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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Michele Magliulo Presidente dr. Paolo Mariani Consigliere dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1830/2016 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di
Avellino, Sezione Civile, n° 410/2016, pubblicata in data 22 febbraio 2016, vertente
TRA la in scioglimento ed in liquidazione, in persona del liquidatore pro Controparte_1
tempore (partita IVA n° ), (codice fiscale P.IVA_1 Parte_1
) e (codice fiscale C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Russo (codice fiscale C.F._2
), in virtù della procura in atti -appellanti- C.F._3
E
1 la (partita IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Sarnelli
(codice fiscale ), in virtù di procura generale alle liti a ministero C.F._4
del notaio in Roma (Repertorio n.151151 – Raccolta n.32936 del Persona_1
17/10/2007) -appellata-
NONCHÈ la (partita iva ), nella qualità di procuratrice Controparte_3 P.IVA_3
speciale di cessionaria del credito della Controparte_4 Controparte_2
(in forza di contratto di cessione concluso in data 12 marzo 2024, con cui
[...]
ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1,4, e 7.1. della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del D.L.gs n. 385 del 1.9.1993 (TUB) un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili in blocco con efficacia economica dal 31.12.2023 (escluso) ed efficacia giuridica dal
13.03.2024), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._5
interventrice ex art. 111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione del 29 ottobre 2012, notificato il 2 novembre 2012, la in scioglimento ed in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., CP_1
unitamente ai fideiussori, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 1032/2012, notificato il 17-19 aprile 2012, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore
2 della , della somma di € 81.036,90 in virtù dello Controparte_2
scoperto di conto corrente n.4543/70.
A fondamento della opposizione, gli opponenti lamentavano la violazione della normativa in tema di usura e di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto, nonché l'applicazione di valute e spese illegittime in quanto adottate in mancanza di una valida e sufficiente documentazione;
lamentavano, altresì l'invalidità delle fideiussioni prestate in violazione della normativa anticoncorrenziale nonché in violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175, 1375 e 1956
c.c. e ne chiedevano, pertanto, l'estinzione.
Concludevano, dunque, affinché l'adito Tribunale:
1) “Accertata e dichiarata la nullità, improcedibilità, la inammissibilità,
l'inefficacia nonchè l'infondatezza dell'avversa pretesa (...) revocare l'opposto Decreto
Ingiuntivo, con tutte le conseguenze di legge”;
2) “Accertare e dichiarare l'illegittima conduzione, da parte della banca, del rapporto bancario per cui è causa... accertare l'esatto rapporto di dare e avere...
depurando, quindi, il rapporto de quo dalle voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto e spese, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, nonchè il sistema delle valute fittizie, e quant'altro evidenziato nel presente atto, procedendo alla compensazione (anche impropria) delle somme indebitamente addebitate con quelle ancora eventualmente ancora dovute, ad ogni titolo, nessuno
escluso alla banca, condannando, se del caso, la Banca opposta alla ripetizione, ex art.
2033 c.c., in favore dell'opponente delle somme maggiormente e indebitamente addebitate nel corso dei rapporti per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, da determinarsi nel corso della
3 espletanda istruttoria mediante apposita CTU contabile che sin da ora si richiede, revocando in ogni caso l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge”;
3) “Ritenere e dichiarare inefficaci, per i motivi di cui in premessa, comunque
nulle, invalide, inefficaci e comunque improduttive di effetti giuridici tra le parti, le fideiussioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto, revocando il provvedimento monitorio impugnato nei confronti dei garanti, con tutte le conseguenze di legge”;
4) “Condannare la opposta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario” (cfr. pag. 11 -12
dell'atto di opposizione a d.i.).
I.2. Con comparsa del 15 gennaio 2013, si costituiva la Controparte_2
che, impugnava l'opposizione proposta, contestando l'avverso dedotto
[...]
ed eccepito, e così concludeva:
“In via preliminare in rito:
-“ accertare e dichiarare l'improcedibilità della opposizione notificata dalla
[...]
(..) in quanto decorsi oltre 40 giorni dalla notifica del Controparte_5
decreto ingiuntivo del Giudice (…)”;
Nel merito:
-“(…)
- “rigettare l'opposizione, perché inammissibile , infondata e temeraria confermando il decreto ingiuntivo opposto”;
- “in via gradata- condannare la (..)nonché i garanti Controparte_5
sigg.ri e al pagamento di quella diversa Parte_3 Parte_2
somma che potrebbe scaturire nel corso del giudizio”;
- “condannare gli opponenti al pagamento delle spese e comptenze con cpa e diva come per legge” (cfr. comparsa di primo grado).
4 I.3. Depositate le memorie istruttorie ex art.183, 6° comma, c.p.c., disattesa la richiesta di CTU contabile avanzata dagli opponenti, fatte precisare le conclusioni la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c. Con la sentenza n°410/2016, pubblicata in data 22 febbraio 2016, il Tribunale di Avellino, così provvedeva:
“a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
n.1032/2012;
b) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite che si
liquidano in € 350,00 per esborsi ed € 8.500,00 oltre accessori se documentati e come per legge”.
II.1 Avverso tale sentenza - con atto notificato in data 12 aprile 2016, per
C l'udienza del 12 settembre 2016- la scioglimento ed liquidazione, Controparte_5
in persona del liquidatore pro tempore, nonché e Parte_1 Parte_2
proponevano appello, lamentando “l'error in iudicando. Violazione degli art.
[...]
115 e 116 c.p.c.- Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali” .
Pertanto, chiedevano all'adita Corte di volere “contrariis reictis, in totale riforma dell'impugnata sentenza e previe le declaratorie del caso così provvedere e statuire:
1) ricorrendo i gravi motivi e le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 283
e 351 CPC, sospendere, preliminarmente, l'efficacia esecutiva e l'esecutorietà della sentenza impugnata;
2) riformare la gravata Sentenza n. 410/2016 nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto che gli opponenti non avessero adempiuto all'onere di contestazione, in modo specifico e dettagliato, dei fatti costitutivi della domanda, assumendo testualmente che le contestazioni mosse dagli opponenti “... sono inammissibili perché generiche e non supportate da alcun valido e specifico riscontro probatorio”. Ed infatti,
5 continua il Giudice di primo grado, gli opponenti si limitano a denunciare prassi illegittime ed applicazioni illecite dei tassi di interesse senza indicare alcuna posta violata e senza avanzare alcuna concreta ricostruzione alternativa al rapporto. In
particolare, gli opponenti avrebbero avuto, verdetto, l'onere di depositare i decreti ministeriali asseritamente violati in base alla normativa antiusura (….) e avrebbero potuto con una consulenza di parte, o comunque con specifici conteggi, indicare le poste effettivamente illegittime, affinché il Tribunale potesse orientarsi nella disamina delle doglianze”.
3) Per l'effetto, in riforma della gravata Sentenza, accertare e dichiarare che, relativamente al c/c 4543/70 posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo:
a) l'illegittimità delle clausole relative alla cms di cui al contratto del
13.9.2007, non essendo stata ivi indicata la periodicità, il meccanismo di calcolo e la soglia di costo del predetto onere, quindi, l'illegittimità degli addebiti praticati a tale titolo, non solo, perché praticati in forza di una clausola palesemente illegittima, ma altresì perché privi di causa concreta, stata di fatto calcolata sul massimo valore
assunto dagli scoperti nel periodo di riferimento in contrasto con la funzione tradizionale ad essa attribuita;
b) l'illegittimità dei tassi debitori applicati dalla banca per gli utilizzi nell'ambito dell'affidamento, perché non oggetto di espressa previsione contrattuale dovendo, in tal caso trovare applicazione il solo tasso legale;
c) la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli
interessi per violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000;
Per l'effetto, Vorrà l'adita Corte accertare e dichiarare l'illegittimità del credito reclamato dalla banca;
accertare e dichiarare, se del caso, disponendo una rinnovazione dell'espletata CTU l'esatto rapporto di dare avere tra le parti depurando
6 il rapporto per cui è causa dalle illegittime voci di addebito di cui sopra e pertanto, in riforma della Sentenza impugnata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge.
In via istruttoria rinnova la richiesta di CTU tecnico contabile per la ricostruzione dei rapporti di conto corrente per cui è causa secondo i parametri di conteggio di seguito indicati: a) con applicazione, per gli utilizzi nei limiti del fido, del tasso legale, mancando un'espressa pattuizione inter partes al riguardo;
b) eliminando gli addebiti
a titolo di commissione di massimo scoperto poiché non esplicitamente convenzionata
dalle parti per iscritto, anche relativamente al criterio di calcolo ed alla temporalità di applicazione della stessa (1346 CC), oltre che palesemente illegittima in quanto priva di fondamento causale e, comunque, dichiarata nulla;
c) attesa la violazione degli artt.
1283 CC e dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, con capitalizzazione semplice degli interessi debitori”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 18 luglio 2016, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., che deducendo la inammissibilità ed infondatezza dell'appello, formulava le seguenti conclusioni: “ 1) dichiarare inammissibile l'appello poiché proposto in violazione degli art.342 e ss c.p.c. come riformati;
2) rigettare l'appello, perché improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto con la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio intrapreso (…)”).
Nelle more del giudizio, si costituiva, nell'interesse della Controparte_2
l'avv. Girolamo Sarnelli, in sostituzione del precedente difensore.
[...]
II.3. All'udienza del giorno 9 marzo 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa era rimessa in
7 decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
II.4. Senonchè la Corte con ordinanza del 6 luglio 2023, ritenendo necessario procedere all'espletamento di una CTU contabile, rimetteva la causa sul ruolo e affidava l'incarico al dr. . Persona_2
II.5. In data 17 giugno 2024, con comparsa di intervento di costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_3
in forza di contratto di cessione concluso in data 12 marzo 2024 con Controparte_4
la quale faceva proprie le domande, le Controparte_2
eccezioni, le deduzioni e le istanze già formulate dalla cedente.
II.6. Espletato l'incarico del dr. , depositata la consulenza, all'udienza Per_2
dell'11 luglio 2024, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano nuovamente le loro note di trattazione, e la causa era rimessa nuovamente in decisione con assegnazione di nuovi termini alle parti per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
II.7. Alla scadenza la Corte, giusta ordinanza del 5 novembre 2024, riteneva necessario disporre un ulteriore supplemento istruttorio.
All'esito del mandato integrativo, all'udienza dell'8 maggio 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note in sostituzione la Corte assegnava la causa in decisione, con termini ridotti (20+20) ex art 190 c.p.c. alle parti per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza, il fascicolo veniva definitivamente rimesso al Collegio per la decisione.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevato che in data 17 giugno 2024 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la nella qualità di procuratrice speciale Controparte_3
della in forza di contratto di cessione concluso in data 12 marzo 2024 Controparte_4
con Controparte_2
Parte appellante, nelle note in sostituzione di udienza, in data 4 luglio 2024, depositate successivamente all'intervento della cessionaria, nonché negli scritti conclusionali ha contestato la legittimità di tale intervento, rappresentando “la carenza
di titolarità del credito e (della) legittimazione /titolarità ad agire dell'asserita cessionaria del credito”. In particolare, ha dedotto che: “non risulta (…) documentato il trasferimento – che si contesta – e comunque la titolarità in sui favore del credito azionato, essendo al riguardo la mera allegazione dello status di creditore – cessionario, non essendo, in realtà, la controparte l'effettiva titolare del credito rivendicato” , “mancando, allo stato, del tutto la prova di tali elementi minimi costitutivi dimostrativi dell'effettiva titolarità del credito difetta la legittimazione
sostanziale e processuale della controparte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario ai sensi dell'art. 58 del Tub”
Le contestazioni svolte si reputano infondate.
1.1.Va rilevato, infatti, che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688, Cass. 22/04/2025, n. 10541) ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce
9 affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì precisato (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord.
n. 28790/2024 e Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Secondo la Suprema Corte: “Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove
10 tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio” (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951;
Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814).
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821;
Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo
2016, n. 4116), (cfr. Cass. ord. n. 10018/2025 cit.).
11 Orbene, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto dedotto in giudizio, la giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I,
29/02/2024 n. 5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è,
di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, come occorso nel caso di specie,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato alla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art
1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o 12 determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass 31188/2017).
Dunque, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata e che non richiede una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti compresi nell'operazione stessa, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentano o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti appunto in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
1.2.Calando i principi generali al caso concreto, parte ppellante ha sostanzialmente contestato la riconducibilità del credito oggetto di lite alla cessione in blocco effettuata dalla alla società Controparte_2 CP_4
[...]
Trattasi di censura non accoglibile.
Invero, a mezzo della sua procuratrice, al momento della sua Controparte_4
costituzione in giudizio, ha tempestivamente prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 34 del 21 marzo 2024 (successivamente rettificata
13 mediante pubblicazione in G.U. Parte II, n. 37 del 28 marzo 2024), recante la descrizione dei crediti ceduti dalla ai sensi dell'art. Controparte_2
58 del T.U.B. e della Legge n. 130/1999, nonché la procura alle liti da essa conferita al medesimo difensore della avv. Renato Sardi. Controparte_2
Si legge nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, allegato alla comparsa di intervento, che “la società nell'ambito di una operazione di Controparte_4
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 ha concluso in data 13 marzo 2024 (…) con la …) un contratto di cessione dei crediti pecuniari Controparte_2
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), (…) in forza del quale il cessionario ha acquistato pro soluto dalla Cedente (..) tutti i pecuniari , classificati a sofferenza che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione e identificabili sulla base delle informazioni di seguito riportati (collettivamente, i
Crediti)”
L'individuazione dei crediti ceduti, per quanto operata per categorie, risulta sufficientemente specifica, facendo riferimento “a tutti i crediti pecuniari, classificati
a sofferenza, che siano individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione e identificabili sulla base delle informazioni orientative di seguito riportate (collettivamente i Crediti)”
In conformità a quanto previsto dall'art.
7.1 della Legge n. 130/1999, i dati identificativi dei singoli crediti, compreso quello oggetto di causa, sono stati messi a disposizione sul sito internet della cedente, consentendo così l'individuabilità del credito specifico.
14 A fronte delle obiezioni dell'appellante — che lamenta, in maniera piuttosto generica, la mancata prova puntuale della titolarità — la ha Controparte_4
depositato, con la prima memoria conclusionale, immediatamente dopo il suo intervento in giudizio, ulteriore documentazione integrativa, costituita dal contratto di cessione con relativo allegato, riportante i crediti ceduti. Con ciò la cessionaria ha contribuito a dimostrare, in maniera chiara e inequivoca, la propria legittimazione attiva.
In particolare, risulta comprovato che il credito vantato nei confronti della
[...]
e dei suoi fideiussori (N.D.G. 302874504) era (è) incluso nell'elenco dei CP_1
crediti ceduti, reso accessibile al pubblico tramite il sito istituzionale della banca cedente.
Quanto alla dedotta tardività del deposito documentale, effettuato in sede di comparse conclusionali da ultimo depositate, va rilevato come tale produzione non abbia introdotto nuovi temi di prova, ma si sia limitata a integrare e rafforzare quanto già documentato sin dalla costituzione, risultando peraltro conforme alla facoltà delle parti di precisare e completare le proprie difese nel corso del giudizio.
In definitiva, la documentazione versata in atti, letta unitariamente, consente di ritenere provata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e, conseguentemente, la legittimazione sostanziale e processuale della Controparte_4
e dunque l'ammissibilità del suo intervento.
Riconosciuta dunque l'efficacia nei confronti della cessionaria (quale successore a titolo particolare nel diritto controverso) della sentenza pronunciata contro la cedente, così come previsto dall'art. 111 ultimo comma c.p.c, rimane ferma però la legittimazione processuale attiva della Controparte_2
15 Ed invero, nel vicenda dedotta in giudizio, la cessione in oggetto è avvenuta in corso di causa con applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 111 c.p.c., che prevede la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte della cedente, in qualità di sostituto processuale della cessionaria, anche in caso di intervento di quest'ultima, fino alla formale estromissione della prima dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
In altri termini, il trasferimento del diritto controverso in corso di causa non determina né può determinare ex se il rigetto della domanda originariamente proposta dalla in quanto, per espressa disposizione di legge, Controparte_2
la parte originaria conserva, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale del cessionario, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo.
Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano sempre nei confronti dell'effettivo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio.
Diverso è il caso in cui l'azione venga direttamente introdotta dal cessionario del credito senza la prova della titolarità del diritto e, quindi, non potendo il giudizio in questione avere un esito positivo per la parte istante.
Ma giova ribadire che non è questo il caso di specie, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva introdotto nei confronti della
[...]
allorquando pacificamente detta parte era ancora nella titolarità, Controparte_2
formale e sostanziale, del credito opposto.
2. Deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
16 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/03/2022, n.7081; 03/11/2020, n.24262). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, la banca appellante ha indicato, con sufficiente chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e, quantomeno per alcune di esse
(come meglio si vedrà in seguito), le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per ottenere l'accoglimento della opposizione che il giudice di primo grado ha rigettato.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa, nel suo complesso, i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di totale inammissibilità dell'appello.
17 3.Con un unico motivo di appello – rubricato “Error in iudicando. Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.- Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali”
(cfr. pag. 3 dell'atto di appello)- gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Avellino, allorquando, nella sentenza impugnata, afferma che “le contestazioni mosse dagli opponenti sono inammissibili perché generiche e non supportate da alcun valido e specifico riscontro probatorio”.
In particolare, deducono che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, già nell'atto di opposizione, essi avrebbero provveduto a contestare
“specificatamente e puntualmente l'entità della posta creditoria azionata”, evidenziando, in relazione al c/c 4543/70, l'invalidità delle clausole concernenti la commissione di massimo scoperto e l'illegittima applicazione di interessi ultralegali nonché l'illegittima violazione del divieto dell'anatocismo.
Argomentano, in particolare, che:
• Al punto 6) dell'atto di opposizione, avrebbero eccepito l'indeterminatezza e l'indeterminabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., della clausola concernente la
CSM e, di conseguenza, degli importi a tal titolo addebitati;
• Al punto 3) dell'atto di opposizione e nelle successive memorie ex art.183, 6 comma, c.p.c., avrebbero contestato la legittimità dei tassi debitori di fatto applicati sul conto corrente, atteso “che la banca non avrebbe potuto applicare, nei limiti di utilizzo del fido, il
tasso espressamente previsto per lo scoperto” (vd. pag. 5 atto di appello);
• Parimenti, puntualmente dedotta, sarebbe l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto non oggetto di
18 valida pattuizione scritta tra le parti sia in ordine alla misura del tasso d'interesse applicato sia in ordine alla periodicità della capitalizzazione stessa;
• Ciò posto, a loro dire, il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto sarebbe “palesemente insussistente ed incerto” per cui avrebbe dovuto essere rideterminato alla luce della normativa vigente (art. 117 e ss. TUB – D. Lgs. n°385/93).
Le deduzioni degli appellanti sono fondate.
Invero, dalla lettura dell'atto di opposizione- contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice- si apprezza, in modo chiaro, la determinatezza e puntualità delle contestazioni formulate dagli opponenti (odierni appellanti) avverso le poste creditorie ad essi ingiunte in pagamento.
Dal chè questa questa Corte ha ritenuto di dare ingresso, in grado di appello, ad una consulenza contabile ( reiteramente sollecitata dagli opponenti ma disattesa dal Tribunale), cui ha fatto seguito anche un incarico integrativo al medesimo consulente, al fine di procedere all'accertamento del saldo del c.c. n.
4543/70, affidato, depurato delle poste asseritamente illegittime, aperto in data
13 settembre 2007 e chiuso in data 16 luglio 2012.
Anzitutto, nell'esaminare la documentazione oggetto di verifica, l'ausiliario ha riscontrato copia del contratto di apertura del c.c. n. 4543/70, copia degli estratti conto dall'apertura del rapporto, copia della fideiussione rilasciata da e non anche le dedotte incompletezze Parte_1 Parte_2
degli estratti conto per tutto il periodo in esame.
Ha, inoltre, appurato l'esistenza di un affidamento di € 70.000,00 in conto corrente in via di fatto, non essendo stato contrattualizzato nè con autonoma
19 pattuizione nè in sede di contratto di apertura di conto corrente, in base ad indici presuntivi ( “doppia aliquota per la c.m.s. applicata su di una base di calcolo di di € 70.000,00 e per un importo eccedentario”, “doppia aliquota applicata ai fini della quantificazione dei tassi debitori per utilizzi entro ed extra il cennato importo di € 70.000,00”, cfr. pag. 11 della relazione del 28 marzo 2024). Al riguardo ha anche precisato che “mentre il tasso da applicare agli sconfinamenti
è stato oggetto di contrattualizzazione in sede di contratto di apertura di conto corrente, posizionandosi nella circostanza al 13,90% ed essendo poi soggetto a
mutamenti in corso di rapporto, non si è registrata analoga contrattualizzazione per quanto attiene ai tassi di interesse debitori da applicare agli utilizzi contenuti entro il su accennato limite di € 70.000,00. Detti tassi, che avevano una variabilità di mese in mese, ed a volte anche per periodi inferiori, sono desumibili esclusivamente dagli scalari degli estratti conto” (cfr. pag. 12 della citata relazione).
3.1. Nel fornire risposta ai quesiti assegnatigli sia in occasione del primo mandato che di quello integrativo, con riferimento alla eccepita
“indeterminatezza e l'indeterminabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., della clausola concernente la CSM e, di conseguenza, degli importi a tal titolo addebitati” ha chiarito che “il contratto di c/c (..) non contiene una clausola cms determinata”, pertanto (atteso il diritto ad ottenere la restituzione delle somme addebitate a tale titolo) al fine di procedere alla rideterminazione del saldo ha provveduto alla sua eliminazione.
Al riguardo, si deve in primis ricordare l'ormai costante giurisprudenza secondo la quale, nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 2 del
2009, non è priva di causa la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto
20 in quanto la loro causa giustificatrice risiede nella circostanza che dette commissioni costituiscono il corrispettivo per la prestazione dell'istituto di credito consistente nel mantenere a disposizione del cliente una concordata somma in qualsiasi momento.
Orbene, la fondatezza degli assunti degli opponenti, odierni appellanti, emerge considerando che le CMS, per assunto oramai pacifico (cfr. da ultimo,
Cass., Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022), sono ammissibili nei limiti in cui risultino determinate o, comunque, determinabili, non solo nel loro ammontare,
ma anche nelle modalità di computo, ovvero nei limiti in cui la clausola contrattuale contenga una puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a quantificarla: percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità dell'addebito. Ciò in quanto il correntista deve essere messo in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, di guisa che, in assenza di una specifica individuazione di tali elementi di determinazione, non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti in ordine alla c.m.s. (v. anche Corte appello Bari
28/08/2023, n.1260).
Ne deriva che, in difetto di detti elementi, la clausola con cui è convenuta l'applicazione di tale costo contrattuale è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Volgendo lo sguardo alla documentazione in atti, il contratto di conto corrente, nella sezione condizioni economiche, contiene la seguente dicitura:
“comm.ne massimo scoperto: 1,050 %”
Ebbene, è evidente il difetto di determinatezza di tale pattuizione negoziale, che non pone la correntista nelle condizioni di conoscere le modalità
21 di applicazione della CMS, essendo indicata soltanto l'aliquota, a fronte del totale silenzio su base di calcolo, criteri e periodicità dell'addebito.
Anche di recente, la Suprema Corte, in un caso pressocchè identico a quello in esame, ha affermato che “È nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cassazione
03/07/2023, n.18664).
In applicazione dei principi innanzi enunciati, deve, quindi, ritenersi senza dubbio nulla per indeterminatezza la clausola in questione e dunque va condivisa l'espunzione operata dall'ausiliario ai fini della ridetermina del saldo finale del rapporto di conto corrente.
3.2. Con riferimento poi alla dedotta illegittimità dei tassi debitori di fatto applicati sul conto corrente, atteso “che la banca non avrebbe potuto applicare, nei limiti di utilizzo del fido, il tasso espressamente previsto per lo scoperto” , il consulente ha rilevato che “mentre il tasso di interessi da applicare agli sconfinamenti è stato oggetto di contrattualizzazione in sede di contratto di apertura di conto corrente, posizionandosi nella circostanza al 13,90% ed essendo poi soggetto a mutamenti in corso di rapporto” , non ha registrato “una analoga contrattualizzazione per quanto attiene ai tassi di interesse debitori da applicare agli utilizzi contenuti entro il su accennato limite di € 70.000,00” (cfr.
pag. 12 della relazione del 28 marzo 2024) sicchè nel procedere al nuovo conteggio del saldo debitore, ha applicato “per la quantificazione dei tassi debitori intra fido, le aliquote sostitutive sulla base del disposto dell'art. 117 comma 7 lettera a) TUB. Più precisamente, per la determinazione dei
22 richiamati tassi debitori afferenti i saldi contenuti entro i limiti della facilitazione (€ 70.000,00), sarebbero stati applicati i minimi dei BOT 12 mesi le cui aliquote sono state poi riepilogate in una apposita tabella acclusa
all'elaborato (cfr. all. n. 7)” (cfr. pag.
