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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2505/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Pasquale Petriello, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare la natura professionale delle patologie (asma bronchiale con derivato diabete iatrogeno, ed orticaria), nonché la sussistenza del nesso di causalità tra l'asma e l'attività lavorativa;
per l'effetto, dichiarare sussistente una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura dell'8% e del 6% per il diabete iatrogeno insorto a causa dei farmaci assunti per curare l'alveolite allergica;
condannare l' a corrispondere l'indennizzo per i danni patiti ex D. Lgs. CP_1
38/2000, parametrato alla percentuale complessiva di danno biologico risultante a mezzo C.T.U., oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricordo;
dichiarare prescritta, ex art. 112 T.U.
1124/1965, l'azione tesa al riconoscimento dell'alveolite allergica con manifestazioni
1 asmatiche quale malattia professionale;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.7.2022, il sig. esponeva di essere Parte_1 titolare di un'azienda agricola, e di aver lavorato, sin dal 2002, come coltivatore diretto su terreni estesi per circa venti ettari, dislocati in più comuni, quali GU DI
(AV), CI (AV) ed CO NO (FG).
Rappresentava di essersi occupato quotidianamente, per almeno 8 ore al giorno, della coltivazione di detti fondi a base di foraggio, cereali, legumi ed ortaggi, dell'allevamento di bovini e di caprini.
Evidenziava di essere stato esposto, per essersi dedicato alla cura, al nutrimento ed alla pulizia degli alloggi del bestiame ed al taglio ed imballaggio della biada, a polveri rilasciate dal fieno usato per cibare gli animali ed alla muffa tipica del territorio collinare con clima piovoso.
Sosteneva di aver sempre seguito uno stile di vita sano, esente da vizi, ma di aver iniziato ad accusare, nell'estate 2018, una tosse secca, accompagnata da febbre e manifestazioni cutanee agli arti superiori, tipo orticaria.
Asseriva di essersi sottoposto a visite mediche e di essere risultato affetto da alveolite allergica estrinseca con manifestazioni asmatiche, riconducibile all'attività professionale espletata.
Precisava che i farmaci assunti per arginare detta patologia avevano determinato l'insorgere del diabete di tipo iatrogeno.
Riferiva di aver denunciato la malattia professionale, in data 29.4.2019, e che l' con nota del 7.6.2019, non aveva riconosciuto il beneficio, sostenendo che CP_1
“gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere
l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. la pratica pertanto viene archiviata”.
Contestava la decisione dell' , in ragione delle risultanze della C.T.P. redatta dal CP_2 dott. , che aveva accertato una menomazione dell'integrità psico- Persona_1 fisica e/o un danno biologico dell'8% per la lamentata patologia dell'alveolite allergica e del 6% per il derivato diabete iatrogeno.
Deduceva, infine, che non era trascorso il periodo triennale di prescrizione previsto per l'esperimento della tutela giudiziaria, anche considerando la sospensione da . Pt_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza dell'avversa pretesa.
Deduceva, preliminarmente, che il ricorrente aveva presentato due istanze per il riconoscimento di malattie professionali: la prima il 23.4.2018 (pratica n. 510755778), afferente ad un'asma bronchiale allergica di origine animale, e la seconda in data
29.4.19 (pratica n. 510756580), inerente ad un'orticaria da contatto, anche questa riconducibile all'attività lavorativa di coltivatore.
Riferiva che entrambe le domande erano state respinte, rispettivamente con provvedimenti del 30.10.2018 e del 7.6.2019.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda di riconoscimento del diabete, quale presunta conseguenza della terapia cortisonica seguita per la cura dell'alveolite allergica, anche considerando che il relativo procedimento amministrativo non era mai stato azionato, che la malattia non era stata mai denunciata in via amministrativa e che il riconoscimento era stato richiesto per la prima volta direttamente in giudizio.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'azione, ex art. 112 T.U. 1124/1965, per il decorso del termine triennale, avente decorrenza dal provvedimento di diniego datato 30.10.2018, e non già dall'ulteriore provvedimento di diniego del 7.6.2019, inerente ad un'altra patologia, ossia l'orticaria, estranea al presente giudizio.
Riferiva, dunque, che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale per la mancanza di prova circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causare le malattie.
Precisava che il ricorrente si era limitato a produrre la certificazione medica sulla diagnosi delle asserite malattie, senza dimostrarne la genesi.
Affermava che, trattandosi di malattia “multifattoriali”, ricadeva sul ricorrente un rigoroso onere probatorio in ordine alla dimostrazione della derivazione causale tra attività lavorativa e danno patito.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della malattia professionale.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
3 Preliminarmente, in merito all'eccezione di prescrizione triennale ex art. 112 D.P.R.
1124/1965, va precisato che trattasi di termine di prescrizione breve, soggetto al regime generale codicistico, ivi compresi gli istituti della interruzione e della sospensione.
Pertanto, in applicazione dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e ciò anche nel caso specifico delle malattie professionali.
