TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 428 R.G., anno 2025, promossa con atto di citazione del 7 gennaio 2025
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Caneva
- OPPONENTE -
CONTRO
(P.Iva: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Contri e Controparte_1 P.IVA_1
NO LA
- OPPOSTA -
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 7 gennaio 2025 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto, notificato il 27 dicembre 2024, con il quale l' gli ha intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 306.404,99 sulla base della sentenza n. 102/2016 del Tribunale di Verona pubblicata il 25 gennaio 2016, sentenza pronunciata a definizione di un giudizio che ha visto coinvolti anche altri soggetti, oltre all'esponente ed all' e che è stata parzialmente riformata con Controparte_1
pagina 1 di 4 sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1164/2020, non ancora definitiva in quanto impugnata innanzi alla Corte di Cassazione. A sostegno dell'opposizione il ha eccepito: Parte_1
- l'omessa detrazione dall'importo intimato delle somme cui l' è stata Controparte_1 condanna a pagare in suo favore, direttamente o in solido con altri soggetti, a titolo di risarcimento danni;
- la mancanza della notificazione, contestualmente o prima della notifica del precetto, della sentenza della Corte d'Appello di Venezia.
Sulla base di queste premesse l'opponente ha quindi chiesto l'accertamento e declaratoria, da un lato, della nullità del precetto notificato in data 27 dicembre 2024 per violazione dell'art. 480 c.p.c. (recte:
479, comma 1, c.p.c.) e, dall'altro, dell'insussistenza di un proprio debito nei confronti dell'opposta o, in ogni caso, della non debenza della somma precettata alla luce della compensazione di tutte le somme accertate in proprio favore.
Si è ritualmente costituita l' che, premesso che la sentenza della Corte d'Appello di Controparte_1
Venezia ha sostanzialmente confermato la pretestuosità ed il carattere defatigatorio delle pretese avversarie, quantificate nella ridotta misura di € 42.307,73 a fronte di un proprio credito riconosciuto in misura pari ad € 277.475,12 con la sentenza del Tribunale, in parte qua non riformata in grado d'appello, ha contrastato l'eccezione di nullità del precetto formulata dalla controparte affermandone la sanatoria, ex art. 156 c.p.c., in ragione dell'intervenuta proposizione dell'opposizione.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 21 luglio 2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 12 novembre 2025.
Va premesso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, salvo i casi in cui l'appello sia definito in rito, la sentenza d'appello si sostituisce a quella di primo grado, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata sia stata riformata ovvero confermata (cfr. Cass., 19 febbraio 2018, n. 29021).
Con l'ordinanza del 21 luglio 2025 si è poi già ricordato come la nullità del precetto derivante dalla omissione della notifica, preventiva ovvero contestuale, del titolo esecutivo possa esser fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, e che, se da un lato non è all'uopo richiesta l'allegazione di un ulteriore specifico pregiudizio (Cass., 9 novembre 2021, n. 32838), dall'altro la nullità non è pagina 2 di 4 suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., 29 novembre 2019, n. 31226, nonché Cass., 23 ottobre 2014, n. 22510 e Cass.,
21 dicembre 2012, n. 23894).
La Cassazione ha, infatti, chiarito che occorre distinguere “le ipotesi in cui il precetto sia stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, ma questa notificazione sia nulla ex art. 160 cod. proc. civ. o comunque per inosservanza delle norme sulle notificazioni degli atti, dalle ipotesi in cui il vizio della notificazione sia talmente grave da comportarne l'inesistenza ovvero in cui la notificazione sia totalmente mancata: soltanto nella prima ipotesi il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo, qualora il destinatario della notificazione abbia proposto opposizione per fare valere tale vizio ovvero proponendo anche motivi di opposizione all'esecuzione”, non essendo invece sanabile “per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., u.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo, anche quando sia proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. soltanto per fare valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479 cod. proc. civ., comma 1, ed anche quando unitamente a quest'ultima vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.” (così, in particolare, Cass. n. 23894/2012).
In accoglimento dell'opposizione proposta dal ex art. 617 c.p.c. deve, pertanto, essere Parte_1 dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato il 27 dicembre 2024.
È invece infondata l'ulteriore domanda di parte opponente intesa alla declaratoria che nulla è da essa dovuto all' o che non è in nessun caso dovuta la somma di cui al precetto notificato, Controparte_1 per effetto di parziale compensazione con le somme accertate in proprio favore.
Ed invero, la sentenza della Corte d'Appello ha – per quel che qui interessa – rideterminato i crediti risarcitori già riconosciuti in primo grado al sig. nei confronti dell' nella Parte_1 Controparte_1 maggior parte dei casi in solido con altri soggetti, confermando per il resto le statuizioni della sentenza del Tribunale;
tale sentenza conteneva condanne reciproche in favore ed a carico delle parti del presente giudizio, senza operare compensazione alcuna tra i contrapposti crediti, ed anzi escludendola espressamente in ragione della pluralità di parti e della diversità degli importi riconosciuti. A fronte di ciò, deve escludersi che la compensazione possa essere operata nella presente sede (cfr. Cass., 8 novembre 2023, n. 31130, secondo la quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di pagina 3 di 4 reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo”).
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali ed esclude di per sé che possa pronunciarsi, come richiesto dall'opponente, condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 428/20245 R.G. promossa da Parte_1 avverso Impresa definitivamente decidendo: Controparte_1
Dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 27 dicembre 2024.
Rigetta la domanda di parte opponente intesa all'accertamento e declaratoria che nulla è da essa dovuto all' o che non è dovuta la somma di cui al precetto notificato, per effetto di parziale Controparte_1 compensazione con le somme accertate in proprio favore.
