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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/09/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/09/2024, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3738 /2020 R.G., cui sono riunite quelle iscritte ai nn. RG 3928/2020,
39/2021, 106/2021, 180/2021, 254/2021, 419/2021, 695/2021, promosse da:
, nato a [...] il [...] cf: , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo, prestazioni previdenziali riconnesse al rapporto agricolo, indebiti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/11/2020 , adiva questo Giudice del Lavoro CP_1
premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2015 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario.
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_2 venuta a conoscenza a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_2
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 24.11.2022, riscontrata la presenza di numerosi ricorsi connessi oggettivamente,
e facenti capo ai medesimi soggetti della presente controversia, veniva disposta la riunione al presente giudizio, di più risalente iscrizione, delle seguenti cause: della causa recante n. RG 3928/2020, nella quale la rappresentava di aver svolto attività CP_1
lavorativa, nel 2016 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, lamentava la cancellazione delle giornate da parte dell' e ne chiedeva la condanna al ripristino delle CP_2
stesse; della causa recante n. RG 39/2021, nella quale la rappresentava di aver svolto attività CP_1
lavorativa, nel 2018 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, lamentava la cancellazione delle giornate da parte dell' e ne chiedeva la condanna al ripristino delle CP_2
stesse; della causa recante n. RG 106/2021, nella quale la proponeva opposizione avverso la CP_1
richiesta restitutoria di cui alla nota datata 03/06/2020 pervenuta il 22/06/2020, con cui l le CP_2
comunicava che era stata pagata in più la somma di € 441,75 sulla indennità di malattia cat. IMM n.
975157, per il periodo 09/05/2016 al 28/05/2016, di cui chiedeva l'annullamento allegando di aver effettivamente lavorato come bracciante agricola per il periodo di riferimento;
della causa recante n. RG 180/2021, nella quale la proponeva opposizione avverso la CP_1
richiesta restitutoria di cui alla nota datata 03/06/2020 pervenuta il 22/06/2020 che era stata pagata in più la somma di € 457,69 sulla indennità di malattia cat. IMM n. 996779, per il periodo 10/08/2017 al
01/09/2017, di cui chiedeva l'annullamento allegando di aver effettivamente lavorato come bracciante agricola per il periodo di riferimento;
della causa recante n. RG 254/2021, nella quale la proponeva opposizione avverso la CP_1
richiesta restitutoria di cui alla nota datata 03/06/2020 pervenuta il 22/06/2020 che era stata pagata in più la somma di € 1.163,07 sulla indennità di malattia cat. IMM n. 956304, per il periodo 05/03/2015 al
18/04/2015, di cui chiedeva l'annullamento allegando di aver effettivamente lavorato come bracciante agricola per il periodo di riferimento;
della causa recante n. RG 419/2021, nella quale la proponeva opposizione avverso la CP_1
richiesta restitutoria di cui alla nota datata 03/06/2020 pervenuta il 22/06/2020 che era stata pagata in più la somma di € 441,75 sulla indennità di malattia cat. IMM n. 975156, per il periodo 11/01/2016 al 05/03/2016, di cui chiedeva l'annullamento allegando di aver effettivamente lavorato come bracciante agricola per il periodo di riferimento;
della causa recante n. RG 695/2021, nella quale la proponeva opposizione avverso la CP_1
richiesta restitutoria di cui alla nota datata 03/06/2020 pervenuta il 22/06/2020 che era stata pagata in più la somma di € 1.020,25 sulla indennità di malattia cat. IMM n. 985803, per il periodo 24/01/2017 al
05/03/2017, di cui chiedeva l'annullamento allegando di aver effettivamente lavorato come bracciante agricola per il periodo di riferimento.
In tutte le cause sopra elencate l si costituiva tempestivamente e contestava nel merito le CP_2
domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi connessi, veniva ammessa prova per testi che, tuttavia, non veniva escussa a causa della perdurante assenza degli stessi.
Così, all'udienza del 10.5.2024, entrambi i procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse posta in decisione, dal ché la rimessione della causa, dapprima delegata per l'attività istruttoria al GOP, allo scrivente il quale, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la definiva con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività dei ricorsi.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a presso gli elenchi CP_1 anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione
Rosario.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici e, Controparte_3 conseguentemente, dichiarare che nulla essa deve restituire all' in forza dei provvedimenti di CP_2
indebito notificatigli con le note A/R , pure oggi impugnate, ed afferenti a diverse annualità di indennità di malattia.
Sul punto, va rilevato che l , ha prodotto un verbale di accertamento ispettivo del CP_2
19.12.2019, a firma degli ispettori Napoli e riguardante un accesso presso la ditta Cusmà Piccione Per_1
Rosario, in esito al quale sono state riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto l a ricalcolare un fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello CP_2 denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all'Ente previdenziale.
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_2
autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_2
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Difatti, la prova documentale offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata da una busta paga, dai modelli DM e LA costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente in agricoltura, in quanto documentazione di formazione unilaterale e proveniente dal presunto datore di lavoro il quale ha un ovvio interesse a dichiarare quanto contestato dall il quale ha ritenuto fittizio CP_2
il rapporto lavorativo.
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, era stata ammessa prova per testi che, come già osservato, non
è stata mai escussa per l'assenza dei testi fin quando, all'udienza del 10.5.2024, entrambi i procuratori hanno instato per la decisione della causa con ciò manifestando inequivoca e implicita rinuncia al mezzo istruttorio, così andando incontro alla decadenza istruttoria (v. sul punto Cass. civ. Sez. III, 03 agosto
2017, ordinanza n. 19352).
Vale, a questo punto, richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “nell'ipotesi di mancata comparizione, all'udienza, di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo (di cui all'art.255 cod. proc. civ.), l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, (…) non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa ratio alla base dell'art. 104 cit. (e degli artt. 208 e 250 cod. proc. civ.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e dell'art. 255 cit., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo”
(Cassazione Civile, sez. III, n.1020/2013).
Dalle superiori considerazioni non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta datrice di lavoro.
Da quanto sopra discende che le domande volte alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici devono essere rigettate perché infondate.
Non miglior sorte meritano le domande relative all'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio.
Sul punto, del tutto generica ed inconsistente appare la doglianza relativa alla presunta genericità delle note di indebito che - in disparte ogni considerazione sulla natura del presente giudizio, che verte sul diritto e non (come invece quello che si svolge dinanzi al Giudice amministrativo) sull'atto – contengono tutti gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo ed hanno messo la ricorrente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa restitutoria e di difendersi in questo giudizio.
Nel merito, gli indebiti hanno ad oggetto la restituzione, per varie annualità. della indennità di malattia, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge
11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato – nell'anno precedente a quello di verificazione dell'evento protetto – attività lavorativa per il numero di giornate indicato, da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, ciò che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività. La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per
i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per
l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato”
(Cass. n. 3820/99).
In questo senso, l'esito negativo del giudizio in ordine alle domande di reiscrizione, travolte in termini di infondatezza anche le domande relative all'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , non essendo stato dimostrato che la ricorrente possedesse i requisiti contributivi per ottenere CP_2
l'indennità di malattia.
Tali domande vanno, allora, rigettate.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l con ricorsi riuniti e rubricati ai nn. R.G. 3738 /2020, CP_1 CP_2
3928/2020, 39/2021, 106/2021, 180/2021, 254/2021, 419/2021, 695/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta tutte le domande;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 10/09/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena