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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2219/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. DO TO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. NC RU OF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12.12.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.3.1942, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pavan;
appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pecori;
appellata
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nata ad [...] il [...], CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), nato ad [...] il [...], contumaci;
[...] C.F._5
1 appellati
PUBBLICO MINISTERO, in persona del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA intervenuto ex lege
Oggetto: “Querela di falso”; appello avverso la sentenza n. 2199/2023 del Tribunale di Vicenza
– Prima Sezione Civile, pubblicata il 10.11.2023 a definizione del giudizio iscritto al n.
2585/2020 R.G.
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“NEL MERITO: Previa declaratoria di nullità dell'impugnata decisione per i motivi esposti in atto di citazione d'Appello e/o per quelli ulteriori rilevati d'Ufficio dalla adita Corte Territoriale
o comunque, in via subordinata, in totale riforma dell'appellata sentenza: in via preliminare dare atto che l'inammissibile sub procedimento di querela di falso era ed è improcedibile e comunque insanabilmente viziato per mancata “presentazione” della querela e che tale vizio si ripercuote:
a) sulle operazioni peritali svolte dalla dr.ssa , con ausilio del prof. Persona_1 Persona_2
e b) sui rispettivi elaborati peritali, rendendoli inutilizzabili ai fini della decisione. In ogni caso, ogni avversaria deduzione, eccezione, istanza e domanda respinta, rigettare la querela di falso
(solo) proposta da all'udienza del 11.11.2021. Dichiarare la nullità e comunque Controparte_1
la inutilizzabilità – con ogni più ampia statuizione molitoria - degli elaborati peritali della CTU avv. e del suo ausiliario prof. (all.6 e 10 alla CTU) per assenza: di Persona_1 Persona_2
metodo scientifico, di logica, di valida argomentazione;
per contraddittorietà intrinseca, evidente approssimazione, valutazioni meramente soggettive e disancorate da dati oggettivi, conclusioni incoerenti e contrastanti con le premesse e per ogni altra ragione rilevata dal Collegio. Voglia il
2 Collegio Giudicante rigettare la querela di falso (solo proposta e non presentata) da
[...]
con ogni conseguente statuizione ex art.226 c.p.c.. Compenso professionale e spese, CP_1
con rimborso forfetario per spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22% dei due Gradi del Giudizio interamente rifusi. Spese di CTU e del suo ausiliario, nonché spese di CTP di parte Pt_1
interamente a carico di .”; Controparte_1
- per l'appellata Controparte_1
“2) nel merito, dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello proposto dal signor per i motivi tutti in narrativa illustrati, con conseguente conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza;
3) in via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado del giudizio rubricato al n. 2585/2020 R.G. Tribunale di Vicenza. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale di lite anche del presente grado di giudizio.”
- per il Procuratore generale:
“conclude richiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell'ambito della fase a cognizione piena di un giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare (giudizio di merito n. 2585/2020 R.G. Tribunale di Vicenza), Controparte_1
contestava il diritto di ad agire in via esecutiva ex art. 2929 bis su un immobile Parte_1
precedentemente di sua proprietà e poi donato ai figli ( , e CP_4 CP_3 CP_2
) facendo valere, fra l'altro, la nullità dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione
[...]
costituiti da tre assegni bancari - n. 0285374293-09 di € 120.000,00, n. 0285374292-08 di €
P 100.000,00 e n. 0285374291-07 di € 50.000,00 tratti Banca Popolare di Vicenza - apparentemente emessi il 2.7.2019 a favore di per l'apocrifia della data ivi Parte_1
3 indicata, assumendo di averli emessi personalmente nel 2015 al solo scopo di garanzia e con l'accordo di non portarli all'incasso, oltre che di non averli compilati nei campi “beneficiario”,
“data” e “luogo” di emissione.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, il quale contestava le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza di data 11.11.2021, dopo l'assunzione delle prove per interpello e per testi,
l'opponente, comparsa personalmente, proponeva querela di falso in via incidentale avverso tutti e tre gli assegni bancari (facendo valere l'apocrifia dei campi “data” e “beneficiario”) mediante il deposito di un atto dalla stessa sottoscritto. Interpellato l'opposto, che confermava la volontà di avvalersi dei documenti, il Giudice concludeva per l'ammissibilità della querela incidentale.
Quindi, esperita c.t.u. grafologica (volta a definire: 1) se i campi “data” e “beneficiario” fossero stati riempiti di proprio pugno dal sottoscrittore;
2) se tali campi fossero stati riempiti contestualmente o successivamente rispetto all'apposizione della sottoscrizione), rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 2199/2023 pubblicata in data 10.11.2023, il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, rigettata l'eccezione di inammissibilità della querela di falso e in accoglimento della domanda, dichiarava la falsità materiale degli assegni bancari non trasferibili di cui sopra in quanto riempiti abusivamente con riguardo alla data di emissione e al nome del beneficiario, condannando il querelato al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a suo carico le spese di c.t.u.
In particolare, quanto all'eccezione d'inammissibilità, il Tribunale confermava il rispetto delle norme processuali di cui all'art. 221 e ss c.p.c.: all'udienza di data 11.11.2021, l'opponente era
4 comparsa personalmente e aveva proposto querela di falso;
con dichiarazione depositata in data
11.1.2022, a seguito di interpello, l'opposto aveva espresso la volontà di avvalersi degli assegni contestati;
a fronte di questa dichiarazione, con ordinanza del 3.2.22, il G.I. aveva ammesso la querela, rinviando il procedimento all'udienza successiva fissata per la presentazione della querela;
all'udienza del 12.5.2022, era stato redatto il processo verbale di cui all'art. 223 c.p.c.
Quanto al merito, il Collegio dava atto di condividere le conclusioni esposte dal c.t.u. dott.ssa
(con l'ausilio del prof. ) in punto di non riconducibilità delle scritture Per_1 Persona_2
analizzate (campi “beneficiario” e “data”) alla mano della querelante e di non contestualità fra l'apposizione della sottoscrizione e il riempimento dei suddetti campi, conclusioni peraltro corroborate da ulteriori elementi allegati dalla stessa querelante opponente nel giudizio di merito e in assenza, invece, di elementi di segno contrario forniti dal querelato opposto (in ragione dell'inattendibilità o irrilevanza delle dichiarazioni rese dai testi da lui indicati).
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
Col primo motivo di gravame, egli ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per inosservanza delle disposizioni sulla collegialità della decisione (art. 50 bis c.p.c., nella versione ratione temporis vigente). Più precisamente, l'appellante deduce che la decisione sarebbe stata assunta unicamente dal Giudice relatore, senza effettivo apporto degli altri membri del Collegio, posto che la costituzione dello stesso (avvenuta secondo l'appellante il 9.11.2023, sulla base dello storico del fascicolo elettronico) è successiva alla data di decisione indicata nel provvedimento
(“così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.11.2023”) e considerato che tra la costituzione del Collegio e il deposito della sentenza (10.11.2023) sono intercorse solo ventiquattro ore (tempo ritenuto dall'appellante insufficiente all'idoneo esame del fascicolo da
5 parte di tutti i componenti del Collegio).
Col secondo motivo di gravame, sviluppato secondo due diversi profili di censura, il ha Pt_1
contestato la sentenza di primo grado: a) nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione d'inammissibilità della querela di falso per mancata presentazione della querela, senza considerare la distinzione fra l'onere della “proposizione” della querela di falso (pacificamente assolto dalla querelante mediante la comparizione all'udienza del 11.11.2021 e il deposito di dichiarazione volta a proporre la querela) e il diverso onere della “presentazione” della querela, una volta intervenuta l'autorizzazione del giudice (non assolto dalla querelante, dovendosene desumere la volontà di abbandonare la relativa istanza); b) nella parte in cui ha interpretato le allegazioni della querelante come denuncia di un riempimento “absque pactis”, in assenza di qualunque deduzione di parte in tal senso.
Col terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito (per non aver il Tribunale considerato il contegno processuale tenuto dagli attori , e che, a differenza dell'attrice CP_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_1
e, secondo l'appellante, senza giustificato motivo, non si sono presentati a rendere interpello e per non avere considerato le deposizioni rese da e ) e delle Controparte_5 Testimone_1
risultanze della c.t.u. in punto di: a) mancata considerazione dell'impossibilità di effettuare la comparazione fra le scritture perché eseguite con inchiostri diversi (come riconosciuto dall'ausiliario del CTU in una mail del 23.8.22 e ribadito a pag. 8 dell'elaborato dell'ausiliario);
b) inidoneità del metodo utilizzato per ipotizzare la datazione di tratti di inchiostro (mediante estrazione con solventi e successiva applicazione su lastrine TLC, anche attraverso invecchiamento accelerato artificiale) perché non validato dalla comunità scientifica (essendo insufficiente il principio di revisione paritaria), eccessivamente approssimativo e inaffidabile;
c)
6 contraddittorietà dei risultati ottenuti rispetto alle premesse di metodo (in particolare, con riferimento al meccanismo del c.d. “reverse extraction”).
L'appellante ha altresì impugnato il capo relativo alla regolazione delle spese di lite e di c.t.u. nella parte in cui sono state poste a carico del querelato.
Si è costituita che ha escluso la fondatezza di tutti i motivi d'appello, Controparte_6
concludendo per il rigetto degli stessi e la conferma della sentenza di primo grado. Con particolare riferimento alla censura sul metodo di esecuzione della consulenza grafologica,
l'appellata ha rappresentato che la criticità inizialmente evidenziata dall'ausiliario (impossibilità di valutare l'invecchiamento in caso di duplicità di inchiostri) era stata superata nei successivi incontri, con definitiva condivisione del metodo da utilizzare.
Pur a fronte di regolare notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non si sono invece costituiti gli altri appellati che sono, quindi, stati dichiarati contumaci.
Con provvedimento del 28.3.2024, l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 23.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Primo motivo d'appello: violazione delle disposizioni sulla collegialità della decisione (art.
50 bis c.p.c.).
Col primo motivo di gravame, l'appellante, al fine di lamentare una violazione dell'art. 50 bis
c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), desume - del tutto a torto, come si vedrà - il difetto di collegialità della decisione del Tribunale da due elementi: a) la posteriorità dell'annotazione “designato collegio” comparsa nel fascicolo elettronico il 9.11.2023 rispetto all'indicazione della data in cui si sarebbe tenuta la camera di consiglio, attestata alla fine della
7 sentenza impugnata (“così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.11.2023”); b) il lasso temporale ridotto, asseritamente inidoneo ad un reale confronto fra tutti i componenti del
Collegio, fra la data della designazione di quest'ultimo (9.11.2023, ricavata come sopra) e la data di deposito del provvedimento (10.11.2023).
Orbene, il primo argomento deriva da carente considerazione del funzionamento del processo civile telematico: la stringa “designato collegio”, di nessuna rilevanza processuale, appare nel fascicolo elettronico di norma per effetto di un'azione del personale di cancelleria, in genere effettuata quando il procedimento accede alla fase decisionale;
laddove tale azione non sia intervenuta, la stringa si forma in modo automatico quando il giudice relatore/istruttore “crea” il provvedimento telematico oggetto di futuro deposito, indicando i componenti del collegio.
Nella specie si è evidentemente verificata la seconda ipotesi: la camera di consiglio si è tenuta il
7.11.2023, il giudice relatore ha formato la sentenza telematica il 9.11.2023 (a quel punto il sistema ha elaborato la stringa che riporta la composizione – non la costituzione – del collegio)
e l'ha inviata in controfirma al presidente del collegio, che con la propria firma ha determinato il deposito della sentenza in data 10.11.2023.
Quanto denunciato dall'appellante a nulla rileva circa la costituzione del collegio: la composizione dell'organo decidente è individuata dalle regole tabellari vigenti nell'Ufficio giudiziario e la camera di consiglio nella quale si è formata la decisione collegiale è quella indicata in sentenza;
se anche tale indicazione fosse affetta da errore materiale, non ne discenderebbe un'ipotesi di nullità, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità:
“l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è elemento essenziale dell'atto processuale (a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione che segna il momento in cui il provvedimento acquista rilevanza giuridica). Ne deriva che tanto la sua mancanza, quanto
8 la sua erronea indicazione, non integrano gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288
c.p.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017, Rv. 645625 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8942 del
12/04/2013, Rv. 625804 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Rv. 623045 – 01; Sez.
3, Sentenza n. 16920 del 21/07/2009, Rv. 609571-01; Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005,
Rv. 582780 – 01). In particolare, la diversità della data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima rispetto alla data dell'udienza collegiale fissata per tale deliberazione non
è, di per sè sola, sufficiente a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio. Affinchè l'erronea indicazione della data di deliberazione determini la nullità del provvedimento è necessario che ricorrano altri specifici elementi dimostrativi della rispondenza al vero della indicazione e, quindi, di distorsioni verificatesi nell'iter processuale. Il riferito approdo giurisprudenziale costituisce, in sostanza, un corollario dell'immanenza, nell'ordinamento processuale, del principio della presunzione di rituale decisione della causa, alla luce del quale una decisione giudiziaria si presume essere stata assunta nel rispetto di tutte le norme di rito, salvo che non sia dimostrato, con specifici elementi di prova, che vi è stato un errore nel procedimento di formazione della decisione (Sez. 2, Sentenza n. 3368 del 06/05/1988,
Rv. 458744 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 29/04/1991, Rv. 471912 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
16920 del 2009; Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013, Rv. 625804 – 01)”: così Cass., sentenza n.3569 del 11/02/2021, che ha fissato il seguente principio di diritto: “Qualora in calce ad una sentenza collegiale venga riportata una data di deliberazione della decisione anteriore al giorno in cui scadevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma la sentenza venga ad esistenza, mediante la sua pubblicazione, solo dopo tale scadenza, si deve presumere, in assenza di contrari elementi, che la data della deliberazione sia afflitta da un semplice errore materiale e che, pertanto, il
9 processo deliberativo si sia correttamente svolto;
che il collegio abbia preso in considerazione tutti gli scritti difensivi depositati prima della pubblicazione della sentenza;
che, in conclusione, non vi sia stato alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti”.
Nel caso di specie, la data di deliberazione è perfettamente coerente con il fisiologico iter della fase decisionale e non vi è nessuna evidenza di anomalia circa il rispetto della regola della collegialità della decisione, tanto più che fra la data della camera di consiglio (7.11.2023) e la data di deposito del provvedimento (10.11.2023) è intercorso un lasso di tempo perfettamente compatibile con la decisione collegiale, seguita dalla redazione della sentenza da parte del giudice relatore e dalla firma del presidente, nel pieno rispetto, si ribadisce, delle regole procedurali.
Secondo motivo d'appello: violazione delle disposizioni sulla proposizione e presentazione della querela di falso in via incidentale e vizio di ultrapetizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui: 1) ha ritenuto procedibile la querela di falso instaurata in via incidentale, nonostante la querelante l'abbia “proposta”, ma non l'abbia formalmente “presentata”; 2) ha interpretato le allegazioni della querelante come denuncia di un riempimento “absque pactis”, in assenza di qualunque deduzione di parte in tal senso e, dunque, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quanto al primo profilo, in tesi del dopo la proposizione della querela mediante Pt_1
comparizione personale, l'interpello del querelato e la declaratoria di ammissibilità da parte del giudice, la querelante avrebbe dovuto comparire nuovamente al fine di presentare la querela o quantomeno sarebbe dovuta intervenire rituale attività di presentazione, come si desumerebbe dal disposto di cui all'art. 222 c.p.c., che distingue le due fasi della proposizione e della presentazione vera e propria (“quando è proposta querela di falso” … “il giudice che ritiene il
10 documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva”).
A sostegno dell'autonomia e diversità dei due atti di impulso, l'appellante ha richiamato lo stesso precedente di legittimità citato dalla sentenza di primo grado (Cass. Sez. III civ. 27 maggio 2009,
n. 12263): “per quanto attiene alla presunta irregolarità della procedura, … parte ricorrente confonde la "proposizione" della querela, per la quale si esige un'iniziativa della parte personalmente o del suo procuratore speciale (art. 221 c.p.c.) e che è atto preliminare, finalizzato, nel caso di querela proposta in corso di causa, al conseguimento dell'autorizzazione alla
"presentazione" della querela (art. 222 c.p.c.) con la "presentazione" stessa, che costituisce l'atto iniziale del procedimento di querela di falso, non è riservato alla parte e presuppone, nel caso di querela in corso di causa, che sia stata già concessa l'autorizzazione del giudice, richiedendo, inoltre, la partecipazione del pubblico ministero (art. 223 c.p.c.). Invero - contrariamente a quanto sembra supporre parte ricorrente - la proposizione della querela di falso in via incidentale non dà origine, di per sè, al procedimento di falso in ordine al documento impugnato, essendo prevista dall'art. 222 c.p.c. una preventiva delibazione, in ordine all'ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato. E solo se tale verifica risulti positiva, il giudice innanzi al quale la querela
è stata proposta, ne autorizza la presentazione innanzi a sè o ad altro giudice”.
L'appellante ne ha tratto tuttavia errate conclusioni. Nel precedente richiamato, si esaminava la
- infondata - censura circa la mancata sospensione del giudizio subito dopo la proposizione della querela e prima della valutazione di ammissibilità e autorizzazione alla presentazione da parte del giudice: la Corte ha ribadito che si tratta di due adempimenti separati nel senso che all'iniziale
“proposizione” segue la “presentazione” dopo il vaglio di ammissibilità del giudicante: solo a quel punto si crea il presupposto per la sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla
11 querela.
Correttamente, quindi, nel presente caso il giudice di primo grado ha osservato come “la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12263/2009, ha inteso semplicemente affermare il principio per cui la mera proposizione della querela di falso in corso di causa non è idonea a determinare
l'apertura del procedimento incidentale se non a seguito di apposito provvedimento del Giudice che è chiamato a verificare i presupposti di ammissibilità di tale specifico strumento processuale: ove la verifica sia positiva [come avvenuto nella specie, giusta ordinanza del
3.02.2022], il Giudice “autorizza la presentazione della querela” nel senso che dichiara ammissibile quella proposta dall'istante nella medesima udienza in cui è resa la dichiarazione positiva ex art. 222 c.p.c. della parte che ha prodotto la scrittura contestata o in altra successiva ed, inoltre, provvede agli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.”.
Nel caso in esame la fattispecie si è perfettamente realizzata: all'autorizzazione del giudice è seguita l'udienza nella quale la querela è in effetti stata presentata, adempimento per il quale non sono necessarie formule rituali o sacramentali e che non è riservato alla parte (Cass., n.
12263/2009), ma che si evince ampiamente dal fatto che il procuratore della querelante sia comparso ed abbia insistito per l'esperimento di c.t.u. sui documenti oggetto di querela di falso, siano stati svolti gli incombenti di cui all'art. 223 c.p.c. con il deposito dei documenti stessi in originale, la parte querelante abbia, non appena disposta dal giudice la c.t.u., nominato un proprio c.t.p.
A fronte di tali evidenze, la conclusione dell'appellante secondo cui l'opponente avrebbe rinunciato alla querela di falso non avendola formalmente presentata manifesta invero connotato di temerarietà.
Quanto al secondo profilo, la sentenza di primo grado non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 12 112 c.p.c., posto che, sebbene l'opponente e querelante non abbia utilizzato il termine
“riempimento absque pactis” la circostanza che i campi “data” e “destinatario” dei tre assegni bancari siano stati compilati in sua assenza e senza sua autorizzazione (diversi anni dopo la consegna degli assegni privi di compilazione in quei campi) è stata chiaramente allegata dall'opponente, già in atto di citazione e poi nell'atto di querela di falso,
In conclusione, anche il secondo motivo d'appello è infondato e va rigettato.
Terzo motivo d'appello: erronea valutazione delle prove testimoniali raccolte nel giudizio principale e della c.t.u. grafologica disposta nel giudizio incidentale.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione degli elementi probatori posti alla base della decisione nel merito del giudice di primo grado, sia con riferimento alle prove orali sia con riferimento alla consulenza tecnica.
La censura relativa all'erronea valutazione delle prove orali è infondata.
In primo luogo, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter tenere conto delle dichiarazioni rese dalla teste giudicandola incapace a testimoniare in quanto Controparte_5
moglie convivente di in regime di comunione dei beni, come tempestivamente Parte_1
eccepito dalla difesa dell'opponente all'udienza del 21.9.21 che, all'esito dell'assunzione della prova, ne ha subito eccepito la nullità; né, invero, la decisione è stata appellata in punto di rilievo di incapacità ex art. 246 c.p.c.
La testimonianza del teste , cui correttamente il Tribunale non ha nemmeno Testimone_1
fatto cenno, è risultata irrilevante ai fini della decisione in quanto il teste ha sostanzialmente riferito di non sapere alcunché sulla vicenda, se non indirettamente.
Priva di fondamento è la doglianza relativa alla mancata considerazione del contegno processuale tenuto da , e (che, senza giustificato motivo, non si CP_4 Controparte_2 CP_3
13 sarebbero presentati a rendere interpello, con ciò secondo l'appellante implicitamente confessando le circostanze su cui erano chiamati a rispondere): l'art. 232 c.p.c., prevede la mera facoltà (“può”) per il giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio qualora la parte chiamata a renderlo non si presenti senza giustificato motivo;
nel caso di specie, condivisibilmente, il giudice non ha attribuito effetto ai fini di prova alla mancata comparizione, perché essa era chiaramente giustificata in quanto i suindicati figli della pacificamente non CP_1
erano a conoscenza diretta del luogo e della data di consegna degli assegni da parte di quest'ultima (non essendo stato allegato nemmeno da che gli stessi fossero Parte_1
presenti in quell'occasione); si è presentata a rendere interpello che ha negato Controparte_1
la verità dei fatti come dedotti dal Pt_1
Quanto alle conclusioni della consulenza grafologica, l'appellante ha mosso censure riferite all'analisi chimica eseguita dall'ausiliario del c.t.u., Prof. , in punto di: a) mancata Per_2
considerazione dell'impossibilità di effettuare la comparazione fra le scritture perché eseguite con inchiostri diversi (come in un primo tempo indicato dallo stesso ausiliario del c.t.u. in una mail del 23.8.22 e poi ribadito a pag. 8 dell'elaborato dell'ausiliario); b) inidoneità del metodo utilizzato per ipotizzare la datazione di tratti di inchiostro (mediante estrazione con solventi e successiva applicazione su lastrine TLC, anche attraverso invecchiamento accelerato artificiale) perché non validato dalla comunità scientifica (essendo insufficiente il principio di revisione paritaria); c) contraddittorietà dei risultati ottenuti rispetto alle premesse di metodo (in particolare, con riferimento al meccanismo del c.d. “reverse extraction”).
Si deve in primo luogo notare che l'appello non ha svolto censure con riguardo alla ulteriore e parimenti rilevante parte della relazione, nella quale il c.t.u., richiesto di dire se il testo degli assegni, anche per quanto riguarda il campo “data” e quello del “beneficiario”, fosse stato scritto
14 di pugno dal sottoscrittore, ovvero dalla medesima querelante che non aveva contestato l'autenticità delle firme apposte sui titoli, ha concluso, con riguardo alle parti in stampatello relative al nome del beneficiario e al luogo di emissione degli assegni, che le risultanze supportano in modo estremamente forte l'ipotesi di eterografia (livello 4), ovvero che tali scritture non sono riconducibili, con il massimo grado di confidenza tecnica, alla mano di
Controparte_1
Quanto alla verifica della data di emissione, per la quale la sentenza appellata ha correttamente dato atto che la risposta acquisita è espressa in termini non di certezza assoluta ma di probabilità assai elevata, le censure si limitano a replicare tesi del consulente di parte convenuta, che sono già state oggetto di ampio dibattito e contraddittorio in sede di operazioni peritali nel corso del giudizio di primo grado e sono state confutate in termini puntuali dal c.t.u.
La consulenza oggetto di critica segue un percorso motivazionale coerente e ben argomentato, anche sul piano scientifico, e resiste al contraddittorio tecnico, senza che le rinnovate contestazioni abbiano la capacità di rimetterne in discussione e/o in dubbio gli esiti, soprattutto alla luce delle condivisibili ed esaustive risposte alle osservazioni dei c.t.p. (meglio esplicitate nell'allegato 10 alla c.t.u., contenente le risposte direttamente fornite dal consulente chimico ausiliario).
In particolare, quanto alla correttezza del metodo utilizzato (punti a) e b) delle doglianze), la relazione del c.t.u. (pag. 157-158) ha evidenziato che “1) Come giustamente ricordato dalla CTP la mail in cui il prof. precisava che l'accertamento sulla “contestualità” può essere Per_2
eseguito solo su scritture eseguite con lo stesso inchiostro è stata allegata dal CTU all'istanza depositata telematicamente in data 15.09.2022 visionata dal Giudice oltre che dalle parti. A seguito di tale istanza è stata disposta apposita udienza tenutasi in data 13.10.2022 nel corso
15 della quale le parti hanno potuto in contraddittorio esprimere le loro osservazioni sull'accertamento chimico alla luce anche di quanto contenuto nella predetta mail. In particolare il CTU precisava, in corso d'udienza, che l'esame che il prof. avrebbe potuto Per_2
svolgere permetteva di determinare, indipendentemente dal numero degli inchiostri utilizzati, il processo di invecchiamento degli stessi nelle singole scritture con riferimento temporale di 3/5 anni, come dallo stesso esposto nella mail 23.08.2022 (“Innanzitutto giova premettere qualche informazione sulla datazione con il metodo dell'estraibilità. nonostante venga chiamata
"datazione" si tratta in realtà di un metodo per verificare se un inchiostro abbia terminato o no il suo naturale processo di invecchiamento. Dato che questo processo dura, negli inchiostri di tipo biro, dai 3 ai 5 anni, questa analisi può dirci se la scrittura risale a meno di 3-5 anni fa
(quindi se è successiva al 2017-2019) oppure a più di 3-5 anni fa (quindi se è precedente al 2017-
2019). Gli assegni sono del 2019, quindi se fossero stati compilati in quella data dovrebbero essere ancora nel vivo del loro processo di invecchiamento, nonostante si stia approssimando la sua fine (se fossero stati usati inchiostri a velocità di invecchiamento particolarmente rapido).