Il dies a quo di decorrenza del termine triennale va, quindi, individuato avuto riguardo al momento in cui “uno o più fatti concorrenti diano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile” (Cass. n. 6828/2000; Cass. n.
9388/2001; Cass. n. 9563/2001).
Invero, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato stesso (Cass. n. 17700/2014; Cass. n. 598/2016).
Tali principi, peraltro, sono stati di recente ribaditi anche da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1661/2020: “Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del
2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva,
l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa”).
Tanto premesso, ritiene il giudicante che il momento a partire dal quale il ricorrente ha verosimilmente avuto conoscibilità delle predette condizioni debba coincidere con la data delle due domande amministrative suindicate.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 11928/2019), ai sensi dell'art. 111 co. 2 T.U., la prescrizione triennale resta sospesa per tutta la durata del procedimento amministrativo, fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' , e riprende a decorrere dalla CP_2
4 comunicazione del provvedimento, o meglio, dal momento in cui esso perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.
Dunque, rispetto alla prima domanda, non vi è prova circa la data di consegna postale del provvedimento del 30.10.2018, sicché la data stessa va assunta quale dies a quo del termine di prescrizione breve quale pristino momento di conoscibilità di esso.
Rispetto alla seconda domanda, parte ricorrente ha dedotto che il provvedimento definitivo di essa è stata consegnato addì 9.10.2019, e, in assenza di opposte allegazioni, tale data va assunta quale momento di iniziale decorso del termine di prescrizione in esame.
Ebbene, ai fini del computo del termine, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione per le richieste di prestazioni CP_1
Nello specifico, l'art. 42 co. 1 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha disposto siffatta sospensione dal 23.2.2020 sino all'1.6.2020, ossia per 99 giorni.
Tale periodo viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato, nel computo del residuo termine triennale, all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Ciò posto, per la prima domanda amministrativa, il triennio, che sarebbe naturalmente spirato addì 30.10.2021, si è compiuto in data 7.2.2022 in forza di detta sospensione, mentre, come detto, il ricorso è stato depositato il 31.7.2022, sicché il relativo diritto era già estinto per prescrizione.
Per quanto attiene, invece, alla seconda domanda amministrativa, il triennio sarebbe scaduto il 9.10.2022, sicché la notificazione degli atti introduttivi, avvenuta in data 12-
16.9.2022, è intervenuta utilmente ad interrompere la prescrizione, e ciò vieppiù considerando il differimento conseguente alla detta sospensione.
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto che il termine ex art. 112 citato sia interrotto già con il deposito del ricorso (Cassazione civile, sez. lav., 4.5.2018, n. 10767: “In tema di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale, il decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. sentenza 23 maggio 1986, n. 129), è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, con effetto dalla data del suo deposito r non dalla sua notifica;
in caso di estinzione del processo, tuttavia, poiché l'effetto interruttivo è istantaneo, il termine riprende a decorrere, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., dalla data dell'atto interruttivo”).
5 2. Nel merito, al fine di stabilire se le patologie lamentate siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, si è proceduto all'istruttoria orale invocata dal ricorrente. Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Sono un'amica della moglie del ricorrente, che conosco da oltre venti anni. So Testimone_1 che il ricorrente ha un'azienda agricola, anche perché sono solita acquistare da lui i prodotti della terra. Lui coltiva fondi siti in GU dei DI, CI e in Puglia. Per gli acquisti mi sono sempre recata sempre presso l'abitazione del ricorrente in GU dei DI. So che sul posto il ricorrente ha anche un deposito ma io non ci sono mai entrata. Il signor alleva anche animali, tra cui ovini e bovini. So che il mangime per gli Pt_1 animali lo produce lui in proprio. Il ricorrente ha sempre lavorato da solo fino all'anno scorso, allorquando ha iniziato a farsi aiutare nell'attività. Il ricorrente ha diversi terreni dislocati in GU dei DI. Alcuni di essi confinano con alcune mie proprietà. Tuttavia, la stalla e il deposito si trovano dove è sita a propria abitazione.”
: “Sono il cognato del ricorrente, che conosco personalmente, nonché suo vicino di casa. Preciso Tes_2 che lo conosco da quando era piccolo. Il ricorrente svolge attività di agricoltore su fondi siti in GU dei
DI, CI e CO NO. Io stesso gli ho affidato alcuni miei fondi in guardia dei DI e CI, per la coltivazione, con regolare contratto. In particolare, il sig. si occupa sia di coltivazione sia di Pt_1 allevamento di bovini e ovini. Produce anche il foraggio per la loro alimentazione. Nei pressi della sua abitazione alla Contrada Frassino, il ricorrente ha anche dei depositi dove conserva il fieno, la paglia e l'avena. Non so dire quanti metri siano grandi, ma ho visto che sono molto estesi. Mio cognato mi ha riferito che quest'anno ha potuto custodirvi circa 300 balloni di foraggi. Questi depositi sono muniti di tetto e sono chiusi su tre lati. Uno dei lati è aperto per consentire l'entrata con automezzi e l'arieggiamento. Inoltre, ha un capannone dove custodisce le attrezzature, posto a distanza dal deposito del fieno. Mio cognato non ha mai fumato. Io sono stato all'interno del deposito di foraggio, ma non vi erano muffe, almeno da quanto ho visto, sia perché è aperto su un lato, sia perché le pareti sono di lamiera. Il ricorrente ha anche delle stalle per ospitare gli animali. Io vi sono stato e qui ho potuto vedere che sulle pareti interne erano presenti delle muffe piuttosto estese, che si formano a causa dell'elevata umidità, dovuto sia al tipo di ambiente chiuso, sia agli stessi animali. Mio cognato si occupa di ogni attività relativa agli animali, inclusa la pulizia delle stalle. Inoltre, è lui che sposta i foraggi dal deposito alle stalle, io qualche volta l'ho visto fare tale operazione e ho potuto notare che spostando i balloni di fieno si alzava troppa polvere. Il ricorrente ha sempre lavorato da solo, senza collaboratori, salvo gli ultimi due anni, in cui ha affidato la preparazione dei balloni ad un terzista.”
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
In specie, i testi hanno descritto il lavoro espletato dal ricorrente, con specifico riferimento alle varie attività a cui si è sempre dedicato in prima persona, in particolare a quella agricola, all'allevamento ed all'organizzazione del bestiame, alla pulizia delle stalle ed allo spostamento di balloni di fieno.
3. Così ricostruite le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, questo giudice ha ritenuto opportuno disporre una C.T.U. medico-legale, soprattutto allo scopo di verificarne l'idoneità causale del rischio professionale rispetto
6 all'insorgenza della tecnopatia di cui alla seconda domanda amministrativa, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Nella relazione in atti, il C.T.U. incaricato, dott. ha osservato quanto Persona_2 segue: “Nel caso di specie non si può provare l'origine professionale delle manifestazioni cutanee occorse nel
2019 ed allo stato risolte con l'esposizione al rischio professionale del ricorrente. In merito al collegamento etio- patogenetico tra la malattia della pelle e quella respiratoria (denunciata in data 23/04/2018 e non oggetto di quesito peritale), ventilato dalla parte ricorrente, trattasi di due entità nosologiche distinte e separate prive di qualsivoglia interconnessione causale e/o concausale. Inoltre, la patologia diabetica di natura iatrogena
“sommariamente documentata” dalla parte ricorrente (le due consulenze diabetologiche in atti non fanno alcun accenno ad una diagnosi di diabete mellito da terapia cortisonica) soltanto nella consulenza pneumologica del
26/03/2019 redatto dall'ospedale San Pietro di Roma è stata posta in correlazione causale con la terapia cortisonica assunta dal periziato a causa della patologia polmonare, mentre non è stata documentata alcuna prescrizione terapeutica per la patologia dermatologica. Infine, non è possibile condividere le conclusioni riportate nella relazione medico-legale di parte redatta dal dott. in data 27/07/2022, poiché Persona_1 incentrate esclusivamente sulla “alveolite allergica estrinseca con manifestazioni asmatiche” e sul conseguente
“diabete iatrogeno”, senza alcun accenno alla patologia della pelle.”
Sulla scorta di tale stima, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico-legale nei seguenti termini: “Il Sig. è affetto da pregressa orticaria, alveolite allergica estrinseca, Parte_1 diabete mellito. La pregressa malattia dermatologica denunciata in data 29/04/2019 non può essere considerata una malattia di origine professionale, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale.”
4. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del sig. , Pt_1 sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica prodotta.
Nello specifico, il C.T.U. ha valutato tutti i certificati medici esibiti da parte ricorrente e gli esami svolti, menzionandoli nella stessa consulenza.
7 Dunque, non è dato rilevare alcun vizio in riferimento all'attività valutativa del consulente, sicché deve ritenersi che il giudizio espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva sia completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico-argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze devono considerarsi generiche ed inidonee ad inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio
(Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
5. A parere del giudicante, dunque, la stima fornita dal C.T.U. è corretta e va condivisa, poiché, nella fattispecie, deve escludersi la prova della ricorrenza di una esposizione continua, costante e prolungata al dedotto fattore di rischio, causalmente idonea a determinare l'insorgere delle patologie denunciate secondo un giudizio probabilistico.
8 Ciò conduce ad escludere che le attività di lavoro, nelle loro concrete caratteristiche di svolgimento, debbano considerarsi inidonee ad aver provocato le malattie in questione, in quanto, secondo il C.T.U., prive di una significativa esposizione ad un rischio professionale con esse compatibile.
Del resto, è noto che con l'introduzione del sistema misto, avvenuta in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale n. 179 e n. 206 del 1988, le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate
(ossia elencate nelle tabelle annesse al T.U. 1124/1965, così come modificate ed integrate dal D.P.R. 336/1994 e dal D.M. 9.4.2008), e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle ovvero contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge, contratte in lavorazioni tabellate ma insorte oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio.
Invero, ai sensi dell'art. 10 co. 4 D. Lgs. 38/2000, “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri
l'origine professionale”.
Per l'appunto, in tema di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto, dovendo, pertanto, l' provare una diversa eziologia della CP_1 malattia stessa, per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore l'onere della prova del nesso eziologico tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816:
“In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”).
Va, altresì, precisato che, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta cioè risalire a molteplici cause, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto, con valutazione che deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte, ma anche le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio.
Difatti, la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività
9 (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi CP_ conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947: “Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica. In particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso…”).
Dunque, anche in caso di malattie tabellate, ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore, deve comunque provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione
Civile , sez. lav., 4.2.2020 n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta
e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la CP_ malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
6. A ciò si aggiunga che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali (Cassazione civile, sez.
VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale CP_1 esclusiva dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Di conseguenza, il lavoratore, allorché si tratti di malattie, tabellate o meno, ma multifattoriali, deve dimostrare che l'attività di lavoro abbia costituito almeno una concausa della patologia per potersene affermare la natura professionale e, a tal uopo, deve provare che l'esposizione al fattore di rischio, anche sub specie di movimentazione di carichi pesanti, sia risultata idonea a costituire detta concausa, cioè abbia avuto una durata ed una intensità tali da poter provocare o concorrere a provocare la malattia
10 stessa con un ragionevole grado di probabilità scientifica (Cassazione civile, sez. lav.,
23/05/2018, n. 12808: “Nell'ipotesi di patologia multifattoriale è necessaria, ai fini della prova del nesso causale, la dimostrazione, almeno in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio, che, rispetto all'evento dannoso, l'attività lavorativa ha assunto un ruolo concausale, anche alla stregua della regola di cui all' art. 41 cod. pen.”).
Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato, nei medesimi termini, che la prova dell'eziopatogenesi della malattia professionale multifattoriale ricade sul lavoratore (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa sentenza n. Per_3
4356/2021 del 12.10.2021: “Onde valutare le doglianze dell'appellante, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita
e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Né risulta che in primo grado il ricorrente abbia specificato e/o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i ritmi seguiti e la frequenza della movimentazione manuale dei carichi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata. Il consulente nominato dal Tribunale, nel valutare il rapporto causale fra le patologie sofferte dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta (tecnico di condotta e manovra), ha ritenuto che non siano conseguenza dell'attività lavorativa svolta, poiché il quadro clinico, non permette di affermare che trattasi di malattia professionale, con una sicura origine lavorativa derivante da uno specifico rischio lavorativo, a causa del fatto che le patologie sofferte e documentate sono di origine multifattoriale … Orbene, il CTU, ha svolto un accurato esame obiettivo delle condizioni fisiche del ricorrente, valutando sulla scorta anche dei referti clinici prodotti, l'incidenza del quadro patologico( patologie non tabellate) che ha ritenuto non sia conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta, trattandosi di patologie di natura multifattoriale”; nello stesso senso: Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa
Della Rossa, sentenza n. 5545/2018 del 6.5.2019; Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Tesone, sentenza n. 698/2022 del 17.3.2022).
7. Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, si rileva che la prova del nesso eziologico non è stata sufficientemente raggiunta, non potendo dirsi che le attività lavorative abbiano determinato un'esposizione al fattore di rischio tale da determinare, per intensità e frequenza, l'insorgenza della pretesa tecnopatia, di natura in parte multifattoriale ed in parte non tabellata.
Come considerato dal C.T.U., non vi è prova dell'esposizione ad uno degli specifici agenti chimici che, secondo le tabelle, sono idonei a provocare la dermatite da contatto, né le sostanze organiche volatili indicate in ricorso (fieno e muffa) sono contemplate dalle tabelle stesse.
Quanto alle lamentate conseguenze iatrogene, deve aggiungersi che esse dovrebbero a monte escludersi dalla valutazione giacché non espressamente denunciate all' CP_2 nelle due domande prefate, assenza che determinerebbe l'improponibilità della domanda giudiziaria.
11 In ogni caso, esse costituirebbero ricadute di terapie applicate per la cura di malattie che, come detto, non possono qualificarsi di origine professionale, sicché, a loro volta, non possono qualificarsi in termini di tecnopatia.
In conclusione, il ricorrente, privo dell'agevolazione probatoria derivante dalla previsione tabellare, non ha soddisfatto l'onere della prova del nesso eziologico.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione contenuta nel ricorso.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini C.F._2 pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso, ovvero nel 2021.
Non v'è dubbio che l'art. 152 citato operi anche nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni rese dall' (Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2016, n. 16131: “L'art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. che prevede, a determinate condizioni, l'esonero dal carico delle spese giudiziali, si applica anche alle controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”).
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico del resistente . CP_2
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, 20.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2505/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Pasquale Petriello, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare la natura professionale delle patologie (asma bronchiale con derivato diabete iatrogeno, ed orticaria), nonché la sussistenza del nesso di causalità tra l'asma e l'attività lavorativa;
per l'effetto, dichiarare sussistente una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura dell'8% e del 6% per il diabete iatrogeno insorto a causa dei farmaci assunti per curare l'alveolite allergica;
condannare l' a corrispondere l'indennizzo per i danni patiti ex D. Lgs. CP_1
38/2000, parametrato alla percentuale complessiva di danno biologico risultante a mezzo C.T.U., oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricordo;
dichiarare prescritta, ex art. 112 T.U.
1124/1965, l'azione tesa al riconoscimento dell'alveolite allergica con manifestazioni
1 asmatiche quale malattia professionale;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.7.2022, il sig. esponeva di essere Parte_1 titolare di un'azienda agricola, e di aver lavorato, sin dal 2002, come coltivatore diretto su terreni estesi per circa venti ettari, dislocati in più comuni, quali GU DI
(AV), CI (AV) ed CO NO (FG).
Rappresentava di essersi occupato quotidianamente, per almeno 8 ore al giorno, della coltivazione di detti fondi a base di foraggio, cereali, legumi ed ortaggi, dell'allevamento di bovini e di caprini.
Evidenziava di essere stato esposto, per essersi dedicato alla cura, al nutrimento ed alla pulizia degli alloggi del bestiame ed al taglio ed imballaggio della biada, a polveri rilasciate dal fieno usato per cibare gli animali ed alla muffa tipica del territorio collinare con clima piovoso.
Sosteneva di aver sempre seguito uno stile di vita sano, esente da vizi, ma di aver iniziato ad accusare, nell'estate 2018, una tosse secca, accompagnata da febbre e manifestazioni cutanee agli arti superiori, tipo orticaria.
Asseriva di essersi sottoposto a visite mediche e di essere risultato affetto da alveolite allergica estrinseca con manifestazioni asmatiche, riconducibile all'attività professionale espletata.
Precisava che i farmaci assunti per arginare detta patologia avevano determinato l'insorgere del diabete di tipo iatrogeno.
Riferiva di aver denunciato la malattia professionale, in data 29.4.2019, e che l' con nota del 7.6.2019, non aveva riconosciuto il beneficio, sostenendo che CP_1
“gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere
l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. la pratica pertanto viene archiviata”.
Contestava la decisione dell' , in ragione delle risultanze della C.T.P. redatta dal CP_2 dott. , che aveva accertato una menomazione dell'integrità psico- Persona_1 fisica e/o un danno biologico dell'8% per la lamentata patologia dell'alveolite allergica e del 6% per il derivato diabete iatrogeno.
Deduceva, infine, che non era trascorso il periodo triennale di prescrizione previsto per l'esperimento della tutela giudiziaria, anche considerando la sospensione da . Pt_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza dell'avversa pretesa.
Deduceva, preliminarmente, che il ricorrente aveva presentato due istanze per il riconoscimento di malattie professionali: la prima il 23.4.2018 (pratica n. 510755778), afferente ad un'asma bronchiale allergica di origine animale, e la seconda in data
29.4.19 (pratica n. 510756580), inerente ad un'orticaria da contatto, anche questa riconducibile all'attività lavorativa di coltivatore.
Riferiva che entrambe le domande erano state respinte, rispettivamente con provvedimenti del 30.10.2018 e del 7.6.2019.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda di riconoscimento del diabete, quale presunta conseguenza della terapia cortisonica seguita per la cura dell'alveolite allergica, anche considerando che il relativo procedimento amministrativo non era mai stato azionato, che la malattia non era stata mai denunciata in via amministrativa e che il riconoscimento era stato richiesto per la prima volta direttamente in giudizio.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'azione, ex art. 112 T.U. 1124/1965, per il decorso del termine triennale, avente decorrenza dal provvedimento di diniego datato 30.10.2018, e non già dall'ulteriore provvedimento di diniego del 7.6.2019, inerente ad un'altra patologia, ossia l'orticaria, estranea al presente giudizio.
Riferiva, dunque, che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale per la mancanza di prova circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causare le malattie.
Precisava che il ricorrente si era limitato a produrre la certificazione medica sulla diagnosi delle asserite malattie, senza dimostrarne la genesi.
Affermava che, trattandosi di malattia “multifattoriali”, ricadeva sul ricorrente un rigoroso onere probatorio in ordine alla dimostrazione della derivazione causale tra attività lavorativa e danno patito.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della malattia professionale.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
3 Preliminarmente, in merito all'eccezione di prescrizione triennale ex art. 112 D.P.R.
1124/1965, va precisato che trattasi di termine di prescrizione breve, soggetto al regime generale codicistico, ivi compresi gli istituti della interruzione e della sospensione.
Pertanto, in applicazione dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e ciò anche nel caso specifico delle malattie professionali.
Il dies a quo di decorrenza del termine triennale va, quindi, individuato avuto riguardo al momento in cui “uno o più fatti concorrenti diano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile” (Cass. n. 6828/2000; Cass. n.
9388/2001; Cass. n. 9563/2001).
Invero, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato stesso (Cass. n. 17700/2014; Cass. n. 598/2016).
Tali principi, peraltro, sono stati di recente ribaditi anche da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1661/2020: “Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del
2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva,
l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa”).
Tanto premesso, ritiene il giudicante che il momento a partire dal quale il ricorrente ha verosimilmente avuto conoscibilità delle predette condizioni debba coincidere con la data delle due domande amministrative suindicate.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 11928/2019), ai sensi dell'art. 111 co. 2 T.U., la prescrizione triennale resta sospesa per tutta la durata del procedimento amministrativo, fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' , e riprende a decorrere dalla CP_2
4 comunicazione del provvedimento, o meglio, dal momento in cui esso perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.
Dunque, rispetto alla prima domanda, non vi è prova circa la data di consegna postale del provvedimento del 30.10.2018, sicché la data stessa va assunta quale dies a quo del termine di prescrizione breve quale pristino momento di conoscibilità di esso.
Rispetto alla seconda domanda, parte ricorrente ha dedotto che il provvedimento definitivo di essa è stata consegnato addì 9.10.2019, e, in assenza di opposte allegazioni, tale data va assunta quale momento di iniziale decorso del termine di prescrizione in esame.
Ebbene, ai fini del computo del termine, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione per le richieste di prestazioni CP_1
Nello specifico, l'art. 42 co. 1 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha disposto siffatta sospensione dal 23.2.2020 sino all'1.6.2020, ossia per 99 giorni.
Tale periodo viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato, nel computo del residuo termine triennale, all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Ciò posto, per la prima domanda amministrativa, il triennio, che sarebbe naturalmente spirato addì 30.10.2021, si è compiuto in data 7.2.2022 in forza di detta sospensione, mentre, come detto, il ricorso è stato depositato il 31.7.2022, sicché il relativo diritto era già estinto per prescrizione.
Per quanto attiene, invece, alla seconda domanda amministrativa, il triennio sarebbe scaduto il 9.10.2022, sicché la notificazione degli atti introduttivi, avvenuta in data 12-
16.9.2022, è intervenuta utilmente ad interrompere la prescrizione, e ciò vieppiù considerando il differimento conseguente alla detta sospensione.
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto che il termine ex art. 112 citato sia interrotto già con il deposito del ricorso (Cassazione civile, sez. lav., 4.5.2018, n. 10767: “In tema di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale, il decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. sentenza 23 maggio 1986, n. 129), è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, con effetto dalla data del suo deposito r non dalla sua notifica;
in caso di estinzione del processo, tuttavia, poiché l'effetto interruttivo è istantaneo, il termine riprende a decorrere, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., dalla data dell'atto interruttivo”).
5 2. Nel merito, al fine di stabilire se le patologie lamentate siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, si è proceduto all'istruttoria orale invocata dal ricorrente. Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Sono un'amica della moglie del ricorrente, che conosco da oltre venti anni. So Testimone_1 che il ricorrente ha un'azienda agricola, anche perché sono solita acquistare da lui i prodotti della terra. Lui coltiva fondi siti in GU dei DI, CI e in Puglia. Per gli acquisti mi sono sempre recata sempre presso l'abitazione del ricorrente in GU dei DI. So che sul posto il ricorrente ha anche un deposito ma io non ci sono mai entrata. Il signor alleva anche animali, tra cui ovini e bovini. So che il mangime per gli Pt_1 animali lo produce lui in proprio. Il ricorrente ha sempre lavorato da solo fino all'anno scorso, allorquando ha iniziato a farsi aiutare nell'attività. Il ricorrente ha diversi terreni dislocati in GU dei DI. Alcuni di essi confinano con alcune mie proprietà. Tuttavia, la stalla e il deposito si trovano dove è sita a propria abitazione.”
