CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 738/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via G.fgrezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02420249006012950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INTIMAZIONE n. 02420249006012950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INTIMAZIONE n. 02420249006012950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02420249006012950\000, notificatale il giorno 27.8.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione Brindisi richiede la complessiva somma di € 2.009,25 per n. 3 cartelle concernenti bolli auto 2013, 2014 e 2015 e, più precisamente: cartella 024….4085 relativa ai Bollo auto 2013 e 2014 per € 908,86; cartella 024…..5617 relativa al Bollo auto 2015 per € 446,53; cartella 024…..3445 relativa al Bollo auto 2016 per € 633,96
(quest'ultima non oggetto di impugnazione).
Evidenzia che il Concessionario, con precedente intimazione di pagamento n. 024…3435, notificata l'1.6.2023, le aveva richiesto l'adempimento degli stessi crediti posti a base dell'intimazione notificata il
27.8.2024. Ella aveva impugnato l'intimazione del 2023, e la Corte Tributaria di Brindisi, con sentenza n.
415 depositata il 24.6.2024, aveva confermato le pretese per i bolli auto ed annullato le richieste Tari portate dalla cartella 3-024….3445. Assume peraltro ancora aperti i termini per l'impugnazione della sentenza e rimarca che, ciononostante, il Concessionario, in data 27.8.2024, ha notificato l'intimazione impugnata, con la quale ha richiesto le intere imposte concernenti i soli bolli, comprensive degli interi interessi e delle sanzioni.
Ciò posto, a fondamento del ricorso deduce: 1) l'illegittimità dell'intimazione del 2024, poiché reiterativa delle stesse pretese/cartelle poste a base della precedente intimazione (opposta in altro precedente giudizio); 2) la violazione del disposto di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 546\1992, il quale vieta al Concessionario, in pendenza di giudizio, di richiedere le intere imposte, sanzioni ed interessi, come avvenuto, potendo al limite richiedere solo i 2\3 dell'imposta, e nulla per sanzioni ed interessi;
3) di non aver mai ricevuto, prima delle impugnate cartelle di pagamento, alcun pregresso avviso di pagamento Bollo auto 2013-2014 che il Concessionario, invece, assume essere stato notificato;
4) l'intervenuta prescrizione, ante cartella, della pretesa portata dalla cartella 1-024…4085, notifica nel 2019 e, quindi oltre i termini prescrizionali del 31.12.2016 (per bollo 2013)
e 31.12.2017 (per bollo 2014); 5) l'intervenuta prescrizione post notifica cartella, atteso che, tra l'8.8.2019, data della notifica della cartella 1-024…4085, ed il 1.6.2023, data della notifica della precedente intimazione opposta sono decorsi oltre 3 anni;
6) la decadenza dall'azione, il ruolo essendo stato reso esecutivo il
24.3.2020 e consegnato al Concessionario in data 10.6.2020.
Si sono costituite l'AdER Brindisi e la Regione Puglia contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione dell'AdER concernente la carenza di interesse ad agire della ricorrente atteso che, nella fattispecie, non vi sarebbe alcuna minaccia di procedere all'esecuzione forzata ed in quanto la domanda di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione sarebbe di suo inammissibile, è infondata, la ricorrente avendo proposto non già un'azione di accertamento negativo del credito ma un'azione di annullamento relativa alla notificata intimazione di pagamento.
Consta poi documentalmente la notificazione delle cartelle tutte sottese all'intimazione, posto che la cartella n. 02420190016140850000, relativa al Bollo per gli anni 2013 e 2014, risulta notificata a mezzo pec l'8.8.2019; la cartella n. 02420200010075617000, relativa al Bollo 2015, risulta notificata a mezzo pec il 18.1.2022; la cartella 02420210005253445000, relativa al Bollo 2016, risulta notificata a mezzo pec il 24.6.2022. Le cartelle, atti presupposti all'intimazione, non risultano autonomamente impugnate, sicchè i crediti dalle stesse portati debbono ritenersi “cristallizzati” e non più suscettivi di contestazioni di merito, anche con riguardo alla dedotta prescrizione ante cartelle. Quanto alla prescrizione maturata post cartelle, la questione non è stata posta neppure mercè l'impugnazione della intimazione notificata l'1.6.2023. L'eccezione deve dirsi comunque infondata posto che, nel lasso di tempo intercorrente tra l'8.8.2019 e il 2023, più interventi normativi, dovuti al periodo emergenziale (COVID), hanno sospeso la notificazione delle cartelle di pagamento nonché il decorso del termine di prescrizione. In particolare, l'art. 4, co. 1, lett. d), D.L. n. 41/2021
(c.d. decreto Sostegni) ha sostituito l'art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) che così prevede: < della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate». Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione corrente dall'8.3.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza e prescrizione sono stati dunque prorogati di 24 mesi, sicchè l'eccezione sollevata dalla ricorrente risulta infondata.
Ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/1992, l'atto impugnabile resta dunque sindacabile solo per vizi suoi propri.
Sotto tale profilo, deve escludersi la violazione dell'articolo 68, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992, posto che non si è trattato di rideterminazione della misura dell'imposta, poichè la sentenza n. 415/24 della CGT di
Brindisi ha annullato la sola Tari, confermando pienamente le tasse automobilistiche, negli importi indicati nelle cartelle, e tenuto altresì conto che, per la tassa automobilistica, la legge non prevede alcun regime di recupero frazionato, come invece previsto per gli avvisi di accertamento.
Quanto alla c.d. violazione del principio del ne bis in idem, non v'è dubbio che l'art.
9-bis della legge 212/2000 stabilisca che «salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun esercizio una sola volta per ogni periodo d'imposta». Sotto tale profilo, s'è ritenuto che "... Nel processo tributario, il principio del ne bis in idem, rispondente a esigenze di ordine pubblico processuale, preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. ..." (cfr. Cass., n. 8821/2024). Tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi che l'intimazione impugnata sia meramente reiterativa di quella parzialmente annullata con la sentenza n. 415/24 della CGT di Brindisi, chè, anzi, appare evidente come essa tenga conto proprio degli esiti di quella pronunzia, e in qualche modo presti ad essa acquiescenza,
l'intimazione impugnata concernendo, come detto, i soli crediti riconosciuti dalla sentenza;
così come deve escludersi il rischio di duplicazione di azioni esecutive per i medesimi titoli, posto che alla precedente intimazione di pagamento, notificata l'1.6.2023, non ha fatto seguito alcuna tempestiva azione esecutiva.
Il ricorso, nel suo complesso infondato, dev'essere quindi rigettato.
Nella peculiarità delle questioni trattate la ragione dell'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 738/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via G.fgrezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02420249006012950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INTIMAZIONE n. 02420249006012950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INTIMAZIONE n. 02420249006012950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02420249006012950\000, notificatale il giorno 27.8.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione Brindisi richiede la complessiva somma di € 2.009,25 per n. 3 cartelle concernenti bolli auto 2013, 2014 e 2015 e, più precisamente: cartella 024….4085 relativa ai Bollo auto 2013 e 2014 per € 908,86; cartella 024…..5617 relativa al Bollo auto 2015 per € 446,53; cartella 024…..3445 relativa al Bollo auto 2016 per € 633,96
(quest'ultima non oggetto di impugnazione).
Evidenzia che il Concessionario, con precedente intimazione di pagamento n. 024…3435, notificata l'1.6.2023, le aveva richiesto l'adempimento degli stessi crediti posti a base dell'intimazione notificata il
27.8.2024. Ella aveva impugnato l'intimazione del 2023, e la Corte Tributaria di Brindisi, con sentenza n.
415 depositata il 24.6.2024, aveva confermato le pretese per i bolli auto ed annullato le richieste Tari portate dalla cartella 3-024….3445. Assume peraltro ancora aperti i termini per l'impugnazione della sentenza e rimarca che, ciononostante, il Concessionario, in data 27.8.2024, ha notificato l'intimazione impugnata, con la quale ha richiesto le intere imposte concernenti i soli bolli, comprensive degli interi interessi e delle sanzioni.
Ciò posto, a fondamento del ricorso deduce: 1) l'illegittimità dell'intimazione del 2024, poiché reiterativa delle stesse pretese/cartelle poste a base della precedente intimazione (opposta in altro precedente giudizio); 2) la violazione del disposto di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 546\1992, il quale vieta al Concessionario, in pendenza di giudizio, di richiedere le intere imposte, sanzioni ed interessi, come avvenuto, potendo al limite richiedere solo i 2\3 dell'imposta, e nulla per sanzioni ed interessi;
3) di non aver mai ricevuto, prima delle impugnate cartelle di pagamento, alcun pregresso avviso di pagamento Bollo auto 2013-2014 che il Concessionario, invece, assume essere stato notificato;
4) l'intervenuta prescrizione, ante cartella, della pretesa portata dalla cartella 1-024…4085, notifica nel 2019 e, quindi oltre i termini prescrizionali del 31.12.2016 (per bollo 2013)
e 31.12.2017 (per bollo 2014); 5) l'intervenuta prescrizione post notifica cartella, atteso che, tra l'8.8.2019, data della notifica della cartella 1-024…4085, ed il 1.6.2023, data della notifica della precedente intimazione opposta sono decorsi oltre 3 anni;
6) la decadenza dall'azione, il ruolo essendo stato reso esecutivo il
24.3.2020 e consegnato al Concessionario in data 10.6.2020.
Si sono costituite l'AdER Brindisi e la Regione Puglia contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione dell'AdER concernente la carenza di interesse ad agire della ricorrente atteso che, nella fattispecie, non vi sarebbe alcuna minaccia di procedere all'esecuzione forzata ed in quanto la domanda di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione sarebbe di suo inammissibile, è infondata, la ricorrente avendo proposto non già un'azione di accertamento negativo del credito ma un'azione di annullamento relativa alla notificata intimazione di pagamento.
Consta poi documentalmente la notificazione delle cartelle tutte sottese all'intimazione, posto che la cartella n. 02420190016140850000, relativa al Bollo per gli anni 2013 e 2014, risulta notificata a mezzo pec l'8.8.2019; la cartella n. 02420200010075617000, relativa al Bollo 2015, risulta notificata a mezzo pec il 18.1.2022; la cartella 02420210005253445000, relativa al Bollo 2016, risulta notificata a mezzo pec il 24.6.2022. Le cartelle, atti presupposti all'intimazione, non risultano autonomamente impugnate, sicchè i crediti dalle stesse portati debbono ritenersi “cristallizzati” e non più suscettivi di contestazioni di merito, anche con riguardo alla dedotta prescrizione ante cartelle. Quanto alla prescrizione maturata post cartelle, la questione non è stata posta neppure mercè l'impugnazione della intimazione notificata l'1.6.2023. L'eccezione deve dirsi comunque infondata posto che, nel lasso di tempo intercorrente tra l'8.8.2019 e il 2023, più interventi normativi, dovuti al periodo emergenziale (COVID), hanno sospeso la notificazione delle cartelle di pagamento nonché il decorso del termine di prescrizione. In particolare, l'art. 4, co. 1, lett. d), D.L. n. 41/2021
(c.d. decreto Sostegni) ha sostituito l'art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) che così prevede: < della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate». Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione corrente dall'8.3.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza e prescrizione sono stati dunque prorogati di 24 mesi, sicchè l'eccezione sollevata dalla ricorrente risulta infondata.
Ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/1992, l'atto impugnabile resta dunque sindacabile solo per vizi suoi propri.
Sotto tale profilo, deve escludersi la violazione dell'articolo 68, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992, posto che non si è trattato di rideterminazione della misura dell'imposta, poichè la sentenza n. 415/24 della CGT di
Brindisi ha annullato la sola Tari, confermando pienamente le tasse automobilistiche, negli importi indicati nelle cartelle, e tenuto altresì conto che, per la tassa automobilistica, la legge non prevede alcun regime di recupero frazionato, come invece previsto per gli avvisi di accertamento.
Quanto alla c.d. violazione del principio del ne bis in idem, non v'è dubbio che l'art.
9-bis della legge 212/2000 stabilisca che «salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun esercizio una sola volta per ogni periodo d'imposta». Sotto tale profilo, s'è ritenuto che "... Nel processo tributario, il principio del ne bis in idem, rispondente a esigenze di ordine pubblico processuale, preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. ..." (cfr. Cass., n. 8821/2024). Tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi che l'intimazione impugnata sia meramente reiterativa di quella parzialmente annullata con la sentenza n. 415/24 della CGT di Brindisi, chè, anzi, appare evidente come essa tenga conto proprio degli esiti di quella pronunzia, e in qualche modo presti ad essa acquiescenza,
l'intimazione impugnata concernendo, come detto, i soli crediti riconosciuti dalla sentenza;
così come deve escludersi il rischio di duplicazione di azioni esecutive per i medesimi titoli, posto che alla precedente intimazione di pagamento, notificata l'1.6.2023, non ha fatto seguito alcuna tempestiva azione esecutiva.
Il ricorso, nel suo complesso infondato, dev'essere quindi rigettato.
Nella peculiarità delle questioni trattate la ragione dell'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.