Art. 6.
E' consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi, caricatori e rocchetti di supporto.
Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.
E' consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi, caricatori e rocchetti di supporto.
Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.