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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2205/2016, avente a oggetto “Proprietà” e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Emanuela Bellizzi e dall'Avv. Mimmo Manfredi in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo
ATTORE contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ; , Controparte_1 C.F._2 CP_2 nata a [...] il [...] (C.F.: ); , nato a [...] C.F._3 Parte_2 il 23.01.1962 (C.F.: ); , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._4 Parte_3
); , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._5 Parte_4
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Veronica C.F._6 Puntorieri e dall'Avv. Luigi Malomo in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio CONVENUTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, , , e CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, deducendo che:
[...]
- con sentenza passata in giudicato n. 474/2012 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 21.08.2012,
veniva dichiarato proprietario per intervenuta usucapione del terreno sito in NA Parte_1 alla Contrada TO LA NO, identificato catastalmente al foglio 22 particella n. 33, riconoscendo un possesso uti dominus a far data dal 1978;
- l'azione di usucapione esperita dinanzi al Tribunale di Castrovillari, iscritta al R.G. n. 741/2008, veniva proposta da nei confronti degli eredi di (deceduta nelle more del Parte_1 PE giudizio, il 20.10.2011) e, quindi, nei confronti dei di lei figli e Controparte_1 CP_2 [...]
convenuti non costituiti in giudizio e già rinunciatari dell'eredità paterna, in quanto Pt_2 gravata da esecuzione immobiliare n. 12/2002;
- la domanda di usucapione proposta dinanzi al Tribunale di Castrovillari di cui al R.G. n. 741/2008 veniva trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza;
- in data 9-10.07.2015 provvedeva a delimitare con nastro plastificato bianco/rosso Parte_1 fissato a n. 7 picchetti in ferro alti 1 m. circa la particella n. 33 del foglio 22 usucapita;
- in data 11.07.2015, alle ore 11:00 circa, ad insaputa dell' (marito T_ Parte_4 convivente di il quale aveva testimoniato nel giudizio R.G. n. 741/2008) e Controparte_1 Pt_3
(figlio di e di ) rimuovevano le linee di confine LA
[...] Controparte_1 Parte_4
pagina 1 di 13 particella n. 33 del foglio 22 posti dall' e variavano i sigilli apposti dall'ufficiale giudiziario T_ di cui al verbale del 23.03.2015, annettendo con violenza nella particella n. 192 parte LA particella n. 33 di proprietà dell' per mq 150 e la particella n. 30 demaniale di proprietà di Ferrovie T_ dello Stato;
per tali fatti, in data 11.07.2015 l' proponeva querela nei confronti di T_ Pt_4
e , per la quale pendeva il relativo procedimento penale;
[...] Pt_4
- nell'ottobre 2015, gli eseguivano il frazionamento LA particella n. 33 di proprietà dell'attore, CP_1 che veniva soppressa per dare luogo alla particella 292 del foglio 22, all'insaputa dell'attore, dichiarando in autocertificazione di eseguire il frazionamento a seguito dell'intervenuta usucapione LA porzione di 150 mq LA particella n. 33 di proprietà dell' anche per tali fatti veniva T_ proposta querela penale;
- con atto pubblico a rogito del Notaio n. rep. 71.178, racc. n. 28.507 del 05.02.2016 Persona_2
e vendevano a (figlio di Controparte_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
e con la stessa convivente), tra gli altri beni, anche la porzione frazionata CP_1 dell'appezzamento di terreno di cui alla originaria particella n. 33 (poi particella 292) del foglio 22 di proprietà di , dichiarandosi possessori oltre il ventennio;
Parte_1
- con successivo atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, racc. Persona_2
n. 28.524 del 27.02.2016, donava al di lui padre, , la predetta Parte_3 Parte_4 particella n. 292;
- per tali fatti pendeva un'azione di spoglio;
- la particella n. 33 del foglio 22, frazionata nell'ottobre 2015 dalle parti convenute, è interamente di proprietà di in virtù LA sentenza definitiva dichiarativa dell'usucapione emessa dal Parte_1
Tribunale di Castrovillari n. 474/2012 e non era stata posta in essere nessuno spossessamento legittimo, oltre a non essere decorso un ventennio dal 2012;
- dal momento che la sentenza n. 474/2012 riconosceva un possesso uti dominus in capo a T_
dal 1978 - sulla base delle date di riferimento (il verbale del 23.03.2015 e la sentenza del 2012)
[...]
- non sussiste il possesso ventennale LA particella n. 33 da parte dei convenuti e veniva dichiarato il falso in sede di frazionamento e in sede di disposizione con atti pubblici;
- secondo i principi generali essendo l'atto nullo assolutamente improduttivo di effetti esso non è idoneo a fondare il diritto di chi pretende di averlo acquistato;
a maggior ragione tenuto altresì conto delle regole in tema di acquisti a titolo derivativo nel caso in cui l'acquirente in base al titolo nullo avesse a propria volta allenato il medesimo diritto ad un soggetto ulteriore quest'ultimo non può divenirne titolare, salva l'ipotesi LA buona fede di colui che ha acquistato in base al titolo derivativo;
- la buona fede va intesa come ignoranza LA sussistenza LA causa di invalidità, nella specie costituita dal fatto che chi aliena non è proprietario, e va esclusa in capo a;
Parte_4
- sussiste la mala fede dei venditori e in quanto, Controparte_1 CP_2 Parte_2 essendo parti convenute contumaci e soccombenti nel giudizio R.G. n. 741/2008 conclusosi con la sentenza n. 474/12 del Tribunale di Castrovillari, nel compiere l'atto di compravendita in favore di sapevano di non essere proprietari;
Parte_3
- sussiste la mala fede del compratore e successivo donante, , in quanto convivente con Parte_3 la madre e nel medesimo stabile con gli zii, nonché autore materiale dello spoglio - unitamente al padre, - avvenuto il 11.07.2015, nei cui confronti pendeva innanzi al Tribunale di Parte_4
Castrovillari il procedimento penale R.G.N.R. n. 7719/2015;
- sussiste, altresì, la mala fede del donatario , essendo quest'ultimo a conoscenza LA Parte_4 nullità del precedente atto di compravendita in favore del donante e di ricevere un Parte_3 bene a non domino;
- è nullo l'atto di compravendita per Notar n. rep. 71.178, racc. n. 28.507 del Persona_2
05.02.2016 poiché consistente in una vendita da parte di un non proprietario ad un terzo in malafede;
- è nullo il successivo atto pubblico di donazione per Notar rep. n. 71.207, racc. n. Persona_2
pagina 2 di 13 28.524 poiché consistente in un acquisto illegittimo da un soggetto a sua volta in mala fede;
- entrambi i suddetti atti di disposizione sono nulli per essere stati posti in essere allo scopo di eludere la legge e commettere un'illegalità;
- a riprova LA malafede dei convenuti, il notaio veniva esonerato dall'espletamento delle visure ipocatastali nel ventennio sulla originaria particella n. 33;
- la trascrizione dell'atto di citazione del procedimento civile R.G. n. 741/2008 definito con la sentenza n. 474/12 dichiarativa dell'usucapione LA particella n. 33 in favore di , costituiva un Parte_1 ulteriore elemento a riprova LA mala fede delle parti convenute negli atti pubblici successivi;
- sono false le dichiarazioni rese dai venditori nel contratto di compravendita a rogito del Notaio del 05.02.2016 n. rep 71.178 racc. n. 28.507, secondo le quali la porzione frazionata LA Per_2 particella n. 33 deriverebbe loro per possesso del padre posto che quest'ultimo ed i suoi Persona_3 aventi causa avevano subito con la sentenza n. 474/2012 l'usucapione dell'intera particella;
- sono false le dichiarazioni contenute sia nel suddetto atto di compravendita che nel successivo atto di donazione a rogito del Notaio del 16.02.2016 relative alla sussistenza di un contratto di Per_2 fitto con la , in quanto non esiste alcun contratto di fitto in capo agli o in capo CP_3 Parte_5 ad . Alcuna stazione IP è in essere con le odierne parti processuali. Parte_1 Tanto precisato, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di: “- accertare e dichiarare la illegittimità e illiceità degli atti pubblici:
1. atto pubblico di compravendita per notaio n. rep.71.178 Persona_2
e racc. n. 28.507 del 5.2.2016 trascritto il 24.2.2016 reg. gen. 4658 e reg. part. 3914 (doc.all3);
2. atto pubblico di donazione (doc. all. 4) notar rep. n.71.207 e racc. n. 28.524 del 27/2/2016 Persona_2 trascritto il 01.03.2016 reg. gen. 5168 reg. part. 4293, per tutti i fatti dedotti e dichiararne la nullità originaria con conseguente ordine di restituzione del bene oggetto LA illecita compravendita e seguente donazione, all'avente diritto sig. , con ordine al Conservatore di rettificare la Parte_1 trascrizione del bene indicato in atti in suo favore come usucapito;
- ordinare a tutte le parti convenute, singolarmente e solidalmente tra loro, a ripristinare a proprie esclusive spese e oneri la ricostituzione LA originaria particella 33 del fg. di mappa 22 dell'agro di NA di proprietà del sig. T_
, mediante l'adozione di tutti gli atti pubblici e/o amministrativi necessari a detto ripristino
[...] necessari nessuno escluso. - condannare tutte le parti convenute, singolarmente e solidalmente tra loro, al risarcimento del danno morale e patrimoniale patito dall'attore che l'On.le Giudice vorrà determinare secondo equità anche in ragione LA manifesta malafede delle parti convenute;
- condannare i convenuti tutti singolarmente e solidalmente tra loro alla rifusione delle spese e competenze di lite anche per lite manifestamente temeraria altresì per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”. Con comparsa depositata il 22.04.2017, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 [...]
, , e deducendo che: CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- le aree oggetto di causa ‒ particelle del foglio 22 del catasto del Comune di NA ‒ erano individuate dapprima con la particella n. 50 e successivamente frazionata con disallineamento tra catasto terreni e catasto urbano, a loro volta unificati nel nuovo catasto urbano, e ad oggi riallineati nella particella n. 234 risultante identica alla ex particella 50, come da scheda catastale, di cui gli erano da sempre proprietari;
CP_1
- sull'immobile in oggetto, consistente in un unico piazzale di 2.280 mq, insiste un impianto di rifornimento carburanti sin dagli anni '60 e la quale proprietaria dell'impianto Controparte_4 C medesimo (come la e l' in passato), ai fini dell'utilizzo dell'area di ingombro del Pt_6 medesimo impianto, a partire dalla sua installazione, paga un canone di locazione agli , sin da CP_1 quando erano in vita i genitori degli stessi, e , continuando a versarlo Persona_3 PE all'odierno unico proprietario;
- la superficie del piazzale, riportata con mappa allegata in tutti i contratti di locazione registrati ed C intercorsi tra i proprietari del fondo e quelli dell'impianto di erogazione carburanti ( e Pt_6
, coincide con l'originaria particella n. 50 del vecchio catasto urbano del Comune di Controparte_4
NA e la correzione catastale apportata per conto dei germani , legittimi possessori e CP_1
pagina 3 di 13 proprietari, consisteva in un allineamento fra le mappe storiche e l'effettivo stato di fatto, già rilevato con scheda catastale nr. T237253 del 02.08.1968;
- la consistenza catastale attribuita alla ricostruita particella n. 234 è invariata rispetto a quella LA precedente particella n. 50, come da perizia giurata a firma dell'arch. Per_4
- l'attore era a conoscenza del disallineamento tra le mappe catastali e lo stato dei luoghi, posto che, nel periodo di detenzione dell'immobile in oggetto, in forza di un atto giudiziario successivamente annullato con pronuncia del Giudice Reggio, procedeva a sottoscrivere con la società Controparte_4 un contratto di affitto del piazzale, individuandolo con l'ex particella n. 50 del foglio 22 ed allegando al contratto la rappresentazione grafica di un piazzale di 2.280 mq per come rappresentato al mappale
T237253 del 02.08.1968, confinante per tutta la lunghezza di un lato con il tracciato stradale LA SS 106 Jonica e non individuando il residuale LA particella n. 33 o l'esistenza di detta particella sul piazzale;
- gli atti violenti e clandestini riferiti dall'attore consistevano nella legittima delimitazione LA ex proprietà (oggi proprietà ) a seguito dell'accoglimento LA domanda proposta CP_1 Parte_4 dinanzi al Tribunale di Castrovillari di rivendica da parte degli odierni convenuti contro T_
, citato per la restituzione di €.21.000,00 illegittimamente riscossi per l'affitto di un immobile
[...] di cui non era mai stato proprietario;
- nessun procedimento penale veniva aperto nei confronti di e di , Parte_4 Parte_3 quest'ultimo neppure presente;
- la delimitazione LA proprietà avveniva alla luce del sole (ore 11 del mattino) e dinanzi ai
Carabinieri di NA, chiamati ad intervenire dai convenuti e che constatavano che gli CP_1 agivano in base alla pronuncia giudiziaria e alle risultanze del catasto di Cosenza (scheda T237253 del 2 .08.1968);
- in merito alla particella n. 33 del foglio 22 del mappale del catasto, la sentenza n. 474/2012 affermava in motivazione che dei disallineamenti tra la consistenza reale e quella indicata agli atti del catasto fossero «il frutto di un banale errore di calcolo dell'ufficio dell'erario», ossia, di una cattiva rappresentazione dello stato reale dei luoghi ai registri meccanografici ed ai rilievi mappali dell'Agenzia del Territorio;
- la suddetta sentenza n. 474/2012, dichiarativa dell'usucapione LA particella n. 33, non individuava l'esatta consistenza metrica e grafica del fondo oggetto LA stessa, limitandosi ad affermare che il bene usucapito, catastalmente riconducibile alla particella n. 33 del foglio 22 del Catasto Terreni di
NA, risultava essere il suolo prospiciente ad altra proprietà utilizzato a parcheggio T_ per i clienti LA propria attività commerciale, il ristorante-pizzeria “111”;
- non sussiste l'usurpazione LA particella n. 30 del foglio 22 - per come dedotto dall'attore, appartenente al demanio - posto che alla fine degli anni '50 avveniva la traslazione e l'indietreggiamento del tracciato ferroviario rispetto al precedente, con il rilascio dei terreni ai legittimi proprietari di fondi successivamente espropriati;
inoltre, se detta particella fosse del demanio, lo sarebbe anche oltre la metà LA struttura ricettiva di (il ristorante “111”); Parte_1
- dai rilievi planimetrici susseguitisi dagli '60 agli anni '80, nonché i rilievi aereo-fotogrammetrici e le riprese satellitari (Google) susseguitisi nel tempo, si evincono le aree assoggettate all'esclusivo possesso e alla piena proprietà LA famiglia , la delimitazione LA ex particella n. 33 (oggi CP_1 particella n. 230) e lo stato dei luoghi rimasto ad oggi immutato;
in particolare, la particella n. 234 risulta delimitata e di forma trapezoidale e confinante: da un lato con le particelle n. 230 e 233 (ex particelle nn. 30 e 33), oltre che con la particella n. 29 di proprietà da un lato con l'odierno T_ tracciato delle Ferrovie LA Calabria, con proprietà ; e infine con il tracciato LA S.S. 106 CP_1
Jonica;
- la rappresentazione del terreno in oggetto data dagli scatti fotografici e dai rilievi susseguitisi nel tempo ‒ a partire dal mappale n. T237253 del 2 agosto 1968 ‒ risulta immutata da circa 10 lustri;
- nel breve lasso di tempo in cui era stato assegnatario LA ex particella n. 192, lo Parte_1
pagina 4 di 13 stesso, sul piazzale di cui alla particella n. 234, oltre all'apposizione di opere abusive denunciate alle autorità competenti ed oggetto di diffida verbale per la loro rimozione da parte dell'ufficiale giudiziario intervenuto, rimuoveva in modo arbitrario e senza autorizzazione la porzione LA recinzione in muratura che delimitava il confine tra la ex particella n. 50 e la ex particella n. 33;
- la particella n. 33 non sconfinava all'interno dell'area ospitante l'impianto di distribuzione carburante che, di fatto, ha sempre occupato la particella n. 50 (oggi particella n. 234, LA stessa consistenza di
2.280 mq), risultando una errata rappresentazione tra lo stato reale dei luoghi ed il sistema meccanografico del Catasto Terreni del Comune di NA (come rilevato anche dalla sentenza n.
474/2012);
- non aveva mai esercitato un possesso sine titulo sulle aree riconducibili alla ex Parte_1 particella n. 50 e sulle quali, da quando lo stesso aveva l'età di sei anni, insiste un distributore di carburanti, il cui genitore, in forza di un contratto registrato aveva, per anni, lavorato come benzinaio;
- sin dagli anni '60, il piazzale di erogazione dei carburanti funziona ininterrottamente a due corsie libere e non impedite da nessuna particella di proprietà di terzi nella fruizione del diritto di passaggio;
- sussiste la temerarietà dell'azione intrapresa da parte attrice, suscettibile ex art 96 c.p.c. di risarcimento del danno da quantificarsi secondo equità. Ciò posto, i convenuti hanno chiesto a questo Tribunale di: “Nel merito: - RIGETTARE la domanda avversa in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la legittimità e valenza formale e giuridica dell'atto pubblico di compravendita a rogito del notaio Dott. rep. N.71.178 Persona_2
e racc. N. 28.507 del 5 febbraio 2016 trascritto il 24 febbraio 2016 e reg. gen. 4658 e reg. part. 391, e dell'atto pubblico di donazione a rogito del notaio Dott. rep. N. 71.207 e Racc. n. Persona_2
28.524 del 27 febbraio 2016 trascritto il 1 marzo 2016 reg. gen. 5168 reg. part. 4293; - CONFERMARE e comunque RICONOSCERE in capo al sig. il diritto di proprietà esclusiva del Parte_4 suolo adibito a piazzale di erogazione carburanti insistente nel Comune di NA (CS) alla c/da TO LA NO ‒ progressiva chilometrica dal KM 378+786 al 378+846 LA ex SS 106 jonica ‒ meglio individuato al Nuovo Catasto del Comune di NA alla particella n. 234 (ex part.lla 50) del
Foglio di mappa n. 22 , per come rappresentato e costruito nella sua interezza, e tanto per la ragioni tutte esposte in narrativa;
In ogni caso con condanna di parte attrice al risarcimento Parte_1 del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'Ufficio secondo equità. […] In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali (ex diritti ed onorari di avvocato), da distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari”. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. non sono state ammesse le prove orali richieste dalla parte attrice e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del 11.07.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito.
2.1 Ai fini LA delimitazione del thema decidendum, deve premettersi che la parte attrice ha agito allo scopo di ottenere il riconoscimento dell'illegittimità e la declaratoria di nullità dell'atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio n. rep. 71.178, racc. n. 28.507 del 05.02.2016, Persona_2 trascritto il 24.02.2016 al reg. gen. 4658, reg. part. 3914 e dell'atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, racc. n. 28.524 del 26.02.2016 trascritto il 01.03.2016 al reg. Persona_2 gen. 5168, reg. part. 4293, aventi ad oggetto - tra gli altri - una porzione del terreno sito in NA alla Contrada TO LA NO catastalmente identificato alla originaria particella n. 33 del foglio 22, chiedendo la restituzione del bene, in quanto la vendita è stata effettuata da soggetto che non era titolare del bene, essendo il medesimo di proprietà dell'attore in virtù dell'usucapione maturata ed accertata con la sentenza n. 474/2012 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 20.08.2012 e depositata il
21.08.2012, passata in giudicato. L'attore, dunque, oltre a richiedere la declaratoria di nullità degli atti dispositivi allegando di essere proprietario ha richiesto la restituzione del bene.
pagina 5 di 13 Tale domanda va, quindi, inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendica ex art. 948 c.c.. 2.2 L'azione di rivendicazione, disposta dall'art. 948 cod. civ., è concessa a favore di chi si afferma titolare del diritto di proprietà, benché la cosa oggetto del diritto sia posseduta o detenuta da un soggetto diverso, ed agisce, quindi, contro il possessore o detentore al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto, oltre alla conseguente consegna del bene. Giova ricordare che in tema di difesa LA proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero LA materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatti ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso;
con la seconda, di natura personale, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto ma solo la riconsegna del bene. Ne consegue che può limitarsi a dimostrare la consegna del bene in base a un titolo e il venir meno di questo per qualsiasi causa. Nello specifico, come affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite LA Corte di Cassazione n. 7305/2014, l'azione di rivendicazione ricorre “quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo.
Non pare ultroneo ricordare che il discrimen tra l'azione di rivendicazione e l'azione, pur reale, di accertamento LA proprietà è dato dal possesso del bene. Infatti, nell'azione di rivendicazione l'attore assume di essere proprietario del bene ma di non averne il possesso, tant'è che agisce nei confronti di colui che di fatto possegga o detenga la cosa, per conseguire, oltre al riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto anche il recupero materiale del bene;
nella seconda, invece, è richiesto che l'istante deduca, non solo di essere proprietario ma anche di avere, se non la materiale detenzione, il possesso del bene, poiché, con tale azione, intende non già ottenere la modifica di uno stato di fatto bensì l'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa mercé la dichiarazione LA puntuale rispondenza di esso allo stato di diritto. Quanto al contenuto dell'onere LA prova in conformità all'art. 2697 cod. civ., chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto non è a titolo originario, il titolare dovrà dimostrare il proprio titolo d'acquisto ed il titolo dei suoi danti causa sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica). Dev'essere rilevato che secondo il consolidato orientamento LA giurisprudenza, “la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento LA pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi LA domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico” (Cass. 28865/2021; ex pluris Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
In giurisprudenza è altresì pacifico che la probatio diabolica non sia sempre necessaria. In generale, l'attenuazione dell'onere probatorio in capo all'attore rivendicante è stata rilevata: “a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale caso l'attore in revindica e tenuto soltanto ad offrire la prova LA successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore
pagina 6 di 13 (Cass. n.1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto LA proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica LA validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore LA proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra” (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010)” (Cass. 28865/2021). 2.2. Tanto premesso, parte attrice ha invocato a fondamento LA prova LA di proprietà LA menzionata particella n. 33 del foglio 22 la sentenza n. 474/2012 emessa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata il 21.08.2012 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 741/2008, passata in giudicato, né alcuna controversia è sorta sul punto.
