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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
NI NI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6983/2025, introdotta da
(ROMA, 13/11/1964) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 20/02/1968), entrambi con il patrocinio dell'avv. MONICA SILVIA
GIONFRIDDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“emetter la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e il 19.6.2019, statuendo che Parte_1 Parte_2
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 19/06/2019, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6983/2025 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
19/06/2019 tra (ROMA, 13/11/1964) e Parte_1
(ROMA, 20/02/1968) trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00044, Parte 1, Serie 28, Anno
2019, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
NI NI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6983/2025, introdotta da
(ROMA, 13/11/1964) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 20/02/1968), entrambi con il patrocinio dell'avv. MONICA SILVIA
GIONFRIDDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“emetter la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e il 19.6.2019, statuendo che Parte_1 Parte_2
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 19/06/2019, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6983/2025 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
19/06/2019 tra (ROMA, 13/11/1964) e Parte_1
(ROMA, 20/02/1968) trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00044, Parte 1, Serie 28, Anno
2019, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT IE