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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cennella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 649/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4 giugno 2025 promossa d a
OGGETTO:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
CP_1
, in proprio e quali Eredi di , rappresentati e Parte_4 CP_2 professionale difesi dall'avv. LA RUSSA ANTONINO GERONIMO elettivamente domiciliati in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 20122 MILANO presso il difensore avv. LA RUSSA ANTONINO GERONIMO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTI
pagina 1 di 18 c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Parte_5
CANNELLA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA
MARIA 23 20122 MILANO presso il difensore avv. CANNELLA
GIUSEPPE, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLATO
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PICCINELLI FABIO CP_3
elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 46100
MANTOVA presso il difensore avv. PICCINELLI FABIO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLATO
contro
Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. OLIVA DAVIDE
[...]
( ) VIA SANT'ORSOLA 36 41121 MODENA;
C.F._1
( ) VIA LAMARMORA Controparte_5 C.F._2
40/A 20122 MILANO;
elettivamente domiciliata presso quest'ultima come da procura allegata
APPELLATA
CP_6
pagina 2 di 18 APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 943/23.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
943/2023 all'esito del giudizio di cui al RG. 1011/2021 in data 20 dicembre
2023, pubblicata in data 22 dicembre 2023, accogliere le seguenti conclusioni
:a. in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in
narrativa, la responsabilità solidale dell' Controparte_7
, del dott. e del Dott. a
[...] CP_3 CP_6
qualsiasi titolo dedotta, in ordine al decesso della sig.ra CP_2
occorso in data 06 marzo 2014 e per l'effetto condannare i medesimi, in via
tra loro solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da
perdita del rapporto parentale patito dai sig.ri Parte_1 Parte_2
e da quantificarsi secondo i parametri
[...] Parte_3 Parte_4
indicati in atti e risultanti nel corso del giudizio;
b. in via subordinata: nella
denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenga non sussistenti i
presupposti per la configurazione del danno da perdita del rapporto
parentale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la
responsabilità solidale dell Controparte_7
, del dott. e del Dott. a qualsiasi
[...] CP_3 CP_6 pagina 3 di 18 titolo dedotta, in ordine al decesso della sig.ra occorso in data CP_2
06 marzo 2014 e, per l'effetto, condannare i medesimi al risarcimento dei
danni patiti dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a titolo di danno da perdita di chance di sopravvivenza e di Parte_4
danno da perdita di chance del godimento del rapporto parentale da
determinarsi in via equitativa.(iii) in via istruttoria, per le ragioni dedotte in
parte motiva, disporsi ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la rinnovazione della
consulenza tecnica d'ufficio;(iv) in ogni caso: con vittoria di onorari,
competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre che del precedente
procedimento ex art 696 bis c.p.c., da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore che si dichiara antistatario, ed oltre alle spese di CTP e di CTU
e/o, in via subordinata, con compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite
di tutti i gradi e di ctu”
Dell'appellato Controparte_7
“ In via principale: rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1
ed avverso la Sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
943/2023 del Tribunale di Mantova poiché infondato e, per l'effetto,
confermare interamente la sentenza impugnata e dunque accertare e
dichiarare l'assenza di responsabilità sanitaria in capo ad
[...]
per la morte della Sig.ra e, per l'effetto, Controparte_7 CP_2
rigettare la richiesta di risarcimento dei danni (danno da perdita del rapporto
pagina 4 di 18 parentale, danno da perdita di chance di sopravvivenza e danno da perdita di
chance del godimento del rapporto parentale) formulata dagli appellanti nei
confronti del nosocomio;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accertamento della responsabilità medica, rigettare la domanda di condanna
al risarcimento dell'Ospedale ai sensi dell'art. 2236 c.c. ;in via ulteriormente
subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità
medica e di condanna dell' al risarcimento del danno, accertare e CP_7
dichiarare che il Dott. è contrattualmente obbligato a manlevare CP_3
ed a tenere indenne per l'intera somma Controparte_7
riconosciuta agli eredi della Sig.ra a titolo di risarcimento;
in via CP_2
ancora ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato
riconoscimento dell'obbligo di manleva del Dott. , accertare e CP_3
dichiarare il diritto di rivalsa dell'Ospedale verso il sanitario o, in mancanza,
ai sensi dell'art. 2055 c.c. il diritto di regresso del nosocomio verso il medico
per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni modo: accertare e dichiarare non
provata la richiesta di risarcimento danni né nell'an né nel quantum e, per
l'effetto, rigettarla;
in via istruttoria omissis…”
Dell'appellato dott. CP_3
“In via principale: rigettare l'appello proposto dagli eredi della sig.ra
avverso la Sentenza n. 943/2023 del Tribunale di Mantova, in CP_2
quanto infondato e, per l'effetto, confermare interamente la sentenza emessa
pagina 5 di 18 in primo grado, escludendo qualsiasi responsabilità medica ed obbligo
risarcitorio in capo al dott. ; in via subordinata: nella denegata e non CP_3
temuta ipotesi di accertamento della responsabilità medica, rigettare la
domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni lamentati dagli
appellanti, ai sensi dell'art. 2236 c.c.; in via ulteriormente subordinata: -
accertare e dichiarare che non sono stati provati né l'an né il quantum dei
danni domandati e per l'effetto rigettare comunque la domanda di condanna
al risarcimento degli stessi;
- in via ancora subordinata: - nella denegata e
non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità medica e di condanna
al risarcimento del danno, accertare e dichiarare il diritto di regresso ex art.
2055 c.c. del dott. verso gli altri condebitori solidali;
- in ogni CP_3
modo, nell'ipotesi di condanna del dott. al risarcimento dei danni, CP_3
accertare e dichiarare che è obbligata a garantire il Controparte_4
medico per l'intera somma per cui vi sarebbe condanna e per l'effetto
condannare a pagare agli appellanti quanto il medico Controparte_4
sarebbe tenuto a pagare o a corrispondere al medico quanto pagato da
quest'ultimo agli appellanti, comprese le spese legali riconosciute a favore
degli appellanti e/o a favore di in via Controparte_7
istruttoria: omissis- condannare la parte appellante alla rifusione delle spese
di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente grado di appello, oltre
spese generali 15%, IVA e CPA”
Dell'appellata Controparte_4 pagina 6 di 18 “ In via principale, rigettare l'appello proposto, quanto nei confronti di
, anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in Controparte_4
quanto inammissibile o comunque infondato in fatto ed in diritto,
confermando la sentenza n. 943/2023 del Tribunale di Mantova;
in ogni caso
rigettare qualsivoglia domanda formulata nei confronti di P_
perché inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
inoltre con
[...]
riferimento alla domanda promossa dai Sigg.ri - in via principale, CP_2
rigettare la domanda proposta in quanto prescritta e/o infondata in fatto e
diritto, sia in punto di an che di quantum;
- in via subordinata, nella denegata
ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. , da valutarsi esclusivamente CP_3
ai sensi dell'art. 2043 e 2236 c.c., condannare l' , il Controparte_7
Dott. ed il Dott. , previo accertamento delle loro percentuali di CP_6 CP_3
responsabilità nella vicenda clinica della Sig.ra per le quote di CP_2
rispettiva competenza, ovvero in solido tra loro, al risarcimento del danno in
concreto accertato come direttamente ed immediatamente riconducibile
all'accertato inadempimento;
con riferimento alla domanda di
rivalsa/regresso promossa dall'Ospedale nei confronti del Dott. : in via CP_3
principale rigettare la domanda dell'Ospedale perché improponibile,
improcedibile, inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, nonché per la
nullità della clausola di manleva contenuta nel contratto del Dott. ;- in CP_3
via subordinata, accogliere la domanda nei limiti e nella minor percentuale
indicata in atti o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di
pagina 7 di 18 giustizia; qualora si ritenga ritualmente proposta la domanda di garanzia del
Dott. nei confronti di :- in via principale, CP_3 Controparte_4
respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della
inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa
per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza, o comunque per l'estraneità
della fattispecie dall'oggetto del contratto;
- in via subordinata, condannare la
esponente compagnia assicurativa ad indennizzare l'assicurato nei limiti della
quota di responsabilità a lui direttamente ascrivibile (di cui si chiede la
determinazione) e fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.000.000,00,
da considerarsi unico per sinistro e per anno assicurativo;
- in via di estremo
subordine, nonché nella denegata ipotesi in cui la manleva di P_
non venga limitata alla quota di responsabilità direttamente
[...]
ascrivibile al Dott. , in funzione del diritto di rivalsa e/o regresso di CP_3
ed anche in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., Controparte_4
previo accertamento delle quote di colpa direttamente imputabili
all' al Dott. ed al Dott. condannare l' CP_7 CP_3 CP_6 CP_7
e/o il Dott. a rimborsare ad quanto
[...] CP_6 Controparte_4
la stessa dovesse pagare all'esito del giudizio in misura superiore all'importo
dovuto per la quota direttamente di competenza del Dott. ; in ogni caso CP_3
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso
spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. In via istruttoria, omissis”
pagina 8 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 943/23 il Tribunale di Mantova respingeva la domanda di
, e di condanna, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido, del dott. e dell al risarcimento CP_3 Controparte_7
dei danni subiti in conseguenza della morte di – figlia e sorella CP_2
degli attori – avvenuta il 6 marzo 2014 dopo che la stessa si era sottoposta ad intervento di “ recidiva laparocele” e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della struttura sanitaria, del medico e di P_
, da quest'ultimo chiamata in garanzia.
[...]
Sulla base della relazione peritale depositata nel procedimento di AT (
dott.ssa gli attori avevano dedotto che la non corretta gestione della Per_1
crisi respiratoria insorta dopo l'intervento, per la rottura del tubo tracheale a seguito di un violento accesso di tosse, aveva precluso alla paziente di essere sottoposta con elevate possibilità di successo, attesa la giovane età ( 41 anni) e l'assenza di significative pregresse patologie, ad intervento chirurgico riparatorio della lesione tracheale.
Rigettando la domanda il tribunale argomentava che, la rottura della trachea non era riconducibile ad un errore commesso nella fase di intubazione in quanto dall'esame autoptico era emerso che la trachea della paziente presentava un difetto strutturale (ipotrofia della pars membranacea) che aveva provocato un indebolimento della parete che, in condizioni di maggiore pagina 9 di 18 vulnerabilità, si era lacerata in seguito all'accesso di tosse.