La fattibilità dell'accertamento dipende in realtà dalla data alternativa al 2019. Se non fossero stati compilati nel 2019 in quale altra data sarebbero stati riempiti gli assegni? Se dopo il 2019, allora gli inchiostri risulterebbero giovani e dunque indistinguibili da un inchiostro del 2019. Se invece la data alternativa di vergatura delle scritture risalisse a prima del 2017, allora
l'inchiostro sarebbe certamente vecchio e dunque si comporterebbe in modo nettamente diverso da come ci si aspetta si comporti un inchiostro del 2019.”) Il Giudice, sentite le parti e le precisazioni del CTU autorizzava il Consulente d'ufficio a procedere con la nomina del prof.
per l'accertamento chimico resosi necessario. Peraltro, nel corso delle operazioni Per_2
peritali tenutesi in data 29.11.2022 il prof. prospettava alle parti presenti (difensori, CTP Per_2
16 e ausiliario del CTPC) modalità e tempistiche dell'accertamento precisando che preliminarmente sarebbero stati esaminati gli inchiostri delle singole scritture e di seguito
(senza, quindi, alcuna interruzione dell'indagine) si sarebbe proceduto con l'esame chimico sui campioni estratti. I difensori nulla opponevano sulle modalità prospettate dal prof. tanto Per_2
che all'esito dell'incontro si concordavano le date per l'espletamento dell'accertamento chimico presso il laboratorio dell' di Padova. Infine agli incontri presso l' di CP_7 CP_7
Padova a cui partecipava l'ausiliario dott. non veniva mai richiesta l'interruzione Per_3
dell'accertamento chimico né da parte dell'ausiliario né da parte del difensore di parte convenuta. Pertanto l'odierna osservazione della CTPC non trova alcun fondamento. 2) Non v'è dubbio che la possibilità di collocare degli scritti, anche se eseguiti con inchiostri diversi, in un contesto temporale attraverso la verificazione del loro processo di invecchiamento permetta di formulare delle ipotesi fondate sulla loro datazione. Nel caso di specie, tale accertamento risultava possibile tramite il confronto tra campioni delle medesime scritture tal quali e invecchiati artificialmente. Detto processo è stato spiegato con chiarezza dal prof. in Per_2
sede di operazioni peritali svoltesi in data 29.11.2022. Risultava, quindi, evidente che lo stadio di invecchiamento delle singole scritture poteva comunque essere valutato permettendo di riferire le stesse ad un periodo temporale e quindi, indirettamente, di svolgere delle considerazioni sulla loro eventuale contestualità. In altre parole le modalità di accertamento prospettate dal prof. avrebbero permesso di dare una risposta al quesito posto dal Per_2
Giudice, così come in effetti è stato. D'altro canto se la contestazione di parte convenuta fosse giustificata l'indagine si sarebbe dovuta interrompere perché non sarebbe stato possibile ottenere alcun risultato con l'accertamento svolto dal prof. . Ma così non è stato, anzi. Per_2
L'esito dell'accertamento chimico ha permesso di formulare delle fondate considerazioni sulla
17 datazione delle scritture che hanno consentito la risposta al quesito posto al CTU. Ciò dimostra non solo che l'accertamento doveva procedere ma anche che la contestazione odierna è smentita proprio dai rilievi emersi”.
Anche la censura riferita alle conclusioni riguardo al meccanismo del c.d. “reverse extraction” è destituita di fondamento risultando condivisibile e corretto quanto osservato dall'ausiliario Prof.
(v. all. 10 alla CTU): “M1: principio fondante del metodo di estraibilità per la datazione Per_2
degli inchiostri. In questo paragrafo, il CTP presenta come presupposto fondante del metodo stesso il principio secondo il quale l'invecchiamento debba necessariamente comportare una diminuzione dell'estraibilità dell'inchiostro. Se questo è il comportamento più comune, tuttavia
è ben noto il fenomeno della reverse extraction. Si tratta dell'evenienza in cui l'inchiostro invecchiando non diventa meno estraibile, ma al contrario diventa più solubile. Il testo di riferimento per l'analisi degli inchiostri, il volume di e CR “Advances in the Pt_3
forensic analysis and dating of writing inks”, menziona spesso la reverse extraction. Nel descrivere la tecnica di datazione, gli autori dicono “alcuni inchiostri estraggono più rapidamente e completamente in solventi organici col passare del tempo;
al contrario alcuni altri inchiostri estraggono più lentamente e meno completamente con il passare del tempo”.1
Questa descrizione non è certo seguita dalla conseguenza che, in caso di reverse extraction, le operazioni si devono interrompere. Anzi, il paragrafo prosegue con dei consigli su come verificare la direzione che un particolare inchiostro prende invecchiando. Basta scaldare, dicono gli autori, che per inciso sono gli inventori della tecnica usata nell'odierna CTU, una porzione dell'inchiostro e confrontare se l'entità dell'estrazione sia maggiore o minore di quella del campione tal quale.2 Ad ulteriore riprova del fatto che la reverse extraction non inficia in alcun modo la bontà dell'accertamento di datazione, tra quelli riportati dagli autori del libro
18 già citato, c'è la descrizione di un caso che coinvolge la datazione di un testamento datato 1982
e di un codicillo datato 1988. Risultava necessario definire se il codicillo fosse realmente del
1988 o fosse invece stato redatto dopo il 1990. L'esame dell'inchiostro del codicillo dimostrò che l'inchiostro invecchiato artificialmente aveva un'estraibilità nettamente diversa e superiore rispetto a quella dello stesso inchiostro esaminato tal quale. In altri termini, si verificava la reverse extraction. Gli autori così concludono: il test realizzato “dimostrò che l'inchiostro della firma dopo riscaldamento veniva estratto in misura maggiore rispetto all'inchiostro non riscaldato usato per le aggiunte. Ciò significa che l'inchiostro usato per le modifiche al codicillo
è stato aggiunto in un momento molto successivo rispetto alla firma del de cuius”.3 Il meccanismo che può portare alla reverse extraction è sempre legato all'invecchiamento delle resine, che essendo dei polimeri possono reticolare (diventando quindi più insolubili con il tempo che passa) oppure degradarsi (diventando quindi più solubili con il tempo che passa). La reverse extraction è quindi ininfluente sulla qualità del risultato analitico. L'unico aspetto che conta è il confronto tra l'estraibilità dell'inchiostro esaminato tal quale e quella dell'inchiostro esaminato dopo invecchiamento artificiale. Se i valori coincidono l'inchiostro ha terminato il suo processo di invecchiamento, se sono diversi l'inchiostro è ancora nel vivo del suo processo di invecchiamento. La direzione presa dall'estraibilità in seguito al processo di invecchiamento è ininfluente, rappresenta solo il “binario” su cui si muove questo parametro. L'analogia ferroviaria potrà forse chiarire questo concetto. Un treno che si avvicina alla stazione di Venezia
NT IA potrà essere instradato verso il binario 1 o verso il binario 20, quindi potrà dirigersi verso le estremità sinistra o destra della stazione. A prescindere dalla direzione che prenderà, si fermerà quando incontrerà i respingenti del marciapiede. Per decidere se il treno ha completato il suo viaggio fino a Venezia, potremmo ideare un test, che consiste nello spingere in
19 avanti il treno. Se c'è ancora spazio per farlo muovere, il treno dopo la spinta si troverà più avanti lungo il suo binario: quindi dedurremo che esso non è ancora arrivato a destinazione. Se spingendolo in avanti urtiamo il marciapiede della stazione e il treno dopo la spinta si trova ancora nella posizione iniziale, significa che è giunto a destinazione e più avanti non può andare.
L'inchiostro si comporta allo stesso modo, l'invecchiamento artificiale per riscaldamento lo spinge verso il termine del suo processo di invecchiamento naturale, qualunque sia la sua direzione (sia nel senso della reverse extraction che dell'estrazione diretta). Se dopo il riscaldamento l'inchiostro si comporta allo stesso modo dell'inchiostro analizzato tal quale, significa che l'invecchiamento artificiale (la spinta) non poteva sortire alcun effetto, dato che il processo era già arrivato a destinazione”.
Peraltro, le conclusioni della consulenza grafologica sono corroborate da un ulteriore elemento presuntivo che l'appellante ha omesso di considerare: gli assegni che secondo Parte_1
sarebbero stati compilati da e a lui consegnati nel 2019 - n. 0285374293-09 di Controparte_1
€ 120.000,00, n. 0285374292-08 di € 100.000,00 e n. 0285374291-07 di € 50.000,00 – sono tratti sulla Banca Popolare di Vicenza, banca che è stata notoriamente sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa nel 2017 (la procedura di l.c.a. è stata aperta con d.l. n.
99/2017): è inverosimile che (ex direttrice di filiale di quella banca) abbia Controparte_1
consegnato gli assegni due anni dopo l'apertura della procedura concorsuale, e, soprattutto, che li abbia accettati, ben potendo intuirne l'inutilizzabilità ai fini dell'incasso delle Parte_1
somme ivi indicate.
In conclusione, si conferma corretta la decisione del Tribunale che ha ritenuto provato che i campi
“data” e “destinatario” dei tre assegni bancari oggetto di causa non siano stati redatti di proprio pugno dal sottoscrittore e che il riempimento, non autorizzato, di questi campi non sia stato
20 contestuale, bensì successivo, rispetto all'apposizione della sottoscrizione.
Quarto motivo d'appello: le spese di lite e di c.t.u. del giudizio di primo grado.
A pag. 36 dell'appello si legge: “Viene ovviamente impugnato pure il capo in cui il Tribunale di
Vicenza ha statuito in punto spese, chiedendone la integrale riforma”.
Essendo il gravame sul punto privo di qualsivoglia motivazione ed illustrazione, se ne ricava l'inammissibilità.
In ogni caso la totale - confermata - soccombenza del convenuto nel giudizio di primo grado ne ha giustificato la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte vittoriosa.
L'esito dell'appello e il regolamento delle spese di lite di questo giudizio.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto.
Le spese anticipate dall'appellata costituita seguono le regole della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo secondo importi medi calcolati in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto che la controversia ha valore indeterminabile (v.
Cass. Sez. III civ., 23 giugno 2017, n. 15642) a complessità bassa e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2199/2023 emessa dal Tribunale
21 di Vicenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso di avvocato,
[...]