Spese compensate
Verona, lì 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 428 R.G., anno 2025, promossa con atto di citazione del 7 gennaio 2025
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Caneva
- OPPONENTE -
CONTRO
(P.Iva: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Contri e Controparte_1 P.IVA_1
NO LA
- OPPOSTA -
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 7 gennaio 2025 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto, notificato il 27 dicembre 2024, con il quale l' gli ha intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 306.404,99 sulla base della sentenza n. 102/2016 del Tribunale di Verona pubblicata il 25 gennaio 2016, sentenza pronunciata a definizione di un giudizio che ha visto coinvolti anche altri soggetti, oltre all'esponente ed all' e che è stata parzialmente riformata con Controparte_1
pagina 1 di 4 sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1164/2020, non ancora definitiva in quanto impugnata innanzi alla Corte di Cassazione. A sostegno dell'opposizione il ha eccepito: Parte_1
- l'omessa detrazione dall'importo intimato delle somme cui l' è stata Controparte_1 condanna a pagare in suo favore, direttamente o in solido con altri soggetti, a titolo di risarcimento danni;
- la mancanza della notificazione, contestualmente o prima della notifica del precetto, della sentenza della Corte d'Appello di Venezia.
Sulla base di queste premesse l'opponente ha quindi chiesto l'accertamento e declaratoria, da un lato, della nullità del precetto notificato in data 27 dicembre 2024 per violazione dell'art. 480 c.p.c. (recte:
479, comma 1, c.p.c.) e, dall'altro, dell'insussistenza di un proprio debito nei confronti dell'opposta o, in ogni caso, della non debenza della somma precettata alla luce della compensazione di tutte le somme accertate in proprio favore.
Si è ritualmente costituita l' che, premesso che la sentenza della Corte d'Appello di Controparte_1
Venezia ha sostanzialmente confermato la pretestuosità ed il carattere defatigatorio delle pretese avversarie, quantificate nella ridotta misura di € 42.307,73 a fronte di un proprio credito riconosciuto in misura pari ad € 277.475,12 con la sentenza del Tribunale, in parte qua non riformata in grado d'appello, ha contrastato l'eccezione di nullità del precetto formulata dalla controparte affermandone la sanatoria, ex art. 156 c.p.c., in ragione dell'intervenuta proposizione dell'opposizione.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 21 luglio 2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 12 novembre 2025.
Va premesso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, salvo i casi in cui l'appello sia definito in rito, la sentenza d'appello si sostituisce a quella di primo grado, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata sia stata riformata ovvero confermata (cfr. Cass., 19 febbraio 2018, n. 29021).
Con l'ordinanza del 21 luglio 2025 si è poi già ricordato come la nullità del precetto derivante dalla omissione della notifica, preventiva ovvero contestuale, del titolo esecutivo possa esser fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, e che, se da un lato non è all'uopo richiesta l'allegazione di un ulteriore specifico pregiudizio (Cass., 9 novembre 2021, n. 32838), dall'altro la nullità non è pagina 2 di 4 suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., 29 novembre 2019, n. 31226, nonché Cass., 23 ottobre 2014, n. 22510 e Cass.,
21 dicembre 2012, n. 23894).
La Cassazione ha, infatti, chiarito che occorre distinguere “le ipotesi in cui il precetto sia stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, ma questa notificazione sia nulla ex art. 160 cod. proc. civ. o comunque per inosservanza delle norme sulle notificazioni degli atti, dalle ipotesi in cui il vizio della notificazione sia talmente grave da comportarne l'inesistenza ovvero in cui la notificazione sia totalmente mancata: soltanto nella prima ipotesi il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo, qualora il destinatario della notificazione abbia proposto opposizione per fare valere tale vizio ovvero proponendo anche motivi di opposizione all'esecuzione”, non essendo invece sanabile “per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., u.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo, anche quando sia proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. soltanto per fare valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479 cod. proc. civ., comma 1, ed anche quando unitamente a quest'ultima vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.” (così, in particolare, Cass. n. 23894/2012).
In accoglimento dell'opposizione proposta dal ex art. 617 c.p.c. deve, pertanto, essere Parte_1 dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato il 27 dicembre 2024.
È invece infondata l'ulteriore domanda di parte opponente intesa alla declaratoria che nulla è da essa dovuto all' o che non è in nessun caso dovuta la somma di cui al precetto notificato, Controparte_1 per effetto di parziale compensazione con le somme accertate in proprio favore.
Ed invero, la sentenza della Corte d'Appello ha – per quel che qui interessa – rideterminato i crediti risarcitori già riconosciuti in primo grado al sig. nei confronti dell' nella Parte_1 Controparte_1 maggior parte dei casi in solido con altri soggetti, confermando per il resto le statuizioni della sentenza del Tribunale;
tale sentenza conteneva condanne reciproche in favore ed a carico delle parti del presente giudizio, senza operare compensazione alcuna tra i contrapposti crediti, ed anzi escludendola espressamente in ragione della pluralità di parti e della diversità degli importi riconosciuti. A fronte di ciò, deve escludersi che la compensazione possa essere operata nella presente sede (cfr. Cass., 8 novembre 2023, n. 31130, secondo la quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di pagina 3 di 4 reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo”).
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali ed esclude di per sé che possa pronunciarsi, come richiesto dall'opponente, condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 428/20245 R.G. promossa da Parte_1 avverso Impresa definitivamente decidendo: Controparte_1
Dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 27 dicembre 2024.
Rigetta la domanda di parte opponente intesa all'accertamento e declaratoria che nulla è da essa dovuto all' o che non è dovuta la somma di cui al precetto notificato, per effetto di parziale Controparte_1 compensazione con le somme accertate in proprio favore.
Spese compensate
Verona, lì 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 4 di 4