Legge 26 ottobre 1995, n. 447

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  • 1Processioni e feste religiose: permessi, preavviso, sicurezza
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 novembre 2025

  • 2Avvocato Ambientalista a Trapani
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  • 3Rumore.Legittimità ordinanza del Sindaco di divieto di transito agli autocarri (fonte: lexambiente.it, Lexambiente
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  • 4Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
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  • 5Notizie Giuridiche
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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 1642
    Provvedimento: N. R.G. 2446/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2446/2024 Oggi 12 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi: Per l'avv. LADDOMADA MARCO oggi sostituito da avv. Pasquale Stani il quale, Parte_1 previa declaratoria del rilievo ex adverso formulato di inammissibilità del ricorso, insiste per l'accoglimento dell'opposizione nonché per le richieste istruttorie tutte formulate nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa. Per l'avv. MINUCCI ANNALISA oggi sostituito dall'avv. Francesca Palagi Parte_2 la quale insiste preliminarmente nell'eccezione di inammissibilità in quanto è stato impugnato un atto …
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    • verbale di accertamento·
    • inquinamento acustico·
    • art. 10 comma 2 L.447/95·
    • art. 22 Legge 689/1981·
    • ordinanza-ingiunzione·
    • eccesso di potere·
    • opposizione a sanzioni amministrative·
    • diritto di difesa·
    • inammissibilità opposizione

  • 2TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/12/2024, n. 7417
    Provvedimento: Pubblicato il 30/12/2024 N. 07417/2024 REG.PROV.COLL. N. 03064/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3064 del 2022, proposto da NI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Antimo, via Roma 157; contro Comune Sant'Antimo, non costituito in giudizio; nei confronti Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …
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    • leale collaborazione tra amministrazione e privati·
    • soccorso istruttorio·
    • destinazione urbanistica·
    • art. 20 d.P.R. n. 380/2001·
    • compensazione spese processuali·
    • annullamento diniego permesso di costruire·
    • verificazione·
    • art. 10 bis L. n. 241/1990·
    • violazione del giudicato·
    • principio di buon andamento

  • 3TAR Latina, sez. I, sentenza 03/10/2024, n. 615
    Provvedimento: Pubblicato il 03/10/2024 N. 00615/2024 REG.PROV.COLL. N. 00356/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 356 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del -OMISSIS-, giusta nomina di cui al decreto di apertura amministrazione di sostegno n. cronol.-OMISSIS- del 20/05/2024 RG n. -OMISSIS-, Tribunale di Cassino, Ufficio del Giudice Tutelare, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Maretto, Elvira Matarozzi, con domicilio digitale come …
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    • tutela salute pubblica·
    • obbligo di provvedere·
    • silenzio amministrativo·
    • art. 9 legge 447/1995·
    • discrezionalità amministrativa·
    • inquinamento acustico·
    • spese del giudizio·
    • ordinanza sindacale·
    • commissario ad acta·
    • art. 31 c.p.a.

  • 4Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/03/2025, n. 269
    Provvedimento: Nella procedura n. 2168/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2168/2024 tra avv. PERVILLI REBECCA) Parte_1 OPPONENTE e (avv. CORRADINI ANNALISA) Controparte_1 OPPOSTO * Oggi 19/03/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi: - per l'opponente l'Avv. Rebecca Pervilli; - per l'opposto l'Avv. Annalisa Corradini. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. …
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    • opposizione a ordinanza-ingiunzione·
    • sanzione amministrativa·
    • superamento limiti differenziali notturni·
    • violazione prescrizioni ARPAE·
    • DPCM 14/11/1997·
    • art. 10 L. 447/1995·
    • inquinamento acustico·
    • spese di lite·
    • piano di bonifica acustica·
    • collaudo acustico

  • 5TAR Brescia, sez. I, sentenza 15/10/2025, n. 908
    Provvedimento: N. 00206/2024 REG.RIC. Pubblicato il 15/10/2025 N. 00908 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00206/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 206 del 2024, proposto da SE IL, Hotel Adamello S.a.s. di IL SE & C., rappresentati e difesi dall'avvocato UR LE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Temù, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti EL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, …
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    • vicinitas·
    • violazione limiti immissioni acustiche·
    • interesse a ricorrere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • inquinamento acustico·
    • tutela ambientale·
    • condizionamento attività imprenditoriale·
    • nulla osta acustico·
    • archiviazione procedimento·
    • legittimazione ad agire
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Finalita' della legge) 1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
    2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 117 della Costituzione e' il seguente:
    "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
    ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
    circoscrizioni comunali;
    polizia locale urbana e rurale;
    fiere e mercati;
    beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
    istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
    musei e biblioteche di enti locali;
    urbanistica;
    turismo ed industria alberghiera;
    tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
    viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
    navigazione e porti lacuali;
    acque minerali e termali;
    cave e torbiere;
    caccia;
    pesca nelle acque interne;
    agricoltura e foreste;
    artigianato;
    altre materie indicate da leggi costituzionali.
    Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
  • Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
    b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;
    c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; ((gli impianti eolici;)) i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;
    d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
    ((d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);)) e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puoessere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della sorgente stessa;
    f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
    g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9. h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
    ((h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.)) 2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) (( , h) e h-bis) )) , sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. ((Nelle zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.)) 3. I valori limite di immissione sono distinti in:
    a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
    b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
    4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
    5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.
    Rientrano in tale ambito:
    a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
    b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibile; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
    c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
    d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
    e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
    6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)) .
    (( 7. La professione di tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica. )) 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)) .
    9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il controllo.
  • Art. 3. (Competenze dello Stato) 1. Sono di competenza dello Stato:
    a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
    b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalita' di cui all' articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
    c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
    d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e successive modificazioni, e dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari;
    e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.
    Per quanto attiene ai rumori originali dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo; (3)
    f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
    g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71 , 72 , 75 , 79 , 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
    h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
    i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all' articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
    l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
    m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
    1) ai criteri generali e specifici per la definizione di pro- cedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
    2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
    3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
    4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;
    ((m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;)) n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , nonche' le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.
    2. I decreti di cui al comma 1, lettera a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi ((o di modifiche normative)) .
    4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

    ------------- AGGIORNAMENTO (3)
    La L. 7 luglio 2009, n. 88 , come modificata dall' art. 15, comma 1, lettera c) della L. 4 giugno 2010, n. 96 , ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3 , comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato".