Sentenza 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/05/2022, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2022
N. 00859/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Caiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sara Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’Ordinanza -OMISSIS-, notificata in pari data, emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Martignano con cui si ordinava al sig. -OMISSIS- di provvedere entro 15 giorni alla rimozione a sue cure e spese di tutti i “rifiuti” presenti negli spazi esterni ed interni dell’immobile sito -OMISSIS- con ditte autorizzate; alla bonifica disinfezione disinfestazione di tutti gli ambienti interni ed esterni dell’immobile sito -OMISSIS- -OMISSIS- avvertendo che la non ottemperanza alla ordinanza nel termine stabilito avrebbe comportato l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 500,00 a norma dell’art. 7 bis, comma 1 e 1 bis del d.lgs 18 agosto 2000 n°267 e che l’inosservanza degli ordini contenuti nel provvedimento sarebbe stata perseguita a norma dell’art.650 c.p. e eventuale rimozione dei rifiuti e bonifica di tutti gli ambienti, effettuato dall’Amministrazione avrebbe comportato l’addebito delle spese al trasgressore; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Martignano;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, avendo necessità di reperire un ampio locale dove poter allestire un Museo cinematografico con mostra di cimeli, in data 11.11.2016 stipulò un contratto di locazione ad uso studio ed abitazione, avente ad oggetto un immobile, sito in -OMISSIS-, piano terreno composto di due vani ed accessori, oltre che area esterna recintata.
Con nota -OMISSIS- del 19.07.2017 il Comandante della stazione dei Carabinieri di Calimera comunicava al Comune di Martignano, alla A.U.S.L. Direzione Servizio Igiene e Sanità di Lecce e alla A.S.L. Area Nord Servizio veterinario di Martano che “ nell’ambito delle indagini scaturite dalla querela di un cittadino [...] contro il sig. -OMISSIS-, in oggetto generalizzato, ha avuto accesso all’immobile sito in -OMISSIS- uso deposito-commerciale attualmente occupato, ed usato come abitazione, -OMISSIS- ” e che “ l’ingresso dello scrivente in detta “... casa”, unitamente a personale dipendente è avvenuto il giorno 13 luglio u.s. ed e stato preventivamente autorizzato e concesso liberamente dallo stesso sig. -OMISSIS- ”.
Si legge nella nota in parola che l’immobile era senza fornitura elettrica per morosità e anche senza acqua, che veniva attinta da un pozzo insistente tramite elettropompa non essendo provvisto di allaccio alla rete idrica pubblica. L’immobile preso in locazione -OMISSIS- ha una destinazione d’uso a deposito/commerciale e non abitativo (il sig. -OMISSIS-invece lo adibiva e lo adibisce ad abitazione). In occasione dell’ispezione si constatava che il luogo era molto sporco con piccoli cumuli sul terreno, sparsi qua e là, di vera e propria spazzatura, numerosissimi ed ingombranti oggetti vari accatastati alla rinfusa ovunque, spesso rotti o inservibili. Ed ancora, si è avuto modo di constatare la presenza di numerosi gatti, alcuni magri e lerci, verosimilmente ammalati. All’esterno dell’immobile si notava, tra l’altro, la presenza di ossa di piccoli animali rosicchiate.
Ebbene, con la nota in parola del 19.07.2017, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Calimera invitava la P.A. comunale a valutare la situazione o un eventuale intervento in loco , atteso che l’immobile in questione, sito nel Comune di Martignano, poteva potenzialmente costituire, così come condotto, pericolo per l’igiene e la sanità pubblica.
Con nota -OMISSIS- del 06.11.2017 il Sindaco di Martignano, a seguito della nota -OMISSIS- del 19.07.2017 dei Carabinieri di Calimera, chiedeva alla Asl Lecce - Dipartimento di prevenzione servizio veterinario U.O. di Martano e al Servizio Igiene e Sanità della Asl di Lecce di “ conoscere quali azioni e/o provvedimenti hanno intrapreso o intendono intraprendere gli uffici in indirizzo in merito alla situazione igienico-sanitaria dell’immobile sito in via -OMISSIS- sopra descritta ”.
Con successiva nota -OMISSIS- del 27.02.2018, il Sindaco del Comune di Martignano, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, chiedeva nuovamente alla Asl Lecce - Dipartimento di Prevenzione Servizio veterinario U.O. Martano e al Servizio Igiene e Sanità di Lecce di conoscere quali azioni e/o provvedimenti sono stati intrapresi o intendono intraprendere gli Uffici in merito alla situazione igienico - sanitaria dell’immobile indicato in oggetto.
Ed ancora, in data 09.05.2019 i Carabinieri di Calimera inviavano alla P.A. comunale e alla Asl Lecce una nota avente ad oggetto: “ Comunicazione di situazione di potenziale pericolo per l’igiene e la sanità pubblica constatata presso l’immobile uso deposito-commerciale sito in via -OMISSIS- ” nella quale veniva osservato che in data 19.07.2017 “ questo Comando, con foglio -OMISSIS- di prot. inviava a Codesti Spett.li Ufficio, comunicazione circa la situazione di potenziale pericolo per l’igiene e la sanità pubblica constatata presso un immobile sito in via -OMISSIS-, che si allega alla presente e che in data 27.02.2018 giungeva dal Comune di Martignano, comunicazione -OMISSIS- e che si allega con la quale si chiedeva a Codeste Aziende Sanitarie quali azioni e/o provvedimenti erano stati in merito alla situazione igienico sanitaria dell’immobile sito in via -OMISSIS- adottati in parola ”.
Con relazione di servizio del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl Lecce del 13.05.2019 veniva accertato che:
- “ l’area esterna, di pertinenza di detto fabbricato, delimitata da un muro di cinta alto circa m. 1,00 facilmente visibile dalla pubblica strada, versa in una situazione di degrado e di antigienicità in quanto utilizzata come deposito di notevoli quantità di rifiuti/materiale vario/cianfrusaglie ecc.
- il fabbricato come accertato dai Carabinieri e dalla comunicazione del Sindaco, oltre a essere adibito a deposito, come da destinazione d’uso, verrebbe utilizzato dal Signor -OMISSIS-come alloggio pur essendo privo di fornitura di acqua potabile e di energia elettrica.
Detto stato determina una situazione di degrado ambientale e di antigienicità per i “rifiuti” depositati nell’area esterna. La mancanza di acqua potabile e di energia elettrica, rilevata dai Carabinieri, nonché per la destinazione d’uso “deposito”, non consentono l’utilizzo quale abitazione civile ”.
Con nota prot. -OMISSIS-del 17.5.2019 il Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della Asl Lecce avente ad oggetto “ Richiesta di sopralluogo del Comando Stazione Carabinieri di Calimera e del Sindaco del Comune di Martignano, per motivi igienico-sanitari presso il fabbricato occupato dal signor -OMISSIS- […] ” con cui si affermava che “ personale di Vigilanza di questa U.O. si è recato in abitato di Martignano via -OMISSIS-, accertando condizioni di degrado ambientale e situazioni di antigienicità. Pertanto si trasmette la relazione del verbale di sopralluogo effettuato dal suddetto personale di questo Servizio per l’emissione dei provvedimenti di competenza ivi descritti ”.
Con nota prot. -OMISSIS-del 16.10.2020 avente ad oggetto “ Richiesta di sopralluogo ” per accertare la sussistenza di condizioni degrado il Sindaco del Comune di Martignano tornava a chiedere al Direttore del SISP - Area Nord Servizio Igiene e Sanità Pubblica e al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord della Asl Lecce, un sopralluogo di personale specializzato in grado di riferire se le condizioni di degrado dell’immobile fossero ancora sussistenti.
Con successiva nota prot. -OMISSIS- del 20.10.2020 avente ad oggetto “ Richiesta di sopralluogo per motivi igienico-sanitari presso il fabbricato, occupato dal Signor -OMISSIS-, sito in Martignano in vìa -OMISSIS- ”, il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord della Asl di Lecce comunicava che “ Personale di Vigilanza di questa U.O. si è nuovamente recato in abitato di Martignano in via -OMISSIS- constatando la persistenza delle condizioni di degrado ambientale e di antigíenicità riscontrate nel precedente sopralluogo del 13/05/2019, trasmesso per i provvedimenti di competenza con nota -OMISSIS- del 17/05/2019 ”, allegando alla nota appena richiamata la relazione di servizio del sopralluogo del 19.10.2020 con i relativi rilevamenti fotografici.
Tali condizioni dell’immobile hanno fatto sì che il Responsabile dell’Ufficio tecnico della P.A. resistente notificasse in data 26.11.2020 al sig. -OMISSIS-un avvio del procedimento, con cui il medesimo veniva invitato alla rimozione dei rifiuti presenti negli spazi interni ed esterni dell’immobile, alla bonifica con disinfezione e disinfestazione di tutti gli ambienti interni ed esterni dell’immobile in questione entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
In data 18.03.2021, decorso ampiamente il termine concesso al ricorrente per provvedere (termine superiore a quello indicato nell’avvio del procedimento in ragione delle difficoltà conseguenti al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19), veniva acquisita al protocollo comunale la relazione (avente prot. -OMISSIS- del 18.03.2021) del sopralluogo effettuato dal personale dell’UTC, da cui emergeva il perdurare delle condizioni di degrado ambientale e di antigienicità causate dalla presenza di rifiuti nel cortile interno dell’immobile in questione.
