scarico di acqua piovana e della condensa degli impianti di climatizzazione a distanza inferiore da quella legale rispetto all'edificio denominato
[...]
, condanna i convenuti ad arretrare le suddette tubazioni a 1 mt di distanza dall'immobile Pt_3 di proprietà attorea;
6) Accertato che è stato “tagliato” il muro di confine in comproprietà tra le parti, condanna parte convenuta a ripristinarne lo stato nella sua precedente consistenza;
7) Dichiara inammissibile la domanda attorea diretta a sentir accertare l'occupazione e il danneggiamento della proprietà all'esito della realizzazione del parapetto insistente sul lastrico solare da parte dei convenuti;
8) Rigetta le altre domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
9) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa;
10) condanna parte convenuta al pagamento in favore di della porzione di 3/4 spese CP_1 processuali che liquida in € 639,54 per esborsi, ed in euro € 10.815 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
11) compensa tra le parti l'ulteriore porzione di ¼ delle spese processuali. Sentenza per legge esecutiva.”
Il IB motivava in modo articolato e dettagliato la propria decisione nei termini che seguono.
10 A) quanto alle domande attoree afferenti alla realizzazione del nuovo fabbricato in violazione dele distanze legali di cui all'art. 907 c.c. e di cui al DM 2 aprile 1968, rispetto alle “finestre”, in tesi integranti vedute, situate al piano terreno e al primo piano dell'immobile censito al fg. 19 Mapp. 334, denominato “ ”: TE_3
-A1) occorreva procedere a qualificare correttamente dette “ bucature” ;
-A2) il TU, rispetto alla situazione dei luoghi, aveva riscontrato che: “Il manufatto oggetto di ristrutturazione confina anche con un'altra porzione della proprietà ovvero con il vecchio CP_1 edificio denominato che si eleva su due piani fuori terra con struttura portante in TE_3 muratura di pietrame (foto); il contestato intervento edilizio ha comportato la creazione di un nuovo volume in aderenza al prospetto sud-est di dove si aprono due bucature di seguito TE_3 descritte. La nuova porzione aderente emerge per un solo piano fuori terra, dove un tempo si trovava una corte parzialmente coperta da tettoia, e comprende un “pozzo di luce” di mt.1,03 x mt.1,10 (misure interne), coperto da lastra in materiale trasparente che consente l'illuminazione naturale indiretta della bucatura attorea al p.t. e dotato di terminale metallico “a persiana” per l'areazione (foto)… Sul prospetto sud-est di si aprono due bucature sovrapposte, quella inferiore TE_3 di compendio di un vano oggi impiegato come magazzino, quella superiore di una camera da letto. La bucatura del p.t. ha una larghezza di mt.0,89, un'altezza di mt.1,16 e parapetto a mt.1,40 dall'attuale piano di calpestio interno, interrato di circa mt.0,50 rispetto al livello esterno;
è dotata di serramento in legno ed inferriata sul filo esterno della muratura (foto). La bucatura del p.1° ha una larghezza di mt.0,82, un'altezza di mt.0,96 e parapetto a mt.0,80 rispetto al piano di calpestio interno;
è dotata di serramento in legno, veneziana ed inferriata”;
-A3) ciò detto, dunque, risultava che anteriormente all'intervento edilizio, le aperture affacciassero su una corte, in parte coperta da tettoia, mentre rispetto all'attualità, al posto dell'originaria corte, era stato realizzato il nuovo fabbricato, in aderenza al prospetto sud-est di , con pozzo TE_3 di luce in corrispondenza della bucatura inferiore e soprastante piccolo volume (mt. 1,15 x mt. 1,40
– h. mt. 0,55) emergente dal lastrico di copertura, con chiusura orizzontale in lastra trasparente;
-A4) a fronte di tale situazione fattuale, andava considerato che con atto a rogito del notaio Per_5 risalente al 1955, era stata costituita in favore della proprietà ad oggi specifica servitù avente CP_1 ad oggetto le menzionate aperture, del seguente tenore: “è facoltà dei venditori di aprire le predette due finestre nel muro sud-est della loro casa, finestre che prospetteranno sulla sottostante proprietà dei Compratori. Dette finestre dovranno essere aperte a distanza non inferiore di metri lineari tre e centimetri ottanta, misurati dallo spigolo esterno lato nord-est della ridetta casa dei Venditori. Le dimensioni delle aperture in argomento saranno: quanto a quella inferiore: metri lineari zero e centimetri novanta di larghezza per metri lineari uno e centimetri venti di altezza;
la medesima sarà impostata col lato inferiore a centimetri novanta misurati dal pavimento interno del locale e dovrà essere munita di inferriata fissa. Quanto a quella superiore saranno conservate le identiche dimensioni di quella superiore in oggi esistente al lato nord-est della casa dei Venditori. I Compratori potranno estendere le loro costruzioni anche a meno di centimetri settantacinque dalle due nuove finestre da aprirsi come sopra detto”;
- A5) dall'esame di tutti gli elementi descrittivi e giuridici era evidente come le aperture “ de quibus” dovessero essere qualificate “ luci irregolari”, ai sensi degli artt. 900 e seguenti c.c., atteso che: -a fronte del fatto che le aperture rivolte al fondo altrui potevano appartenere solo a due generi, luci e vedute, doveva essere rammentato che la veduta sussisteva in presenza di un apertura idonea a consentire una comoda “inspectio”, intesa come possibilità di guardare nel fondo del vicino senza l'uso di mezzi artificiali, ed una “prospectio” parimenti comoda, con riferimento al fatto che, sempre in termini di normale fruizione del varco, l'apertura consentisse di sporgere il capo e di vedere nelle diverse direzioni in modo agevole, rispetto ad una visione a carico del vicino mobile e globale;
- detto quadro di riferimento aveva trovato conforto nell'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo cui le aperture o finestre potevano qualificarsi vedute nel caso in cui esse consentissero di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sul fondo del vicino, di modo che, oltre al requisito dell' ”inspectio”, sussistesse anche quello della “prospectio”, afferente all'attitudine del manufatto a consentire non solo la visione, ma anche l'affaccio mediante la sporgenza del capo sul fondo attiguo;
- in assenza, pertanto, anche solo una di tali caratteristiche,
11 qualsivoglia apertura integrava una “ luce”, regolare in presenza dei requisiti di cui all'art. 901 c.c., ed irregolare in assenza dei predetti;
-A6) nel caso in esame, dunque, le oggettive caratteristiche delle aperture presenti sul muro di
[...]
attestavano la mancanza del requisito della ”prospectio” nel fondo vicino e, pertanto, Pt_3 dovevano intendersi come luci irregolari, attesa la presenza, in entrambe, di inferriata fissa, posta in arretrato rispetto alla linea del muro perimetrale, sì da essere, dunque, “ chiuse” da grate, piuttosto ampie, ma tali da impedire comunque l'affaccio e di sporgere il capo , in funzione di una visuale completa, globale e mobile del fondo vicino, anche in appiombo, con occlusione anche di veduta laterale, in basso o in alto, non potendo essere affacciata la testa oltre il muro perimetrale;
-A7) il titolo costitutivo delle aperture, ancora, per cui, peraltro, in un caso era previsto che fosse chiusa da grate, non era dirimente, considerato che, a prescindere dalla volontà delle Parti espressa nel momento negoziale, ciò che rilevava ai fini in questione era la situazione di fatto esistente in concreto;
-A8) fermo tale approdo, la costruzione dell'allora parte convenuta doveva ritenersi illegittima anche in rapporto alla qualità di “ luci irregolari” , atteso che: - rispetto al precedente stato dei luoghi, ove insisteva un cortile, era stata realizzata una costruzione in aderenza con , ad TE_3 eccezione della porzione individuabile come pozzetto di luce, in corrispondenza con la luce del piano terra;
- non era dubitabile che con l'atto a rogito notaio del 1955, stipulato tra i danti causa Per_5 delle Parti processuali – fosse stata costituita una servitù di luce in favore del fondo oggi di proprietà
, , appunto, il testo del contratto non prestandosi ad equivoci, nel senso di voler CP_1 TE_3 costituire il diritto dei venditori ad aprire ed a mantenere le finestre, con la costituzione di una servitù di luce, tutt'oggi esistente;
-A9) da ciò derivava che il proprietario del fondo servente non poteva invocare l'art. 904 c.c. per chiudere le luci, dovendosi considerare che lo stesso, pur non vedendosi preclusa la possibilità di costruire, ricorrendone le condizioni di legge, in appoggio o in aderenza al muro che conteneva le aperture lucifere, allo stesso tempo doveva salvaguardare integralmente l'utilità delle stesse, sì da porre la nuova costruzione, almeno nella parte prospiciente all'apertura lucifera, alla distanza prescritta dalla legge per le costruzioni;
-A10) in buona sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, la servitù di luce ravvisata come sopra nel caso in esame, consentiva al proprietario del fondo dominante di tenere una luce con modalità diverse da quelle previste dall'art. 901 c.c., luce che, ove non diversamente stabilito dal titolo, comprendeva sia una “servitus luminum” ( in forza della quale il vicino era tenuto a subire l'esistenza della luce nel muro divisorio senza poterne chiedere la rimozione), sia una “servitus ne luminibus officiatur” , che impediva, a sua volta, al vicino di sopprimere o di oscurare la luce, obbligandolo, in caso di costruzione da parte sua, in appoggio o in aderenza, ad osservare la distanza imposta dalla legge;
-A11) in considerazione di tali principi, allora, doveva essere osservato che TE in allora convenuta avrebbe dovuto realizzare la nuova porzione di edificio a distanza di legge, avendo l'onere di rispettare la servitù di luce insistente sul muro sud est della palazzina di proprietà con l'effetto CP_1 che, in sostanza, non potendo costruire in aderenza, per non “chiudere”, appunto, le luci de quibus, il nuovo edificio avrebbe dovuto essere edificato, quanto alle porzioni relative, ad una distanza di tre metri, in conformità all'art. 873 c.c. ;
-A12) era, peraltro, infondata la pretesa del di invocare il diritto menzionato nell'atto di Pt_1 costituzione della servitù, circa la possibilità di costruire a distanza inferiore a quella legale, considerato che esso si era pacificamente estinto per non uso, essendo decorsi oltre venti anni dalla sua insorgenza, considerato l'anno di stipula, risalente al 1955, senza che lo stesso fosse mai stato esercitato;
-A13) in ragione di quanto sopra e TE_2 TE_1 dovevano essere condannati a demolire le porzioni di fabbricato costruite a distanza inferiore di tre metri dalle luci irregolari insistenti sulla parete sud est di , al fine di rispettare la servitù TE_3 esistente e al contempo di evitare la creazione di intercapedini dannose;
B) in relazione alle doglianze dell'allora parte attrice, che aveva lamentato sotto diversi profili la violazione delle distanze legali da parte del nuovo complesso edificato, rispetto agli immobili di sua proprietà, andava considerato, in primo luogo, in ordine al preteso mancato rispetto della distanza di 10 metri tra la parete finestrata sud est del fabbricato , di proprietà e la TE_4 CP_1 nuova antistante costruzione dell'edificio dei convenuti, quanto segue: 12 -B1) circa il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale in punto distanze, in materia di ricostruzioni e nuove costruzioni, era necessario considerare che la nozione di ricostruzione di un edificio era tradizionalmente individuata in un intervento che fosse contenuto nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma e area di sedime dell'edificio, con l'effetto che le eventuali eccedenze andavano considerate come nuova costruzione: l'effetto di ciò era che le nuove costruzioni dovevano essere soggette alle distanze legali, mentre per le ricostruzioni le distanze erano quelle previste per l'edificio originario, il tutto in rapporto al tenore degli artt. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457/1987, e 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/01, come inizialmente formulato, sì che, appunto, la giurisprudenza aveva ripetutamente ribadito la sussistenza della fattispecie di ricostruzione, destinata a seguire le sorti dell'edificio preesistente, in presenza del mantenimento nei limiti di sagoma, volumi, area di sedime occupato, la parte eccedente dovendo, viceversa, essere valutata, ad ogni effetto, come nuova costruzione;
-B2) in tale “assetto” era intervenuto il Consiglio di Stato, nel 2020, con pronuncia n. 6282/2020, secondo il quale: “il richiamo, nella distinzione tra nuove costruzioni e ricostruzioni, all'art. 3 del TU edilizia ha dovuto fare di recente i conti con il D.L. n. 69/2013, che ha riformulato la norma. L'art. 3 ora così recita: “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati
o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”. Nella nuova formulazione per aversi una ricostruzione basta dunque rispettare la volumetria originaria, senza necessità di rispettare la sagoma (salvo per gli edifici soggetti a vincoli ambientali), l'area di sedime, le caratteristiche dei materiali della costruzione originaria. La giurisprudenza, a fronte della novella, ha preferito quindi abbandonare l'utilizzo del criterio positivo per distinguere le nuove costruzioni dalle ricostruzioni. È quindi approdata a una tecnica distintiva non diversa rispetto a quella tradizionalmente utilizzata per le distanze. Secondo questa giurisprudenza si ha ricostruzione, che segue le sorti dell'immobile originario, quando ci si contenga nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma dell'edificio. Si ha un novum, una nuova costruzione, soggetta alle distanze vigenti, per ciò che eccede (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n.
4728/2017 secondo cui , nel caso in cui il manufatto che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia venga comunque ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, proprio perché coincidente per tali profili con il manufatto preesistente, potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze dal confine e/o da altri fabbricati, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa). La disposizione dell'art. 9, n. 2, del D.M. n. 1444/1968 riguarderebbe infatti “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse;
invece, nel caso in cui il manufatto venga ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime, come pure consentito dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, occorrerà comunque il rispetto delle distanze prescritte, proprio perché esso, quanto alla sua collocazione fisica, rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare, indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, le norme sulle distanze (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2020). 12.4. Successivamente, come già anticipato, il D.L. n. 32/2019, c.d. “decreto sblocca cantieri”, convertito nella legge n. 55/2019, è intervenuto sul tema delle distanze per le costruzioni in ragione della
“straordinaria necessità e urgenza di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane per consentire l'urgente ripresa dell'attività del settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del paese” e per una drastica riduzione del consumo di suolo, favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. In questo quadro ha operato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal D.M. n. 1444/1968, che aveva previsto limiti inderogabili “di distanza tra i fabbricati”, tali da vincolare i comuni nell'adozione degli strumenti urbanistici e tali da poter essere invocati, previa disapplicazione dello strumento urbanistico eventualmente difforme, nelle controversie tra privati. In
13 particolare, con riferimento all'art. 9 che prevede: al comma 1, n. 1, le distanze per le zone territoriali
A; al comma 1, n. 2, le distanze per tutte le zone diverse dalla A;
al comma 1, n. 3, le distanze per la zona C. Al comma 2 le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli. Al comma 3 che, “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”, salve alcune eccezioni. 12.5. I cambiamenti al D.M. n. 1444/1968 sono in concreto intervenuti mediante le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 all'art. 2 bis del TU edilizia (introdotto a sua volta dal D.L. n. 69/2013), cioè con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a regioni e province autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali. In sostanza, il D.L. n. 32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis “1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»; Si aggiunge anche la norma di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) bis del menzionato D.L. n. 32 del 2019 secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9” (ovvero alle zone C). 13. Discende da quanto sopra delineato che con le modifiche apportate dall'art. 5 del D.L. n. 32/2019 all'art. 2 bis del TU edilizia – in pratica riproduttive degli approdi giurisprudenziali sopra illustrati - la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. In caso diverso, le eventuali disposizioni derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici. 13.1. In aggiunta, è utile anche ricordare come la Corte costituzionale con la sentenza n. 30/2020, intervenendo su una norma regionale del Veneto che consentiva deroghe alle altezze (art. 9, comma 8 bis legge regionale n. 14/2009), abbia ribadito i principi generali espressi dalla giurisprudenza amministrativa in tema di inderogabilità dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968. E' stato, infatti, ricordato l'indirizzo della costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3093/2017 e n. 2086/2017) secondo cui la disposizione contenuta nel citato art. 9, che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. La medesima disposizione, tuttavia, riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni di essi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3522/2016) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse. 13.2. D'altra parte, a voler applicare il limite inderogabile di distanza ad un immobile prodotto da ricostruzione di un altro preesistente si otterrebbe che, da un lato, l'immobile de quo non potrebbe essere demolito e ricostruito, se non “arretrando” rispetto all'allineamento preesistente (con conseguente possibile perdita di volume e realizzandosi, quindi, un improprio “effetto espropriativo” del D.M. n. 1444/1968), dall'altro lato, esso non potrebbe in ogni caso beneficiare della deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello stesso decreto, allorquando la demolizione e ricostruzione (ancorché per un solo fabbricato) non fosse prevista nell'ambito di uno strumento urbanistico attuativo con dettaglio plano volumetrico. Anzi, la stessa circostanza che la deroga di cui all'art. 9 sia prevista per il tramite di strumenti urbanistici attuativi conferma quanto innanzi affermato, e cioè che le norme sulle distanze di cui al D.M. n. 1444 si riferiscono alla nuova pianificazione del territorio e non già ad interventi specifici sull'esistente”; B3) alla luce di tali principi, nel caso in esame : - era indubbio che l'intervento edilizio realizzato dai convenuti avesse previsto e comportato la demolizione del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione, con caratteristiche dimensionali, strutturali, di sagoma parzialmente differenti da quello preesistente, come evidente dalle rappresentazioni planimetriche in atti ed altresì confermato dal
14 TU nell'ambito della relazione peritale integrativa , descrittiva delle modifiche apportate;
- il fabbricato realizzato doveva, pertanto, essere considerato, ai fini del computo delle distanze, come nuova costruzione nei limiti delle eccedenze rispetto al preesistente complesso edificatorio, al contrario conservandosi le preesistenti distanze, convincimento che non veniva posto in discussione dall'art. 14 delle norme tecniche attuative del PRG, poiché le stesse autorizzavano gli interventi ricostruttivi “con titolo abilitativo convenzionato nel rispetto delle distanze prescritte dalle norme sovraordinate”, distanze enunciate nelle norme già citate;
B4) in ragione di quanto sopra, pertanto, la comparazione frutto degli accertamenti del TU consentiva di apprezzare: - la rampa di accesso all'autorimessa del 1°p. dell'immobile di parte convenuta aveva sostituito un vecchio solaio orizzontale di copertura dei locali tecnici annessi al cinema e posti al p.t. ; - dal raffronto della situazione dei luoghi, pregressa ed attuale, era emerso come il muro perimetrale dei locali ex cinema (aderente al muro di confine) fosse rimasto in opera e la sua sommità, ricoperta di guaina catramata, corrispondesse al piano di calpestio del vecchio solaio di copertura la cui quota era, per l'effetto, ancora rilevabile in loco;
- la presenza di un lacerto murario e di un pilastro originario consentiva di determinare l'allineamento del vecchio corpo di fabbrica del cinema;
- riportando sul rilievo eseguito la posizione degli elementi strutturali originali emergeva, dunque, che, con riferimento alla parete finestrata corrispondente all'allineamento della facciata sud-est di nell'ambito dei frontistanti 10 mt., il solaio di TE_11 nuova costruzione emergeva di mt.0,29 per una striscia profonda mt.0,95 e lunga circa mt.5,00, oltre al soprastante parapetto perimetrale che correva sul bordo del solaio con h. mt.0,26 dal piano di calpestio dell'autorimessa; - relativamente, allora, a tali porzioni, ben descritte nell'allegato 40 della relazione peritale definitiva e nell'allegato 1 della relazione peritale integrativa, le Parti convenute dovevano essere condannate ad arretrare l'edificio di nuova costruzione entro i 10 metri di distanza dalla parete finestrata di proprietà attorea;
- su tale parete finestrata, ancora, corrispondente, come detto, alla facciata sud-est di , insistevano due piccoli volumi finestrati, costruiti TE_11 sui balconi dell'TE LA, i quali andavano contemplati nel calcolo delle distanze, a nulla rilevando in materia la asserita (e non provata) condizione abusiva dell'immobile preesistente;
- B5) l'effetto delle svolte considerazioni era, inoltre, che, nell'ambito dei frontistanti 10 mt., ricadeva anche una piccola porzione del solaio di copertura, soprastante l'ingresso dell'autorimessa, solaio che risultava sopraelevato rispetto alla preesistente copertura, con l'effetto che anche il parapetto e la piccola porzione di solaio in questione dovevano essere arretrati entro la distanza di metri 10 dal fabbricato di parte attrice, in rapporto a quanto descritto nell' allegato 2 della relazione integrativa del TU, non essendo, inoltre, fondata la difesa dell'allora convenuta, secondo cui le porzioni di solaio erano state sopraelevate al mero fine di adeguare l'edificio oggetto di ristrutturazione alla disciplina vigente in tema di risparmio energetico, assunto che era rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio, al di là del fatto che l'art. 14 co. 7 del D.L.vo 102/2014 faceva riferimento a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, ma non ad interventi di ricostruzione modificativa, come nel caso di specie;
-B6) in relazione alle contestazioni attoree, poi, doveva essere evidenziato che la parete sulla quale era stata realizzata la finestra della “macelleria”, sottostante rispetto al vecchio solaio orizzontale di copertura, da un lato, rientrava nel volume del vecchio fabbricato, ed infatti era antistante rispetto al muro perimetrale rimasto invariato, d'altro lato, non creava vedute sul fondo di proprietà in CP_1 quanto fronteggiava non la parete finestrata dell'albergo LA, bensì il muro di confine e si trovava a quota più bassa rispetto all'altezza dello stesso, sì che ogni doglianza, a riguardo, era infondata;
- B7) quanto, poi, alla rampa di salita al parcheggio del supermercato la stessa era stata realizzata sopraelevando la quota della preesistente porzione di copertura, seppur in misura modesta, nella parte sommitale ed angolare, come confermato dal TU, il che rilevava ,comunque, afferendo a tutti gli effetti ad una “costruzione” di nuova realizzazione, con l'effetto che la sopraelevazione medesima era stata realizzata violando le distanze legali rispetto all'antistante parete finestrata, per cui la rampa andava riportata dai convenuti, necessariamente, alla pregressa altezza dell'edificio, con eliminazione del tratto angolare sopraelevato;
C) in merito, ancora, alla lamentata sopraelevazione del muro nord est di confine, prevista dagli elaborati progettuali, occorreva dare atto che, in fase esecutiva, la stessa, come verificato in sede di oo.pp., non era stata realizzata, sì che su tale pretesa doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere;
15 D) con riferimento, poi, alla lamentata la violazione degli artt. 905, 906 e 907 c.c., a fronte della creazione di vedute e prospetti mediante nuovo parapetto a distanza inferiore di 1,50 metri dalla proprietà attorea, nonché attraverso la creazione della rampa veicolare, che, in tesi, consentiva
- nell'ambito dell'esercizio del passaggio per raggiungere le autorimesse - di affacciarsi sul terrazzino di , andava considerato quanto segue: TE_3
-D1) attraverso la TU era stato possibile accertare che: “Le variazioni plano-volumetriche realizzate sulla proprietà convenuta hanno generato nuovi punti di prospezione ed inspezione all'interno della proprietà attrice e precisamente: - dall'angolo nord-ovest della copertura dell'autorimessa, dotata di muretto a parapetto, è ora possibile affacciarsi sulla copertura di (affaccio all'origine
TE_3 non consentito); - dal terrazzo di copertura del nuovo volume aderente e
TE_3 prospiciente Via all'Orto è ora possibile affacciarsi, per un breve tratto (mt.2,00), sulla corte annessa a;
- dalla sommità della rampa di accesso all'autorimessa, lungo il confine con la
TE_3 proprietà (identificato in loco mediante cordolo con soprastante griglia metallica) è oggi CP_1 possibile inspicere sul terrazzo di : i volumi originari, in oggi demoliti per far posto
TE_3 alla rampa, avevano copertura piana non praticabile ed era pertanto impossibile “guardare dentro” alla proprietà limitrofa”;
-D2) in opposizione a tale descrizione valutativa, parte convenuta aveva contestato che gli affacci riscontrati potessero essere qualificati come vedute, con le conseguenze del caso;
-D3) sul punto, andava considerato che , secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di limitazioni legali della proprietà, per la configurabilità di una veduta non è necessario che l'opera, da cui questa è esercitata, sia destinata esclusivamente o prioritariamente all'affaccio sul fondo del vicino, se, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito accerti l'oggettiva idoneità della stessa all'"inspicere" ed al "prospicere in alienum" ;
-D4) muovendo da tale assunto, dunque, andava esclusa la qualificazione come veduta dell'affaccio realizzato sul lastrico a copertura del piano autorimessa, considerato che tale copertura non era di certo destinata al calpestio e al passaggio di persone, come dimostrato sia dalla funzione intrinseca (di tetto e di collocazione di impianti di condizionamento e di refrigerazione a servizio della unità commerciale), sia dal fatto che lo stesso fosse delineato da parapetti ad altezza non uniforme (variabile di 0,40 mt nel lato nord est e di 1,07 mt nel lato nord ovest), che non consentivano la sicura e legittima permanenza di persone, neppure potendo essere dimenticato che tale lastrico non era liberamente e agevolmente accessibile, in quanto raggiungibile solo mediante scala removibile a pioli, risultante dalla TU: tutto ciò, in conclusione, portava a ritenere in concreto non ravvisabile qualsivoglia “ veduta” da tale preteso “ affaccio”, al di là di considerazioni astratte, in ragione, come detto delle caratteristiche funzionali e strutturali della copertura, nonché del fatto che risultava, appunto, impossibilitato sia lo stazionamento di persone, sia il libero accesso al lastrico, in concreto ravvisandosi in tale sito solo una copertura dell'edificio, il parapetto collocato e la scala a pioli citata essendo stati collocati solo per ragioni di manutenzione degli impianti o della copertura stessa, come per ogni tetto;
-D5) in merito, invece, all'affaccio costituito sul lastrico a copertura del piano terra del supermercato, nella parte in cui – per la lunghezza di circa 2 mt – consentiva di “inspicere” e “prospicere” sulla corte di andata ravvisata un'abusiva veduta, atteso che, a differenza di prima, tale TE_3 porzione di copertura era facilmente accessibile dal fabbricato, mediante porta di apertura collegata a scala fissa metallica (foto ripresa 3, 4, 5) ed era contornata da ringhiera metallica ad altezza uniforme, che consentiva proprio di “prospicere” guardando anche in appiombo sul fondo vicino, la porzione di manufatto in questione, inoltre, ben potendo, in modo palese, essere usata per lo stazionamento di persone ( al punto da essere presente una sedia, ivi collocata, rappresentata dalla fotografia 31 delle osservazioni del CT, allegate alla perizia d'ufficio): per l'effetto, tale veduta doveva essere riportata a distanza legale, mediante arretramento del parapetto a 1,50 metri dal confine, neppure potendosi ritenere che – rispetto al preesistente stato dei luoghi, il Pt_1 godesse già, nella medesima posizione, di tale servitù di veduta, tenuto conto, d'altra parte, che la porzione di edificio in aderenza a era stata pacificamente costruita ex novo;
TE_3
-D6) con riferimento, in ultimo, alla rampa di accesso al parcheggio, andava evidenziato come il
TU avesse verificato che essa, nella parte terminale, confinava con il terrazzo di , TE_3 precisando, altresì, come le due proprietà fossero separate da un cordolo con soprastante griglia metallica, sì che, per l'effetto, se dalla rampa medesima si poteva “ inspicere” , viceversa non era possibile “prospicere” sul terrazzo attoreo;
16 -D7) tale considerazione, alle luce delle fotografie allegate, trovava puntuale riscontro, attestando l'impossibilità di sporgersi e, pertanto, di avere una visuale comoda, mobile e completa, anche in appiombo, sul fondo vicino, il tutto a dimostrazione dell'infondatezza delle pretese, con conseguente rigetto di tale specifica domanda.
E) passando a trattare le contestazioni afferenti al fatto che la modifica delle pendenze preesistenti delle coperture aveva creato nuove servitù di scolo, in danno alla proprietà CP_1 mediante convogliamento delle acque piovane raccolte dalla copertura del fabbricato ex cinema verso il mappale 334, andava evidenziato che, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'allora attore aveva precisato tale domanda, rilevando che, nelle more della notifica dell'atto di citazione, la situazione dei luoghi era stata modificata e che erano stati realizzati tubi di convogliamento delle acque, a meno di un metro dalla proprietà, questa volta in violazione dell'art.889, II comma c.c.;
-E1) tale deduzione, in primo luogo, doveva ritenersi, nonostante l'opposizione avversaria, rituale, vertendosi in una fattispecie processuale di “ emendatio libelli” , essendo stata, di fatto, ribadita l'illegittima costituzione di una servitù di scolo, domanda già proposta, specificata solo come sopra, diversamente che da quanto dedotto nell'atto introduttivo del processo;
-E2) muovendo da tale valutazione occorreva porre in risalto che sotto il primo profilo l'accertamento del TU non aveva riscontrato quanto lamentato, sotto il secondo profilo, quello “ emendato”, la doglianza era risultata fondata per violazione dell'art.889 c.c.;
-E3) dall'elaborato peritale era, infatti, emerso che: “Osservando lo stato dei luoghi si rileva come una parte del solaio di copertura dell'autorimessa convogli l'acqua all'interno di due fori che defluiscono in una grondaia a sezione rettangolare sul prospetto sud-ovest e da qui in un pluviale in prossimità dell'angolo di confine con . Il pluviale, posto a cm.
8. dalla proprietà TE_3 attorea, scarica l'acqua piovana sul terrazzo di copertura di proprietà convenuta prospiciente Via all'Orto e da qui, secondo le pendenze superficiali, l'acqua si allontana per raggiungere la strada. Durante il sopralluogo, in prossimità del pluviale, è stato anche rilevato un ulteriore tubo in plastica che fuoriesce dalla muratura perimetrale del supermercato e che scarica acqua (presumibilmente condensa) sul medesimo terrazzo”;
-E4) in sostanza era stato accertato che: “le modalità di scolo delle acque piovane dalle coperture sono state ovviamente modificate. In particolare, l'acqua che si raccoglie sul terrazzo di copertura dell'autorimessa defluisce oggi mediante numerosi fori posti alla base del parapetto perimetrale. Due di questi fori convogliano l'acqua in una grondaia sul prospetto sud-ovest del manufatto ristrutturato da dove, mediante un pluviale in prossimità dell'angolo con (distanza cm.8) TE_3 raggiunge il terrazzo di copertura del piano terreno e da qui Via all'Orto. Secondo quanto visionato nel corso degli accessi le acque piovane non vengono mai convogliate all'interno della proprietà attorea”;
-E5) se da un lato, pertanto, gli scoli convogliavano l'acqua solo all'interno della proprietà di parte allora convenuta, era, allo stesso tempo, indubbio che i nuovi tubi di scarico, sia dell'acqua piovana, sia della condensa dell'impianto di condizionamento, erano stati oggettivamente realizzati a distanza inferiore di 1 metro, come ben evidente dalle fotografie in atti, ciò in palese violazione dell'art. 889 c.c., tenuto conto anche del fatto che tale norma prevedeva l'obbligo di osservare la distanza di almeno un metro dal confine e che, come anche chiarito dal Perito, la giurisprudenza aveva sancito la completa equiparazione dei canali di gronda e dei pluviali, discendenti dal tetto, alle colonne di scarico, si che la misura di cui al comma 2 della citata norma, pari ad 1,00, avrebbe dovuto essere comunque rispettata e, per l'effetto, occorreva condannare TE convenuta alle opere conseguenti a tale violazione delle prerogative dominicali del CP_1
F) Circa la lamentata illegittima immissione di gas di scarico e di rumore a palese svantaggio dell'attività alberghiera attorea, il tutto, in tesi, provocato dal traffico derivante dal passaggio per arrivare al posteggio del supermercato di TE Delbalzo, occorreva rilevare che la domanda attorea risultava in parte inammissibile ed in parte infondata.
-F1) In primo luogo, l'attore non aveva in alcun modo dimostrato, né offerto di dimostrare, l'emissione di gas di scarico in danno al proprio fondo atta a superare il limite della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. atteso che, in tema di rumori, andava osservato che: - era irrilevante a fini civilistici, nella regolamentazione dei rapporti di vicinato e nella tutela del diritto di proprietà in relazione al quale si lamenti una lesione, la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni normative sotto il profilo acustico, al punto che lo stesso attore aveva affermato di aver opposto contestazione alla mancata allegazione della relazione di impatto acustico da parte dei convenuti innanzi al TAR
17 Liguria;
- in ragione , d'altra parte, di quanto di interesse nel giudizio civile in questione di fronte al G.O. occorreva valutare non la legittimità dell'opera sotto il profilo urbanistico ed amministrativo (esulante dalla giurisdizione del giudice ordinario), ma l' effettiva esistenza – in concreto – del pregiudizio occorso in danno ad una proprietà, derivante da un fondo vicino;
-F2) a fronte di ciò andava rilevato che in atto di citazione l'attore si era limitato a lamentare le immissioni derivanti dall'uso della rampa veicolare da parte degli avventori del supermercato, il che risultava carente di adeguato riscontro probatorio, non avendo fornito il elementi, né tecnici, né CP_1 fattuali, idonei alla voluta valutazione di intollerabilità, in primo luogo mancando una relazione tecnica a sostegno delle proprie allegazioni, in secondo luogo richiedendo mezzi istruttori che non avrebbero condotto alla prova della fondatezza della domanda;
-F3) parte attrice , peraltro, non aveva considerato che: - l'art. 844 c.c. vietava unicamente le immissioni in eccesso rispetto alla normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi;
- il secondo comma richiedeva, inoltre, che nell'applicazione di tale norma l'autorità giudiziaria contemperasse le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà; - nel caso di specie, il Cont parcheggio destinato al supermercato si componeva di soli 13 posti auto e di alcune postazioni per motocicli;
- l'orario del supermercato coincideva con l'apertura al pubblico, sicché si presumeva che il parcheggio fosse chiuso (quantomeno alla generalità degli avventori e non ai proprietari ed esercenti) in orario serale e notturno;
- il fatto che alcuni dipendenti si recassero la mattina presto presso il parcheggio o che questo venisse saltuariamente utilizzato dai proprietari e gestori per parcheggiare l'auto la sera appariva del tutto tollerabile, poiché non in grado di incidere in modo significativo sul riposo dei clienti dell'albergo;
-F4) con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore, precisando la domanda, nell'ambito di una legittima “emendatio libelli”, aveva ulteriormente chiarito che le immissioni di rumore derivavano, altresì, dall'attività di scarico e carico merci posta in essere nelle primissime ore del mattino, dimenticando che a riguardo i convenuti de quibus non fossero legittimati passivi della pretesa azione inibitoria, considerato che era stata dedotta una specifica attività rumorosa, che afferiva, strettamente e unicamente, all'esercizio del supermercato, pacificamente gestito da soggetti terzi rispetto al giudizio (società ); CP_14
-F5) tali dati fattuali palesavano, d'altra parte, come, in ragione della specificità del rumore, i proprietari non avessero alcun potere di ingerenza o di controllo diretto in relazione a detta attività di carico/scarico, demandata , con ogni evidenza, ai gestori del supermercato, neppure potendo essere i convenuti medesimi destinatari di misure inibitorie eventualmente da disporre, ove fosse stata fondata la doglianza. poiché ciò era del tutto estraneo agli interventi strutturali sull'edificio e riguardava semmai limitazioni all'orario e alle modalità di esercizio dell'attività in capo a soggetti diversi dai convenuti medesimi, sì da attestare l'infondatezza di tale pretesa, da dichiararsi inammissibile.
G) passando alla doglianza attorea fondata sul fatto che per la realizzazione della rampa, onde consentire un più agevole margine di manovra ai veicoli, parti convenute avevano “tagliato” il muro perimetrale, quantomeno in comproprietà con il doveva, in primo luogo, escludersi ogni CP_1 pretesa tardività della stessa, perché era già contenuta nell'atto di citazione, occorrendo nel merito osservare quanto segue;
-G1) considerato in primo luogo che era incontestato che il muro insistente a ridosso, da un lato della rampa, e dall'altro lato della proprietà delimitasse il confine tra le due proprietà, come emerso CP_1 anche in sede di TU , ferma, altresì, la preesistenza del muro stesso, risultava acquisito al processo che tale manufatto avesse subito un “taglio”, per smussarne lo spigolo, onde agevolare le manovre in ingresso e in uscita dei veicoli diretti al parcheggio del supermercato, il tutto come ricavabile da Cont pag. 17 della TU, con richiamo alla 20;
-G2) risultava anche accertato, in esito all'attività peritale, che, considerata la posizione del confine sulla mezzeria dei due muri tra loro ortogonali, la porzione tagliata rientrava all'interno della proprietà
e tale taglio non aveva determinato problematiche statiche;
Pt_1
-G3) a fronte di ciò, occorreva, tuttavia, osservare che, a prescindere dalla linea di confine tra le due proprietà, individuata, appunto come sopra, doveva, viceversa ritenersi certo che il manufatto fosse in comproprietà tra gli intestatari dei fondi confinanti, il che, oltre a non essere contestato, derivava, per presunzione, dall'art.880 c.c., muro che, pertanto, in quanto comune, era divisibile idealmente solo per quote, ma non viceversa fisicamente, spettandone, dunque, la proprietà, nella misura del
50%, a ciascuno dei comunisti;
18 -G4) in ragione di tale conclusione , allora, non si poteva considerare legittima l'attività di parte convenuta, che, senza il consenso dell'altro comproprietario, si era determinato a modificare la struttura del muro, eliminandone un pezzo, considerato che anche la porzione tagliata – pur rientrando nello spazio ideale di proprietà dei convenuti – era pur sempre in proprietà comune con il confinante;
-G5) a tal riguardo, ancora, neppure poteva ritenersi che tale modifica rientrasse nell'uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., poiché la condotta in esame si era sostanziata in un atto dispositivo del bene, del quale era stata modificata e ridotta la dimensione e la consistenza, con diretta incisione sul diritto reale di proprietà oggetto di comunione, sì che la pretesa di ripristino nell'originaria consistenza avanzata dall'attore doveva essere accolta;
H) con riferimento all'ulteriore ragione di doglianza attorea, afferente al fatto che parti convenute avevano violato gli artt.1060 e 1067 c.c., in relazione alla servitù di passaggio sussistente in capo al servitù di passaggio esistente su area cortilizia del , per raggiungere la CP_1 Pt_1 quale si attraversava un porticato destinato all'uso pubblico, occorreva valutare la situazione concreta determinatasi dopo la realizzazione della rampa di accesso al parcheggio del supermercato;
-H1) in relazione, dunque, nello specifico, alla pretesa maggiore gravosità dell'esercizio della servitù del , anche in termini di impossibilità di sosta per scarico e carico, doveva considerarsi che, a CP_1 fronte del tenore dell'art. 1067 c.c. ( secondo cui “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”), la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto opere vietate dal diritto di servitù, solo quelle capaci di riflettersi, alterandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù stesso, come determinato dal titolo, così da incidere sensibilmente sull'andatura e sull'estensione dell' ”utilitas” oggetto di quello stesso diritto, palesando come la norma, dunque, non tutelasse l'”utilitas” che di fatto il proprietario del fondo dominante riteneva di trarre, ma quella assicurata nel suo contenuto essenziale dal titolo, ciò con logico “favor” per il fondo servente;
-H2) muovendo, allora, da tale presupposto, nel caso di specie era del tutto evidente come il passaggio di altre autovetture per raggiungere il parcheggio del supermercato, transitanti nello stesso tratto oggetto della servitù, non incidesse in alcun modo sul diritto di passaggio dell'attore, che non restava pregiudicato, né limitato nel suo esercizio, essendo stato, non a caso, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la modifica della destinazione del fondo servente che comporti una maggiore intensità di transito sull'area già gravata da servitù di passaggio, non fosse idonea, di per sé, ad arrecare una diminuzione o una maggiore incomodità di esercizio della servitù, ancor più in termini apprezzabili, l'onere di tale circostanza, peraltro, incombendo sul proprietario del fondo dominante;
-H3) nel caso di specie, non poteva ignorarsi che l'attore si era limitato ad allegare l'aggravamento della servitù, senza tuttavia provare che il proprio passaggio fosse stato in qualsivoglia modo limitato o impedito dal passaggio di altre autovetture sulla medesima via, alla stessa conclusione dovendosi pervenire in termini di doglianze cica le soste per carico/scarico, non essendo stato provato che fosse stato impedito tale utilizzo, a prescindere, financo, dalla prova che la servitù di passaggio contemplasse anche quello della sosta temporanea;
-H4) ugualmente, circa l'uso pubblico del porticato, in rapporto all'art.1060 c.c., il non aveva in CP_1 alcun modo provato che vi fosse stata una qualche modifica peggiorativa rispetto al diritto dei pedoni di attraversare il porticato, occorrendo, ancora, rilevare che, in via presuntiva, il passaggio di un numero necessariamente limitato di autovetture, a fronte delle dimensione del parcheggio di cui si tratta, non era tale da rendere in alcun modo difficoltoso o maggiormente oneroso l'attraversamento dell'area da parte dei pedoni medesimi, così come dei clienti dell'albergo di parte attrice;
-H5) l'effetto di tutto ciò era l'infondatezza delle domande attoree;
I) In relazione, in ultimo, alle pretese di parte attrice circa l'edificazione del parapetto posto a protezione del lastrico solare, opera con cui, in tesi, era stata occupata e danneggiata la sua proprietà, con relativa istanza di condanna al ripristino, era necessario rilevare che tale domanda era stata avanzata tardivamente, poiché proposta, per la prima volta, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., così da introdurre un nuovo “thema decidendum”, che non mirava a precisare alcuna delle domande precedentemente proposte, ma ad ampliare autonomamente l'oggetto delle pretese di cui alla citazione, il tutto con l'effetto di rendere tale domanda inammissibile.
19 Il IB, in ultimo, statuiva sulle spese compensando le stesse per ¼, rispetto alla parziale reciproca soccombenza, in relazione a domande respinte di minore importanza rispetto a quelle accolte, reputando, viceversa, di porre a carico esclusivo della parte convenuta le spese di TU, considerato che quasi tutte le domande attoree accolte erano alla base della necessità di effettuare gli accertamenti tecnici eseguiti, il tutto riconoscendo, nella percentuale di ¾ anche le spese di mediazione sostenute dal CP_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , in proprio e in qualità TE_1 di socio amministratore della Società per i seguenti TE_2 motivi:
Primo motivo - SULLA VIOLAZIONE DELLA SERVITÙ DI LUCE ESISTENTE IN RELAZIONE ALLE LUCI SULLA PARETE SUD-EST DI CASA Controparte_16
. ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ATTO DI VENDITA DEL 13 LUGLIO 1955 E Pt_3
DELLE RELATIVE CLAUSOLE CONTRATTUALI. Con tale motivo l'appellante ha osservato come il IB di Savona, da un lato, avesse correttamente accertato che le bucature presenti sul muro sud-est di fossero luci TE_3 irregolari e che con l'atto di compravendita del 1955 fosse stata costituita una servitù di luce in favore di , dall'altro avesse erroneamente ritenuto che, in ragione della predetta servitù, TE_3 l'odierno appellante aveva infondatamente invocato , sia l'art. 904 c.c. per chiudere le luci, sia il diritto sancito nella sopra menzionata compravendita di costruire a distanza inferiore a quella legale, perché estinto per non uso.
La FE appellante, in merito, ha dedotto che la regola generale richiamata dal Giudicante
a sostegno della propria statuizione, in forza della quale la costituzione di una servitù di luce implicava, da una parte, per il proprietario del fondo dominante, il diritto di aprire e tenere una luce con modalità diverse da quelle previste dall'art. 904 c.c., e comprendeva, dall'altra, per il proprietario del fondo servente, il divieto di operarne la chiusura costruendo in aderenza, non doveva trovare applicazione qualora, come nel caso di specie, “sia diversamente stabilito dal titolo”. Trattandosi di servitù atipica, avente origine convenzionale, ha, infatti, insistito TE
, come l'individuazione dei suoi contenuti dovesse compiersi previa interpretazione del titolo Pt_1 a mezzo del quale detta servitù era stata costituita. In merito, è, allora, stato aggiunto che nel caso in questione, in tesi, l'atto di compravendita del 1955 aveva costituito la facoltà dei venditori (danti causa dell'attore originario) di aprire due finestre munite di inferriata fissa, specificando che, ciononostante, i compratori (danti causa del convenuto originario) avrebbero potuto estendere le loro costruzioni anche a meno di 75 centimetri, sì che, in virtù di tale pattuizione, era evidente che la servitù lucifera costituita con il suddetto atto di compravendita comportasse unicamente il diritto dei danti causa del di aprire due luci irregolari CP_1 sul fondo oggi appartenente al , ma non anche quello di impedire al proprietario del fondo Pt_1 servente di eseguire opere che potessero togliere luce ed aria al fondo dominante, come ordinariamente consentito dall'art. 904 c.c. Da qui, è stato lamentato: - il primo errore in cui era incorso il Giudice di primo grado, posto che la servitù di luce e aria comprendeva anche il divieto di operarne la soppressione, “salvo che diversa volontà pattizia abbia disposto diversamente”, come, appunto, nel caso di specie, con la precisazione che, pertanto, la servitù “ de qua” non inibiva, comunque, al proprietario del fondo servente, l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 904 c.c., le quali costituivano estrinsecazione del diritto di proprietà e, in quanto tali, erano imprescrittibili: - l'ulteriore errore in cui era incorso il IB di Savona, laddove aveva ritenuto che la clausola contrattuale che sanciva, per il proprietario del fondo servente, “il diritto […] di costruire a distanza inferiore a quella legale”, integrasse la costituzione di un diritto che, ormai, si era estinto per non uso. TE appellante, peraltro, ha aggiunto come tale assunto fosse errato anche esaminando il contenuto dell'atto del 1955 da un'altra prospettiva: - in tesi, infatti, la “pattuizione” in esso contenuta poteva qualificarsi come la condizione cui era stata sottoposta la servitù lucifera costituita con il ridetto atto di vendita (clausola che, peraltro, sarebbe conforme alla disciplina generale di cui all'art. 904 c.c.); - si trattava, in particolare, di una condizione potestativa di tipo risolutivo, cui era stata convenzionalmente subordinata la servitù di luce e aria costituita con il ridetto atto e, come tale, perfettamente valida.
20 La FE , in sostanza, ha dedotto che, costruendo in aderenza al muro che Pt_1 ospitava le due luci, ci si era limitati a esercitare una facoltà intrinseca al diritto di proprietà (e, quindi, imprescrittibile), riconosciuta in via generale dall'art. 904 c.c. e convenzionalmente posta quale condizione risolutiva (potestativa) della servitù lucifera per cui era causa, ciò in forza dell'atto di compravendita del 1955 intercorso tra gli aventi causa delle odierne Parti processuali. E' stata, pertanto, contestata l'erroneità della condanna a “demolire le porzioni di fabbricato costruite a distanza inferiore di tre metri dalle luci irregolari insistenti sulla parete sud est di
[...]
”, statuizione errata, peraltro, anche in considerazione del fatto che l'appellante, Pt_3 costruendo in aderenza al muro come sopra, si era attenuto ai principi sanciti dalla giurisprudenza relativa agli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c.
Secondo motivo - SULLA VIOLAZIONE, DA PARTE DELL'EDIFICIO RICOSTRUITO, DELLE DISTANZE LEGALI DI CUI AL D.M. N. 1444/1968 IN RELAZIONE ALLA PARETE FINESTRATA DELL'HOTEL MILANO. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA C.T.U. Con tale motivo l'appellante ha censurato la contraddittorietà dell'impugnata sentenza laddove. prima riconosceva il rispetto delle distanze della nuova costruzione, ma poi, sulla base delle risultanze della TU, ordinava l'arretramento di alcune parti dell'edificio per cui è causa. In particolare, la FE , riguardo alla porzione del piano di calpestio Pt_1 dell'autorimessa “emergente”, in tesi, rispetto alla sagoma del preesistente fabbricato, ha rilevato come la quota del ridetto solaio fosse stata modificata (di appena 0,29 mt) all'esclusivo fine di adeguare il fabbricato oggetto di ristrutturazione alla disciplina vigente in tema di risparmio energetico, nonché alla legislazione antisismica in vigore, come evidenziato dal proprio CT nelle relative osservazioni alla TU, con l'effetto che, diversamente da quanto affermato dal Giudicante, il maggior spessore del piano di copertura doveva considerarsi irrilevante ai fini del computo delle distanze legali, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 14, co. 7, D.lgs. n. 102/2014. In merito ai “due piccoli manufatti finestrati costruiti sui balconi dell'TE LA”, che, secondo il Giudice di prime cure, dovevano essere contemplati nel calcolo delle distanze, l'appellante ha evidenziato come tali corpi dovessero considerarsi irrilevanti ai fini del computo delle distanze, dal momento che si trattava di superfetazioni costruite sugli originali balconi con materiali rimuovibili, di volumi precari, in parte formati da pannelli in acetato, in parte con struttura aperta di alluminio. A tal proposito, è stato aggiunto, andava rammentato che la “costruzione” rilevante ai fini della determinazione dei confini, come noto, era solo quella caratterizzata da “solidità”, “consistenza” e “stabilità”, tutti elementi che, nel caso di specie, non erano sussistenti. È stato, pertanto, affermato che, per l'effetto, tali corpi non dovevano essere presi in considerazione nel computo delle distanze legali, assumendo rilievo soltanto l'allineamento della facciata del fronte sud-est dell'TE LA, sì che, in virtù di tale modalità di misurazione, nessuna porzione del lastrico di copertura della media struttura di vendita e/o dell'accedente parapetto risultava ricadere nell'area di proiezione dei dieci metri frontistanti la parete finestrata della struttura alberghiera e, pertanto, la sentenza gravata doveva essere riformata sul punto. Da ultimo, e con riferimento alla porzione della rampa veicolare che, ad opinione del Giudicante in primo grado, “va riportata […] alla pregressa altezza dell'edificio, con eliminazione del tratto angolare sopraelevato”, TE Delbalzo ha osservato come il TU non avesse confermato che detta rampa, nella parte sommitale e angolare, fosse stata sopraelevata, trattandosi, peraltro, di una sporgenza che, quand'anche esistente, era, per la sua consistenza, irrilevante e comunque inidonea a ledere i diritti di TE appellata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.
Terzo motivo - SULLA CREAZIONE DI NUOVE VEDUTE E PROSPETTI IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 905, 906 E 907 C.C.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO PER
[...]
. CP_17 Con tale motivo l'appellante principale ha lamentato la circostanza che il Giudice di prime cure avesse ampliato il petitum, estendendo le proprie valutazioni a un'altra opera, in relazione alla quale l'appellato non aveva mai lamentato alcunché, vale a dire il terrazzo adiacente
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, posto a copertura di una porzione del piano terra. In merito, è stato dedotto che era stato Pt_3 il TU ad aver segnalato, all'esito delle operazioni peritali, e nella relazione preliminare, che il 21 terrazzo di copertura del corpo di fabbrica su Via all'Orto, per un breve tratto, consentiva la prospezione sulla corte annessa a , ma il CT di esso deducente, nelle relative TE_3 osservazioni, aveva evidenziato prontamente come nessuna doglianza fosse stata sollevata da parte attrice in relazione all'apertura di veduta dal terrazzo di copertura di detto corpo di fabbrica, tanto che il TU aveva accolto detta osservazione e, nella relazione definitiva, aveva confermato come la servitù di affaccio del lastrico su Via all'Orto, verso la corte di , non Pt_1 TE_3 fosse stata denunciata da parte attrice nell'atto di citazione e nella 1° memoria ex 183 c.p.c. In ragione di ciò, ha contestato TE Delbalzo, il IB di Savona si era erroneamente spinto oltre il perimetro decisionale assegnatogli, pronunciandosi anche su una circostanza che non era stata censurata dall'appellato, neppure indirettamente, in aperta violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quarto motivo - SULLA VIOLAZIONE DELLA DISTANZA PRESCRITTA DALL'ART. 889 C.C. NELLA REALIZZAZIONE DI TUBI DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183, C. 6, N. 1, C.P.C. Con tale motivo l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva inquadrato come “emendatio libelli” le richieste avanzate dall'odierno appellato nell'ambito della citazione e della prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. Sul punto è stato, infatti, dedotto che: - nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'allora attore aveva lamentato come l'intervento di ristrutturazione edilizia realizzato dall'odierno appellante avesse comportato la modifica delle pendenze delle coperture preesistenti e che, per l'effetto, le acque piovane raccolte dal tetto dell'edificio ricostruito scaricassero nella di lui proprietà, costituendo una nuova servitù di scolo;
- nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., tuttavia, la FE dell'attore aveva modificato la propria doglianza, censurando la violazione dell'artt. 889, comma 2, c.c., assumendo che l'intervenuto convogliamento in tubi delle acque era stato realizzato a meno di un metro dalla proprietà sì che veniva subito eccepita da controparte la novità e, quindi, la CP_1 tardività dell'argomento, rifiutando di accettare il contraddittorio sul punto. Reiterando, dunque, detta contestazione, TE appellante ha posto in risalto che, sebbene, entrambe le doglianze si riferissero alle condotte di scarico delle acque, in primo grado fosse stata prima denunciata la costituzione di una nuova servitù di scolo e, successivamente, l'inosservanza delle distanze legali, sì da non integrare una mera e semplice precisazione, come ritenuto dal
Giudice di prime cure, esorbitando dai limiti di una consentita emendatio libelli e implicando, invece, il mutamento della causa petendi, considerata la diversità dei fatti posti a fondamento delle due censure e le conseguenti domande: da una parte lo scarico delle acque nelle aree di proprietà di controparte, dall'altra, la posa di tubazione a meno di 1 metro dal confine, la richiesta, prima, della rimessa in pristino delle precedenti condizioni di scolo delle acque, dopo di spostamento delle tubazioni alla distanza imposta dall'art. 889 c.c. In conclusione, ha sottolineato la FE , la statuizione del IB di Savona, che Pt_1 presupponeva una mera “ emendatio” della domanda in esame, era errata e, pertanto, la sentenza doveva essere riformata sul punto.
Quinto motivo - SUL “TAGLIO” DEL MURO DI CONFINE TRA LE DUE PROPRIETÀ. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 880 E 881 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 1102 C.C. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA C.T.U. E OMESSA E/O ERRATA CONSIDERAZIONE DI FATTI RILEVANTI AI FINI DEL DECIDERE. Con tale motivo l'appellante ha precisato che la porzione di muro che era stata tagliata per rendere più agevole l'accesso alla rampa veicolare non era quella del muro di confine che divideva detta rampa dalla proprietà dell'appellato, bensì quella del diverso muro delimitante l'area cortilizia dell'appellante medesimo dall'attigua proprietà sì che, come evidenziato nel giudizio di primo CP_1 grado, il muro in questione, seppur insistente sul confine, era di esclusiva proprietà del , Pt_1 giacché il relativo piovente era rivolto verso l'area cortilizia di quest'ultimo: ciò, è stato dedotto, trovava conferma nella documentazione fotografica allegata alla relazione finale del TU., con l'effetto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 881 c.c., doveva desumersi come tale manufatto appartenesse al solo . Pt_1 Quest'ultimo, per l'effetto, ha evidenziato come il primo Giudice fosse incorso in errore, laddove, da un lato, aveva affermato la comproprietà del manufatto tra gli intestatari dei fondi
22 confinanti e, dall'altro, aveva ritenuto che la circostanza, oltre a non essere stata contestata, dovesse essere presunta ai sensi dell'art. 880 c.c. E' stato , inoltre, aggiunto che la pronuncia appellata era comunque affetta da errore, anche qualora si fosse ammessa la comproprietà del muro “ de quo” tra le Parti: la FE in esame, in merito, ha, infatti, dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la modifica apportata al muro in questione sarebbe stata, in ogni caso, legittima anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui detto muro fosse stato comune ex art. 880 c.c. , atteso che, ai sensi dell'art. 1102 c.c.: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. Tale principio, ha vantato l'appellante, si attagliava al caso di specie, atteso che la modifica apportata rispondeva unicamente allo scopo di un uso del bene comune più intenso e proficuo, sì che l'opera in discussione rientrava in quanto consentito dal citato all'art. 1102 c.c., atteso che la modifica medesima aveva comportato il taglio dello spigolo esterno di detto manufatto, senza però comprometterne la stabilità, come accertato nella TU, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia modifica sostanziale e/o funzionale del muro in parola.
Nel porre in risalto, a conferma, come detto intervento non avesse mutato la destinazione d'uso del manufatto ovvero impedito all'appellato di farne parimenti uso, la ha, in TE_12 conclusione, rivendicato la piena legittimità di quanto realizzato, chiedendo, sul punto, la riforma della sentenza di primo grado.
Sesto motivo - ISTANZA CAUTELARE. SULLA CONDANNA A DEMOLIRE E/O
RIMETTERE IN PRISTINO TALUNE PORZIONI E/O ELEMENTI DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ DELBALZO. SOSPENSIVA. Con tale motivo l'appellante ha avanzato istanza di sospensiva dell'impugnata sentenza, sia in ordine al “ fumus” , che al “ periculum”, rispetto alla statuizione di “ facere”.
Si è ritualmente costituito, in appello, il quale ha chiesto che l'appello ex adverso CP_1 proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. In merito al primo motivo, la FE a contestato le deduzioni avversarie in quanto prive CP_1 di pregio, atteso che la diversa interpretazione avanzata, per la prima volta in grado d'appello, per la quale le Parti, con l'atto di compravendita del 1955, avevano inteso costituire una servitù di luce irregolare, di fatto priva di contenuti, in quanto disciplinata come da codice civile senza deroga alcuna, era inammissibile e, come tale, doveva essere respinta perché tardiva. In merito, peraltro, senza accettazione del contraddittorio, l'appellato ha evidenziato come, comunque, ove tale nuova eccezione fosse stata ritenuta ammissibile, essa andava respinta, in quanto l'interpretazione proposta risultava palesemente contraria alla lettera dell'accordo in esame e alla sua interpretazione complessiva: gli stessi originari convenuti, d'altra parte, in prime cure, avevano confermato l'esistenza di una servitù a favore dei danti causa di parte non potevano, CP_1 dunque, mutare completamente le loro difese, affermando che, invece, i contraenti dell'atto del 1955 avevano inteso solo richiamare le norme del codice civile in materia di luci, dunque non costituendo servitù alcuna. Detta TE deducente ha, peraltro, aggiunto che il diritto di chiusura delle aperture in parola era nell'atto espressamente escluso, laddove era invece previsto, in deroga agli effetti della costituzione della servitù di luce, di poter costruire a meno di 75 cm dalle due nuove finestre, con ciò evidentemente escludendo la facoltà di chiusura delle stesse di cui all'art. 904 c.c. , costituendo, altresì, una servitù aedificandi poi prescritta, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure.
Nel condividere, pertanto, le argomentazioni del IB, secondo il quale era stata costituita servitù lucifera, con la possibilità di deroga, suscettibile di prescrizione e, nel caso, prescritta, sono state contestate anche le argomentazioni di controparte sull'imprescrittibilità delle facoltà di cui all'art. 904 c.c., eccependo, peraltro, la novità dell'eccezione , inammissibile , oltre che inconferente. La FE di TE Torri ha, ancora, contestato la “ novità “ della difesa di controparte volta ad invocare l'esistenza di una clausola risolutiva potestativa espressa, contenuta nell'accordo del 23 1955, questione che costituiva un'inammissibile nuova eccezione, ormai tardiva, e che era, peraltro, infondata, atteso che anche le condizioni apposte a un contratto erano suscettibili di prescrizione, fattispecie verificatasi, essendo trascorsi più di dieci anni dall'accordo, senza che la condizione medesima venisse esercitata.
TE ha, Infine, contestato anche tutte le argomentazioni avanzate dalle controparti CP_1 circa la valutazione dei contenuti dei diritti di servitù, con il richiamo agli artt.1063, 1064 e1065 c.c., lamentando la novità di tali prospettazioni, come tali inammissibili in grado di appello. In merito al secondo motivo, l'appellato, relativamente alla sopraelevazione del piano di calpestio dell'autorimessa, ha rilevato: - come la difesa spesa da controparte in tema di non applicabilità del DM del 1968, per essere la sopraelevazione operata frutto di adeguamento alla normativa antisismica, fosse completamente nuova e dunque inammissibile;
- come per quanto atteneva, poi, alla disciplina in tema di risparmio energetico, essa, pur tempestivamente dedotta, era rimasta , come osservato dal IB, priva di ogni riscontro probatorio;
- a nulla valevano i documenti depositati in prime cure unitamente alle osservazioni del CT dell'appellante, poiché si trattava di documenti non utilizzabili in giudizio, non essendo stati depositati nei termini istruttori, e comunque afferenti temi d'indagine (normativa sismica) nemmeno oggetto di causa. Circa, ancora, i due piccoli manufatti finestrati, l'appellato ha rilevato come, anche in questo caso, controparte avesse proposto argomenti nuovi, mai prima d'ora sollevati nelle difese in atti, rimarcando, comunque, come i volumi in parola fossero certamente parte integrante della facciata, così come qualsivoglia altra struttura in semplice anodizzato, anche se facilmente rimuovibile. Passando a trattare della rampa veicolare, poi, la FE ha osservato che, CP_1 contrariamente a quanto asserito da controparte, era risultato evidente, dall'istruttoria svolta, come la costruzione in esame avesse superato il preesistente volume non calpestabile, posto al piede del muro che costituiva il fondale del cinema, non essendo dirimente il fatto che il TU, nel proprio elaborato, così come in udienza di chiarimenti, avesse ritenuto non significativa tale difformità rispetto alla preesistenza, valutazione che non vanificava il dato di fatto afferente alla prova pacifica della sopraelevazione medesima. TE a, poi, contestato la pretesa della FE di invocare, sul tema, l'art.100 CP_1 Pt_1 c.p.c. , peraltro tardivamente, poiché era evidente che una sopraelevazione anche minima (come quella del piano di calpestio del solaio), compresa fra i 25 e i 41 cm, nel caso di specie, avesse creato un danno, determinando comunque la riduzione dello spazio esistente fra le finestre dell'albergo del stesso e l'altrui proprietà. CP_1 In merito al terzo motivo, l'appellato ha contestato come non corrispondesse a verità che la proprietà non avesse lamentato la creazione di una nuova illecita veduta da parte dei soggetti CP_1 convenuti in prime cure, atteso che, nella fattispecie, era accaduto che in corso di causa fosse stato realizzato il parapetto di delimitazione del terrazzo in parola. In merito, peraltro, è stato sottolineato come per la proprietà medesima non fosse stato possibile percepire la realizzazione CP_1 dell'affaccio “ de quo”, non risultante dagli elaborati progettuali, se non in occasione della TU, mediante l'accesso al nuovo terrazzo edificato da controparte, sì che tempestivamente, in sede di perizia e conseguentemente in ambito di precisazione delle conclusioni, era stato chiesto che il IB accertasse la violazione degli artt. 905-906 e 907 cc. anche in relazione a tale recinzione, il tutto senza alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., diversamente da quanto lamentato, con l'effetto che anche tale motivo di impugnazione doveva essere respinto. In merito al quarto motivo, l'appellato ha rilevato come dopo la notifica dell'atto di citazione lo stato dei luoghi fosse mutato, con il posizionamento del canale di scolo di che trattasi, rappresentando come prima della posa della tubazione in parola le acque venissero canalizzate nella proprietà CP_1
Ha, pertanto, dedotto la FE che del tutto legittimamente, in conseguenza CP_1 dell'immutazione dei luoghi riportata nelle difese spese in comparsa di costituzione dai convenuti, l'allora TE attrice aveva dedotto, tempestivamente, la violazione in parola, in sede di prima memoria ex art.183, I comma c.p.c., riportandola nelle conclusioni assunte: in merito, è stato aggiunto che, anche ove non fosse stata ritenuta corretta la valutazione del Giudicante, la pronuncia in questione avrebbe dovuto essere confermata, afferendo ad una domanda nuova tempestivamente avanzata, perché discendente dalle difese svolte dalla controparte, basate su fatti verificatisi dopo la redazione e notifica dell'atto di citazione.
24 Sul tema l'appellato in questione ha, inoltre, rappresentato che la sentenza di prime cure sul punto era comunque, ancora una volta, del tutto corretta, poiché nella doglianza di illegittimità del nuovo scolo, avanzata dall'attore fin dall'atto di citazione, poteva certamente essere ricompresa anche la violazione dell'art. 889 c.c., come ritenuto dal IB. In merito al quinto motivo, la FE ha, ancora una volta, contestato come le CP_1 considerazioni svolte in grado d'appello dalla controparte fossero del tutto nuove, atteso che nella propria originaria comparsa di costituzione e risposta non era stata contestata in alcun modo la comproprietà del muro in parola, salvo poi, solo in sede di repliche finali, fare cenno al disposto dell'art. 881 c.c. e alle conclusioni erroneamente assunte sul tema dal TU, il tutto, dunque, con evidente tardività di tale eccezione e del richiamo alla normativa citata. In relazione, poi, alla violazione dell'art. 1102 c.c. il deducente di cui si tratta ha contestato le argomentazioni della controparte, assumendo che la distruzione di una porzione comune di muro non poteva considerarsi “uso del bene comune più intenso e proficuo” e certamente impediva al comproprietario di farne parimenti uso, essendone stata eliminata una parte, il che confermava la fondatezza della decisione del IB, impugnata sul punto. In merito al sesto motivo, l'Appellato ha contestato l'ammissibilità dell'istanza di sospensione in ragione dell'insussistenza dei relativi presupposti, chiedendone il rigetto.
ciò detto, ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi. CP_1
Primo motivo - Violazione e falsa applicazione degli art.905 e 907 c.c. e del DM 1968 in relazione alle aperture di TE_3 L'appellante incidentale ha lamentato l'errata qualificazione delle aperture di “
[...]
”, da inquadrarsi, a suo dire, in vedute e non in luci, in ragione delle seguenti Pt_3 considerazioni: - prima dei lavori tali aperture consentivano ai locali il godimento di aria e di luce e le inferriate apposte permettevano, ad ogni modo, quella visione mobile e globale sul fondo del vicino caratterizzante la veduta;
- qualora fosse stata ravvisata la natura di luci alle aperture in questione, comunque, nel caso di specie, doveva valutarsi illegittimo considerare la presenza delle inferriate per l'applicabilità del DM 1968, in quanto tale apposizione di griglie non incideva in alcun modo nella funzione delle stesse, da intendersi quali mezzi per far filtrare la luce e far circolare l'aria all'interno di “ ”; - il DM del 1968, d'altra parte, aveva ad oggetto la tutela della salubrità degli TE_3 edifici, al fine di garantire agli stessi luce ed aria, a nulla rilevando le considerazioni circa la possibilità di affaccio delle aperture;
- era stata, in ogni caso, contestata la violazione del DM del 1968 a causa della formazione di intercapedini anguste, che violavano le distanze di legge e che si sostanziavano nell'utilizzo, del tutto nuovo, del lastrico realizzato, in modo tale da ledere la privacy della proprietà nell'occupare la stanza che affacciava su tali nuove costruzioni. CP_1 Detto deducente ha chiesto, infine, che controparte venisse condannata alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, demolendo le porzioni del nuovo fabbricato che risultavano, rispettivamente, a distanza inferiore di 3 e di 10 metri dalle finestre di . TE_3 In merito alle preesistenze, l'appellante incidentale ha osservato come, contrariamente a quanto statuito in primo grado, non dovessero essere considerate, atteso che la demolizione e ricostruzione di un edificio costituivano un novum civilisticamente rilevante, in contrasto con la disciplina amministrativa che consentiva la continuità con il preesistente, a condizioni di rispettarne certi limiti, lamentando, a riguardo, che il IB non avesse affrontato la contestazione sulla legittimità dei titoli edilizi ottenuti dalla controparte e sulla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione secondo l'art. 2 bis del DPR 380/2001. La FE ha, altresì, sostenuto come controparte non avesse dimostrato la legittimità CP_1 delle distanze preesistenti, essendo stata omessa la prova che i volumi esistenti fossero in loco da più di vent'anni o prima dell'entrata in vigore del DM del 1968, con l'effetto che la normativa attuale non poteva essere applicata retroattivamente, rendendo illegittimo quanto realizzato;
richiamando anche l'articolo 14 delle Norme Tecniche Attuative del Comune di Loano, contestando la sentenza del IB che aveva considerato tali disposizioni irrilevanti, la TE in questione ha, infine, evidenziato la violazione del citato DM riguardo alle distanze ed ha chiesto anche la demolizione della scala abusivamente costruita, su cui non vi era stata pronuncia.
Secondo motivo - Sulla violazione del dm 2 aprile 1968 rispetto alla parete finestrata dell'immobile censito al fg. 19, mapp. 333 sub. 34 graffato al mapp. 411 sub. 30 25 L'appellante incidentale ha inteso ribadire la violazione del DM 1444/1968, poiché il IB aveva accolto solo parzialmente le doglianze dello stesso, nello specifico lamentando che vi erano tre punti del fabbricato che risultavano costruiti a meno di dieci metri: la rampa, il solaio del piano posteggio, con finestra prima inesistente, e il solaio di copertura. In merito alla finestra della “macelleria”, in tesi, il Giudice aveva erroneamente ritenuto che essa non violasse il DM 1968, poiché non creava vedute sul fondo di proprietà secondo CP_1 un'interpretazione non condivisibile, atteso che, in tesi la nuova parete finestrata non poteva essere realizzata a distanza inferiore a quella di legge, indipendentemente dalla presenza del muro perimetrale, considerato che la normativa de qua aveva natura pubblicistica e non poteva essere aggirata da accordi privati o dalla coincidenza di proprietà.
Riguardo, poi, alla rampa di accesso al posteggio, ha lamentato il come il IB CP_1 avesse ordinato la demolizione della porzione sopraelevata, ma non avesse specificato la misura di tale demolizione, che doveva essere identificata in 40 cm., il che richiedeva una rettifica del pronunciamento del IB, per stabilire correttamente l'altezza della sopraelevazione. Infine, detta TE processuale ha chiesto che il IB considerasse le porzioni da demolire, inclusa la scala realizzata in prossimità della finestra della , senza fare TE_3 riferimento alle preesistenze, così da ordinare l'arretramento di tutte le strutture a dieci metri dalle pareti finestrate delle proprietà CP_1
Terzo motivo - Sulla violazione dell'art.905 e 906 c.c. in relazione all'edificazione di nuove vedute da parte delle controparti ha, ancora, impugnato la sentenza di primo grado affermando che la Corte CP_1 avrebbe dovuto accogliere integralmente le proprie originarie doglianze riguardo alla violazione degli articoli 905 e 906 cc in merito all'edificazione di nuove vedute ad opera delle controparti. L'appellante incidentale, pertanto, ha chiesto l'arretramento a 1,50 mt del parapetto del piano di copertura dell'edificio realizzato dalla controparte, poiché la sua attuale destinazione non era sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una veduta.
Quarto motivo - Sulla realizzazione di scoli non a norma L'appellato, nonché appellante incidentale, ha affermato, inoltre, che era necessario un pronunciamento della Corte riguardo alle caratteristiche non a norma degli scoli realizzati dalla controparte, i quali causavano ristagno d'acqua verso la di lui proprietà, in relazione all'accoglimento delle doglianze relative all'art. 889 c.c.
A tal riguardo, la FE ha richiamato le deduzioni del proprio CT il quale aveva CP_1 osservato che l'attuale sistema di convogliamento delle acque era irregolare, portando le acque stesse a scolare sul lastrico tramite tubazioni non regolamentari e con un sistema "a cielo aperto", creando una pericolosa "piscina" in prossimità della proprietà il tutto dolendosi del fatto che il CP_1 TU non avesse fornito un adeguato riscontro a tale osservazione e che il IB non si fosse espresso sulla contestazione. E' stato chiesto, pertanto, di procedere a chiarimenti o ad un supplemento di TU su tali aspetti, per, all'esito, accogliere la domanda in questione, nel senso di dichiarare l'illegittimità dei nuovi scoli realizzati dalla controparte, ordinando la loro rimozione o messa a norma.
Quinto motivo - Sulle doglianze relative alla violazione dell'art.1067 e 1060 c.c. L'appellante incidentale ha affermato che la reiezione delle contestazioni riguardo al tema della servitù di passaggio era frutto di una valutazione errata del materiale probatorio acquisito in prime cure e dell' omessa ammissione delle istanze istruttorie. Ha lamentato il come il IB avesse ritenuto che il passaggio di altre autovetture CP_1 per accedere al parcheggio del supermercato di cui è causa non limitasse il diritto di passaggio dell'attore originario, senza considerare, tuttavia, che le fotografie in atti dimostravano la difficoltà di utilizzo della servitù medesima a causa della sosta di veicoli destinati allo scarico di materiali. La FE “ de qua”, inoltre, ha sottolineato la difficoltà di trovare un parcheggio in estate a Loano, prospettando che un uso improprio del parcheggio stesso, rispetto agli scopi, avrebbe reso la situazione insostenibile per l'esercizio della servitù da parte della proprietà situazione che il CP_1 IB avrebbe dovuto valutare in relazione all'uso effettivo del parcheggio medesimo , il quale non era destinato alla sola clientela del supermercato, con conseguente uso illegittimo della rampa.
26 Nel contestare , dunque, la decisione del IB: - sono state richiamate le fotografie e le prove audio proposte, idonee a dimostrare chiaramente le molestie subite dalla TE deducente, mostrando un uso del parcheggio diverso da quello considerato dal primo Giudice;
- è stato lamentato come non fosse stata valutata la rotazione dei mezzi durante le 24 ore;
- è stato evidenziato che una TU avrebbe potuto chiarire le difficoltà di accesso, a fronte anche del fatto che la controparte non aveva dimostrato di avere tutti i permessi necessari per il transito sul portico, rendendo tale transito illegittimo e causando danni ad esso esponente. ha chiesto, pertanto, il riesame completo delle questioni sollevate. CP_1
Sesto motivo - Sulla illegittimita' delle immissioni di gas di scarico e di rumore causate all'esito della realizzazione dell'intervento e dall'uso della rampa veicolare e dell'antistante cortile e porzione di porticato di cui è causa per l'accesso alla struttura realizzata dalla parte convenuta da parte di un numero indeterminato di mezzi veicolari, che determinano gravi danni alla proprietà dell'esponente in termini di salubrità, vivibilità ed igiene dei luoghi L'appellante incidentale ha affermato che le domande relative alle immissioni di gas di scarico e rumore, respinte dal Giudice di prime cure, meritavano di essere riesaminate, sì da contestare: -
l'affermazione secondo cui l'attore non aveva dimostrato l'emissione di gas di scarico, nonostante fosse stata chiesta a riguardo una TU, a fronte del fatto che l'accesso al parcheggio comportava inevitabilmente emissioni di tal fatta, dovute alle manovre necessarie;
- che non avesse considerato l'uso l'attuale del parcheggio, non destinato alla clientela del supermercato, con conseguenti effetti sulla legittimità dell'uso della rampa e sulla tollerabilità delle immissioni;
- che avesse ritenuto irrilevante la conformità del progetto rispetto alle normative acustiche, trascurando che l'assenza di un regolare titolo edilizio rendeva l'intervento illegittimo anche da un punto di vista civilistico. Il pertanto, ha lamentato la sottovalutazione delle prove offerte , idonee ad effettuare CP_1 una perizia acustica, contestando anche l'assunto del IB riguardo alla non responsabilità dei convenuti per i rumori generati da terzi, deducendo l'obbligo del proprietario di garantire condizioni adeguate per evitare immissioni dannose, il tutto chiedendo, pertanto, a questa Corte di dare corso alle istanze istruttorie disattese, per riconoscere l'illegittimità del transito e delle immissioni acustiche, in ragione della responsabilità dei convenuti per le strutture realizzate e la loro destinazione commerciale.
Settimo motivo - Sulla richiesta declaratoria di assenza valido titolo edilizio per le opere di cui è causa e/o comunque di loro contrasto con l'art.8 della l. n. 447/1995 e/o la normativa acustica e conseguente divieto o adeguata limitazione con adeguate previsioni della loro realizzazione, se del caso con ordine di rimessa in pristino stato L'appellante incidentale ha lamentato l'omessa presa di posizione del IB circa le domande avanzate afferenti al rispetto delle prescrizioni normative in materia di impianto acustico, così da criticare la mancata indagine in merito ad un valido titolo edilizio per l'edificazione, con specifico riferimento alla natura dell'intervento e alla mancata destinazione del parcheggio realizzato per l'uso dei clienti del supermercato, assumendo che la costruzione era “ex se” lesiva dei diritti soggettivi del deducente e che un'adeguata istruttoria avrebbe fatto emergere tali aspetti.
Ottavo motivo - Sulle eccezioni riconvenzionali avversarie L'appellante incidentale ha criticato la mancata pronuncia in primo grado in punto onere della prova, che controparte avrebbe dovuto soddisfare, circa la legittima preesistenza di volumi a distanza inferiore a quella prevista dal DM del 1968 e/o di vedute, così da auspicare una condanna all'arretramento di tutte le porzioni del fabbricato ubicate in contrasto alle distanze legali, oltre alla conferma dell'assenza di preesistenti servitù di veduta in capo a controparte.
Nono motivo - Sulla liquidazione delle spese Con tale motivo l'appellante incidentale si è doluto del fatto che vi fosse stata un'omissione di pronuncia circa le spese relative al tecnico di parte nominato da essendosi limitato il CP_1 IB a porre a carico della controparte le spese di TU.
Decimo motivo - Mancato accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dagli attori
27 Con tale motivo l'appellante incidentale ha censurato la decisione del Giudice di primo grado di ritenere la causa matura per la decisione senza licenziare i mezzi di prova richiesti dal in CP_1 merito è stato rappresentato che le stesse avrebbero consentito di chiarire aspetti riguardanti la misura degli arretramenti da disporre in relazione alle distanze violate, anche con riguardo alle ricostruzioni effettuate.
Alla prima udienza di comparizione, la Corte sospendeva l'esecutività della sentenza gravata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 30.05.2023. A seguito di diversi rinvii dovuti alle esigenze organizzative derivanti dalla scopertura di due posti di Consigliere della sezione, designato il nuovo relatore, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 23.10.24, allorquando le Parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di passare alla disamina dei singoli motivi di appello, principale ed incidentale, in rapporto alle motivazioni svolte dal IB, reputa la Corte di dover premettere come la presente causa abbia, in generale, subito l'effetto di essere stata introdotta in un momento anticipato rispetto alla conclusione dei lavori, oggetto, nel loro complesso, della contrapposizione del con gli CP_1 originari convenuti, scelta che, tuttavia, va evidenziato da subito, non può risolversi nel tentativo di eludere le scansioni processuali ed i termini di legge, rispetto all'individuazione del “thema decidendum” e “probandum”, occorrendo, dunque, rammentare che, salvo nei casi di tempestive modifiche delle domande originarie, la sopravvenienza di fatti , ove si risolva in nuove pretese, non può che determinare la proposizione di una nuova , autonoma, azione giudiziaria, pena, d'altra parte, la lesione del contraddittorio che presidia il processo civile, secondo modi e tempi che non sono nella disponibilità delle Parti, poiché funzionali anche ad interessi pubblici generali ( vedasi, fra le altre, Cass. , sez.2, n. 17121 del 13/08/2020, secondo cui : “ Nel regime giuridico successivo alla l. n. 353 del 1990 e precedente al d.l. n. 35 del 2005, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, giusto il disposto dell'art. 167 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.l. n. 238 del 1995, conv. in l. n. 534 del 1995, mentre, per quanto attiene alle "eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio", vigendo il termine perentorio di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c., del pari introdotto dalla novella del 1995, siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine stabilito dal giudice istruttore. Tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte.” e, ancora, Cass. , sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019 , secondo cui: “ Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il "thema decidendum" è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.”). Detta premessa reputa la Corte sia quanto mai opportuna anche alla luce della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. di TE attrice originaria , rispetto alla deduzione di circostanze fattuali insorte successivamente alla citazione ( non a caso leggendosi in tale atto, sub pag.5: “…il
28 Sig. si riserva peraltro fin d'ora di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti CP_1 da tali violazioni, sia come proprietario, sia come socio della TE LA di Torri Dario e Torri Lorenzo s,n,c,, nei confronti dei convenuti e della nonché di svolgere quale società CP_18 separata domanda per l'accertamento delle violazioni acustiche e di ogni altro diritto di tale diverso soggetto in conseguenza dell'apertura del supermercato…”), o , ancora, rispetto alla deduzione di mere ipotesi progettuali, quale la sopraelevazione del muro comune o la costruzione di un parapetto di 1,10 m. , poi non realizzate, di cui si invocava di tenere conto ai fini della soccombenza virtuale, allo stesso tempo prospettando l'intervenuta realizzazione di opere diverse ( vedasi il secondo capoverso sub pag.7) . In tal senso, va aggiunto, si inquadra anche la significativa richiesta in data 15.1.21 di estendere il quesito devoluto al TU ( licenziato in rapporto alle doglianze di cui alla citazione ed alla prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c.), anche alle deduzioni di cui alla 2a memoria ex art. 183 c.p.c., nell'ambito di deduzioni tecniche di parte attrice, come anche allegate in sede di oo.pp., in continua evoluzione ed integrazione, quanto all'oggetto effettivo della causa, così come, viceversa, delineato dalla citazione e, nel caso, emendato con la prima memoria ex art.183 c.p.c.
Fatta tale premessa, che sarà richiamata, all'occorrenza, segnatamente nella seguente motivazione, devesi osservare quanto segue.
-1° motivo di appello – Osserva la Corte che merita di essere chiarito, a fronte delle difese anche del che del CP_1 tutto condivisibile è la qualificazione che il primo Giudice ha effettuato delle due aperture “ de quibus”, in perfetta coerenza, financo, con la recente pronuncia della Suprema Corte n. 29752 del 19/11/2024, in cui, nello specifico, in caso molto simile, si legge : “ …la veduta, che mira a tutelare il proprietario dalla indiscrezione del vicino, impedendogli di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, si distingue dalla luce, che, invece, è diretta a regolare il diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su quello, risultandone stabiliti i requisiti di altezza e di sicurezza (collocazione di inferriate e grate fisse) alla cui sussistenza è condizionata la correlata limitazione del diritto del vicino (in tal senso Cass., Sez. 2, 23/9/2021, n. 25864; Cass., Sez. 2, 28/7/2021, n. 21615). A differenza della luce, quindi, la veduta implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Cass., Sez. 2, 12/12/2022, n. 36147; Cass., Sez. 2, 10/1/2017, n. 346). Tali principi, che erano stati già espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 10615 del 28/11/1996, secondo cui, affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma pure di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, hanno consentito di superare condivisibilmente quell'orientamento di legittimità più risalente (come già evidenziato, di recente, da Cass., Sez. 2, 12/12/2022 n. 36147), che riteneva, invece, la veduta caratterizzata, rispetto alla luce, dal fatto di consentire una visuale agevole, cioè senza l'utilizzo di mezzi artificiali, sul fondo del vicino mediante la semplice inspectio e che escludeva, in presenza di tale caratteristica, la necessità dell'affaccio (in tal senso Cass., Sez. 2, 2, 4/01/1993, n. 17). Ciò comporta – e a tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi
29 solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole o poco sicura per una persona di normale conformazione (Cass., Sez. 2, 12/12/2022, n. 36147; Cass., Sez. 2, 23/9/2021, n. 25864; Cass., Sez. 2, 10/2/2020, n. 3043; Cass., Sez. 2, 10/1/2017, n. 346)…” Orbene, nel caso in esame, da un lato la natura pattizia, in sé, nulla aggiunge all'essenza della tipologia delle due aperture, come valutata dal primo Giudice, salvo che descrivere ad ogni effetto un “ peso” a favore del fondo limitrofo dei venditori, che colloca tali aperture, rectius luci irregolari, al di fuori del disposto di cui all'art.903 c.c., nel senso che esse non furono aperte quale ordinaria prerogativa dominicale dell'allora acquirente, ma in forza, appunto di una specifica pattuizione, afferente anche alle caratteristiche delle luci stesse, nell'ambito di un sinallagma, a riguardo, che vedeva, altresì, la facoltà, per il fondo servente, di costruire a meno di 75 cm. da dette luci, facoltà che, in modo pacifico, in fatto, non è stata mai esercitata fino alla recente nuova ricostruzione da parte dell'attuale appellante principale, sì da essere trascorso molto più di 20 anni. Sul punto, merita di essere chiarito, a fronte di un diritto segnatamente previsto in capo agli allora compratori, esercitato con la costruzione delle aperture compiutamente descritte dal TU, l'altra parte non ha, invece, esercitato prima della sua estinzione per decorso del tempo, il diritto di costruire come sopra, diritto che si era riservata: il diritto medesimo, dunque, di natura negoziale, non può affatto “ rivivere” ai sensi dell'art.904 c.c., norma che disciplina le facoltà del vicino, ove manchino accordi negoziali, come nel caso di specie, tali da integrare una vera e propria servitù , come emerge con chiarezza dall' atto del 1955 dedotto in causa. Assumere che l'art.904 c.c., circa la possibilità di chiudere le luci, rappresenti una prerogativa dominicale irrinunciabile, nonostante pattuizioni diverse, altro non è che una mera petizione di principio, non sostenuta da qualsivoglia possibile “ ratio”, tenuto conto dell'indubbia disponibilità di quanto previsto da tale norma, nel caso di specie essendo del tutto evidente come nell'ambito del sinallagma sotteso alla compravendita, ai danti causa del veniva comunque garantito il CP_1 mantenimento dell'”utilitas” propria della servitù lucifera, l'indicazione della possibile deroga della distanza a costruire, dimostrando come i danti causa del avessero, necessariamente, Pt_1 rinunciato al proprio diritto a chiudere le luci ex art. 904 c.c., con la costruzione in aderenza: la stessa modalità con cui, impropriamente, venne creata la “ botola” ,o “ pozzo” che sia, rispetto alla luce posta in basso, a ben vedere, palesa come anche lo stesso direttamente fosse convinto di Pt_1 non poter esercitare quanto previsto dall'art.904 c.c. medesimo ( in tal senso vedasi, fra le altre, Cass. sez. 2, n. 3889 del 23/04/1994, secondo cui: “ La servitù di luce e aria, che consente al proprietario del fondo dominante di tenere una luce con modalità diverse da quelle previste dall'art. 904 cod. civ., comprende se non è diversamente previsto nel titolo, anche, il divieto, per il proprietario del fondo servente, di sopprimerla costruendo in aderenza o in appoggio, dopo aver chiesto la comunione del muro confinante”).
Nello stesso senso, va rimarcato, l'assunto per cui il diritto di chiudere le luci, ex art. 904 c.c., dovrebbe ricondursi ad una condizione risolutiva potestativa rispetto alle pattuizioni del '55, risulta da un lato collegato all'infondata irrinunciabilità delle facoltà di detta norma, dall'altro , a riprova, non trova addentellato alcuno nel testo negoziale, sì che anche tale doglianza si risolve di nuovo in una petizione di principio, che sfugge al confronto reale con la motivazione del primo Giudice e con le acquisizioni processuali;
la deduzione difensiva, ancora, in forza della quale la giurisprudenza ha previsto la possibilità di subordinare una servitù ad una condizione risolutiva non supera il fatto che, nel caso di specie, tale condizione non emerge dal titolo, se non in forza di una lettura del tutto partigiana dell'atto in questione. In detta situazione, allora, del tutto condivisibile è l'assunto del primo Giudice circa il richiamo alla norma generale dell'art.873 c.c., rispetto alla necessità di garantire la distanza di 3 m., fra le costruzioni e, dunque, fra il muro di parte con riferimento alla parte in cui vi sono le aperture di CP_1
30 cui è causa, e il nuovo manufatto di parte appellante, che, come pacificamente risulta dalla TU, ha sostituito quello che in precedenza era un cortile. I richiami, poi, di parte al fatto che, anche nell'ottica della servitù, la nuova Pt_1 costruzione sarebbe conforme ai principi in materia di cui agli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c. pecca, a prescindere da ogni altra considerazione, di genericità rispetto alla situazione fattuale determinata dal manufatto di TE appellata, richiamando una limitazione potenziale della servitù stessa, come da titolo del 1955 c.c. ormai inesistente, rispetto ad uno “status quo ante”, come descritto dal TU, inequivocabilmente leso ed aggravato dalle opere controverse , rispetto alla funzione tipica delle luci stesse, sia in funzione della luminosità garantita ai locali in questione, che anche in funzione del ricambio d'aria: quanto si evince dall'elaborato peritale disposto dal Giudice, circa la “botola” o
“pozzo” costruito di fronte alla prima apertura, rientra certamente fra le opere vietate ex art.1067 c.c., comma 2 c.c., nello stesso senso deponendo il fatto che sia stato costruito un piano di calpestio, destinato , dunque, al passaggio e stazionamento delle persone, attaccato, di fatto, alla luce del piano superiore, con tanto di scala interferente con l'”utilitas” di cui è causa ( vedasi la foto prodotta in atti da parte attrice in primo grado circa la distanza della scala stessa). In ordine , poi segnatamente al criterio di cui all'ultimo periodo dell'art.1065 c.c., occorre rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza, fra le altre Cass. , sez.2, Sez. 2, n. 8853 10/05/2004: “ In tema di servitù prediali, l'art. 1063 cod. civ. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici;
ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.” Orbene, nel caso di specie, osserva la Corte: - il peso gravante sul fondo servente, come concordato, non può valutarsi senza tenere conto che, rispetto alle dimensioni delle aperture consentite, che vennero costruite in conformità, lo stesso fu, negozialmente, molto rilevante in termini di entità di luce e ricambio d'aria garantiti al fondo dominante, sì da essere stato, di fatto, consentito di aprire due finestre, pur senza “ prospectio”; - ciò detto, se è vero che tale peculiare
“utilitas” avrebbe potuto essere limitata dalla costruzione nel fondo servente a meno di 75 cm, è altrettanto vero che il diritto sotteso a tale eventualità è venuto meno per estinzione e non può essere assunto quale parametro ermeneutico del titolo, vanificando la rinuncia, per “facta concludentia”, del fondo servente medesimo di limitare l' utilità prevista ed attuata dal titolare del fondo dominante, utilità, che, dunque, si è, rispetto alle dimensioni delle aperture previste, aggettanti su un cortile, consolidata e che trova, allora, nel titolo la sua origine. Dalle considerazioni che precedono, reputa allora la Corte, da un lato discende l'inutilizzabilità del parametro sussidiario di cui all'art.1065 c.c. u.c., dall'altro, in ogni caso, emerge l'individuazione corretta, da parte del IB, anche quale parametro in concreto necessario a garantire la specifica utilità pattuita, della distanza di 3 m, tratta dall'art.873 c.c., rispetto al caso concreto, rammentato che la “ratio” di detta misura è quella di non creare insane intercapedini fra le costruzioni, il che ancor più si attaglia rispetto ad un muro, quale quello di cui si tratta, in cui è stata negozialmente stabilita la facoltà di costruzione di due aperture, significativamente ampie, tese a garantire luce e aria in quantità ai locali del fondo dominante interessati. La giurisprudenza citata dall'appellante, sul punto, non assume , dunque, valenza nel caso di specie, poiché, appunto, la misura scelta dal IB è correttamente individuata in quella occorrente per preservare quanto era stabilito a favore del fondo dominante nei termini citati, rispetto
31 ad una mera facoltà limitativa, come detto non esercitata in tempo utile, a fronte di opere di “ conservazione” eseguite palesemente inadeguate e lesive della specifica “ utilitas” in esame. Le difese finali nulla di concreto aggiungono, salvo enfatizzare la valenza della ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato nella pronuncia resa il 15.2.2024 fra le Parti, rispetto al parallelo contenzioso circa i titoli rilasciati dalla P.A. per l'edificazione, ricostruzione che non valorizza appieno la volontà degli stipulanti nel 1955, finendo per dare per presupposta l'esistenza di una servitù di veduta, a fronte del riferimento all'art.907 c.c., che, invece, non sussiste ed, invero, è sempre stata contestata dallo stesso di fronte al G.O., rispetto ad un supposta clausola “ simul stabunt, Pt_1 simul cadunt”, che non tiene conto, tuttavia, del complesso assetto negoziale, come da clausole sub 1 e 2, di cui all'atto in questione, in cui si colloca l'accordo in esame, con riferimento ai previsti interventi precedenti e correlati alla realizzazione delle aperture “ de quibus” ( vedasi l'allegato 12 prodotto in primo grado da parte attrice, attestante clausole ed accordi articolati ). A riguardo, giova sottolineare, l'invocata , da parte , pretesa valenza ex art.2909 c.c. Pt_1 di detta pronuncia del G.A. , non può essere condivisa, atteso che l'appellante dimentica l'eterogeneità di quanto oggetto del contenzioso amministrativo e civilistico, al di là degli accertamenti incidentali nel caso rilevanti, occorrendo rammentare a riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte, proprio nella materia che occupa, con sentenza sez.2, n. 9869, 14.5.15, per la quale: “La pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la lesione del diritto di proprietà determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che è posta a tutela non solo di interessi generali ma anche della posizione soggettiva del privato.”.
