Art. 20.
A coloro che siano colpiti da limiti di eta' per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianita' minima prevista per il trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 8.
A coloro che siano colpiti da limiti di eta' per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianita' minima prevista per il trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 8.