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NC RU OF DO TO
22
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2219/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. DO TO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. NC RU OF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12.12.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.3.1942, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pavan;
appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pecori;
appellata
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nata ad [...] il [...], CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), nato ad [...] il [...], contumaci;
[...] C.F._5
1 appellati
PUBBLICO MINISTERO, in persona del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA intervenuto ex lege
Oggetto: “Querela di falso”; appello avverso la sentenza n. 2199/2023 del Tribunale di Vicenza
– Prima Sezione Civile, pubblicata il 10.11.2023 a definizione del giudizio iscritto al n.
2585/2020 R.G.
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“NEL MERITO: Previa declaratoria di nullità dell'impugnata decisione per i motivi esposti in atto di citazione d'Appello e/o per quelli ulteriori rilevati d'Ufficio dalla adita Corte Territoriale
o comunque, in via subordinata, in totale riforma dell'appellata sentenza: in via preliminare dare atto che l'inammissibile sub procedimento di querela di falso era ed è improcedibile e comunque insanabilmente viziato per mancata “presentazione” della querela e che tale vizio si ripercuote:
a) sulle operazioni peritali svolte dalla dr.ssa , con ausilio del prof. Persona_1 Persona_2
e b) sui rispettivi elaborati peritali, rendendoli inutilizzabili ai fini della decisione. In ogni caso, ogni avversaria deduzione, eccezione, istanza e domanda respinta, rigettare la querela di falso
(solo) proposta da all'udienza del 11.11.2021. Dichiarare la nullità e comunque Controparte_1
la inutilizzabilità – con ogni più ampia statuizione molitoria - degli elaborati peritali della CTU avv. e del suo ausiliario prof. (all.6 e 10 alla CTU) per assenza: di Persona_1 Persona_2
metodo scientifico, di logica, di valida argomentazione;
per contraddittorietà intrinseca, evidente approssimazione, valutazioni meramente soggettive e disancorate da dati oggettivi, conclusioni incoerenti e contrastanti con le premesse e per ogni altra ragione rilevata dal Collegio. Voglia il
2 Collegio Giudicante rigettare la querela di falso (solo proposta e non presentata) da
[...]
con ogni conseguente statuizione ex art.226 c.p.c.. Compenso professionale e spese, CP_1
con rimborso forfetario per spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22% dei due Gradi del Giudizio interamente rifusi. Spese di CTU e del suo ausiliario, nonché spese di CTP di parte Pt_1
interamente a carico di .”; Controparte_1
- per l'appellata Controparte_1
“2) nel merito, dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello proposto dal signor per i motivi tutti in narrativa illustrati, con conseguente conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza;
3) in via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado del giudizio rubricato al n. 2585/2020 R.G. Tribunale di Vicenza. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale di lite anche del presente grado di giudizio.”
- per il Procuratore generale:
“conclude richiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell'ambito della fase a cognizione piena di un giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare (giudizio di merito n. 2585/2020 R.G. Tribunale di Vicenza), Controparte_1
contestava il diritto di ad agire in via esecutiva ex art. 2929 bis su un immobile Parte_1
precedentemente di sua proprietà e poi donato ai figli ( , e CP_4 CP_3 CP_2
) facendo valere, fra l'altro, la nullità dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione
[...]
costituiti da tre assegni bancari - n. 0285374293-09 di € 120.000,00, n. 0285374292-08 di €
P 100.000,00 e n. 0285374291-07 di € 50.000,00 tratti Banca Popolare di Vicenza - apparentemente emessi il 2.7.2019 a favore di per l'apocrifia della data ivi Parte_1
3 indicata, assumendo di averli emessi personalmente nel 2015 al solo scopo di garanzia e con l'accordo di non portarli all'incasso, oltre che di non averli compilati nei campi “beneficiario”,
“data” e “luogo” di emissione.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, il quale contestava le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza di data 11.11.2021, dopo l'assunzione delle prove per interpello e per testi,
l'opponente, comparsa personalmente, proponeva querela di falso in via incidentale avverso tutti e tre gli assegni bancari (facendo valere l'apocrifia dei campi “data” e “beneficiario”) mediante il deposito di un atto dalla stessa sottoscritto. Interpellato l'opposto, che confermava la volontà di avvalersi dei documenti, il Giudice concludeva per l'ammissibilità della querela incidentale.
Quindi, esperita c.t.u. grafologica (volta a definire: 1) se i campi “data” e “beneficiario” fossero stati riempiti di proprio pugno dal sottoscrittore;
2) se tali campi fossero stati riempiti contestualmente o successivamente rispetto all'apposizione della sottoscrizione), rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 2199/2023 pubblicata in data 10.11.2023, il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, rigettata l'eccezione di inammissibilità della querela di falso e in accoglimento della domanda, dichiarava la falsità materiale degli assegni bancari non trasferibili di cui sopra in quanto riempiti abusivamente con riguardo alla data di emissione e al nome del beneficiario, condannando il querelato al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a suo carico le spese di c.t.u.
In particolare, quanto all'eccezione d'inammissibilità, il Tribunale confermava il rispetto delle norme processuali di cui all'art. 221 e ss c.p.c.: all'udienza di data 11.11.2021, l'opponente era
4 comparsa personalmente e aveva proposto querela di falso;
con dichiarazione depositata in data
11.1.2022, a seguito di interpello, l'opposto aveva espresso la volontà di avvalersi degli assegni contestati;
a fronte di questa dichiarazione, con ordinanza del 3.2.22, il G.I. aveva ammesso la querela, rinviando il procedimento all'udienza successiva fissata per la presentazione della querela;
all'udienza del 12.5.2022, era stato redatto il processo verbale di cui all'art. 223 c.p.c.
Quanto al merito, il Collegio dava atto di condividere le conclusioni esposte dal c.t.u. dott.ssa
(con l'ausilio del prof. ) in punto di non riconducibilità delle scritture Per_1 Persona_2
analizzate (campi “beneficiario” e “data”) alla mano della querelante e di non contestualità fra l'apposizione della sottoscrizione e il riempimento dei suddetti campi, conclusioni peraltro corroborate da ulteriori elementi allegati dalla stessa querelante opponente nel giudizio di merito e in assenza, invece, di elementi di segno contrario forniti dal querelato opposto (in ragione dell'inattendibilità o irrilevanza delle dichiarazioni rese dai testi da lui indicati).
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
Col primo motivo di gravame, egli ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per inosservanza delle disposizioni sulla collegialità della decisione (art. 50 bis c.p.c., nella versione ratione temporis vigente). Più precisamente, l'appellante deduce che la decisione sarebbe stata assunta unicamente dal Giudice relatore, senza effettivo apporto degli altri membri del Collegio, posto che la costituzione dello stesso (avvenuta secondo l'appellante il 9.11.2023, sulla base dello storico del fascicolo elettronico) è successiva alla data di decisione indicata nel provvedimento
(“così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.11.2023”) e considerato che tra la costituzione del Collegio e il deposito della sentenza (10.11.2023) sono intercorse solo ventiquattro ore (tempo ritenuto dall'appellante insufficiente all'idoneo esame del fascicolo da
5 parte di tutti i componenti del Collegio).
Col secondo motivo di gravame, sviluppato secondo due diversi profili di censura, il ha Pt_1
contestato la sentenza di primo grado: a) nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione d'inammissibilità della querela di falso per mancata presentazione della querela, senza considerare la distinzione fra l'onere della “proposizione” della querela di falso (pacificamente assolto dalla querelante mediante la comparizione all'udienza del 11.11.2021 e il deposito di dichiarazione volta a proporre la querela) e il diverso onere della “presentazione” della querela, una volta intervenuta l'autorizzazione del giudice (non assolto dalla querelante, dovendosene desumere la volontà di abbandonare la relativa istanza); b) nella parte in cui ha interpretato le allegazioni della querelante come denuncia di un riempimento “absque pactis”, in assenza di qualunque deduzione di parte in tal senso.
Col terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito (per non aver il Tribunale considerato il contegno processuale tenuto dagli attori , e che, a differenza dell'attrice CP_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_1
e, secondo l'appellante, senza giustificato motivo, non si sono presentati a rendere interpello e per non avere considerato le deposizioni rese da e ) e delle Controparte_5 Testimone_1
risultanze della c.t.u. in punto di: a) mancata considerazione dell'impossibilità di effettuare la comparazione fra le scritture perché eseguite con inchiostri diversi (come riconosciuto dall'ausiliario del CTU in una mail del 23.8.22 e ribadito a pag. 8 dell'elaborato dell'ausiliario);
b) inidoneità del metodo utilizzato per ipotizzare la datazione di tratti di inchiostro (mediante estrazione con solventi e successiva applicazione su lastrine TLC, anche attraverso invecchiamento accelerato artificiale) perché non validato dalla comunità scientifica (essendo insufficiente il principio di revisione paritaria), eccessivamente approssimativo e inaffidabile;
c)
6 contraddittorietà dei risultati ottenuti rispetto alle premesse di metodo (in particolare, con riferimento al meccanismo del c.d. “reverse extraction”).
L'appellante ha altresì impugnato il capo relativo alla regolazione delle spese di lite e di c.t.u. nella parte in cui sono state poste a carico del querelato.
Si è costituita che ha escluso la fondatezza di tutti i motivi d'appello, Controparte_6
concludendo per il rigetto degli stessi e la conferma della sentenza di primo grado. Con particolare riferimento alla censura sul metodo di esecuzione della consulenza grafologica,
l'appellata ha rappresentato che la criticità inizialmente evidenziata dall'ausiliario (impossibilità di valutare l'invecchiamento in caso di duplicità di inchiostri) era stata superata nei successivi incontri, con definitiva condivisione del metodo da utilizzare.
Pur a fronte di regolare notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non si sono invece costituiti gli altri appellati che sono, quindi, stati dichiarati contumaci.
Con provvedimento del 28.3.2024, l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 23.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Primo motivo d'appello: violazione delle disposizioni sulla collegialità della decisione (art.
50 bis c.p.c.).
Col primo motivo di gravame, l'appellante, al fine di lamentare una violazione dell'art. 50 bis
c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), desume - del tutto a torto, come si vedrà - il difetto di collegialità della decisione del Tribunale da due elementi: a) la posteriorità dell'annotazione “designato collegio” comparsa nel fascicolo elettronico il 9.11.2023 rispetto all'indicazione della data in cui si sarebbe tenuta la camera di consiglio, attestata alla fine della
7 sentenza impugnata (“così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.11.2023”); b) il lasso temporale ridotto, asseritamente inidoneo ad un reale confronto fra tutti i componenti del
Collegio, fra la data della designazione di quest'ultimo (9.11.2023, ricavata come sopra) e la data di deposito del provvedimento (10.11.2023).
Orbene, il primo argomento deriva da carente considerazione del funzionamento del processo civile telematico: la stringa “designato collegio”, di nessuna rilevanza processuale, appare nel fascicolo elettronico di norma per effetto di un'azione del personale di cancelleria, in genere effettuata quando il procedimento accede alla fase decisionale;
laddove tale azione non sia intervenuta, la stringa si forma in modo automatico quando il giudice relatore/istruttore “crea” il provvedimento telematico oggetto di futuro deposito, indicando i componenti del collegio.
Nella specie si è evidentemente verificata la seconda ipotesi: la camera di consiglio si è tenuta il
7.11.2023, il giudice relatore ha formato la sentenza telematica il 9.11.2023 (a quel punto il sistema ha elaborato la stringa che riporta la composizione – non la costituzione – del collegio)
e l'ha inviata in controfirma al presidente del collegio, che con la propria firma ha determinato il deposito della sentenza in data 10.11.2023.
Quanto denunciato dall'appellante a nulla rileva circa la costituzione del collegio: la composizione dell'organo decidente è individuata dalle regole tabellari vigenti nell'Ufficio giudiziario e la camera di consiglio nella quale si è formata la decisione collegiale è quella indicata in sentenza;
se anche tale indicazione fosse affetta da errore materiale, non ne discenderebbe un'ipotesi di nullità, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità:
“l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è elemento essenziale dell'atto processuale (a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione che segna il momento in cui il provvedimento acquista rilevanza giuridica). Ne deriva che tanto la sua mancanza, quanto
8 la sua erronea indicazione, non integrano gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288
c.p.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017, Rv. 645625 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8942 del
12/04/2013, Rv. 625804 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Rv. 623045 – 01; Sez.
3, Sentenza n. 16920 del 21/07/2009, Rv. 609571-01; Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005,
Rv. 582780 – 01). In particolare, la diversità della data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima rispetto alla data dell'udienza collegiale fissata per tale deliberazione non
è, di per sè sola, sufficiente a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio. Affinchè l'erronea indicazione della data di deliberazione determini la nullità del provvedimento è necessario che ricorrano altri specifici elementi dimostrativi della rispondenza al vero della indicazione e, quindi, di distorsioni verificatesi nell'iter processuale. Il riferito approdo giurisprudenziale costituisce, in sostanza, un corollario dell'immanenza, nell'ordinamento processuale, del principio della presunzione di rituale decisione della causa, alla luce del quale una decisione giudiziaria si presume essere stata assunta nel rispetto di tutte le norme di rito, salvo che non sia dimostrato, con specifici elementi di prova, che vi è stato un errore nel procedimento di formazione della decisione (Sez. 2, Sentenza n. 3368 del 06/05/1988,
Rv. 458744 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 29/04/1991, Rv. 471912 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
16920 del 2009; Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013, Rv. 625804 – 01)”: così Cass., sentenza n.3569 del 11/02/2021, che ha fissato il seguente principio di diritto: “Qualora in calce ad una sentenza collegiale venga riportata una data di deliberazione della decisione anteriore al giorno in cui scadevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma la sentenza venga ad esistenza, mediante la sua pubblicazione, solo dopo tale scadenza, si deve presumere, in assenza di contrari elementi, che la data della deliberazione sia afflitta da un semplice errore materiale e che, pertanto, il
9 processo deliberativo si sia correttamente svolto;
che il collegio abbia preso in considerazione tutti gli scritti difensivi depositati prima della pubblicazione della sentenza;
che, in conclusione, non vi sia stato alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti”.
Nel caso di specie, la data di deliberazione è perfettamente coerente con il fisiologico iter della fase decisionale e non vi è nessuna evidenza di anomalia circa il rispetto della regola della collegialità della decisione, tanto più che fra la data della camera di consiglio (7.11.2023) e la data di deposito del provvedimento (10.11.2023) è intercorso un lasso di tempo perfettamente compatibile con la decisione collegiale, seguita dalla redazione della sentenza da parte del giudice relatore e dalla firma del presidente, nel pieno rispetto, si ribadisce, delle regole procedurali.
Secondo motivo d'appello: violazione delle disposizioni sulla proposizione e presentazione della querela di falso in via incidentale e vizio di ultrapetizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui: 1) ha ritenuto procedibile la querela di falso instaurata in via incidentale, nonostante la querelante l'abbia “proposta”, ma non l'abbia formalmente “presentata”; 2) ha interpretato le allegazioni della querelante come denuncia di un riempimento “absque pactis”, in assenza di qualunque deduzione di parte in tal senso e, dunque, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quanto al primo profilo, in tesi del dopo la proposizione della querela mediante Pt_1
comparizione personale, l'interpello del querelato e la declaratoria di ammissibilità da parte del giudice, la querelante avrebbe dovuto comparire nuovamente al fine di presentare la querela o quantomeno sarebbe dovuta intervenire rituale attività di presentazione, come si desumerebbe dal disposto di cui all'art. 222 c.p.c., che distingue le due fasi della proposizione e della presentazione vera e propria (“quando è proposta querela di falso” … “il giudice che ritiene il
10 documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva”).
A sostegno dell'autonomia e diversità dei due atti di impulso, l'appellante ha richiamato lo stesso precedente di legittimità citato dalla sentenza di primo grado (Cass. Sez. III civ. 27 maggio 2009,
n. 12263): “per quanto attiene alla presunta irregolarità della procedura, … parte ricorrente confonde la "proposizione" della querela, per la quale si esige un'iniziativa della parte personalmente o del suo procuratore speciale (art. 221 c.p.c.) e che è atto preliminare, finalizzato, nel caso di querela proposta in corso di causa, al conseguimento dell'autorizzazione alla
"presentazione" della querela (art. 222 c.p.c.) con la "presentazione" stessa, che costituisce l'atto iniziale del procedimento di querela di falso, non è riservato alla parte e presuppone, nel caso di querela in corso di causa, che sia stata già concessa l'autorizzazione del giudice, richiedendo, inoltre, la partecipazione del pubblico ministero (art. 223 c.p.c.). Invero - contrariamente a quanto sembra supporre parte ricorrente - la proposizione della querela di falso in via incidentale non dà origine, di per sè, al procedimento di falso in ordine al documento impugnato, essendo prevista dall'art. 222 c.p.c. una preventiva delibazione, in ordine all'ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato. E solo se tale verifica risulti positiva, il giudice innanzi al quale la querela
è stata proposta, ne autorizza la presentazione innanzi a sè o ad altro giudice”.
L'appellante ne ha tratto tuttavia errate conclusioni. Nel precedente richiamato, si esaminava la
- infondata - censura circa la mancata sospensione del giudizio subito dopo la proposizione della querela e prima della valutazione di ammissibilità e autorizzazione alla presentazione da parte del giudice: la Corte ha ribadito che si tratta di due adempimenti separati nel senso che all'iniziale
“proposizione” segue la “presentazione” dopo il vaglio di ammissibilità del giudicante: solo a quel punto si crea il presupposto per la sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla
11 querela.
Correttamente, quindi, nel presente caso il giudice di primo grado ha osservato come “la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12263/2009, ha inteso semplicemente affermare il principio per cui la mera proposizione della querela di falso in corso di causa non è idonea a determinare
l'apertura del procedimento incidentale se non a seguito di apposito provvedimento del Giudice che è chiamato a verificare i presupposti di ammissibilità di tale specifico strumento processuale: ove la verifica sia positiva [come avvenuto nella specie, giusta ordinanza del
3.02.2022], il Giudice “autorizza la presentazione della querela” nel senso che dichiara ammissibile quella proposta dall'istante nella medesima udienza in cui è resa la dichiarazione positiva ex art. 222 c.p.c. della parte che ha prodotto la scrittura contestata o in altra successiva ed, inoltre, provvede agli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.”.
Nel caso in esame la fattispecie si è perfettamente realizzata: all'autorizzazione del giudice è seguita l'udienza nella quale la querela è in effetti stata presentata, adempimento per il quale non sono necessarie formule rituali o sacramentali e che non è riservato alla parte (Cass., n.
12263/2009), ma che si evince ampiamente dal fatto che il procuratore della querelante sia comparso ed abbia insistito per l'esperimento di c.t.u. sui documenti oggetto di querela di falso, siano stati svolti gli incombenti di cui all'art. 223 c.p.c. con il deposito dei documenti stessi in originale, la parte querelante abbia, non appena disposta dal giudice la c.t.u., nominato un proprio c.t.p.
A fronte di tali evidenze, la conclusione dell'appellante secondo cui l'opponente avrebbe rinunciato alla querela di falso non avendola formalmente presentata manifesta invero connotato di temerarietà.
Quanto al secondo profilo, la sentenza di primo grado non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 12 112 c.p.c., posto che, sebbene l'opponente e querelante non abbia utilizzato il termine
“riempimento absque pactis” la circostanza che i campi “data” e “destinatario” dei tre assegni bancari siano stati compilati in sua assenza e senza sua autorizzazione (diversi anni dopo la consegna degli assegni privi di compilazione in quei campi) è stata chiaramente allegata dall'opponente, già in atto di citazione e poi nell'atto di querela di falso,
In conclusione, anche il secondo motivo d'appello è infondato e va rigettato.
Terzo motivo d'appello: erronea valutazione delle prove testimoniali raccolte nel giudizio principale e della c.t.u. grafologica disposta nel giudizio incidentale.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione degli elementi probatori posti alla base della decisione nel merito del giudice di primo grado, sia con riferimento alle prove orali sia con riferimento alla consulenza tecnica.
La censura relativa all'erronea valutazione delle prove orali è infondata.
In primo luogo, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter tenere conto delle dichiarazioni rese dalla teste giudicandola incapace a testimoniare in quanto Controparte_5
moglie convivente di in regime di comunione dei beni, come tempestivamente Parte_1
eccepito dalla difesa dell'opponente all'udienza del 21.9.21 che, all'esito dell'assunzione della prova, ne ha subito eccepito la nullità; né, invero, la decisione è stata appellata in punto di rilievo di incapacità ex art. 246 c.p.c.
La testimonianza del teste , cui correttamente il Tribunale non ha nemmeno Testimone_1
fatto cenno, è risultata irrilevante ai fini della decisione in quanto il teste ha sostanzialmente riferito di non sapere alcunché sulla vicenda, se non indirettamente.
Priva di fondamento è la doglianza relativa alla mancata considerazione del contegno processuale tenuto da , e (che, senza giustificato motivo, non si CP_4 Controparte_2 CP_3
13 sarebbero presentati a rendere interpello, con ciò secondo l'appellante implicitamente confessando le circostanze su cui erano chiamati a rispondere): l'art. 232 c.p.c., prevede la mera facoltà (“può”) per il giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio qualora la parte chiamata a renderlo non si presenti senza giustificato motivo;
nel caso di specie, condivisibilmente, il giudice non ha attribuito effetto ai fini di prova alla mancata comparizione, perché essa era chiaramente giustificata in quanto i suindicati figli della pacificamente non CP_1
erano a conoscenza diretta del luogo e della data di consegna degli assegni da parte di quest'ultima (non essendo stato allegato nemmeno da che gli stessi fossero Parte_1
presenti in quell'occasione); si è presentata a rendere interpello che ha negato Controparte_1
la verità dei fatti come dedotti dal Pt_1
Quanto alle conclusioni della consulenza grafologica, l'appellante ha mosso censure riferite all'analisi chimica eseguita dall'ausiliario del c.t.u., Prof. , in punto di: a) mancata Per_2
considerazione dell'impossibilità di effettuare la comparazione fra le scritture perché eseguite con inchiostri diversi (come in un primo tempo indicato dallo stesso ausiliario del c.t.u. in una mail del 23.8.22 e poi ribadito a pag. 8 dell'elaborato dell'ausiliario); b) inidoneità del metodo utilizzato per ipotizzare la datazione di tratti di inchiostro (mediante estrazione con solventi e successiva applicazione su lastrine TLC, anche attraverso invecchiamento accelerato artificiale) perché non validato dalla comunità scientifica (essendo insufficiente il principio di revisione paritaria); c) contraddittorietà dei risultati ottenuti rispetto alle premesse di metodo (in particolare, con riferimento al meccanismo del c.d. “reverse extraction”).
Si deve in primo luogo notare che l'appello non ha svolto censure con riguardo alla ulteriore e parimenti rilevante parte della relazione, nella quale il c.t.u., richiesto di dire se il testo degli assegni, anche per quanto riguarda il campo “data” e quello del “beneficiario”, fosse stato scritto
14 di pugno dal sottoscrittore, ovvero dalla medesima querelante che non aveva contestato l'autenticità delle firme apposte sui titoli, ha concluso, con riguardo alle parti in stampatello relative al nome del beneficiario e al luogo di emissione degli assegni, che le risultanze supportano in modo estremamente forte l'ipotesi di eterografia (livello 4), ovvero che tali scritture non sono riconducibili, con il massimo grado di confidenza tecnica, alla mano di
Controparte_1
Quanto alla verifica della data di emissione, per la quale la sentenza appellata ha correttamente dato atto che la risposta acquisita è espressa in termini non di certezza assoluta ma di probabilità assai elevata, le censure si limitano a replicare tesi del consulente di parte convenuta, che sono già state oggetto di ampio dibattito e contraddittorio in sede di operazioni peritali nel corso del giudizio di primo grado e sono state confutate in termini puntuali dal c.t.u.
La consulenza oggetto di critica segue un percorso motivazionale coerente e ben argomentato, anche sul piano scientifico, e resiste al contraddittorio tecnico, senza che le rinnovate contestazioni abbiano la capacità di rimetterne in discussione e/o in dubbio gli esiti, soprattutto alla luce delle condivisibili ed esaustive risposte alle osservazioni dei c.t.p. (meglio esplicitate nell'allegato 10 alla c.t.u., contenente le risposte direttamente fornite dal consulente chimico ausiliario).
In particolare, quanto alla correttezza del metodo utilizzato (punti a) e b) delle doglianze), la relazione del c.t.u. (pag. 157-158) ha evidenziato che “1) Come giustamente ricordato dalla CTP la mail in cui il prof. precisava che l'accertamento sulla “contestualità” può essere Per_2
eseguito solo su scritture eseguite con lo stesso inchiostro è stata allegata dal CTU all'istanza depositata telematicamente in data 15.09.2022 visionata dal Giudice oltre che dalle parti. A seguito di tale istanza è stata disposta apposita udienza tenutasi in data 13.10.2022 nel corso
15 della quale le parti hanno potuto in contraddittorio esprimere le loro osservazioni sull'accertamento chimico alla luce anche di quanto contenuto nella predetta mail. In particolare il CTU precisava, in corso d'udienza, che l'esame che il prof. avrebbe potuto Per_2
svolgere permetteva di determinare, indipendentemente dal numero degli inchiostri utilizzati, il processo di invecchiamento degli stessi nelle singole scritture con riferimento temporale di 3/5 anni, come dallo stesso esposto nella mail 23.08.2022 (“Innanzitutto giova premettere qualche informazione sulla datazione con il metodo dell'estraibilità. nonostante venga chiamata
"datazione" si tratta in realtà di un metodo per verificare se un inchiostro abbia terminato o no il suo naturale processo di invecchiamento. Dato che questo processo dura, negli inchiostri di tipo biro, dai 3 ai 5 anni, questa analisi può dirci se la scrittura risale a meno di 3-5 anni fa
(quindi se è successiva al 2017-2019) oppure a più di 3-5 anni fa (quindi se è precedente al 2017-
2019). Gli assegni sono del 2019, quindi se fossero stati compilati in quella data dovrebbero essere ancora nel vivo del loro processo di invecchiamento, nonostante si stia approssimando la sua fine (se fossero stati usati inchiostri a velocità di invecchiamento particolarmente rapido).
La fattibilità dell'accertamento dipende in realtà dalla data alternativa al 2019. Se non fossero stati compilati nel 2019 in quale altra data sarebbero stati riempiti gli assegni? Se dopo il 2019, allora gli inchiostri risulterebbero giovani e dunque indistinguibili da un inchiostro del 2019. Se invece la data alternativa di vergatura delle scritture risalisse a prima del 2017, allora
l'inchiostro sarebbe certamente vecchio e dunque si comporterebbe in modo nettamente diverso da come ci si aspetta si comporti un inchiostro del 2019.”) Il Giudice, sentite le parti e le precisazioni del CTU autorizzava il Consulente d'ufficio a procedere con la nomina del prof.
per l'accertamento chimico resosi necessario. Peraltro, nel corso delle operazioni Per_2
peritali tenutesi in data 29.11.2022 il prof. prospettava alle parti presenti (difensori, CTP Per_2
16 e ausiliario del CTPC) modalità e tempistiche dell'accertamento precisando che preliminarmente sarebbero stati esaminati gli inchiostri delle singole scritture e di seguito
(senza, quindi, alcuna interruzione dell'indagine) si sarebbe proceduto con l'esame chimico sui campioni estratti. I difensori nulla opponevano sulle modalità prospettate dal prof. tanto Per_2
che all'esito dell'incontro si concordavano le date per l'espletamento dell'accertamento chimico presso il laboratorio dell' di Padova. Infine agli incontri presso l' di CP_7 CP_7
Padova a cui partecipava l'ausiliario dott. non veniva mai richiesta l'interruzione Per_3
dell'accertamento chimico né da parte dell'ausiliario né da parte del difensore di parte convenuta. Pertanto l'odierna osservazione della CTPC non trova alcun fondamento. 2) Non v'è dubbio che la possibilità di collocare degli scritti, anche se eseguiti con inchiostri diversi, in un contesto temporale attraverso la verificazione del loro processo di invecchiamento permetta di formulare delle ipotesi fondate sulla loro datazione. Nel caso di specie, tale accertamento risultava possibile tramite il confronto tra campioni delle medesime scritture tal quali e invecchiati artificialmente. Detto processo è stato spiegato con chiarezza dal prof. in Per_2
sede di operazioni peritali svoltesi in data 29.11.2022. Risultava, quindi, evidente che lo stadio di invecchiamento delle singole scritture poteva comunque essere valutato permettendo di riferire le stesse ad un periodo temporale e quindi, indirettamente, di svolgere delle considerazioni sulla loro eventuale contestualità. In altre parole le modalità di accertamento prospettate dal prof. avrebbero permesso di dare una risposta al quesito posto dal Per_2
Giudice, così come in effetti è stato. D'altro canto se la contestazione di parte convenuta fosse giustificata l'indagine si sarebbe dovuta interrompere perché non sarebbe stato possibile ottenere alcun risultato con l'accertamento svolto dal prof. . Ma così non è stato, anzi. Per_2
L'esito dell'accertamento chimico ha permesso di formulare delle fondate considerazioni sulla
17 datazione delle scritture che hanno consentito la risposta al quesito posto al CTU. Ciò dimostra non solo che l'accertamento doveva procedere ma anche che la contestazione odierna è smentita proprio dai rilievi emersi”.
Anche la censura riferita alle conclusioni riguardo al meccanismo del c.d. “reverse extraction” è destituita di fondamento risultando condivisibile e corretto quanto osservato dall'ausiliario Prof.
(v. all. 10 alla CTU): “M1: principio fondante del metodo di estraibilità per la datazione Per_2
degli inchiostri. In questo paragrafo, il CTP presenta come presupposto fondante del metodo stesso il principio secondo il quale l'invecchiamento debba necessariamente comportare una diminuzione dell'estraibilità dell'inchiostro. Se questo è il comportamento più comune, tuttavia
è ben noto il fenomeno della reverse extraction. Si tratta dell'evenienza in cui l'inchiostro invecchiando non diventa meno estraibile, ma al contrario diventa più solubile. Il testo di riferimento per l'analisi degli inchiostri, il volume di e CR “Advances in the Pt_3
forensic analysis and dating of writing inks”, menziona spesso la reverse extraction. Nel descrivere la tecnica di datazione, gli autori dicono “alcuni inchiostri estraggono più rapidamente e completamente in solventi organici col passare del tempo;
al contrario alcuni altri inchiostri estraggono più lentamente e meno completamente con il passare del tempo”.1
Questa descrizione non è certo seguita dalla conseguenza che, in caso di reverse extraction, le operazioni si devono interrompere. Anzi, il paragrafo prosegue con dei consigli su come verificare la direzione che un particolare inchiostro prende invecchiando. Basta scaldare, dicono gli autori, che per inciso sono gli inventori della tecnica usata nell'odierna CTU, una porzione dell'inchiostro e confrontare se l'entità dell'estrazione sia maggiore o minore di quella del campione tal quale.2 Ad ulteriore riprova del fatto che la reverse extraction non inficia in alcun modo la bontà dell'accertamento di datazione, tra quelli riportati dagli autori del libro
18 già citato, c'è la descrizione di un caso che coinvolge la datazione di un testamento datato 1982
e di un codicillo datato 1988. Risultava necessario definire se il codicillo fosse realmente del
1988 o fosse invece stato redatto dopo il 1990. L'esame dell'inchiostro del codicillo dimostrò che l'inchiostro invecchiato artificialmente aveva un'estraibilità nettamente diversa e superiore rispetto a quella dello stesso inchiostro esaminato tal quale. In altri termini, si verificava la reverse extraction. Gli autori così concludono: il test realizzato “dimostrò che l'inchiostro della firma dopo riscaldamento veniva estratto in misura maggiore rispetto all'inchiostro non riscaldato usato per le aggiunte. Ciò significa che l'inchiostro usato per le modifiche al codicillo
è stato aggiunto in un momento molto successivo rispetto alla firma del de cuius”.3 Il meccanismo che può portare alla reverse extraction è sempre legato all'invecchiamento delle resine, che essendo dei polimeri possono reticolare (diventando quindi più insolubili con il tempo che passa) oppure degradarsi (diventando quindi più solubili con il tempo che passa). La reverse extraction è quindi ininfluente sulla qualità del risultato analitico. L'unico aspetto che conta è il confronto tra l'estraibilità dell'inchiostro esaminato tal quale e quella dell'inchiostro esaminato dopo invecchiamento artificiale. Se i valori coincidono l'inchiostro ha terminato il suo processo di invecchiamento, se sono diversi l'inchiostro è ancora nel vivo del suo processo di invecchiamento. La direzione presa dall'estraibilità in seguito al processo di invecchiamento è ininfluente, rappresenta solo il “binario” su cui si muove questo parametro. L'analogia ferroviaria potrà forse chiarire questo concetto. Un treno che si avvicina alla stazione di Venezia
NT IA potrà essere instradato verso il binario 1 o verso il binario 20, quindi potrà dirigersi verso le estremità sinistra o destra della stazione. A prescindere dalla direzione che prenderà, si fermerà quando incontrerà i respingenti del marciapiede. Per decidere se il treno ha completato il suo viaggio fino a Venezia, potremmo ideare un test, che consiste nello spingere in
19 avanti il treno. Se c'è ancora spazio per farlo muovere, il treno dopo la spinta si troverà più avanti lungo il suo binario: quindi dedurremo che esso non è ancora arrivato a destinazione. Se spingendolo in avanti urtiamo il marciapiede della stazione e il treno dopo la spinta si trova ancora nella posizione iniziale, significa che è giunto a destinazione e più avanti non può andare.
L'inchiostro si comporta allo stesso modo, l'invecchiamento artificiale per riscaldamento lo spinge verso il termine del suo processo di invecchiamento naturale, qualunque sia la sua direzione (sia nel senso della reverse extraction che dell'estrazione diretta). Se dopo il riscaldamento l'inchiostro si comporta allo stesso modo dell'inchiostro analizzato tal quale, significa che l'invecchiamento artificiale (la spinta) non poteva sortire alcun effetto, dato che il processo era già arrivato a destinazione”.
Peraltro, le conclusioni della consulenza grafologica sono corroborate da un ulteriore elemento presuntivo che l'appellante ha omesso di considerare: gli assegni che secondo Parte_1
sarebbero stati compilati da e a lui consegnati nel 2019 - n. 0285374293-09 di Controparte_1
€ 120.000,00, n. 0285374292-08 di € 100.000,00 e n. 0285374291-07 di € 50.000,00 – sono tratti sulla Banca Popolare di Vicenza, banca che è stata notoriamente sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa nel 2017 (la procedura di l.c.a. è stata aperta con d.l. n.
99/2017): è inverosimile che (ex direttrice di filiale di quella banca) abbia Controparte_1
consegnato gli assegni due anni dopo l'apertura della procedura concorsuale, e, soprattutto, che li abbia accettati, ben potendo intuirne l'inutilizzabilità ai fini dell'incasso delle Parte_1
somme ivi indicate.
In conclusione, si conferma corretta la decisione del Tribunale che ha ritenuto provato che i campi
“data” e “destinatario” dei tre assegni bancari oggetto di causa non siano stati redatti di proprio pugno dal sottoscrittore e che il riempimento, non autorizzato, di questi campi non sia stato
20 contestuale, bensì successivo, rispetto all'apposizione della sottoscrizione.
Quarto motivo d'appello: le spese di lite e di c.t.u. del giudizio di primo grado.
A pag. 36 dell'appello si legge: “Viene ovviamente impugnato pure il capo in cui il Tribunale di
Vicenza ha statuito in punto spese, chiedendone la integrale riforma”.
Essendo il gravame sul punto privo di qualsivoglia motivazione ed illustrazione, se ne ricava l'inammissibilità.
In ogni caso la totale - confermata - soccombenza del convenuto nel giudizio di primo grado ne ha giustificato la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte vittoriosa.
L'esito dell'appello e il regolamento delle spese di lite di questo giudizio.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto.
Le spese anticipate dall'appellata costituita seguono le regole della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo secondo importi medi calcolati in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto che la controversia ha valore indeterminabile (v.
Cass. Sez. III civ., 23 giugno 2017, n. 15642) a complessità bassa e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2199/2023 emessa dal Tribunale
21 di Vicenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso di avvocato,
[...]
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NC RU OF DO TO
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