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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/07/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4577/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
- dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4577/2022 R.G., riservata per la decisione in data 19.6.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lezza Maria Simona, Parte_1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Modugno Antonio, giusta Controparte_1 procura in atti
- RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 05.10.2022 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione con addebito al coniuge, . Controparte_1
1 A fondamento della domanda, ha dedotto: di avere contratto matrimonio con il resistente in Molfetta in data 12.06.2002; che dalla unione sono nati due figli: _1
, nata il [...], e , nato il [...]; che l'unione
[...] Persona_2 coniugale sarebbe stata caratterizzata da continue violenze fisiche e morali perpetrate dal resistente che si sarebbero moltiplicate anche a causa dell'assunzione da parte del marito di alcol e droga;
riferiva che anche durante la gravidanza, sarebbe R_ stata vittima, unitamente ai figli, di violenze continue, precisando che dall'età di tre anni avrebbe iniziato ad essere vittima di maltrattamenti da parte del padre, che in una occasione le avrebbe “rotto” il naso, mentre , da circa Persona_2 due anni, subirebbe sistematicamente violenza fisica da parte del padre.
Assumeva, ancora, di non avere più rapporti sessuali da circa sei anni con il coniuge, anche tenuto conto del fatto che quest'ultimo avrebbe instaurato una relazione extra coniugale con un'altra donna;
che nella casa coniugale viveva anche la madre, anch' ella vittima della “violenza bruta del genero”, che in data 22/9/2022 sporgeva querela, per la quale si instaurava la procedura del c.d. codice rosso poi integrata, che determinava l'applicazione allo stesso della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Su tali premesse, ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito, l'affidamento del figlio minore in via esclusiva, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del padre di , un assegno a titolo di contribuzione nel mantenimento Controparte_1 dei due figli di € 400,00 ciascuno, oltre alle spese straordinarie e all'aggiornamento secondo gli indici Istat, e il mantenimento per sé nella misura di 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla chiesta separazione, impugnava e contestava il contenuto dell'avverso ricorso, assumendo non essere vera l'intera ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente;
negava di essere un tossicodipendente e/o alcoldipendente e contestava di aver mai posto in essere le asserite condotte maltrattanti come ex adverso descritte anche in considerazione del fatto che lo stesso dal 2004 al 2014 svolgeva attività lavorativa, assunto da una azienda con sede legale in Molfetta, presso la città di Porto Vivo (provincia di
2 Trieste) presso i cantieri navali “Visentini” ed ha vissuto presso la città di Loreo, rientrando a Molfetta soltanto una volta al mese;
forniva una opposta versione dei fatti circa la querela sporta dalla ricorrente.
Su tali premesse ha chiesto dichiararsi la separazione con rigetto della domanda di addebito, disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
previsione di un contributo per il mantenimento dei figli di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e previsione di assegno per il mantenimento del coniuge di € 200,00, R_ chiedendo che l'assegno unico in favore dei figli e venisse Persona_2 corrisposto al 50% ad entrambi i coniugi.
Il Presidente, a seguito dell'ascolto dei due coniugi, rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale;
disponeva a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei due figli di € 200,00 mensili ciascuno, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese straordinarie. Indi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Al P.M. veniva data comunicazione al fine del suo intervento.
Successivamente, nella fase di merito, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status con concessione, all'esito, dei termini ex art 183 c.p.c., per cui la causa veniva assunta in riserva il 02.11.2023 per la decisione del Tribunale.
Con sentenza non definitiva n. 195/2024, pubbl. il 29/01/2024, il Tribunale ha disposto la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c.
(Anno 2002, Atto n. 81, Parte II, S. A., Comune di Molfetta).
Nel prosieguo del giudizio, i difensori, con istanza depositata in data 11.12.2024, hanno dato atto che i coniugi si sono riconciliati, giusta dichiarazione dagli stessi sottoscritta unitamente ai rispettivi difensori per autentica.
Il G.I., preso atto dell'intervenuta riconciliazione ha riservato la decisione al
Tribunale in composizione collegiale, senza termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
3 E' pacifico che tra le parti sia intervenuta la riconciliazione, per averlo queste ultime dichiarato nella dichiarazione datata 10.12.2024, sottoscritta dalle stesse e dai loro difensori, anche per autentica, depositata in data 11.12.2024, quale allegato all'istanza “di anticipazione di udienza e riconciliazione coniugi”.
Ai sensi dell'art. 154 c.c., la riconciliazione fra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
Va, tuttavia, osservato che nel caso di specie si è al cospetto di una sentenza parziale che ha già sancito, in relazione allo status, la separazione personale tra i coniugi.
Tale provvedimento, verosimilmente divenuto res iudicata (cfr art. 709 bis c.p.c.), non è in alcun modificabile in questa sede sicchè in parte qua il Collegio nulla può disporre venendo meno gli effetti della detta pronunzia quale conseguenza ipso iure della detta riconciliazione ex art. 708 c.p.c. che tuttavia non consente al tribunale di pronunziare alcunchè sulla detta sentenza in relazione alla quale le parti hanno chiesto dichiararsene la revoca.
Diversamente è a dirsi in ordine a tutti i profili residui ed ulteriori in ragione dei quali il giudizio di separazione sarebbe proseguito (domanda di addebito, profili economici) e sui quali ultimi è intervenuta l'ordinanza presidenziale di cui s'è detto.
Su tali, ulteriori, aspetti occorre dare atto che l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, nelle more del prosieguo del giudizio di separazione ed all'esito della emessa sentenza di separazione, comporta la perdita dell'interesse delle parti ex art. 100
c.p.c. ad essi nonché espressione di rinunzia definitiva sia alla domanda di addebito inizialmente formulata che alle richieste economiche proposte e ciò porta come conseguenza inevitabile la dichiarazione, con la presente sentenza, di cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande ulteriori connesse con la separazione e per l'effetto, alla revoca dei soli provvedimenti presidenziali emessi con la detta ordinanza presidenziale ferma restando la intangibilità della sentenza già emessa per le ragioni sopra esposte.
In altre parole, l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, nelle more del giudizio di separazione, comporta la perdita dell'interesse delle parti ex art. 100 c.p.c. alla separazione personale e porta come conseguenza inevitabile la dichiarazione, con la presente sentenza, di cessazione della materia del contendere, rispetto a tutte le
4 domande connesse con la separazione e per l'effetto, alla revoca dei provvedimenti presidenziali emessi.
Va evidenziato che i coniugi separati possono riconciliarsi in qualsiasi momento, facendo cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice e non assumendo carattere dirimente la già menzionata formalità, rilevante ad altri fini.
La riconciliazione dei coniugi presuppone la presenza del c.d. animus conciliandi ovvero la volontà di entrambi i coniugi di ripristinare l'affectio coniugalis.
Il codice civile all'art 157 c.c. prevede che: I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
La norma, dunque, prevede che i coniugi di comune accordo, senza necessità dell'intervento del giudice, possono far cessare gli effetti della separazione o con espressa dichiarazione (riconciliazione espressa) oppure con un comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione (riconciliazione tacita).
Con la riconciliazione pertanto cessano automaticamente gli effetti della pronunciata separazione, oltre che dei provvedimenti presidenziali, ripristinandosi (v. Cass. n.
11418/1998; Cass. n. 18619/2003) Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013 (Rv.
627594 - 01) automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato (Cass. Civ. n. 6820/2021).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude, ma anzi comporta, che il Tribunale pronunci sulle spese, secondo la c.d. soccombenza virtuale e cioè secondo la soccombenza che vi sarebbe stata se non fosse venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito.
Orbene, nel caso presente, l'avvenuta riconciliazione e la sostanziale rinuncia a tutte le reciproche domande conduce inevitabilmente, anche in relazione alla natura della materia trattata, ad una compensazione integrale delle stesse.