: “Sono il cognato del ricorrente, che conosco personalmente, nonché suo vicino di casa. Preciso Tes_2 che lo conosco da quando era piccolo. Il ricorrente svolge attività di agricoltore su fondi siti in GU dei
DI, CI e CO NO. Io stesso gli ho affidato alcuni miei fondi in guardia dei DI e CI, per la coltivazione, con regolare contratto. In particolare, il sig. si occupa sia di coltivazione sia di Pt_1 allevamento di bovini e ovini. Produce anche il foraggio per la loro alimentazione. Nei pressi della sua abitazione alla Contrada Frassino, il ricorrente ha anche dei depositi dove conserva il fieno, la paglia e l'avena. Non so dire quanti metri siano grandi, ma ho visto che sono molto estesi. Mio cognato mi ha riferito che quest'anno ha potuto custodirvi circa 300 balloni di foraggi. Questi depositi sono muniti di tetto e sono chiusi su tre lati. Uno dei lati è aperto per consentire l'entrata con automezzi e l'arieggiamento. Inoltre, ha un capannone dove custodisce le attrezzature, posto a distanza dal deposito del fieno. Mio cognato non ha mai fumato. Io sono stato all'interno del deposito di foraggio, ma non vi erano muffe, almeno da quanto ho visto, sia perché è aperto su un lato, sia perché le pareti sono di lamiera. Il ricorrente ha anche delle stalle per ospitare gli animali. Io vi sono stato e qui ho potuto vedere che sulle pareti interne erano presenti delle muffe piuttosto estese, che si formano a causa dell'elevata umidità, dovuto sia al tipo di ambiente chiuso, sia agli stessi animali. Mio cognato si occupa di ogni attività relativa agli animali, inclusa la pulizia delle stalle. Inoltre, è lui che sposta i foraggi dal deposito alle stalle, io qualche volta l'ho visto fare tale operazione e ho potuto notare che spostando i balloni di fieno si alzava troppa polvere. Il ricorrente ha sempre lavorato da solo, senza collaboratori, salvo gli ultimi due anni, in cui ha affidato la preparazione dei balloni ad un terzista.”
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
In specie, i testi hanno descritto il lavoro espletato dal ricorrente, con specifico riferimento alle varie attività a cui si è sempre dedicato in prima persona, in particolare a quella agricola, all'allevamento ed all'organizzazione del bestiame, alla pulizia delle stalle ed allo spostamento di balloni di fieno.
3. Così ricostruite le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, questo giudice ha ritenuto opportuno disporre una C.T.U. medico-legale, soprattutto allo scopo di verificarne l'idoneità causale del rischio professionale rispetto
6 all'insorgenza della tecnopatia di cui alla seconda domanda amministrativa, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Nella relazione in atti, il C.T.U. incaricato, dott. ha osservato quanto Persona_2 segue: “Nel caso di specie non si può provare l'origine professionale delle manifestazioni cutanee occorse nel
2019 ed allo stato risolte con l'esposizione al rischio professionale del ricorrente. In merito al collegamento etio- patogenetico tra la malattia della pelle e quella respiratoria (denunciata in data 23/04/2018 e non oggetto di quesito peritale), ventilato dalla parte ricorrente, trattasi di due entità nosologiche distinte e separate prive di qualsivoglia interconnessione causale e/o concausale. Inoltre, la patologia diabetica di natura iatrogena
“sommariamente documentata” dalla parte ricorrente (le due consulenze diabetologiche in atti non fanno alcun accenno ad una diagnosi di diabete mellito da terapia cortisonica) soltanto nella consulenza pneumologica del
26/03/2019 redatto dall'ospedale San Pietro di Roma è stata posta in correlazione causale con la terapia cortisonica assunta dal periziato a causa della patologia polmonare, mentre non è stata documentata alcuna prescrizione terapeutica per la patologia dermatologica. Infine, non è possibile condividere le conclusioni riportate nella relazione medico-legale di parte redatta dal dott. in data 27/07/2022, poiché Persona_1 incentrate esclusivamente sulla “alveolite allergica estrinseca con manifestazioni asmatiche” e sul conseguente
“diabete iatrogeno”, senza alcun accenno alla patologia della pelle.”
Sulla scorta di tale stima, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico-legale nei seguenti termini: “Il Sig. è affetto da pregressa orticaria, alveolite allergica estrinseca, Parte_1 diabete mellito. La pregressa malattia dermatologica denunciata in data 29/04/2019 non può essere considerata una malattia di origine professionale, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale.”
4. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del sig. , Pt_1 sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica prodotta.
Nello specifico, il C.T.U. ha valutato tutti i certificati medici esibiti da parte ricorrente e gli esami svolti, menzionandoli nella stessa consulenza.
7 Dunque, non è dato rilevare alcun vizio in riferimento all'attività valutativa del consulente, sicché deve ritenersi che il giudizio espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva sia completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico-argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze devono considerarsi generiche ed inidonee ad inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio
(Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
5. A parere del giudicante, dunque, la stima fornita dal C.T.U. è corretta e va condivisa, poiché, nella fattispecie, deve escludersi la prova della ricorrenza di una esposizione continua, costante e prolungata al dedotto fattore di rischio, causalmente idonea a determinare l'insorgere delle patologie denunciate secondo un giudizio probabilistico.
8 Ciò conduce ad escludere che le attività di lavoro, nelle loro concrete caratteristiche di svolgimento, debbano considerarsi inidonee ad aver provocato le malattie in questione, in quanto, secondo il C.T.U., prive di una significativa esposizione ad un rischio professionale con esse compatibile.
Del resto, è noto che con l'introduzione del sistema misto, avvenuta in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale n. 179 e n. 206 del 1988, le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate
(ossia elencate nelle tabelle annesse al T.U. 1124/1965, così come modificate ed integrate dal D.P.R. 336/1994 e dal D.M. 9.4.2008), e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle ovvero contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge, contratte in lavorazioni tabellate ma insorte oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio.