In data 19.03.2021, è stata notificata all’odierno ricorrente l’ordinanza -OMISSIS-, datata 19.03.2021, con la quale si attestava che in data 18/03/2021 era stata acquisita al prot. -OMISSIS- del 18/03/2021 la relazione del sopralluogo svolto dal personale dell’UTC, le cui fotografie allegate attestano il perdurare delle condizioni di degrado ambientale e di antigienicità causate dalla presenza di rifiuti nel cortile interno.
Quindi, “ ritenuto che l’immobile in oggetto è antigienico e, qualora non siano state prese misure all’interno dell’alloggio, lo stesso non può essere abitato; visto che le condizioni di incuria e degrado dell’immobile determinano inconvenienti igienico sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica; ritenuto che la presenza di rifiuti di vario genere offre di fatto rifugio per animali randagi, roditori, rettili ed ectoparassiti, oltre che per insetti alari e striscianti che completano il loro ciclo nei luoghi trascurati, i quali possono rappresentare possibili malattie per l’uomo; ritenuto in definitiva che le condizioni di degrado ambientale dell’immobile potrebbero comportare conseguenze igienico-sanitarie e di sicurezza per le persone residenti nel Comune di Martignano ”, il Comune ordinava “ al sig. -OMISSIS- … entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza: 1. la rimozione a sue spese e cura di tutti i “rifiuti” presenti negli spazi esterni ed interni dell’immobile sito in Martignano (Le), alla via -OMISSIS-con ditte autorizzate; 2. la bonifica con disinfezione e disinfestazione di tutti gli ambienti interni ed esterni dell’immobile sito in Martignano (Le), alla via -OMISSIS- ”; con l’avvertenza che l’inottemperanza all’ordinanza, nel termine stabilito, avrebbe comportato l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento) a norma dell’art. 7 bis , commi 1 e 1 bis , del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento con ricorso notificato in data 18 maggio 2021, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione, per mancanza dei presupposti, del regolamento comunale di igiene e sanità pubblica. Violazione reiterata del principio del contraddittorio nonché del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Violazione della legge n. 241/1990 nella parte relativa ai diritti di partecipazione del cittadino destinatario dell’atto al procedimento amministrativo con tutte le garanzie esplicabili. Eccesso di potere per abuso e sviamento del potere stesso, per gravi omissioni di atti dovuti, per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà e falsità della motivazione, per insanabile contrasto fra situazione effettiva e la sua rappresentazione nell’ordinanza impugnata, per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti oltre che per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, irrazionalità favoritismo nei confronti di altro soggetto privato, discriminazione e carattere persecutorio nei confronti del ricorrente ed altri motivi.
Il Comune di Martignano si è costituito in giudizio in data 21 giugno 2021, eccependo l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso introduttivo.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
L’unico motivo di ricorso è palesemente generico, nonché infondato.
Come rilevato dal Comune di Martignano, non si comprende invero da quali vizi sarebbe affetto il provvedimento gravato: infatti, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza senza enunciare in maniera puntuale i presunti vizi della stessa. Il ricorrente di è limitato a elencare una serie di vizi di legittimità da cui sarebbe affetto il provvedimento gravato, senza però esplicitarli ed argomentarli.
Invero, il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Martignano ha preso atto delle univoche risultanze dei sopralluoghi eseguiti dalla Polizia Municipale del Comune di Martignano, dai Carabinieri della Stazione di Calimera nonché dalla A.S.L. del Distretto di Martano.
Da tali risultanze è emerso che:
- l’odierno ricorrente ha adibito ad abitazione l’immobile locato ad uso deposito/commerciale;
- l’immobile, adibito ad abitazione risulta privo di fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
- tale locale era ed è insalubre e antigienico per la presenza di rifiuti depositati nell’area esterna, nonché di ossa di piccoli animali rosicchiate;
- la condotta del ricorrente non è stata collaborativa, sussistendo, a distanza di notevole lasso di tempo dall’espletamento delle prime verifiche, le medesime pessime condizioni igienico sanitarie nell’immobile locato.
Tra l’altro, l’ordinanza gravata è stata preceduta dall’avvio del procedimento, consentendo al ricorrente di esercitare il proprio diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.
Infine, il provvedimento gravato è stato puntualmente motivato.
In conclusione, come accennato in precedenza, il ricorso è stato formulato in termini estremamente generici, dal momento che i vizi sono dedotti quasi come una petizione di principio, senza alcuna loro esplicitazione, idonea a vagliarne la portata, ciò in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ragione della natura della vicenda sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.