Articolo 1060 del Codice civile
Articolo 1059Articolo 1061
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19 aprile 1942
Art. 1060.

(Servitu' costituite dal nudo proprietario).

Il proprietario puo', senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitu' che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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