Invero, ai sensi dell'art. 10 co. 4 D. Lgs. 38/2000, “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri
l'origine professionale”.
Per l'appunto, in tema di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto, dovendo, pertanto, l' provare una diversa eziologia della CP_1 malattia stessa, per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore l'onere della prova del nesso eziologico tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816:
“In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”).
Va, altresì, precisato che, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta cioè risalire a molteplici cause, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto, con valutazione che deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte, ma anche le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio.
Difatti, la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività
9 (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi CP_ conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947: “Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica. In particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso…”).
Dunque, anche in caso di malattie tabellate, ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore, deve comunque provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione
Civile , sez. lav., 4.2.2020 n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta
e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la CP_ malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
6. A ciò si aggiunga che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali (Cassazione civile, sez.
VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale CP_1 esclusiva dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Di conseguenza, il lavoratore, allorché si tratti di malattie, tabellate o meno, ma multifattoriali, deve dimostrare che l'attività di lavoro abbia costituito almeno una concausa della patologia per potersene affermare la natura professionale e, a tal uopo, deve provare che l'esposizione al fattore di rischio, anche sub specie di movimentazione di carichi pesanti, sia risultata idonea a costituire detta concausa, cioè abbia avuto una durata ed una intensità tali da poter provocare o concorrere a provocare la malattia
10 stessa con un ragionevole grado di probabilità scientifica (Cassazione civile, sez. lav.,
23/05/2018, n. 12808: “Nell'ipotesi di patologia multifattoriale è necessaria, ai fini della prova del nesso causale, la dimostrazione, almeno in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio, che, rispetto all'evento dannoso, l'attività lavorativa ha assunto un ruolo concausale, anche alla stregua della regola di cui all' art. 41 cod. pen.”).
Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato, nei medesimi termini, che la prova dell'eziopatogenesi della malattia professionale multifattoriale ricade sul lavoratore (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa sentenza n. Per_3
4356/2021 del 12.10.2021: “Onde valutare le doglianze dell'appellante, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita
e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Né risulta che in primo grado il ricorrente abbia specificato e/o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i ritmi seguiti e la frequenza della movimentazione manuale dei carichi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata. Il consulente nominato dal Tribunale, nel valutare il rapporto causale fra le patologie sofferte dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta (tecnico di condotta e manovra), ha ritenuto che non siano conseguenza dell'attività lavorativa svolta, poiché il quadro clinico, non permette di affermare che trattasi di malattia professionale, con una sicura origine lavorativa derivante da uno specifico rischio lavorativo, a causa del fatto che le patologie sofferte e documentate sono di origine multifattoriale … Orbene, il CTU, ha svolto un accurato esame obiettivo delle condizioni fisiche del ricorrente, valutando sulla scorta anche dei referti clinici prodotti, l'incidenza del quadro patologico( patologie non tabellate) che ha ritenuto non sia conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta, trattandosi di patologie di natura multifattoriale”; nello stesso senso: Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa
Della Rossa, sentenza n. 5545/2018 del 6.5.2019; Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Tesone, sentenza n. 698/2022 del 17.3.2022).
7. Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, si rileva che la prova del nesso eziologico non è stata sufficientemente raggiunta, non potendo dirsi che le attività lavorative abbiano determinato un'esposizione al fattore di rischio tale da determinare, per intensità e frequenza, l'insorgenza della pretesa tecnopatia, di natura in parte multifattoriale ed in parte non tabellata.
Come considerato dal C.T.U., non vi è prova dell'esposizione ad uno degli specifici agenti chimici che, secondo le tabelle, sono idonei a provocare la dermatite da contatto, né le sostanze organiche volatili indicate in ricorso (fieno e muffa) sono contemplate dalle tabelle stesse.
Quanto alle lamentate conseguenze iatrogene, deve aggiungersi che esse dovrebbero a monte escludersi dalla valutazione giacché non espressamente denunciate all' CP_2 nelle due domande prefate, assenza che determinerebbe l'improponibilità della domanda giudiziaria.
11 In ogni caso, esse costituirebbero ricadute di terapie applicate per la cura di malattie che, come detto, non possono qualificarsi di origine professionale, sicché, a loro volta, non possono qualificarsi in termini di tecnopatia.
In conclusione, il ricorrente, privo dell'agevolazione probatoria derivante dalla previsione tabellare, non ha soddisfatto l'onere della prova del nesso eziologico.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione contenuta nel ricorso.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini C.F._2 pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso, ovvero nel 2021.
Non v'è dubbio che l'art. 152 citato operi anche nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni rese dall' (Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2016, n. 16131: “L'art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. che prevede, a determinate condizioni, l'esonero dal carico delle spese giudiziali, si applica anche alle controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”).
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico del resistente . CP_2
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, 20.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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