L'effetto di tutto quanto sopra esposto è che il primo motivo di appello si appalesa infondato e va respinto.
-2° motivo di appello – In rapporto al secondo motivo di appello, relativo al mancato rispetto delle distanze di cui al DM n.1444/68 , in relazione alla parete finestrata dell'hotel di controparte, va in primo luogo pienamente condivisa la ricostruzione normativa del IB sulla distinzione fra ricostruzione e nuova costruzione, come da sentenza del Consiglio di Stato n.6282/20, sentenza ampiamente riportata nella motivazione di primo grado, per giungere correttamente a stabilire la necessità di applicare la disciplina per le nuove costruzioni rispetto alle “ eccedenze”, in rapporto all'edificio preesistente, demolito e ricostruito, “eccedenze” che il TU ha segnatamente individuato, cui sole si applica pienamente la normativa sulle distanze. Merita a tal riguardo di essere osservato, così esaurendo, peraltro, il tema in generale, che la Corte reputa del tutto condivisibile l'approdo del primo Giudice, in rapporto alla “ vexata quaestio” in discussione, onde evitare distorti effetti “espropriativi”, rispetto al preesistente, in alternativa ad una compressione aprioristica e generalizzata delle prerogative dominicali. In tal senso, d'altra parte, va osservato: - che non a caso, la Suprema Corte, con ordinanza n. 12196 del 14/04/2022, ha avuto modo di precisare: “Nell'ambito delle opere edilizie, in caso di demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni;
in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni
32 dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto”; - che , nel caso di specie, il TU ha escluso la presenza di una disposizione che preveda tale equiparazione , la quale non emerge neppure dall'esame diretto dell'art. 14 delle NTA, afferenti alla zona B, di interesse, al di là della lettura suggestiva delle stesse da parte rispetto alla valenza della sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio; - che, CP_1 ancora, devesi rammentare come il TU stesso abbia posto in evidenza , a pag.11 del primo elaborato, il mantenimento degli elementi strutturali essenziali di quanto preesisteva, in relazione all'ex cinema loanese e manufatti attigui, al di fuori di una ricomposizione di organismi edilizi distinti, separati nello spazio, come desumibile anche dalle note a chiarimenti 10.2.21 , in relazione ai corpi preesistenti anche verso via all'Orto ( elaborato 3), il tutto rispetto ad una volumetria complessiva (a fronte delle riduzioni indicate anche dal TU stesso) tale da non poter far assumere all'intervento stesso la valenza in toto di nuova costruzione, nel medesimo senso deponendo i pronunciamenti del G.A., liberamente valutabili ai fini del convincimento di questa A.G. Dette conclusioni, occorre aggiungere, non trovano efficace smentita nell'affermazione del CT, in allora attoreo, secondo cui, in modo del tutto inverosimile, gli elementi mantenuti avrebbero una mera funzione estetica ( pag.2, osservazioni alla TU), in rapporto ad una rivendicata novità complessiva della costruzione, come argomentata sub punto 1.1. delle osservazioni stesse, ripetendo, nei seguiti delle difese, in modo multiforme, detti convincimenti. Ciò detto, nello specifico, circa il fatto che è risultata rialzata una porzione del piano di calpestio dell'autorimessa costruita, in esito ai raffronti effettuati dal TU, va osservato: - che l'entità di tale modifica volumetrica, diversamente da quanto pare opinare l'appellante, è in sé irrilevante, essendo pacifico e dirimente che sussista, alla luce degli accertamenti tecnici effettuati;
- che, d'altra parte, la necessità di tale “ eccedenza” non può prescindere da quanto dedotto dalla stesso CT dell'Appellante, il quale, sub pag. 4 della sua relazione, ha , comunque, ammesso come tale “ rialzo” sia stato funzionale a rendere carrabile il piano in questione, sì da essere stato, dunque, determinato, in via primaria, dalla progettazione stessa del manufatto di cui si tratta, rispetto all'uso che TE ha inteso fare della sua proprietà in sede di “ricostruzione”; - che, ancora, Pt_1
l'irrilevanza di tale “eccedenza” ai fini del computo in questione ex DM 1444/98, in forza della normativa in tema di risparmio energetico, non tiene adeguatamente conto del tenore della stessa e che, peraltro, con riferimento alla normativa antisismica, ogni deduzione , oltre che tardiva, è rimasta del tutto generica. Quanto, ancora, al tema del D.L.vo n. 102/14, merita di essere aggiunto che l'invocato art.14, c.7 , nominato “Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica” , al di là delle suggestioni difensive di TE appellante, non ha affatto una generale portata derogatoria, come si desume dal testo stesso della norma, ove si legge: “ Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”. Tale norma, infatti, oltre che consentire deroghe specifiche e limitate, trova applicazione rispetto a fattispecie nelle quali, per quanto sopra detto, non è ascrivibile quanto realizzato ex novo
33 rispetto al preesistente, in relazione al volume eccedente di cui si tratta, occorrendo considerare che l'assunto per cui detto testo farebbe riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 DPR 380/01 non trova alcun riscontro specifico. Non può, in ogni caso, essere omesso di considerare, in via di fatto dirimente, come l'eccedenza volumetrica controversa certamente non derivi , per la sostanziale totalità, dalla posa di uno strato coibente, considerato che lo stesso , secondo quanto di fatto già anticipato, ha Pt_1 richiamato le affermazioni del proprio CT, riportando, a pag. 22 dell'atto di appello che “ …Di fatto si è provveduto a rinforzare e rialzare la soletta con un secondo solaio, che, oltre a rendere carraio lo stesso, contiene uno strato coibente…”: tale affermazione , secondo la Corte, conferma e chiarisce come, in realtà, l'aver rinforzato e rialzato la soletta sia stato funzionale all'uso carrabile cui era destinato il manufatto, sì che la coibentazione inserita non rappresenta l'effettiva ragione di quanto accertato dal TU e dal Giudice, rispetto alla violazione del DM n.1444/68. Il ripetere degli argomenti in sede di difese finali non muta le risultanze esposte, con l'effetto che detta doglianza, dunque, si appalesa infondata. Passando al secondo profilo di appello, circa il parametro di misurazione assunto dal IB , con riferimento a quanto indicato a pag. 40 della TU, osserva il Collegio come, a fronte dei puntuali rilievi della TU stessa, la decisione del primo Giudice di tenere in considerazione anche i due piccoli volumi costruiti sui balconi, determinando, dunque, un andamento irregolare della parete finestrata corrispondente all'allineamento della facciata sud- est dell'TE LA ( con gli effetti conseguenti alle violazioni riscontrate in punto rispetto della distanza di m.10 da parte del ), Pt_1 non convinca. Le deduzioni dell'appellante a riguardo, circa la precarietà evidente di tali corpi, trovano, infatti, conforto nello stesso rilievo del TU, circa la natura di detti manufatti, rispetto a come è risultato siano stati collocati, anche in termini di materiali, su balconi già finestrati, tanto da imporre di ritenere che la parete finestrata di riferimento, alla cui tutela è funzionale il DM 1444/68, è solo quella integrata nella muratura solida e stabile che descrive la consistenza compiuta dell'edificio, al di là di sporgenze neppure presenti con continuità nella parte stessa, il che avvalora ancor più l'eccezione consistente nel fatto che gli stessi siano abusivi e, comunque, abbiano natura precaria. La conclusione espressa trova conforto, d'altra parte, nella ratio della normativa di cui si tratta, su cui più volte la giurisprudenza si è espressa, per spiegarne l'inderogabilità , con riferimento, si noti, alle costruzioni, in rapporto all'esigenza pubblica di salubrità e sicurezza fra gli edifici ( fra le altre Cass., sez.2, n. 24076, 03/10/2018), il che mal si attaglia, con aggiunte precarie, tese a creare avanzamenti con spazi chiusi sui poggioli, come nel caso in esame.
A tal riguardo, l'argomentazione del IB, circa la mancata prova di detta natura abusiva parimenti non convince, a fronte del fatto che rispetto a detta contestazione, connessa anche al fatto che tali “ corpi” avanzati costituiscono una chiara “anomalia” costruttiva e progettuale della parete finestrata, nulla di concreto ha dedotto la parte attrice originaria, che, non può dimenticarsi, avendo essa dedotto la violazione delle distanze ex DM n.1444/68, devesi ritenere fosse onerata di dimostrare la regolarità edilizia di tali manufatti, la cui tutela invocava, a fronte dell'eccezione di abusivismo della controparte. Conforta le conclusioni esposte il fatto che, a ben vedere, anche TE appellata, nel contestare, infondatamente, la novità della questione, di fatto abbia affermato che, in tesi, rileverebbe, ai fini del computo: “ …qualunque struttura in semplice anodizzato, anche se facilmente rimuovibile…” (pag.15 comparsa di costituzione), assunto che la Corte ritiene di non poter condividere, non potendo la determinazione di una distanza legale inderogabile essere intrinsecamente variabile, al di là di opere connotate da stabilità strutturale e funzionale, a pena di determinare una situazione di incertezza permanente contraria, se non incompatibile, con la normativa in questione.
34 Da ciò discende che, sul punto, l'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata come da dispositivo, di modo che l'arretramento previsto avvenga senza tenere conto, ai fini delle distanze, di tali due specifici manufatti, il che determina di dover far riferimento a quanto indicato nel solo allegato 1 della relazione peritale integrativa 10.2.21. Con riferimento, in ultimo, al terzo profilo di doglianza di cui al presente motivo, relativo alla porzione di rampa veicolare per cui è stata rilevata un'altezza eccedente, così da dover essere riportata alla pregressa altezza dell'edificio, eliminando il tratto angolare sopraelevato, merita di essere considerato che la deduzione per cui la rampa “de qua” sia stata costruita ove vi era un vecchio solaio orizzontale di copertura dei locali tecnici annessi all'ex cinema non risulta, di per sé, dirimente. Assume, viceversa, valore che il TU, a fronte delle contestazioni mosse dal CT in allora attoreo, sub pag. 27, ultimo paragrafo, con specifico riferimento all'elaborato peritale, non abbia smentito tali deduzioni, ma si sia limitato ad esprimere un giudizio di non rilevanza della sopraelevazione alla sommità della rampa nella fascia esterna al manufatto preesistente, in ragione dello stato dei luoghi, per poi nulla aggiungere in sede di integrazione della perizia ed affermare, all'udienza del 12.2.21, sul punto: “…Quanto alla rampa, precisa che in effetti la parte finale della stessa ha un'area triangolare di raccordo delle quote che potrebbe essere superiore alla quota del vecchio solaio di una misura che nella perizia originariamente depositata aveva ritenuto non significativa e solo nella parte aderente casa , poiché la rampa ha una pendenza Pt_3 trasversale. Secondo il CT di parte attrice tale differenza è di 25 cm, come già descritto nelle osservazioni...”. A fronte di dette acquisizioni, il convincimento del Giudice risulta allora condivisibile, nel considerare i dati specifici offerti dal CT e le valutazioni afferenti alla “ rilevanza” dell'eccedenza, che, di fatto, non è mai stata smentita dal TU, pur nell'ambito di risposte che avrebbero certamente potuto essere più esaustive, ma che sono state correttamente valorizzate, in relazione alla valenza in sé di qualsivoglia sopraelevazione, rispetto alla situazione precedente. Non può tacersi, d'altra parte, che neppure l'appellante ha inteso segnatamente contrastare le indicazioni concrete del CT di controparte, fatte evidentemente proprie dal Giudice, nei limiti di cui al dispositivo, limitandosi a dolersi, in sostanza, della decisione del IB di discostarsi dal giudizio di non rilevanza , in concreto espresso come sopra dal TU, assumendo, altresì, la sussistenza di un dubbio in capo allo stesso TU, non è dato comprendere determinato da cosa, attese le deduzioni e le acquisizioni in atti. Conferma quanto sopra, d'altra parte, come l'ulteriore argomento posto a fondamento della doglianza sia stato quello della carenza di interesse ex art.100 c.p.c., attesa la sostanziale minima entità della “ sporgenza”, rectius, dell'”eccedenza” in questione. Tale ultimo assunto, va detto, non coglie nel segno, atteso che l'entità di detta violazione costruttiva non rileva con riferimento al diritto di agire in giudizio;
sul punto, merita di essere rammentato quanto già evidenziato dalla SS.UU. della Suprema Corte, con sent. n. 1555, 22.5.72, secondo cui: “L'interesse ad agire sussiste tutte le volte che il mancato Esercizio dell'Azione giudiziaria comporterebbe, per l'attore, la necessita di subire un danno consistente nella violazione di un diritto soggettivo. Non vale, pertanto, ad escludere tale interesse la circostanza che dalla situazione lesiva l'attore possa trarre, per altro verso, vantaggi equivalenti alla lesione del diritto” e , ancora, fra le altre, Cass., sez., 2, n. 8476 , 02.08.1995, secondo cui: “ In materia di distanze legali sussiste un diritto soggettivo al rispetto delle stesse, che sorge indipendentemente dalla esistenza di un danno attuale e concreto”, il tutto da leggersi, altresì, alla luce del fatto, in sostanza, che non può spettare al Giudice di cognizione individuare una soglia di valore, rispetto alla valutazione dell'azionabilità o meno di un determinato diritto, in assenza di una disposizione normativa che limiti l'esercizio della giurisdizione in certe condizioni, onde contemperare le esigenze dell'attore con quelle afferenti alla durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
35 Quanto, in ultimo, dedotto in sede di difese finali del , rispetto al contenuto della già Pt_1 citata sentenza del Consiglio di Stato, da un lato si scontra con quanto già espresso da questa Corte, circa l'insussistenza di qualsivoglia giudicato ex art.2909 c.c., dall'altro, non a caso, sovrappone il concetto di interesse ad agire, con quello afferente all'esercizio del potere discrezione della P.A., cui detta sentenza amministrativa fa riferimento, nell'assumere la valenza minimale del rialzo , così :
“…da dover rientrare nella “generale applicabilità della disciplina sulle c.d. tolleranze costruttive, introdotta con l'art. 5, comma 2, lettera a) n.5) del d.l. 13 maggio 2011, n.70, convertito dalla legge n. 106 del 2011 ed oggi contenuta nell'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, come di recente modificato dal decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024”. Detto terzo profilo di doglianza di cui al secondo motivo, non può essere in conclusione accolto e va respinto.
-3° motivo di appello – La doglianza in questione lamenta, in sostanza, un vizio di ultrapetizione. In merito, va osservato, che il primo Giudice, nell'affrontare le doglianze dell'originario attore circa la creazione di nuove vedute e prospetti rispetto alla costruzione eseguita, ha preso in esame il lastrico posto a copertura del piano autorimessa e la rampa veicolare per accedere all'autorimessa stessa, giungendo articolatamente a conclusioni reiettive, per poi affrontare la possibilità di ravvedere vedute in esito all'affaccio costruito sul lastrico a copertura del piano terra del supermercato, nella parte in cui, in concreto, per circa 2mt , il lastrico stesso consentiva di “inspicere” e “prospicere” sulla Corte della proprietà indicata come Corte di Casa Giovanna. CP_1
Orbene, in merito a tali diverse vedute, rispetto al manufatto costruito da cui derivano, non può tacersi, che effettivamente non vi è traccia nell'atto introduttivo, così come nella prima memoria attorea ex art.183 c.p.c., sì che sul punto l'avvenuto accertamento da parte del TU, in esito alle indagini tecniche, non consente, tuttavia, di ritenere legittimo che, solo dopo 'accertamento stesso , la domanda “ de qua” sia stata ampliata ed estesa a tali contestate vedute. A tal riguardo, allora, a prescindere dal fatto che la circostanza è stata confermata, in esito alle osservazioni da parte del CT , anche dallo stesso TU ( che in sede di stesura Pt_1 definitiva ha evidenziato “…la servitù di affaccio del lastrico su via dell'Orto verso la Corte Pt_1 di Casa Giovanna non era stata denunciata da parte attrice nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art.183” ), la fondatezza di tale contestazione emerge dall'esame degli atti “ de quibus” e, in via dirimente, dalle stesse difese di TE appellata. In queste ultime, infatti, si legge, a riguardo: “ …In merito al terzo motivo, l'appellato rileva come non corrisponda a verità che la proprietà non abbia lamentato la creazione di una nuova CP_1 illecita veduta da parte delle convenute in prime cure. Nella fattispecie è accaduto che in corso di causa sia stata realizzato il parapetto di delimitazione del terrazzo in parola. Si sottolinea in particolare che per la proprietà non era possibile percepire la realizzazione dell'affaccio in CP_1 parola, non risultante dagli elaborati progettuali, se non in occasione della TU, mediante l'accesso al nuovo terrazzo edificato da controparte. Tempestivamente, in sede di perizia e conseguentemente in ambito di precisazione delle conclusioni l'appellato ha richiesto che il IB accertasse la violazione degli art. 905-906 e 907 cc. anche in relazione a tale recinzione. Non vi è stata quindi alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. e pertanto anche tale motivo di impugnazione dovrà essere respinto…”. Quanto sopra, occorre evidenziare, palesa la fondatezza dell'assunto dell'appellato, nel senso che le doglianze afferenti tali nuove vedute, le uniche accolte peraltro, sono state introdotte nel processo tardivamente e sono, pertanto, pretese inammissibili. Come si è già esposto nelle premesse della presente motivazione, d'altra parte, la scelta attorea di agire in via anticipata rispetto alle opere in corso, non legittima che le doglianze del CP_1 non dovessero essere specificatamente dedotte e, nel caso, modificate entro i termini processuali
36 perentori di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., termini che, va ancora una volta rammentato, hanno natura di interesse pubblico e, financo, prescindono del tutto dalla disponibilità delle Parti. Da ciò discende, in buona sostanza, che “ scoperta” la lesione dei propri diritti dominicali, in relazione alle vedute determinate dalla realizzata copertura del corpo di fabbrica su via Dell'Orto, l'attore avrebbe semmai dovuto introdurre una nuova domanda e chiedere la riunione dei processi, onde evitare gli effetti delle decadenze maturate, implicanti anche, in realtà, la violazione del principio del contraddittorio, rispetto alla disciplina dello stesso secondo il codice di rito. Le difese finali del a riguardo, non colgono nel segno , ove sembrano dimenticare la CP_1 perentorietà di quanto appena espresso, così come sono inconsistenti, ove invocano la valenza di conclusioni originarie generiche, da intendersi, di fatto, comprensive anche di quanto eventualmente emerso in corso di causa, a conferma così del giudizio sopra espresso, oltre che in manifesta violazione del principio del contraddittorio ( cui è, non a caso, funzionale, financo, la nullità della citazione ex combinato disposto di cui agli artt. 163, n.4 e 164 c.p.c.). L'appello, dunque, in tal senso, afferente non tanto alla violazione dell'art.112 c.p.c., quanto alla tardività della domanda, esistente, formulata da controparte, va, pertanto, accolto e la specifica domanda di cui si tratta deve essere dichiarata inammissibile.
-4° motivo di appello – Con riferimento al quarto motivo, connesso alla ritenuta violazione della distanza prescritta dall'art.889 c.c., merita di essere considerato, in primo luogo, che le doglianze attoree, in citazione, afferivano ad una situazione in cui le acque del fondo vicino non erano state convogliate in modo idoneo, si che la modifica delle coperture preesistenti, con nuove pendenze, avrebbe e creato nuove servitù di scolo. La domanda si è poi risolta, con la prima memoria, nella contestazione che l'opera dell'uomo, nelle more posta in essere, aveva convogliato le acque stesse in violazione dell'art.889, c.2, c.c. Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di “ novità” da parte appellante non coglie nel segno, ricorrendo non una “ mutatiio libelli”, ma una mera “ emendatio”, come tale consentita entro la prima memoria ex art.183, c.6, c.c. In merito, non deve, infatti, dimenticarsi che l'oggetto dedotto in causa erano gli effetti dello scolo delle acque provenienti dalla costruzione del convenuto, come in ultimo realizzata, rispetto, peraltro, agli stessi luoghi, il tutto in rapporto a quanto previsto dall'art.913 c.c., sì che, alla luce dell'intervento umano, nelle more effettuato da controparte, allegare che comunque lo scolo medesimo permanesse lesivo delle prerogative domenicali dell'attore, in rapporto all'esercizio delle prerogative stesse, in rapporto alle distanze, ben deve essere qualificato come “emendatio”, nel senso ritenuto dal IB. Sul tema, d'altra parte, occorre ricordare, come da pronuncia sez. 2, n.1585, 28.1.15 della Suprema Corte che: “ Si ha "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” : nel caso di specie, merita di essere posto in risalto, TE attrice, a ben vedere, altro non ha fatto che precisare le proprie doglianze circa le acque ricevute, in modo più gravoso, prima in assenza di un'opera umana, poi, essendo questa stata realizzata, in esito alla disciplina che presume la dannosità della regimentazione delle acque stesse, ove avvenga in violazione della distanza minima di 1 m., sì da specificare, appunto, l'originaria maggiore gravosità dello scolo della stessa struttura ( in tal senso, si noti, d'altra parte, quanto ha affermato Cass., sez.2, n. 14273, 24.5.19, secondo cui “In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889,comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la
37 distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria”). Superata, pertanto, l'obiezione, rivelatasi infondata, non essendovi contestazione circa le misure e la violazione determinata come sopra da parte appellata, devesi pervenire al rigetto del quarto motivo di gravame.
-5° motivo di appello - In relazione al “taglio” procurato da TE sul muro in tesi comune, non può tacersi Pt_1 in primo luogo che il tentativo dell'appellante di ricondurre “ il taglio” stesso, non al muro che divide la rampa costruita dalla proprietà bensì al diverso muro che delimita l'area cortilizia CP_1 dell'appellante stesso dall'attigua proprietà del citato appellato, non coglie nel segno rispetto al fatto che, con evidenza, il taglio “de quo”, proprio per creare una smussatura utile ad agevolare il passaggio, coinvolge entrambi tali muri che convergono nello stesso, appunto “ smussato” da entrambe le Parti. A fronte di tale constatazione, che emerge più che dalla descrizione dei luoghi, dalla chiara rappresentazione dell' angolo su cui si è intervenuti, reputa la Corte assorbente considerare che, esclusa la fondatezza giuridica dell'assunto del TU, che ha quale presupposto che la proprietà per quote possa essere letta come somma di proprietà esclusive, divise da una linea di mezzeria ( sì che il “taglio” avrebbe interessato solo la parte ), occorre, invece, valorizzare pienamente Pt_1 quanto previsto dall'art.1102 c.c. Il IB, a tal riguardo, ha contestato che rientri nel legittimo uso della cosa comune togliere una porzione del bene che aggetta sulla proprietà di un comunista, per ottenerne maggiore utilità. Orbene, dato per certo ed incontestato che il “ taglio” in questione non ha inciso sulla statica del manufatto comune, attesa la davvero limitata parte rimossa all'inizio della rampa realizzata dall'appellante, al fine evitare di rendere più agevole l'imbocco alle macchine, non può dimenticarsi che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da riconoscere al singolo partecipante la facoltà di apportare modifiche alla cosa a proprie spese. Muovendo da tali presupposti, dunque, va rammentato che gli interventi sulla cosa comune ben possono essere funzionali all'utilità esclusiva del partecipe che vi provvede (Cass., sez., n.6458, 6.3.19), che, ancora, tale maggiore utilità, ove non modifichi la destinazione d'uso della cosa, né leda il decoro architettonico, ( Cass, sez.2, n.12343, 22.8.03; Cass. , sez.2, n. 3368, 23.3.95), deve essere valutata, onde valutarne la liceità, non con riferimento all'uso della cosa fatto in un determinato momento, ma in relazione a quello potenziale dei compartecipi secondo il loro diritto, con l'effetto che non può prescindersi, nella valutazione potenziale, dalla situazione concreta: da ciò discende che l'utilità aggiuntiva di uno , ove sia conforme alla destinazione originaria del bene, senza determinare servitù a carico degli altri partecipi, è in sé lecita ( Cass. sez.
2. n.10453, 1.8.01), financo a prescindere da questioni afferenti al rapporto fra chi effettua la modifica e la P.A. ( Cass., sez.2, n.4439, 20.2.20). Orbene, nel caso di specie, osserva la Corte ciò che è stata apportata è una mera modifica alla cosa comune, per goderne in modo più intenso, rispetto al percorso che porta alla rampa ed all'imbocco della stessa, lato aggettante sulla proprietà esclusiva del , che non ha Pt_1 modificato la destinazione del bene comune, né si è risolto in un aggravio, tantomeno in una servitù, per il partecipe, al di là del fatto che la posizione delle proprietà esclusive rispetto al bene comune medesimo offre intrinsecamente diverse modalità di fruizione. Nel caso in esame, merita di essere considerato, appare essere stata erroneamente valorizzata l'integralità fisica del bene, che, secondo il primo Giudice, ogni mutamento lecito
38 dovrebbe preservare, mentre la giurisprudenza ha ritenuto lecito che un condomino apra un varco nell'androne condominiale per creare un nuovo accesso alla sua proprietà ( Cass., sez.6, n.24295, 14.11.14), o, avendo in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio, quale proprietario dell'appartamento sottostante, operi per collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti, dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un'alterazione della cosa comune che ne impedisca l'uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio ( Cass., sez. 2, n. 6253 del 10/03/2017). Gli argomenti di cui sopra, dunque, risultano dirimenti ed assorbenti, acclarando la fondatezza della doglianza dell'appellante sul punto, sì che la relativa condanna alla rimessa in pristino non deve essere confermata, l'originaria pretesa in tal senso di risultando CP_19 infondata.
-6° motivo di appello – Circa l'istanza cautelare di sospensione delle statuizioni della sentenza di primo grado, in punto “ facere”, la stessa è assorbita dalla decisione della causa e, peraltro, è già stata trattata come da ordinanza della Corte 7.6.22, cui si rinvia.
*** *** *** In conclusione, merita di essere sottolineato, l'appello principale deve essere accolto limitatamente ai motivi nn. 2 ( nel limite esposto, con riferimento all'ipotesi prevista per individuare le eccedenze in violazione del DM 2.4.68), 3 e 5.
Ciò detto, passando alla disamina dei motivi di appello incidentale, salvi i richiami che si faranno agli argomenti già spesi sopra, occorre, anche in questo caso, procedere seguendo l'ordine di CP_19
-1° motivo di appello incidentale – Con riguardo al primo motivo di appello incidentale, va richiamato circa la natura delle due aperture in questione quando già detto in ordine al fatto che le stesse devono essere qualificate come luci irregolari, sì che gli argomenti tesi a far valere la natura di “ vedute” si scontrano con l'effettività dei manufatti, la cui costruzione fu pacificamente prevista, quanto ad una, con grate e che sono risultate entrambe recanti le grate stesse, come verificato in sede di TU ( dai cui rilievi fotografici emerge come le grate medesime neppure siano a filo della parete, ma collocate in posizione rientrante). La stessa pronuncia indicata dal ( Cass. 8222/18), in realtà, richiede quanto il IB CP_1 ha valutato per qualificare le due aperture come luci irregolari e le risultanze fattuali, che si evincono, in primo luogo, direttamente, dalle stesse foto acquisite agli atti, dimostrano l'insussistenza manifesta di qualsivoglia visione mobile e globale sul fondo del vicino, al di là del soggettivo convincimento dell'appellante in questione: significativamente, peraltro, a pag. 26 la stessa FE deducente come sopra, ha affermato: “ Prima dell'esecuzione dei lavori le predette aperture davano sul cortile aperto, consentendo ai locali di godere di aria e luce…”, nello stesso senso ripetendosi a pag.28. La questione afferente al carattere potenzialmente transeunte di dette grate, apposte, peraltro, incontestatamente dalla stessa proprietà non rileva, tenuto conto della rilevanza dello CP_1 stato di fatto, a prescindere da quanto, significativamente, previsto, peraltro, nell'atto del 1955 e dal fatto che tutte le fotografie prodotte in atti descrivono la presenza delle grate stesse ( in tal senso vedasi Cass., sez.2, n.25864, 23.9.21).
39 Da ciò discende che l'invocata applicazione del DM n.1444/68 non trova fondamento alcuno, attesa la specificità della normativa rispetto, appunto, alle pareti finestrate: il fatto stesso, per inciso, che l'allora parte acquirente avesse riconosciuto il diritto a controparte di costruire anche a meno di 75 cm, ferma l'estinzione di tale diritto, testimonia, tuttavia, quale fosse la volontà negoziale delle Parti nel non ritenere affatto dette “ finestre” quali vedute, fermo il complesso degli accordi pattizi di cui già si è detto trattando l'appello principale. Sulla nozione, poi, di pareti finestrate, ancora, l'interpretazione estensiva ed indiscriminata della nozione medesima, non convince. In merito, va rammentato, in primo luogo che la Suprema Corte, sez. 2 , n 26383, 20/12/16, ha avuto modo di precisare: “ Posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968
- il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere".
In tal senso si è espressa a ben vedere anche la Suprema Corte con sent. sez.2, n. 4834, 19.2.19, sentenza che è richiamata dalla pronuncia del Consiglio di Stato n.1841/21 , indicata dalla FE quest'ultima , va rimarcato, ha sottolineato la diversa “ratio” sottesa alla disciplina delle CP_1 distanze, in relazione ai rapporti di vicinato, con riferimento alla normativa a tutela delle “ vedute”, in punto contemperamento fra prerogative dominicali contrapposte, rispetto alla tutela della privacy (estranea al caso in esame, non sussistendo vedute), e tutela della salubrità dei luoghi, in rapporto al citato art.9 del DM n.1444/68, affrontando, come la Suprema Corte nel 2019, il tema dei balconi (che non riguarda il caso in esame, per non essere mai stato dedotto), per, dunque, dare rilevanza, a titolo esemplificativo, a tutte le aperture verso l'esterno, quali, appunto porte, balconi, finestre di ogni tipo, in relazione all'utilizzo di tali manufatti per essere “ aperti verso l'esterno” ed alla conseguente necessità di tutelare la salubrità del contesto, evitando malsane intercapedini, il che, tuttavia, non pare proprio comprenda anche le luci, irregolari o meno, la cui funzione risulta, come già esposto più volte, eterogenea rispetto a quanto indicato. Merita, a tal riguardo, di essere riportata la motivazione della rammentata sentenza n. 4834/19 della Suprema Corte, che, a parere di questa A.G., consente di apprezzare come fondatamente, nel caso di specie, la parete in cui si trovano le due aperture oggetto di controversia non rientri nel campo applicativo del citato DM del 1968: “…Ed, invero, non può non rilevarsi che, come ammesso da parte della stessa ricorrente, sulla parete del fabbricato di cui è stata ordinata la demolizione ovvero l'arretramento sono collocate, oltre ad alcune aperture, di cui si discute se abbiano carattere di veduta oppure di semplici luci, anche dei balconi, dei quali si è tenuto conto ai fini del calcolo delle distanze (sul presupposto che non fossero dei meri sporti ornamentali), come confortato anche dalla lettura del dispositivo.
La tesi della ricorrente è che, perché possa invocarsi la previsione di cui al citato DM del 1968 n. 1444, lungo una delle pareti frontistanti debbano aprirsi delle finestre intese quali vedute, con la conseguenza che, essendo state apposte delle sbarre in corrispondenza delle finestre ivi allocate, che impediscono la possibilità di affaccio, diretto, laterale e/o obliquo, non si sarebbe più al cospetto di vedute, ma di semplici aperture lucifere, che appunto non rilevano ai fini della norma in esame. Ritiene il Collegio che tuttavia l'interpretazione della norma de qua non possa che condurre alla conclusione secondo cui a connotare come finestrata una parete sia anche la presenza di balconi, e ciò in quanto trattasi di manufatti che assicurano la possibilità di esercitare la veduta, conformemente alla ratio che è sottesa alla previsione in esame. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che (cfr. da ultimo Cass. n. 26383/2016), poiché nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si
40 ispiri all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere" (conf. Cass. n. 6604/2012). Deve quindi ritenersi che anche la presenza di balconi assicuri la possibilità di veduta (cfr. da ultimo Cass. n. 8010/2018, a mente della quale con riferimento ai balconi, rispetto ad ogni lato di questo si hanno una veduta diretta, ovvero frontale, e due laterali o oblique, a seconda dell'ampiezza dell'angolo), e che quindi la loro presenza sul fronte del fabbricato impone l'applicazione della norma alla quale hanno fatto riferimento i giudici di merito (si veda per la giurisprudenza amministrativa Cons.
Stato 5/10/2015 n. 4628, che ha ribadito che per pareti finestrate si devono intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere in esse anche quelle sulle quali si aprono semplici luci, nonché T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), 20/11/2012, n. 788, che ha specificato che ai sensi dell'art. 9
d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi per "pareti finestrate", non solo le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce l'illegittimo avvicinamento). Ne consegue che, attesa la presenza di balconi lungo la parete dell'edificio della ricorrente, va esclusa la dedotta violazione di legge, mentre risulta priva del carattere della decisività la pretesa omessa disamina della circostanza che alcune delle aperture non consentano l'affaccio, trattandosi di affermazione che non tiene conto della necessaria rilevanza che invece assumono i balconi ai fini della presente vicenda…”.
Ciò detto, il richiamo alla necessità di evitare situazioni pregiudizievoli, in termini di intercapedini fra costruzioni, va rammentato, è già stato riconosciuto dal IB, prevedendo l'arretramento a 3 metri, il che assorbe anche le suggestioni difensive in termini di privacy, financo, peraltro, rispetto alla misura prevista dall'art.907 c.c., ferma l'ontologica natura lucifera delle aperture
“ de quibus”, in rapporto alle peculiarità delle stesse. Le doglianze, ancora, circa la natura dell'opera contestata sono state oggetto di articolata motivazione, sia da parte del primo Giudice, che della Corte come sopra, rispetto agli esiti della TU ed ai raffronti, occorrendo rammentare come il piano civilistico e quello amministrativo siano distinti, con l'effetto che gli atti della PA afferenti alle costruzioni sono sempre rilasciati fatti salvi i diritti dei terzi, mentre eventuali irregolarità amministrative non fanno sorgere diritti esercitabili di fronte alla giurisdizione ordinaria, salvo quanto il regime dei rapporti privatistici consente di apprezzare in tal senso: sul punto la Suprema Corte, fra le altre, con sentenza sez. 2, n. 5605, 26.2.19, ha avuto modo di affermare: “ Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.”
A fronte di ciò, quanto dedotto, ancora, sub A3 del motivo di appello incidentale in questione, si scontra con il fatto che le preesistenze sono state oggetto di verifica da parte del TU, anche rispetto alle deduzioni dell'allora TE attrice, come da citazione, e che quanto oggetto di doglianza non si confronta, secondo la Corte, ancora una volta, con i limiti processuali afferenti alla definizione dell'oggetto della causa, rispetto alle deduzioni di cui alla citazione ed alla prima memoria ex art.183,
41 comma 6 , c.p.c., nei soli limiti della possibilità di “ emendatio”, come già denunciato in precedenza, il tutto con l'obiettivo, non consentito, di un allargamento indefinito del “thema probandum “ e
“decidendum”, in funzione di un “approccio” al processo inammissibilmente esplorativo, oltre che
“aperto”, “approccio” che è stato necessariamente “definito” e “ contenuto” dal IB, anche rispetto a quanto, d'altra parte, previsto dall'art. 163, n.4, c.p.c., a pena di nullità. La verbalizzazione di prima udienza ed il tenore della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. confortano le considerazioni che precedono. L'effetto di quanto sopra è che, a ben vedere, le doglianze circa la pretesa omessa considerazione del piano amministrativo, come tale, sono generiche e tendono ad una non condivisibile e confusiva sovrapposizione dei diversi piani ( a prescindere dal parallelo contenzioso di fronte al G.A., con pronunce, di primo e secondo grado, per nulla favorevoli al al di là di una CP_1 davvero poco convincente, se non ardita, prospettazione, come da difese finali del medesimo). CP_1
Detto motivo di appello incidentale è, pertanto, infondato, muovendo da presupposti errati e da pretese inammissibili. In tal senso, ancora, ferme le statuizioni di primo grado, la doglianza specifica afferente alla scaletta, che conduce alla copertura su cui risulta essere stato costruito quello che è stato definito
“pozzo di luce”, si appalesa, a prescindere da ogni considerazione sulla novità della domanda, correlata, da un lato ad una rimessa in pristino che, in sé, è infondata, al di là dell' obiettivo di inibire in ogni modo alla proprietà il proprio diritto dominicale di costruire, dall'altro non tiene conto Pt_1 in concreto, attese le distanze, degli effetti derivanti dalla statuizione sub 1 della sentenza di primo grado, statuizione che è stata confermata dalla Corte.
-2° motivo di appello incidentale – Le doglianze “de quibus”, ove non costituenti, peraltro, a ben vedere, la riproposizione delle doglianze di cui al primo motivo, sono infondate nella parte in cui pretendono la generalizzata applicazione del DM del 1968, con la relativa distanza di 10m., a fronte di quanto già motivato, anche circa la natura dell'intervento edilizio , cui si rinvia. Pt_1
In merito, poi, alla specifica doglianza relativa alla finestra “ della macelleria”, la contestazione risulta frutto di un'applicazione distorta del DM n.1444/68, a fronte di una situazione fattuale in cui, pacificamente, detta apertura si colloca, per intero, al di sotto del muro perimetrale, che, di fatto, si interpone con la parete finestrata rimanendo al di sotto della stessa: correttamente, dunque, il CP_1
IB ha ritenuto in nessun modo lesiva detta finestra con i diritti della controparte, trattandosi di manufatto che aggetta, per intero, nella sola proprietà di chi l'ha costruita ed è, dunque, frutto di un esercizio corretto delle prerogative dominicali, in alcun modo potendosi ravvedere la presenza di intercapedini fra la parete finestrata dell'TE LA, soprastante, e la finestra medesima, con la conseguenza che mancano in radice i presupposti applicativi della “ratio” di cui al citato DM, “ratio” già ampiamente trattata. La doglianza, va detto, si appalesa parimenti infondata, nella parte in cui il pretende di CP_1 far valere di fronte al G.O. situazioni fattuali, quali il preteso divieto di costruire nuove pareti finestrate anche fra edifici che risultino in proprietà dello stesso soggetto, non è dato sapere in forza di quale diritto azionabile a tal specifico riguardo, atteso che la questione, in detto modo prospettata, lascia estraneo, sotto ogni profilo valutabile in questa sede, il stesso. CP_1
Le foto inserite nell' atto in questione, coerenti con quelle presenti agli atti ed allegate alla TU, confortano la fondatezza della decisione cui è pervenuto il primo Giudice. Con riferimento agli altri motivi di doglianza, devesi osservare come il IB abbia chiaramente determinato il parametro cui attenersi per riportare la rampa, per la parte sopraelevata, alla misura corretta assumendo quale parametro medesimo quello della pregressa altezza dell'edificio, il che appare sufficiente a definire un obbligo di “ facere”, nel caso in sede di esecuzione
42 coattiva;
le pretese di “chiarimenti” dell'appellante, a riguardo, mirano in realtà ad introdurre elementi di valutazione tecnica che risultano superflui ai fini della decisione assunta, trattandosi di misurazioni, ancor più se si considera che ha assunto, comunque, come la corretta entità CP_19 della misura in questione emerga dagli stessi elaborati del TU. In sostanza , reputa la Corte, la statuizione del IB risulta sufficientemente chiara per la sua esecuzione, sì da non essere necessario alcun chiarimento o supplemento di perizia, il contraddittorio tecnico, svoltosi nella sede opportuna e tempestivamente, palesandosi sufficiente, al di là del tentativo dell'appellante incidentale di percorrere, a ben vedere, “nuove strade”, al fine di pervenire a pronunciamenti più favorevoli, fermo, d'altra parte, quanto sopra esposto circa l'appello principale sul punto. Le doglianze successive, nominate “ misura delle demolizioni/arretramenti”, muovono dal presupposto che il IB non avrebbe dovuto tenere conto delle preesistenze, questione che è già stata trattata dalla Corte, con adesione alla posizione del primo Giudice e con gli esiti conseguenti, rispetto alla TU. Tali doglianze sono, dunque, assorbite facendo riferimento a deduzioni tecniche che muovono dal presupposto opposto, ferme, peraltro, le statuizioni afferenti al parziale accoglimento dell'appello principale come sopra esposto. Il motivo di appello “ de quo”, pertanto, è infondato e deve essere respinto.
-3° motivo di appello incidentale – Il motivo, nominato in modo generico “ Sulla violazione dell'art.905 e 906 c.c., in relazione all'edificazione di nuove vedute da parte delle controparti”, così da rinviare a pretese di cui si è già ampiamente trattato, affrontando i precedenti motivi, assume una valenza specifica, nella parte in cui si riferisce al piano di copertura dell'edificio della controparte ( per essere chiari come da foto, in particolare, 19/20 allegata alla TU). In merito, va osservato che la destinazione funzionale di un bene immobile va valutata rispetto alla sua oggettività e non a quello che potrebbe divenire in futuro, con eventuali modifiche. A fronte di ciò, allora, correttamente il IB ha valorizzato le caratteristiche intrinseche del bene, come argomentato in sentenza, per escludere che lo stesso sia destinato a stazionamenti, quanto piuttosto ad accessi del tutto precari ed occasionali, per esigenze tecniche, dal personale addetto, in tal senso deponendo, in primo luogo, le modalità con cui accedere, mediante scala non fissa, la collocazione di impianti e le stesse misure del parapetto. Con tali argomenti, tutti rilevanti e convincenti, va detto, l'appellante incidentale non si confronta realmente, reiterando convincimenti personali che non tengono conto in modo realistico dei dati fattuali oggettivi.
Anche tale motivo, pertanto, è infondato e va respinto.
-4° motivo di appello incidentale – Il motivo in questione mira, ancora una volta, a pretendere, rispetto ai tempi “ anticipati”, in cui ha inteso agire il di fronte al IB, a far valere situazioni fattuali emerse in esito ai CP_1 termini per poter emendare le domande di cui alla citazione, il tutto assumendo, inammissibilmente, come già sopra detto accogliendo un motivo di appello principale, che quanto emerso in esito alla TU, secondo le valutazioni, peraltro, del proprio CT, possa costituire oggetto del giudizio promosso, il che non è. Il in particolare, nel lamentare gli scoli non a norma, in relazione alla “ piscina” che il CP_1 proprio Tecnico di fiducia, in esito alle oo.pp., ha evidenziato, dimentica il contenuto della domanda proposta in citazione, poi segnatamente oggetto di “ emendatio” nella prima memoria, con riguardo
43 alla distanza dal confine dell'impianto di scolo nel frattempo realizzato, così da “ cristallizzare” l'oggetto del giudizio. Le doglianze in questione, pertanto, presuppongono, ancora una volta, l'errato convincimento che nel caso di specie il medesimo potesse mantenere “ aperto” il “ thema” sia CP_1 della decisione , che della prova, il che si pone in netto contrasto con gli effetti dei termini perentori cui è informato il processo civile, a riguardo, come già ricordato, in funzione di interessi pubblici, che non sono nella disponibilità delle Parti. Le difese finali dell'appellante “de quo”, a riguardo, mirano ad ignorare quanto sopra, pur dando atto della rilevanza essenziale degli esiti delle oo.pp. rispetto al motivo di appello. Nessuna integrazione di TU, pertanto, andava e va disposta, rispetto a pretese illegittimità dei nuovi scoli tardivamente dedotti nella presente causa. Il motivo di gravame, dunque, è infondato, afferendo a domanda che il IB non poteva prendere in considerazione.
-5° motivo di appello incidentale – La doglianza, di fatto, a fronte delle chiare argomentazioni del primo Giudice, circa il limitato numero di parcheggi realizzato da controparte, come emerge dalla TU, vanta una compressione lesiva del proprio diritto di passaggio che , in realtà, si fonda, da un lato su argomentazioni neutre, come la difficoltà di parcheggio a Loano, dall'altra assume un uso del parcheggio non solo da parte dei clienti del supermercato, senza considerare ( a prescindere dalla sovrapposizione di elementi di prova ascrivibili semmai ad atti emulativi, da far valere come tali) le caratteristiche intrinseche del parcheggio medesimo. La realtà dei fatti evidenzia, come osservato dal IB, che , a fronte della servitù di passaggio del e dei clienti dell' hotel LA, gestito dal medesimo, financo rispetto CP_1 CP_1 all'esercizio della sosta per solo carico/scarico, la relativa “ utilitas” non è stata in alcun modo apprezzabilmente compromessa dal passaggio dei veicoli diretti ai pochi posti di cui al parcheggio medesimo, a fronte di flussi, da parte del fondo dominante, certamente non continui, esattamente come quelli del fondo servente, prima inesistenti, certo non graditi dal stesso, ma come tali CP_1 compatibili con il mantenimento integrale dell' ” utilitas” medesima. La tutela di quest'ultima, va d'altra parte rammentato, presuppone azioni compressive, come anticipato, effettivamente apprezzabili, in rapporto al principio per cui , comunque, il “ peso” imposto al fondo servente deve limitare le prerogative dominicali per quanto indispensabile. In merito, allora, le stesse deduzioni dell'appellante incidentale, al netto dell'enfasi difensiva, descrivono una situazione in cui , quale eventualità , chi passa per giungere all'ingresso dell'hotel, deve, al più, attendere qualche secondo, per far passare i veicoli “destinati al” o “provenienti dal” parcheggio, il che, al di là della personale percezione del altro non costituisce che un irrilevante CP_1 fastidio, financo, in termini oggettivi, neppure percepibile come tale, nell'ambito dell'ordinaria confusione in cui circolano le vetture in un centro abitato quale quello in esame, ancor più a fronte, va ricordato, di una facoltà di sosta per solo carico/scarico, il che integra, intrinsecamente, tempi del tutto contenuti, che, nel caso, gli avventori del supermercato attenderanno. La pretesa di qualsivoglia TU, il cui rigetto è oggetto di specifica doglianza, si appalesa , dunque, dilatoria, poiché correlata ad un accertamento superfluo, rispetto ad una situazione fattuale chiara: la prospettazione della necessità di verificare la “ rotazione” dei mezzi sulle 24 ore , invocata dall'appellante incidentale, continua, infatti, a prescindere dalle caratteristiche intrinseche del parcheggio, anche ove usato, come asserito, nottetempo da altri soggetti rispetto ai clienti del supermercato, durante l'orario di chiusura ( dipendenti o familiari del ), in rapporto Pt_1 all'effettiva “ utilitas” a favore del fondo in relazione alla tipologia di attività svolta. CP_1
44 In sostanza, osserva la Corte, la rappresentazione della situazione come se il passaggio in questione fosse divenuto una sorta di centrale crocevia cittadino non regge ai dati di realtà desumibili dalla disamina obiettiva delle risultanze dimensionali e strutturali. Analogamente, le doglianze afferenti al passaggio di accesso dal portico pubblico si appalesano viziate dalla medesima falsa rappresentazione fattuale, al di là del tentativo , infondato, di sovrapporre questioni amministrative, in termini meramente autorizzativi, rispetto alle quali il CP_1 non vanta diritti, rispetto, viceversa, alla tutela civilistica devoluta alla G.O., in rapporto alla pretesa, ma insussistente, violazione, in particolare, dell'art. 1067 c.c. e del dedotto uso pubblico, quanto al porticato. In merito, va rammentato quanto argomentato dalla Suprema Corte, in particolare con pronuncia sez.2, n. 25056 del 10/10/18, ove si legge: “…La sentenza della Corte de L'Aquila ha risolto la controversia sulla base dell'art. 1067, comma 2, c.c., a norma del quale il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. L'art.
1067, comma 2, c.c. esclude, cioè, la facoltà del proprietario del fondo servente di eseguire opere che, incidendo sull'andatura e sull'estensione della servitù, riducano la possibilità per il proprietario del fondo dominante di trarre dalla stessa servitù la più ampia utilitas assicurata dal titolo. Conseguentemente, per interpretazione consolidata di questa Corte, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non cagionino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù (cfr. Cass. Sez. 2, 03/11/1998,
n. 10990; Cass. Sez. 2, 19/04/1993, n. 4585). Non possono comunque ritenersi compresi nel divieto posto dall'art. 1067, comma 2, c.c. quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto civiliter dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo servente stesso, facoltà che l'esistenza della servitù non può totalmente elidere (Cass.
Sez. 2, 03/01/1966, n. 10)…” Non consente di pervenire a diverse conclusioni la pretesa di dare corso a prove orali, che, in radice, a prescindere dal carattere valutativo e generico di alcune, non avrebbero potuto mutare il quadro delle risultanze esposte, il fatto, in sintesi, che , rispetto a prima, la costruzione del parcheggio da parte abbia modificato la situazione preesistente essendo pacifico e Pt_1 neppure contestato, il che è , tuttavia, ben lungi dal portare ad affermare che sia stata effettivamente lesa l' ”utilitas” del fondo dominante, proprio in ragione della disciplina delle servitù, rispetto alla prerogative dominicali in capo al proprietario del fondo servente. Di nessun rilievo è poi, ai fini de quibus, che vi possano essere stati episodi occasionali di persone in difficoltà di manovra, con conseguenti rallentamenti, ciò non incidendo sulla dimensione
” reale” delle doglianze di cui si tratta, afferenti ai rapporti fra proprietari di fondi, parimenti irrilevanti ed anzi inammissibili essendo le doglianze relative ad un preteso uso difforme dai titoli edilizi, piano amministrativo che, ancora una volta, il mira a sovrapporre a quello civilistico ( nonostante CP_1
l'intestazione del motivo), dimenticandosi, inoltre, sia dei diversi effetti, anche in termini di invocata inibitoria, sia, come già detto, di quanto azionabile dal stesso, a riguardo specifico, di fronte al CP_1
G.O. Il motivo in questione, dunque, si appalesa infondato e va respinto, certo essendo, per concludere, che la situazione di assoluto “caos”, con ingorghi e code, in tesi derivante dalla costruzione del parcheggio in questione, come da punti C) ed F) della citazione originaria, non si è affatto concretizzata, tale situazione essendo smentita dalle stesse produzioni fotografiche dell'appellante incidentale ( vedasi, in particolare, le foto sub produzioni 1115,1116,1117 e 1118, che, semmai, mostrano veicoli fermi lungo la via di passaggio, situazione del tutto eterogenea e correlata a responsabilità individuali di ignoti).
45 -6° motivo di appello incidentale – Le doglianze dell'appellante, in punto rumori e fumi intollerabili, non si confrontano realmente con le considerazioni del primo Giudice, fondate sullo stato dei luoghi ricostruito in esito alle allegazioni delle Parti, rispetto, peraltro, ad un parcheggio, come detto, di limitate dimensioni, rispetto ad un contesto certamente urbano, in relazione, peraltro, ad una richiesta di TU non accolta, poiché valutata esplorativa, rispetto ad apodittiche affermazioni di fatto, incoerenti, nella sostanza, con lo stato dei luoghi medesimo, oltre che, va detto, con la stessa deduzione del circa l'uso veicolare CP_1 del passaggio stesso, anche per scarico/carico, dei propri fornitori, analogamente contestando tale carenza di concreta e compiuta allegazione in ordine al rumore. In tal senso, l'ulteriore tentativo, evidenziato dal primo Giudice, di confondere il piano civilistico, con quello amministrativo, attesta, financo rispetto alla prospettazione dell'ambito di indagine di cui a pag. 41 dell'appello incidentale, l'intento esplorativo, teso a sollevare il deducente dall'onere della prova rispetto a mere asserzioni, ciò per non dire della valenza delle pronunce dell'A.G. amministrativa, in ultimo di quella 15.2.24 del Consiglio di Stato, in ordine alle pretese illegittimità amministrative dell'opera in questione, non ravvisate, anche dal punto di vista acustico. E', ancora, significativo dell'elusione dell'onere probatorio, il secondo capoverso di pag.42 dell'appello incidentale, ove, da un lato si richiama la legge n.447/95, che non attiene ai rapporti fra privati, disciplinati dall'art.844 c.c., ma a quelli verticali fra cittadino e P.A. ( e contiene, comunque, parametri di base oggettivi), dall'altro, nonostante la pluralità di documenti versati in causa, neppure è stata prodotta una relazione tecnica afferente a qualsivoglia di tali norme, pretendendo, in sostanza, non un'attività valutativa da parte del Giudice e del suo Ausiliario, ma un'attività sostitutiva di ciò che il avrebbe già dovuto documentare nel formulare la propria domanda, al di là del CP_1 convincimento personale, per nulla condivisibile, dell'appellante in questione circa l'entità dell'onere probatorio su di lui incombente. Nell'ambito di detta confusiva sovrapposizione delle diverse questioni è significativo , peraltro, il richiamo dell'appellante incidentale alla sentenza 12.10.20 n.21993 della Suprema Corte a SS.UU. , richiamo, in realtà, del tutto non pertinente al caso di specie, come emerge pacificamente dalla massima, secondo cui: “In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere".
In merito, d'altra parte, a ciò che effettivamente ha allegato l'allora TE attrice, in termini documentali, correttamente sono state valutate insufficienti le produzioni, quale quella sub 41, che ben possono essere ascritte a situazioni episodiche, così come quelle fotografiche , rispetto a situazioni di utilizzo del parcheggio di lettura neutra, comunque sostanzialmente ordinaria, in rapporto ad elementi fattuali concreti per ritenere superata la tollerabilità di cui all'art.844 c.c., rispetto alla quale, va rammentato, come , ex plurimis, chiarito dalla Suprema Corte, con pronuncia sez.2, n. 28201, 5/11/18 “ Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la
46 valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata”. Rispetto, pertanto, alle doglianze in questione, neppure può prescindersi dai dati di fatto afferenti alla collocazione dell'assai contenuto parcheggio in esame, in centro, a Loano, in zona densamente popolata, con strutture alberghiere, quale quella della stessa proprietà connesse CP_1 alla destinazione turistica della cittadina, nota località balneare di vacanza, elementi tutti davvero assai poco compatibili con la rappresentazione di piena “ tranquillità “ vantata dall'appellante “ de quo” rispetto alla situazione preesistente. In merito, fermo restando che il IB, a fronte della necessaria valutazione di tutti gli atti, non era tenuto a replicare in modo specifico ad ogni difesa e deduzione delle Parti, in ragione di argomenti assorbenti, reputa la Corte, rispetto al motivo in questione, di dover, circa i capitoli di prova riproposti dall'appellante incidentale, osservare quanto segue: -il cap. 4 è irrilevante, afferendo ad un uso ordinario del parcheggio;
- il cap.5 è in parte generico e valutativo, come tale inammissibile, in parte irrilevante, ai fini “ de quibus “ afferendo alla descrizione di attività ordinaria;
- il capitolo 6 è inammissibile, poiché generico e valutativo;
- il capitolo 7 è inammissibile, poiché generico rispetto ad un uso rilevante rispetto al giudizio in questione;
- il capitolo 8 è irrilevante, rispetto alla prova di qualsivoglia abnormità dell'uso oggettivo, attestando, peraltro, un lungo tempo di parcheggio, che depone per un limitato ricambio e conseguente limitate immissioni;
- il capitolo 9 è irrilevante al fine di decidere quanto in discussione;
- il capitolo 10 è inammissibile, poiché generico e valutativo;
- il capitolo 11 è irrilevante, rispetto alla specificità dell'episodio, essendo inammissibile, poiché generica e valutativa, la formulazione in termini di mera esemplificazione;
- il capitolo 16 è irrilevante, attestando, comunque, parcheggi prolungati e, dunque, meno “ invasivi”, ai fini delle lamentate immissioni;
- il capitolo 17 è inammissibile poichè generico e valutativo, oltre che irrilevante;
- il capitolo 18 è irrilevante, afferendo, semmai, ad un'immissione di luce, diversa da quelle oggetto di causa, oltre che contraddittorio, in relazione al fatto di dedurre la presenza della luce medesima, comunque non fissa, essendo attivabile, come indicato, in rapporto al movimento, oltre che generico rispetto ai soggetti asseritamente disturbati;
- il capitolo 19 è superfluo, rispetto ai documenti prodotti, relativi, comunque, a soli 4 clienti, al netto delle componenti valutative delle dichiarazioni allegate agli atti ed al netto dell'inammissibile inciso valutativo “ fra gli altri”; - il capitolo 20 è irrilevante, rispetto allo stato dei luoghi, già chiaro;
- il capitolo 21 è irrilevante, attestando parcheggi stabili, con minor ricambio e, dunque, minore incidenza ai fini delle immissioni;
- il capitolo 22 è irrilevante, come il precedente. In sostanza, osserva questa Corte, dalle stesse deduzioni istruttorie dell'attore originario, ove afferenti realmente a fatti, non emerge alcun indice specifico di intollerabilità, al di là di situazioni occasionali, rispetto a quanto dedotto, che non rilevano ai fini del giudizio ex art.844 c.c., anche a prescindere dalle esigenze “ produttive” correlate al parcheggio stesso, non potendosi tacere che la prospettazione, di fatto emergente, come anticipato, dell'utilizzo stabile di posti macchina, fra i pochi disponibili, per un lungo orario, riduce semmai l'entità delle immissioni di rumore e fumi correlate al lamentato ricambio nel parcheggio posto nella proprietà . Pt_1
Quanto, poi, alle doglianze afferenti alle attività di carico/scarico delle merci da parte del
, la decisione del IB deve essere pienamente condivisa , rispetto alla TE_13 titolarità passiva di dette doglianze, anche a prescindere dal fatto che, in termini di prova, i capitoli da nn.14 e 15 sono manifestamente generici e valutativi ( un rumore percepibile, ancor più in un contesto quale quello in esame, di cui si è detto, non essendo di per sé intollerabile, così come per nulla probante è il fatto che tali rumori, indicati come giornalieri, abbiano svegliato soggetti in modo imprecisato più volte).
47 In merito, inoltre, diversamente da quanto sostenuto nel gravame, dalla stessa motivazione della pronuncia Cass.n.4908/2018 emerge in realtà come le doglianze del siano infondate. CP_1
Nella parte motiva “ de qua” , si legge, infatti: “ …le Sezioni Unite di questa Corte, già da molti anni, hanno stabilito che nell'ipotesi in cui le immissioni moleste siano prodotte dal detentore d'un immobile,
l'eventuale sussistenza della legittimazione passiva del proprietario di questo, non ne comporta l'automatica responsabilità per il risarcimento dei danni, essendo, all'uopo, necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e del nesso oggettivo di causalità (e non di mera occasionalità) fra la concessione dell'immobile al terzo ed i danni subiti dal fondo contiguo (Sez. U, Sentenza n. 2711 del 21/07/1969); in applicazione di questo principio, questa Corte ha già affermato che "in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi"(Sez.
3, Sentenza n. 11125 del 28/05/2015); or bene, la colpa civile rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c. può consistere tanto nella violazione di precetti giuridici (legge, regolamenti, contratti), quanto nella violazione di regole di comune prudenza;
nel primo caso, l'accertamento della colpa esige la previa individuazione della regola giuridica che il presunto responsabile avrebbe dovuto rispettare, e che non rispettò; nel secondo caso,
l'accertamento della colpa aquiliana esige che si stabilisca previamente quale sarebbe dovuta essere la condotta prudente da seguire, in funzione delle circostanze e della qualità soggettiva dell'agente: ciò vuol dire che dall'uomo comune sarà esigibile la diligenza del bonus pater-familias, e dall'imprenditore commerciale quella dell'homo eiusdem generis et condicionis, secondo la regola generale dettata per qualsiasi tipo di obbligazione, ivi comprese quelle da fatto illecito, dall'art. 1176 c.c. (sulla necessità che anche la colpa aquiliana sia valutata in base ai criteri di diligenza dettati dall'art. 1176, primo e secondo comma, c.c., si veda ex multis Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998); nella vicenda oggi all'esame di questa Corte, deve escludersi che … avesse un obbligo di vigilanza, di intervento o di veto nei confronti del locatore, che scaturisse da norme positive o contrattuali;
in tanto, perciò, si sarebbe potuta affermare la sussistenza della colpa della
….., in quanto si fosse accertato che un astratto proprietario di immobili "diligente", al posto della odierna ricorrente, avrebbe tenuto una condotta diversa;
la "condotta diversa" teoricamente esigibile dal proprietario
d'un immobile che intenda locarlo ad uso di pubblico esercizio non potrebbe che consistere in due atti: o rifiutare la locazione, o recedere dal contratto, posto che sarebbe inesigibile dal locatore, obbligato a garantire il pacifico godimento della cosa locata, una manus iniectio sul conduttore vòlta ad impedirgli di far chiasso;
la conclusione è che, per potere affermare la sussistenza d'una colpa aquiliana della…., si sarebbe dovuto accertare in punto di fatto se, al momento in cui questa concesse in locazione il proprio immobile alla …., potesse o non potesse prevedere con l'ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che la società conduttrice avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili…”. Orbene, nel caso di specie, fermo l'onere probatorio, incombente comunque sull'originario attore, sul punto specifico, va detto, del tutto non assolto, al di là di mere affermazioni, sarebbe francamente apodittico da parte di questa Corte assumere che, rispetto alla realizzazione di un Cont supermercato, locato ad una società , quale la , di primaria importanza, con soprastante piccolo parcheggio per la clientela, il avrebbe dovuto prevedere, a fronte di un'attività commerciale Pt_1 del tutto lecita, che implica gli approvvigionamenti occorrenti, il fatto che questi ultimi sarebbero stati posti in essere in modo improprio da parte del personale della società conduttrice, o financo, dei fornitori della stessa, in termini di mezzi utilizzati, modalità di carico/scarico ed orari: l'infondatezza di una tale conclusione si appalesa senza ulteriori argomentazioni, a maggior ragione considerato il
48 contesto cittadino di cui si tratta. Negli stessi termini, va sottolineato, devono essere risolte le contestazioni circa i comportamenti degli addetti PAM prima dell'apertura. In conclusione, devesi affermare che le critiche mosse alla decisione del primo Giudice in punto immissioni, sono risultate inaccoglibili, sì che anche il presente motivo di appello incidentale è risultato infondato e va respinto.
-7° motivo di appello incidentale – La doglianza in questione si appalesa infondata in rapporto a quanto già sopra esplicitato, circa l'autonomia ed i diversi effetti del piano amministrativo e civilistico, ferme restando le pronunce, avvenute, correlate ai diritti, ove fondati, del il quale, d'altra parte, continua ad invocare una CP_1 declaratoria, non scevra di genericità, come da stessa titolazione del motivo, tipicamente di competenza del G.A., nei modi e nelle forme previsti: detta specifica giurisdizione, merita di essere sottolineato, non può essere elusa con pretese quali quelle de quibus, a prescindere dal fatto che sia il TAR, che il Consiglio di Stato, come già ricordato, sono stati aditi in parallelo dallo stesso CP_1 ed hanno anche pronunciato. Dolersi, dunque del fatto che : “ Il IB non ha preso posizione” sull'iter amministrativo afferente alle opere di cui è causa risulta equivoco e non coglie nel segno, ancor più ove si osservi che, a ben vedere, per quanto non già esaminato fra il primo ed il secondo grado, nei limiti di quanto valutabile dal G.O., il neppure ha formulato una richiesta di condanna al risarcimento del danno CP_1 per equivalente rispetto alle pretese violazioni amministrative. Il motivo, si appalesa, pertanto, infondato e va respinto.
-8° motivo di appello incidentale – La doglianza risulta inconsistente, alla luce di quanto già sopra espresso circa l'accertamento delle preesistenze effettuato dal TU, sì da riproporre argomenti già spesi ( e trattati da questa Corte) circa il DM n.1444/68, dimenticandosi, peraltro, di quanto prodotto in primo grado dall'attore originario, rispetto alla superfluità dei capitoli di prova a conferma dei documenti, come da nn. da 1 a 3. L'intrinseca autonomia della doglianza, peraltro, a ben vedere risulta poco comprensibile, salvo che nella parte assertiva finale, che, tuttavia, altro non è che la riproposizione di quanto già chiesto in precedenza.
-9° motivo di appello incidentale – Il motivo in questione risulta assorbito e non più attuale, rispetto alla necessità, in esito al gravame, come da precedenti motivi del e del di rimodulare le spese di lite , in esito Pt_1 CP_1 alla complessiva vicenda giudiziaria che occupa, anche, dunque, rispetto alle spese tecniche, benchè, in realtà, in allegato alla nota spese di cui alla comparsa conclusionale di fronte al IB non risulta neppure sia stata prodotta una nota anche solo “ pro forma” del CT, a dimostrazione del preteso credito.
-10° motivo di appello incidentale- Con riferimento a tale doglianza la stessa si appalesa infondata, considerate le chiare argomentazioni del IB e la superfluità, anche in esito al gravame, delle prove non ammesse, di cui si è sopra dato atto da parte della Corte. In ogni caso, va detto che, a fronte della volontà del di introdurre in causa nuovi CP_1 documenti tecnici di parte , integrativi delle tempestive osservazioni del medesimo Tecnico durante le operazioni peritali già concluse ( il tutto , si noti, in sede di convocazione del TU su chiarimenti specifici, rispetto a quanto già acquisito agli atti) , il primo Giudice correttamente non ha consentito
49 l'acquisizione dei documenti medesimi, depositati sul PCT senza autorizzazione alcuna, ravvisando, di fatto, l'intento dilatorio di far riaprire le oo.pp. medesime, in rapporto al non gradito esito delle considerazioni del TU stesso, rispetto, ancora una volta, ad un inammissibile approccio “ aperto” delle questioni da decidere e da provare, ancora, peraltro, sovrapponendo il piano civilistico e quello amministrativo ( in pendenza, va ricordato, della tutela chiesta al G.A.). Nessuna lesione del contraddittorio tecnico vi è, dunque, stata e, per quanto già sopra esposto, nessun supplemento di TU andava disposto, oltre quello effettuato, la causa, al di là del personale convincimento del essendo stata trattenuta in decisione quando era CP_1 sufficientemente istruita per la decisione di ciò che era, va ancora precisato, l'effettivo oggetto del processo, al di là degli intendimenti attorei di progressiva estensione delle questioni: elencare, dunque, apoditticamente i punti non condivisi o asseritamente lacunosi degli accertamenti tecnici, ancor più rispetto a tali modalità “ stratificate” di deduzione delle questioni, senza tenere conto delle scansioni processuali e nell'ambito della “ commistione” denunciata fra tutela amministrativa e civilistica, non coglie del segno, rispetto alle valutazioni dell'Ausiliario del Giudice in rapporto a quanto necessario per pronunciare sentenza su ciò su cui il IB doveva ritualmente decidere. In conclusione, non sussiste il preteso vizio lamentato, ciò rispetto anche alle restanti richieste istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art.183 c.p.c., richiamate dall'appellante incidentale, senza neppure specificare a quale acquisizione dirimente esse fossero funzionali, rispetto alla decisione appellata, a fronte, d'altra parte, della manifesta concreta irrilevanza delle richieste stesse, al netto degli intenti esplorativi del e di convincimenti di base, afferenti, per CP_1 esempio, all'utilizzo del parcheggio anche da parte dei “ congiunti” , comunque non dirimenti Pt_1
a fini civilistici. Il motivo “de quo” è, pertanto, infondato e va respinto.
Ciò detto, rispetto all'appello incidentale, residua da esaminare la domanda così formulata dal “…Con altresì riconoscimento di un'indennità giornaliera a favore della proprietà per CP_1 CP_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza di prime cure laddove l'impugnazione di Pt_2
di e del sig sia anche solo parzialmente
[...] TE_2 TE_1 respinta, dal dì di emissione del provvedimento del IB di Savona…” Tale pretesa, osserva la Corte, integra una richiesta ex art.614bis c.p.c., che, va rilevato, non fu formulata di fronte al IB, ne' in citazione, né nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., né, per quanto irrilevante, per tardività, in sede di precisazione delle conclusioni, con l'effetto che la stessa si appalesa, dunque, inammissibile, come recentemente chiarito, con articolata motivazione, dalla Suprema Corte, sez. 3 , n. 14461, 23.5.24, secondo cui: “ L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito…” ( in tal senso anche Cass., sez. 1, n. 32023, 09.12.2019, secondo cui la domanda de qua proposta in appello è nuova e, dunque, inammissibile ex art.345 c.p.c.). A riguardo occorre, per l'effetto, pervenire alla conseguente declaratoria, la trattazione svolta a riguardo dal richiedente omettendo di considerare in toto le preclusioni processuali, comunque non nella disponibilità delle Parti, e quanto chiesto, rectius, nel caso di specie, non chiesto, di fronte al IB.
50 Le difese finali, va detto, fermo quanto segnatamente sopra riportato, rispetto ai singoli motivi, al di là di dimostrare la serrata dialettica fra le Parti, ripropongono quanto già ampiamente argomentato nei precedenti atti difensivi, senza offrire spunti illustrativi meritevoli di ulteriore trattazione da parte di questa A.G.
*** *** *** In esito alla disamina dei motivi di gravame, osserva la Corte come, a fronte di una parziale soccombenza in primo grado da parte del in misura minore rispetto alle domande accolte, in CP_1 esito al gravame, alcune delle doglianze dell'appellante principale, neppure marginali, siano state accolte, mentre l'appellante incidentale è risultato, di fatto, totalmente soccombente. La necessaria considerazione complessiva della vicenda giudiziaria di cui si tratta, pertanto, onde decidere sulle spese di primo e secondo grado, vicenda caratterizzata anche , va rammentato, da una proposta conciliativa in primo grado ( con monetizzazione ragguardevole di ogni possibile doglianza -vedasi verbali 17.11.20 e 15.1.21) non accettata dal impone di ritenere equivalenti CP_1 le reciproche soccombenze delle Parti processuali, sì da giustificare ex art.92 c.p.c. pienamente la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi, comprese quelle di mediazione. Conforta tale decisione il chiaro intendimento, nei fatti, dell'originario attore di inibire in toto alle Parti convenute di operare sulla di loro proprietà confinante, intendimento che, a ben vedere, è risultato fondato, ma in termini sensibilmente contenuti, rispetto a quanto prospettato: ogni questione di possibile soccombenza virtuale, rispetto ad una citazione molto “ anticipata”, rispetto alla pretese, in considerazione delle opere realizzate financo nelle more della prima udienza, non modifica, in via assorbente di ogni altra considerazione, il giudizio espresso. In punto, ancora, spese di TU già liquidate, per l'effetto, le stesse andranno ripartite al 50%, la compensazione decisa operando, in ultimo, anche rispetto alle spese di CT. Va dato atto, infine, che in capo all'appellante incidentale sussistono, essendo stato respinto in toto il di lui gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 618/2021 emessa dal IB di Savona, pubblicata il giorno 22.07.2021, non notificata, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
ACCERTA, con riferimento alla statuizione sub n.2) della sentenza appellata, in parziale riforma della sentenza stessa, che la ricostruzione del fabbricato di cui è causa viola le distanze legali previste dal DM 2 aprile 1968, rispetto alla parete finestrata dell'immobile censito al fg.19, mapp.333, sub 34, graffato al mapp.411, sub 30, limitatamente alle porzioni di fabbricato colorate in giallo di cui al solo allegato 1 della relazione peritale integrativa 10.2.21, escluso quanto indicato nell'allegato 2, e fermo quanto accertato circa la porzione di rampa sopraelevata, rispetto alla preesistente quota di copertura dell'edificio, con condanna di Parti appellanti alle demolizioni conseguenti nei limiti di cui sopra;
DICHIARA, in riforma della statuizione sub n.4 della sentenza appellata, INAMMISSIBILI le domande afferenti alla nuova veduta sul fondo di proprietà in relazione al terrazzo di copertura CP_1 del nuovo volume aderente e prospiciente via dell'Orto; TE_3
TA , in riforma della statuizione n. 6 della sentenza appellata, relativa al muro “ tagliato” di confine in comproprietà tra le Parti, la domanda di CP_19
TA , per il resto, i residui motivi dell'appello principale e tutti i motivi di cui all'appello incidentale, confermando le residue statuizioni della sentenza appellata;
51 DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda dell'appellato incidentale ex art.614bis c.p.c.;
COMPENSA INTEGRALMENTE fra le Parti le spese del giudizio di primo e secondo grado, comprese quelle di mediazione e di CT, oltre che le spese di TU, queste ultime, già liquidate, da ripartirsi, dunque, al 50% fra gli appellanti principali e l'appellante incidentale.
DA' ATTO che sussistono in capo a , appellante incidentale, in ragione del totale rigetto CP_1 del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il versamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 15.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello BRUNO
52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere est. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 618/2021 emessa dal IB di Savona, pubblicata il giorno 22.07.2021, non notificata, promossa da:
qualità di socio amministratore della TE_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Vallerga, TE_2 el Foro di Genova, in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Via Martin Piaggio n. 17, int. 1/A-E APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Poggi del Foro di Savona, in forza di CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Loano (SV), Via Ricciardi n. 9,
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
avente a oggetto: diritti reali nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER L'APPELLANTE:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda: a) accertare e dichiarare l'error in iudicando in cui è incorso il Giudice di prime cure, nella parte in cui:
1. ha accertato che “la porzione di fabbricato costruita in aderenza all'edificio denominato
[...]
[…] viola la servitù di luce esistente in relazione ad entrambe le aperture collocate sulla Pt_3 parete sud est” e, quindi, ha condannato il NO e la “a demolire le porzioni di Pt_1 TE_2 fabbricato costruite a distanza inferiore di tre metri dalle luci irregolari di proprietà , e per CP_1
l'effetto, riformare la sentenza gravata, accertando e dichiarando che la servitù lucifera di cui è titolare il NO non impedisce al NO le facoltà di cui al 904 c.c. e che, in ogni CP_1 Pt_1 caso, con l'atto dell'anno 1955 tale servitù di luce è stata subordinata ad una condizione potestativa risolutiva, ovvero per le motivazioni meglio viste e ritenute, con rigetto della domanda avanzata da parte attrice in primo grado;
2. ha accertato che “la ricostruzione del fabbricato eseguita dai convenuti viola le distanze legali previste dal DM 2 aprile 1968 rispetto alla parete finestrata [dell'TE LA]” e, quindi, ha condannato il NO e la “a demolire le porzioni di fabbricato colorate in giallo Pt_1 TE_2 negli allegati 1 e 2 della relazione peritale integrativa […], nonché a demolire la porzione di rampa sopraelevata rispetto alla preesistente quota della copertura dell'edificio”, e per l'effetto, riformare la 1 sentenza, accertando e dichiarando che, ai fini del computo delle distanze, deve preferirsi l'ipotesi di cui all'All. 1 della Relazione integrativa (e, quindi, assumere a riferimento la parete finestrata lineare, senza considerare i due manufatti posti sui balconi dell'TE LA), e che la porzione di rampa asseritamente sopraelevata è talmente insignificante da ritenersi irrilevante, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., ovvero per i motivi meglio visti e ritenuti, con rigetto della domanda avanzata da parte attrice in primo grado;
3. ha accertato che “dal terrazzo di copertura del nuovo volume aderente e TE_3 prospiciente Via all'Orto è stata costituita per un tratto di lunghezza di 2 mt. una nuova veduta sul fondo [del NO , a distanza inferiore di quella legale” e, quindi, ha condannato il NO CP_1
e la “ad arretrare il parapetto (costituito da ringhiera metallica) a 1.5 m dal Pt_1 TE_2 confine”, e per l'effetto, riformare la sentenza, accertando e dichiarando che tale circostanza non era stata denunciata dal NO né in atto di citazione, né in prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., CP_1 e che la sentenza è quindi viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero per le motivazioni meglio viste e ritenute;
4. ha accertato che “sono stati realizzati tubi di scarico di acqua piovana e della condensa degli impianti di climatizzazione a distanza inferiore da quella legale rispetto all'edificio denominato
[...]
” e, quindi, ha condannato il NO e la “ad arretrare le suddette Pt_3 Pt_1 TE_2 tubazioni a 1 mt di distanza”, e per l'effetto, riformare la sentenza, accertando e dichiarando che la censura con la quale, in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il NO ha lamentato la CP_1 violazione dell'art. 889 c.c. costituisce mutatio libelli (e non mera emendatio) rispetto a quanto originariamente paventato nell'atto di citazione, ovvero per le motivazioni meglio viste e ritenute, con rigetto della domanda avanzata da parte attrice in primo grado;
5. ha accertato che “è stato tagliato il muro di confine in comproprietà tra le parti” e, quindi, ha condannato il NO e la “a ripristinarne lo stato nella sua precedente Pt_1 TE_2 consistenza” e, per l'effetto, riformare la sentenza, accertando e dichiarando che il muro “tagliato” è di proprietà esclusiva del NO , ai sensi e per gli effetti dell'art. 881 c.c. e, per la denegata Pt_1 e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Collegio confermi che detto muro è in comproprietà tra le parti, che la modifica apportata dal NO integra il legittimo uso della cosa comune ai Pt_1 sensi dell'art. 1102 c.c., ovvero per le motivazioni meglio viste e ritenute, con rigetto della domanda avanzata da parte attrice in primo grado. b) respingere l'appello incidentale ex adverso proposto, in quanto inammissibile, infondato in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello,
- rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione;
- previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito;
- previa ammissione di tutte le produzioni ed istanze istruttorie formulate dal sig. in primo CP_1 grado non ammesse, meglio identificate in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale in data 13/05/2022, anche in ordine al contenuto del quesito da sottoporre al TU ed ai chiarimenti al medesimo richiesti e non evasi, e più precisamente e fra l'altro:
- previa ammissione di quanto richiesto e non ammesso in seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in data 20/11/2019 il cui contenuto qui si ritrascrive in parte qua per comodità di reperimento: 'Fermo quanto sopra, si insta anzitutto per il licenziamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a:
- descrivere lo stato dei luoghi con riguardo a quanto dedotto in atti da parte attrice, anche evidenziando le difformità di quanto risulta realizzato rispetto agli elaborati progettuali prodotti in sede di citazione (all.5-6);
- verificare in loco, mediante rilievo planimetrico e fotografico e attraverso ogni altro ausilio di rilevazione, le doglianze tutte di parte attrice, per come esposte in atto di citazione ed in sede di prima memoria ex art.183 VI comma cpc, ivi comprese quelle afferenti le immissioni di rumore e di gas;
- fornire ogni elemento utile al Giudicante in ordine alla valutazione della natura dell'intervento di cui è causa ai fini della sua annoverabilità ad intervento di ristrutturazione edilizia o meno, e riguardo la sua assoggettabilità alla normativa di cui alla l.n. 447/1995 ed in particolare all'art.8 della medesima, 2 indicando se i contenuti del piano acustico presentato dalla parte convenuta siano o meno adeguati e conformi alle previsioni di legge, nonché completi rispetto all'attività posta in oggi in essere;
- individuare le opere e/o comunque gli interventi necessari a ricondurre a norma di legge quanto progettato e/o realizzato da controparte, quantificandone i relativi costi.
Si chiede che il Ctu sia autorizzato ad acquisire presso le amministrazioni deputate ogni documento ritenuto utile all'evasione del quesito, ed in particolare e fra l'altro in caso vi siano tardive eccezioni sulla conformità agli originali degli elaborati progettuali prodotti da parte attrice, e le stesse non siano denegatamente ritenute inammissibili in virtù della non contestazione avversaria, ad estrarre copia presso il di tutta la documentazione afferente l'intervento di cui è causa. Controparte_2 Si deducono i seguenti capitoli di prova per interpello del sig. in proprio e quale TE_1 legale rappresentante della società e per testi espunte o TE_2 riformulate dal IB Ill.mo eventuali espressioni ritenute valutative:
1) Vero è che le fotografie prodotte da parte attrice sub.11 n.1-9-10-11-21-22, sub.13 e sub.27 n.7, che si rammostrano, rappresentano i luoghi di cui è causa prima dell'intervento edilizio di ristrutturazione oggetto di controversia (ristrutturazione del compendio composto dal fabbricato situato in Via Garibaldi n. 80 (F. 19, Mapp. 335, 336 e 339 – ex Cinema Loanese), e da quello situato in Via Garibaldi n 84 (F. 19, Mapp. 339, Sub. 8 – ex Esercizio commerciale) di proprietà della società (di seguito anche ) e/o del sig. TE_2 TE_2 Pt_1
quanto al sub.8);
[...]
2) Vero è che le fotografie prodotte da parte attrice sub.11 n.2-3-4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36, sub.14 sub.26 n.
1-2 e 3 sub.27 n.5 che si rammostrano, rappresentano i luoghi di cui è causa durante l'intervento edilizio di ristrutturazione oggetto di controversia (ristrutturazione del compendio composto dal fabbricato situato in Via Garibaldi n. 80 (F. 19, Mapp. 335, 336 e 339 – ex Cinema Loanese), e da quello situato in Via Garibaldi n 84 (F. 19, Mapp. 339, Sub. 8 – ex Esercizio commerciale) di proprietà della società
[...]
(di seguito anche ) e/o del sig. TE_2 TE_2 TE_1 quanto al sub.8);
3) Vero è che le fotografie prodotte da parte attrice sub.11 n.23 e sub.25, 26 n.4-5, 27 n.n.1-2-3-4- 6-8, sub.28, sub.29 e sub.30 che si rammostrano, rappresentano i luoghi di cui è causa alla data odierna e/o comunque all'esito dell'intervento edilizio di ristrutturazione oggetto di giudizio (ristrutturazione del compendio composto dal fabbricato situato in Via Garibaldi n. 80 (F. 19, Mapp. 335, 336 e 339 – ex Cinema Loanese), e da quello situato in Via Garibaldi n 84 (F. 19, Mapp. 339, Sub. 8 – ex Esercizio commerciale) di proprietà della società TE_2
(di seguito anche ) e/o del sig. quanto al sub.8);
[...] TE_2 TE_1 Cont 4) Vero è che a partire dal 23/05/2019, giorno di apertura del supermercato , almeno due dipendenti della struttura, tutti i giorni tra le ore 5.50 e le ore 6 percorrono la rampa di accesso al posteggio di cui alle fotografie prodotte sub.25, con moto di alta cilindrata di cui una di colore giallo visibile nelle fotografie che si rammostrano, prodotte sub.25 e 39, e dal mese di novembre in auto;
5) Vero è che i dipendenti di cui al capo 4, ogni giorno, tra le ore 5.50 e le ore 6,00 provocano rumore oltre che nel percorrere la rampa, anche nell'aprire il cancello di accesso alla stessa e di porta antincendio, rumori tutti percepibili nelle stanze dell'albergo all'insegna TE LA e di quelle dei limitrofi;
TE_4
6) Vero è che i rumori prodotti con le attività di cui ai capi 5 e 6, dal 23/05/2019 a tutt'oggi, hanno più volte svegliato i clienti dell'albergo all'insegna TE LA ed il stesso ed i suoi familiari;
CP_1
7) Vero è che dal 23/05/2019 a tutt'oggi anche durante le ore notturne (dopo le ore 22,00), la rampa di accesso al posteggio viene utilizzata, in particolare dal , suoi familiari, clienti e CP_4 collaboratori dell'albergo, per accedere al posteggio con autoveicoli;
8) Vero è che a titolo esemplificativo, la notte fra il 10/8/2019 e l'11/08/2019 l'autovettura targata FA057JX di proprietà del sig. alle ore 00.30 circa accompagnata da dipendente TE_5 dell'TE Villa Lina, è entrata nel posteggio e vi è rimasta quanto meno fino a tutto il giorno successivo;
9) Vero è che il giorno 22 giugno 2019 alle ore 16.10 circa un Suv bianco targato ES215JM di proprietà del sig. accompagnato da personale del è entrato nel posteggio CP_5 TE_2 di cui è causa;
10) Vero è che le autovetture per accedere o uscire dal posteggio eseguono più manovre;
3 11) Vero è che a titolo esemplificativo in data 22/06/2019 alle ore 18.27 l'autovettura targata FT 499CX, ripresa nella fotografia allegata sub.36 ha eseguito circa una decina di manovre per uscire dal posteggio, di cui circa tre sulla rampa;
Cont
12) Vero è che successivamente all'apertura del supermercato all'insegna , e pertanto a far data dal 23/5/2019, tutti i giorni durante l'estate, tra le ore 5,45 e le 7, vengono effettuate le operazioni di scarico della merce di approvvigionamento dell'esercizio commerciale che durano circa 45/50 minuti, ed anche nella stagione autunnale con tempi leggermente più brevi, a mezzo camion anche di grosse dimensioni, anche autoarticolati, quali quello rappresentato nella fotografia prodotta sub.35 che si rammostra, e con l'utilizzo di carrelli e muletti;
13) Vero è che dal 23 maggio 2019, sempre fra le 5.45 e fino alle 7.30, tutti i giorni, le operazioni di scarico della merce di approvvigionamento dell'esercizio commerciale vengono effettuate anche con mezzi di più piccole dimensioni (furgoncini);
14) Vero è che le attività di cui ai capi 12 e 13 provocano rumori percepibili nelle stanze dell'albergo all'insegna TE LA e di quelle dei limitrofi;
TE_4 TE_4
15) Vero è che i rumori prodotti con le attività di cui ai capi 11 e 12 hanno più volte svegliato i clienti dell'albergo all'insegna TE LA ed il stesso ed i suoi familiari;
CP_1
16) Vero è che il fuoristrada Mitsubishi targato ZA721ND, l'Ape targato AM27305 e l'autovettura FORD DXA targata EG057SX restano posteggiati tutti i giorni, ed anche nelle ore notturne (esclusa la Ford presente principalmente di giorno) nel posteggio raffigurato nelle fotografie prodotte sub.25 che si rammostrano e spesso è altresì presente l'autovettura targata ES102LP;
17) Vero è che i veicoli raffigurati nelle fotografie prodotte sub.37,38, 39 e 40 che si rammostrano sono di proprietà o comunque nella disponibilità del , di suoi familiari (del CP_4 Per_1
e/o di dipendenti o clienti dell'albergo Villa Lina di Loano;
[...]
18) Vero è che i clienti dell'albergo all'insegna TE LA dal 23 maggio 2019 a tutt'oggi lamentano di essere disturbati dall'accensione durante le ore notturne (dopo le 22 e fino all'alba) di una luce di illuminazione della rampa di accesso al posteggio, che si attiva con il movimento;
19) Vero è che fra gli altri i signori , , e TE_6 TE_7 TE_8 Pt_9
, clienti dell'albergo TE LA, hanno lamentato al sig. le problematiche di rumore di
[...] CP_1 cui ai capi precedenti ed hanno rilasciato le dichiarazioni prodotte sub.31 che si rammostrano;
20) Vero è che dal foro visibile nella fotografia prodotta sub.30 da parte attrice che si rammostra provengono rumori e aria;
21) Vero è che quanto meno il giorno 15/8/2019 l'autovettura targata EJ108LR ha occupato il posto auto rappresentato nella fotografia prodotta sub.38.8 che si rammostra;
22) Vero è che tale posto auto è utilizzato dalla data di apertura del posteggio (23/5/2019);
23) Vero è che la recinzione posta a delimitazione della proprietà ispetto alla rampa di accesso CP_1 al posteggio di cui è causa è stata posizionata a spese del sig. nell'anno 2017 e che CP_1 anche quella originaria apposta negli anni settanta fra i fondi era stata collocata a spese della proprietà CP_1 Si indicano a testi su tutte le circostanze sopra dedotte i signori: Ing. , con studio in Tes_1
Albenga; sig. residente in [...]al Campo;
, residente in [...]; TE_6 Controparte_6
, residente in [...]; e , entrambi residenti in [...]; residente in [...]; residente in [...]; Testimone_2 Testimone_3 CP_7
residente in [...]; residente in [...]; sig.
[...] Testimone_4 TE_5 residente in [...]; residente in [...]; , residente in [...]
San Felice;
, residente in [...]; , residente in [...]; CP_5 Controparte_10 addetta alla reception hotel signora residente in [...]; TE_2 Per_2 dott. , con studio in Loano;
residente in [...]; Persona_3 CP_11 CP_12
Via Fornaci ,13 /2 Boissano.
[...] In caso il Giudicante ritenesse di limitare il numero di testi da escutere per capitolo, ci si riserva di indicare i nominativi da sentire per ciascuna domanda in udienza o in apposita memoria, se richiesto dal IB. Si insta a che sia ordinata alla Questura di Savona e/o per quanto occorrer possa al
[...]
dei dati degli alloggiati presso l'hotel di Loano, gestito dall'omonima CP_13 TE_2 controparte , nei giorni dal 10 al 20 agosto 2019, nonché TE_2 il 22 giugno 2019 allo scopo di verificare la presenza dei proprietari delle autovetture posteggiate all'interno del parcheggio asservito all'attività del supermercato nell'attività alberghiera. 4 Si insta altresì a che sia ordinata alla di TE_2 depositare in giudizio copia dell'elenco dei nominativi dei propri dipendenti assunti anche per periodi limitati a far data dal 23/5/2019, o a quella data già in organico, a tutt'oggi, o in mancanza di elenco ufficiale, di copia dei singoli contratti, allo scopo di verificare se alcuni di essi risultino proprietari di mezzi posteggiati nel parcheggio di cui è causa.'
- previa ammissione di quanto richiesto e non ammesso in terza memoria ex art.183 VI comma cpc in data 9/12/2019, che egualmente qui si ritrascrive in parte qua per comodità di reperimento:
“Si contestano le produzioni avversarie, riservando in sede di ctu la verifica della conformità agli originali depositati in comune delle produzioni 12 e 13, che non essendo copie autentiche, allo stato cautelativamente si disconoscono agli effetti di cui agli art.2712 e 2719 c.c. Si eccepisce poi l'irrilevanza della produzione n.14 posto che il servizio di sorveglianza come noto non è continuo e ben può accadere, come nel caso di specie, che la proprietà acceda al Pt_10 posteggio avendo copia delle chiavi del cancello in esame e fruendone anche in orario notturno.
Ciò risulta inequivocabilmente dalle fotografie in orario notturno versate in atti (la luce del posteggio si accende con il movimento) e dai video che si producono sub.41. Non ci si oppone all'ordine di esibizione avanzato da controparte a condizione che i video prodotti riguardino le giornate indicate in seconda memoria dall'esponente (22 giugno 2019 e almeno giorni dal 10 al 20 agosto 2019), e risultino coprire le 24 ore.
In merito alle istanze istruttorie orali avversarie si eccepisce quanto segue:
Il capo 1 è palesemente valutativo e come tale inammissibile. Il capo 2 è generico ed egualmente valutativo.
Per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione degli avversari capitoli si indicano in controprova sui medesimi i signori: Ing. , con studio in Albenga;
sig. Tes_1 TE_6 residente in [...]al Campo;
, residente in [...]; , residente in [...]; e , entrambi residenti in [...]; TE_8 TE_9 Testimone_2 residente in [...]; residente in [...]; residente in [...]; residente in [...]; sig. residente in [...]; Testimone_4 TE_5 [...]
residente in [...]; , residente in [...]; CP_8 Controparte_9 CP_5
, residente in [...]; , residente in [...]; addetta alla
[...] Controparte_10 reception hotel signora esidente in Borghetto Santo Spirito;
dott. TE_2 Per_2 Persona_3
, con studio in Loano;
residente in [...]; Via Fornaci,
[...] CP_11 Controparte_12 13 /2 Boissano.
In relazione a quanto tardivamente dedotto da controparte, solo in via cautelativa e senza con ciò rinuncia alcuna si indica il seguente capitolo in prova contraria: a) “Vero è che lo spiovo del muro rappresentato nelle fotografie prodotte da parte attrice sub.11.12 n.23 che si rammostra è esistente in loco dall'epoca di realizzazione del muro (anni sessanta) e comunque da oltre vent'anni.”; A testi signori residente in [...], residente in [...]; Testimone_2 Testimone_3
residente in Tovo San Giacomo;
CP_7 b) “Vero è che i contenuti dei cd prodotti sub.41 sono stati trasferiti dalla videocamera al computer e da questo ai cd senza modificazione alcuna”; A teste residente in Loano Via Aurelia.' Tes_5
- previa ammissione di quanto richiesto e non ammesso in relazione alle osservazioni e chiarimenti al Ctu dedotte a verbale di udienza del 15/01/2021 – all.F in appello-, che qui egualmente si ritrascrivono in parte qua per comodità di reperimento: 'Ciò posto, l'avv.Poggi per parte attrice a questo punto insiste nelle osservazioni dell'ing. e Tes_1 rileva come il ctu non abbia risposto su diversi punti indicati dal perito del sig. e più CP_1 precisamente:
- In relazione al punto 1.1 delle osservazioni dell'Ing. in ordine alla completa diversità del Tes_1 fabbricato ad oggi realizzato rispetto a quello presente precedentemente, non ha confermato espressamente l'osservazione sviluppando la propria asserzione di cui a pag.7 della relazione preliminare, in ordine alla novità del fabbricato;
- In ordine alla violazione del DM 1968 delle finestre del piano macelleria (punto 1.13);
- Riguardo alla servitù di percolamento realizzata nell'angolo terminale della rampa (punto 1.4)
- Riguardo la sopraelevazione del muro a confine con casa (punto 1.6) Pt_3
5 - In merito alla servitù di veduta di cui al punto 1.7 non ha considerato e riferito che la ringhiera e la scala che determinano la creazione dell'affaccio non erano e non sono raffigurati negli elaborati depositati da controparte;
- Non ha risposto sulle caratteristiche di realizzazione non a regola d'arte del nuovo sistema di convogliamento acque (punto 1.8);
- Non ha risposto sul punto 1.9 sulla sistemazione precaria e inefficace del corpo di fabbrica sopra casa che ne occupa altresì la colonna d'aria sovrastante;
Pt_3
- Non ha motivato sulla considerazione come non significativo dell'aumento di altezza del tratto terminale della rampa a distanza inferiore a quella prevista dal dm 1968 (punto 1.10) – fra l'altro indicato in 25 cm ma che risulterebbe di 31 cm -; CP_
- Non ha riscontrato il punto 1.14 (falsa rappresentazione di muro nella proprietà .
- Non ha riscontrato le osservazioni di cui al punto 1.15.
- richiede inoltre che il ctu chiarisca il valore dell'innalzamento della quota del nuovo piano parcheggi rispetto al precedente solaio, nella fascia compresa entro i 10 m tra pareti finestrate verso la proprietà
nella Sezione longitudinale rampa prodotta nell'allegato 41 della perizia del TU, si evince che CP_1 l'innalzamento risulta pari a cm 36-40. Ciò si ottiene dalla differenza di quota tra quella del nuovo solaio (indicata pari a m 3.15-3.19) e quella del solaio preesistente (indicata pari a 2.79). La differenza risulta invece quotata come 29 cm. Tale valore è peraltro ripreso in perizia a pag. 12.
Dalla analisi del rilievo strumentale prodotto come allegato 40, tale dislivello risulta, concordemente a quanto rappresentato nell'allegato 41, pari a cm 40, ottenibile come differenza di quota tra quella del nuovo piano parcheggi, indicata come m 8.40 e quella del precedente solaio, la cui posizione è ancora materializzata sui luoghi e la cui quota è indicata come m 8.00. Tale innalzamento risulta parzialmente autorizzato illegittimamente (cm 11), e parzialmente in difformità al progetto. Tale sopraelevazione si ritrova altresì nel solaio di copertura dell'immobile.
- chiede altresì la misurazione esatta dei muri posti a confine della rampa e della zona di accesso alla medesima al fine di meglio chiarirne, in risposta al quesito posto, la proprietà. L'Avv.Poggi chiede pertanto la convocazione a chiarimenti del ctu sui punti non evasi o contraddittorii sopra elencati o l'integrazione dell'elaborato peritale in merito agli stessi, ed insiste altresì affinchè in revoca alle precedenti ordinanze il quesito sia esteso a tutto quanto indicato in seconda memoria ex art.183 II comma cp.c. da parte attrice. In subordine l'Avv. Poggi insiste per l'ammissione delle prove richieste nella predetta memoria ed in quella n.3 ex art.183 VI comma cpc opponendosi al licenziamento di quelle avversarie, contestando le istanze e produzioni tutte ex adverso effettuate. Infine, in relazione alla sentenza del Tar Liguria ex adverso depositata ne rileva l'inconferenza nel presente giudizio posto che la stessa attiene alla valutazione “amministrativa” e non civilistica delle questioni oggetto di giudizio, comunque rilevando che la stessa è stata oggetto di impugnazione come da documento prodotto telematicamente in vista dell'udienza odierna. – omissis- L'avv. Poggi contesta la verbalizzazione avversaria e le osservazioni del ctp .' Per_4
- Ed infine previa declaratoria di ammissibilità di quanto dedotto, richiesto e prodotto a verbale di udienza del 12/02/2021 con la memoria di deposito in pari data contenente n.6 tavole ing. Tes_1
, n.2 fotografie estratte dalle osservazioni del ctp con note esplicative ed estratto NTA
[...] CP_1 Comune di Loano, produzioni tutte non ammesse in prime cure e di cui si è richiesta e si richiede la declaratoria di ammissibilità per la relativa utilizzabilità nel presente giudizio, verbale che nuovamente per pronto reperimento qui si ritrascrive in parte qua: 'L'avv. Poggi richiama l'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del , di cui chiede Controparte_2 di poter depositare il testo in stralcio, ai fini di considerare rilevante per il rispetto delle distanze tutte le edificazioni eseguite in difformità rispetto alla sagoma preesistente sia in aumento sia in riduzione. Dà atto di aver prodotto telematicamente lo stralcio e numero 4 tavole dell'ing. e numero 2 Tes_1 fotografie estratte dalle osservazioni dell'ing. per una migliore esplicazione in punto violazione Tes_1 delle distanze. - omissis- L'avv. Poggi insiste come da verbale del 15 gennaio 2021 per sottoporre al TU le ulteriori questioni ivi specificate, e nelle osservazioni dell'ing. e in subordine insiste Tes_1 per tutte le istanze istruttorie indicate, opponendosi a quelle avversarie.' IN VIA PRINCIPALE
- respingere integralmente l'avversario gravame;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
6 - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del IB di Savona, la sentenza n. 618/2021 pubbl. il 22/07/2021 Repert. n. 831/2021 del 22/07/2021 del IB di Savona, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Serra, nel procedimento portante il RG n. 104/2019 (all.A); IN VIA PRINCIPALE:
- previa se del caso declaratoria incidentale di illegittimità e conseguente disapplicazione dei titoli edilizi ottenuti ed eventualmente ottenendi dai convenuti in relazione agli interventi in esame, anche per la lamentata mancata allegazione di quanto necessario a norma di legge ed in particolare e fra l'altro della documentazione di previsione di impatto acustico e/o per la sua insufficienza e/o illegittimità;
- ferma la violazione dell'art.873 c.c. già acclarata dal IB di prime cure, e i provvedimenti di demolizione conseguentemente emessi, accertare e dichiarare che le opere realizzate (o comunque previste a progetto) dalla parte convenuta nell'ambito dell'intervento edilizio di cui è causa violano l'art.907 c.c. rispetto alle vedute preesistenti al piano terreno e al piano primo del fabbricato censito al Fg. 19 Mapp. 334 del catasto fabbricati del Comune di Loano (cd ), e/o comunque TE_3 e le previsioni del Dm 2 aprile 1968 e conseguentemente condannare la società TE_2 e per quanto occorrer possa il Sig. alla demolizione di
[...] TE_1 quanto realizzato illegittimamente o comunque vietarne l'edificazione o come meglio, nella maggior misura indicata in atto di appello, e/o comunque emergente in sede di gravame;
- fermo quanto già accertato e disposto dal IB di prime cure, accertare e dichiarare che le opere realizzate (o comunque previste a progetto) dalla parte convenuta nell'ambito dell'intervento edilizio di cui è causa violano il Dm 2 aprile 1968 rispetto alla parete finestrata dell'immobile censito al Fg. 19, Mapp. 333 Sub. 34 graffato al Mapp. 411 Sub. 30 e conseguentemente condannare la società e per quanto occorrer possa il Sig. TE_2 TE_1 alla demolizione di quanto realizzato illegittimamente o comunque vietarne l'edificazione
[...]
o come meglio nella maggior misura indicata in atto di appello e/o comunque emergente in sede di gravame;
- accertare e dichiarare che la costituzione di servitù carrabile a favore del nuovo esercizio commerciale relativamente ai posti auto ad esso dedicati viola gli articoli 1067 c.c. per quanto attiene le servitù esercitate dall'esponente e l'art.1060 c.c. per quanto attiene il diritto di uso pubblico costituito sul porticato e conseguentemente vietarne la costituzione o comunque l'esercizio o come meglio;
- accertare e dichiarare che le opere realizzate dalla parte convenuta nell'ambito dell'intervento edilizio di cui è causa violano l'art.905 e 906 c.c. in relazione all'edificazione di un nuovo parapetto a distanza inferiore a un metro e cinquanta dalla proprietà dell'esponente, censita al Fg.19 Mapp. 334 del catasto fabbricati del Comune di Loano e conseguentemente condannare la società
[...] e per quanto occorrer possa il Sig. alla TE_2 TE_1 demolizione di quanto realizzato illegittimamente o come meglio;
- accertare e dichiarare che le opere di modifica dello scolo delle acque piovane realizzate dalla parte convenuta nell'ambito dell'intervento edilizio determinano, la costituzione di una servitù prima inesistente oltre alla violazione delle distanze di cui all'art.889 c.c. a svantaggio del fabbricato censito al Fg. 19 Mapp. 334 del catasto fabbricati del Comune di Loano e conseguentemente condannare la società e per quanto occorrer possa il Sig. TE_2 TE_1 alla demolizione di quanto realizzato illegittimamente nella maggior misura indicata in atto
[...] di appello e/o comunque emergente in sede di gravame ed al ripristino dei luoghi;
- accertare e dichiarare che le immissioni di gas di scarico e di rumore causate all'esito della realizzazione dell'intervento e dall'uso della rampa veicolare e dell'antistante cortile e porzione di porticato di cui è causa per l'accesso alla struttura realizzata dalla parte convenuta da parte di un numero indeterminato di mezzi veicolari, eccedono la normale tollerabilità e comunque determinano gravi danni alla proprietà dell'esponente in termini di salubrità, vivibilità ed igiene dei luoghi e conseguentemente vietare o adeguatamente limitare con adeguate previsioni tale uso;
- accertare e dichiarare che le opere di cui è causa risultano prive di valido titolo edilizio e/o comunque si pongono in contrasto con l'art.8 della l. n. 447/1995 e/o la normativa acustica e conseguentemente vietare o adeguatamente limitare con adeguate previsioni la realizzazione dell'intervento, se del caso ordinando la rimessa in pristino stato;
- confermare per il resto le favorevoli statuizioni di prime cure;
7 Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di avvocato oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge, anche di mediazione e di ctu e ctp e tenuto conto dell'avversaria soccombenza virtuale su alcuni capi della domanda. IN OGNI CASO:
- Respingere le difese avanzate dai convenuti, perchè infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti, anche di prime cure;
Con vittoria integrale in ogni caso delle spese, diritti ed onorari di avvocato oltre iva e c.p.a., dei due gradi di giudizio, con rimborso anche delle spese e degli onorari relativi al procedimento di mediazione e degli esborsi sostenuti dall'attore per il proprio ctp, con spese di ctu integralmente a carico delle parti convenute, tenuto anche conto dell'avversaria soccombenza virtuale su alcuni capi della domanda. Con altresì riconoscimento di un'indennità giornaliera a favore della proprietà per ogni giorno CP_1 di ritardo nell'esecuzione della sentenza di prime cure laddove l'impugnazione di di TE_2
e del sig. sia anche solo parzialmente respinta, TE_2 TE_1 dal dì di emissione del provvedimento del IB di Savona.
IN VIA DI ULTERIORE GRADUATO SUBORDINE:
Per la davvero non creduta e denegata ipotesi di integrale conferma della sentenza di prime cure, provvedere comunque alla condanna di controparte alla rimozione della scala antistante la finestra di , che si ritiene omessa per mera dimenticanza dal Giudice di prime cure ed alla TE_3 integrazione del provvedimento di liquidazione delle spese di lite, con condanna di controparte alla refusione delle spese di ctp a favore dell'attore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 9.1.19, regolarmente notificato alla controparte, adiva CP_1 il IB di Savona esponendo che:
• era comproprietario dell'immobile sito in Loano, Corso Europa n. 17, catastalmente identificato al fg. 19, mapp. 333 sub. 34 graffato al mapp. 411 Sub. 30; - dell'immobile adiacente al precedente situato in Via all'Orto, catastalmente identificato al fg. 19 mapp. 334; - nonché degli immobili catastalmente identificati al fg. 19, mapp. 411, sub. 9 e sub.28;
• in tale compendio veniva esercitata l'attività alberghiera, all'insegna TE LA, gestita dal medesimo in forma societaria;
CP_1
• in adiacenza a tali immobili era in corso un intervento di ristrutturazione del fabbricato situato in Via Garibaldi n. 80 (f. 19, mapp. 335, 336 e 339 – ex Cinema Loanese), e di quello situato in Via Garibaldi n 84 (f. 19, mapp. 339, sub. 8 – ex Esercizio commerciale) di proprietà della società
[...] e/o di quanto al sub. 8, all'esito del quale TE_2 TE_1 era stato previsto il frazionamento in quattro unità immobiliari destinate a configurare una nuova media struttura di vendita e altri esercizi commerciali, con realizzazione di posteggio dedicato e rampa di accesso veicolare;
• tale intervento edilizio ledeva i diritti vantanti dall'esponente, sia quale proprietario delle confinanti proprietà, sia quale titolare dell'attività alberghiera ivi esercitata in quanto: a) venivano violate le distanze da rispettare rispetto a vedute preesistenti al piano terreno e al piano primo del fabbricato censito al fg. 19 mapp. 334 e le previsioni del DM 2 aprile 1968; b) venivano violate le previsioni del DM 2 aprile 1968 con riguardo alla sopraelevazione di muro di proprietà comune e alla ricostruzione del solaio del fabbricato preesistente, in parte innalzato e in parte dotato di parapetto in muratura prima inesistente relativamente alla parete finestrata dell'immobile censito al fg. 19, mapp. 333 sub. 34 graffato al mapp. 411 sub. 30, con conseguente perdita di parte del panorama prima fruibile sul centro storico di Loano;
c) veniva costituita una servitù carrabile a favore del nuovo esercizio commerciale relativamente ai posti auto ad esso dedicati, che lede sia il diritto di uso pubblico del porticato, sia la servitù costituita a favore del fondo in proprietà dell'attore; d) venivano violate le distanze da rispettare per la creazione di vedute e prospetti con la realizzazione di un nuovo parapetto a distanza inferiore a un metro e cinquanta dalla proprietà dell'esponente e della rampa percorribile anche pedonalmente;
e) si erano immutate le pendenze di scolo delle acque superficiarie, con conseguenti danni già verificatisi nella proprietà e realizzazione di una nuova CP_1 servitù; f) si prevedeva la realizzazione di una vera e propria strada di accesso al supermercato di nuova edificazione, con conseguenti problematiche afferenti l'immissione del gas di scarico delle 8 autovetture e di rumore a palese svantaggio della proprietà dell'esponente e dell'attività alberghiera;
g) per la realizzazione della rampa, era stato inoltre previsto il “taglio” di muro perimetrale in comproprietà, se non di proprietà esclusiva dell'attore, senza autorizzazione alcuna.
• da tali violazioni l'attore subiva diversi danni, anche ulteriori rispetto alla violazione in sé dei diritti reali, quali quelli afferenti il mancato rispetto delle distanze, con particolare riferimento fra l'altro alla formazione di crepe, alla presenza di infiltrazioni, al disturbo della clientela con lavorazioni effettuate in orari non consentiti, alla mancata fruibilità di una stanza dell'albergo, alla generale lesione della tranquillità dei luoghi, e alla diminuzione di introiti dell'attività, che si riservava di chiedere in separato procedimento. Tutto ciò premesso, l'attore conveniva in giudizio TE_2
e al fine di sentire accertare tutte le violazioni di legge lamentate, con TE_1 conseguente condanna della parte convenuta all'eliminazione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva TE_2 Pt_1
personalmente, replicando alle avverse argomentazioni che:
[...]
• relativamente alla lamentata violazione delle distanze di legge da parte della nuova edificazione rispetto a due “finestre” aperte sulla parete sud-est di un locale accessorio all' “TE LA”, tali aperture dovevano qualificarsi come luci irregolari e non come vedute, in quanto dotate di inferriate e grate che ne inibivano la prospectio sul fondo del vicino;
• non corrispondeva a verità che la società convenuta avesse sopraelevato il muro di confine posto a nord-ovest del compendio e il parapetto costruito sulla sommità era stato realizzato su esplicita richiesta dell'attore, il quale aveva invitato a TE_2
"proteggere" la sua proprietà dal passaggio delle autovetture sulla rampa. Tale opera, comunque, era stata solo prevista a livello progettuale, ma non sarebbe stata in concreto realizzata;
• relativamente alla violazione della distanza minima legale rispetto alla parete sud-est (finestrata) dell'TE LA, asseritamente posta in essere, da un lato, con la realizzazione della porzione di un solaio prima inesistente e, dall'altro, con la sopraelevazione di quello già esistente tramite realizzazione di un "nuovo parapetto", doveva rilevarsi che l'intervento edilizio operato dalla società andava qualificato come mera ristrutturazione edilizia, avvenuta "a parità di volume" rispetto al manufatto preesistente: l'edificio in via di ricostruzione, in tesi, doveva, dunque, ritenersi soggetto al rispetto delle distanze imposte dal DM n. 1444/1968 solo con riferimento alle porzioni di esso fuoriuscenti dalla sagoma originaria, dovendosi per il resto mantenere le distanze originarie medesime, sì che, considerato che la porzione di solaio era interamente ricompresa nell'ingombro del preesistente fabbricato, la stessa doveva ritenersi rispettosa delle distanze legali;
• la porzione del solaio già esistente non era stata sopraelevata rispetto alla quota originaria e, in caso non creduto di modifica, essa avrebbe trovato comunque giustificazione nel D. Lgs. n.
102/2014;
• non poteva rilevare ai fini delle distanze il "nuovo" parapetto insistente sull'estremità della suddetta porzione di solaio, poiché esso era stato realizzato con un'altezza di appena 28 cm e, quindi, costituiva una sporgenza di limitata entità, con funzione meramente decorativa;
• la servitù di passaggio (e non di sosta) costituita sul fondo di proprietà a favore Pt_1 del fondo di proprietà attorea era integralmente preservata, così come il passaggio delle autovetture verso l'area parcheggio non costituiva alcun aggravamento a carico della servitù a uso pubblico dell'area porticato;
• non risultavano violate le distanze minime imposte dagli artt. 904 e 905 c.c. in relazione al nuovo parapetto, in tesi costituente affaccio sul fondo vicino, in quanto il lastrico solare non era ordinariamente accessibile, né destinato alla permanenza di persone: detto “parapetto” era stato realizzato, infatti, per la conformità dell'edifico al d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non raggiungeva l'altezza minima richiesta per i parapetti di edifici civili;
• quanto alla lamentata creazione di una nuova servitù di veduta dalla rampa di accesso, tale da consentire l'affaccio per tutti coloro che si recavano ai parcheggi verso il terrazzo di proprietà
la stessa era sempre esistita, poiché proprio in corrispondenza una volta esisteva un vero e CP_1 proprio terrazzo, risalente al 1978;
• nessuna servitù di scolo era stata realizzata con la nuova costruzione, poiché tutti gli scoli predisposti sulle coperture dell'immobile consentivano lo scarico delle acque piovane unicamente sulle aree di proprietà ; Pt_1
9 • la dedotta doglianza sulle immissioni di scarico e di rumore doveva ritenersi in parte infondata e in parte inammissibile, atteso che:- non era proponibile l'azione inibitoria di cui all'art. 844 c.c., considerato che al momento neppure era stata ultimata la realizzazione del complesso immobiliare, con la conseguenza che non era possibile stabilire se le future immissioni sarebbero state effettivamente intollerabili;
- non sussisteva, comunque, alcun obbligo di allegare la documentazione di impatto acustico al fine del rilascio dei titoli edilizi, in quanto attività a bassa rumorosità.
Tutto ciò premesso, i convenuti chiedevano di rigettare le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
La controversia, in esito al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva istruita mediante espletamento di TU. All'esito del deposito della relazione peritale e delle integrazioni richieste dal Giudice, a completamento dell'accertamento, le Parti venivano invitate a precisare le conclusioni. La causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Il IB così stabiliva:
“
P.Q.M.
il IB di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Accertato che la porzione di fabbricato costruita in aderenza all'edificio denominato
[...]
, censito al fg. 19 mapp. 334, viola la servitù di luce esistente in relazione ad entrambe le Pt_3 aperture collocate sulla parete sud est, condanna parte convenuta a demolire le porzioni di fabbricato costruite a distanza inferiore di tre metri dalle luci irregolari di proprietà CP_1 2) Accertato che la ricostruzione del fabbricato eseguita dai convenuti viola le distanze legali previste dal DM 2 aprile 1968 rispetto alla parete finestrata dell'immobile censito al fg. 19, mapp. 333, sub 34, graffato al mapp. 411 sub 30, condanna parte convenuta a demolire le porzioni di fabbricato colorate in giallo negli allegati 1 e 2 della relazione peritale integrativa, depositata in data 10.2.2021, nonché a demolire la porzione di rampa sopraelevata rispetto alla preesistente quota della copertura dell'edificio;
3) Accertato che il muro di confine sulla parete nord est non è stato sopraelevato in fase esecutiva, dichiara sul punto cessata la materia del contendere;
4) Accertato che dal terrazzo di copertura del nuovo volume aderente e prospiciente TE_3 Via all'Orto è stata costituita per un tratto di lunghezza di 2 mt. una nuova veduta sul fondo di proprietà attorea, a distanza inferiore a quella legale, condanna parte convenuta ad arretrare il parapetto (costituito da ringhiera metallica) a 1.50 mt dal confine;
5) Accertato che sono stati realizzati tubi di scarico di acqua piovana e della condensa degli impianti di climatizzazione a distanza inferiore da quella legale rispetto all'edificio denominato
[...]
, condanna i convenuti ad arretrare le suddette tubazioni a 1 mt di distanza dall'immobile Pt_3 di proprietà attorea;
6) Accertato che è stato “tagliato” il muro di confine in comproprietà tra le parti, condanna parte convenuta a ripristinarne lo stato nella sua precedente consistenza;
7) Dichiara inammissibile la domanda attorea diretta a sentir accertare l'occupazione e il danneggiamento della proprietà all'esito della realizzazione del parapetto insistente sul lastrico solare da parte dei convenuti;
8) Rigetta le altre domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
9) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa;
10) condanna parte convenuta al pagamento in favore di della porzione di 3/4 spese CP_1 processuali che liquida in € 639,54 per esborsi, ed in euro € 10.815 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
11) compensa tra le parti l'ulteriore porzione di ¼ delle spese processuali. Sentenza per legge esecutiva.”
Il IB motivava in modo articolato e dettagliato la propria decisione nei termini che seguono.
10 A) quanto alle domande attoree afferenti alla realizzazione del nuovo fabbricato in violazione dele distanze legali di cui all'art. 907 c.c. e di cui al DM 2 aprile 1968, rispetto alle “finestre”, in tesi integranti vedute, situate al piano terreno e al primo piano dell'immobile censito al fg. 19 Mapp. 334, denominato “ ”: TE_3
-A1) occorreva procedere a qualificare correttamente dette “ bucature” ;
-A2) il TU, rispetto alla situazione dei luoghi, aveva riscontrato che: “Il manufatto oggetto di ristrutturazione confina anche con un'altra porzione della proprietà ovvero con il vecchio CP_1 edificio denominato che si eleva su due piani fuori terra con struttura portante in TE_3 muratura di pietrame (foto); il contestato intervento edilizio ha comportato la creazione di un nuovo volume in aderenza al prospetto sud-est di dove si aprono due bucature di seguito TE_3 descritte. La nuova porzione aderente emerge per un solo piano fuori terra, dove un tempo si trovava una corte parzialmente coperta da tettoia, e comprende un “pozzo di luce” di mt.1,03 x mt.1,10 (misure interne), coperto da lastra in materiale trasparente che consente l'illuminazione naturale indiretta della bucatura attorea al p.t. e dotato di terminale metallico “a persiana” per l'areazione (foto)… Sul prospetto sud-est di si aprono due bucature sovrapposte, quella inferiore TE_3 di compendio di un vano oggi impiegato come magazzino, quella superiore di una camera da letto. La bucatura del p.t. ha una larghezza di mt.0,89, un'altezza di mt.1,16 e parapetto a mt.1,40 dall'attuale piano di calpestio interno, interrato di circa mt.0,50 rispetto al livello esterno;
è dotata di serramento in legno ed inferriata sul filo esterno della muratura (foto). La bucatura del p.1° ha una larghezza di mt.0,82, un'altezza di mt.0,96 e parapetto a mt.0,80 rispetto al piano di calpestio interno;
è dotata di serramento in legno, veneziana ed inferriata”;
-A3) ciò detto, dunque, risultava che anteriormente all'intervento edilizio, le aperture affacciassero su una corte, in parte coperta da tettoia, mentre rispetto all'attualità, al posto dell'originaria corte, era stato realizzato il nuovo fabbricato, in aderenza al prospetto sud-est di , con pozzo TE_3 di luce in corrispondenza della bucatura inferiore e soprastante piccolo volume (mt. 1,15 x mt. 1,40
– h. mt. 0,55) emergente dal lastrico di copertura, con chiusura orizzontale in lastra trasparente;
-A4) a fronte di tale situazione fattuale, andava considerato che con atto a rogito del notaio Per_5 risalente al 1955, era stata costituita in favore della proprietà ad oggi specifica servitù avente CP_1 ad oggetto le menzionate aperture, del seguente tenore: “è facoltà dei venditori di aprire le predette due finestre nel muro sud-est della loro casa, finestre che prospetteranno sulla sottostante proprietà dei Compratori. Dette finestre dovranno essere aperte a distanza non inferiore di metri lineari tre e centimetri ottanta, misurati dallo spigolo esterno lato nord-est della ridetta casa dei Venditori. Le dimensioni delle aperture in argomento saranno: quanto a quella inferiore: metri lineari zero e centimetri novanta di larghezza per metri lineari uno e centimetri venti di altezza;
la medesima sarà impostata col lato inferiore a centimetri novanta misurati dal pavimento interno del locale e dovrà essere munita di inferriata fissa. Quanto a quella superiore saranno conservate le identiche dimensioni di quella superiore in oggi esistente al lato nord-est della casa dei Venditori. I Compratori potranno estendere le loro costruzioni anche a meno di centimetri settantacinque dalle due nuove finestre da aprirsi come sopra detto”;
- A5) dall'esame di tutti gli elementi descrittivi e giuridici era evidente come le aperture “ de quibus” dovessero essere qualificate “ luci irregolari”, ai sensi degli artt. 900 e seguenti c.c., atteso che: -a fronte del fatto che le aperture rivolte al fondo altrui potevano appartenere solo a due generi, luci e vedute, doveva essere rammentato che la veduta sussisteva in presenza di un apertura idonea a consentire una comoda “inspectio”, intesa come possibilità di guardare nel fondo del vicino senza l'uso di mezzi artificiali, ed una “prospectio” parimenti comoda, con riferimento al fatto che, sempre in termini di normale fruizione del varco, l'apertura consentisse di sporgere il capo e di vedere nelle diverse direzioni in modo agevole, rispetto ad una visione a carico del vicino mobile e globale;
- detto quadro di riferimento aveva trovato conforto nell'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo cui le aperture o finestre potevano qualificarsi vedute nel caso in cui esse consentissero di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sul fondo del vicino, di modo che, oltre al requisito dell' ”inspectio”, sussistesse anche quello della “prospectio”, afferente all'attitudine del manufatto a consentire non solo la visione, ma anche l'affaccio mediante la sporgenza del capo sul fondo attiguo;
- in assenza, pertanto, anche solo una di tali caratteristiche,
11 qualsivoglia apertura integrava una “ luce”, regolare in presenza dei requisiti di cui all'art. 901 c.c., ed irregolare in assenza dei predetti;
-A6) nel caso in esame, dunque, le oggettive caratteristiche delle aperture presenti sul muro di
[...]
attestavano la mancanza del requisito della ”prospectio” nel fondo vicino e, pertanto, Pt_3 dovevano intendersi come luci irregolari, attesa la presenza, in entrambe, di inferriata fissa, posta in arretrato rispetto alla linea del muro perimetrale, sì da essere, dunque, “ chiuse” da grate, piuttosto ampie, ma tali da impedire comunque l'affaccio e di sporgere il capo , in funzione di una visuale completa, globale e mobile del fondo vicino, anche in appiombo, con occlusione anche di veduta laterale, in basso o in alto, non potendo essere affacciata la testa oltre il muro perimetrale;
-A7) il titolo costitutivo delle aperture, ancora, per cui, peraltro, in un caso era previsto che fosse chiusa da grate, non era dirimente, considerato che, a prescindere dalla volontà delle Parti espressa nel momento negoziale, ciò che rilevava ai fini in questione era la situazione di fatto esistente in concreto;
-A8) fermo tale approdo, la costruzione dell'allora parte convenuta doveva ritenersi illegittima anche in rapporto alla qualità di “ luci irregolari” , atteso che: - rispetto al precedente stato dei luoghi, ove insisteva un cortile, era stata realizzata una costruzione in aderenza con , ad TE_3 eccezione della porzione individuabile come pozzetto di luce, in corrispondenza con la luce del piano terra;
- non era dubitabile che con l'atto a rogito notaio del 1955, stipulato tra i danti causa Per_5 delle Parti processuali – fosse stata costituita una servitù di luce in favore del fondo oggi di proprietà
, , appunto, il testo del contratto non prestandosi ad equivoci, nel senso di voler CP_1 TE_3 costituire il diritto dei venditori ad aprire ed a mantenere le finestre, con la costituzione di una servitù di luce, tutt'oggi esistente;
-A9) da ciò derivava che il proprietario del fondo servente non poteva invocare l'art. 904 c.c. per chiudere le luci, dovendosi considerare che lo stesso, pur non vedendosi preclusa la possibilità di costruire, ricorrendone le condizioni di legge, in appoggio o in aderenza al muro che conteneva le aperture lucifere, allo stesso tempo doveva salvaguardare integralmente l'utilità delle stesse, sì da porre la nuova costruzione, almeno nella parte prospiciente all'apertura lucifera, alla distanza prescritta dalla legge per le costruzioni;
-A10) in buona sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, la servitù di luce ravvisata come sopra nel caso in esame, consentiva al proprietario del fondo dominante di tenere una luce con modalità diverse da quelle previste dall'art. 901 c.c., luce che, ove non diversamente stabilito dal titolo, comprendeva sia una “servitus luminum” ( in forza della quale il vicino era tenuto a subire l'esistenza della luce nel muro divisorio senza poterne chiedere la rimozione), sia una “servitus ne luminibus officiatur” , che impediva, a sua volta, al vicino di sopprimere o di oscurare la luce, obbligandolo, in caso di costruzione da parte sua, in appoggio o in aderenza, ad osservare la distanza imposta dalla legge;
-A11) in considerazione di tali principi, allora, doveva essere osservato che TE in allora convenuta avrebbe dovuto realizzare la nuova porzione di edificio a distanza di legge, avendo l'onere di rispettare la servitù di luce insistente sul muro sud est della palazzina di proprietà con l'effetto CP_1 che, in sostanza, non potendo costruire in aderenza, per non “chiudere”, appunto, le luci de quibus, il nuovo edificio avrebbe dovuto essere edificato, quanto alle porzioni relative, ad una distanza di tre metri, in conformità all'art. 873 c.c. ;
-A12) era, peraltro, infondata la pretesa del di invocare il diritto menzionato nell'atto di Pt_1 costituzione della servitù, circa la possibilità di costruire a distanza inferiore a quella legale, considerato che esso si era pacificamente estinto per non uso, essendo decorsi oltre venti anni dalla sua insorgenza, considerato l'anno di stipula, risalente al 1955, senza che lo stesso fosse mai stato esercitato;
-A13) in ragione di quanto sopra e TE_2 TE_1 dovevano essere condannati a demolire le porzioni di fabbricato costruite a distanza inferiore di tre metri dalle luci irregolari insistenti sulla parete sud est di , al fine di rispettare la servitù TE_3 esistente e al contempo di evitare la creazione di intercapedini dannose;
B) in relazione alle doglianze dell'allora parte attrice, che aveva lamentato sotto diversi profili la violazione delle distanze legali da parte del nuovo complesso edificato, rispetto agli immobili di sua proprietà, andava considerato, in primo luogo, in ordine al preteso mancato rispetto della distanza di 10 metri tra la parete finestrata sud est del fabbricato , di proprietà e la TE_4 CP_1 nuova antistante costruzione dell'edificio dei convenuti, quanto segue: 12 -B1) circa il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale in punto distanze, in materia di ricostruzioni e nuove costruzioni, era necessario considerare che la nozione di ricostruzione di un edificio era tradizionalmente individuata in un intervento che fosse contenuto nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma e area di sedime dell'edificio, con l'effetto che le eventuali eccedenze andavano considerate come nuova costruzione: l'effetto di ciò era che le nuove costruzioni dovevano essere soggette alle distanze legali, mentre per le ricostruzioni le distanze erano quelle previste per l'edificio originario, il tutto in rapporto al tenore degli artt. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457/1987, e 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/01, come inizialmente formulato, sì che, appunto, la giurisprudenza aveva ripetutamente ribadito la sussistenza della fattispecie di ricostruzione, destinata a seguire le sorti dell'edificio preesistente, in presenza del mantenimento nei limiti di sagoma, volumi, area di sedime occupato, la parte eccedente dovendo, viceversa, essere valutata, ad ogni effetto, come nuova costruzione;
-B2) in tale “assetto” era intervenuto il Consiglio di Stato, nel 2020, con pronuncia n. 6282/2020, secondo il quale: “il richiamo, nella distinzione tra nuove costruzioni e ricostruzioni, all'art. 3 del TU edilizia ha dovuto fare di recente i conti con il D.L. n. 69/2013, che ha riformulato la norma. L'art. 3 ora così recita: “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati
o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”. Nella nuova formulazione per aversi una ricostruzione basta dunque rispettare la volumetria originaria, senza necessità di rispettare la sagoma (salvo per gli edifici soggetti a vincoli ambientali), l'area di sedime, le caratteristiche dei materiali della costruzione originaria. La giurisprudenza, a fronte della novella, ha preferito quindi abbandonare l'utilizzo del criterio positivo per distinguere le nuove costruzioni dalle ricostruzioni. È quindi approdata a una tecnica distintiva non diversa rispetto a quella tradizionalmente utilizzata per le distanze. Secondo questa giurisprudenza si ha ricostruzione, che segue le sorti dell'immobile originario, quando ci si contenga nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma dell'edificio. Si ha un novum, una nuova costruzione, soggetta alle distanze vigenti, per ciò che eccede (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n.
4728/2017 secondo cui , nel caso in cui il manufatto che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia venga comunque ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, proprio perché coincidente per tali profili con il manufatto preesistente, potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze dal confine e/o da altri fabbricati, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa). La disposizione dell'art. 9, n. 2, del D.M. n. 1444/1968 riguarderebbe infatti “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse;
invece, nel caso in cui il manufatto venga ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime, come pure consentito dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, occorrerà comunque il rispetto delle distanze prescritte, proprio perché esso, quanto alla sua collocazione fisica, rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare, indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, le norme sulle distanze (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2020). 12.4. Successivamente, come già anticipato, il D.L. n. 32/2019, c.d. “decreto sblocca cantieri”, convertito nella legge n. 55/2019, è intervenuto sul tema delle distanze per le costruzioni in ragione della
“straordinaria necessità e urgenza di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane per consentire l'urgente ripresa dell'attività del settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del paese” e per una drastica riduzione del consumo di suolo, favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. In questo quadro ha operato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal D.M. n. 1444/1968, che aveva previsto limiti inderogabili “di distanza tra i fabbricati”, tali da vincolare i comuni nell'adozione degli strumenti urbanistici e tali da poter essere invocati, previa disapplicazione dello strumento urbanistico eventualmente difforme, nelle controversie tra privati. In
13 particolare, con riferimento all'art. 9 che prevede: al comma 1, n. 1, le distanze per le zone territoriali
A; al comma 1, n. 2, le distanze per tutte le zone diverse dalla A;
al comma 1, n. 3, le distanze per la zona C. Al comma 2 le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli. Al comma 3 che, “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”, salve alcune eccezioni. 12.5. I cambiamenti al D.M. n. 1444/1968 sono in concreto intervenuti mediante le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 all'art. 2 bis del TU edilizia (introdotto a sua volta dal D.L. n. 69/2013), cioè con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a regioni e province autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali. In sostanza, il D.L. n. 32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis “1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»; Si aggiunge anche la norma di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) bis del menzionato D.L. n. 32 del 2019 secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9” (ovvero alle zone C). 13. Discende da quanto sopra delineato che con le modifiche apportate dall'art. 5 del D.L. n. 32/2019 all'art. 2 bis del TU edilizia – in pratica riproduttive degli approdi giurisprudenziali sopra illustrati - la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. In caso diverso, le eventuali disposizioni derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici. 13.1. In aggiunta, è utile anche ricordare come la Corte costituzionale con la sentenza n. 30/2020, intervenendo su una norma regionale del Veneto che consentiva deroghe alle altezze (art. 9, comma 8 bis legge regionale n. 14/2009), abbia ribadito i principi generali espressi dalla giurisprudenza amministrativa in tema di inderogabilità dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968. E' stato, infatti, ricordato l'indirizzo della costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3093/2017 e n. 2086/2017) secondo cui la disposizione contenuta nel citato art. 9, che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. La medesima disposizione, tuttavia, riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni di essi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3522/2016) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse. 13.2. D'altra parte, a voler applicare il limite inderogabile di distanza ad un immobile prodotto da ricostruzione di un altro preesistente si otterrebbe che, da un lato, l'immobile de quo non potrebbe essere demolito e ricostruito, se non “arretrando” rispetto all'allineamento preesistente (con conseguente possibile perdita di volume e realizzandosi, quindi, un improprio “effetto espropriativo” del D.M. n. 1444/1968), dall'altro lato, esso non potrebbe in ogni caso beneficiare della deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello stesso decreto, allorquando la demolizione e ricostruzione (ancorché per un solo fabbricato) non fosse prevista nell'ambito di uno strumento urbanistico attuativo con dettaglio plano volumetrico. Anzi, la stessa circostanza che la deroga di cui all'art. 9 sia prevista per il tramite di strumenti urbanistici attuativi conferma quanto innanzi affermato, e cioè che le norme sulle distanze di cui al D.M. n. 1444 si riferiscono alla nuova pianificazione del territorio e non già ad interventi specifici sull'esistente”; B3) alla luce di tali principi, nel caso in esame : - era indubbio che l'intervento edilizio realizzato dai convenuti avesse previsto e comportato la demolizione del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione, con caratteristiche dimensionali, strutturali, di sagoma parzialmente differenti da quello preesistente, come evidente dalle rappresentazioni planimetriche in atti ed altresì confermato dal
14 TU nell'ambito della relazione peritale integrativa , descrittiva delle modifiche apportate;
- il fabbricato realizzato doveva, pertanto, essere considerato, ai fini del computo delle distanze, come nuova costruzione nei limiti delle eccedenze rispetto al preesistente complesso edificatorio, al contrario conservandosi le preesistenti distanze, convincimento che non veniva posto in discussione dall'art. 14 delle norme tecniche attuative del PRG, poiché le stesse autorizzavano gli interventi ricostruttivi “con titolo abilitativo convenzionato nel rispetto delle distanze prescritte dalle norme sovraordinate”, distanze enunciate nelle norme già citate;
B4) in ragione di quanto sopra, pertanto, la comparazione frutto degli accertamenti del TU consentiva di apprezzare: - la rampa di accesso all'autorimessa del 1°p. dell'immobile di parte convenuta aveva sostituito un vecchio solaio orizzontale di copertura dei locali tecnici annessi al cinema e posti al p.t. ; - dal raffronto della situazione dei luoghi, pregressa ed attuale, era emerso come il muro perimetrale dei locali ex cinema (aderente al muro di confine) fosse rimasto in opera e la sua sommità, ricoperta di guaina catramata, corrispondesse al piano di calpestio del vecchio solaio di copertura la cui quota era, per l'effetto, ancora rilevabile in loco;
- la presenza di un lacerto murario e di un pilastro originario consentiva di determinare l'allineamento del vecchio corpo di fabbrica del cinema;
- riportando sul rilievo eseguito la posizione degli elementi strutturali originali emergeva, dunque, che, con riferimento alla parete finestrata corrispondente all'allineamento della facciata sud-est di nell'ambito dei frontistanti 10 mt., il solaio di TE_11 nuova costruzione emergeva di mt.0,29 per una striscia profonda mt.0,95 e lunga circa mt.5,00, oltre al soprastante parapetto perimetrale che correva sul bordo del solaio con h. mt.0,26 dal piano di calpestio dell'autorimessa; - relativamente, allora, a tali porzioni, ben descritte nell'allegato 40 della relazione peritale definitiva e nell'allegato 1 della relazione peritale integrativa, le Parti convenute dovevano essere condannate ad arretrare l'edificio di nuova costruzione entro i 10 metri di distanza dalla parete finestrata di proprietà attorea;
- su tale parete finestrata, ancora, corrispondente, come detto, alla facciata sud-est di , insistevano due piccoli volumi finestrati, costruiti TE_11 sui balconi dell'TE LA, i quali andavano contemplati nel calcolo delle distanze, a nulla rilevando in materia la asserita (e non provata) condizione abusiva dell'immobile preesistente;
- B5) l'effetto delle svolte considerazioni era, inoltre, che, nell'ambito dei frontistanti 10 mt., ricadeva anche una piccola porzione del solaio di copertura, soprastante l'ingresso dell'autorimessa, solaio che risultava sopraelevato rispetto alla preesistente copertura, con l'effetto che anche il parapetto e la piccola porzione di solaio in questione dovevano essere arretrati entro la distanza di metri 10 dal fabbricato di parte attrice, in rapporto a quanto descritto nell' allegato 2 della relazione integrativa del TU, non essendo, inoltre, fondata la difesa dell'allora convenuta, secondo cui le porzioni di solaio erano state sopraelevate al mero fine di adeguare l'edificio oggetto di ristrutturazione alla disciplina vigente in tema di risparmio energetico, assunto che era rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio, al di là del fatto che l'art. 14 co. 7 del D.L.vo 102/2014 faceva riferimento a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, ma non ad interventi di ricostruzione modificativa, come nel caso di specie;
-B6) in relazione alle contestazioni attoree, poi, doveva essere evidenziato che la parete sulla quale era stata realizzata la finestra della “macelleria”, sottostante rispetto al vecchio solaio orizzontale di copertura, da un lato, rientrava nel volume del vecchio fabbricato, ed infatti era antistante rispetto al muro perimetrale rimasto invariato, d'altro lato, non creava vedute sul fondo di proprietà in CP_1 quanto fronteggiava non la parete finestrata dell'albergo LA, bensì il muro di confine e si trovava a quota più bassa rispetto all'altezza dello stesso, sì che ogni doglianza, a riguardo, era infondata;
- B7) quanto, poi, alla rampa di salita al parcheggio del supermercato la stessa era stata realizzata sopraelevando la quota della preesistente porzione di copertura, seppur in misura modesta, nella parte sommitale ed angolare, come confermato dal TU, il che rilevava ,comunque, afferendo a tutti gli effetti ad una “costruzione” di nuova realizzazione, con l'effetto che la sopraelevazione medesima era stata realizzata violando le distanze legali rispetto all'antistante parete finestrata, per cui la rampa andava riportata dai convenuti, necessariamente, alla pregressa altezza dell'edificio, con eliminazione del tratto angolare sopraelevato;
C) in merito, ancora, alla lamentata sopraelevazione del muro nord est di confine, prevista dagli elaborati progettuali, occorreva dare atto che, in fase esecutiva, la stessa, come verificato in sede di oo.pp., non era stata realizzata, sì che su tale pretesa doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere;
15 D) con riferimento, poi, alla lamentata la violazione degli artt. 905, 906 e 907 c.c., a fronte della creazione di vedute e prospetti mediante nuovo parapetto a distanza inferiore di 1,50 metri dalla proprietà attorea, nonché attraverso la creazione della rampa veicolare, che, in tesi, consentiva
- nell'ambito dell'esercizio del passaggio per raggiungere le autorimesse - di affacciarsi sul terrazzino di , andava considerato quanto segue: TE_3
-D1) attraverso la TU era stato possibile accertare che: “Le variazioni plano-volumetriche realizzate sulla proprietà convenuta hanno generato nuovi punti di prospezione ed inspezione all'interno della proprietà attrice e precisamente: - dall'angolo nord-ovest della copertura dell'autorimessa, dotata di muretto a parapetto, è ora possibile affacciarsi sulla copertura di (affaccio all'origine
TE_3 non consentito); - dal terrazzo di copertura del nuovo volume aderente e
TE_3 prospiciente Via all'Orto è ora possibile affacciarsi, per un breve tratto (mt.2,00), sulla corte annessa a;
- dalla sommità della rampa di accesso all'autorimessa, lungo il confine con la
TE_3 proprietà (identificato in loco mediante cordolo con soprastante griglia metallica) è oggi CP_1 possibile inspicere sul terrazzo di : i volumi originari, in oggi demoliti per far posto
TE_3 alla rampa, avevano copertura piana non praticabile ed era pertanto impossibile “guardare dentro” alla proprietà limitrofa”;
-D2) in opposizione a tale descrizione valutativa, parte convenuta aveva contestato che gli affacci riscontrati potessero essere qualificati come vedute, con le conseguenze del caso;
-D3) sul punto, andava considerato che , secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di limitazioni legali della proprietà, per la configurabilità di una veduta non è necessario che l'opera, da cui questa è esercitata, sia destinata esclusivamente o prioritariamente all'affaccio sul fondo del vicino, se, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito accerti l'oggettiva idoneità della stessa all'"inspicere" ed al "prospicere in alienum" ;
-D4) muovendo da tale assunto, dunque, andava esclusa la qualificazione come veduta dell'affaccio realizzato sul lastrico a copertura del piano autorimessa, considerato che tale copertura non era di certo destinata al calpestio e al passaggio di persone, come dimostrato sia dalla funzione intrinseca (di tetto e di collocazione di impianti di condizionamento e di refrigerazione a servizio della unità commerciale), sia dal fatto che lo stesso fosse delineato da parapetti ad altezza non uniforme (variabile di 0,40 mt nel lato nord est e di 1,07 mt nel lato nord ovest), che non consentivano la sicura e legittima permanenza di persone, neppure potendo essere dimenticato che tale lastrico non era liberamente e agevolmente accessibile, in quanto raggiungibile solo mediante scala removibile a pioli, risultante dalla TU: tutto ciò, in conclusione, portava a ritenere in concreto non ravvisabile qualsivoglia “ veduta” da tale preteso “ affaccio”, al di là di considerazioni astratte, in ragione, come detto delle caratteristiche funzionali e strutturali della copertura, nonché del fatto che risultava, appunto, impossibilitato sia lo stazionamento di persone, sia il libero accesso al lastrico, in concreto ravvisandosi in tale sito solo una copertura dell'edificio, il parapetto collocato e la scala a pioli citata essendo stati collocati solo per ragioni di manutenzione degli impianti o della copertura stessa, come per ogni tetto;
-D5) in merito, invece, all'affaccio costituito sul lastrico a copertura del piano terra del supermercato, nella parte in cui – per la lunghezza di circa 2 mt – consentiva di “inspicere” e “prospicere” sulla corte di andata ravvisata un'abusiva veduta, atteso che, a differenza di prima, tale TE_3 porzione di copertura era facilmente accessibile dal fabbricato, mediante porta di apertura collegata a scala fissa metallica (foto ripresa 3, 4, 5) ed era contornata da ringhiera metallica ad altezza uniforme, che consentiva proprio di “prospicere” guardando anche in appiombo sul fondo vicino, la porzione di manufatto in questione, inoltre, ben potendo, in modo palese, essere usata per lo stazionamento di persone ( al punto da essere presente una sedia, ivi collocata, rappresentata dalla fotografia 31 delle osservazioni del CT, allegate alla perizia d'ufficio): per l'effetto, tale veduta doveva essere riportata a distanza legale, mediante arretramento del parapetto a 1,50 metri dal confine, neppure potendosi ritenere che – rispetto al preesistente stato dei luoghi, il Pt_1 godesse già, nella medesima posizione, di tale servitù di veduta, tenuto conto, d'altra parte, che la porzione di edificio in aderenza a era stata pacificamente costruita ex novo;
TE_3
-D6) con riferimento, in ultimo, alla rampa di accesso al parcheggio, andava evidenziato come il
TU avesse verificato che essa, nella parte terminale, confinava con il terrazzo di , TE_3 precisando, altresì, come le due proprietà fossero separate da un cordolo con soprastante griglia metallica, sì che, per l'effetto, se dalla rampa medesima si poteva “ inspicere” , viceversa non era possibile “prospicere” sul terrazzo attoreo;
16 -D7) tale considerazione, alle luce delle fotografie allegate, trovava puntuale riscontro, attestando l'impossibilità di sporgersi e, pertanto, di avere una visuale comoda, mobile e completa, anche in appiombo, sul fondo vicino, il tutto a dimostrazione dell'infondatezza delle pretese, con conseguente rigetto di tale specifica domanda.
E) passando a trattare le contestazioni afferenti al fatto che la modifica delle pendenze preesistenti delle coperture aveva creato nuove servitù di scolo, in danno alla proprietà CP_1 mediante convogliamento delle acque piovane raccolte dalla copertura del fabbricato ex cinema verso il mappale 334, andava evidenziato che, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'allora attore aveva precisato tale domanda, rilevando che, nelle more della notifica dell'atto di citazione, la situazione dei luoghi era stata modificata e che erano stati realizzati tubi di convogliamento delle acque, a meno di un metro dalla proprietà, questa volta in violazione dell'art.889, II comma c.c.;
-E1) tale deduzione, in primo luogo, doveva ritenersi, nonostante l'opposizione avversaria, rituale, vertendosi in una fattispecie processuale di “ emendatio libelli” , essendo stata, di fatto, ribadita l'illegittima costituzione di una servitù di scolo, domanda già proposta, specificata solo come sopra, diversamente che da quanto dedotto nell'atto introduttivo del processo;
-E2) muovendo da tale valutazione occorreva porre in risalto che sotto il primo profilo l'accertamento del TU non aveva riscontrato quanto lamentato, sotto il secondo profilo, quello “ emendato”, la doglianza era risultata fondata per violazione dell'art.889 c.c.;
-E3) dall'elaborato peritale era, infatti, emerso che: “Osservando lo stato dei luoghi si rileva come una parte del solaio di copertura dell'autorimessa convogli l'acqua all'interno di due fori che defluiscono in una grondaia a sezione rettangolare sul prospetto sud-ovest e da qui in un pluviale in prossimità dell'angolo di confine con . Il pluviale, posto a cm.
8. dalla proprietà TE_3 attorea, scarica l'acqua piovana sul terrazzo di copertura di proprietà convenuta prospiciente Via all'Orto e da qui, secondo le pendenze superficiali, l'acqua si allontana per raggiungere la strada. Durante il sopralluogo, in prossimità del pluviale, è stato anche rilevato un ulteriore tubo in plastica che fuoriesce dalla muratura perimetrale del supermercato e che scarica acqua (presumibilmente condensa) sul medesimo terrazzo”;
-E4) in sostanza era stato accertato che: “le modalità di scolo delle acque piovane dalle coperture sono state ovviamente modificate. In particolare, l'acqua che si raccoglie sul terrazzo di copertura dell'autorimessa defluisce oggi mediante numerosi fori posti alla base del parapetto perimetrale. Due di questi fori convogliano l'acqua in una grondaia sul prospetto sud-ovest del manufatto ristrutturato da dove, mediante un pluviale in prossimità dell'angolo con (distanza cm.8) TE_3 raggiunge il terrazzo di copertura del piano terreno e da qui Via all'Orto. Secondo quanto visionato nel corso degli accessi le acque piovane non vengono mai convogliate all'interno della proprietà attorea”;
-E5) se da un lato, pertanto, gli scoli convogliavano l'acqua solo all'interno della proprietà di parte allora convenuta, era, allo stesso tempo, indubbio che i nuovi tubi di scarico, sia dell'acqua piovana, sia della condensa dell'impianto di condizionamento, erano stati oggettivamente realizzati a distanza inferiore di 1 metro, come ben evidente dalle fotografie in atti, ciò in palese violazione dell'art. 889 c.c., tenuto conto anche del fatto che tale norma prevedeva l'obbligo di osservare la distanza di almeno un metro dal confine e che, come anche chiarito dal Perito, la giurisprudenza aveva sancito la completa equiparazione dei canali di gronda e dei pluviali, discendenti dal tetto, alle colonne di scarico, si che la misura di cui al comma 2 della citata norma, pari ad 1,00, avrebbe dovuto essere comunque rispettata e, per l'effetto, occorreva condannare TE convenuta alle opere conseguenti a tale violazione delle prerogative dominicali del CP_1
F) Circa la lamentata illegittima immissione di gas di scarico e di rumore a palese svantaggio dell'attività alberghiera attorea, il tutto, in tesi, provocato dal traffico derivante dal passaggio per arrivare al posteggio del supermercato di TE Delbalzo, occorreva rilevare che la domanda attorea risultava in parte inammissibile ed in parte infondata.
-F1) In primo luogo, l'attore non aveva in alcun modo dimostrato, né offerto di dimostrare, l'emissione di gas di scarico in danno al proprio fondo atta a superare il limite della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. atteso che, in tema di rumori, andava osservato che: - era irrilevante a fini civilistici, nella regolamentazione dei rapporti di vicinato e nella tutela del diritto di proprietà in relazione al quale si lamenti una lesione, la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni normative sotto il profilo acustico, al punto che lo stesso attore aveva affermato di aver opposto contestazione alla mancata allegazione della relazione di impatto acustico da parte dei convenuti innanzi al TAR
17 Liguria;
- in ragione , d'altra parte, di quanto di interesse nel giudizio civile in questione di fronte al G.O. occorreva valutare non la legittimità dell'opera sotto il profilo urbanistico ed amministrativo (esulante dalla giurisdizione del giudice ordinario), ma l' effettiva esistenza – in concreto – del pregiudizio occorso in danno ad una proprietà, derivante da un fondo vicino;
-F2) a fronte di ciò andava rilevato che in atto di citazione l'attore si era limitato a lamentare le immissioni derivanti dall'uso della rampa veicolare da parte degli avventori del supermercato, il che risultava carente di adeguato riscontro probatorio, non avendo fornito il elementi, né tecnici, né CP_1 fattuali, idonei alla voluta valutazione di intollerabilità, in primo luogo mancando una relazione tecnica a sostegno delle proprie allegazioni, in secondo luogo richiedendo mezzi istruttori che non avrebbero condotto alla prova della fondatezza della domanda;
-F3) parte attrice , peraltro, non aveva considerato che: - l'art. 844 c.c. vietava unicamente le immissioni in eccesso rispetto alla normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi;
- il secondo comma richiedeva, inoltre, che nell'applicazione di tale norma l'autorità giudiziaria contemperasse le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà; - nel caso di specie, il Cont parcheggio destinato al supermercato si componeva di soli 13 posti auto e di alcune postazioni per motocicli;
- l'orario del supermercato coincideva con l'apertura al pubblico, sicché si presumeva che il parcheggio fosse chiuso (quantomeno alla generalità degli avventori e non ai proprietari ed esercenti) in orario serale e notturno;
- il fatto che alcuni dipendenti si recassero la mattina presto presso il parcheggio o che questo venisse saltuariamente utilizzato dai proprietari e gestori per parcheggiare l'auto la sera appariva del tutto tollerabile, poiché non in grado di incidere in modo significativo sul riposo dei clienti dell'albergo;
-F4) con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore, precisando la domanda, nell'ambito di una legittima “emendatio libelli”, aveva ulteriormente chiarito che le immissioni di rumore derivavano, altresì, dall'attività di scarico e carico merci posta in essere nelle primissime ore del mattino, dimenticando che a riguardo i convenuti de quibus non fossero legittimati passivi della pretesa azione inibitoria, considerato che era stata dedotta una specifica attività rumorosa, che afferiva, strettamente e unicamente, all'esercizio del supermercato, pacificamente gestito da soggetti terzi rispetto al giudizio (società ); CP_14
-F5) tali dati fattuali palesavano, d'altra parte, come, in ragione della specificità del rumore, i proprietari non avessero alcun potere di ingerenza o di controllo diretto in relazione a detta attività di carico/scarico, demandata , con ogni evidenza, ai gestori del supermercato, neppure potendo essere i convenuti medesimi destinatari di misure inibitorie eventualmente da disporre, ove fosse stata fondata la doglianza. poiché ciò era del tutto estraneo agli interventi strutturali sull'edificio e riguardava semmai limitazioni all'orario e alle modalità di esercizio dell'attività in capo a soggetti diversi dai convenuti medesimi, sì da attestare l'infondatezza di tale pretesa, da dichiararsi inammissibile.
G) passando alla doglianza attorea fondata sul fatto che per la realizzazione della rampa, onde consentire un più agevole margine di manovra ai veicoli, parti convenute avevano “tagliato” il muro perimetrale, quantomeno in comproprietà con il doveva, in primo luogo, escludersi ogni CP_1 pretesa tardività della stessa, perché era già contenuta nell'atto di citazione, occorrendo nel merito osservare quanto segue;
-G1) considerato in primo luogo che era incontestato che il muro insistente a ridosso, da un lato della rampa, e dall'altro lato della proprietà delimitasse il confine tra le due proprietà, come emerso CP_1 anche in sede di TU , ferma, altresì, la preesistenza del muro stesso, risultava acquisito al processo che tale manufatto avesse subito un “taglio”, per smussarne lo spigolo, onde agevolare le manovre in ingresso e in uscita dei veicoli diretti al parcheggio del supermercato, il tutto come ricavabile da Cont pag. 17 della TU, con richiamo alla 20;
-G2) risultava anche accertato, in esito all'attività peritale, che, considerata la posizione del confine sulla mezzeria dei due muri tra loro ortogonali, la porzione tagliata rientrava all'interno della proprietà
e tale taglio non aveva determinato problematiche statiche;
Pt_1
-G3) a fronte di ciò, occorreva, tuttavia, osservare che, a prescindere dalla linea di confine tra le due proprietà, individuata, appunto come sopra, doveva, viceversa ritenersi certo che il manufatto fosse in comproprietà tra gli intestatari dei fondi confinanti, il che, oltre a non essere contestato, derivava, per presunzione, dall'art.880 c.c., muro che, pertanto, in quanto comune, era divisibile idealmente solo per quote, ma non viceversa fisicamente, spettandone, dunque, la proprietà, nella misura del
50%, a ciascuno dei comunisti;
18 -G4) in ragione di tale conclusione , allora, non si poteva considerare legittima l'attività di parte convenuta, che, senza il consenso dell'altro comproprietario, si era determinato a modificare la struttura del muro, eliminandone un pezzo, considerato che anche la porzione tagliata – pur rientrando nello spazio ideale di proprietà dei convenuti – era pur sempre in proprietà comune con il confinante;
-G5) a tal riguardo, ancora, neppure poteva ritenersi che tale modifica rientrasse nell'uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., poiché la condotta in esame si era sostanziata in un atto dispositivo del bene, del quale era stata modificata e ridotta la dimensione e la consistenza, con diretta incisione sul diritto reale di proprietà oggetto di comunione, sì che la pretesa di ripristino nell'originaria consistenza avanzata dall'attore doveva essere accolta;
H) con riferimento all'ulteriore ragione di doglianza attorea, afferente al fatto che parti convenute avevano violato gli artt.1060 e 1067 c.c., in relazione alla servitù di passaggio sussistente in capo al servitù di passaggio esistente su area cortilizia del , per raggiungere la CP_1 Pt_1 quale si attraversava un porticato destinato all'uso pubblico, occorreva valutare la situazione concreta determinatasi dopo la realizzazione della rampa di accesso al parcheggio del supermercato;
-H1) in relazione, dunque, nello specifico, alla pretesa maggiore gravosità dell'esercizio della servitù del , anche in termini di impossibilità di sosta per scarico e carico, doveva considerarsi che, a CP_1 fronte del tenore dell'art. 1067 c.c. ( secondo cui “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”), la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto opere vietate dal diritto di servitù, solo quelle capaci di riflettersi, alterandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù stesso, come determinato dal titolo, così da incidere sensibilmente sull'andatura e sull'estensione dell' ”utilitas” oggetto di quello stesso diritto, palesando come la norma, dunque, non tutelasse l'”utilitas” che di fatto il proprietario del fondo dominante riteneva di trarre, ma quella assicurata nel suo contenuto essenziale dal titolo, ciò con logico “favor” per il fondo servente;
-H2) muovendo, allora, da tale presupposto, nel caso di specie era del tutto evidente come il passaggio di altre autovetture per raggiungere il parcheggio del supermercato, transitanti nello stesso tratto oggetto della servitù, non incidesse in alcun modo sul diritto di passaggio dell'attore, che non restava pregiudicato, né limitato nel suo esercizio, essendo stato, non a caso, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la modifica della destinazione del fondo servente che comporti una maggiore intensità di transito sull'area già gravata da servitù di passaggio, non fosse idonea, di per sé, ad arrecare una diminuzione o una maggiore incomodità di esercizio della servitù, ancor più in termini apprezzabili, l'onere di tale circostanza, peraltro, incombendo sul proprietario del fondo dominante;
-H3) nel caso di specie, non poteva ignorarsi che l'attore si era limitato ad allegare l'aggravamento della servitù, senza tuttavia provare che il proprio passaggio fosse stato in qualsivoglia modo limitato o impedito dal passaggio di altre autovetture sulla medesima via, alla stessa conclusione dovendosi pervenire in termini di doglianze cica le soste per carico/scarico, non essendo stato provato che fosse stato impedito tale utilizzo, a prescindere, financo, dalla prova che la servitù di passaggio contemplasse anche quello della sosta temporanea;
-H4) ugualmente, circa l'uso pubblico del porticato, in rapporto all'art.1060 c.c., il non aveva in CP_1 alcun modo provato che vi fosse stata una qualche modifica peggiorativa rispetto al diritto dei pedoni di attraversare il porticato, occorrendo, ancora, rilevare che, in via presuntiva, il passaggio di un numero necessariamente limitato di autovetture, a fronte delle dimensione del parcheggio di cui si tratta, non era tale da rendere in alcun modo difficoltoso o maggiormente oneroso l'attraversamento dell'area da parte dei pedoni medesimi, così come dei clienti dell'albergo di parte attrice;
-H5) l'effetto di tutto ciò era l'infondatezza delle domande attoree;
I) In relazione, in ultimo, alle pretese di parte attrice circa l'edificazione del parapetto posto a protezione del lastrico solare, opera con cui, in tesi, era stata occupata e danneggiata la sua proprietà, con relativa istanza di condanna al ripristino, era necessario rilevare che tale domanda era stata avanzata tardivamente, poiché proposta, per la prima volta, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., così da introdurre un nuovo “thema decidendum”, che non mirava a precisare alcuna delle domande precedentemente proposte, ma ad ampliare autonomamente l'oggetto delle pretese di cui alla citazione, il tutto con l'effetto di rendere tale domanda inammissibile.
19 Il IB, in ultimo, statuiva sulle spese compensando le stesse per ¼, rispetto alla parziale reciproca soccombenza, in relazione a domande respinte di minore importanza rispetto a quelle accolte, reputando, viceversa, di porre a carico esclusivo della parte convenuta le spese di TU, considerato che quasi tutte le domande attoree accolte erano alla base della necessità di effettuare gli accertamenti tecnici eseguiti, il tutto riconoscendo, nella percentuale di ¾ anche le spese di mediazione sostenute dal CP_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , in proprio e in qualità TE_1 di socio amministratore della Società per i seguenti TE_2 motivi:
Primo motivo - SULLA VIOLAZIONE DELLA SERVITÙ DI LUCE ESISTENTE IN RELAZIONE ALLE LUCI SULLA PARETE SUD-EST DI CASA Controparte_16
. ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ATTO DI VENDITA DEL 13 LUGLIO 1955 E Pt_3
DELLE RELATIVE CLAUSOLE CONTRATTUALI. Con tale motivo l'appellante ha osservato come il IB di Savona, da un lato, avesse correttamente accertato che le bucature presenti sul muro sud-est di fossero luci TE_3 irregolari e che con l'atto di compravendita del 1955 fosse stata costituita una servitù di luce in favore di , dall'altro avesse erroneamente ritenuto che, in ragione della predetta servitù, TE_3 l'odierno appellante aveva infondatamente invocato , sia l'art. 904 c.c. per chiudere le luci, sia il diritto sancito nella sopra menzionata compravendita di costruire a distanza inferiore a quella legale, perché estinto per non uso.
La FE appellante, in merito, ha dedotto che la regola generale richiamata dal Giudicante
a sostegno della propria statuizione, in forza della quale la costituzione di una servitù di luce implicava, da una parte, per il proprietario del fondo dominante, il diritto di aprire e tenere una luce con modalità diverse da quelle previste dall'art. 904 c.c., e comprendeva, dall'altra, per il proprietario del fondo servente, il divieto di operarne la chiusura costruendo in aderenza, non doveva trovare applicazione qualora, come nel caso di specie, “sia diversamente stabilito dal titolo”. Trattandosi di servitù atipica, avente origine convenzionale, ha, infatti, insistito TE
, come l'individuazione dei suoi contenuti dovesse compiersi previa interpretazione del titolo Pt_1 a mezzo del quale detta servitù era stata costituita. In merito, è, allora, stato aggiunto che nel caso in questione, in tesi, l'atto di compravendita del 1955 aveva costituito la facoltà dei venditori (danti causa dell'attore originario) di aprire due finestre munite di inferriata fissa, specificando che, ciononostante, i compratori (danti causa del convenuto originario) avrebbero potuto estendere le loro costruzioni anche a meno di 75 centimetri, sì che, in virtù di tale pattuizione, era evidente che la servitù lucifera costituita con il suddetto atto di compravendita comportasse unicamente il diritto dei danti causa del di aprire due luci irregolari CP_1 sul fondo oggi appartenente al , ma non anche quello di impedire al proprietario del fondo Pt_1 servente di eseguire opere che potessero togliere luce ed aria al fondo dominante, come ordinariamente consentito dall'art. 904 c.c. Da qui, è stato lamentato: - il primo errore in cui era incorso il Giudice di primo grado, posto che la servitù di luce e aria comprendeva anche il divieto di operarne la soppressione, “salvo che diversa volontà pattizia abbia disposto diversamente”, come, appunto, nel caso di specie, con la precisazione che, pertanto, la servitù “ de qua” non inibiva, comunque, al proprietario del fondo servente, l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 904 c.c., le quali costituivano estrinsecazione del diritto di proprietà e, in quanto tali, erano imprescrittibili: - l'ulteriore errore in cui era incorso il IB di Savona, laddove aveva ritenuto che la clausola contrattuale che sanciva, per il proprietario del fondo servente, “il diritto […] di costruire a distanza inferiore a quella legale”, integrasse la costituzione di un diritto che, ormai, si era estinto per non uso. TE appellante, peraltro, ha aggiunto come tale assunto fosse errato anche esaminando il contenuto dell'atto del 1955 da un'altra prospettiva: - in tesi, infatti, la “pattuizione” in esso contenuta poteva qualificarsi come la condizione cui era stata sottoposta la servitù lucifera costituita con il ridetto atto di vendita (clausola che, peraltro, sarebbe conforme alla disciplina generale di cui all'art. 904 c.c.); - si trattava, in particolare, di una condizione potestativa di tipo risolutivo, cui era stata convenzionalmente subordinata la servitù di luce e aria costituita con il ridetto atto e, come tale, perfettamente valida.
20 La FE , in sostanza, ha dedotto che, costruendo in aderenza al muro che Pt_1 ospitava le due luci, ci si era limitati a esercitare una facoltà intrinseca al diritto di proprietà (e, quindi, imprescrittibile), riconosciuta in via generale dall'art. 904 c.c. e convenzionalmente posta quale condizione risolutiva (potestativa) della servitù lucifera per cui era causa, ciò in forza dell'atto di compravendita del 1955 intercorso tra gli aventi causa delle odierne Parti processuali. E' stata, pertanto, contestata l'erroneità della condanna a “demolire le porzioni di fabbricato costruite a distanza inferiore di tre metri dalle luci irregolari insistenti sulla parete sud est di
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”, statuizione errata, peraltro, anche in considerazione del fatto che l'appellante, Pt_3 costruendo in aderenza al muro come sopra, si era attenuto ai principi sanciti dalla giurisprudenza relativa agli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c.
Secondo motivo - SULLA VIOLAZIONE, DA PARTE DELL'EDIFICIO RICOSTRUITO, DELLE DISTANZE LEGALI DI CUI AL D.M. N. 1444/1968 IN RELAZIONE ALLA PARETE FINESTRATA DELL'HOTEL MILANO. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA C.T.U. Con tale motivo l'appellante ha censurato la contraddittorietà dell'impugnata sentenza laddove. prima riconosceva il rispetto delle distanze della nuova costruzione, ma poi, sulla base delle risultanze della TU, ordinava l'arretramento di alcune parti dell'edificio per cui è causa. In particolare, la FE , riguardo alla porzione del piano di calpestio Pt_1 dell'autorimessa “emergente”, in tesi, rispetto alla sagoma del preesistente fabbricato, ha rilevato come la quota del ridetto solaio fosse stata modificata (di appena 0,29 mt) all'esclusivo fine di adeguare il fabbricato oggetto di ristrutturazione alla disciplina vigente in tema di risparmio energetico, nonché alla legislazione antisismica in vigore, come evidenziato dal proprio CT nelle relative osservazioni alla TU, con l'effetto che, diversamente da quanto affermato dal Giudicante, il maggior spessore del piano di copertura doveva considerarsi irrilevante ai fini del computo delle distanze legali, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 14, co. 7, D.lgs. n. 102/2014. In merito ai “due piccoli manufatti finestrati costruiti sui balconi dell'TE LA”, che, secondo il Giudice di prime cure, dovevano essere contemplati nel calcolo delle distanze, l'appellante ha evidenziato come tali corpi dovessero considerarsi irrilevanti ai fini del computo delle distanze, dal momento che si trattava di superfetazioni costruite sugli originali balconi con materiali rimuovibili, di volumi precari, in parte formati da pannelli in acetato, in parte con struttura aperta di alluminio. A tal proposito, è stato aggiunto, andava rammentato che la “costruzione” rilevante ai fini della determinazione dei confini, come noto, era solo quella caratterizzata da “solidità”, “consistenza” e “stabilità”, tutti elementi che, nel caso di specie, non erano sussistenti. È stato, pertanto, affermato che, per l'effetto, tali corpi non dovevano essere presi in considerazione nel computo delle distanze legali, assumendo rilievo soltanto l'allineamento della facciata del fronte sud-est dell'TE LA, sì che, in virtù di tale modalità di misurazione, nessuna porzione del lastrico di copertura della media struttura di vendita e/o dell'accedente parapetto risultava ricadere nell'area di proiezione dei dieci metri frontistanti la parete finestrata della struttura alberghiera e, pertanto, la sentenza gravata doveva essere riformata sul punto. Da ultimo, e con riferimento alla porzione della rampa veicolare che, ad opinione del Giudicante in primo grado, “va riportata […] alla pregressa altezza dell'edificio, con eliminazione del tratto angolare sopraelevato”, TE Delbalzo ha osservato come il TU non avesse confermato che detta rampa, nella parte sommitale e angolare, fosse stata sopraelevata, trattandosi, peraltro, di una sporgenza che, quand'anche esistente, era, per la sua consistenza, irrilevante e comunque inidonea a ledere i diritti di TE appellata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.
Terzo motivo - SULLA CREAZIONE DI NUOVE VEDUTE E PROSPETTI IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 905, 906 E 907 C.C.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO PER
[...]
. CP_17 Con tale motivo l'appellante principale ha lamentato la circostanza che il Giudice di prime cure avesse ampliato il petitum, estendendo le proprie valutazioni a un'altra opera, in relazione alla quale l'appellato non aveva mai lamentato alcunché, vale a dire il terrazzo adiacente
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, posto a copertura di una porzione del piano terra. In merito, è stato dedotto che era stato Pt_3 il TU ad aver segnalato, all'esito delle operazioni peritali, e nella relazione preliminare, che il 21 terrazzo di copertura del corpo di fabbrica su Via all'Orto, per un breve tratto, consentiva la prospezione sulla corte annessa a , ma il CT di esso deducente, nelle relative TE_3 osservazioni, aveva evidenziato prontamente come nessuna doglianza fosse stata sollevata da parte attrice in relazione all'apertura di veduta dal terrazzo di copertura di detto corpo di fabbrica, tanto che il TU aveva accolto detta osservazione e, nella relazione definitiva, aveva confermato come la servitù di affaccio del lastrico su Via all'Orto, verso la corte di , non Pt_1 TE_3 fosse stata denunciata da parte attrice nell'atto di citazione e nella 1° memoria ex 183 c.p.c. In ragione di ciò, ha contestato TE Delbalzo, il IB di Savona si era erroneamente spinto oltre il perimetro decisionale assegnatogli, pronunciandosi anche su una circostanza che non era stata censurata dall'appellato, neppure indirettamente, in aperta violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quarto motivo - SULLA VIOLAZIONE DELLA DISTANZA PRESCRITTA DALL'ART. 889 C.C. NELLA REALIZZAZIONE DI TUBI DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183, C. 6, N. 1, C.P.C. Con tale motivo l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva inquadrato come “emendatio libelli” le richieste avanzate dall'odierno appellato nell'ambito della citazione e della prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. Sul punto è stato, infatti, dedotto che: - nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'allora attore aveva lamentato come l'intervento di ristrutturazione edilizia realizzato dall'odierno appellante avesse comportato la modifica delle pendenze delle coperture preesistenti e che, per l'effetto, le acque piovane raccolte dal tetto dell'edificio ricostruito scaricassero nella di lui proprietà, costituendo una nuova servitù di scolo;
- nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., tuttavia, la FE dell'attore aveva modificato la propria doglianza, censurando la violazione dell'artt. 889, comma 2, c.c., assumendo che l'intervenuto convogliamento in tubi delle acque era stato realizzato a meno di un metro dalla proprietà sì che veniva subito eccepita da controparte la novità e, quindi, la CP_1 tardività dell'argomento, rifiutando di accettare il contraddittorio sul punto. Reiterando, dunque, detta contestazione, TE appellante ha posto in risalto che, sebbene, entrambe le doglianze si riferissero alle condotte di scarico delle acque, in primo grado fosse stata prima denunciata la costituzione di una nuova servitù di scolo e, successivamente, l'inosservanza delle distanze legali, sì da non integrare una mera e semplice precisazione, come ritenuto dal
Giudice di prime cure, esorbitando dai limiti di una consentita emendatio libelli e implicando, invece, il mutamento della causa petendi, considerata la diversità dei fatti posti a fondamento delle due censure e le conseguenti domande: da una parte lo scarico delle acque nelle aree di proprietà di controparte, dall'altra, la posa di tubazione a meno di 1 metro dal confine, la richiesta, prima, della rimessa in pristino delle precedenti condizioni di scolo delle acque, dopo di spostamento delle tubazioni alla distanza imposta dall'art. 889 c.c. In conclusione, ha sottolineato la FE , la statuizione del IB di Savona, che Pt_1 presupponeva una mera “ emendatio” della domanda in esame, era errata e, pertanto, la sentenza doveva essere riformata sul punto.
Quinto motivo - SUL “TAGLIO” DEL MURO DI CONFINE TRA LE DUE PROPRIETÀ. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 880 E 881 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 1102 C.C. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA C.T.U. E OMESSA E/O ERRATA CONSIDERAZIONE DI FATTI RILEVANTI AI FINI DEL DECIDERE. Con tale motivo l'appellante ha precisato che la porzione di muro che era stata tagliata per rendere più agevole l'accesso alla rampa veicolare non era quella del muro di confine che divideva detta rampa dalla proprietà dell'appellato, bensì quella del diverso muro delimitante l'area cortilizia dell'appellante medesimo dall'attigua proprietà sì che, come evidenziato nel giudizio di primo CP_1 grado, il muro in questione, seppur insistente sul confine, era di esclusiva proprietà del , Pt_1 giacché il relativo piovente era rivolto verso l'area cortilizia di quest'ultimo: ciò, è stato dedotto, trovava conferma nella documentazione fotografica allegata alla relazione finale del TU., con l'effetto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 881 c.c., doveva desumersi come tale manufatto appartenesse al solo . Pt_1 Quest'ultimo, per l'effetto, ha evidenziato come il primo Giudice fosse incorso in errore, laddove, da un lato, aveva affermato la comproprietà del manufatto tra gli intestatari dei fondi
22 confinanti e, dall'altro, aveva ritenuto che la circostanza, oltre a non essere stata contestata, dovesse essere presunta ai sensi dell'art. 880 c.c. E' stato , inoltre, aggiunto che la pronuncia appellata era comunque affetta da errore, anche qualora si fosse ammessa la comproprietà del muro “ de quo” tra le Parti: la FE in esame, in merito, ha, infatti, dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la modifica apportata al muro in questione sarebbe stata, in ogni caso, legittima anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui detto muro fosse stato comune ex art. 880 c.c. , atteso che, ai sensi dell'art. 1102 c.c.: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. Tale principio, ha vantato l'appellante, si attagliava al caso di specie, atteso che la modifica apportata rispondeva unicamente allo scopo di un uso del bene comune più intenso e proficuo, sì che l'opera in discussione rientrava in quanto consentito dal citato all'art. 1102 c.c., atteso che la modifica medesima aveva comportato il taglio dello spigolo esterno di detto manufatto, senza però comprometterne la stabilità, come accertato nella TU, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia modifica sostanziale e/o funzionale del muro in parola.
Nel porre in risalto, a conferma, come detto intervento non avesse mutato la destinazione d'uso del manufatto ovvero impedito all'appellato di farne parimenti uso, la ha, in TE_12 conclusione, rivendicato la piena legittimità di quanto realizzato, chiedendo, sul punto, la riforma della sentenza di primo grado.
Sesto motivo - ISTANZA CAUTELARE. SULLA CONDANNA A DEMOLIRE E/O
RIMETTERE IN PRISTINO TALUNE PORZIONI E/O ELEMENTI DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ DELBALZO. SOSPENSIVA. Con tale motivo l'appellante ha avanzato istanza di sospensiva dell'impugnata sentenza, sia in ordine al “ fumus” , che al “ periculum”, rispetto alla statuizione di “ facere”.
Si è ritualmente costituito, in appello, il quale ha chiesto che l'appello ex adverso CP_1 proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. In merito al primo motivo, la FE a contestato le deduzioni avversarie in quanto prive CP_1 di pregio, atteso che la diversa interpretazione avanzata, per la prima volta in grado d'appello, per la quale le Parti, con l'atto di compravendita del 1955, avevano inteso costituire una servitù di luce irregolare, di fatto priva di contenuti, in quanto disciplinata come da codice civile senza deroga alcuna, era inammissibile e, come tale, doveva essere respinta perché tardiva. In merito, peraltro, senza accettazione del contraddittorio, l'appellato ha evidenziato come, comunque, ove tale nuova eccezione fosse stata ritenuta ammissibile, essa andava respinta, in quanto l'interpretazione proposta risultava palesemente contraria alla lettera dell'accordo in esame e alla sua interpretazione complessiva: gli stessi originari convenuti, d'altra parte, in prime cure, avevano confermato l'esistenza di una servitù a favore dei danti causa di parte non potevano, CP_1 dunque, mutare completamente le loro difese, affermando che, invece, i contraenti dell'atto del 1955 avevano inteso solo richiamare le norme del codice civile in materia di luci, dunque non costituendo servitù alcuna. Detta TE deducente ha, peraltro, aggiunto che il diritto di chiusura delle aperture in parola era nell'atto espressamente escluso, laddove era invece previsto, in deroga agli effetti della costituzione della servitù di luce, di poter costruire a meno di 75 cm dalle due nuove finestre, con ciò evidentemente escludendo la facoltà di chiusura delle stesse di cui all'art. 904 c.c. , costituendo, altresì, una servitù aedificandi poi prescritta, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure.
Nel condividere, pertanto, le argomentazioni del IB, secondo il quale era stata costituita servitù lucifera, con la possibilità di deroga, suscettibile di prescrizione e, nel caso, prescritta, sono state contestate anche le argomentazioni di controparte sull'imprescrittibilità delle facoltà di cui all'art. 904 c.c., eccependo, peraltro, la novità dell'eccezione , inammissibile , oltre che inconferente. La FE di TE Torri ha, ancora, contestato la “ novità “ della difesa di controparte volta ad invocare l'esistenza di una clausola risolutiva potestativa espressa, contenuta nell'accordo del 23 1955, questione che costituiva un'inammissibile nuova eccezione, ormai tardiva, e che era, peraltro, infondata, atteso che anche le condizioni apposte a un contratto erano suscettibili di prescrizione, fattispecie verificatasi, essendo trascorsi più di dieci anni dall'accordo, senza che la condizione medesima venisse esercitata.
TE ha, Infine, contestato anche tutte le argomentazioni avanzate dalle controparti CP_1 circa la valutazione dei contenuti dei diritti di servitù, con il richiamo agli artt.1063, 1064 e1065 c.c., lamentando la novità di tali prospettazioni, come tali inammissibili in grado di appello. In merito al secondo motivo, l'appellato, relativamente alla sopraelevazione del piano di calpestio dell'autorimessa, ha rilevato: - come la difesa spesa da controparte in tema di non applicabilità del DM del 1968, per essere la sopraelevazione operata frutto di adeguamento alla normativa antisismica, fosse completamente nuova e dunque inammissibile;
- come per quanto atteneva, poi, alla disciplina in tema di risparmio energetico, essa, pur tempestivamente dedotta, era rimasta , come osservato dal IB, priva di ogni riscontro probatorio;
- a nulla valevano i documenti depositati in prime cure unitamente alle osservazioni del CT dell'appellante, poiché si trattava di documenti non utilizzabili in giudizio, non essendo stati depositati nei termini istruttori, e comunque afferenti temi d'indagine (normativa sismica) nemmeno oggetto di causa. Circa, ancora, i due piccoli manufatti finestrati, l'appellato ha rilevato come, anche in questo caso, controparte avesse proposto argomenti nuovi, mai prima d'ora sollevati nelle difese in atti, rimarcando, comunque, come i volumi in parola fossero certamente parte integrante della facciata, così come qualsivoglia altra struttura in semplice anodizzato, anche se facilmente rimuovibile. Passando a trattare della rampa veicolare, poi, la FE ha osservato che, CP_1 contrariamente a quanto asserito da controparte, era risultato evidente, dall'istruttoria svolta, come la costruzione in esame avesse superato il preesistente volume non calpestabile, posto al piede del muro che costituiva il fondale del cinema, non essendo dirimente il fatto che il TU, nel proprio elaborato, così come in udienza di chiarimenti, avesse ritenuto non significativa tale difformità rispetto alla preesistenza, valutazione che non vanificava il dato di fatto afferente alla prova pacifica della sopraelevazione medesima. TE a, poi, contestato la pretesa della FE di invocare, sul tema, l'art.100 CP_1 Pt_1 c.p.c. , peraltro tardivamente, poiché era evidente che una sopraelevazione anche minima (come quella del piano di calpestio del solaio), compresa fra i 25 e i 41 cm, nel caso di specie, avesse creato un danno, determinando comunque la riduzione dello spazio esistente fra le finestre dell'albergo del stesso e l'altrui proprietà. CP_1 In merito al terzo motivo, l'appellato ha contestato come non corrispondesse a verità che la proprietà non avesse lamentato la creazione di una nuova illecita veduta da parte dei soggetti CP_1 convenuti in prime cure, atteso che, nella fattispecie, era accaduto che in corso di causa fosse stato realizzato il parapetto di delimitazione del terrazzo in parola. In merito, peraltro, è stato sottolineato come per la proprietà medesima non fosse stato possibile percepire la realizzazione CP_1 dell'affaccio “ de quo”, non risultante dagli elaborati progettuali, se non in occasione della TU, mediante l'accesso al nuovo terrazzo edificato da controparte, sì che tempestivamente, in sede di perizia e conseguentemente in ambito di precisazione delle conclusioni, era stato chiesto che il IB accertasse la violazione degli artt. 905-906 e 907 cc. anche in relazione a tale recinzione, il tutto senza alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., diversamente da quanto lamentato, con l'effetto che anche tale motivo di impugnazione doveva essere respinto. In merito al quarto motivo, l'appellato ha rilevato come dopo la notifica dell'atto di citazione lo stato dei luoghi fosse mutato, con il posizionamento del canale di scolo di che trattasi, rappresentando come prima della posa della tubazione in parola le acque venissero canalizzate nella proprietà CP_1
Ha, pertanto, dedotto la FE che del tutto legittimamente, in conseguenza CP_1 dell'immutazione dei luoghi riportata nelle difese spese in comparsa di costituzione dai convenuti, l'allora TE attrice aveva dedotto, tempestivamente, la violazione in parola, in sede di prima memoria ex art.183, I comma c.p.c., riportandola nelle conclusioni assunte: in merito, è stato aggiunto che, anche ove non fosse stata ritenuta corretta la valutazione del Giudicante, la pronuncia in questione avrebbe dovuto essere confermata, afferendo ad una domanda nuova tempestivamente avanzata, perché discendente dalle difese svolte dalla controparte, basate su fatti verificatisi dopo la redazione e notifica dell'atto di citazione.
24 Sul tema l'appellato in questione ha, inoltre, rappresentato che la sentenza di prime cure sul punto era comunque, ancora una volta, del tutto corretta, poiché nella doglianza di illegittimità del nuovo scolo, avanzata dall'attore fin dall'atto di citazione, poteva certamente essere ricompresa anche la violazione dell'art. 889 c.c., come ritenuto dal IB. In merito al quinto motivo, la FE ha, ancora una volta, contestato come le CP_1 considerazioni svolte in grado d'appello dalla controparte fossero del tutto nuove, atteso che nella propria originaria comparsa di costituzione e risposta non era stata contestata in alcun modo la comproprietà del muro in parola, salvo poi, solo in sede di repliche finali, fare cenno al disposto dell'art. 881 c.c. e alle conclusioni erroneamente assunte sul tema dal TU, il tutto, dunque, con evidente tardività di tale eccezione e del richiamo alla normativa citata. In relazione, poi, alla violazione dell'art. 1102 c.c. il deducente di cui si tratta ha contestato le argomentazioni della controparte, assumendo che la distruzione di una porzione comune di muro non poteva considerarsi “uso del bene comune più intenso e proficuo” e certamente impediva al comproprietario di farne parimenti uso, essendone stata eliminata una parte, il che confermava la fondatezza della decisione del IB, impugnata sul punto. In merito al sesto motivo, l'Appellato ha contestato l'ammissibilità dell'istanza di sospensione in ragione dell'insussistenza dei relativi presupposti, chiedendone il rigetto.
ciò detto, ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi. CP_1
Primo motivo - Violazione e falsa applicazione degli art.905 e 907 c.c. e del DM 1968 in relazione alle aperture di TE_3 L'appellante incidentale ha lamentato l'errata qualificazione delle aperture di “
[...]
”, da inquadrarsi, a suo dire, in vedute e non in luci, in ragione delle seguenti Pt_3 considerazioni: - prima dei lavori tali aperture consentivano ai locali il godimento di aria e di luce e le inferriate apposte permettevano, ad ogni modo, quella visione mobile e globale sul fondo del vicino caratterizzante la veduta;
- qualora fosse stata ravvisata la natura di luci alle aperture in questione, comunque, nel caso di specie, doveva valutarsi illegittimo considerare la presenza delle inferriate per l'applicabilità del DM 1968, in quanto tale apposizione di griglie non incideva in alcun modo nella funzione delle stesse, da intendersi quali mezzi per far filtrare la luce e far circolare l'aria all'interno di “ ”; - il DM del 1968, d'altra parte, aveva ad oggetto la tutela della salubrità degli TE_3 edifici, al fine di garantire agli stessi luce ed aria, a nulla rilevando le considerazioni circa la possibilità di affaccio delle aperture;
- era stata, in ogni caso, contestata la violazione del DM del 1968 a causa della formazione di intercapedini anguste, che violavano le distanze di legge e che si sostanziavano nell'utilizzo, del tutto nuovo, del lastrico realizzato, in modo tale da ledere la privacy della proprietà nell'occupare la stanza che affacciava su tali nuove costruzioni. CP_1 Detto deducente ha chiesto, infine, che controparte venisse condannata alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, demolendo le porzioni del nuovo fabbricato che risultavano, rispettivamente, a distanza inferiore di 3 e di 10 metri dalle finestre di . TE_3 In merito alle preesistenze, l'appellante incidentale ha osservato come, contrariamente a quanto statuito in primo grado, non dovessero essere considerate, atteso che la demolizione e ricostruzione di un edificio costituivano un novum civilisticamente rilevante, in contrasto con la disciplina amministrativa che consentiva la continuità con il preesistente, a condizioni di rispettarne certi limiti, lamentando, a riguardo, che il IB non avesse affrontato la contestazione sulla legittimità dei titoli edilizi ottenuti dalla controparte e sulla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione secondo l'art. 2 bis del DPR 380/2001. La FE ha, altresì, sostenuto come controparte non avesse dimostrato la legittimità CP_1 delle distanze preesistenti, essendo stata omessa la prova che i volumi esistenti fossero in loco da più di vent'anni o prima dell'entrata in vigore del DM del 1968, con l'effetto che la normativa attuale non poteva essere applicata retroattivamente, rendendo illegittimo quanto realizzato;
richiamando anche l'articolo 14 delle Norme Tecniche Attuative del Comune di Loano, contestando la sentenza del IB che aveva considerato tali disposizioni irrilevanti, la TE in questione ha, infine, evidenziato la violazione del citato DM riguardo alle distanze ed ha chiesto anche la demolizione della scala abusivamente costruita, su cui non vi era stata pronuncia.
Secondo motivo - Sulla violazione del dm 2 aprile 1968 rispetto alla parete finestrata dell'immobile censito al fg. 19, mapp. 333 sub. 34 graffato al mapp. 411 sub. 30 25 L'appellante incidentale ha inteso ribadire la violazione del DM 1444/1968, poiché il IB aveva accolto solo parzialmente le doglianze dello stesso, nello specifico lamentando che vi erano tre punti del fabbricato che risultavano costruiti a meno di dieci metri: la rampa, il solaio del piano posteggio, con finestra prima inesistente, e il solaio di copertura. In merito alla finestra della “macelleria”, in tesi, il Giudice aveva erroneamente ritenuto che essa non violasse il DM 1968, poiché non creava vedute sul fondo di proprietà secondo CP_1 un'interpretazione non condivisibile, atteso che, in tesi la nuova parete finestrata non poteva essere realizzata a distanza inferiore a quella di legge, indipendentemente dalla presenza del muro perimetrale, considerato che la normativa de qua aveva natura pubblicistica e non poteva essere aggirata da accordi privati o dalla coincidenza di proprietà.
Riguardo, poi, alla rampa di accesso al posteggio, ha lamentato il come il IB CP_1 avesse ordinato la demolizione della porzione sopraelevata, ma non avesse specificato la misura di tale demolizione, che doveva essere identificata in 40 cm., il che richiedeva una rettifica del pronunciamento del IB, per stabilire correttamente l'altezza della sopraelevazione. Infine, detta TE processuale ha chiesto che il IB considerasse le porzioni da demolire, inclusa la scala realizzata in prossimità della finestra della , senza fare TE_3 riferimento alle preesistenze, così da ordinare l'arretramento di tutte le strutture a dieci metri dalle pareti finestrate delle proprietà CP_1
Terzo motivo - Sulla violazione dell'art.905 e 906 c.c. in relazione all'edificazione di nuove vedute da parte delle controparti ha, ancora, impugnato la sentenza di primo grado affermando che la Corte CP_1 avrebbe dovuto accogliere integralmente le proprie originarie doglianze riguardo alla violazione degli articoli 905 e 906 cc in merito all'edificazione di nuove vedute ad opera delle controparti. L'appellante incidentale, pertanto, ha chiesto l'arretramento a 1,50 mt del parapetto del piano di copertura dell'edificio realizzato dalla controparte, poiché la sua attuale destinazione non era sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una veduta.
Quarto motivo - Sulla realizzazione di scoli non a norma L'appellato, nonché appellante incidentale, ha affermato, inoltre, che era necessario un pronunciamento della Corte riguardo alle caratteristiche non a norma degli scoli realizzati dalla controparte, i quali causavano ristagno d'acqua verso la di lui proprietà, in relazione all'accoglimento delle doglianze relative all'art. 889 c.c.
A tal riguardo, la FE ha richiamato le deduzioni del proprio CT il quale aveva CP_1 osservato che l'attuale sistema di convogliamento delle acque era irregolare, portando le acque stesse a scolare sul lastrico tramite tubazioni non regolamentari e con un sistema "a cielo aperto", creando una pericolosa "piscina" in prossimità della proprietà il tutto dolendosi del fatto che il CP_1 TU non avesse fornito un adeguato riscontro a tale osservazione e che il IB non si fosse espresso sulla contestazione. E' stato chiesto, pertanto, di procedere a chiarimenti o ad un supplemento di TU su tali aspetti, per, all'esito, accogliere la domanda in questione, nel senso di dichiarare l'illegittimità dei nuovi scoli realizzati dalla controparte, ordinando la loro rimozione o messa a norma.