Reputa, tuttavia, il Tribunale che alla luce delle gravi allegazioni di parte e della condanna subita dal resistente ( per i reati di cui agli artt 572, 582, 585 c.p. ai danni
5 della ricorrente, dei figli e della suocera) alla pena della reclusione di anni tre e mesi sei di reclusione in conseguenza della denunzia-querela sporta dalla ricorrente e stante la presenza di un minore, di investire i servizi sociali di Molfetta al fine di monitorare il nucleo familiare con onere di trasmettere relazione trimestrale al P.M. presso il Tribunale per i minori di Bari
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 5.10.2022, da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e per l'effetto revoca i provvedimenti presidenziali emessi con ordinanza del 26-27/02/2023;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi
Sociali di Molfetta ed al P.M. presso il Tribunale per i minori per gli adempimenti di cui in parte motiva.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, del 1.07.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
- dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4577/2022 R.G., riservata per la decisione in data 19.6.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lezza Maria Simona, Parte_1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Modugno Antonio, giusta Controparte_1 procura in atti
- RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 05.10.2022 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione con addebito al coniuge, . Controparte_1
1 A fondamento della domanda, ha dedotto: di avere contratto matrimonio con il resistente in Molfetta in data 12.06.2002; che dalla unione sono nati due figli: _1
, nata il [...], e , nato il [...]; che l'unione
[...] Persona_2 coniugale sarebbe stata caratterizzata da continue violenze fisiche e morali perpetrate dal resistente che si sarebbero moltiplicate anche a causa dell'assunzione da parte del marito di alcol e droga;
riferiva che anche durante la gravidanza, sarebbe R_ stata vittima, unitamente ai figli, di violenze continue, precisando che dall'età di tre anni avrebbe iniziato ad essere vittima di maltrattamenti da parte del padre, che in una occasione le avrebbe “rotto” il naso, mentre , da circa Persona_2 due anni, subirebbe sistematicamente violenza fisica da parte del padre.
Assumeva, ancora, di non avere più rapporti sessuali da circa sei anni con il coniuge, anche tenuto conto del fatto che quest'ultimo avrebbe instaurato una relazione extra coniugale con un'altra donna;
che nella casa coniugale viveva anche la madre, anch' ella vittima della “violenza bruta del genero”, che in data 22/9/2022 sporgeva querela, per la quale si instaurava la procedura del c.d. codice rosso poi integrata, che determinava l'applicazione allo stesso della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Su tali premesse, ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito, l'affidamento del figlio minore in via esclusiva, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del padre di , un assegno a titolo di contribuzione nel mantenimento Controparte_1 dei due figli di € 400,00 ciascuno, oltre alle spese straordinarie e all'aggiornamento secondo gli indici Istat, e il mantenimento per sé nella misura di 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla chiesta separazione, impugnava e contestava il contenuto dell'avverso ricorso, assumendo non essere vera l'intera ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente;
negava di essere un tossicodipendente e/o alcoldipendente e contestava di aver mai posto in essere le asserite condotte maltrattanti come ex adverso descritte anche in considerazione del fatto che lo stesso dal 2004 al 2014 svolgeva attività lavorativa, assunto da una azienda con sede legale in Molfetta, presso la città di Porto Vivo (provincia di
2 Trieste) presso i cantieri navali “Visentini” ed ha vissuto presso la città di Loreo, rientrando a Molfetta soltanto una volta al mese;
forniva una opposta versione dei fatti circa la querela sporta dalla ricorrente.
Su tali premesse ha chiesto dichiararsi la separazione con rigetto della domanda di addebito, disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
previsione di un contributo per il mantenimento dei figli di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e previsione di assegno per il mantenimento del coniuge di € 200,00, R_ chiedendo che l'assegno unico in favore dei figli e venisse Persona_2 corrisposto al 50% ad entrambi i coniugi.
Il Presidente, a seguito dell'ascolto dei due coniugi, rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale;
disponeva a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei due figli di € 200,00 mensili ciascuno, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese straordinarie. Indi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Al P.M. veniva data comunicazione al fine del suo intervento.
Successivamente, nella fase di merito, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status con concessione, all'esito, dei termini ex art 183 c.p.c., per cui la causa veniva assunta in riserva il 02.11.2023 per la decisione del Tribunale.
Con sentenza non definitiva n. 195/2024, pubbl. il 29/01/2024, il Tribunale ha disposto la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c.
(Anno 2002, Atto n. 81, Parte II, S. A., Comune di Molfetta).
Nel prosieguo del giudizio, i difensori, con istanza depositata in data 11.12.2024, hanno dato atto che i coniugi si sono riconciliati, giusta dichiarazione dagli stessi sottoscritta unitamente ai rispettivi difensori per autentica.
Il G.I., preso atto dell'intervenuta riconciliazione ha riservato la decisione al
Tribunale in composizione collegiale, senza termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
3 E' pacifico che tra le parti sia intervenuta la riconciliazione, per averlo queste ultime dichiarato nella dichiarazione datata 10.12.2024, sottoscritta dalle stesse e dai loro difensori, anche per autentica, depositata in data 11.12.2024, quale allegato all'istanza “di anticipazione di udienza e riconciliazione coniugi”.
Ai sensi dell'art. 154 c.c., la riconciliazione fra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
Va, tuttavia, osservato che nel caso di specie si è al cospetto di una sentenza parziale che ha già sancito, in relazione allo status, la separazione personale tra i coniugi.
Tale provvedimento, verosimilmente divenuto res iudicata (cfr art. 709 bis c.p.c.), non è in alcun modificabile in questa sede sicchè in parte qua il Collegio nulla può disporre venendo meno gli effetti della detta pronunzia quale conseguenza ipso iure della detta riconciliazione ex art. 708 c.p.c. che tuttavia non consente al tribunale di pronunziare alcunchè sulla detta sentenza in relazione alla quale le parti hanno chiesto dichiararsene la revoca.
Diversamente è a dirsi in ordine a tutti i profili residui ed ulteriori in ragione dei quali il giudizio di separazione sarebbe proseguito (domanda di addebito, profili economici) e sui quali ultimi è intervenuta l'ordinanza presidenziale di cui s'è detto.
Su tali, ulteriori, aspetti occorre dare atto che l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, nelle more del prosieguo del giudizio di separazione ed all'esito della emessa sentenza di separazione, comporta la perdita dell'interesse delle parti ex art. 100
c.p.c. ad essi nonché espressione di rinunzia definitiva sia alla domanda di addebito inizialmente formulata che alle richieste economiche proposte e ciò porta come conseguenza inevitabile la dichiarazione, con la presente sentenza, di cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande ulteriori connesse con la separazione e per l'effetto, alla revoca dei soli provvedimenti presidenziali emessi con la detta ordinanza presidenziale ferma restando la intangibilità della sentenza già emessa per le ragioni sopra esposte.
In altre parole, l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, nelle more del giudizio di separazione, comporta la perdita dell'interesse delle parti ex art. 100 c.p.c. alla separazione personale e porta come conseguenza inevitabile la dichiarazione, con la presente sentenza, di cessazione della materia del contendere, rispetto a tutte le
4 domande connesse con la separazione e per l'effetto, alla revoca dei provvedimenti presidenziali emessi.
Va evidenziato che i coniugi separati possono riconciliarsi in qualsiasi momento, facendo cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice e non assumendo carattere dirimente la già menzionata formalità, rilevante ad altri fini.
La riconciliazione dei coniugi presuppone la presenza del c.d. animus conciliandi ovvero la volontà di entrambi i coniugi di ripristinare l'affectio coniugalis.
Il codice civile all'art 157 c.c. prevede che: I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
La norma, dunque, prevede che i coniugi di comune accordo, senza necessità dell'intervento del giudice, possono far cessare gli effetti della separazione o con espressa dichiarazione (riconciliazione espressa) oppure con un comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione (riconciliazione tacita).
Con la riconciliazione pertanto cessano automaticamente gli effetti della pronunciata separazione, oltre che dei provvedimenti presidenziali, ripristinandosi (v. Cass. n.
11418/1998; Cass. n. 18619/2003) Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013 (Rv.
627594 - 01) automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato (Cass. Civ. n. 6820/2021).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude, ma anzi comporta, che il Tribunale pronunci sulle spese, secondo la c.d. soccombenza virtuale e cioè secondo la soccombenza che vi sarebbe stata se non fosse venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito.
Orbene, nel caso presente, l'avvenuta riconciliazione e la sostanziale rinuncia a tutte le reciproche domande conduce inevitabilmente, anche in relazione alla natura della materia trattata, ad una compensazione integrale delle stesse.
Reputa, tuttavia, il Tribunale che alla luce delle gravi allegazioni di parte e della condanna subita dal resistente ( per i reati di cui agli artt 572, 582, 585 c.p. ai danni
5 della ricorrente, dei figli e della suocera) alla pena della reclusione di anni tre e mesi sei di reclusione in conseguenza della denunzia-querela sporta dalla ricorrente e stante la presenza di un minore, di investire i servizi sociali di Molfetta al fine di monitorare il nucleo familiare con onere di trasmettere relazione trimestrale al P.M. presso il Tribunale per i minori di Bari
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 5.10.2022, da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e per l'effetto revoca i provvedimenti presidenziali emessi con ordinanza del 26-27/02/2023;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi
Sociali di Molfetta ed al P.M. presso il Tribunale per i minori per gli adempimenti di cui in parte motiva.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, del 1.07.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
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