Quanto alla prospettata gestione non corretta della fase emergenziale, insorta dopo l'intervento, il tribunale faceva rilevare che, sotto il profilo del timing
nessuna condotta censurabile era stata rilevata sia dal dott. ( Persona_2
consulente del Pubblico Ministero) che dal dott. ( Ctu nominato nel Per_3
giudizio di merito) e che neppure l'approccio scelto dai sanitari, una volta acclarata tramite TAC la rottura della trachea, era criticabile in quanto non vi potevano essere alternative praticabili.
La sentenza è stata gravata dai congiunti di che hanno insistito CP_2
per l'accoglimento delle domande risarcitorie.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
Il dott. è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. CP_6
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i familiari di censurano l'insufficiente CP_2
motivazione della decisione nella parte in cui il primo giudice si era uniformato alle risultanze della relazione peritale depositata nel giudizio di merito (dott. ) senza un'adeguata giustificazione delle ragioni che lo Per_3
avevano indotto a discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuto il Ctu nel pagina 10 di 18 procedimento di AT ( dott.ssa Per_1
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui si era esclusa la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte di CP_2
nonostante fosse stata fornita la prova in giudizio della sua sussistenza.
[...]
Assumono che l'emergenza respiratoria, se correttamente gestita, avrebbe consentito alla paziente di avvalersi di un adeguato trattamento chirurgico di riparazione della lesione tracheale che ne avrebbe garantito la sopravvivenza.
Richiamano a tal fine le risultanze della relazione peritale depositata nel procedimento di Atp secondo cui l'intubazione aveva indebolito la trachea della paziente che, in seguito ad un violento colpo di tosse, si era lesionata e che, dopo l'intervento, quando era sorta l'emergenza respiratoria,
nell'effettuare la manovra di re-intubazione, il tubo era stato mal inserito ed aveva ostruito le vie respiratorie, con ingresso dell'ossigeno dall'esterno anziché all'interno dei polmoni.
Con il terzo motivo si dolgono della condanna alle spese assumendo che la complessità della vicenda avrebbe dovuto indurre il primo giudice a compensarle.
Con il quarto motivo censurano la loro condanna al pagamento delle spese di
Ctu.
-----------------------
pagina 11 di 18 I primi due motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Nell'atto introduttivo del giudizio i familiari di individuavano CP_2
la condotta negligente dei sanitari nella non corretta gestione della fase emergenziale insorta dopo l'intervento chirurgico, mentre nessun profilo di colpa veniva evidenziato in relazione alla lesione della trachea.
I dubbi relativi alla possibile lesione della trachea durante l'intubazione della paziente sono stati, in ogni caso, fugati dalle risultanze dell'esame autoptico che evidenziava una fragilità preesistente della trachea, tale da aver determinato un indebolimento della parete e la conseguente lacerazione del tubo tracheale in conseguenza di un violento accesso di tosse, dopo l'intervento.
In questa fase di giudizio gli appellanti richiamano, peraltro in modo assai generico, le conclusioni cui era pervenuta la dott.ssa nel procedimento Per_4
di AT secondo la quale a partire dal momento in cui fu diagnosticata, a mezzo TAC, alle ore 15.14, la lesione tracheale, la gestione dell'emergenza respiratoria della paziente non fu né corretta né adeguata.
In particolare, dal riscontro di bradicardia severa al momento del ricovero in terapia intensiva della paziente la dott.ssa desumeva che la manovra di Per_1
re-intubazione, effettuata dal dott. in urgenza nella stessa sala TAC, CP_3
aveva comportato “l'avanzamento del tubo tracheale all'interno della trachea,
pagina 12 di 18 ma con fuoriuscita del tubo dalla breccia tracheale”; circostanza, a suo dire,
confermata, dalla mancata visualizzazione dell'albero bronchiale con la broncoscopia.
A detta della dott.ssa il tubo tracheale doveva, invece, essere Per_1
posizionato in fibrobroncoscopia diretta, oltre la lesione tracheale, in modo da garantire l'arrivo dell'aria nelle vie aeree, con conseguente risoluzione dell'ipossia oppure, quale diversa opzione, l'anestesista avrebbe dovuto effettuare una cricotiroidotomia d'urgenza che avrebbe garantito l'ossigenazione della paziente.
I motivi sono infondati.
Concluso l'intervento chirurgico alle ore 12.35, alle ore 14.40 la paziente presentava un edema al volto dopo un violento accesso di tosse;
alle ore 15.01
il dott. anestesista, correggeva la diagnosi da edema in enfisema CP_3
sottocutaneo e richiedeva con urgenza una TAC torace con e senza mezzo di contrasto;
alle 15.14 all'esito della TAC si riscontrava un “ massivo
pneumomediastino che risale lungo la regione anatomica del capo e del collo
e interessa i tessuti molli del torace anteriormente e posteriormente sostenuta
da una discontinuità della parete posteriore tracheale a partenza da un piano
passante dal soma D2 ed estesa longitudinalmente per circa 4 cm con
ripristino dell'integrità a circa 2,5 cm di distanza dalla biforcazione…”
Come chiarito dall'esame autoptico la lesione della trachea partiva a circa 9
pagina 13 di 18 cm dall'epiglottide e si arrestava a circa 3,5 cm dalla biforcazione della trachea ossia dal punto in cui la trachea si divide in due bronchi principali,
destro e sinistro, in corrispondenza della quinta vertebra toracica.
Già in ragione della posizione della lesione tracheale e della sua estensione longitudinale è quindi da escludere la possibilità – prospettata dalla dott. ssa
- di attuare, quale manovra “salva vita”, la cricotiroidotomia1 in Per_1
quanto, come chiarito dal dott. , “procedura impraticabile posto che Per_3
porta un posizionamento del presidio terapeutico a monte della lesione, senza
alcuna possibilità di ossigenazione e con effetto di incrementare il quadro di
pneumomediastino” ossia di fuoriuscita dell'aria che, per effetto della lacerazione, migra nello spazio mediastinico.
Quale ulteriore manovra d'emergenza la dott.ssa indicava il Per_4
posizionamento di un tubo di calibro inferiore ( 6.0) per entrare in uno dei due bronchi, così impedendo che l'aria potesse disperdersi nel mediastino.
Al riguardo mette conto evidenziare che tale manovra di emergenza avrebbe dovuto essere posta in essere non in sala operatoria e/o di rianimazione, ma nella stessa sala TAC perché intorno alle ore 15.14-15.55, mentre i medici valutavano il referto radiologico e consideravano le possibili soluzioni da adottare, la signora iniziava a manifestare segni di difficoltà CP_2
respiratoria e di desaturazione che imponevano la necessità di intubazione. 1 Trattasi di accesso chirurgico alle vie aeree mediante perforazione, attraverso la cute del collo, della membrana cricotiroidea per inserire in trachea una cannula al fine di ossigenare il paziente. pagina 14 di 18 Come rilevato dal dott. ( Ctu nel giudizio di merito) “la dotazione Per_3
strumentale per la gestione delle vie aeree in una sala per TC non prevede la
disponibilità di un fibroscopio o di altro materiale di particolare complessità,
ma piuttosto presidi di base e di rapido e semplice utilizzo, come quanto
utilizzato nel caso di specie”.
Al di là di tali considerazioni relative all'inesigibilità di una diversa condotta dei sanitari, in ragione del momento e del luogo in cui si era verificata la grave crisi respiratoria in condizioni di assoluta urgenza, anche sotto il profilo dell'efficacia della predetta opzione le considerazioni svolte dal dott. , Per_3
supportate da pubblicazioni scientifiche meritano di essere condivise.
In tema di possibili diversi approcci terapeutici praticabili, richiamando una pubblicazione afferente il management conservativo ( pag. 29 della relazione peritale) il Ctu faceva rilevare che in presenza di una “ long rupture”, quale quella presentata dalla paziente, anche se diagnosticata rapidamente, il trattamento conservativo avrebbe dovuto prevedere il “ posizionamento di un
tubo tracheale con la cuffia posizionata e infilata al di sotto della lesione che,
in questo caso era così vicina alla carena tracheale da non lasciare nemmeno
lo spazio necessario all'inflazione stessa…inoltre l'inflazione della cuffia
avrebbe sicuramente favorito un'ulteriore lacerazione della trachea fino a
coinvolgere la carena tracheale” ossia il punto in cui la trachea si biforca,
formando i due bronchi principali (destro e sinistro).
pagina 15 di 18 Assumeva la dott.ssa che la manovra di intubazione, effettuata in sala Per_5
TAC dal dott. avrebbe determinato un ulteriore aggravamento della CP_3
lacerazione tracheale in quanto l'impossibilità per l'operatore di vedere gli anelli tracheali era segno della fuoriuscita del tubo dalla breccia tracheale verso il mediastino.
Ma anche queste conclusioni sono state confutate dal dott. il quale, al Per_3
riguardo, faceva rilevare che: “ in tale frangente emergenziale l'aria nel
mediastino poteva spingere la pars membranacea lacerata verso l'orifizio del
tubo tracheale e quindi ostacolare e alterare completamente la visione
dell'operatore al fibroscopio che non riconosce, in questa condizione di
altissima difficolta, le normali strutture anatomiche semplicemente perché non
sono riconoscibili” ( pag. 27 della relazione peritale).
Questa Corte ritiene, pertanto, che le conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa non siano condivisibili perché prospettano delle opzioni non aderenti Per_4
alla peculiarità e alla gravità della lesione tracheale presentata dalla signora cui aveva fatto seguito il pneumomediastino, ossia ad un caso clinico CP_2
drammatico connotato dall'inesistenza di valide alternative terapeutiche e da una percentuale assai elevata di mortalità
Il terzo motivo di gravame è infondato.
Il caso clinico affrontato, sia pure nella sua complessità, non integra quelle “
gravi ed eccezionali ragioni” in presenza delle quali è consentito derogare alla pagina 16 di 18 regola della soccombenza dalla Suprema Corte individuate in caso di
"mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento
giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile
contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. n.
23940/2017; Cass. SS.UU. n. 8053/2014).
Anche le spese di consulenza tecnica, in quanto funzionale all'esame della pretesa avanzata dagli attori-appellanti vanno poste a carico di questi ultimi.
Per la loro soccombenza gli appellanti principali vanno condannati a rifondere in favore dell' , di e di Controparte_7 CP_3 P_
le spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte
[...]
processuale, in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio,
euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna gli appellanti a rifondere in favore di Controparte_7
pagina 17 di 18 e le spese del grado, liquidate come CP_3 Controparte_4
in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cennella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 649/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4 giugno 2025 promossa d a
OGGETTO:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
CP_1
, in proprio e quali Eredi di , rappresentati e Parte_4 CP_2 professionale difesi dall'avv. LA RUSSA ANTONINO GERONIMO elettivamente domiciliati in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 20122 MILANO presso il difensore avv. LA RUSSA ANTONINO GERONIMO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTI
pagina 1 di 18 c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Parte_5
CANNELLA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA
MARIA 23 20122 MILANO presso il difensore avv. CANNELLA
GIUSEPPE, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLATO
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PICCINELLI FABIO CP_3
elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 46100
MANTOVA presso il difensore avv. PICCINELLI FABIO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLATO
contro
Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. OLIVA DAVIDE
[...]
( ) VIA SANT'ORSOLA 36 41121 MODENA;
C.F._1
( ) VIA LAMARMORA Controparte_5 C.F._2
40/A 20122 MILANO;
elettivamente domiciliata presso quest'ultima come da procura allegata
APPELLATA
CP_6
pagina 2 di 18 APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 943/23.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
943/2023 all'esito del giudizio di cui al RG. 1011/2021 in data 20 dicembre
2023, pubblicata in data 22 dicembre 2023, accogliere le seguenti conclusioni
:a. in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in
narrativa, la responsabilità solidale dell' Controparte_7
, del dott. e del Dott. a
[...] CP_3 CP_6
qualsiasi titolo dedotta, in ordine al decesso della sig.ra CP_2
occorso in data 06 marzo 2014 e per l'effetto condannare i medesimi, in via
tra loro solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da
perdita del rapporto parentale patito dai sig.ri Parte_1 Parte_2
e da quantificarsi secondo i parametri
[...] Parte_3 Parte_4
indicati in atti e risultanti nel corso del giudizio;
b. in via subordinata: nella
denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenga non sussistenti i
presupposti per la configurazione del danno da perdita del rapporto
parentale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la
responsabilità solidale dell Controparte_7
, del dott. e del Dott. a qualsiasi
[...] CP_3 CP_6 pagina 3 di 18 titolo dedotta, in ordine al decesso della sig.ra occorso in data CP_2
06 marzo 2014 e, per l'effetto, condannare i medesimi al risarcimento dei
danni patiti dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a titolo di danno da perdita di chance di sopravvivenza e di Parte_4
danno da perdita di chance del godimento del rapporto parentale da
determinarsi in via equitativa.(iii) in via istruttoria, per le ragioni dedotte in
parte motiva, disporsi ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la rinnovazione della
consulenza tecnica d'ufficio;(iv) in ogni caso: con vittoria di onorari,
competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre che del precedente
procedimento ex art 696 bis c.p.c., da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore che si dichiara antistatario, ed oltre alle spese di CTP e di CTU
e/o, in via subordinata, con compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite
di tutti i gradi e di ctu”
Dell'appellato Controparte_7
“ In via principale: rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1
ed avverso la Sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
943/2023 del Tribunale di Mantova poiché infondato e, per l'effetto,
confermare interamente la sentenza impugnata e dunque accertare e
dichiarare l'assenza di responsabilità sanitaria in capo ad
[...]
per la morte della Sig.ra e, per l'effetto, Controparte_7 CP_2
rigettare la richiesta di risarcimento dei danni (danno da perdita del rapporto
pagina 4 di 18 parentale, danno da perdita di chance di sopravvivenza e danno da perdita di
chance del godimento del rapporto parentale) formulata dagli appellanti nei
confronti del nosocomio;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accertamento della responsabilità medica, rigettare la domanda di condanna
al risarcimento dell'Ospedale ai sensi dell'art. 2236 c.c. ;in via ulteriormente
subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità
medica e di condanna dell' al risarcimento del danno, accertare e CP_7
dichiarare che il Dott. è contrattualmente obbligato a manlevare CP_3
ed a tenere indenne per l'intera somma Controparte_7
riconosciuta agli eredi della Sig.ra a titolo di risarcimento;
in via CP_2
ancora ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato
riconoscimento dell'obbligo di manleva del Dott. , accertare e CP_3
dichiarare il diritto di rivalsa dell'Ospedale verso il sanitario o, in mancanza,
ai sensi dell'art. 2055 c.c. il diritto di regresso del nosocomio verso il medico
per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni modo: accertare e dichiarare non
provata la richiesta di risarcimento danni né nell'an né nel quantum e, per
l'effetto, rigettarla;
in via istruttoria omissis…”
Dell'appellato dott. CP_3
“In via principale: rigettare l'appello proposto dagli eredi della sig.ra
avverso la Sentenza n. 943/2023 del Tribunale di Mantova, in CP_2
quanto infondato e, per l'effetto, confermare interamente la sentenza emessa
pagina 5 di 18 in primo grado, escludendo qualsiasi responsabilità medica ed obbligo
risarcitorio in capo al dott. ; in via subordinata: nella denegata e non CP_3
temuta ipotesi di accertamento della responsabilità medica, rigettare la
domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni lamentati dagli
appellanti, ai sensi dell'art. 2236 c.c.; in via ulteriormente subordinata: -
accertare e dichiarare che non sono stati provati né l'an né il quantum dei
danni domandati e per l'effetto rigettare comunque la domanda di condanna
al risarcimento degli stessi;
- in via ancora subordinata: - nella denegata e
non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità medica e di condanna
al risarcimento del danno, accertare e dichiarare il diritto di regresso ex art.
2055 c.c. del dott. verso gli altri condebitori solidali;
- in ogni CP_3
modo, nell'ipotesi di condanna del dott. al risarcimento dei danni, CP_3
accertare e dichiarare che è obbligata a garantire il Controparte_4
medico per l'intera somma per cui vi sarebbe condanna e per l'effetto
condannare a pagare agli appellanti quanto il medico Controparte_4
sarebbe tenuto a pagare o a corrispondere al medico quanto pagato da
quest'ultimo agli appellanti, comprese le spese legali riconosciute a favore
degli appellanti e/o a favore di in via Controparte_7
istruttoria: omissis- condannare la parte appellante alla rifusione delle spese
di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente grado di appello, oltre
spese generali 15%, IVA e CPA”
Dell'appellata Controparte_4 pagina 6 di 18 “ In via principale, rigettare l'appello proposto, quanto nei confronti di
, anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in Controparte_4
quanto inammissibile o comunque infondato in fatto ed in diritto,
confermando la sentenza n. 943/2023 del Tribunale di Mantova;
in ogni caso
rigettare qualsivoglia domanda formulata nei confronti di P_
perché inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
inoltre con
[...]
riferimento alla domanda promossa dai Sigg.ri - in via principale, CP_2
rigettare la domanda proposta in quanto prescritta e/o infondata in fatto e
diritto, sia in punto di an che di quantum;
- in via subordinata, nella denegata
ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. , da valutarsi esclusivamente CP_3
ai sensi dell'art. 2043 e 2236 c.c., condannare l' , il Controparte_7
Dott. ed il Dott. , previo accertamento delle loro percentuali di CP_6 CP_3
responsabilità nella vicenda clinica della Sig.ra per le quote di CP_2
rispettiva competenza, ovvero in solido tra loro, al risarcimento del danno in
concreto accertato come direttamente ed immediatamente riconducibile
all'accertato inadempimento;
con riferimento alla domanda di
rivalsa/regresso promossa dall'Ospedale nei confronti del Dott. : in via CP_3
principale rigettare la domanda dell'Ospedale perché improponibile,
improcedibile, inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, nonché per la
nullità della clausola di manleva contenuta nel contratto del Dott. ;- in CP_3
via subordinata, accogliere la domanda nei limiti e nella minor percentuale
indicata in atti o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di
pagina 7 di 18 giustizia; qualora si ritenga ritualmente proposta la domanda di garanzia del
Dott. nei confronti di :- in via principale, CP_3 Controparte_4
respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della
inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa
per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza, o comunque per l'estraneità
della fattispecie dall'oggetto del contratto;
- in via subordinata, condannare la
esponente compagnia assicurativa ad indennizzare l'assicurato nei limiti della
quota di responsabilità a lui direttamente ascrivibile (di cui si chiede la
determinazione) e fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.000.000,00,
da considerarsi unico per sinistro e per anno assicurativo;
- in via di estremo
subordine, nonché nella denegata ipotesi in cui la manleva di P_
non venga limitata alla quota di responsabilità direttamente
[...]
ascrivibile al Dott. , in funzione del diritto di rivalsa e/o regresso di CP_3
ed anche in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., Controparte_4
previo accertamento delle quote di colpa direttamente imputabili
all' al Dott. ed al Dott. condannare l' CP_7 CP_3 CP_6 CP_7
e/o il Dott. a rimborsare ad quanto
[...] CP_6 Controparte_4
la stessa dovesse pagare all'esito del giudizio in misura superiore all'importo
dovuto per la quota direttamente di competenza del Dott. ; in ogni caso CP_3
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso
spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. In via istruttoria, omissis”
pagina 8 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 943/23 il Tribunale di Mantova respingeva la domanda di
, e di condanna, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido, del dott. e dell al risarcimento CP_3 Controparte_7
dei danni subiti in conseguenza della morte di – figlia e sorella CP_2
degli attori – avvenuta il 6 marzo 2014 dopo che la stessa si era sottoposta ad intervento di “ recidiva laparocele” e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della struttura sanitaria, del medico e di P_
, da quest'ultimo chiamata in garanzia.
[...]
Sulla base della relazione peritale depositata nel procedimento di AT (
dott.ssa gli attori avevano dedotto che la non corretta gestione della Per_1
crisi respiratoria insorta dopo l'intervento, per la rottura del tubo tracheale a seguito di un violento accesso di tosse, aveva precluso alla paziente di essere sottoposta con elevate possibilità di successo, attesa la giovane età ( 41 anni) e l'assenza di significative pregresse patologie, ad intervento chirurgico riparatorio della lesione tracheale.
Rigettando la domanda il tribunale argomentava che, la rottura della trachea non era riconducibile ad un errore commesso nella fase di intubazione in quanto dall'esame autoptico era emerso che la trachea della paziente presentava un difetto strutturale (ipotrofia della pars membranacea) che aveva provocato un indebolimento della parete che, in condizioni di maggiore pagina 9 di 18 vulnerabilità, si era lacerata in seguito all'accesso di tosse.
