Articolo 6 della Legge 24 novembre 1949, n. 921
Articolo 5Articolo 7
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25 dicembre 1949
Art. 6.
E' consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi, caricatori e rocchetti di supporto.
Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1949