Nel giudizio n. 741/2008 R.G., in particolare, e da hanno agito per Parte_1 Controparte_5 ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno sito in
NA, c.da TO LA NO, in catasto al foglio 22 particella 33. L'azione è stata promossa nei confronti di erede del coniuge PE Persona_5 quest'ultimo originario proprietario del terreno. La relativa domanda è stata trascritta, in data 02.05.2008, al registro generale n. 13656 e registro particolare n. 9381, con annotazione indicante dettagliatamente l'oggetto e le parti del giudizio (cfr. allegato 2 all'atto di citazione). Il giudizio R.G. n. 741/2008 è stato interrotto per la morte LA convenuta e la causa è stata PE riassunta nei confronti degli eredi LA stessa, citati collettivamente ed impersonalmente con notifica perfezionata il 31.01.2012, così come rilevato in sentenza. Si rileva che gli eredi di secondo l'allegazione di parte attrice sono i convenuti PE [...]
e , né alcuna contestazione al riguardo è sorta;
che i medesimi CP_1 CP_2 Parte_2 sono figli di , inoltre, risulta anche dalla dichiarazione di successione presentata in occasione PE del decesso LA stessa (cfr. doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti).
Nella sentenza n. 474/2012, in particolare, il Tribunale di Castrovillari, ha accolto la domanda formulata da , così statuendo: “- In accoglimento LA domanda formulata da , Parte_1 Parte_1 dichiara che il medesimo ha acquistato per usucapione il terreno sito in NA, c. da TO LA NO, in catasto al foglio 22 particella 33”. La sentenza, inoltre, dichiarava il difetto di legittimazione attiva alla domanda in capo ad
[...]
. CP_5
Ciò posto, la circostanza che è proprietario, in virtù di un acquisto a titolo originario, del Parte_1 terreno sito in NA alla c. da TO LA NO catastalmente identificato - all'epoca di emissione LA sentenza n. 474/2012 - al foglio 22 particella n. 33 risulta dalla sentenza n. 474/2012 emessa dal
Tribunale di Castrovillari. Invero, la proprietà in capo all' del terreno costituente la consistenza LA particella n. 33 del T_ foglio 22 in virtù LA citata sentenza non è neppure contestata da parte dei convenuti.
Questi ultimi, di fatto, deducono che dal frazionamento LA particella n. 33 del foglio 22, pur se pagina 7 di 13 soppressa, non sarebbe derivata alcuna diminuzione LA consistenza LA medesima e del terreno sul quale è stata riconosciuto l'acquisto per usucapione. Tale difesa dei convenuti, i quali assumono solo di aver rimediato ad inesattezze catastali, in effetti, è incompatibile con la negazione LA proprietà per intervenuta usucapione in capo all' come T_ riconosciuta nella citata sentenza. Alla luce di principi menzionati deve ritenersi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio relativo alla proprietà del bene. Va evidenziato, peraltro, che l' è stato dichiarato proprietario del terreno corrispondente all'allora T_ particella n. 33 del foglio 22, senza che dalla sentenza, o dagli altri atti del relativo giudizio prodotti, risulti alcuna limitazione dell'affermata usucapione ad una parte soltanto LA medesima. Ne deriva che l' è stato riconosciuto proprietario del terreno identificato da tale particella, con la T_ conseguenza che le attività poste in essere dai convenuti hanno inciso sul bene di proprietà dell'attore. A questo punto, occorre evidenziare infatti che la particella n. 33 del foglio 22, estesa per 22 are e 90 centinare, è stata soppressa a seguito del frazionamento richiesto dai convenuti Controparte_1 [...]
e (si veda allegato 10 all'atto di citazione); circostanza neppure controversa tra CP_2 Parte_2 le parti.
Dal tipo di frazionamento in atti emerge che dalla particella n. 33 del foglio 22, derivavano la particella n. 229 del foglio 22, estesa per 1 are e 15 centinare, e la particella n. 230 del foglio 22, estesa per 21 are e 75 centinare;
tanto risulta anche dalla visura catastale storica LA particella n. 33 del foglio 22 (allegato 5 all'atto di citazione). Le particelle 229 e 230 del foglio 22 recano una estensione complessiva di per 22 are e 90 centinare, perfettamente corrispondente alla precedente estensione LA particella n. 33 del foglio 22. Inoltre, dal tipo di frazionamento prodotto dagli attori e dalla stessa allegazione di parte convenuta emerge che la creazione LA particella 229 avveniva mediante la sottrazione di una porzione di terreno alla consistenza LA precedente particella n. 33 del foglio 22.
Risulta, pertanto, provato che il terreno costituente la particella 229 - erroneamente indicata in citazione con il numero “292” – come risultante dal tipo di frazionamento corrisponde parzialmente al terreno prima contrassegnato con la particella n. 33 del foglio 22 di proprietà dell'attore. I convenuti e , inoltre, non hanno fornito alcuna prova Controparte_1 CP_2 Parte_2 circa la proprietà in capo ai medesimi LA porzione di terreno corrispondente alla particella n. 229 del foglio 22, come risultante dal tipo di frazionamento;
nella comparsa di costituzione, invero, non si fa neppure riferimento al titolo di acquisto in capo ai medesimi di tale porzione di terreno. Del tutto privo di rilievo, poi, è la circostanza dedotta dai convenuti a sostegno dell'avvenuto frazionamento da identificarsi nella volontà di emendare presunti errori in catasto al fine di ricostituire la consistenza di una pregressa particella identificata al n. 50.
Di fatto, una tale attività comunque non esclude la sottrazione di una porzione di terreno alla particella n. 33 del foglio 22, ossia del terreno in relazione al quale è stata dichiarata l'usucapione a favore di con sentenza che spiega effetti nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
Pt_2 Neppure, a diversi esiti condurrebbe l'argomento indicato dai convenuti circa un errore catastale relativo all'estensione LA particella n. 33 del foglio 22, in ipotesi, evidenziato nella sentenza accertativa dell'usucapione in favore di . Parte_1
In effetti, dalla sentenza emerge solo una discrasia tra una scrittura privata di vendita con la quale
[...]
e vendevano a il terreno in questione indicando Persona_5 PE Controparte_5 l'estensione in mq. 1037, mentre in catasto risultava mq. 2290; circostanza, quest'ultima, ricondotta dal giudice ad un errore di calcolo dell'ufficio erariale. La questione, tuttavia, per assumere carattere rilevante nel senso indicato dai convenuti avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'avvenuta usucapione su una porzione del terreno costituente la particella n. 33 del foglio 22, e così non è stato. Ciò rende evidente che l'usucapione è stata affermata in relazione pagina 8 di 13 al terreno che viene identificato con la particella predetta, senza possibilità di identificare altrimenti il bene usucapito. 2.3 Ciò posto, nel caso di specie devono ritenersi configurabili due fattispecie di acquisto a non domino in relazione alla compravendita e al successivo atto di donazione concernenti la porzione di terreno corrispondente alla particella n. 229 del foglio 22, con differenti conseguenze in ordine agli atti traslativi oggetto di causa.
2.3.1. Quanto all'atto pubblico a rogito del Notaio rep. n. 71.178, racc. n. 28.507 del Persona_2
05.02.2016, giova evidenziare che e hanno venduto a Controparte_1 CP_2 Parte_2
(figlio di , tra gli altri beni, anche la particella n. 229 del foglio 22, gli Parte_3 Controparte_1 alienanti dichiaravano che “le p.lle 229 e 232 (…) sono pervenute avendone avuto il possesso materiale, pacifico, ininterrotto ed indisturbato con “animus possidendi” da oltre un ventennio non accertato giudizialmente per la cui presente vendita, secondo la comune volontà delle parti, avviene ad esclusivo rischio e pericolo LA parte acquirente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1488 c.c. (…)”. Orbene, sui convenuti gravava l'onere di fornire la prova LA proprietà LA particella ceduta con tale contratto di compravendita sulla base dell'asserita maturata usucapione. Tale prova non è stata fornita nel caso di specie. Anzi, gli stessi convenuti nella comparsa di costituzione non hanno inteso allegare l'esistenza di alcun titolo di proprietà in loro favore, neppure richiamando espressamente l'avvenuta maturazione del termine per il compimento dell'usucapione in data anteriore all'atto dispositivo. Ed infatti, deve ricordarsi che secondo il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(si veda, ex multis, Cass. n. 7853/2018 e n. 2485/2007) colui che reputi di essere divenuto proprietario per usucapione può, spendendo una tale qualità, disporre del bene, anche mediante atto notarile, non affetto, pertanto, da nullità per tale ragione. Tale atto dispositivo, pur non essendo supportato dalla prova nel presente giudizio dell'avvenuto acquisto per usucapione da parte di e , non comporta tuttavia la Controparte_1 CP_2 Parte_2 nullità LA compravendita.
La vendita di un bene da parte di chi non sia proprietario, infatti, non è un negozio né nullo né annullabile secondo la disciplina LA vendita di cosa altrui di cui all'art.1478 c.c. Tale vendita non è affetta da invalidità, ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, a norma dell'articolo 1478 c.c. (ossia l'obbligo del venditore di far acquistarlo al compratore la proprietà LA res), risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto. La vendita di un bene altrui, così come disciplinata dall'art. 1478 c.c., è, dunque, un atto negoziale pienamente valido, idoneo ad obbligare l'alienante a procurare al compratore la proprietà LA cosa oggetto del contratto, non trattandosi di contratto nullo, posta l'assenza di una causa di nullità prevista dalla legge: la carenza di titolarità del diritto alienato non comporta, infatti, la nullità del negozio, ma, esclusi gli effetti reali, produce effetti tanto nel caso in cui entrambi i contraenti siano consapevoli LA altruità del bene, quanto nell'ipotesi in cui uno dei due non ne sia consapevole (arg. da Cass. n. 4965/2004).
Dunque, la vendita di un bene altrui crea nei confronti del proprietario non partecipe non già la facoltà di chiedere la nullità del contratto, bensì esclusivamente il diritto di agire in giudizio per ottenere una declaratoria di inopponibilità e di inefficacia dell'atto nei propri confronti. Per l'effetto, l'atto pubblico a rogito del Notaio rep. n. 71.178, racc. n. 28.507 del Persona_2
05.02.2016, concluso da e , in qualità di venditori, e a Controparte_1 CP_2 Parte_2
, in qualità di acquirente, nella parte in cui dispone del terreno sito in NA alla Parte_3 località TO LA NO ed identificato nel catasto terreni del Comune di NA con la particella n. 229 del foglio 22, pasc. 2, Ha. 0.015.15, RD. 0,10, RA. 0,05, è inopponibile al proprietario T_
.
[...]
2.3.2. Con il successivo atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, Persona_2
pagina 9 di 13 racc. n. 28.524 del 26.02.2016, ha donato a (padre del donante e marito Parte_3 Parte_4 di , tra gli altri, anche il terreno sito in NA alla località TO LA NO ed Controparte_1 identificato nel catasto terreni del Comune di NA con la particella n. 229 del foglio 22, pasc. 2,
Ha. 0.015.15, RD. 0,10, RA. 0,05.
In relazione a tale atto, giova rammentare che ha disposto del terreno suindicato Parte_3 assumendo di esserne proprietario in virtù del già menzionato atto pubblico a rogito del Notaio Per_2 rep. n. 71.178, racc. n. 28.507 del 05.02.2016, concluso con e
[...] Controparte_1 CP_2
. Parte_2
Evidenziata la riconducibilità di tale ultimo atto dispositivo alla fattispecie LA vendita di cosa altrui è necessario verificare se fosse proprietario del bene al momento LA stipula dell'atto di Parte_3 donazione.
A tal fine, in particolare, viene in rilievo l'art. 1478, c.c., il quale prevede che:
“Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”. Per l'effetto, il trasferimento LA proprietà in capo all'acquirente richiedeva la prova o dell'acquisto LA proprietà LA cosa da parte dei venditori, con conseguente automatico trapasso al compratore, ovvero LA vendita diretta LA cosa stessa dal terzo al compratore (tra le altre, Cass. n.14751/2006). Nella specie, di fatto, alcuna prova sussiste sull'avvenuto acquisto da parte di Controparte_1 [...]
e del terreno sito in NA alla località TO LA NO e riportato nel CP_2 Parte_2 catasto terreni del Comune di NA alla particella n. 229 del foglio 22, né in epoca precedente alla compravendita – come sopra evidenziato - né in epoca successiva. Neppure risulta allegata l'esistenza dell'acquisto da parte di dal proprietario del bene. Parte_3
Pertanto, ha donato un bene di cui non era proprietario. Parte_3 Ebbene, mentre il legislatore all'art. 1478 c.c. prevede espressamente, sia pure a soli effetti obbligatori, la vendita di cosa altrui, altrettanto non può dirsi con riferimento al contratto di donazione. Invero, ai sensi dell'art. 771, co. 1, c.c. “la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati”. La questione relativa alla donazione di un bene non presente nel patrimonio del disponente al momento del perfezionamento dell'atto dispositivo è stata definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5068, del 15 marzo 2016, con la quale è stato affermato che “La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.
Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, LA quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima LA divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”. L'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare, infatti, rappresenta un elemento costitutivo del contratto. La non ricorrenza di tale situazione comporta la non riconducibilità LA donazione di cosa altrui allo schema negoziale tipico LA donazione, di cui all'art. 769 c.c.. Nel solo caso in cui l'altruità del bene risulti espressamente dedotta in contratto con formale attestazione delle parti, così da farne il presupposto di una espressa obbligazione del donante di procurarne l'acquisto al donatario, l'atto a non domino - similmente a quanto accade in caso di vendita di cosa altrui - potrà produrre fra le parti i medesimi effetti obbligatori di cui sopra si è detto (“Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento LA stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare
pagina 10 di 13 l'acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, nè potrà applicarsi la disciplina LA vendita di cosa altrui.”, così Cass. S. U. n. 5068, del 15 marzo 2016). Nella specie, non ricorrono le condizioni per ritenere obbligatoria la donazione in oggetto, atteso che ha disposto - in favore di - di un bene di cui assumeva essere proprietario Parte_3 Parte_4 sulla base di un atto di vendita in relazione al quale, tuttavia, non era avvenuto il trasferimento LA proprietà in suo favore.
La domanda di parte attrice volta a conseguire la declaratoria di nullità dell'atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, racc. n. 28.524 del 26.02.2016, deve quindi trovare Persona_2 accoglimento. 2.4. Dall'accoglimento LA domanda di rivendica consegue la condanna alla restituzione del terreno identificato nella porzione di terreno sito in NA alla località TO LA NO ed identificato nella particella n. 229 del foglio 22 di cui al tipo di frazionamento protocollo 2015/198918 del 30.10.2015 presentato dall'architetto all'Ufficio del Catasto di Cosenza. CP_6
2.5 La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti al ripristino, a loro spese, LA originaria particella n. 33 del foglio 22 è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La domanda formulata dall'attore, in aggiunta alla tutela restitutoria, va intesa quale domanda di risarcimento in forma specifica e diretta ad ottenere la ricostituzione dell'originaria consistenza catastale LA particella n. 33 del foglio 22.
Di fatto, deve osservarsi come non sia oggetto di impugnativa l'atto amministrativo di frazionamento, né alcuna contestazione sul legittimo esercizio del potere amministrativo veniva dedotta in questa sede, dolendosi infatti parte attrice non già dell'illegittimità dell'operato degli uffici del catasto, quanto piuttosto LA condotta posta in essere dai convenuti che hanno provveduto al frazionamento CP_1 dell'immobile senza esserne titolari. Sotto altro profilo, peraltro, va evidenziato che non è stata convenuta la P.A., né sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove si intendano contestare le risultanze catastali esistenti per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, poiché in tal caso la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e in ragione LA diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (cfr. Cass., SS. UU., sent. n. 2950/2016; Cass., SS. UU., sent. n. 19524/2018); tale giurisdizione andrà attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge.
Tanto precisato, il frazionamento LA consistenza LA particella n. 33 del foglio 22 del catasto del
Comune di NA ha consentito ai convenuti di modificare l'originaria consistenza LA bene di proprietà dell'attore e di disporre del relativo terreno sotto la nuova identificazione catastale con gli atti traslativi richiamati. D'altronde, anche dalla perizia di parte prodotta dai convenuti - a firma dell'arch. - emerge che Per_4 la particella n. 229 del foglio 22 corrisponde ai mq. 115 sottratti alla consistenza catastale LA particella n. 33 del foglio 22 (allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
I convenuti, dunque, vanno condannati a compiere a loro spese le attività necessarie a ricostruire nell'originaria consistenza catastale la particella n. 33 del foglio 22 del catasto del Comune di NA. A tal fine, inoltre, non assume rilievo il fatto che, secondo quanto risultante dalla perizia di parte prodotta dai convenuti, la particella n. 229 del foglio 22 sarebbe stata accorpata ad altre per costituire la particella 234 del foglio 22, essendo chiaramente identificabile l'originaria consistenza LA particella n. 33 del foglio 22 dal tipo di frazionamento protocollo 2015/198918 del 30.10.2015 presentato dall'architetto all'Ufficio del Catasto di Cosenza. CP_6 Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta di ordinare al Conservatore “di rettificare la trascrizione del bene indicato in atti in suo favore come usucapito”.
pagina 11 di 13 Al di là del carattere non pienamente intellegibile LA richiesta, di fatto, formulata in relazione alla domanda di nullità degli atti dispositivi, va osservato che l'ordine di trascrizione LA sentenza di usucapione è già contenuto nella sentenza di usucapione prodotta.
Sotto tale profilo, deve piuttosto evidenziarsi che l'annotazione delle sentenze dichiarative LA nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all'art. 2655 c.c., “può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice” (Cass., 14/03/1962, n. 532). 2.6 La parte attrice ha chiesto, inoltre, la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno morale e patrimoniale, invocando la determinazione equitativa degli stessi.
La domanda è generica ed infondata.
Ebbene, è insegnamento costante LA giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata, da ciò conseguendo che laddove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto, essendo richiesto al danneggiato di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, ord. n. 8941/2022). Ciò posto, assume rilievo assorbente la assoluta mancanza di prova in ordine al danno subito. A tal proposito, l'allegazione dell'attore è generica già sotto il profilo assertivo, in assenza di specifica allegazione del danno patrimoniale subito.
Quanto al danno non patrimoniale, in particolare, costituendo pur sempre un danno-conseguenza e non già un danno-evento, lo stesso deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato in re ipsa (cfr. Cass., n. 25820/2009).
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, dunque, non è sufficiente la mera lesività potenziale del fatto dedotto laddove manchi la prova di una effettiva lesione.
Nella specie, la parte attrice non ha dedotto e provato alcuna sofferenza interiore, né ha allegato degli elementi di fatto sulla base dei quali condurre un ragionamento presuntivo circa l'effettiva presenza di un danno risarcibile.
In conclusione, non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento di alcun danno, in assenza di specifiche allegazioni ed elementi di prova al riguardo.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto:
- delle riduzioni operabili ai sensi dell'art. 4 co. 1 del medesimo testo normativo;
- LA comunanza di interessi dei convenuti che comporta la condanna in solido ai sensi dell'art. 97
c.p.c.;
- che il valore LA causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.
La condanna delle parti convenute ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria formulata dall'attore non può essere accolta. La stessa presuppone, infatti, non solo il requisito oggettivo LA totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o con colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subìto (cfr., ex pluribus, Cass. Civ. n. 27383 del 2005, Cass. Civ. n. 21393 del 2005, Cass. Civ. n.
18169 del 2004), potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno. L'istante non ha provato tale danno – e prima ancora dedotto l'esistenza ‒ in misura ulteriore rispetto a pagina 12 di 13 quello già compensato dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE, parzialmente, la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA inopponibile ed inefficace nei confronti LA parte attrice l'atto pubblico di compravendita a Parte_1 rogito del Notaio n. rep. 71.178, racc. n. 28.507 del 05.02.2016, trascritto il Persona_2
24.02.2016 al reg. gen. 4658, reg. part. 3914, avente ad oggetto il terreno sito in NA alla località TO LA NO ed identificato nel catasto terreni del Comune di NA con la particella n. 229 del foglio 22, pasc. 2, Ha. 0.015.15, RD. 0,10, RA. 0,05, e DICHIARA altresì la nullità dell'atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, racc. Persona_2
n. 28.524 del 26.02.2016 trascritto il 01.03.2016 al reg. gen. 5168, reg. part. 4293, avente ad oggetto il terreno sito in NA alla località TO LA NO ed identificato nel catasto terreni del Comune di NA con la particella n. 229 del foglio 22, pasc. 2, Ha. 0.015.15, RD.
0,10, RA. 0,05;
- CONDANNA il convenuto alla restituzione del terreno sito in Parte_4
NA alla località TO LA NO ed identificato nella particella n. 229 del foglio 22 di cui al tipo di frazionamento protocollo 2015/198918 del 30.10.2015 di cui alla parte motiva;
- CONDANNA le parti convenute , , , Controparte_1 CP_2 Parte_2
e a ricostituire, a loro cura e spese, nell'originaria Parte_3 Parte_4 consistenza catastale la particella n. 33 del foglio 22 del catasto terreni del Comune di NA;
- RIGETTA, nel resto, la domanda proposta dalla parte attrice;
- CONDANNA le parti convenute , , , Controparte_1 CP_2 Parte_2
e , in solido tra loro, al pagamento in favore LA Parte_3 Parte_4 parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in €.70,00 per esborsi ed Parte_1 in €.3.809,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge;
- MANDA alla Cancelleria per quanto di spettanza.