Quanto alla prospettata gestione non corretta della fase emergenziale, insorta dopo l'intervento, il tribunale faceva rilevare che, sotto il profilo del timing
nessuna condotta censurabile era stata rilevata sia dal dott. ( Persona_2
consulente del Pubblico Ministero) che dal dott. ( Ctu nominato nel Per_3
giudizio di merito) e che neppure l'approccio scelto dai sanitari, una volta acclarata tramite TAC la rottura della trachea, era criticabile in quanto non vi potevano essere alternative praticabili.
La sentenza è stata gravata dai congiunti di che hanno insistito CP_2
per l'accoglimento delle domande risarcitorie.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
Il dott. è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. CP_6
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i familiari di censurano l'insufficiente CP_2
motivazione della decisione nella parte in cui il primo giudice si era uniformato alle risultanze della relazione peritale depositata nel giudizio di merito (dott. ) senza un'adeguata giustificazione delle ragioni che lo Per_3
avevano indotto a discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuto il Ctu nel pagina 10 di 18 procedimento di AT ( dott.ssa Per_1
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui si era esclusa la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte di CP_2
nonostante fosse stata fornita la prova in giudizio della sua sussistenza.
[...]
Assumono che l'emergenza respiratoria, se correttamente gestita, avrebbe consentito alla paziente di avvalersi di un adeguato trattamento chirurgico di riparazione della lesione tracheale che ne avrebbe garantito la sopravvivenza.
Richiamano a tal fine le risultanze della relazione peritale depositata nel procedimento di Atp secondo cui l'intubazione aveva indebolito la trachea della paziente che, in seguito ad un violento colpo di tosse, si era lesionata e che, dopo l'intervento, quando era sorta l'emergenza respiratoria,
nell'effettuare la manovra di re-intubazione, il tubo era stato mal inserito ed aveva ostruito le vie respiratorie, con ingresso dell'ossigeno dall'esterno anziché all'interno dei polmoni.
Con il terzo motivo si dolgono della condanna alle spese assumendo che la complessità della vicenda avrebbe dovuto indurre il primo giudice a compensarle.
Con il quarto motivo censurano la loro condanna al pagamento delle spese di
Ctu.
-----------------------
pagina 11 di 18 I primi due motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Nell'atto introduttivo del giudizio i familiari di individuavano CP_2
la condotta negligente dei sanitari nella non corretta gestione della fase emergenziale insorta dopo l'intervento chirurgico, mentre nessun profilo di colpa veniva evidenziato in relazione alla lesione della trachea.
I dubbi relativi alla possibile lesione della trachea durante l'intubazione della paziente sono stati, in ogni caso, fugati dalle risultanze dell'esame autoptico che evidenziava una fragilità preesistente della trachea, tale da aver determinato un indebolimento della parete e la conseguente lacerazione del tubo tracheale in conseguenza di un violento accesso di tosse, dopo l'intervento.
In questa fase di giudizio gli appellanti richiamano, peraltro in modo assai generico, le conclusioni cui era pervenuta la dott.ssa nel procedimento Per_4
di AT secondo la quale a partire dal momento in cui fu diagnosticata, a mezzo TAC, alle ore 15.14, la lesione tracheale, la gestione dell'emergenza respiratoria della paziente non fu né corretta né adeguata.
In particolare, dal riscontro di bradicardia severa al momento del ricovero in terapia intensiva della paziente la dott.ssa desumeva che la manovra di Per_1
re-intubazione, effettuata dal dott. in urgenza nella stessa sala TAC, CP_3
aveva comportato “l'avanzamento del tubo tracheale all'interno della trachea,
pagina 12 di 18 ma con fuoriuscita del tubo dalla breccia tracheale”; circostanza, a suo dire,
confermata, dalla mancata visualizzazione dell'albero bronchiale con la broncoscopia.
A detta della dott.ssa il tubo tracheale doveva, invece, essere Per_1
posizionato in fibrobroncoscopia diretta, oltre la lesione tracheale, in modo da garantire l'arrivo dell'aria nelle vie aeree, con conseguente risoluzione dell'ipossia oppure, quale diversa opzione, l'anestesista avrebbe dovuto effettuare una cricotiroidotomia d'urgenza che avrebbe garantito l'ossigenazione della paziente.
I motivi sono infondati.
Concluso l'intervento chirurgico alle ore 12.35, alle ore 14.40 la paziente presentava un edema al volto dopo un violento accesso di tosse;
alle ore 15.01
il dott. anestesista, correggeva la diagnosi da edema in enfisema CP_3
sottocutaneo e richiedeva con urgenza una TAC torace con e senza mezzo di contrasto;
alle 15.14 all'esito della TAC si riscontrava un “ massivo
pneumomediastino che risale lungo la regione anatomica del capo e del collo
e interessa i tessuti molli del torace anteriormente e posteriormente sostenuta
da una discontinuità della parete posteriore tracheale a partenza da un piano
passante dal soma D2 ed estesa longitudinalmente per circa 4 cm con
ripristino dell'integrità a circa 2,5 cm di distanza dalla biforcazione…”
Come chiarito dall'esame autoptico la lesione della trachea partiva a circa 9
pagina 13 di 18 cm dall'epiglottide e si arrestava a circa 3,5 cm dalla biforcazione della trachea ossia dal punto in cui la trachea si divide in due bronchi principali,
destro e sinistro, in corrispondenza della quinta vertebra toracica.
Già in ragione della posizione della lesione tracheale e della sua estensione longitudinale è quindi da escludere la possibilità – prospettata dalla dott. ssa
- di attuare, quale manovra “salva vita”, la cricotiroidotomia1 in Per_1
quanto, come chiarito dal dott. , “procedura impraticabile posto che Per_3
porta un posizionamento del presidio terapeutico a monte della lesione, senza
alcuna possibilità di ossigenazione e con effetto di incrementare il quadro di
pneumomediastino” ossia di fuoriuscita dell'aria che, per effetto della lacerazione, migra nello spazio mediastinico.
Quale ulteriore manovra d'emergenza la dott.ssa indicava il Per_4
posizionamento di un tubo di calibro inferiore ( 6.0) per entrare in uno dei due bronchi, così impedendo che l'aria potesse disperdersi nel mediastino.
Al riguardo mette conto evidenziare che tale manovra di emergenza avrebbe dovuto essere posta in essere non in sala operatoria e/o di rianimazione, ma nella stessa sala TAC perché intorno alle ore 15.14-15.55, mentre i medici valutavano il referto radiologico e consideravano le possibili soluzioni da adottare, la signora iniziava a manifestare segni di difficoltà CP_2
respiratoria e di desaturazione che imponevano la necessità di intubazione. 1 Trattasi di accesso chirurgico alle vie aeree mediante perforazione, attraverso la cute del collo, della membrana cricotiroidea per inserire in trachea una cannula al fine di ossigenare il paziente. pagina 14 di 18 Come rilevato dal dott. ( Ctu nel giudizio di merito) “la dotazione Per_3
strumentale per la gestione delle vie aeree in una sala per TC non prevede la
disponibilità di un fibroscopio o di altro materiale di particolare complessità,
ma piuttosto presidi di base e di rapido e semplice utilizzo, come quanto
utilizzato nel caso di specie”.
Al di là di tali considerazioni relative all'inesigibilità di una diversa condotta dei sanitari, in ragione del momento e del luogo in cui si era verificata la grave crisi respiratoria in condizioni di assoluta urgenza, anche sotto il profilo dell'efficacia della predetta opzione le considerazioni svolte dal dott. , Per_3
supportate da pubblicazioni scientifiche meritano di essere condivise.
In tema di possibili diversi approcci terapeutici praticabili, richiamando una pubblicazione afferente il management conservativo ( pag. 29 della relazione peritale) il Ctu faceva rilevare che in presenza di una “ long rupture”, quale quella presentata dalla paziente, anche se diagnosticata rapidamente, il trattamento conservativo avrebbe dovuto prevedere il “ posizionamento di un
tubo tracheale con la cuffia posizionata e infilata al di sotto della lesione che,
in questo caso era così vicina alla carena tracheale da non lasciare nemmeno
lo spazio necessario all'inflazione stessa…inoltre l'inflazione della cuffia
avrebbe sicuramente favorito un'ulteriore lacerazione della trachea fino a
coinvolgere la carena tracheale” ossia il punto in cui la trachea si biforca,
formando i due bronchi principali (destro e sinistro).
pagina 15 di 18 Assumeva la dott.ssa che la manovra di intubazione, effettuata in sala Per_5
TAC dal dott. avrebbe determinato un ulteriore aggravamento della CP_3
lacerazione tracheale in quanto l'impossibilità per l'operatore di vedere gli anelli tracheali era segno della fuoriuscita del tubo dalla breccia tracheale verso il mediastino.
Ma anche queste conclusioni sono state confutate dal dott. il quale, al Per_3
riguardo, faceva rilevare che: “ in tale frangente emergenziale l'aria nel
mediastino poteva spingere la pars membranacea lacerata verso l'orifizio del
tubo tracheale e quindi ostacolare e alterare completamente la visione
dell'operatore al fibroscopio che non riconosce, in questa condizione di
altissima difficolta, le normali strutture anatomiche semplicemente perché non
sono riconoscibili” ( pag. 27 della relazione peritale).
Questa Corte ritiene, pertanto, che le conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa non siano condivisibili perché prospettano delle opzioni non aderenti Per_4
alla peculiarità e alla gravità della lesione tracheale presentata dalla signora cui aveva fatto seguito il pneumomediastino, ossia ad un caso clinico CP_2
drammatico connotato dall'inesistenza di valide alternative terapeutiche e da una percentuale assai elevata di mortalità
Il terzo motivo di gravame è infondato.
Il caso clinico affrontato, sia pure nella sua complessità, non integra quelle “
gravi ed eccezionali ragioni” in presenza delle quali è consentito derogare alla pagina 16 di 18 regola della soccombenza dalla Suprema Corte individuate in caso di
"mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento
giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile
contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. n.
23940/2017; Cass. SS.UU. n. 8053/2014).
Anche le spese di consulenza tecnica, in quanto funzionale all'esame della pretesa avanzata dagli attori-appellanti vanno poste a carico di questi ultimi.
Per la loro soccombenza gli appellanti principali vanno condannati a rifondere in favore dell' , di e di Controparte_7 CP_3 P_
le spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte
[...]
processuale, in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio,
euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna gli appellanti a rifondere in favore di Controparte_7
pagina 17 di 18 e le spese del grado, liquidate come CP_3 Controparte_4
in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 18 di 18