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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
GA CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
LV BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
ente di diritto pubblico, con Parte_1
sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. SERGIO SICA ( - C.F._1
t) in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Email_1
Rep. Notaio di Roma Persona_1
Parte appellante contro
nato a [...] l'[...] (c.f. ) e residente in CP_1 CodiceFiscale_2
via A. Moro n. 94 a Ceregnago (RO), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Spolverato (C.F.
), SC HE (C.F. ed EL PA CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
(C.F. ) – che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero CodiceFiscale_5
di fax 049.7803764, o agli indirizzi di posta elettronica certificata
ed Email_2 Email_3
1 elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Padova – via Rismondo 2/E, giusta procura in atti
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 288/2024 del Tribunale di ROVIGO – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in totale riforma della impugnata sentenza, codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione
dell'udienza collegiale, in accoglimento dell'appello, voglia respingere le domande tutte proposte da
perché infondate in fatto ed in diritto. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via principale: rigettare tutti i motivi di appello sollevati dall e le domande con esso Pt_1
proposte, in quanto infondati in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n.
288/2024 del Tribunale di Rovigo - Giudice unico del lavoro, resa in data 15 novembre 2024.
In subordine, vista l'attuale pendenza del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado
del Veneto avverso l'avviso di accertamento T6U015800702/2022 notificato dall Parte_2
i redditi anno 2016: disporsi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in
[...]
attesa che sia risolta la controversia principale (fondatezza dell'accertamento di maggior reddito
imponibile per l'anno 2016) dalla quale dipende la decisione del presente giudizio.
In ulteriore subordine: in caso di accoglimento anche parziale dei motivi di appello e delle avverse
domande proposte nei confronti di : CP_1
- accertarsi e dichiararsi la totale infondatezza della pretesa di pagamento nei confronti del ricorrente
per contributi IVS gestione commercianti calcolati sul reddito eccedente il minimale, oltre a somme
aggiuntive e interessi di mora, per il periodo dal 01/2016 al 12/2016, non sussistendo i requisiti
richiesti ex lege, con conseguente totale annullamento dell'opposto avviso di addebito;
- rideterminarsi la quantificazione dei contributi dovuti per l'anno 2016, nonchè la rideterminazione
delle somme aggiuntive ed interessi di mora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti a medesimo
titolo dal ricorrente;
2 - comunque applicarsi le sanzioni per la fattispecie meno grave di “omissione contributiva” prevista
ex art. 116, co. 8, lett. a), legge n. 388/2000.
In ogni caso: condannare parte appellante alla rifusione di spese e compensi per il presente giudizio
ex DM 147/22, oltre ad accessori di legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del sig. CP_1
annullando l'avviso di addebito opposto. Ha, altresì, condannato l alla rifusione delle
[...] Pt_1
spese di lite.
1.1. Il primo giudice ha così ricostruito la vicenda. Il sig. è titolare di impresa CP_1
familiare e, il 10.1.2024, ha ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n. 399 2023 00007370 57 000
per € 34.705,77, avente ad oggetto il pagamento di contributi alla gestione commercianti eccedenti il minimale relativamente all'anno 2016, conseguente all'avviso di accertamento dell Parte_2
n. T6U015800702 notificato il 25.11.2022 al figlio collaboratore nell'impresa
[...] Parte_3
familiare di cui è titolare, e impugnato in sede tributaria. CP_1
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande del ricorrente, ritenendo sussistente la lamentata violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999.
Ha osservato che, nel caso di specie, l'avviso di addebito poteva essere validamente emesso dall soltanto a seguito di provvedimento esecutivo del giudice o di definizione del giudizio di Pt_1
impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto in sede tributaria. Non essendo ciò avvenuto o comunque provato, ha annullato l'avviso di addebito opposto in questa sede, ritenendo assorbente la questione.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di due motivi. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per aver ritenuto Pt_1
inammissibile l'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999.
L'appellante evidenzia che dal 2011 – ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. t) della L. 106/2011
– è stato conferito all il potere di emettere avviso di addebito anche per il recupero dei contributi Pt_1
previdenziali ed assistenziali risultanti da accertamento effettuato dall in ordine Parte_2
3 a redditi non dichiarati. Rileva che nel caso di specie è, quindi, inapplicabile il divieto di cui all'art. 24
D.Lgs. 46/1999, alla luce della nuova procedura introdotta dall'art. 30 D.L. 78/2010 conv. L.
122/2010. Osserva che, anche laddove ritenuto applicabile, l'art. 24 D.Lgs. 46/1999 non prevede alcuna sanzione di nullità, sicché – eventualmente – il primo giudice si sarebbe dovuto limitare a sospendere il giudizio ex artt. 295 e 337 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento tributario.
2.1. Con il secondo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per aver ritenuto Pt_1
assorbente e dirimente la statuizione sull'inammissibilità dell'iscrizione a ruolo ex art. 24, comma 3,
D.Lgs. 46/1999, senza affrontare il merito della questione.
L'appellante richiama giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esonera il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi (ex multis Cass. n. 4032/2016 e n. 31995/2019).
Ha richiamato l'esito del giudizio tributario che, in primo grado, ha confermato l'accertamento dell . Pt_2 Parte_2
3. Si è costituito ontestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, il evidenzia che la tesi dell appellante è CP_1 Pt_1
inconferente rispetto al caso di specie, poiché il recupero contributivo di cui all'avviso di addebito non si fonda su un atto di accertamento dell , bensì su un atto di accertamento proveniente da Pt_1
altro ente ( ) e riguardante una controversia tributaria;
ribadisce che – ai sensi Parte_2
dell'art. 30, comma 15, D.L. 78/2010 – trova applicazione la normativa in materia di riscossione e in particolare l'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999; richiama giurisprudenza di legittimità al riguardo.
Quanto al secondo motivo di appello, il sig. afferma la correttezza della sentenza CP_1
impugnata atteso che l'avviso di addebito si fonda sull'atto di accertamento emesso dall
[...]
e non ancora definitivo, essendo pendente il giudizio tributario. Parte_2
Infine, ripropone le difese già svolte in primo grado e, in particolare, ribadisce CP_1
l'infondatezza della pretesa contributiva, poiché non sussistono i presupposti ex lege per addebitare a lui, quale titolare dell'impresa familiare, i contributi relativi a redditi del figlio derivanti da Pt_3
altra attività imprenditoriale (nella fattispecie, l'accertamento tributario per il 2016 riguarda il figlio
4 che era, all'epoca, collaboratore familiare dell'impresa di ma la ripresa Parte_3 CP_1
fiscale - non ancora definitiva - riguarderebbe altra attività di impresa del figlio : attività di Pt_3
elaborazione elettronica dati svolta con autonoma partita Iva). ribadisce, inoltre, CP_1
l'erronea quantificazione dei contributi calcolati a percentuale sul maggior reddito per l'anno 2016 e l'immotivata applicazione di sanzioni per “evasione contributiva” ex art. 116 L. 388/2000.
4. All'udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. I motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente trattati in quanto connessi.
Ad avviso di questo Collegio, il rilievo dirimente attiene al fatto che ha svolto CP_1
una specifica allegazione e contestazione, riproposta in questo grado, circa il fatto che la maggiore contribuzione pretesa dall è stata calcolata in relazione ad un maggior reddito imputato Pt_1
dall al figlio in relazione ad una attività imprenditoriale autonoma Parte_2 Parte_3
rispetto a quella svolta dall'impresa familiare di cui è titolare autonoma attività che CP_1
esercita con propria autonoma partita Iva. Parte_3
A fronte di tale specifica contestazione, l , gravato dell'onere della allegazione e prova Pt_1
dei fatti costitutivi del proprio credito, non ha allegato e provato alcuna circostanza idonea a smentire tale assunto.
Quindi, ancorchè la ratio decidendi del primo giudice, basata sulla violazione del citato art. 24, sia erronea, posto che l'orientamento maggioritario a cui aderisce anche questo Collegio ritiene che la sua violazione non osti all'esame nel merito della sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva, nondimeno l'appello dell deve essere rigettato in quanto, nel merito, la pretesa Pt_1
dell non è specificamente allegata e provata, a fronte delle contestazioni specifiche mosse da Pt_1
in ordine al fatto che trattasi di contribuzione calcolata su reddito prodotto da CP_1
autonoma attività imprenditoriale relativa al figlio . Pt_3
7. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
5 8. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LV LI GA AM
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