Così deciso il 21.2.2025
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2205/2016, avente a oggetto “Proprietà” e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Emanuela Bellizzi e dall'Avv. Mimmo Manfredi in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo
ATTORE contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ; , Controparte_1 C.F._2 CP_2 nata a [...] il [...] (C.F.: ); , nato a [...] C.F._3 Parte_2 il 23.01.1962 (C.F.: ); , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._4 Parte_3
); , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._5 Parte_4
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Veronica C.F._6 Puntorieri e dall'Avv. Luigi Malomo in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio CONVENUTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, , , e CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, deducendo che:
[...]
- con sentenza passata in giudicato n. 474/2012 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 21.08.2012,
veniva dichiarato proprietario per intervenuta usucapione del terreno sito in NA Parte_1 alla Contrada TO LA NO, identificato catastalmente al foglio 22 particella n. 33, riconoscendo un possesso uti dominus a far data dal 1978;
- l'azione di usucapione esperita dinanzi al Tribunale di Castrovillari, iscritta al R.G. n. 741/2008, veniva proposta da nei confronti degli eredi di (deceduta nelle more del Parte_1 PE giudizio, il 20.10.2011) e, quindi, nei confronti dei di lei figli e Controparte_1 CP_2 [...]
convenuti non costituiti in giudizio e già rinunciatari dell'eredità paterna, in quanto Pt_2 gravata da esecuzione immobiliare n. 12/2002;
- la domanda di usucapione proposta dinanzi al Tribunale di Castrovillari di cui al R.G. n. 741/2008 veniva trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza;
- in data 9-10.07.2015 provvedeva a delimitare con nastro plastificato bianco/rosso Parte_1 fissato a n. 7 picchetti in ferro alti 1 m. circa la particella n. 33 del foglio 22 usucapita;
- in data 11.07.2015, alle ore 11:00 circa, ad insaputa dell' (marito T_ Parte_4 convivente di il quale aveva testimoniato nel giudizio R.G. n. 741/2008) e Controparte_1 Pt_3
(figlio di e di ) rimuovevano le linee di confine LA
[...] Controparte_1 Parte_4
pagina 1 di 13 particella n. 33 del foglio 22 posti dall' e variavano i sigilli apposti dall'ufficiale giudiziario T_ di cui al verbale del 23.03.2015, annettendo con violenza nella particella n. 192 parte LA particella n. 33 di proprietà dell' per mq 150 e la particella n. 30 demaniale di proprietà di Ferrovie T_ dello Stato;
per tali fatti, in data 11.07.2015 l' proponeva querela nei confronti di T_ Pt_4
e , per la quale pendeva il relativo procedimento penale;
[...] Pt_4
- nell'ottobre 2015, gli eseguivano il frazionamento LA particella n. 33 di proprietà dell'attore, CP_1 che veniva soppressa per dare luogo alla particella 292 del foglio 22, all'insaputa dell'attore, dichiarando in autocertificazione di eseguire il frazionamento a seguito dell'intervenuta usucapione LA porzione di 150 mq LA particella n. 33 di proprietà dell' anche per tali fatti veniva T_ proposta querela penale;
- con atto pubblico a rogito del Notaio n. rep. 71.178, racc. n. 28.507 del 05.02.2016 Persona_2
e vendevano a (figlio di Controparte_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
e con la stessa convivente), tra gli altri beni, anche la porzione frazionata CP_1 dell'appezzamento di terreno di cui alla originaria particella n. 33 (poi particella 292) del foglio 22 di proprietà di , dichiarandosi possessori oltre il ventennio;
Parte_1
- con successivo atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, racc. Persona_2
n. 28.524 del 27.02.2016, donava al di lui padre, , la predetta Parte_3 Parte_4 particella n. 292;
- per tali fatti pendeva un'azione di spoglio;
- la particella n. 33 del foglio 22, frazionata nell'ottobre 2015 dalle parti convenute, è interamente di proprietà di in virtù LA sentenza definitiva dichiarativa dell'usucapione emessa dal Parte_1
Tribunale di Castrovillari n. 474/2012 e non era stata posta in essere nessuno spossessamento legittimo, oltre a non essere decorso un ventennio dal 2012;
- dal momento che la sentenza n. 474/2012 riconosceva un possesso uti dominus in capo a T_
dal 1978 - sulla base delle date di riferimento (il verbale del 23.03.2015 e la sentenza del 2012)
[...]
- non sussiste il possesso ventennale LA particella n. 33 da parte dei convenuti e veniva dichiarato il falso in sede di frazionamento e in sede di disposizione con atti pubblici;
- secondo i principi generali essendo l'atto nullo assolutamente improduttivo di effetti esso non è idoneo a fondare il diritto di chi pretende di averlo acquistato;
a maggior ragione tenuto altresì conto delle regole in tema di acquisti a titolo derivativo nel caso in cui l'acquirente in base al titolo nullo avesse a propria volta allenato il medesimo diritto ad un soggetto ulteriore quest'ultimo non può divenirne titolare, salva l'ipotesi LA buona fede di colui che ha acquistato in base al titolo derivativo;
- la buona fede va intesa come ignoranza LA sussistenza LA causa di invalidità, nella specie costituita dal fatto che chi aliena non è proprietario, e va esclusa in capo a;
Parte_4
- sussiste la mala fede dei venditori e in quanto, Controparte_1 CP_2 Parte_2 essendo parti convenute contumaci e soccombenti nel giudizio R.G. n. 741/2008 conclusosi con la sentenza n. 474/12 del Tribunale di Castrovillari, nel compiere l'atto di compravendita in favore di sapevano di non essere proprietari;
Parte_3
- sussiste la mala fede del compratore e successivo donante, , in quanto convivente con Parte_3 la madre e nel medesimo stabile con gli zii, nonché autore materiale dello spoglio - unitamente al padre, - avvenuto il 11.07.2015, nei cui confronti pendeva innanzi al Tribunale di Parte_4
Castrovillari il procedimento penale R.G.N.R. n. 7719/2015;
- sussiste, altresì, la mala fede del donatario , essendo quest'ultimo a conoscenza LA Parte_4 nullità del precedente atto di compravendita in favore del donante e di ricevere un Parte_3 bene a non domino;
- è nullo l'atto di compravendita per Notar n. rep. 71.178, racc. n. 28.507 del Persona_2
05.02.2016 poiché consistente in una vendita da parte di un non proprietario ad un terzo in malafede;
- è nullo il successivo atto pubblico di donazione per Notar rep. n. 71.207, racc. n. Persona_2
pagina 2 di 13 28.524 poiché consistente in un acquisto illegittimo da un soggetto a sua volta in mala fede;
- entrambi i suddetti atti di disposizione sono nulli per essere stati posti in essere allo scopo di eludere la legge e commettere un'illegalità;
- a riprova LA malafede dei convenuti, il notaio veniva esonerato dall'espletamento delle visure ipocatastali nel ventennio sulla originaria particella n. 33;
- la trascrizione dell'atto di citazione del procedimento civile R.G. n. 741/2008 definito con la sentenza n. 474/12 dichiarativa dell'usucapione LA particella n. 33 in favore di , costituiva un Parte_1 ulteriore elemento a riprova LA mala fede delle parti convenute negli atti pubblici successivi;
- sono false le dichiarazioni rese dai venditori nel contratto di compravendita a rogito del Notaio del 05.02.2016 n. rep 71.178 racc. n. 28.507, secondo le quali la porzione frazionata LA Per_2 particella n. 33 deriverebbe loro per possesso del padre posto che quest'ultimo ed i suoi Persona_3 aventi causa avevano subito con la sentenza n. 474/2012 l'usucapione dell'intera particella;
- sono false le dichiarazioni contenute sia nel suddetto atto di compravendita che nel successivo atto di donazione a rogito del Notaio del 16.02.2016 relative alla sussistenza di un contratto di Per_2 fitto con la , in quanto non esiste alcun contratto di fitto in capo agli o in capo CP_3 Parte_5 ad . Alcuna stazione IP è in essere con le odierne parti processuali. Parte_1 Tanto precisato, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di: “- accertare e dichiarare la illegittimità e illiceità degli atti pubblici:
1. atto pubblico di compravendita per notaio n. rep.71.178 Persona_2
e racc. n. 28.507 del 5.2.2016 trascritto il 24.2.2016 reg. gen. 4658 e reg. part. 3914 (doc.all3);
2. atto pubblico di donazione (doc. all. 4) notar rep. n.71.207 e racc. n. 28.524 del 27/2/2016 Persona_2 trascritto il 01.03.2016 reg. gen. 5168 reg. part. 4293, per tutti i fatti dedotti e dichiararne la nullità originaria con conseguente ordine di restituzione del bene oggetto LA illecita compravendita e seguente donazione, all'avente diritto sig. , con ordine al Conservatore di rettificare la Parte_1 trascrizione del bene indicato in atti in suo favore come usucapito;
- ordinare a tutte le parti convenute, singolarmente e solidalmente tra loro, a ripristinare a proprie esclusive spese e oneri la ricostituzione LA originaria particella 33 del fg. di mappa 22 dell'agro di NA di proprietà del sig. T_
, mediante l'adozione di tutti gli atti pubblici e/o amministrativi necessari a detto ripristino
[...] necessari nessuno escluso. - condannare tutte le parti convenute, singolarmente e solidalmente tra loro, al risarcimento del danno morale e patrimoniale patito dall'attore che l'On.le Giudice vorrà determinare secondo equità anche in ragione LA manifesta malafede delle parti convenute;
- condannare i convenuti tutti singolarmente e solidalmente tra loro alla rifusione delle spese e competenze di lite anche per lite manifestamente temeraria altresì per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”. Con comparsa depositata il 22.04.2017, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 [...]
, , e deducendo che: CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- le aree oggetto di causa ‒ particelle del foglio 22 del catasto del Comune di NA ‒ erano individuate dapprima con la particella n. 50 e successivamente frazionata con disallineamento tra catasto terreni e catasto urbano, a loro volta unificati nel nuovo catasto urbano, e ad oggi riallineati nella particella n. 234 risultante identica alla ex particella 50, come da scheda catastale, di cui gli erano da sempre proprietari;
CP_1
- sull'immobile in oggetto, consistente in un unico piazzale di 2.280 mq, insiste un impianto di rifornimento carburanti sin dagli anni '60 e la quale proprietaria dell'impianto Controparte_4 C medesimo (come la e l' in passato), ai fini dell'utilizzo dell'area di ingombro del Pt_6 medesimo impianto, a partire dalla sua installazione, paga un canone di locazione agli , sin da CP_1 quando erano in vita i genitori degli stessi, e , continuando a versarlo Persona_3 PE all'odierno unico proprietario;
- la superficie del piazzale, riportata con mappa allegata in tutti i contratti di locazione registrati ed C intercorsi tra i proprietari del fondo e quelli dell'impianto di erogazione carburanti ( e Pt_6
, coincide con l'originaria particella n. 50 del vecchio catasto urbano del Comune di Controparte_4
NA e la correzione catastale apportata per conto dei germani , legittimi possessori e CP_1
pagina 3 di 13 proprietari, consisteva in un allineamento fra le mappe storiche e l'effettivo stato di fatto, già rilevato con scheda catastale nr. T237253 del 02.08.1968;
- la consistenza catastale attribuita alla ricostruita particella n. 234 è invariata rispetto a quella LA precedente particella n. 50, come da perizia giurata a firma dell'arch. Per_4
- l'attore era a conoscenza del disallineamento tra le mappe catastali e lo stato dei luoghi, posto che, nel periodo di detenzione dell'immobile in oggetto, in forza di un atto giudiziario successivamente annullato con pronuncia del Giudice Reggio, procedeva a sottoscrivere con la società Controparte_4 un contratto di affitto del piazzale, individuandolo con l'ex particella n. 50 del foglio 22 ed allegando al contratto la rappresentazione grafica di un piazzale di 2.280 mq per come rappresentato al mappale
T237253 del 02.08.1968, confinante per tutta la lunghezza di un lato con il tracciato stradale LA SS 106 Jonica e non individuando il residuale LA particella n. 33 o l'esistenza di detta particella sul piazzale;
- gli atti violenti e clandestini riferiti dall'attore consistevano nella legittima delimitazione LA ex proprietà (oggi proprietà ) a seguito dell'accoglimento LA domanda proposta CP_1 Parte_4 dinanzi al Tribunale di Castrovillari di rivendica da parte degli odierni convenuti contro T_
, citato per la restituzione di €.21.000,00 illegittimamente riscossi per l'affitto di un immobile
[...] di cui non era mai stato proprietario;
- nessun procedimento penale veniva aperto nei confronti di e di , Parte_4 Parte_3 quest'ultimo neppure presente;
- la delimitazione LA proprietà avveniva alla luce del sole (ore 11 del mattino) e dinanzi ai
Carabinieri di NA, chiamati ad intervenire dai convenuti e che constatavano che gli CP_1 agivano in base alla pronuncia giudiziaria e alle risultanze del catasto di Cosenza (scheda T237253 del 2 .08.1968);
- in merito alla particella n. 33 del foglio 22 del mappale del catasto, la sentenza n. 474/2012 affermava in motivazione che dei disallineamenti tra la consistenza reale e quella indicata agli atti del catasto fossero «il frutto di un banale errore di calcolo dell'ufficio dell'erario», ossia, di una cattiva rappresentazione dello stato reale dei luoghi ai registri meccanografici ed ai rilievi mappali dell'Agenzia del Territorio;
- la suddetta sentenza n. 474/2012, dichiarativa dell'usucapione LA particella n. 33, non individuava l'esatta consistenza metrica e grafica del fondo oggetto LA stessa, limitandosi ad affermare che il bene usucapito, catastalmente riconducibile alla particella n. 33 del foglio 22 del Catasto Terreni di
NA, risultava essere il suolo prospiciente ad altra proprietà utilizzato a parcheggio T_ per i clienti LA propria attività commerciale, il ristorante-pizzeria “111”;
- non sussiste l'usurpazione LA particella n. 30 del foglio 22 - per come dedotto dall'attore, appartenente al demanio - posto che alla fine degli anni '50 avveniva la traslazione e l'indietreggiamento del tracciato ferroviario rispetto al precedente, con il rilascio dei terreni ai legittimi proprietari di fondi successivamente espropriati;
inoltre, se detta particella fosse del demanio, lo sarebbe anche oltre la metà LA struttura ricettiva di (il ristorante “111”); Parte_1
- dai rilievi planimetrici susseguitisi dagli '60 agli anni '80, nonché i rilievi aereo-fotogrammetrici e le riprese satellitari (Google) susseguitisi nel tempo, si evincono le aree assoggettate all'esclusivo possesso e alla piena proprietà LA famiglia , la delimitazione LA ex particella n. 33 (oggi CP_1 particella n. 230) e lo stato dei luoghi rimasto ad oggi immutato;
in particolare, la particella n. 234 risulta delimitata e di forma trapezoidale e confinante: da un lato con le particelle n. 230 e 233 (ex particelle nn. 30 e 33), oltre che con la particella n. 29 di proprietà da un lato con l'odierno T_ tracciato delle Ferrovie LA Calabria, con proprietà ; e infine con il tracciato LA S.S. 106 CP_1
Jonica;
- la rappresentazione del terreno in oggetto data dagli scatti fotografici e dai rilievi susseguitisi nel tempo ‒ a partire dal mappale n. T237253 del 2 agosto 1968 ‒ risulta immutata da circa 10 lustri;
- nel breve lasso di tempo in cui era stato assegnatario LA ex particella n. 192, lo Parte_1
pagina 4 di 13 stesso, sul piazzale di cui alla particella n. 234, oltre all'apposizione di opere abusive denunciate alle autorità competenti ed oggetto di diffida verbale per la loro rimozione da parte dell'ufficiale giudiziario intervenuto, rimuoveva in modo arbitrario e senza autorizzazione la porzione LA recinzione in muratura che delimitava il confine tra la ex particella n. 50 e la ex particella n. 33;
- la particella n. 33 non sconfinava all'interno dell'area ospitante l'impianto di distribuzione carburante che, di fatto, ha sempre occupato la particella n. 50 (oggi particella n. 234, LA stessa consistenza di
2.280 mq), risultando una errata rappresentazione tra lo stato reale dei luoghi ed il sistema meccanografico del Catasto Terreni del Comune di NA (come rilevato anche dalla sentenza n.
474/2012);
- non aveva mai esercitato un possesso sine titulo sulle aree riconducibili alla ex Parte_1 particella n. 50 e sulle quali, da quando lo stesso aveva l'età di sei anni, insiste un distributore di carburanti, il cui genitore, in forza di un contratto registrato aveva, per anni, lavorato come benzinaio;
- sin dagli anni '60, il piazzale di erogazione dei carburanti funziona ininterrottamente a due corsie libere e non impedite da nessuna particella di proprietà di terzi nella fruizione del diritto di passaggio;
- sussiste la temerarietà dell'azione intrapresa da parte attrice, suscettibile ex art 96 c.p.c. di risarcimento del danno da quantificarsi secondo equità. Ciò posto, i convenuti hanno chiesto a questo Tribunale di: “Nel merito: - RIGETTARE la domanda avversa in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la legittimità e valenza formale e giuridica dell'atto pubblico di compravendita a rogito del notaio Dott. rep. N.71.178 Persona_2
e racc. N. 28.507 del 5 febbraio 2016 trascritto il 24 febbraio 2016 e reg. gen. 4658 e reg. part. 391, e dell'atto pubblico di donazione a rogito del notaio Dott. rep. N. 71.207 e Racc. n. Persona_2
28.524 del 27 febbraio 2016 trascritto il 1 marzo 2016 reg. gen. 5168 reg. part. 4293; - CONFERMARE e comunque RICONOSCERE in capo al sig. il diritto di proprietà esclusiva del Parte_4 suolo adibito a piazzale di erogazione carburanti insistente nel Comune di NA (CS) alla c/da TO LA NO ‒ progressiva chilometrica dal KM 378+786 al 378+846 LA ex SS 106 jonica ‒ meglio individuato al Nuovo Catasto del Comune di NA alla particella n. 234 (ex part.lla 50) del
Foglio di mappa n. 22 , per come rappresentato e costruito nella sua interezza, e tanto per la ragioni tutte esposte in narrativa;
In ogni caso con condanna di parte attrice al risarcimento Parte_1 del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'Ufficio secondo equità. […] In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali (ex diritti ed onorari di avvocato), da distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari”. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. non sono state ammesse le prove orali richieste dalla parte attrice e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del 11.07.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito.
2.1 Ai fini LA delimitazione del thema decidendum, deve premettersi che la parte attrice ha agito allo scopo di ottenere il riconoscimento dell'illegittimità e la declaratoria di nullità dell'atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio n. rep. 71.178, racc. n. 28.507 del 05.02.2016, Persona_2 trascritto il 24.02.2016 al reg. gen. 4658, reg. part. 3914 e dell'atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, racc. n. 28.524 del 26.02.2016 trascritto il 01.03.2016 al reg. Persona_2 gen. 5168, reg. part. 4293, aventi ad oggetto - tra gli altri - una porzione del terreno sito in NA alla Contrada TO LA NO catastalmente identificato alla originaria particella n. 33 del foglio 22, chiedendo la restituzione del bene, in quanto la vendita è stata effettuata da soggetto che non era titolare del bene, essendo il medesimo di proprietà dell'attore in virtù dell'usucapione maturata ed accertata con la sentenza n. 474/2012 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 20.08.2012 e depositata il
21.08.2012, passata in giudicato. L'attore, dunque, oltre a richiedere la declaratoria di nullità degli atti dispositivi allegando di essere proprietario ha richiesto la restituzione del bene.
pagina 5 di 13 Tale domanda va, quindi, inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendica ex art. 948 c.c.. 2.2 L'azione di rivendicazione, disposta dall'art. 948 cod. civ., è concessa a favore di chi si afferma titolare del diritto di proprietà, benché la cosa oggetto del diritto sia posseduta o detenuta da un soggetto diverso, ed agisce, quindi, contro il possessore o detentore al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto, oltre alla conseguente consegna del bene. Giova ricordare che in tema di difesa LA proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero LA materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatti ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso;
con la seconda, di natura personale, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto ma solo la riconsegna del bene. Ne consegue che può limitarsi a dimostrare la consegna del bene in base a un titolo e il venir meno di questo per qualsiasi causa. Nello specifico, come affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite LA Corte di Cassazione n. 7305/2014, l'azione di rivendicazione ricorre “quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo.
Non pare ultroneo ricordare che il discrimen tra l'azione di rivendicazione e l'azione, pur reale, di accertamento LA proprietà è dato dal possesso del bene. Infatti, nell'azione di rivendicazione l'attore assume di essere proprietario del bene ma di non averne il possesso, tant'è che agisce nei confronti di colui che di fatto possegga o detenga la cosa, per conseguire, oltre al riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto anche il recupero materiale del bene;
nella seconda, invece, è richiesto che l'istante deduca, non solo di essere proprietario ma anche di avere, se non la materiale detenzione, il possesso del bene, poiché, con tale azione, intende non già ottenere la modifica di uno stato di fatto bensì l'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa mercé la dichiarazione LA puntuale rispondenza di esso allo stato di diritto. Quanto al contenuto dell'onere LA prova in conformità all'art. 2697 cod. civ., chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto non è a titolo originario, il titolare dovrà dimostrare il proprio titolo d'acquisto ed il titolo dei suoi danti causa sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica). Dev'essere rilevato che secondo il consolidato orientamento LA giurisprudenza, “la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento LA pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi LA domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico” (Cass. 28865/2021; ex pluris Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
In giurisprudenza è altresì pacifico che la probatio diabolica non sia sempre necessaria. In generale, l'attenuazione dell'onere probatorio in capo all'attore rivendicante è stata rilevata: “a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale caso l'attore in revindica e tenuto soltanto ad offrire la prova LA successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore
pagina 6 di 13 (Cass. n.1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto LA proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica LA validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore LA proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra” (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010)” (Cass. 28865/2021). 2.2. Tanto premesso, parte attrice ha invocato a fondamento LA prova LA di proprietà LA menzionata particella n. 33 del foglio 22 la sentenza n. 474/2012 emessa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata il 21.08.2012 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 741/2008, passata in giudicato, né alcuna controversia è sorta sul punto.
Nel giudizio n. 741/2008 R.G., in particolare, e da hanno agito per Parte_1 Controparte_5 ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno sito in
NA, c.da TO LA NO, in catasto al foglio 22 particella 33. L'azione è stata promossa nei confronti di erede del coniuge PE Persona_5 quest'ultimo originario proprietario del terreno. La relativa domanda è stata trascritta, in data 02.05.2008, al registro generale n. 13656 e registro particolare n. 9381, con annotazione indicante dettagliatamente l'oggetto e le parti del giudizio (cfr. allegato 2 all'atto di citazione). Il giudizio R.G. n. 741/2008 è stato interrotto per la morte LA convenuta e la causa è stata PE riassunta nei confronti degli eredi LA stessa, citati collettivamente ed impersonalmente con notifica perfezionata il 31.01.2012, così come rilevato in sentenza. Si rileva che gli eredi di secondo l'allegazione di parte attrice sono i convenuti PE [...]
e , né alcuna contestazione al riguardo è sorta;
che i medesimi CP_1 CP_2 Parte_2 sono figli di , inoltre, risulta anche dalla dichiarazione di successione presentata in occasione PE del decesso LA stessa (cfr. doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti).
Nella sentenza n. 474/2012, in particolare, il Tribunale di Castrovillari, ha accolto la domanda formulata da , così statuendo: “- In accoglimento LA domanda formulata da , Parte_1 Parte_1 dichiara che il medesimo ha acquistato per usucapione il terreno sito in NA, c. da TO LA NO, in catasto al foglio 22 particella 33”. La sentenza, inoltre, dichiarava il difetto di legittimazione attiva alla domanda in capo ad
[...]
. CP_5
Ciò posto, la circostanza che è proprietario, in virtù di un acquisto a titolo originario, del Parte_1 terreno sito in NA alla c. da TO LA NO catastalmente identificato - all'epoca di emissione LA sentenza n. 474/2012 - al foglio 22 particella n. 33 risulta dalla sentenza n. 474/2012 emessa dal
Tribunale di Castrovillari. Invero, la proprietà in capo all' del terreno costituente la consistenza LA particella n. 33 del T_ foglio 22 in virtù LA citata sentenza non è neppure contestata da parte dei convenuti.
Questi ultimi, di fatto, deducono che dal frazionamento LA particella n. 33 del foglio 22, pur se pagina 7 di 13 soppressa, non sarebbe derivata alcuna diminuzione LA consistenza LA medesima e del terreno sul quale è stata riconosciuto l'acquisto per usucapione. Tale difesa dei convenuti, i quali assumono solo di aver rimediato ad inesattezze catastali, in effetti, è incompatibile con la negazione LA proprietà per intervenuta usucapione in capo all' come T_ riconosciuta nella citata sentenza. Alla luce di principi menzionati deve ritenersi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio relativo alla proprietà del bene. Va evidenziato, peraltro, che l' è stato dichiarato proprietario del terreno corrispondente all'allora T_ particella n. 33 del foglio 22, senza che dalla sentenza, o dagli altri atti del relativo giudizio prodotti, risulti alcuna limitazione dell'affermata usucapione ad una parte soltanto LA medesima. Ne deriva che l' è stato riconosciuto proprietario del terreno identificato da tale particella, con la T_ conseguenza che le attività poste in essere dai convenuti hanno inciso sul bene di proprietà dell'attore. A questo punto, occorre evidenziare infatti che la particella n. 33 del foglio 22, estesa per 22 are e 90 centinare, è stata soppressa a seguito del frazionamento richiesto dai convenuti Controparte_1 [...]
e (si veda allegato 10 all'atto di citazione); circostanza neppure controversa tra CP_2 Parte_2 le parti.
Dal tipo di frazionamento in atti emerge che dalla particella n. 33 del foglio 22, derivavano la particella n. 229 del foglio 22, estesa per 1 are e 15 centinare, e la particella n. 230 del foglio 22, estesa per 21 are e 75 centinare;
tanto risulta anche dalla visura catastale storica LA particella n. 33 del foglio 22 (allegato 5 all'atto di citazione). Le particelle 229 e 230 del foglio 22 recano una estensione complessiva di per 22 are e 90 centinare, perfettamente corrispondente alla precedente estensione LA particella n. 33 del foglio 22. Inoltre, dal tipo di frazionamento prodotto dagli attori e dalla stessa allegazione di parte convenuta emerge che la creazione LA particella 229 avveniva mediante la sottrazione di una porzione di terreno alla consistenza LA precedente particella n. 33 del foglio 22.
Risulta, pertanto, provato che il terreno costituente la particella 229 - erroneamente indicata in citazione con il numero “292” – come risultante dal tipo di frazionamento corrisponde parzialmente al terreno prima contrassegnato con la particella n. 33 del foglio 22 di proprietà dell'attore. I convenuti e , inoltre, non hanno fornito alcuna prova Controparte_1 CP_2 Parte_2 circa la proprietà in capo ai medesimi LA porzione di terreno corrispondente alla particella n. 229 del foglio 22, come risultante dal tipo di frazionamento;
nella comparsa di costituzione, invero, non si fa neppure riferimento al titolo di acquisto in capo ai medesimi di tale porzione di terreno. Del tutto privo di rilievo, poi, è la circostanza dedotta dai convenuti a sostegno dell'avvenuto frazionamento da identificarsi nella volontà di emendare presunti errori in catasto al fine di ricostituire la consistenza di una pregressa particella identificata al n. 50.
Di fatto, una tale attività comunque non esclude la sottrazione di una porzione di terreno alla particella n. 33 del foglio 22, ossia del terreno in relazione al quale è stata dichiarata l'usucapione a favore di con sentenza che spiega effetti nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
Pt_2 Neppure, a diversi esiti condurrebbe l'argomento indicato dai convenuti circa un errore catastale relativo all'estensione LA particella n. 33 del foglio 22, in ipotesi, evidenziato nella sentenza accertativa dell'usucapione in favore di . Parte_1
In effetti, dalla sentenza emerge solo una discrasia tra una scrittura privata di vendita con la quale
[...]
e vendevano a il terreno in questione indicando Persona_5 PE Controparte_5 l'estensione in mq. 1037, mentre in catasto risultava mq. 2290; circostanza, quest'ultima, ricondotta dal giudice ad un errore di calcolo dell'ufficio erariale. La questione, tuttavia, per assumere carattere rilevante nel senso indicato dai convenuti avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'avvenuta usucapione su una porzione del terreno costituente la particella n. 33 del foglio 22, e così non è stato. Ciò rende evidente che l'usucapione è stata affermata in relazione pagina 8 di 13 al terreno che viene identificato con la particella predetta, senza possibilità di identificare altrimenti il bene usucapito. 2.3 Ciò posto, nel caso di specie devono ritenersi configurabili due fattispecie di acquisto a non domino in relazione alla compravendita e al successivo atto di donazione concernenti la porzione di terreno corrispondente alla particella n. 229 del foglio 22, con differenti conseguenze in ordine agli atti traslativi oggetto di causa.
2.3.1. Quanto all'atto pubblico a rogito del Notaio rep. n. 71.178, racc. n. 28.507 del Persona_2
05.02.2016, giova evidenziare che e hanno venduto a Controparte_1 CP_2 Parte_2
(figlio di , tra gli altri beni, anche la particella n. 229 del foglio 22, gli Parte_3 Controparte_1 alienanti dichiaravano che “le p.lle 229 e 232 (…) sono pervenute avendone avuto il possesso materiale, pacifico, ininterrotto ed indisturbato con “animus possidendi” da oltre un ventennio non accertato giudizialmente per la cui presente vendita, secondo la comune volontà delle parti, avviene ad esclusivo rischio e pericolo LA parte acquirente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1488 c.c. (…)”. Orbene, sui convenuti gravava l'onere di fornire la prova LA proprietà LA particella ceduta con tale contratto di compravendita sulla base dell'asserita maturata usucapione. Tale prova non è stata fornita nel caso di specie. Anzi, gli stessi convenuti nella comparsa di costituzione non hanno inteso allegare l'esistenza di alcun titolo di proprietà in loro favore, neppure richiamando espressamente l'avvenuta maturazione del termine per il compimento dell'usucapione in data anteriore all'atto dispositivo. Ed infatti, deve ricordarsi che secondo il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(si veda, ex multis, Cass. n. 7853/2018 e n. 2485/2007) colui che reputi di essere divenuto proprietario per usucapione può, spendendo una tale qualità, disporre del bene, anche mediante atto notarile, non affetto, pertanto, da nullità per tale ragione. Tale atto dispositivo, pur non essendo supportato dalla prova nel presente giudizio dell'avvenuto acquisto per usucapione da parte di e , non comporta tuttavia la Controparte_1 CP_2 Parte_2 nullità LA compravendita.
La vendita di un bene da parte di chi non sia proprietario, infatti, non è un negozio né nullo né annullabile secondo la disciplina LA vendita di cosa altrui di cui all'art.1478 c.c. Tale vendita non è affetta da invalidità, ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, a norma dell'articolo 1478 c.c. (ossia l'obbligo del venditore di far acquistarlo al compratore la proprietà LA res), risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto. La vendita di un bene altrui, così come disciplinata dall'art. 1478 c.c., è, dunque, un atto negoziale pienamente valido, idoneo ad obbligare l'alienante a procurare al compratore la proprietà LA cosa oggetto del contratto, non trattandosi di contratto nullo, posta l'assenza di una causa di nullità prevista dalla legge: la carenza di titolarità del diritto alienato non comporta, infatti, la nullità del negozio, ma, esclusi gli effetti reali, produce effetti tanto nel caso in cui entrambi i contraenti siano consapevoli LA altruità del bene, quanto nell'ipotesi in cui uno dei due non ne sia consapevole (arg. da Cass. n. 4965/2004).
Dunque, la vendita di un bene altrui crea nei confronti del proprietario non partecipe non già la facoltà di chiedere la nullità del contratto, bensì esclusivamente il diritto di agire in giudizio per ottenere una declaratoria di inopponibilità e di inefficacia dell'atto nei propri confronti. Per l'effetto, l'atto pubblico a rogito del Notaio rep. n. 71.178, racc. n. 28.507 del Persona_2
05.02.2016, concluso da e , in qualità di venditori, e a Controparte_1 CP_2 Parte_2
, in qualità di acquirente, nella parte in cui dispone del terreno sito in NA alla Parte_3 località TO LA NO ed identificato nel catasto terreni del Comune di NA con la particella n. 229 del foglio 22, pasc. 2, Ha. 0.015.15, RD. 0,10, RA. 0,05, è inopponibile al proprietario T_
.
[...]
2.3.2. Con il successivo atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, Persona_2
pagina 9 di 13 racc. n. 28.524 del 26.02.2016, ha donato a (padre del donante e marito Parte_3 Parte_4 di , tra gli altri, anche il terreno sito in NA alla località TO LA NO ed Controparte_1 identificato nel catasto terreni del Comune di NA con la particella n. 229 del foglio 22, pasc. 2,
Ha. 0.015.15, RD. 0,10, RA. 0,05.
In relazione a tale atto, giova rammentare che ha disposto del terreno suindicato Parte_3 assumendo di esserne proprietario in virtù del già menzionato atto pubblico a rogito del Notaio Per_2 rep. n. 71.178, racc. n. 28.507 del 05.02.2016, concluso con e
[...] Controparte_1 CP_2
. Parte_2
Evidenziata la riconducibilità di tale ultimo atto dispositivo alla fattispecie LA vendita di cosa altrui è necessario verificare se fosse proprietario del bene al momento LA stipula dell'atto di Parte_3 donazione.
A tal fine, in particolare, viene in rilievo l'art. 1478, c.c., il quale prevede che:
“Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”. Per l'effetto, il trasferimento LA proprietà in capo all'acquirente richiedeva la prova o dell'acquisto LA proprietà LA cosa da parte dei venditori, con conseguente automatico trapasso al compratore, ovvero LA vendita diretta LA cosa stessa dal terzo al compratore (tra le altre, Cass. n.14751/2006). Nella specie, di fatto, alcuna prova sussiste sull'avvenuto acquisto da parte di Controparte_1 [...]
e del terreno sito in NA alla località TO LA NO e riportato nel CP_2 Parte_2 catasto terreni del Comune di NA alla particella n. 229 del foglio 22, né in epoca precedente alla compravendita – come sopra evidenziato - né in epoca successiva. Neppure risulta allegata l'esistenza dell'acquisto da parte di dal proprietario del bene. Parte_3
Pertanto, ha donato un bene di cui non era proprietario. Parte_3 Ebbene, mentre il legislatore all'art. 1478 c.c. prevede espressamente, sia pure a soli effetti obbligatori, la vendita di cosa altrui, altrettanto non può dirsi con riferimento al contratto di donazione. Invero, ai sensi dell'art. 771, co. 1, c.c. “la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati”. La questione relativa alla donazione di un bene non presente nel patrimonio del disponente al momento del perfezionamento dell'atto dispositivo è stata definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5068, del 15 marzo 2016, con la quale è stato affermato che “La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.
Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, LA quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima LA divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”. L'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare, infatti, rappresenta un elemento costitutivo del contratto. La non ricorrenza di tale situazione comporta la non riconducibilità LA donazione di cosa altrui allo schema negoziale tipico LA donazione, di cui all'art. 769 c.c.. Nel solo caso in cui l'altruità del bene risulti espressamente dedotta in contratto con formale attestazione delle parti, così da farne il presupposto di una espressa obbligazione del donante di procurarne l'acquisto al donatario, l'atto a non domino - similmente a quanto accade in caso di vendita di cosa altrui - potrà produrre fra le parti i medesimi effetti obbligatori di cui sopra si è detto (“Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento LA stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare
pagina 10 di 13 l'acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, nè potrà applicarsi la disciplina LA vendita di cosa altrui.”, così Cass. S. U. n. 5068, del 15 marzo 2016). Nella specie, non ricorrono le condizioni per ritenere obbligatoria la donazione in oggetto, atteso che ha disposto - in favore di - di un bene di cui assumeva essere proprietario Parte_3 Parte_4 sulla base di un atto di vendita in relazione al quale, tuttavia, non era avvenuto il trasferimento LA proprietà in suo favore.
La domanda di parte attrice volta a conseguire la declaratoria di nullità dell'atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, racc. n. 28.524 del 26.02.2016, deve quindi trovare Persona_2 accoglimento. 2.4. Dall'accoglimento LA domanda di rivendica consegue la condanna alla restituzione del terreno identificato nella porzione di terreno sito in NA alla località TO LA NO ed identificato nella particella n. 229 del foglio 22 di cui al tipo di frazionamento protocollo 2015/198918 del 30.10.2015 presentato dall'architetto all'Ufficio del Catasto di Cosenza. CP_6
2.5 La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti al ripristino, a loro spese, LA originaria particella n. 33 del foglio 22 è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La domanda formulata dall'attore, in aggiunta alla tutela restitutoria, va intesa quale domanda di risarcimento in forma specifica e diretta ad ottenere la ricostituzione dell'originaria consistenza catastale LA particella n. 33 del foglio 22.
Di fatto, deve osservarsi come non sia oggetto di impugnativa l'atto amministrativo di frazionamento, né alcuna contestazione sul legittimo esercizio del potere amministrativo veniva dedotta in questa sede, dolendosi infatti parte attrice non già dell'illegittimità dell'operato degli uffici del catasto, quanto piuttosto LA condotta posta in essere dai convenuti che hanno provveduto al frazionamento CP_1 dell'immobile senza esserne titolari. Sotto altro profilo, peraltro, va evidenziato che non è stata convenuta la P.A., né sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove si intendano contestare le risultanze catastali esistenti per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, poiché in tal caso la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e in ragione LA diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (cfr. Cass., SS. UU., sent. n. 2950/2016; Cass., SS. UU., sent. n. 19524/2018); tale giurisdizione andrà attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge.
Tanto precisato, il frazionamento LA consistenza LA particella n. 33 del foglio 22 del catasto del
Comune di NA ha consentito ai convenuti di modificare l'originaria consistenza LA bene di proprietà dell'attore e di disporre del relativo terreno sotto la nuova identificazione catastale con gli atti traslativi richiamati. D'altronde, anche dalla perizia di parte prodotta dai convenuti - a firma dell'arch. - emerge che Per_4 la particella n. 229 del foglio 22 corrisponde ai mq. 115 sottratti alla consistenza catastale LA particella n. 33 del foglio 22 (allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
I convenuti, dunque, vanno condannati a compiere a loro spese le attività necessarie a ricostruire nell'originaria consistenza catastale la particella n. 33 del foglio 22 del catasto del Comune di NA. A tal fine, inoltre, non assume rilievo il fatto che, secondo quanto risultante dalla perizia di parte prodotta dai convenuti, la particella n. 229 del foglio 22 sarebbe stata accorpata ad altre per costituire la particella 234 del foglio 22, essendo chiaramente identificabile l'originaria consistenza LA particella n. 33 del foglio 22 dal tipo di frazionamento protocollo 2015/198918 del 30.10.2015 presentato dall'architetto all'Ufficio del Catasto di Cosenza. CP_6 Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta di ordinare al Conservatore “di rettificare la trascrizione del bene indicato in atti in suo favore come usucapito”.
pagina 11 di 13 Al di là del carattere non pienamente intellegibile LA richiesta, di fatto, formulata in relazione alla domanda di nullità degli atti dispositivi, va osservato che l'ordine di trascrizione LA sentenza di usucapione è già contenuto nella sentenza di usucapione prodotta.
Sotto tale profilo, deve piuttosto evidenziarsi che l'annotazione delle sentenze dichiarative LA nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all'art. 2655 c.c., “può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice” (Cass., 14/03/1962, n. 532). 2.6 La parte attrice ha chiesto, inoltre, la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno morale e patrimoniale, invocando la determinazione equitativa degli stessi.
La domanda è generica ed infondata.
Ebbene, è insegnamento costante LA giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata, da ciò conseguendo che laddove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto, essendo richiesto al danneggiato di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, ord. n. 8941/2022). Ciò posto, assume rilievo assorbente la assoluta mancanza di prova in ordine al danno subito. A tal proposito, l'allegazione dell'attore è generica già sotto il profilo assertivo, in assenza di specifica allegazione del danno patrimoniale subito.
Quanto al danno non patrimoniale, in particolare, costituendo pur sempre un danno-conseguenza e non già un danno-evento, lo stesso deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato in re ipsa (cfr. Cass., n. 25820/2009).
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, dunque, non è sufficiente la mera lesività potenziale del fatto dedotto laddove manchi la prova di una effettiva lesione.
Nella specie, la parte attrice non ha dedotto e provato alcuna sofferenza interiore, né ha allegato degli elementi di fatto sulla base dei quali condurre un ragionamento presuntivo circa l'effettiva presenza di un danno risarcibile.
In conclusione, non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento di alcun danno, in assenza di specifiche allegazioni ed elementi di prova al riguardo.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto:
- delle riduzioni operabili ai sensi dell'art. 4 co. 1 del medesimo testo normativo;
- LA comunanza di interessi dei convenuti che comporta la condanna in solido ai sensi dell'art. 97
c.p.c.;
- che il valore LA causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.
La condanna delle parti convenute ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria formulata dall'attore non può essere accolta. La stessa presuppone, infatti, non solo il requisito oggettivo LA totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o con colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subìto (cfr., ex pluribus, Cass. Civ. n. 27383 del 2005, Cass. Civ. n. 21393 del 2005, Cass. Civ. n.
18169 del 2004), potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno. L'istante non ha provato tale danno – e prima ancora dedotto l'esistenza ‒ in misura ulteriore rispetto a pagina 12 di 13 quello già compensato dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE, parzialmente, la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA inopponibile ed inefficace nei confronti LA parte attrice l'atto pubblico di compravendita a Parte_1 rogito del Notaio n. rep. 71.178, racc. n. 28.507 del 05.02.2016, trascritto il Persona_2
24.02.2016 al reg. gen. 4658, reg. part. 3914, avente ad oggetto il terreno sito in NA alla località TO LA NO ed identificato nel catasto terreni del Comune di NA con la particella n. 229 del foglio 22, pasc. 2, Ha. 0.015.15, RD. 0,10, RA. 0,05, e DICHIARA altresì la nullità dell'atto pubblico di donazione a rogito del Notaio rep. n. 71.207, racc. Persona_2
n. 28.524 del 26.02.2016 trascritto il 01.03.2016 al reg. gen. 5168, reg. part. 4293, avente ad oggetto il terreno sito in NA alla località TO LA NO ed identificato nel catasto terreni del Comune di NA con la particella n. 229 del foglio 22, pasc. 2, Ha. 0.015.15, RD.
0,10, RA. 0,05;
- CONDANNA il convenuto alla restituzione del terreno sito in Parte_4
NA alla località TO LA NO ed identificato nella particella n. 229 del foglio 22 di cui al tipo di frazionamento protocollo 2015/198918 del 30.10.2015 di cui alla parte motiva;
- CONDANNA le parti convenute , , , Controparte_1 CP_2 Parte_2
e a ricostituire, a loro cura e spese, nell'originaria Parte_3 Parte_4 consistenza catastale la particella n. 33 del foglio 22 del catasto terreni del Comune di NA;
- RIGETTA, nel resto, la domanda proposta dalla parte attrice;
- CONDANNA le parti convenute , , , Controparte_1 CP_2 Parte_2
e , in solido tra loro, al pagamento in favore LA Parte_3 Parte_4 parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in €.70,00 per esborsi ed Parte_1 in €.3.809,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge;
- MANDA alla Cancelleria per quanto di spettanza.
Così deciso il 21.2.2025
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
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