Quinto motivo - Sulle doglianze relative alla violazione dell'art.1067 e 1060 c.c. L'appellante incidentale ha affermato che la reiezione delle contestazioni riguardo al tema della servitù di passaggio era frutto di una valutazione errata del materiale probatorio acquisito in prime cure e dell' omessa ammissione delle istanze istruttorie. Ha lamentato il come il IB avesse ritenuto che il passaggio di altre autovetture CP_1 per accedere al parcheggio del supermercato di cui è causa non limitasse il diritto di passaggio dell'attore originario, senza considerare, tuttavia, che le fotografie in atti dimostravano la difficoltà di utilizzo della servitù medesima a causa della sosta di veicoli destinati allo scarico di materiali. La FE “ de qua”, inoltre, ha sottolineato la difficoltà di trovare un parcheggio in estate a Loano, prospettando che un uso improprio del parcheggio stesso, rispetto agli scopi, avrebbe reso la situazione insostenibile per l'esercizio della servitù da parte della proprietà situazione che il CP_1 IB avrebbe dovuto valutare in relazione all'uso effettivo del parcheggio medesimo , il quale non era destinato alla sola clientela del supermercato, con conseguente uso illegittimo della rampa.
26 Nel contestare , dunque, la decisione del IB: - sono state richiamate le fotografie e le prove audio proposte, idonee a dimostrare chiaramente le molestie subite dalla TE deducente, mostrando un uso del parcheggio diverso da quello considerato dal primo Giudice;
- è stato lamentato come non fosse stata valutata la rotazione dei mezzi durante le 24 ore;
- è stato evidenziato che una TU avrebbe potuto chiarire le difficoltà di accesso, a fronte anche del fatto che la controparte non aveva dimostrato di avere tutti i permessi necessari per il transito sul portico, rendendo tale transito illegittimo e causando danni ad esso esponente. ha chiesto, pertanto, il riesame completo delle questioni sollevate. CP_1
Sesto motivo - Sulla illegittimita' delle immissioni di gas di scarico e di rumore causate all'esito della realizzazione dell'intervento e dall'uso della rampa veicolare e dell'antistante cortile e porzione di porticato di cui è causa per l'accesso alla struttura realizzata dalla parte convenuta da parte di un numero indeterminato di mezzi veicolari, che determinano gravi danni alla proprietà dell'esponente in termini di salubrità, vivibilità ed igiene dei luoghi L'appellante incidentale ha affermato che le domande relative alle immissioni di gas di scarico e rumore, respinte dal Giudice di prime cure, meritavano di essere riesaminate, sì da contestare: -
l'affermazione secondo cui l'attore non aveva dimostrato l'emissione di gas di scarico, nonostante fosse stata chiesta a riguardo una TU, a fronte del fatto che l'accesso al parcheggio comportava inevitabilmente emissioni di tal fatta, dovute alle manovre necessarie;
- che non avesse considerato l'uso l'attuale del parcheggio, non destinato alla clientela del supermercato, con conseguenti effetti sulla legittimità dell'uso della rampa e sulla tollerabilità delle immissioni;
- che avesse ritenuto irrilevante la conformità del progetto rispetto alle normative acustiche, trascurando che l'assenza di un regolare titolo edilizio rendeva l'intervento illegittimo anche da un punto di vista civilistico. Il pertanto, ha lamentato la sottovalutazione delle prove offerte , idonee ad effettuare CP_1 una perizia acustica, contestando anche l'assunto del IB riguardo alla non responsabilità dei convenuti per i rumori generati da terzi, deducendo l'obbligo del proprietario di garantire condizioni adeguate per evitare immissioni dannose, il tutto chiedendo, pertanto, a questa Corte di dare corso alle istanze istruttorie disattese, per riconoscere l'illegittimità del transito e delle immissioni acustiche, in ragione della responsabilità dei convenuti per le strutture realizzate e la loro destinazione commerciale.
Settimo motivo - Sulla richiesta declaratoria di assenza valido titolo edilizio per le opere di cui è causa e/o comunque di loro contrasto con l'art.8 della l. n. 447/1995 e/o la normativa acustica e conseguente divieto o adeguata limitazione con adeguate previsioni della loro realizzazione, se del caso con ordine di rimessa in pristino stato L'appellante incidentale ha lamentato l'omessa presa di posizione del IB circa le domande avanzate afferenti al rispetto delle prescrizioni normative in materia di impianto acustico, così da criticare la mancata indagine in merito ad un valido titolo edilizio per l'edificazione, con specifico riferimento alla natura dell'intervento e alla mancata destinazione del parcheggio realizzato per l'uso dei clienti del supermercato, assumendo che la costruzione era “ex se” lesiva dei diritti soggettivi del deducente e che un'adeguata istruttoria avrebbe fatto emergere tali aspetti.
Ottavo motivo - Sulle eccezioni riconvenzionali avversarie L'appellante incidentale ha criticato la mancata pronuncia in primo grado in punto onere della prova, che controparte avrebbe dovuto soddisfare, circa la legittima preesistenza di volumi a distanza inferiore a quella prevista dal DM del 1968 e/o di vedute, così da auspicare una condanna all'arretramento di tutte le porzioni del fabbricato ubicate in contrasto alle distanze legali, oltre alla conferma dell'assenza di preesistenti servitù di veduta in capo a controparte.
Nono motivo - Sulla liquidazione delle spese Con tale motivo l'appellante incidentale si è doluto del fatto che vi fosse stata un'omissione di pronuncia circa le spese relative al tecnico di parte nominato da essendosi limitato il CP_1 IB a porre a carico della controparte le spese di TU.
Decimo motivo - Mancato accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dagli attori
27 Con tale motivo l'appellante incidentale ha censurato la decisione del Giudice di primo grado di ritenere la causa matura per la decisione senza licenziare i mezzi di prova richiesti dal in CP_1 merito è stato rappresentato che le stesse avrebbero consentito di chiarire aspetti riguardanti la misura degli arretramenti da disporre in relazione alle distanze violate, anche con riguardo alle ricostruzioni effettuate.
Alla prima udienza di comparizione, la Corte sospendeva l'esecutività della sentenza gravata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 30.05.2023. A seguito di diversi rinvii dovuti alle esigenze organizzative derivanti dalla scopertura di due posti di Consigliere della sezione, designato il nuovo relatore, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 23.10.24, allorquando le Parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di passare alla disamina dei singoli motivi di appello, principale ed incidentale, in rapporto alle motivazioni svolte dal IB, reputa la Corte di dover premettere come la presente causa abbia, in generale, subito l'effetto di essere stata introdotta in un momento anticipato rispetto alla conclusione dei lavori, oggetto, nel loro complesso, della contrapposizione del con gli CP_1 originari convenuti, scelta che, tuttavia, va evidenziato da subito, non può risolversi nel tentativo di eludere le scansioni processuali ed i termini di legge, rispetto all'individuazione del “thema decidendum” e “probandum”, occorrendo, dunque, rammentare che, salvo nei casi di tempestive modifiche delle domande originarie, la sopravvenienza di fatti , ove si risolva in nuove pretese, non può che determinare la proposizione di una nuova , autonoma, azione giudiziaria, pena, d'altra parte, la lesione del contraddittorio che presidia il processo civile, secondo modi e tempi che non sono nella disponibilità delle Parti, poiché funzionali anche ad interessi pubblici generali ( vedasi, fra le altre, Cass. , sez.2, n. 17121 del 13/08/2020, secondo cui : “ Nel regime giuridico successivo alla l. n. 353 del 1990 e precedente al d.l. n. 35 del 2005, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, giusto il disposto dell'art. 167 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.l. n. 238 del 1995, conv. in l. n. 534 del 1995, mentre, per quanto attiene alle "eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio", vigendo il termine perentorio di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c., del pari introdotto dalla novella del 1995, siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine stabilito dal giudice istruttore. Tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte.” e, ancora, Cass. , sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019 , secondo cui: “ Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il "thema decidendum" è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.”). Detta premessa reputa la Corte sia quanto mai opportuna anche alla luce della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. di TE attrice originaria , rispetto alla deduzione di circostanze fattuali insorte successivamente alla citazione ( non a caso leggendosi in tale atto, sub pag.5: “…il
28 Sig. si riserva peraltro fin d'ora di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti CP_1 da tali violazioni, sia come proprietario, sia come socio della TE LA di Torri Dario e Torri Lorenzo s,n,c,, nei confronti dei convenuti e della nonché di svolgere quale società CP_18 separata domanda per l'accertamento delle violazioni acustiche e di ogni altro diritto di tale diverso soggetto in conseguenza dell'apertura del supermercato…”), o , ancora, rispetto alla deduzione di mere ipotesi progettuali, quale la sopraelevazione del muro comune o la costruzione di un parapetto di 1,10 m. , poi non realizzate, di cui si invocava di tenere conto ai fini della soccombenza virtuale, allo stesso tempo prospettando l'intervenuta realizzazione di opere diverse ( vedasi il secondo capoverso sub pag.7) . In tal senso, va aggiunto, si inquadra anche la significativa richiesta in data 15.1.21 di estendere il quesito devoluto al TU ( licenziato in rapporto alle doglianze di cui alla citazione ed alla prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c.), anche alle deduzioni di cui alla 2a memoria ex art. 183 c.p.c., nell'ambito di deduzioni tecniche di parte attrice, come anche allegate in sede di oo.pp., in continua evoluzione ed integrazione, quanto all'oggetto effettivo della causa, così come, viceversa, delineato dalla citazione e, nel caso, emendato con la prima memoria ex art.183 c.p.c.
Fatta tale premessa, che sarà richiamata, all'occorrenza, segnatamente nella seguente motivazione, devesi osservare quanto segue.
-1° motivo di appello – Osserva la Corte che merita di essere chiarito, a fronte delle difese anche del che del CP_1 tutto condivisibile è la qualificazione che il primo Giudice ha effettuato delle due aperture “ de quibus”, in perfetta coerenza, financo, con la recente pronuncia della Suprema Corte n. 29752 del 19/11/2024, in cui, nello specifico, in caso molto simile, si legge : “ …la veduta, che mira a tutelare il proprietario dalla indiscrezione del vicino, impedendogli di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, si distingue dalla luce, che, invece, è diretta a regolare il diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su quello, risultandone stabiliti i requisiti di altezza e di sicurezza (collocazione di inferriate e grate fisse) alla cui sussistenza è condizionata la correlata limitazione del diritto del vicino (in tal senso Cass., Sez. 2, 23/9/2021, n. 25864; Cass., Sez. 2, 28/7/2021, n. 21615). A differenza della luce, quindi, la veduta implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Cass., Sez. 2, 12/12/2022, n. 36147; Cass., Sez. 2, 10/1/2017, n. 346). Tali principi, che erano stati già espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 10615 del 28/11/1996, secondo cui, affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma pure di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, hanno consentito di superare condivisibilmente quell'orientamento di legittimità più risalente (come già evidenziato, di recente, da Cass., Sez. 2, 12/12/2022 n. 36147), che riteneva, invece, la veduta caratterizzata, rispetto alla luce, dal fatto di consentire una visuale agevole, cioè senza l'utilizzo di mezzi artificiali, sul fondo del vicino mediante la semplice inspectio e che escludeva, in presenza di tale caratteristica, la necessità dell'affaccio (in tal senso Cass., Sez. 2, 2, 4/01/1993, n. 17). Ciò comporta – e a tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi
29 solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole o poco sicura per una persona di normale conformazione (Cass., Sez. 2, 12/12/2022, n. 36147; Cass., Sez. 2, 23/9/2021, n. 25864; Cass., Sez. 2, 10/2/2020, n. 3043; Cass., Sez. 2, 10/1/2017, n. 346)…” Orbene, nel caso in esame, da un lato la natura pattizia, in sé, nulla aggiunge all'essenza della tipologia delle due aperture, come valutata dal primo Giudice, salvo che descrivere ad ogni effetto un “ peso” a favore del fondo limitrofo dei venditori, che colloca tali aperture, rectius luci irregolari, al di fuori del disposto di cui all'art.903 c.c., nel senso che esse non furono aperte quale ordinaria prerogativa dominicale dell'allora acquirente, ma in forza, appunto di una specifica pattuizione, afferente anche alle caratteristiche delle luci stesse, nell'ambito di un sinallagma, a riguardo, che vedeva, altresì, la facoltà, per il fondo servente, di costruire a meno di 75 cm. da dette luci, facoltà che, in modo pacifico, in fatto, non è stata mai esercitata fino alla recente nuova ricostruzione da parte dell'attuale appellante principale, sì da essere trascorso molto più di 20 anni. Sul punto, merita di essere chiarito, a fronte di un diritto segnatamente previsto in capo agli allora compratori, esercitato con la costruzione delle aperture compiutamente descritte dal TU, l'altra parte non ha, invece, esercitato prima della sua estinzione per decorso del tempo, il diritto di costruire come sopra, diritto che si era riservata: il diritto medesimo, dunque, di natura negoziale, non può affatto “ rivivere” ai sensi dell'art.904 c.c., norma che disciplina le facoltà del vicino, ove manchino accordi negoziali, come nel caso di specie, tali da integrare una vera e propria servitù , come emerge con chiarezza dall' atto del 1955 dedotto in causa. Assumere che l'art.904 c.c., circa la possibilità di chiudere le luci, rappresenti una prerogativa dominicale irrinunciabile, nonostante pattuizioni diverse, altro non è che una mera petizione di principio, non sostenuta da qualsivoglia possibile “ ratio”, tenuto conto dell'indubbia disponibilità di quanto previsto da tale norma, nel caso di specie essendo del tutto evidente come nell'ambito del sinallagma sotteso alla compravendita, ai danti causa del veniva comunque garantito il CP_1 mantenimento dell'”utilitas” propria della servitù lucifera, l'indicazione della possibile deroga della distanza a costruire, dimostrando come i danti causa del avessero, necessariamente, Pt_1 rinunciato al proprio diritto a chiudere le luci ex art. 904 c.c., con la costruzione in aderenza: la stessa modalità con cui, impropriamente, venne creata la “ botola” ,o “ pozzo” che sia, rispetto alla luce posta in basso, a ben vedere, palesa come anche lo stesso direttamente fosse convinto di Pt_1 non poter esercitare quanto previsto dall'art.904 c.c. medesimo ( in tal senso vedasi, fra le altre, Cass. sez. 2, n. 3889 del 23/04/1994, secondo cui: “ La servitù di luce e aria, che consente al proprietario del fondo dominante di tenere una luce con modalità diverse da quelle previste dall'art. 904 cod. civ., comprende se non è diversamente previsto nel titolo, anche, il divieto, per il proprietario del fondo servente, di sopprimerla costruendo in aderenza o in appoggio, dopo aver chiesto la comunione del muro confinante”).
Nello stesso senso, va rimarcato, l'assunto per cui il diritto di chiudere le luci, ex art. 904 c.c., dovrebbe ricondursi ad una condizione risolutiva potestativa rispetto alle pattuizioni del '55, risulta da un lato collegato all'infondata irrinunciabilità delle facoltà di detta norma, dall'altro , a riprova, non trova addentellato alcuno nel testo negoziale, sì che anche tale doglianza si risolve di nuovo in una petizione di principio, che sfugge al confronto reale con la motivazione del primo Giudice e con le acquisizioni processuali;
la deduzione difensiva, ancora, in forza della quale la giurisprudenza ha previsto la possibilità di subordinare una servitù ad una condizione risolutiva non supera il fatto che, nel caso di specie, tale condizione non emerge dal titolo, se non in forza di una lettura del tutto partigiana dell'atto in questione. In detta situazione, allora, del tutto condivisibile è l'assunto del primo Giudice circa il richiamo alla norma generale dell'art.873 c.c., rispetto alla necessità di garantire la distanza di 3 m., fra le costruzioni e, dunque, fra il muro di parte con riferimento alla parte in cui vi sono le aperture di CP_1
30 cui è causa, e il nuovo manufatto di parte appellante, che, come pacificamente risulta dalla TU, ha sostituito quello che in precedenza era un cortile. I richiami, poi, di parte al fatto che, anche nell'ottica della servitù, la nuova Pt_1 costruzione sarebbe conforme ai principi in materia di cui agli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c. pecca, a prescindere da ogni altra considerazione, di genericità rispetto alla situazione fattuale determinata dal manufatto di TE appellata, richiamando una limitazione potenziale della servitù stessa, come da titolo del 1955 c.c. ormai inesistente, rispetto ad uno “status quo ante”, come descritto dal TU, inequivocabilmente leso ed aggravato dalle opere controverse , rispetto alla funzione tipica delle luci stesse, sia in funzione della luminosità garantita ai locali in questione, che anche in funzione del ricambio d'aria: quanto si evince dall'elaborato peritale disposto dal Giudice, circa la “botola” o
“pozzo” costruito di fronte alla prima apertura, rientra certamente fra le opere vietate ex art.1067 c.c., comma 2 c.c., nello stesso senso deponendo il fatto che sia stato costruito un piano di calpestio, destinato , dunque, al passaggio e stazionamento delle persone, attaccato, di fatto, alla luce del piano superiore, con tanto di scala interferente con l'”utilitas” di cui è causa ( vedasi la foto prodotta in atti da parte attrice in primo grado circa la distanza della scala stessa). In ordine , poi segnatamente al criterio di cui all'ultimo periodo dell'art.1065 c.c., occorre rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza, fra le altre Cass. , sez.2, Sez. 2, n. 8853 10/05/2004: “ In tema di servitù prediali, l'art. 1063 cod. civ. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici;
ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.” Orbene, nel caso di specie, osserva la Corte: - il peso gravante sul fondo servente, come concordato, non può valutarsi senza tenere conto che, rispetto alle dimensioni delle aperture consentite, che vennero costruite in conformità, lo stesso fu, negozialmente, molto rilevante in termini di entità di luce e ricambio d'aria garantiti al fondo dominante, sì da essere stato, di fatto, consentito di aprire due finestre, pur senza “ prospectio”; - ciò detto, se è vero che tale peculiare
“utilitas” avrebbe potuto essere limitata dalla costruzione nel fondo servente a meno di 75 cm, è altrettanto vero che il diritto sotteso a tale eventualità è venuto meno per estinzione e non può essere assunto quale parametro ermeneutico del titolo, vanificando la rinuncia, per “facta concludentia”, del fondo servente medesimo di limitare l' utilità prevista ed attuata dal titolare del fondo dominante, utilità, che, dunque, si è, rispetto alle dimensioni delle aperture previste, aggettanti su un cortile, consolidata e che trova, allora, nel titolo la sua origine. Dalle considerazioni che precedono, reputa allora la Corte, da un lato discende l'inutilizzabilità del parametro sussidiario di cui all'art.1065 c.c. u.c., dall'altro, in ogni caso, emerge l'individuazione corretta, da parte del IB, anche quale parametro in concreto necessario a garantire la specifica utilità pattuita, della distanza di 3 m, tratta dall'art.873 c.c., rispetto al caso concreto, rammentato che la “ratio” di detta misura è quella di non creare insane intercapedini fra le costruzioni, il che ancor più si attaglia rispetto ad un muro, quale quello di cui si tratta, in cui è stata negozialmente stabilita la facoltà di costruzione di due aperture, significativamente ampie, tese a garantire luce e aria in quantità ai locali del fondo dominante interessati. La giurisprudenza citata dall'appellante, sul punto, non assume , dunque, valenza nel caso di specie, poiché, appunto, la misura scelta dal IB è correttamente individuata in quella occorrente per preservare quanto era stabilito a favore del fondo dominante nei termini citati, rispetto
31 ad una mera facoltà limitativa, come detto non esercitata in tempo utile, a fronte di opere di “ conservazione” eseguite palesemente inadeguate e lesive della specifica “ utilitas” in esame. Le difese finali nulla di concreto aggiungono, salvo enfatizzare la valenza della ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato nella pronuncia resa il 15.2.2024 fra le Parti, rispetto al parallelo contenzioso circa i titoli rilasciati dalla P.A. per l'edificazione, ricostruzione che non valorizza appieno la volontà degli stipulanti nel 1955, finendo per dare per presupposta l'esistenza di una servitù di veduta, a fronte del riferimento all'art.907 c.c., che, invece, non sussiste ed, invero, è sempre stata contestata dallo stesso di fronte al G.O., rispetto ad un supposta clausola “ simul stabunt, Pt_1 simul cadunt”, che non tiene conto, tuttavia, del complesso assetto negoziale, come da clausole sub 1 e 2, di cui all'atto in questione, in cui si colloca l'accordo in esame, con riferimento ai previsti interventi precedenti e correlati alla realizzazione delle aperture “ de quibus” ( vedasi l'allegato 12 prodotto in primo grado da parte attrice, attestante clausole ed accordi articolati ). A riguardo, giova sottolineare, l'invocata , da parte , pretesa valenza ex art.2909 c.c. Pt_1 di detta pronuncia del G.A. , non può essere condivisa, atteso che l'appellante dimentica l'eterogeneità di quanto oggetto del contenzioso amministrativo e civilistico, al di là degli accertamenti incidentali nel caso rilevanti, occorrendo rammentare a riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte, proprio nella materia che occupa, con sentenza sez.2, n. 9869, 14.5.15, per la quale: “La pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la lesione del diritto di proprietà determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che è posta a tutela non solo di interessi generali ma anche della posizione soggettiva del privato.”.
L'effetto di tutto quanto sopra esposto è che il primo motivo di appello si appalesa infondato e va respinto.
-2° motivo di appello – In rapporto al secondo motivo di appello, relativo al mancato rispetto delle distanze di cui al DM n.1444/68 , in relazione alla parete finestrata dell'hotel di controparte, va in primo luogo pienamente condivisa la ricostruzione normativa del IB sulla distinzione fra ricostruzione e nuova costruzione, come da sentenza del Consiglio di Stato n.6282/20, sentenza ampiamente riportata nella motivazione di primo grado, per giungere correttamente a stabilire la necessità di applicare la disciplina per le nuove costruzioni rispetto alle “ eccedenze”, in rapporto all'edificio preesistente, demolito e ricostruito, “eccedenze” che il TU ha segnatamente individuato, cui sole si applica pienamente la normativa sulle distanze. Merita a tal riguardo di essere osservato, così esaurendo, peraltro, il tema in generale, che la Corte reputa del tutto condivisibile l'approdo del primo Giudice, in rapporto alla “ vexata quaestio” in discussione, onde evitare distorti effetti “espropriativi”, rispetto al preesistente, in alternativa ad una compressione aprioristica e generalizzata delle prerogative dominicali. In tal senso, d'altra parte, va osservato: - che non a caso, la Suprema Corte, con ordinanza n. 12196 del 14/04/2022, ha avuto modo di precisare: “Nell'ambito delle opere edilizie, in caso di demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni;
in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni
32 dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto”; - che , nel caso di specie, il TU ha escluso la presenza di una disposizione che preveda tale equiparazione , la quale non emerge neppure dall'esame diretto dell'art. 14 delle NTA, afferenti alla zona B, di interesse, al di là della lettura suggestiva delle stesse da parte rispetto alla valenza della sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio; - che, CP_1 ancora, devesi rammentare come il TU stesso abbia posto in evidenza , a pag.11 del primo elaborato, il mantenimento degli elementi strutturali essenziali di quanto preesisteva, in relazione all'ex cinema loanese e manufatti attigui, al di fuori di una ricomposizione di organismi edilizi distinti, separati nello spazio, come desumibile anche dalle note a chiarimenti 10.2.21 , in relazione ai corpi preesistenti anche verso via all'Orto ( elaborato 3), il tutto rispetto ad una volumetria complessiva (a fronte delle riduzioni indicate anche dal TU stesso) tale da non poter far assumere all'intervento stesso la valenza in toto di nuova costruzione, nel medesimo senso deponendo i pronunciamenti del G.A., liberamente valutabili ai fini del convincimento di questa A.G. Dette conclusioni, occorre aggiungere, non trovano efficace smentita nell'affermazione del CT, in allora attoreo, secondo cui, in modo del tutto inverosimile, gli elementi mantenuti avrebbero una mera funzione estetica ( pag.2, osservazioni alla TU), in rapporto ad una rivendicata novità complessiva della costruzione, come argomentata sub punto 1.1. delle osservazioni stesse, ripetendo, nei seguiti delle difese, in modo multiforme, detti convincimenti. Ciò detto, nello specifico, circa il fatto che è risultata rialzata una porzione del piano di calpestio dell'autorimessa costruita, in esito ai raffronti effettuati dal TU, va osservato: - che l'entità di tale modifica volumetrica, diversamente da quanto pare opinare l'appellante, è in sé irrilevante, essendo pacifico e dirimente che sussista, alla luce degli accertamenti tecnici effettuati;
- che, d'altra parte, la necessità di tale “ eccedenza” non può prescindere da quanto dedotto dalla stesso CT dell'Appellante, il quale, sub pag. 4 della sua relazione, ha , comunque, ammesso come tale “ rialzo” sia stato funzionale a rendere carrabile il piano in questione, sì da essere stato, dunque, determinato, in via primaria, dalla progettazione stessa del manufatto di cui si tratta, rispetto all'uso che TE ha inteso fare della sua proprietà in sede di “ricostruzione”; - che, ancora, Pt_1
l'irrilevanza di tale “eccedenza” ai fini del computo in questione ex DM 1444/98, in forza della normativa in tema di risparmio energetico, non tiene adeguatamente conto del tenore della stessa e che, peraltro, con riferimento alla normativa antisismica, ogni deduzione , oltre che tardiva, è rimasta del tutto generica. Quanto, ancora, al tema del D.L.vo n. 102/14, merita di essere aggiunto che l'invocato art.14, c.7 , nominato “Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica” , al di là delle suggestioni difensive di TE appellante, non ha affatto una generale portata derogatoria, come si desume dal testo stesso della norma, ove si legge: “ Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”. Tale norma, infatti, oltre che consentire deroghe specifiche e limitate, trova applicazione rispetto a fattispecie nelle quali, per quanto sopra detto, non è ascrivibile quanto realizzato ex novo
33 rispetto al preesistente, in relazione al volume eccedente di cui si tratta, occorrendo considerare che l'assunto per cui detto testo farebbe riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 DPR 380/01 non trova alcun riscontro specifico. Non può, in ogni caso, essere omesso di considerare, in via di fatto dirimente, come l'eccedenza volumetrica controversa certamente non derivi , per la sostanziale totalità, dalla posa di uno strato coibente, considerato che lo stesso , secondo quanto di fatto già anticipato, ha Pt_1 richiamato le affermazioni del proprio CT, riportando, a pag. 22 dell'atto di appello che “ …Di fatto si è provveduto a rinforzare e rialzare la soletta con un secondo solaio, che, oltre a rendere carraio lo stesso, contiene uno strato coibente…”: tale affermazione , secondo la Corte, conferma e chiarisce come, in realtà, l'aver rinforzato e rialzato la soletta sia stato funzionale all'uso carrabile cui era destinato il manufatto, sì che la coibentazione inserita non rappresenta l'effettiva ragione di quanto accertato dal TU e dal Giudice, rispetto alla violazione del DM n.1444/68. Il ripetere degli argomenti in sede di difese finali non muta le risultanze esposte, con l'effetto che detta doglianza, dunque, si appalesa infondata. Passando al secondo profilo di appello, circa il parametro di misurazione assunto dal IB , con riferimento a quanto indicato a pag. 40 della TU, osserva il Collegio come, a fronte dei puntuali rilievi della TU stessa, la decisione del primo Giudice di tenere in considerazione anche i due piccoli volumi costruiti sui balconi, determinando, dunque, un andamento irregolare della parete finestrata corrispondente all'allineamento della facciata sud- est dell'TE LA ( con gli effetti conseguenti alle violazioni riscontrate in punto rispetto della distanza di m.10 da parte del ), Pt_1 non convinca. Le deduzioni dell'appellante a riguardo, circa la precarietà evidente di tali corpi, trovano, infatti, conforto nello stesso rilievo del TU, circa la natura di detti manufatti, rispetto a come è risultato siano stati collocati, anche in termini di materiali, su balconi già finestrati, tanto da imporre di ritenere che la parete finestrata di riferimento, alla cui tutela è funzionale il DM 1444/68, è solo quella integrata nella muratura solida e stabile che descrive la consistenza compiuta dell'edificio, al di là di sporgenze neppure presenti con continuità nella parte stessa, il che avvalora ancor più l'eccezione consistente nel fatto che gli stessi siano abusivi e, comunque, abbiano natura precaria. La conclusione espressa trova conforto, d'altra parte, nella ratio della normativa di cui si tratta, su cui più volte la giurisprudenza si è espressa, per spiegarne l'inderogabilità , con riferimento, si noti, alle costruzioni, in rapporto all'esigenza pubblica di salubrità e sicurezza fra gli edifici ( fra le altre Cass., sez.2, n. 24076, 03/10/2018), il che mal si attaglia, con aggiunte precarie, tese a creare avanzamenti con spazi chiusi sui poggioli, come nel caso in esame.
A tal riguardo, l'argomentazione del IB, circa la mancata prova di detta natura abusiva parimenti non convince, a fronte del fatto che rispetto a detta contestazione, connessa anche al fatto che tali “ corpi” avanzati costituiscono una chiara “anomalia” costruttiva e progettuale della parete finestrata, nulla di concreto ha dedotto la parte attrice originaria, che, non può dimenticarsi, avendo essa dedotto la violazione delle distanze ex DM n.1444/68, devesi ritenere fosse onerata di dimostrare la regolarità edilizia di tali manufatti, la cui tutela invocava, a fronte dell'eccezione di abusivismo della controparte. Conforta le conclusioni esposte il fatto che, a ben vedere, anche TE appellata, nel contestare, infondatamente, la novità della questione, di fatto abbia affermato che, in tesi, rileverebbe, ai fini del computo: “ …qualunque struttura in semplice anodizzato, anche se facilmente rimuovibile…” (pag.15 comparsa di costituzione), assunto che la Corte ritiene di non poter condividere, non potendo la determinazione di una distanza legale inderogabile essere intrinsecamente variabile, al di là di opere connotate da stabilità strutturale e funzionale, a pena di determinare una situazione di incertezza permanente contraria, se non incompatibile, con la normativa in questione.
34 Da ciò discende che, sul punto, l'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata come da dispositivo, di modo che l'arretramento previsto avvenga senza tenere conto, ai fini delle distanze, di tali due specifici manufatti, il che determina di dover far riferimento a quanto indicato nel solo allegato 1 della relazione peritale integrativa 10.2.21. Con riferimento, in ultimo, al terzo profilo di doglianza di cui al presente motivo, relativo alla porzione di rampa veicolare per cui è stata rilevata un'altezza eccedente, così da dover essere riportata alla pregressa altezza dell'edificio, eliminando il tratto angolare sopraelevato, merita di essere considerato che la deduzione per cui la rampa “de qua” sia stata costruita ove vi era un vecchio solaio orizzontale di copertura dei locali tecnici annessi all'ex cinema non risulta, di per sé, dirimente. Assume, viceversa, valore che il TU, a fronte delle contestazioni mosse dal CT in allora attoreo, sub pag. 27, ultimo paragrafo, con specifico riferimento all'elaborato peritale, non abbia smentito tali deduzioni, ma si sia limitato ad esprimere un giudizio di non rilevanza della sopraelevazione alla sommità della rampa nella fascia esterna al manufatto preesistente, in ragione dello stato dei luoghi, per poi nulla aggiungere in sede di integrazione della perizia ed affermare, all'udienza del 12.2.21, sul punto: “…Quanto alla rampa, precisa che in effetti la parte finale della stessa ha un'area triangolare di raccordo delle quote che potrebbe essere superiore alla quota del vecchio solaio di una misura che nella perizia originariamente depositata aveva ritenuto non significativa e solo nella parte aderente casa , poiché la rampa ha una pendenza Pt_3 trasversale. Secondo il CT di parte attrice tale differenza è di 25 cm, come già descritto nelle osservazioni...”. A fronte di dette acquisizioni, il convincimento del Giudice risulta allora condivisibile, nel considerare i dati specifici offerti dal CT e le valutazioni afferenti alla “ rilevanza” dell'eccedenza, che, di fatto, non è mai stata smentita dal TU, pur nell'ambito di risposte che avrebbero certamente potuto essere più esaustive, ma che sono state correttamente valorizzate, in relazione alla valenza in sé di qualsivoglia sopraelevazione, rispetto alla situazione precedente. Non può tacersi, d'altra parte, che neppure l'appellante ha inteso segnatamente contrastare le indicazioni concrete del CT di controparte, fatte evidentemente proprie dal Giudice, nei limiti di cui al dispositivo, limitandosi a dolersi, in sostanza, della decisione del IB di discostarsi dal giudizio di non rilevanza , in concreto espresso come sopra dal TU, assumendo, altresì, la sussistenza di un dubbio in capo allo stesso TU, non è dato comprendere determinato da cosa, attese le deduzioni e le acquisizioni in atti. Conferma quanto sopra, d'altra parte, come l'ulteriore argomento posto a fondamento della doglianza sia stato quello della carenza di interesse ex art.100 c.p.c., attesa la sostanziale minima entità della “ sporgenza”, rectius, dell'”eccedenza” in questione. Tale ultimo assunto, va detto, non coglie nel segno, atteso che l'entità di detta violazione costruttiva non rileva con riferimento al diritto di agire in giudizio;
sul punto, merita di essere rammentato quanto già evidenziato dalla SS.UU. della Suprema Corte, con sent. n. 1555, 22.5.72, secondo cui: “L'interesse ad agire sussiste tutte le volte che il mancato Esercizio dell'Azione giudiziaria comporterebbe, per l'attore, la necessita di subire un danno consistente nella violazione di un diritto soggettivo. Non vale, pertanto, ad escludere tale interesse la circostanza che dalla situazione lesiva l'attore possa trarre, per altro verso, vantaggi equivalenti alla lesione del diritto” e , ancora, fra le altre, Cass., sez., 2, n. 8476 , 02.08.1995, secondo cui: “ In materia di distanze legali sussiste un diritto soggettivo al rispetto delle stesse, che sorge indipendentemente dalla esistenza di un danno attuale e concreto”, il tutto da leggersi, altresì, alla luce del fatto, in sostanza, che non può spettare al Giudice di cognizione individuare una soglia di valore, rispetto alla valutazione dell'azionabilità o meno di un determinato diritto, in assenza di una disposizione normativa che limiti l'esercizio della giurisdizione in certe condizioni, onde contemperare le esigenze dell'attore con quelle afferenti alla durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
35 Quanto, in ultimo, dedotto in sede di difese finali del , rispetto al contenuto della già Pt_1 citata sentenza del Consiglio di Stato, da un lato si scontra con quanto già espresso da questa Corte, circa l'insussistenza di qualsivoglia giudicato ex art.2909 c.c., dall'altro, non a caso, sovrappone il concetto di interesse ad agire, con quello afferente all'esercizio del potere discrezione della P.A., cui detta sentenza amministrativa fa riferimento, nell'assumere la valenza minimale del rialzo , così :
“…da dover rientrare nella “generale applicabilità della disciplina sulle c.d. tolleranze costruttive, introdotta con l'art. 5, comma 2, lettera a) n.5) del d.l. 13 maggio 2011, n.70, convertito dalla legge n. 106 del 2011 ed oggi contenuta nell'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, come di recente modificato dal decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024”. Detto terzo profilo di doglianza di cui al secondo motivo, non può essere in conclusione accolto e va respinto.
-3° motivo di appello – La doglianza in questione lamenta, in sostanza, un vizio di ultrapetizione. In merito, va osservato, che il primo Giudice, nell'affrontare le doglianze dell'originario attore circa la creazione di nuove vedute e prospetti rispetto alla costruzione eseguita, ha preso in esame il lastrico posto a copertura del piano autorimessa e la rampa veicolare per accedere all'autorimessa stessa, giungendo articolatamente a conclusioni reiettive, per poi affrontare la possibilità di ravvedere vedute in esito all'affaccio costruito sul lastrico a copertura del piano terra del supermercato, nella parte in cui, in concreto, per circa 2mt , il lastrico stesso consentiva di “inspicere” e “prospicere” sulla Corte della proprietà indicata come Corte di Casa Giovanna. CP_1
Orbene, in merito a tali diverse vedute, rispetto al manufatto costruito da cui derivano, non può tacersi, che effettivamente non vi è traccia nell'atto introduttivo, così come nella prima memoria attorea ex art.183 c.p.c., sì che sul punto l'avvenuto accertamento da parte del TU, in esito alle indagini tecniche, non consente, tuttavia, di ritenere legittimo che, solo dopo 'accertamento stesso , la domanda “ de qua” sia stata ampliata ed estesa a tali contestate vedute. A tal riguardo, allora, a prescindere dal fatto che la circostanza è stata confermata, in esito alle osservazioni da parte del CT , anche dallo stesso TU ( che in sede di stesura Pt_1 definitiva ha evidenziato “…la servitù di affaccio del lastrico su via dell'Orto verso la Corte Pt_1 di Casa Giovanna non era stata denunciata da parte attrice nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art.183” ), la fondatezza di tale contestazione emerge dall'esame degli atti “ de quibus” e, in via dirimente, dalle stesse difese di TE appellata. In queste ultime, infatti, si legge, a riguardo: “ …In merito al terzo motivo, l'appellato rileva come non corrisponda a verità che la proprietà non abbia lamentato la creazione di una nuova CP_1 illecita veduta da parte delle convenute in prime cure. Nella fattispecie è accaduto che in corso di causa sia stata realizzato il parapetto di delimitazione del terrazzo in parola. Si sottolinea in particolare che per la proprietà non era possibile percepire la realizzazione dell'affaccio in CP_1 parola, non risultante dagli elaborati progettuali, se non in occasione della TU, mediante l'accesso al nuovo terrazzo edificato da controparte. Tempestivamente, in sede di perizia e conseguentemente in ambito di precisazione delle conclusioni l'appellato ha richiesto che il IB accertasse la violazione degli art. 905-906 e 907 cc. anche in relazione a tale recinzione. Non vi è stata quindi alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. e pertanto anche tale motivo di impugnazione dovrà essere respinto…”. Quanto sopra, occorre evidenziare, palesa la fondatezza dell'assunto dell'appellato, nel senso che le doglianze afferenti tali nuove vedute, le uniche accolte peraltro, sono state introdotte nel processo tardivamente e sono, pertanto, pretese inammissibili. Come si è già esposto nelle premesse della presente motivazione, d'altra parte, la scelta attorea di agire in via anticipata rispetto alle opere in corso, non legittima che le doglianze del CP_1 non dovessero essere specificatamente dedotte e, nel caso, modificate entro i termini processuali
36 perentori di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., termini che, va ancora una volta rammentato, hanno natura di interesse pubblico e, financo, prescindono del tutto dalla disponibilità delle Parti. Da ciò discende, in buona sostanza, che “ scoperta” la lesione dei propri diritti dominicali, in relazione alle vedute determinate dalla realizzata copertura del corpo di fabbrica su via Dell'Orto, l'attore avrebbe semmai dovuto introdurre una nuova domanda e chiedere la riunione dei processi, onde evitare gli effetti delle decadenze maturate, implicanti anche, in realtà, la violazione del principio del contraddittorio, rispetto alla disciplina dello stesso secondo il codice di rito. Le difese finali del a riguardo, non colgono nel segno , ove sembrano dimenticare la CP_1 perentorietà di quanto appena espresso, così come sono inconsistenti, ove invocano la valenza di conclusioni originarie generiche, da intendersi, di fatto, comprensive anche di quanto eventualmente emerso in corso di causa, a conferma così del giudizio sopra espresso, oltre che in manifesta violazione del principio del contraddittorio ( cui è, non a caso, funzionale, financo, la nullità della citazione ex combinato disposto di cui agli artt. 163, n.4 e 164 c.p.c.). L'appello, dunque, in tal senso, afferente non tanto alla violazione dell'art.112 c.p.c., quanto alla tardività della domanda, esistente, formulata da controparte, va, pertanto, accolto e la specifica domanda di cui si tratta deve essere dichiarata inammissibile.
-4° motivo di appello – Con riferimento al quarto motivo, connesso alla ritenuta violazione della distanza prescritta dall'art.889 c.c., merita di essere considerato, in primo luogo, che le doglianze attoree, in citazione, afferivano ad una situazione in cui le acque del fondo vicino non erano state convogliate in modo idoneo, si che la modifica delle coperture preesistenti, con nuove pendenze, avrebbe e creato nuove servitù di scolo. La domanda si è poi risolta, con la prima memoria, nella contestazione che l'opera dell'uomo, nelle more posta in essere, aveva convogliato le acque stesse in violazione dell'art.889, c.2, c.c. Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di “ novità” da parte appellante non coglie nel segno, ricorrendo non una “ mutatiio libelli”, ma una mera “ emendatio”, come tale consentita entro la prima memoria ex art.183, c.6, c.c. In merito, non deve, infatti, dimenticarsi che l'oggetto dedotto in causa erano gli effetti dello scolo delle acque provenienti dalla costruzione del convenuto, come in ultimo realizzata, rispetto, peraltro, agli stessi luoghi, il tutto in rapporto a quanto previsto dall'art.913 c.c., sì che, alla luce dell'intervento umano, nelle more effettuato da controparte, allegare che comunque lo scolo medesimo permanesse lesivo delle prerogative domenicali dell'attore, in rapporto all'esercizio delle prerogative stesse, in rapporto alle distanze, ben deve essere qualificato come “emendatio”, nel senso ritenuto dal IB. Sul tema, d'altra parte, occorre ricordare, come da pronuncia sez. 2, n.1585, 28.1.15 della Suprema Corte che: “ Si ha "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” : nel caso di specie, merita di essere posto in risalto, TE attrice, a ben vedere, altro non ha fatto che precisare le proprie doglianze circa le acque ricevute, in modo più gravoso, prima in assenza di un'opera umana, poi, essendo questa stata realizzata, in esito alla disciplina che presume la dannosità della regimentazione delle acque stesse, ove avvenga in violazione della distanza minima di 1 m., sì da specificare, appunto, l'originaria maggiore gravosità dello scolo della stessa struttura ( in tal senso, si noti, d'altra parte, quanto ha affermato Cass., sez.2, n. 14273, 24.5.19, secondo cui “In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889,comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la
37 distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria”). Superata, pertanto, l'obiezione, rivelatasi infondata, non essendovi contestazione circa le misure e la violazione determinata come sopra da parte appellata, devesi pervenire al rigetto del quarto motivo di gravame.
-5° motivo di appello - In relazione al “taglio” procurato da TE sul muro in tesi comune, non può tacersi Pt_1 in primo luogo che il tentativo dell'appellante di ricondurre “ il taglio” stesso, non al muro che divide la rampa costruita dalla proprietà bensì al diverso muro che delimita l'area cortilizia CP_1 dell'appellante stesso dall'attigua proprietà del citato appellato, non coglie nel segno rispetto al fatto che, con evidenza, il taglio “de quo”, proprio per creare una smussatura utile ad agevolare il passaggio, coinvolge entrambi tali muri che convergono nello stesso, appunto “ smussato” da entrambe le Parti. A fronte di tale constatazione, che emerge più che dalla descrizione dei luoghi, dalla chiara rappresentazione dell' angolo su cui si è intervenuti, reputa la Corte assorbente considerare che, esclusa la fondatezza giuridica dell'assunto del TU, che ha quale presupposto che la proprietà per quote possa essere letta come somma di proprietà esclusive, divise da una linea di mezzeria ( sì che il “taglio” avrebbe interessato solo la parte ), occorre, invece, valorizzare pienamente Pt_1 quanto previsto dall'art.1102 c.c. Il IB, a tal riguardo, ha contestato che rientri nel legittimo uso della cosa comune togliere una porzione del bene che aggetta sulla proprietà di un comunista, per ottenerne maggiore utilità. Orbene, dato per certo ed incontestato che il “ taglio” in questione non ha inciso sulla statica del manufatto comune, attesa la davvero limitata parte rimossa all'inizio della rampa realizzata dall'appellante, al fine evitare di rendere più agevole l'imbocco alle macchine, non può dimenticarsi che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da riconoscere al singolo partecipante la facoltà di apportare modifiche alla cosa a proprie spese. Muovendo da tali presupposti, dunque, va rammentato che gli interventi sulla cosa comune ben possono essere funzionali all'utilità esclusiva del partecipe che vi provvede (Cass., sez., n.6458, 6.3.19), che, ancora, tale maggiore utilità, ove non modifichi la destinazione d'uso della cosa, né leda il decoro architettonico, ( Cass, sez.2, n.12343, 22.8.03; Cass. , sez.2, n. 3368, 23.3.95), deve essere valutata, onde valutarne la liceità, non con riferimento all'uso della cosa fatto in un determinato momento, ma in relazione a quello potenziale dei compartecipi secondo il loro diritto, con l'effetto che non può prescindersi, nella valutazione potenziale, dalla situazione concreta: da ciò discende che l'utilità aggiuntiva di uno , ove sia conforme alla destinazione originaria del bene, senza determinare servitù a carico degli altri partecipi, è in sé lecita ( Cass. sez.
2. n.10453, 1.8.01), financo a prescindere da questioni afferenti al rapporto fra chi effettua la modifica e la P.A. ( Cass., sez.2, n.4439, 20.2.20). Orbene, nel caso di specie, osserva la Corte ciò che è stata apportata è una mera modifica alla cosa comune, per goderne in modo più intenso, rispetto al percorso che porta alla rampa ed all'imbocco della stessa, lato aggettante sulla proprietà esclusiva del , che non ha Pt_1 modificato la destinazione del bene comune, né si è risolto in un aggravio, tantomeno in una servitù, per il partecipe, al di là del fatto che la posizione delle proprietà esclusive rispetto al bene comune medesimo offre intrinsecamente diverse modalità di fruizione. Nel caso in esame, merita di essere considerato, appare essere stata erroneamente valorizzata l'integralità fisica del bene, che, secondo il primo Giudice, ogni mutamento lecito
38 dovrebbe preservare, mentre la giurisprudenza ha ritenuto lecito che un condomino apra un varco nell'androne condominiale per creare un nuovo accesso alla sua proprietà ( Cass., sez.6, n.24295, 14.11.14), o, avendo in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio, quale proprietario dell'appartamento sottostante, operi per collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti, dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un'alterazione della cosa comune che ne impedisca l'uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio ( Cass., sez. 2, n. 6253 del 10/03/2017). Gli argomenti di cui sopra, dunque, risultano dirimenti ed assorbenti, acclarando la fondatezza della doglianza dell'appellante sul punto, sì che la relativa condanna alla rimessa in pristino non deve essere confermata, l'originaria pretesa in tal senso di risultando CP_19 infondata.
-6° motivo di appello – Circa l'istanza cautelare di sospensione delle statuizioni della sentenza di primo grado, in punto “ facere”, la stessa è assorbita dalla decisione della causa e, peraltro, è già stata trattata come da ordinanza della Corte 7.6.22, cui si rinvia.
*** *** *** In conclusione, merita di essere sottolineato, l'appello principale deve essere accolto limitatamente ai motivi nn. 2 ( nel limite esposto, con riferimento all'ipotesi prevista per individuare le eccedenze in violazione del DM 2.4.68), 3 e 5.
Ciò detto, passando alla disamina dei motivi di appello incidentale, salvi i richiami che si faranno agli argomenti già spesi sopra, occorre, anche in questo caso, procedere seguendo l'ordine di CP_19
-1° motivo di appello incidentale – Con riguardo al primo motivo di appello incidentale, va richiamato circa la natura delle due aperture in questione quando già detto in ordine al fatto che le stesse devono essere qualificate come luci irregolari, sì che gli argomenti tesi a far valere la natura di “ vedute” si scontrano con l'effettività dei manufatti, la cui costruzione fu pacificamente prevista, quanto ad una, con grate e che sono risultate entrambe recanti le grate stesse, come verificato in sede di TU ( dai cui rilievi fotografici emerge come le grate medesime neppure siano a filo della parete, ma collocate in posizione rientrante). La stessa pronuncia indicata dal ( Cass. 8222/18), in realtà, richiede quanto il IB CP_1 ha valutato per qualificare le due aperture come luci irregolari e le risultanze fattuali, che si evincono, in primo luogo, direttamente, dalle stesse foto acquisite agli atti, dimostrano l'insussistenza manifesta di qualsivoglia visione mobile e globale sul fondo del vicino, al di là del soggettivo convincimento dell'appellante in questione: significativamente, peraltro, a pag. 26 la stessa FE deducente come sopra, ha affermato: “ Prima dell'esecuzione dei lavori le predette aperture davano sul cortile aperto, consentendo ai locali di godere di aria e luce…”, nello stesso senso ripetendosi a pag.28. La questione afferente al carattere potenzialmente transeunte di dette grate, apposte, peraltro, incontestatamente dalla stessa proprietà non rileva, tenuto conto della rilevanza dello CP_1 stato di fatto, a prescindere da quanto, significativamente, previsto, peraltro, nell'atto del 1955 e dal fatto che tutte le fotografie prodotte in atti descrivono la presenza delle grate stesse ( in tal senso vedasi Cass., sez.2, n.25864, 23.9.21).
39 Da ciò discende che l'invocata applicazione del DM n.1444/68 non trova fondamento alcuno, attesa la specificità della normativa rispetto, appunto, alle pareti finestrate: il fatto stesso, per inciso, che l'allora parte acquirente avesse riconosciuto il diritto a controparte di costruire anche a meno di 75 cm, ferma l'estinzione di tale diritto, testimonia, tuttavia, quale fosse la volontà negoziale delle Parti nel non ritenere affatto dette “ finestre” quali vedute, fermo il complesso degli accordi pattizi di cui già si è detto trattando l'appello principale. Sulla nozione, poi, di pareti finestrate, ancora, l'interpretazione estensiva ed indiscriminata della nozione medesima, non convince. In merito, va rammentato, in primo luogo che la Suprema Corte, sez. 2 , n 26383, 20/12/16, ha avuto modo di precisare: “ Posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968
- il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere".
In tal senso si è espressa a ben vedere anche la Suprema Corte con sent. sez.2, n. 4834, 19.2.19, sentenza che è richiamata dalla pronuncia del Consiglio di Stato n.1841/21 , indicata dalla FE quest'ultima , va rimarcato, ha sottolineato la diversa “ratio” sottesa alla disciplina delle CP_1 distanze, in relazione ai rapporti di vicinato, con riferimento alla normativa a tutela delle “ vedute”, in punto contemperamento fra prerogative dominicali contrapposte, rispetto alla tutela della privacy (estranea al caso in esame, non sussistendo vedute), e tutela della salubrità dei luoghi, in rapporto al citato art.9 del DM n.1444/68, affrontando, come la Suprema Corte nel 2019, il tema dei balconi (che non riguarda il caso in esame, per non essere mai stato dedotto), per, dunque, dare rilevanza, a titolo esemplificativo, a tutte le aperture verso l'esterno, quali, appunto porte, balconi, finestre di ogni tipo, in relazione all'utilizzo di tali manufatti per essere “ aperti verso l'esterno” ed alla conseguente necessità di tutelare la salubrità del contesto, evitando malsane intercapedini, il che, tuttavia, non pare proprio comprenda anche le luci, irregolari o meno, la cui funzione risulta, come già esposto più volte, eterogenea rispetto a quanto indicato. Merita, a tal riguardo, di essere riportata la motivazione della rammentata sentenza n. 4834/19 della Suprema Corte, che, a parere di questa A.G., consente di apprezzare come fondatamente, nel caso di specie, la parete in cui si trovano le due aperture oggetto di controversia non rientri nel campo applicativo del citato DM del 1968: “…Ed, invero, non può non rilevarsi che, come ammesso da parte della stessa ricorrente, sulla parete del fabbricato di cui è stata ordinata la demolizione ovvero l'arretramento sono collocate, oltre ad alcune aperture, di cui si discute se abbiano carattere di veduta oppure di semplici luci, anche dei balconi, dei quali si è tenuto conto ai fini del calcolo delle distanze (sul presupposto che non fossero dei meri sporti ornamentali), come confortato anche dalla lettura del dispositivo.
La tesi della ricorrente è che, perché possa invocarsi la previsione di cui al citato DM del 1968 n. 1444, lungo una delle pareti frontistanti debbano aprirsi delle finestre intese quali vedute, con la conseguenza che, essendo state apposte delle sbarre in corrispondenza delle finestre ivi allocate, che impediscono la possibilità di affaccio, diretto, laterale e/o obliquo, non si sarebbe più al cospetto di vedute, ma di semplici aperture lucifere, che appunto non rilevano ai fini della norma in esame. Ritiene il Collegio che tuttavia l'interpretazione della norma de qua non possa che condurre alla conclusione secondo cui a connotare come finestrata una parete sia anche la presenza di balconi, e ciò in quanto trattasi di manufatti che assicurano la possibilità di esercitare la veduta, conformemente alla ratio che è sottesa alla previsione in esame. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che (cfr. da ultimo Cass. n. 26383/2016), poiché nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si
40 ispiri all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere" (conf. Cass. n. 6604/2012). Deve quindi ritenersi che anche la presenza di balconi assicuri la possibilità di veduta (cfr. da ultimo Cass. n. 8010/2018, a mente della quale con riferimento ai balconi, rispetto ad ogni lato di questo si hanno una veduta diretta, ovvero frontale, e due laterali o oblique, a seconda dell'ampiezza dell'angolo), e che quindi la loro presenza sul fronte del fabbricato impone l'applicazione della norma alla quale hanno fatto riferimento i giudici di merito (si veda per la giurisprudenza amministrativa Cons.
Stato 5/10/2015 n. 4628, che ha ribadito che per pareti finestrate si devono intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere in esse anche quelle sulle quali si aprono semplici luci, nonché T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), 20/11/2012, n. 788, che ha specificato che ai sensi dell'art. 9
d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi per "pareti finestrate", non solo le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce l'illegittimo avvicinamento). Ne consegue che, attesa la presenza di balconi lungo la parete dell'edificio della ricorrente, va esclusa la dedotta violazione di legge, mentre risulta priva del carattere della decisività la pretesa omessa disamina della circostanza che alcune delle aperture non consentano l'affaccio, trattandosi di affermazione che non tiene conto della necessaria rilevanza che invece assumono i balconi ai fini della presente vicenda…”.
Ciò detto, il richiamo alla necessità di evitare situazioni pregiudizievoli, in termini di intercapedini fra costruzioni, va rammentato, è già stato riconosciuto dal IB, prevedendo l'arretramento a 3 metri, il che assorbe anche le suggestioni difensive in termini di privacy, financo, peraltro, rispetto alla misura prevista dall'art.907 c.c., ferma l'ontologica natura lucifera delle aperture
“ de quibus”, in rapporto alle peculiarità delle stesse. Le doglianze, ancora, circa la natura dell'opera contestata sono state oggetto di articolata motivazione, sia da parte del primo Giudice, che della Corte come sopra, rispetto agli esiti della TU ed ai raffronti, occorrendo rammentare come il piano civilistico e quello amministrativo siano distinti, con l'effetto che gli atti della PA afferenti alle costruzioni sono sempre rilasciati fatti salvi i diritti dei terzi, mentre eventuali irregolarità amministrative non fanno sorgere diritti esercitabili di fronte alla giurisdizione ordinaria, salvo quanto il regime dei rapporti privatistici consente di apprezzare in tal senso: sul punto la Suprema Corte, fra le altre, con sentenza sez. 2, n. 5605, 26.2.19, ha avuto modo di affermare: “ Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.”
A fronte di ciò, quanto dedotto, ancora, sub A3 del motivo di appello incidentale in questione, si scontra con il fatto che le preesistenze sono state oggetto di verifica da parte del TU, anche rispetto alle deduzioni dell'allora TE attrice, come da citazione, e che quanto oggetto di doglianza non si confronta, secondo la Corte, ancora una volta, con i limiti processuali afferenti alla definizione dell'oggetto della causa, rispetto alle deduzioni di cui alla citazione ed alla prima memoria ex art.183,
41 comma 6 , c.p.c., nei soli limiti della possibilità di “ emendatio”, come già denunciato in precedenza, il tutto con l'obiettivo, non consentito, di un allargamento indefinito del “thema probandum “ e
“decidendum”, in funzione di un “approccio” al processo inammissibilmente esplorativo, oltre che
“aperto”, “approccio” che è stato necessariamente “definito” e “ contenuto” dal IB, anche rispetto a quanto, d'altra parte, previsto dall'art. 163, n.4, c.p.c., a pena di nullità. La verbalizzazione di prima udienza ed il tenore della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. confortano le considerazioni che precedono. L'effetto di quanto sopra è che, a ben vedere, le doglianze circa la pretesa omessa considerazione del piano amministrativo, come tale, sono generiche e tendono ad una non condivisibile e confusiva sovrapposizione dei diversi piani ( a prescindere dal parallelo contenzioso di fronte al G.A., con pronunce, di primo e secondo grado, per nulla favorevoli al al di là di una CP_1 davvero poco convincente, se non ardita, prospettazione, come da difese finali del medesimo). CP_1
Detto motivo di appello incidentale è, pertanto, infondato, muovendo da presupposti errati e da pretese inammissibili. In tal senso, ancora, ferme le statuizioni di primo grado, la doglianza specifica afferente alla scaletta, che conduce alla copertura su cui risulta essere stato costruito quello che è stato definito
“pozzo di luce”, si appalesa, a prescindere da ogni considerazione sulla novità della domanda, correlata, da un lato ad una rimessa in pristino che, in sé, è infondata, al di là dell' obiettivo di inibire in ogni modo alla proprietà il proprio diritto dominicale di costruire, dall'altro non tiene conto Pt_1 in concreto, attese le distanze, degli effetti derivanti dalla statuizione sub 1 della sentenza di primo grado, statuizione che è stata confermata dalla Corte.
-2° motivo di appello incidentale – Le doglianze “de quibus”, ove non costituenti, peraltro, a ben vedere, la riproposizione delle doglianze di cui al primo motivo, sono infondate nella parte in cui pretendono la generalizzata applicazione del DM del 1968, con la relativa distanza di 10m., a fronte di quanto già motivato, anche circa la natura dell'intervento edilizio , cui si rinvia. Pt_1
In merito, poi, alla specifica doglianza relativa alla finestra “ della macelleria”, la contestazione risulta frutto di un'applicazione distorta del DM n.1444/68, a fronte di una situazione fattuale in cui, pacificamente, detta apertura si colloca, per intero, al di sotto del muro perimetrale, che, di fatto, si interpone con la parete finestrata rimanendo al di sotto della stessa: correttamente, dunque, il CP_1
IB ha ritenuto in nessun modo lesiva detta finestra con i diritti della controparte, trattandosi di manufatto che aggetta, per intero, nella sola proprietà di chi l'ha costruita ed è, dunque, frutto di un esercizio corretto delle prerogative dominicali, in alcun modo potendosi ravvedere la presenza di intercapedini fra la parete finestrata dell'TE LA, soprastante, e la finestra medesima, con la conseguenza che mancano in radice i presupposti applicativi della “ratio” di cui al citato DM, “ratio” già ampiamente trattata. La doglianza, va detto, si appalesa parimenti infondata, nella parte in cui il pretende di CP_1 far valere di fronte al G.O. situazioni fattuali, quali il preteso divieto di costruire nuove pareti finestrate anche fra edifici che risultino in proprietà dello stesso soggetto, non è dato sapere in forza di quale diritto azionabile a tal specifico riguardo, atteso che la questione, in detto modo prospettata, lascia estraneo, sotto ogni profilo valutabile in questa sede, il stesso. CP_1
Le foto inserite nell' atto in questione, coerenti con quelle presenti agli atti ed allegate alla TU, confortano la fondatezza della decisione cui è pervenuto il primo Giudice. Con riferimento agli altri motivi di doglianza, devesi osservare come il IB abbia chiaramente determinato il parametro cui attenersi per riportare la rampa, per la parte sopraelevata, alla misura corretta assumendo quale parametro medesimo quello della pregressa altezza dell'edificio, il che appare sufficiente a definire un obbligo di “ facere”, nel caso in sede di esecuzione
42 coattiva;
le pretese di “chiarimenti” dell'appellante, a riguardo, mirano in realtà ad introdurre elementi di valutazione tecnica che risultano superflui ai fini della decisione assunta, trattandosi di misurazioni, ancor più se si considera che ha assunto, comunque, come la corretta entità CP_19 della misura in questione emerga dagli stessi elaborati del TU. In sostanza , reputa la Corte, la statuizione del IB risulta sufficientemente chiara per la sua esecuzione, sì da non essere necessario alcun chiarimento o supplemento di perizia, il contraddittorio tecnico, svoltosi nella sede opportuna e tempestivamente, palesandosi sufficiente, al di là del tentativo dell'appellante incidentale di percorrere, a ben vedere, “nuove strade”, al fine di pervenire a pronunciamenti più favorevoli, fermo, d'altra parte, quanto sopra esposto circa l'appello principale sul punto. Le doglianze successive, nominate “ misura delle demolizioni/arretramenti”, muovono dal presupposto che il IB non avrebbe dovuto tenere conto delle preesistenze, questione che è già stata trattata dalla Corte, con adesione alla posizione del primo Giudice e con gli esiti conseguenti, rispetto alla TU. Tali doglianze sono, dunque, assorbite facendo riferimento a deduzioni tecniche che muovono dal presupposto opposto, ferme, peraltro, le statuizioni afferenti al parziale accoglimento dell'appello principale come sopra esposto. Il motivo di appello “ de quo”, pertanto, è infondato e deve essere respinto.
-3° motivo di appello incidentale – Il motivo, nominato in modo generico “ Sulla violazione dell'art.905 e 906 c.c., in relazione all'edificazione di nuove vedute da parte delle controparti”, così da rinviare a pretese di cui si è già ampiamente trattato, affrontando i precedenti motivi, assume una valenza specifica, nella parte in cui si riferisce al piano di copertura dell'edificio della controparte ( per essere chiari come da foto, in particolare, 19/20 allegata alla TU). In merito, va osservato che la destinazione funzionale di un bene immobile va valutata rispetto alla sua oggettività e non a quello che potrebbe divenire in futuro, con eventuali modifiche. A fronte di ciò, allora, correttamente il IB ha valorizzato le caratteristiche intrinseche del bene, come argomentato in sentenza, per escludere che lo stesso sia destinato a stazionamenti, quanto piuttosto ad accessi del tutto precari ed occasionali, per esigenze tecniche, dal personale addetto, in tal senso deponendo, in primo luogo, le modalità con cui accedere, mediante scala non fissa, la collocazione di impianti e le stesse misure del parapetto. Con tali argomenti, tutti rilevanti e convincenti, va detto, l'appellante incidentale non si confronta realmente, reiterando convincimenti personali che non tengono conto in modo realistico dei dati fattuali oggettivi.
Anche tale motivo, pertanto, è infondato e va respinto.
-4° motivo di appello incidentale – Il motivo in questione mira, ancora una volta, a pretendere, rispetto ai tempi “ anticipati”, in cui ha inteso agire il di fronte al IB, a far valere situazioni fattuali emerse in esito ai CP_1 termini per poter emendare le domande di cui alla citazione, il tutto assumendo, inammissibilmente, come già sopra detto accogliendo un motivo di appello principale, che quanto emerso in esito alla TU, secondo le valutazioni, peraltro, del proprio CT, possa costituire oggetto del giudizio promosso, il che non è. Il in particolare, nel lamentare gli scoli non a norma, in relazione alla “ piscina” che il CP_1 proprio Tecnico di fiducia, in esito alle oo.pp., ha evidenziato, dimentica il contenuto della domanda proposta in citazione, poi segnatamente oggetto di “ emendatio” nella prima memoria, con riguardo
43 alla distanza dal confine dell'impianto di scolo nel frattempo realizzato, così da “ cristallizzare” l'oggetto del giudizio. Le doglianze in questione, pertanto, presuppongono, ancora una volta, l'errato convincimento che nel caso di specie il medesimo potesse mantenere “ aperto” il “ thema” sia CP_1 della decisione , che della prova, il che si pone in netto contrasto con gli effetti dei termini perentori cui è informato il processo civile, a riguardo, come già ricordato, in funzione di interessi pubblici, che non sono nella disponibilità delle Parti. Le difese finali dell'appellante “de quo”, a riguardo, mirano ad ignorare quanto sopra, pur dando atto della rilevanza essenziale degli esiti delle oo.pp. rispetto al motivo di appello. Nessuna integrazione di TU, pertanto, andava e va disposta, rispetto a pretese illegittimità dei nuovi scoli tardivamente dedotti nella presente causa. Il motivo di gravame, dunque, è infondato, afferendo a domanda che il IB non poteva prendere in considerazione.
-5° motivo di appello incidentale – La doglianza, di fatto, a fronte delle chiare argomentazioni del primo Giudice, circa il limitato numero di parcheggi realizzato da controparte, come emerge dalla TU, vanta una compressione lesiva del proprio diritto di passaggio che , in realtà, si fonda, da un lato su argomentazioni neutre, come la difficoltà di parcheggio a Loano, dall'altra assume un uso del parcheggio non solo da parte dei clienti del supermercato, senza considerare ( a prescindere dalla sovrapposizione di elementi di prova ascrivibili semmai ad atti emulativi, da far valere come tali) le caratteristiche intrinseche del parcheggio medesimo. La realtà dei fatti evidenzia, come osservato dal IB, che , a fronte della servitù di passaggio del e dei clienti dell' hotel LA, gestito dal medesimo, financo rispetto CP_1 CP_1 all'esercizio della sosta per solo carico/scarico, la relativa “ utilitas” non è stata in alcun modo apprezzabilmente compromessa dal passaggio dei veicoli diretti ai pochi posti di cui al parcheggio medesimo, a fronte di flussi, da parte del fondo dominante, certamente non continui, esattamente come quelli del fondo servente, prima inesistenti, certo non graditi dal stesso, ma come tali CP_1 compatibili con il mantenimento integrale dell' ” utilitas” medesima. La tutela di quest'ultima, va d'altra parte rammentato, presuppone azioni compressive, come anticipato, effettivamente apprezzabili, in rapporto al principio per cui , comunque, il “ peso” imposto al fondo servente deve limitare le prerogative dominicali per quanto indispensabile. In merito, allora, le stesse deduzioni dell'appellante incidentale, al netto dell'enfasi difensiva, descrivono una situazione in cui , quale eventualità , chi passa per giungere all'ingresso dell'hotel, deve, al più, attendere qualche secondo, per far passare i veicoli “destinati al” o “provenienti dal” parcheggio, il che, al di là della personale percezione del altro non costituisce che un irrilevante CP_1 fastidio, financo, in termini oggettivi, neppure percepibile come tale, nell'ambito dell'ordinaria confusione in cui circolano le vetture in un centro abitato quale quello in esame, ancor più a fronte, va ricordato, di una facoltà di sosta per solo carico/scarico, il che integra, intrinsecamente, tempi del tutto contenuti, che, nel caso, gli avventori del supermercato attenderanno. La pretesa di qualsivoglia TU, il cui rigetto è oggetto di specifica doglianza, si appalesa , dunque, dilatoria, poiché correlata ad un accertamento superfluo, rispetto ad una situazione fattuale chiara: la prospettazione della necessità di verificare la “ rotazione” dei mezzi sulle 24 ore , invocata dall'appellante incidentale, continua, infatti, a prescindere dalle caratteristiche intrinseche del parcheggio, anche ove usato, come asserito, nottetempo da altri soggetti rispetto ai clienti del supermercato, durante l'orario di chiusura ( dipendenti o familiari del ), in rapporto Pt_1 all'effettiva “ utilitas” a favore del fondo in relazione alla tipologia di attività svolta. CP_1
44 In sostanza, osserva la Corte, la rappresentazione della situazione come se il passaggio in questione fosse divenuto una sorta di centrale crocevia cittadino non regge ai dati di realtà desumibili dalla disamina obiettiva delle risultanze dimensionali e strutturali. Analogamente, le doglianze afferenti al passaggio di accesso dal portico pubblico si appalesano viziate dalla medesima falsa rappresentazione fattuale, al di là del tentativo , infondato, di sovrapporre questioni amministrative, in termini meramente autorizzativi, rispetto alle quali il CP_1 non vanta diritti, rispetto, viceversa, alla tutela civilistica devoluta alla G.O., in rapporto alla pretesa, ma insussistente, violazione, in particolare, dell'art. 1067 c.c. e del dedotto uso pubblico, quanto al porticato. In merito, va rammentato quanto argomentato dalla Suprema Corte, in particolare con pronuncia sez.2, n. 25056 del 10/10/18, ove si legge: “…La sentenza della Corte de L'Aquila ha risolto la controversia sulla base dell'art. 1067, comma 2, c.c., a norma del quale il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. L'art.
1067, comma 2, c.c. esclude, cioè, la facoltà del proprietario del fondo servente di eseguire opere che, incidendo sull'andatura e sull'estensione della servitù, riducano la possibilità per il proprietario del fondo dominante di trarre dalla stessa servitù la più ampia utilitas assicurata dal titolo. Conseguentemente, per interpretazione consolidata di questa Corte, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non cagionino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù (cfr. Cass. Sez. 2, 03/11/1998,
n. 10990; Cass. Sez. 2, 19/04/1993, n. 4585). Non possono comunque ritenersi compresi nel divieto posto dall'art. 1067, comma 2, c.c. quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto civiliter dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo servente stesso, facoltà che l'esistenza della servitù non può totalmente elidere (Cass.
Sez. 2, 03/01/1966, n. 10)…” Non consente di pervenire a diverse conclusioni la pretesa di dare corso a prove orali, che, in radice, a prescindere dal carattere valutativo e generico di alcune, non avrebbero potuto mutare il quadro delle risultanze esposte, il fatto, in sintesi, che , rispetto a prima, la costruzione del parcheggio da parte abbia modificato la situazione preesistente essendo pacifico e Pt_1 neppure contestato, il che è , tuttavia, ben lungi dal portare ad affermare che sia stata effettivamente lesa l' ”utilitas” del fondo dominante, proprio in ragione della disciplina delle servitù, rispetto alla prerogative dominicali in capo al proprietario del fondo servente. Di nessun rilievo è poi, ai fini de quibus, che vi possano essere stati episodi occasionali di persone in difficoltà di manovra, con conseguenti rallentamenti, ciò non incidendo sulla dimensione
” reale” delle doglianze di cui si tratta, afferenti ai rapporti fra proprietari di fondi, parimenti irrilevanti ed anzi inammissibili essendo le doglianze relative ad un preteso uso difforme dai titoli edilizi, piano amministrativo che, ancora una volta, il mira a sovrapporre a quello civilistico ( nonostante CP_1
l'intestazione del motivo), dimenticandosi, inoltre, sia dei diversi effetti, anche in termini di invocata inibitoria, sia, come già detto, di quanto azionabile dal stesso, a riguardo specifico, di fronte al CP_1
G.O. Il motivo in questione, dunque, si appalesa infondato e va respinto, certo essendo, per concludere, che la situazione di assoluto “caos”, con ingorghi e code, in tesi derivante dalla costruzione del parcheggio in questione, come da punti C) ed F) della citazione originaria, non si è affatto concretizzata, tale situazione essendo smentita dalle stesse produzioni fotografiche dell'appellante incidentale ( vedasi, in particolare, le foto sub produzioni 1115,1116,1117 e 1118, che, semmai, mostrano veicoli fermi lungo la via di passaggio, situazione del tutto eterogenea e correlata a responsabilità individuali di ignoti).
45 -6° motivo di appello incidentale – Le doglianze dell'appellante, in punto rumori e fumi intollerabili, non si confrontano realmente con le considerazioni del primo Giudice, fondate sullo stato dei luoghi ricostruito in esito alle allegazioni delle Parti, rispetto, peraltro, ad un parcheggio, come detto, di limitate dimensioni, rispetto ad un contesto certamente urbano, in relazione, peraltro, ad una richiesta di TU non accolta, poiché valutata esplorativa, rispetto ad apodittiche affermazioni di fatto, incoerenti, nella sostanza, con lo stato dei luoghi medesimo, oltre che, va detto, con la stessa deduzione del circa l'uso veicolare CP_1 del passaggio stesso, anche per scarico/carico, dei propri fornitori, analogamente contestando tale carenza di concreta e compiuta allegazione in ordine al rumore. In tal senso, l'ulteriore tentativo, evidenziato dal primo Giudice, di confondere il piano civilistico, con quello amministrativo, attesta, financo rispetto alla prospettazione dell'ambito di indagine di cui a pag. 41 dell'appello incidentale, l'intento esplorativo, teso a sollevare il deducente dall'onere della prova rispetto a mere asserzioni, ciò per non dire della valenza delle pronunce dell'A.G. amministrativa, in ultimo di quella 15.2.24 del Consiglio di Stato, in ordine alle pretese illegittimità amministrative dell'opera in questione, non ravvisate, anche dal punto di vista acustico. E', ancora, significativo dell'elusione dell'onere probatorio, il secondo capoverso di pag.42 dell'appello incidentale, ove, da un lato si richiama la legge n.447/95, che non attiene ai rapporti fra privati, disciplinati dall'art.844 c.c., ma a quelli verticali fra cittadino e P.A. ( e contiene, comunque, parametri di base oggettivi), dall'altro, nonostante la pluralità di documenti versati in causa, neppure è stata prodotta una relazione tecnica afferente a qualsivoglia di tali norme, pretendendo, in sostanza, non un'attività valutativa da parte del Giudice e del suo Ausiliario, ma un'attività sostitutiva di ciò che il avrebbe già dovuto documentare nel formulare la propria domanda, al di là del CP_1 convincimento personale, per nulla condivisibile, dell'appellante in questione circa l'entità dell'onere probatorio su di lui incombente. Nell'ambito di detta confusiva sovrapposizione delle diverse questioni è significativo , peraltro, il richiamo dell'appellante incidentale alla sentenza 12.10.20 n.21993 della Suprema Corte a SS.UU. , richiamo, in realtà, del tutto non pertinente al caso di specie, come emerge pacificamente dalla massima, secondo cui: “In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere".
In merito, d'altra parte, a ciò che effettivamente ha allegato l'allora TE attrice, in termini documentali, correttamente sono state valutate insufficienti le produzioni, quale quella sub 41, che ben possono essere ascritte a situazioni episodiche, così come quelle fotografiche , rispetto a situazioni di utilizzo del parcheggio di lettura neutra, comunque sostanzialmente ordinaria, in rapporto ad elementi fattuali concreti per ritenere superata la tollerabilità di cui all'art.844 c.c., rispetto alla quale, va rammentato, come , ex plurimis, chiarito dalla Suprema Corte, con pronuncia sez.2, n. 28201, 5/11/18 “ Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la
46 valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata”. Rispetto, pertanto, alle doglianze in questione, neppure può prescindersi dai dati di fatto afferenti alla collocazione dell'assai contenuto parcheggio in esame, in centro, a Loano, in zona densamente popolata, con strutture alberghiere, quale quella della stessa proprietà connesse CP_1 alla destinazione turistica della cittadina, nota località balneare di vacanza, elementi tutti davvero assai poco compatibili con la rappresentazione di piena “ tranquillità “ vantata dall'appellante “ de quo” rispetto alla situazione preesistente. In merito, fermo restando che il IB, a fronte della necessaria valutazione di tutti gli atti, non era tenuto a replicare in modo specifico ad ogni difesa e deduzione delle Parti, in ragione di argomenti assorbenti, reputa la Corte, rispetto al motivo in questione, di dover, circa i capitoli di prova riproposti dall'appellante incidentale, osservare quanto segue: -il cap. 4 è irrilevante, afferendo ad un uso ordinario del parcheggio;
- il cap.5 è in parte generico e valutativo, come tale inammissibile, in parte irrilevante, ai fini “ de quibus “ afferendo alla descrizione di attività ordinaria;
- il capitolo 6 è inammissibile, poiché generico e valutativo;
- il capitolo 7 è inammissibile, poiché generico rispetto ad un uso rilevante rispetto al giudizio in questione;
- il capitolo 8 è irrilevante, rispetto alla prova di qualsivoglia abnormità dell'uso oggettivo, attestando, peraltro, un lungo tempo di parcheggio, che depone per un limitato ricambio e conseguente limitate immissioni;
- il capitolo 9 è irrilevante al fine di decidere quanto in discussione;
- il capitolo 10 è inammissibile, poiché generico e valutativo;
- il capitolo 11 è irrilevante, rispetto alla specificità dell'episodio, essendo inammissibile, poiché generica e valutativa, la formulazione in termini di mera esemplificazione;
- il capitolo 16 è irrilevante, attestando, comunque, parcheggi prolungati e, dunque, meno “ invasivi”, ai fini delle lamentate immissioni;
- il capitolo 17 è inammissibile poichè generico e valutativo, oltre che irrilevante;
- il capitolo 18 è irrilevante, afferendo, semmai, ad un'immissione di luce, diversa da quelle oggetto di causa, oltre che contraddittorio, in relazione al fatto di dedurre la presenza della luce medesima, comunque non fissa, essendo attivabile, come indicato, in rapporto al movimento, oltre che generico rispetto ai soggetti asseritamente disturbati;
- il capitolo 19 è superfluo, rispetto ai documenti prodotti, relativi, comunque, a soli 4 clienti, al netto delle componenti valutative delle dichiarazioni allegate agli atti ed al netto dell'inammissibile inciso valutativo “ fra gli altri”; - il capitolo 20 è irrilevante, rispetto allo stato dei luoghi, già chiaro;
- il capitolo 21 è irrilevante, attestando parcheggi stabili, con minor ricambio e, dunque, minore incidenza ai fini delle immissioni;
- il capitolo 22 è irrilevante, come il precedente. In sostanza, osserva questa Corte, dalle stesse deduzioni istruttorie dell'attore originario, ove afferenti realmente a fatti, non emerge alcun indice specifico di intollerabilità, al di là di situazioni occasionali, rispetto a quanto dedotto, che non rilevano ai fini del giudizio ex art.844 c.c., anche a prescindere dalle esigenze “ produttive” correlate al parcheggio stesso, non potendosi tacere che la prospettazione, di fatto emergente, come anticipato, dell'utilizzo stabile di posti macchina, fra i pochi disponibili, per un lungo orario, riduce semmai l'entità delle immissioni di rumore e fumi correlate al lamentato ricambio nel parcheggio posto nella proprietà . Pt_1
Quanto, poi, alle doglianze afferenti alle attività di carico/scarico delle merci da parte del
, la decisione del IB deve essere pienamente condivisa , rispetto alla TE_13 titolarità passiva di dette doglianze, anche a prescindere dal fatto che, in termini di prova, i capitoli da nn.14 e 15 sono manifestamente generici e valutativi ( un rumore percepibile, ancor più in un contesto quale quello in esame, di cui si è detto, non essendo di per sé intollerabile, così come per nulla probante è il fatto che tali rumori, indicati come giornalieri, abbiano svegliato soggetti in modo imprecisato più volte).
47 In merito, inoltre, diversamente da quanto sostenuto nel gravame, dalla stessa motivazione della pronuncia Cass.n.4908/2018 emerge in realtà come le doglianze del siano infondate. CP_1
Nella parte motiva “ de qua” , si legge, infatti: “ …le Sezioni Unite di questa Corte, già da molti anni, hanno stabilito che nell'ipotesi in cui le immissioni moleste siano prodotte dal detentore d'un immobile,
l'eventuale sussistenza della legittimazione passiva del proprietario di questo, non ne comporta l'automatica responsabilità per il risarcimento dei danni, essendo, all'uopo, necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e del nesso oggettivo di causalità (e non di mera occasionalità) fra la concessione dell'immobile al terzo ed i danni subiti dal fondo contiguo (Sez. U, Sentenza n. 2711 del 21/07/1969); in applicazione di questo principio, questa Corte ha già affermato che "in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi"(Sez.
3, Sentenza n. 11125 del 28/05/2015); or bene, la colpa civile rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c. può consistere tanto nella violazione di precetti giuridici (legge, regolamenti, contratti), quanto nella violazione di regole di comune prudenza;
nel primo caso, l'accertamento della colpa esige la previa individuazione della regola giuridica che il presunto responsabile avrebbe dovuto rispettare, e che non rispettò; nel secondo caso,
l'accertamento della colpa aquiliana esige che si stabilisca previamente quale sarebbe dovuta essere la condotta prudente da seguire, in funzione delle circostanze e della qualità soggettiva dell'agente: ciò vuol dire che dall'uomo comune sarà esigibile la diligenza del bonus pater-familias, e dall'imprenditore commerciale quella dell'homo eiusdem generis et condicionis, secondo la regola generale dettata per qualsiasi tipo di obbligazione, ivi comprese quelle da fatto illecito, dall'art. 1176 c.c. (sulla necessità che anche la colpa aquiliana sia valutata in base ai criteri di diligenza dettati dall'art. 1176, primo e secondo comma, c.c., si veda ex multis Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998); nella vicenda oggi all'esame di questa Corte, deve escludersi che … avesse un obbligo di vigilanza, di intervento o di veto nei confronti del locatore, che scaturisse da norme positive o contrattuali;
in tanto, perciò, si sarebbe potuta affermare la sussistenza della colpa della
….., in quanto si fosse accertato che un astratto proprietario di immobili "diligente", al posto della odierna ricorrente, avrebbe tenuto una condotta diversa;
la "condotta diversa" teoricamente esigibile dal proprietario
d'un immobile che intenda locarlo ad uso di pubblico esercizio non potrebbe che consistere in due atti: o rifiutare la locazione, o recedere dal contratto, posto che sarebbe inesigibile dal locatore, obbligato a garantire il pacifico godimento della cosa locata, una manus iniectio sul conduttore vòlta ad impedirgli di far chiasso;
la conclusione è che, per potere affermare la sussistenza d'una colpa aquiliana della…., si sarebbe dovuto accertare in punto di fatto se, al momento in cui questa concesse in locazione il proprio immobile alla …., potesse o non potesse prevedere con l'ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che la società conduttrice avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili…”. Orbene, nel caso di specie, fermo l'onere probatorio, incombente comunque sull'originario attore, sul punto specifico, va detto, del tutto non assolto, al di là di mere affermazioni, sarebbe francamente apodittico da parte di questa Corte assumere che, rispetto alla realizzazione di un Cont supermercato, locato ad una società , quale la , di primaria importanza, con soprastante piccolo parcheggio per la clientela, il avrebbe dovuto prevedere, a fronte di un'attività commerciale Pt_1 del tutto lecita, che implica gli approvvigionamenti occorrenti, il fatto che questi ultimi sarebbero stati posti in essere in modo improprio da parte del personale della società conduttrice, o financo, dei fornitori della stessa, in termini di mezzi utilizzati, modalità di carico/scarico ed orari: l'infondatezza di una tale conclusione si appalesa senza ulteriori argomentazioni, a maggior ragione considerato il
48 contesto cittadino di cui si tratta. Negli stessi termini, va sottolineato, devono essere risolte le contestazioni circa i comportamenti degli addetti PAM prima dell'apertura. In conclusione, devesi affermare che le critiche mosse alla decisione del primo Giudice in punto immissioni, sono risultate inaccoglibili, sì che anche il presente motivo di appello incidentale è risultato infondato e va respinto.
-7° motivo di appello incidentale – La doglianza in questione si appalesa infondata in rapporto a quanto già sopra esplicitato, circa l'autonomia ed i diversi effetti del piano amministrativo e civilistico, ferme restando le pronunce, avvenute, correlate ai diritti, ove fondati, del il quale, d'altra parte, continua ad invocare una CP_1 declaratoria, non scevra di genericità, come da stessa titolazione del motivo, tipicamente di competenza del G.A., nei modi e nelle forme previsti: detta specifica giurisdizione, merita di essere sottolineato, non può essere elusa con pretese quali quelle de quibus, a prescindere dal fatto che sia il TAR, che il Consiglio di Stato, come già ricordato, sono stati aditi in parallelo dallo stesso CP_1 ed hanno anche pronunciato. Dolersi, dunque del fatto che : “ Il IB non ha preso posizione” sull'iter amministrativo afferente alle opere di cui è causa risulta equivoco e non coglie nel segno, ancor più ove si osservi che, a ben vedere, per quanto non già esaminato fra il primo ed il secondo grado, nei limiti di quanto valutabile dal G.O., il neppure ha formulato una richiesta di condanna al risarcimento del danno CP_1 per equivalente rispetto alle pretese violazioni amministrative. Il motivo, si appalesa, pertanto, infondato e va respinto.
-8° motivo di appello incidentale – La doglianza risulta inconsistente, alla luce di quanto già sopra espresso circa l'accertamento delle preesistenze effettuato dal TU, sì da riproporre argomenti già spesi ( e trattati da questa Corte) circa il DM n.1444/68, dimenticandosi, peraltro, di quanto prodotto in primo grado dall'attore originario, rispetto alla superfluità dei capitoli di prova a conferma dei documenti, come da nn. da 1 a 3. L'intrinseca autonomia della doglianza, peraltro, a ben vedere risulta poco comprensibile, salvo che nella parte assertiva finale, che, tuttavia, altro non è che la riproposizione di quanto già chiesto in precedenza.
-9° motivo di appello incidentale – Il motivo in questione risulta assorbito e non più attuale, rispetto alla necessità, in esito al gravame, come da precedenti motivi del e del di rimodulare le spese di lite , in esito Pt_1 CP_1 alla complessiva vicenda giudiziaria che occupa, anche, dunque, rispetto alle spese tecniche, benchè, in realtà, in allegato alla nota spese di cui alla comparsa conclusionale di fronte al IB non risulta neppure sia stata prodotta una nota anche solo “ pro forma” del CT, a dimostrazione del preteso credito.
-10° motivo di appello incidentale- Con riferimento a tale doglianza la stessa si appalesa infondata, considerate le chiare argomentazioni del IB e la superfluità, anche in esito al gravame, delle prove non ammesse, di cui si è sopra dato atto da parte della Corte. In ogni caso, va detto che, a fronte della volontà del di introdurre in causa nuovi CP_1 documenti tecnici di parte , integrativi delle tempestive osservazioni del medesimo Tecnico durante le operazioni peritali già concluse ( il tutto , si noti, in sede di convocazione del TU su chiarimenti specifici, rispetto a quanto già acquisito agli atti) , il primo Giudice correttamente non ha consentito
49 l'acquisizione dei documenti medesimi, depositati sul PCT senza autorizzazione alcuna, ravvisando, di fatto, l'intento dilatorio di far riaprire le oo.pp. medesime, in rapporto al non gradito esito delle considerazioni del TU stesso, rispetto, ancora una volta, ad un inammissibile approccio “ aperto” delle questioni da decidere e da provare, ancora, peraltro, sovrapponendo il piano civilistico e quello amministrativo ( in pendenza, va ricordato, della tutela chiesta al G.A.). Nessuna lesione del contraddittorio tecnico vi è, dunque, stata e, per quanto già sopra esposto, nessun supplemento di TU andava disposto, oltre quello effettuato, la causa, al di là del personale convincimento del essendo stata trattenuta in decisione quando era CP_1 sufficientemente istruita per la decisione di ciò che era, va ancora precisato, l'effettivo oggetto del processo, al di là degli intendimenti attorei di progressiva estensione delle questioni: elencare, dunque, apoditticamente i punti non condivisi o asseritamente lacunosi degli accertamenti tecnici, ancor più rispetto a tali modalità “ stratificate” di deduzione delle questioni, senza tenere conto delle scansioni processuali e nell'ambito della “ commistione” denunciata fra tutela amministrativa e civilistica, non coglie del segno, rispetto alle valutazioni dell'Ausiliario del Giudice in rapporto a quanto necessario per pronunciare sentenza su ciò su cui il IB doveva ritualmente decidere. In conclusione, non sussiste il preteso vizio lamentato, ciò rispetto anche alle restanti richieste istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art.183 c.p.c., richiamate dall'appellante incidentale, senza neppure specificare a quale acquisizione dirimente esse fossero funzionali, rispetto alla decisione appellata, a fronte, d'altra parte, della manifesta concreta irrilevanza delle richieste stesse, al netto degli intenti esplorativi del e di convincimenti di base, afferenti, per CP_1 esempio, all'utilizzo del parcheggio anche da parte dei “ congiunti” , comunque non dirimenti Pt_1
a fini civilistici. Il motivo “de quo” è, pertanto, infondato e va respinto.
Ciò detto, rispetto all'appello incidentale, residua da esaminare la domanda così formulata dal “…Con altresì riconoscimento di un'indennità giornaliera a favore della proprietà per CP_1 CP_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza di prime cure laddove l'impugnazione di Pt_2
di e del sig sia anche solo parzialmente
[...] TE_2 TE_1 respinta, dal dì di emissione del provvedimento del IB di Savona…” Tale pretesa, osserva la Corte, integra una richiesta ex art.614bis c.p.c., che, va rilevato, non fu formulata di fronte al IB, ne' in citazione, né nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., né, per quanto irrilevante, per tardività, in sede di precisazione delle conclusioni, con l'effetto che la stessa si appalesa, dunque, inammissibile, come recentemente chiarito, con articolata motivazione, dalla Suprema Corte, sez. 3 , n. 14461, 23.5.24, secondo cui: “ L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito…” ( in tal senso anche Cass., sez. 1, n. 32023, 09.12.2019, secondo cui la domanda de qua proposta in appello è nuova e, dunque, inammissibile ex art.345 c.p.c.). A riguardo occorre, per l'effetto, pervenire alla conseguente declaratoria, la trattazione svolta a riguardo dal richiedente omettendo di considerare in toto le preclusioni processuali, comunque non nella disponibilità delle Parti, e quanto chiesto, rectius, nel caso di specie, non chiesto, di fronte al IB.
50 Le difese finali, va detto, fermo quanto segnatamente sopra riportato, rispetto ai singoli motivi, al di là di dimostrare la serrata dialettica fra le Parti, ripropongono quanto già ampiamente argomentato nei precedenti atti difensivi, senza offrire spunti illustrativi meritevoli di ulteriore trattazione da parte di questa A.G.
*** *** *** In esito alla disamina dei motivi di gravame, osserva la Corte come, a fronte di una parziale soccombenza in primo grado da parte del in misura minore rispetto alle domande accolte, in CP_1 esito al gravame, alcune delle doglianze dell'appellante principale, neppure marginali, siano state accolte, mentre l'appellante incidentale è risultato, di fatto, totalmente soccombente. La necessaria considerazione complessiva della vicenda giudiziaria di cui si tratta, pertanto, onde decidere sulle spese di primo e secondo grado, vicenda caratterizzata anche , va rammentato, da una proposta conciliativa in primo grado ( con monetizzazione ragguardevole di ogni possibile doglianza -vedasi verbali 17.11.20 e 15.1.21) non accettata dal impone di ritenere equivalenti CP_1 le reciproche soccombenze delle Parti processuali, sì da giustificare ex art.92 c.p.c. pienamente la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi, comprese quelle di mediazione. Conforta tale decisione il chiaro intendimento, nei fatti, dell'originario attore di inibire in toto alle Parti convenute di operare sulla di loro proprietà confinante, intendimento che, a ben vedere, è risultato fondato, ma in termini sensibilmente contenuti, rispetto a quanto prospettato: ogni questione di possibile soccombenza virtuale, rispetto ad una citazione molto “ anticipata”, rispetto alla pretese, in considerazione delle opere realizzate financo nelle more della prima udienza, non modifica, in via assorbente di ogni altra considerazione, il giudizio espresso. In punto, ancora, spese di TU già liquidate, per l'effetto, le stesse andranno ripartite al 50%, la compensazione decisa operando, in ultimo, anche rispetto alle spese di CT. Va dato atto, infine, che in capo all'appellante incidentale sussistono, essendo stato respinto in toto il di lui gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 618/2021 emessa dal IB di Savona, pubblicata il giorno 22.07.2021, non notificata, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
ACCERTA, con riferimento alla statuizione sub n.2) della sentenza appellata, in parziale riforma della sentenza stessa, che la ricostruzione del fabbricato di cui è causa viola le distanze legali previste dal DM 2 aprile 1968, rispetto alla parete finestrata dell'immobile censito al fg.19, mapp.333, sub 34, graffato al mapp.411, sub 30, limitatamente alle porzioni di fabbricato colorate in giallo di cui al solo allegato 1 della relazione peritale integrativa 10.2.21, escluso quanto indicato nell'allegato 2, e fermo quanto accertato circa la porzione di rampa sopraelevata, rispetto alla preesistente quota di copertura dell'edificio, con condanna di Parti appellanti alle demolizioni conseguenti nei limiti di cui sopra;
DICHIARA, in riforma della statuizione sub n.4 della sentenza appellata, INAMMISSIBILI le domande afferenti alla nuova veduta sul fondo di proprietà in relazione al terrazzo di copertura CP_1 del nuovo volume aderente e prospiciente via dell'Orto; TE_3
TA , in riforma della statuizione n. 6 della sentenza appellata, relativa al muro “ tagliato” di confine in comproprietà tra le Parti, la domanda di CP_19
TA , per il resto, i residui motivi dell'appello principale e tutti i motivi di cui all'appello incidentale, confermando le residue statuizioni della sentenza appellata;
51 DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda dell'appellato incidentale ex art.614bis c.p.c.;
COMPENSA INTEGRALMENTE fra le Parti le spese del giudizio di primo e secondo grado, comprese quelle di mediazione e di CT, oltre che le spese di TU, queste ultime, già liquidate, da ripartirsi, dunque, al 50% fra gli appellanti principali e l'appellante incidentale.
DA' ATTO che sussistono in capo a , appellante incidentale, in ragione del totale rigetto CP_1 del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il versamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 15.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello BRUNO
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