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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 221/2023 Registro Generale Lavoro, alla quale è stata riunita la causa n. 223/2023, vertente
TRA
, rappresento e difeso dagli avv. Fabio Tonelli e Lucilla Palliccia, come da Parte_1 procura in atti appellante-appellato incidentale
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Lauro, come da procura in atti CP_1 appellata- appellante incidentale
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Musilli, come da procura in atti appellata – appellata incidentale - appellante nella causa n. 223/2023 R.G.
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Tonelli e Lucilla Palliccia, come da procura in atti appellata – appellata incidentale
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Laura Loreni e CP_4 Anna Paola Ciarelli, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1292/2022 pubblicata il 29.11.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2018, , premesso di avere iniziato a lavorare per CP_1
a febbraio 2005 senza alcuna regolarizzazione del rapporto, di avere sottoscritto, a Parte_1 marzo 2005, atto costitutivo della società PE OC s.r.l., dalla quale risultava altresì assunta con contratto a progetto a partire da tale medesima data, dedotto di non essersi mai occupata di alcuna attività di gestione e amministrazione della suddetta società, le cui attività e beni aziendali erano stati poi trasferite alla e di avere di fatto sempre lavorato alle Controparte_2 dipendenze di svolgendo attività rientranti nella elaborazione dati inquadrabili nel II Parte_1 livello del CCNL di settore, allegata l'unicità del centro di imputazione in capo ai soggetti convenuti, chiedeva di: “a) accertare e dichiarare - previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di collaborazione a progetto intercorso a far data da febbraio 2005 fra la ricorrente e la PE Ioc. - la sussistenza, dal febbraio 2005 o da quella precedente o successiva risultante di giustizia, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, originariamente instaurato tra la ricorrente e il Dott. e la PE Parte_1
OC, poi ceduto ex art. 2112 c.c. alla , in forza di unitario centro di imputazione, e /o CP_5 quali contitolari del medesimo unitario rapporto di lavoro, e /o la pluralità di distinti rapporti di lavoro subordinato;
b) accertare e dichiarare la perdurante sussistenza di tale rapporto subordinato a tempo indeterminato tra la sig.ra il Dott. e la PE OC, CP_1 Parte_1 ceduto ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla e tutt'oggi in essere in carenza di qualsivoglia CP_5 atto idoneo a risolverlo;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'allontanamento di fatto della
Sig.ra dalla prestazione lavorativa e contestuale condanna del Dott. e della CP_1 Parte_1
all'immediata riammissione in servizio della ricorrente con le mansioni in CP_5 precedenza svolte oltre al risarcimento del danno nei confronti della lavoratrice in misura pari a tutte le retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale dal momento della predetta estromissione sino all'effettiva riammissione sulla base della retribuzione mensile alla stessa spettante come da conteggi contenute nel presente atto, ovvero la somma riconosciuta in corso di causa e ritenuta di giustizia;
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel II livello del CCNL “per i dipendenti da Centri elaborazione dati (CED)” o, in subordine, nel III livello S del medesimo CCNL o nel diverso livello inquadramentale ritenuto di
2 giustizia;
e) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condannare il Dott. , la PE OC e la , in solido, Parte_1 CP_5 al pagamento in favore della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., delle differenze retributive per i titoli di cui in narrativa per complessivi € 589.385,83, o in subordine € 568.578,09, come da analitici conteggi allegati al presente atto, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
f) condannare il Dott. , la PE OC e la , in solido, per Parte_1 CP_5 le motivazioni di cui in narrativa, all'accantonamento - e/o pagamento nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta avvenuta cessazione del rapporto di lavoro - del TFR come da conteggi allegati nonché alla regolarizzazione fiscale e previdenziale del rapporto sin dal suo sorgere;
g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori relativi al periodo che va dal febbraio 2005 e conseguentemente condannare il Dott. , la PE OC e la , in Parte_1 CP_5 solido, al risarcimento ai sensi dell'art 2116 II comma c.d. del danno per equivalente della prestazione non percepita e non percepienda (quota di pensione corrispondente ai contributi omessi), con riserva di quantificazione in separato giudizio;
h) accertare e dichiarare il diritto sig.ra della sig.ra al risarcimento del danno non patrimoniale, nella sua componente CP_1 biologica, morale ed esistenziale, causato dall'illegittima condotta posta in essere dai convenuti e conseguentemente condannare ex artt. 2087 e/o 2043 c.c. il Dott. , la PE OC e Parte_1 la , in solido, al pagamento della somma pari ad Euro 40.000,00 o in quella CP_5 maggiore o minore somma che l'Illustrissimo Giudice adito riterrà equa e di giustizia. Con determinazione del danno derivante da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal maturare dei crediti sino al dì del soddisfo e riconoscimento degli interessi legali, da calcolarsi sulle somme rivalutate, sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti. Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge”.
Si costituivano in giudizio i resistenti contestando la domanda in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto. CP_ Integrato il contraddittorio nei confronti dell' con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Latina dichiarava che tra e le società convenute si era instaurato un rapporto di CP_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal marzo 2005, e, per l'effetto, condannava i convenuti in solido a riammettere la ricorrente nel posto di lavoro con inquadramento al livello II del c.c.n.l. “Centro Elaborazione Dati”, e con orario di 168 ore mensili per 26 giorni al mese;
condannava i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
223.095,61 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
sulle somme sopra indicate, dichiarava dovuto il versamento della contribuzione nei limiti della
3 prescrizione;
condannava i convenuti in solido alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di 8 mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dalla ricorrente, ciascuna corrisposta sulla base della retribuzione mensile individuata dal CCNL di settore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;
condannava, infine, i convenuti in solido al pagamento in favore della di due terzi delle spese di lite;
compensava per il resto le spese CP_1
CP_ di lite anche nei confronti dell'
Ha proposto appello , censurando la sentenza impugnata per i motivi di seguito Parte_1 sinteticamente indicati:
1) erroneità ed infondatezza della sentenza di prime cure sul punto della declaratoria della genericità ed inesistenza del contratto a progetto;
sul punto della declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato dal marzo 2005 al 6.11.2017; sul punto della declaratoria di risarcimento del danno liquidato nella misura di 8 mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dalla in applicazione dell'art. 32 L. 183/2010; CP_1
2) erroneità ed infondatezza della sentenza di prime cure sul punto del riconoscimento di un unico centro di imputazione di interessi tra la PE OC e il dott. – difetto di Parte_1 legittimazione passiva del dott. ; Parte_1
3) erroneità ed infondatezza della sentenza di prime cure, con conseguente necessità di riforma e revoca in parte qua della stessa – erroneità della sentenza in ordine al quantum debeatur a titolo di differenze retributive, con conseguente necessità di riforma della sentenza anche su tale punto;
4) erroneità ed infondatezza della sentenza di prime cure, con conseguente necessità e revoca in parte qua della stessa – erroneità della sentenza in ordine al provvedimento di condanna alle spese di giudizio in danno del dott. , con conseguente necessità di riforma della sentenza Parte_1 anche su tale punto.
Così concludeva: “a) in accoglimento del presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa
ANGELA ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto, accertando e dichiarando la intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 32, L. 183/2010, da parte di
[...]
dalla impugnativa del contratto di prestazione d'opera e del contratto a progetto;
CP_1 accertando e dichiarando la validità del contratto di prestazione d'opera e del contratto a progetto;
nonché accertando e dichiarando che tra e la sola PE I.O.C. è CP_1 intercorso un rapporto para subordinato e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla medesima nel ricorso introduttivo del giudizio CP_1 di primo grado nei confronti dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
4 b) in accoglimento del presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa ANGELA
ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto, rigettando la domanda formulata da e volta al riconoscimento dell'esistenza di un centro unico di imputazione di CP_1 interessi tra la PE I.O.C. e l'appellante, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, nonché accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del medesimo appellante e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da nel ricorso introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado nei confronti dell'appellante;
c) in accoglimento del presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa ANGELA
ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto;
d) in accoglimento del presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa ANGELA
ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto e, sempre in riforma della medesima sentenza, revocare la condanna alle spese di giudizio dell'appellante disposta nella sentenza di primo grado e condannare al pagamento delle spese, competenze ed onorari relative CP_1 al doppio grado del giudizio.”
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche la Controparte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
a) in accoglimento del presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa ANGELA
ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto, accertando e dichiarando la intervenutaai sensi dell'art. 32, L. 183/2010, da parte di dalla impugnativa del CP_1 contratto di prestazione d'opera e del contratto a progetto;
accertando e dichiarando la validità del contratto di prestazione d'opera e del contratto a progetto;
nonché accertando e dichiarando che tra e la sola PE I.O.C. è intercorso un rapporto para subordinato e, CP_1 per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla medesima nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
b) in accoglimento del presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa
ANGELA ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto, rigettando la domanda
5 formulata da e volta al riconoscimento dell'esistenza di un centro unico di CP_1 imputazione di interessi tra la PE I.O.C. e il dott. , in quanto del tutto Parte_1 infondata in fatto e in diritto, nonché accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'appellante e del dott. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da Pt_1
nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
c) in accoglimento del CP_1 presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal
G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa ANGELA ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto, rigettando la domanda formulata da e volta al CP_1 riconoscimento della applicabilità del disposto dell'art.2112 c.c. nei confronti dell'appellante, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, nonché accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della medesima appellante e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti CP_1 dell'appellante; d) in accoglimento del presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssaANGELA ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da nel ricorso introduttivo del giudizio di CP_1 primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto;
e) in accoglimento del presente gravame, riformare e revocare in parte qua la sentenza n.1292/2022 pronunciata dal G.d.L. del Tribunale di
Latina – sez. Lavoro, dott.ssa ANGELA ORECCHIO, in quanto erronea ed infondata in fatto e in diritto e, sempre in riforma della medesima sentenza, revocare la condanna alle spese di giudizio dell'appellante, disposta nella sentenza di primo grado e condannare al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari relative al doppio grado del giudizio.”
Si è costituita in entrambi i giudizi, resistendo ai gravami, proponendo appello CP_1 incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex adverdo depositato.
Sempre in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con quello avente nrg.
223/2023, Dott.ssa Lucarino, incardinato dalla Controparte_2
Sempre in via del tutto preliminare: accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato nei confronti della PE Ioc Srl delle statuizioni contenute nella sentenza num. 1292/2022 resa inter partes dal Tribunale di Latina.
Nel merito: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare integralmente l'avverso gravame per tutti i motivi ivi esposti nel presente atto.
6 In via subordinata condizionata: riformare in parte qua la sentenza n. 1292/2022 resa inter partes dal Tribunale di Latina, Dott.ssa Orecchio in data 29.11.2022 comunicata in data 30.11.20222 e notificata in data 28.12.2022 nel giudizio contraddistinto con il n.r.g. 2751/2018 come da motivi di appello incidentale che precedono e, conseguentemente:
- accertare e dichiarare l'avvenuto svolgimento da parte della sig.ra di una prestazione CP_1 lavorativa con le modalità rappresentate nella parte in fatto che precede e, di conseguenza, condannare gli odierni appellati, in via solidale, al pagamento della somma pari ad € 589.385,83, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio qui da ritenersi integralmente riportati e trascritti;
- accertare e dichiarare il diritto della sig. al risarcimento del danno non patrimoniale, CP_1 nella sua componente esistenziale, derivante dalla condotta posta in essere in particolare dal Dott.
e di conseguenza condannare lo stesso, in via solidale con gli ulteriori odierni appellati al Pt_1 pagamento di una somma pari ad Euro 40.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'Illustrissimo Giudice adito riterrà accertata
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in entrambi i giudizi la , Controparte_6 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento degli appelli proposti sia da sia dalla Parte_1
riformare integralmente la sentenza Controparte_2
n.1292/2022 pronunciata in data 29.11.2022 dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa A. ORECCHIO, rigettando per l'effetto tutte le domande proposte da CP_1 nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.” CP_ Si è, infine, costituito in entrambi i giudizi l' così concludendo: “Piaccia all'Illa Ecc.ma Corte adita, ove dovesse ritenersi infondato, in tutto o in parte l'appello, dichiarare la società appellante CP_ tenuta al pagamento nei confronti dell' dei contributi previdenziali obbligatori derivanti dall'accertato rapporto lavorativo nei limiti della prescrizione;
con vittoria delle spese di lite ovvero in subordine e solo nei confronti della ricorrente con compensazione delle spese di lite.
2. In data 24.10.2025 le parti hanno depositato telematicamente il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 7.2.2025, con il quale, a fronte dell'offerta a da parte CP_1 di dell'importo complessivo netto di € 60.000,00, la stessa ha rinunciato a Parte_1 qualsivoglia pretesa e/o azione collegata e/o collegabile alle statuizioni di cui alla sentenza del
7 Tribunale di Latina n. 1292/2022 e ha rinunciato agli atti e all'azione proposti nei giudizi di appello riuniti n. 221/2023 e n. 223/2023.
Anche , la , in persona Parte_1 Controparte_6 del legale rappresentante p.t., e la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. hanno rinunciato a qualsiasi pretesa avanzata nei confronti della e CP_1 hanno rinunciato agli atti e all'azione proposti nei giudizi di appello riuniti n. 221/2023 e n.
223/2023, e hanno accettato le rinunce della . CP_1
Allo stesso modo, la ha accettato le rinunce delle controparti. CP_1
All'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione stragiudiziale e della richiesta formulata in udienza, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese di lite come da verbale di conciliazione.
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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