Articolo 20 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 19Articolo 21
Versione
19 gennaio 1961
Art. 20.
A coloro che siano colpiti da limiti di eta' per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianita' minima prevista per il trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 8.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961