6-7 della consulenza integrativa).
3.3. Nel prosieguo, con riferimento alla “illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto non oggetto di valida pattuizione scritta tra le parti sia in ordine alla misura del tasso d'interesse applicato sia in ordine alla periodicità della capitalizzazione stessa” , a seguito dell'incarico integrativo, ha effettivamente riscontrato la contestata illegittimità.
Ed invero, nel contratto di conto n. 4543/70 intestato alla CP_1
era (è) prevista (ovvero indicata in contratto) la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che passivi (“gli interessi creditori e debitori vengono conteggiati e portati in conto con periodicità TRIMESTRALE (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) ed il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”); tale contratto, essendo sorto in epoca posteriore alla delibera CICR 09.02.2000, soggiace, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 04.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR
9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata).
Le condizioni in presenza delle quali, a mente dell'art. 120, comma 2,
t.u.b., può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono, pertanto,
23 indicate dal CICR nella delibera del 9 febbraio 2000, la quale, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi "secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono" (art. 1 cit.), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del "valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione" (art. 6). In altre parole, la delibera CICR del 9.2.2000 ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (art. 3), ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione dell'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa;
ciò per evidenti esigenze di trasparenza.
Per tali motivi, l'indicazione in contratto, per l'interesse creditore, di un tasso annuo effettivo (TAE) corrispondente al tasso annuo nominale (TAN) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi
- giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6 secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio
2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una
24 tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
(Cass. 03/07/2023, n.18664; 10/02/2022 n. 4321; Corte appello Firenze
26/09/2023, n.1928).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso de quo, non può che condividersi il rilievo in merito esposto dagli opponenti, odierni appellanti, atteso che il contratto di conto corrente per cui è causa prevede, nella sezione condizioni economiche, che, per quanto concerne il tasso a credito, sia il TAN
che il TAE sono fissati nella misura dello 0.010%, mentre, in relazione al tasso a debito, il TAN e il TAE divergono per effetto della capitalizzazione trimestrale.
La circostanza che l'arrotondamento del tasso effettivo avrebbe riguardato solo i decimali successivi a quelli riportati in contratto non esclude, comunque, il dato obiettivo che tale indicazione non è stata concretamente fornita. In sostanza, anche a voler ammettere che la avesse realmente voluto la CP_2
capitalizzazione degli interessi creditori, risulta contrattualmente espressa una manifestazione di volontà contraria a detta intenzione ed il contratto è risultato mancante della relativa previsione che costituisce una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo.
Peraltro, l'indicazione de qua è necessaria anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, perché ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, disciplina che non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore.
25 Sotto altro aspetto, va considerato che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: e poiché
la differenza del monte interessi è costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto, la mancata specificazione di siffatta differenza pregiudica la completezza delle informazioni fornite al cliente e, dunque, quel livello di consapevolezza che egli deve avere della corretta gestione economico-finanziaria della posizione e, dunque, della sua complessiva sostenibilità.
È, dunque, possibile affermare che il contratto in esame non soddisfa i requisiti posti dall'art. 6 della delibera CIRC per ritenere legittimo l'anatocismo bancario ( si legge nella relazione integrativa del CTU:“dal contratto di apertura del rapporto di conto corrente oggetto di causa (…)non si rilevavano formalmente differenze, per quanto concerne la misura del tasso creditore, tra l'entità percentuale del “tasso nominale” e quella del
“tasso effettivo annuo”).
Siccchè, coerentemente, il consulente ha effettuato il ricalcolo del saldo depurato dagli effetti della capitalizzazione trimestrale (“si sarebbe proceduto, in sede di rielaborazione, in base alla capitalizzazione semplice contabilizzando gli interessi debitori (intra ed ex extra fido) e quelli creditori, questi ultimi al netto della ritenuta, solo alla chiusura del
rapporto”).
All'esito del suo mandato, e degli ulteriori conteggi disposti con l'incarico integrativo, ad oggetto la verifica delle sole illegittimità dedotte in grado di appello dalla società correntista e dai suoi fideiussori, il tecnico di ufficio ha proceduto ad una
26 serie di ricostruzioni possibili del saldo finale, tra queste, ad avviso della Corte, deve ritenersi corretto il “sesto prospetto di calcolo”, nel quale, in definitiva, depurando il saldo della cms, applicando la capitalizzazione semplice sia degli interessi a debito che di quelli a credito, applicati gli interessi debitori extra fido convenzionalmente pattuiti, conteggiando le operazioni per data contabile, è prevenuto ad un saldo finale a debito della società correntista di € - 32.394,49, minore di quello azionato dalla banca in sede monitoria.
Per quanto esposto, l'appello della e dei fideiussori CP_1 Pt_1
e va accolto e in riforma della gravata sentenza, va
[...] Parte_2
accolta, per quanto di ragione, l'opposizione a d.i. proposta dalla Controparte_5
e dai fideiussori e revocato il decreto opposto n. 1032/2012, per l'effetto
[...]
gli odierni appellanti vanni condannati a pagare alla Controparte_2
la minore somma di € € 32.394,49, a titolo di saldo del rapporto di conto
[...]
corrente alla data di chiusura del conto, avvenuta il 16 luglio 2012, oltre interessi legali a partire da tale data.
Infine, la Corte precisa che in sede di appello nessuna ulteriore contestazione è stata riproposta dagli odierni appellanti, sicchè quelle articolate in sede di opposizione e non reiterate possono intendersi rinunciate (usura, nullità fideiussione).
4. L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226;
S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della
27 lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso (Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007 n.13059)
Visto l'esito complessivo del giudizio, in base al quale gli odierni appellanti,
alla luce degli espletati accertamenti tecnici, sono tenuti a pagare alla banca un saldo di conto corrente significativamente inferiore rispetto a quello originariamente ad essi ingiunto in pagamento, ad avviso della Corte, appare equo disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali reciprocamente sostenute nella misura di 1/3, ponendo i residui 2/3 di dette spese, in particolare quelle sostenute dalla
[...]
per la fase monitoria ed il primo e il secondo grado, e Controparte_2
dalla per il solo giudizio di appello e per la sola attività in concreto Controparte_4
espletata in grado di appello a partire dalla sua costituzione, a carico della CP_1
e dei fideiussori, e in via solidale tra
[...] Parte_1 Parte_2
loro: dette spese vanno dunque e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 tenuto conto del decisum) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,
dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
28
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Avellino, Sezione Civile, n° 410/2016, pubblicata il 22 febbraio 2016, così provvede:
A) dichiara ammissibile l'intervento della a mezzo della sua Controparte_4
procuratrice speciale Controparte_3
B) in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da liquidazione, in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, e da e Parte_1 [...]
avverso il d.i. n. 1032/2012 e per l'effetto revoca il decreto Parte_2
opposto e condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
pagare alla la somma di € 32.394,49, a Controparte_2
titolo di saldo del rapporto di c/c n. 4543/70, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto avvenuta il 16 luglio 2012;
C) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e in solido tra loro, alla rifusione: Parte_1 Parte_2
- in favore della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, dei 2/3 delle spese processuali della fase monitoria e del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida, in tale proporzione, per il procedimento monitorio in € 913,3 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e
29 CPA come per legge, per il giudizio di primo grado in € 225,3 per gli esborsi,
€ 5.077,3 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello in
€ 18,00 per gli esborsi, in € 4.630,6 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra dette parti il residuo terzo;
- in favore della costituita a mezzo della sua procuratrice Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei Controparte_3
2/3 delle spese processuali sostenute per il solo giudizio di appello, che liquida, in tale proporzione, € 5.715,3 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra dette parti il residuo terzo;
D) pone definitivamente le spese della CTU espletata in grado di appello, nei rapporti interni, per la metà a carico della Controparte_6
e di e per la metà a carico della Parte_2 Controparte_2
, e nei rapporti esterni, con vincolo di solidarietà.
[...]
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo
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