Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11871.2022 R.A.C.L., promossa da:
Pietro Rossetti
con il proc. avv. Pedone dom.
CONTRO
CP 1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in opposizione avverso l'esperito accertamento tecnico preventivo, questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla pensione o almeno all'assegno ex 1.222.84 in considerazione del quadro patologico sofferto con conseguente CP condanna di al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese, da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di aver invano presentato domanda amministrativa.
CP Fissata l'udienza di discussione si è costituita ·lamentando la nullità ed infondatezza del ricorso.
In merito alla eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente, vale evidenziare quanto segue.
La Corte Suprema [Cass.25.7.01 n.10154] ha evidenziato come, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto
Il processo del lavoro pretende infatti che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa siano esposti in modo chiaro e specifico, sì da consentire, da una parte, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, dall'altra, al resistente di svolgere tutte le sue eccezioni o difese.
Nè varrebbe a coonestare un assunto diverso il contenuto della documentazione il cui esame, operando nella fase di assunzione probatoria, sottintende l'esito positivo del vaglio di validità del ricorso. Appare opportuno sul punto alcune rapide considerazioni. Infatti, la
Corte Suprema, intervenendo negli anni '90 su un indirizzo giurisprudenziale che appariva viceversa consolidato, ha evidenziato come secondo la regola prevista dall'art. 414, n.4, cpc, i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese debbano essere specificamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto [Cass. Civ., sez. lav., 13.12.99 n.13984; Cass. civ., Sez.lav., 18/10/2002, n.14817; Cass. civ., Sez.lav.,
01/07/1999, n.6714].
Ebbene, ciò detto, rileva questo Decidente come, dalla lettura del ricorso, emerge immediatamente che la parte ricorrente ha infine, all'uopo sollecitato ex art. 164 cpc, fornito idonee indicazioni in ordine a causa petendi e petitum.
Nel corso del procedimento in esame, è stata disposta, ex art. 445 cpc, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili a conseguire le prestazioni richieste tanto in riferimento alla data della domanda amministrativa, ovvero successivamente.
Il Ctu ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie in consulenza tecnica d'ufficio puntualmente individuate, con riduzione non superiore a 2\3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Ritiene il Giudicante adito che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possano condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate da opposte argomentazioni.
La pensione di inabilità, come è noto, spetta solo in caso di assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità ovvero di difetto fisico o mentale. Legittimato a conseguirla è l'assicurato il quale, al tempo della domanda, abbia almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui quanto meno tre nel quinquennio precedente la domanda stessa. Infatti, il I comma dell'art.2 1.222 del
1984 recita: “si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Controparte 2 , l'assicurato il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".
Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, sottintende l'accertamento dell'impossibilita' assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, secondo il tenore di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984. Impossibilità questa che, tuttavia, deve essere oggetto di una attenta valutazione capace di apprezzare le peculiarità della fattispecie posta al vaglio dell'autorità adita. In particolare occorre tenere in debita considerazione la concreta possibilità di reimpiego delle eventuali energie lavorative residue accertate facendo riferimento non solo alla tipologia patologica riscontrata, ma anche alle generali attitudini del soggetto. Conseguentemente, neutra di per sé appare la circostanza che la patologia accertata non determini una invalidità nella percentuale massima ipotizzabile: circostanza questa che invero di per sé non escute l'astratta possibilità di conseguire una pensione di inabilità se, nel caso concreto si accerti che la residua capacità non possa essere reinvestita in attività confacenti rispetto a quella già svolta e comunque alle attitudini del soggetto de quo. Una diversa soluzione ermeneutica rifletterebbe semmai un approccio meramente esegetico all'art. 2 della legge n. 222 del 1984, incapace pertanto di coglierne il significato e quindi minando la possibilità di conseguire gli obiettivi viceversa perseguiti dall'ordinamento in materia. Anzi, occorre evidenziare, del resto, come non pregiudichi la possibilità di conseguire detta prestazione neppure quella residua capacità che consenta esclusivamente attività lavorative non proficue;
che è quanto si può affermare sulla scorta del combinato disposto tra gli artt. 1 e 38 Cost.. Invero, il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è soltanto quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.).
L'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa.
Alla luce delle conclusioni peritali, si deve rigettare il ricorso.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate definitivamente a carico di
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova