CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2025, n. 24139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24139 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AQ IE nato a [...] il [...] LU EL nato a [...] il [...] LA AN nato a [...] il [...] ON- PIERI5À-VIDE nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 01/10/2024 ELla CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cgi-sigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta con cui aveva chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Udito l'avv. LUIGI PALMIERI EL foro di TARANTO in difesa di IE AQ, EL LU, AN LA e ER ON che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24139 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 10/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma ELla sentenza emessa dal GIP EL Tribunale locale, appellata da TI LL (per il quale la sentenza è divenuta irrevocabile), RO AQ, EL UC, CO EL e DE MO ha rideterminato, per quello che qui rileva, le pene inflitte in misura pari ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa per UC, anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa per MO, anni uno e mesi due di reclusione ed euro 1.600 euro di multa per AQ e anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione oltre 2.100 euro di multa per EL. La Corte territoriale ha, altresì, revocato la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. inflitta nei confronti di DE MO, confermando nel resto la sentenza appellata. Tutti gli imputati erano chiamati a rispondere di reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale, preliminarmente ha dato atto ELla rinuncia da parte degli imputati ai motivi dedotti in punto di responsabilità dichiarando di insistere quanto al trattamento sanzionatorio latamente inteso, nonché (espressamente) alla richiesta di riqualificazione EL reato in quello di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990 per coloro per i quali tale fattispecie non era già stata riconosciuta dal giudice di prime cure. La Corte territoriale ha rigettato il motivo relativo al riconoscimento ELla fattispecie di lieve entità nei confronti EL UC avuto riguardo ai nunnerosissinni contatti telefonici intercettati dalla p.g. tra gennaio e giugno 2020 che avrebbero dato atto di una frenetica attività di spaccio di sostanza stupefacente EL tipo cocaina;
quanto a MO in virtù EL ruolo assunto, precisando che egli era solito accompagnare UC fuori città per l'acquisto ELlo stupefacente e al contempo rispondeva al suo telefono e lo sostituiva nelle singole cessioni. I giudici di secondo grado hanno, inoltre, respinto gli argomenti relativi al mancato sequestro di sostanza stupefacente ritenendo detta circostanza non decisiva. Hanno affermato i giudici di secondo grado che la superiore ricostruzione non restava scalfita dal riconoscimento quanto al capo 3) ELla fattispecie di lieve entità già operata dal primo giudice nei confronti ELl'imputato LL, richiamando all'uopo la sentenza ELle Sezioni Unite di questa Corte n. 27727 EL 14/12/2023, dep. 2024, rv. 286581). 2 La Corte territoriale, ancora, pur riconoscendo agli imputati EL e AQ un ruolo secondario, per quanto non marginale, ha rigettato le richieste volte ad ottenere il riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza sono stati proposti separati ricorsi nell'interesse di EL UC, da parte ELl'avv. Gaetano Vitale e ELl'avv. Luigi Palmieri. 2.1 II ricorso proposto dall'avv. Vitale è affidato a due motivi 2.1.1 Con il primo si deduce la nullità ELla sentenza per mancanza, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione oltre che violazione di legge quanto alla mancata qualificazione giuridica nella fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990. La mancanza di qualsivoglia riferimento a quantitativi di sostanza stupefacente, in uno al mancato sequestro e, dunque, di analisi chimiche volte a stabilire la quantità di principio attivo, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a riconoscere la fattispecie di lieve entità. 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche oltre che alla corretta applicazione EL trattamento sanzionatorio. Era stata rimarcata dalla difesa non solo l'incensuratezza EL ricorrente ma anche la sua giovane età al momento dei fatti oltre che il percorso di crescita intrapreso e l'allontanamento dai circuiti contigui al mercato ELla droga. Di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto. 2.2.11 ricorso a cura ELl'avv. Luigi Palmieri articola anch'esso due motivi trattati unitariamente con i quali si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione. Evidenzia la difesa che n P.G. aveva chiesto la riqualificazione EL reato nella fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 e l'irrogazione di una pena meno severa. La Corte territoriale, invece, ha escluso che le condotte EL UC e EL MO potessero qualificarsi come "di lieve entità" avuto riguardo alla valutazione complessiva ELl'azione. Ad avviso ELla difesa, dalla sentenza si ricava la esiguità degli episodi certi attribuibili a UC rilevando, tra l'altro, che si tratta di "droga parlata". Da ciò discende che non è stato possibile accertare né la qualità né il tipo di sostanza stupefacente. La difesa richiama poi giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'ipotesi attenuata non è 3 incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa. 4. L'avv. Luigi Palmieri EL foro di Taranto ha proposto ricorso nell'interesse di DE MO affidandolo a due motivi sia pure a trattazione unitaria. Si contesta la violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata esclusione ELla riqualificazione invocata ai sensi EL co. 5 ELl'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Rileva la difesa che erroneamente la Corte ha accomunato le condotte EL UC a quelle EL MO determinando così una indebita generalizzazione, pur trattandosi di diverse e distinte ipotesi come distinti e diversi sono gli episodi contestati. Si affianca al UC la figura EL MO benché si dica in sentenza che costui si accompagna "sovente" ma "non spesso a costui", che avrebbe effettuato cessioni "in sua vece" quando si tratterebbe di una sola cessione di droga e lo si indica quale soggetto al quale rivolgersi per effettuare í pagamenti ELla droga acquistata quando, anche in questo caso, si fa riferimento ad un solo episodio. Rileva infine la difesa la contraddizione degli argomenti spesi dalla Corte che mancano, peraltro, di elementi individualizzanti. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di AQ RO consta di un unico motivo con il quale si deduce cumulativamente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione. AQ è stato ritenuto responsabile EL reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo 10) ELl'imputazione. La pena è stata determinata muovendo, rispetto all'episodio EL 6 luglio 2020, ritenuto più grave, da anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.550 di multa. Detta pena è stata aumentata, per effetto ELla continuazione, senza alcun riferimento ai criteri adottati benché la forbice edittale EL reato in parola sia compresa tra i sei mesi e i cinque anni. AQ è stato condannato per due singoli episodi nell'arco di quasi un anno di intercettazioni ed è stato segnalato quale consumatore di stupefacente in quanto trovato in possesso di una modica quantità di droga. 6. L'avv. Luigi Palmieri ha proposto ricorso nell'interesse di CO EL deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di indicare i criteri presi in esame a fini di determinazione ELla pena, quantificata in anni uno e 4 mesi nove di reclusione per la fattispecie di cui al quinto comma a fronte ELla cornice edittale fissata tra i sei mesi e i cinque anni. L'unico elemento che giustifica il distanziamento EL minimo edittale sarebbe la "modalità di organizzazione di cessione ELlo stupefacente" benché si tratti di episodi di cessione "presunti" e comunque esigui e per di più in un contesto caratterizzato dalla rudimentalità. 7. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono inammissibili. 2. Possono essere trattati congiuntamente i motivi di ricorso proposti nell'interesse di UC e NO e in proposito va rilevato che non si versa, come prospettato dal P.G., in ipotesi di rinuncia a tutti i motivi di appello. ké_ E5 La Corte territoriale, infatti,‘Srecisando che con gli appelli proposti i deducenti avevano rinunciato ai motivi di merito EL gravameVavevano espressamente dichiarato di insistere quanto al trattamento sanzionatorio nonché alla richiesta di riqualificazione EL reato in quello di cui all'art. 73 co, 5 d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale ha, dunque, innanzitutto esaminato la questione relativa alla offensività ELle condotte contestate rilevando la impossibilità di riqualificare il fatto nell'ipotesi autonoma citata, alla luce dei parametri posti in via alternativa dalla legge. La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia, avendo la Corte correttamente valutato complessivamente gli elementi caratterizzanti il fatto contestato. Va ricordato che, ai fini ELla configurabilità ELl'ipotesi ELittuosa di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze ELla stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale EL reato - quantità e qualità ELle sostanze stupefacenti oggetto ELla condotta criminosa. Si tratta ELl'orientamento interpretativo fatto proprio da questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 EL 27/09/2018, Murolo, in motivazione) con cui si è precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità EL fatto, ai 5 (4, mezzi ELl'azione ed alla pericolosità sociale ELla condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità EL fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo». Essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività EL fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». In proposito va rilevato che anche il dato ELla. non occasionalità EL fatto, concernente le modalità o circostanze ELl'azione, ha concorso alla complessiva valutazione, negativa, ai fini EL giudizio di "lieve entità", quale elemento inserito nella ricostruzione fattuale nella sua interezza. Va ricordato che la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.6, n. 1428 EL 19/12/2017, dep. 2018, Rv.271959 - 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 6871 EL 08/07/2016,dep. 2017, Bandera, Rv. 269145). La Corte territoriale, dunque, nel solco dei principi sanciti da questa Corte, affermata la necessità di una interpretazione ELl'art. 73, co. 5, che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, in base a un criterio di ragionevolezza che dia attuazione al principio di cui all'art. 3 ELla Costituzione, ha precisato che, nel caso all'esame, le condotte illecite erano avvenute in maniera sistematica e reiterata, con una particolare pervicacia e ostinazione. Un'attività, quella posta in essere, seppur rudimentale, ma già da tempo ampiamente avviata. Quanto a UC i giudici di secondo grado hanno precisato che le condotte illecite avevano avuto avvio prima ELla emergenza pandemica allorquando il ricorrente si approvvigionava di sostanza stupefacente soprattutto EL tipo cocaina nel quartiere Tamburi di Taranto mentre lo smercio al dettaglio avveniva sul territorio EL comune di Martinafranca e che le cessioni proseguivano presso la sua abitazione anche durante il lockdown a qualunque ora EL giorno e ELla notte, avvalendosi di mezzi di comunicazione quali Messanger e Telegram. La Corte territoriale ha richiamato, in proposito, anche i numerosi video rinvenuti nel cellulare in 6 uso al UC che riprendevano l'imputato "spesso unitamente al MO" mentre ostentava denaro contante frutto ELl'attività ELittuosa, a conferma non solo ELla non occasionalità ELle condotte ma anche ELla portata offensiva ELle stesse, avuto riguardo anche all'età dei clienti, spesso minorenni (si veda capo 3) aggravato solo per UC dall'art. 80 lett. a) EL d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale, pertanto, ha fatto buon governo dei principi che richiedono che ai fini ELla qualificazione dei singoli reati scopo come ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90, si debba tenere conto ELla dimensione complessiva ELle condotte in rapporto alla loro offensività, con doglianze che la difesa, incentrando la richiesta sull'incertezza EL dato quantitativo, offre in termini generici, a fronte di colloqui in cui l'ammontare ELlo stupefacente (in funzione dei prezzi, dei quantitativi, dei debiti contratti dai clienti) non appaiono affatto nninimali. A pag. 7 ELla motivazione, peraltro, la Corte territoriale, rispondendo a specifica doglianza, ha precisato che la scelta operata dal giudice di prime cure di riqualificare, per il solo coimputato LL, correo nella commissione dei ELitti di cui al capo 3) l'ipotesi di cui al comma 5 EL d.P.R., non scalfisce la ricostruzione operata, richiamando in proposito la sentenza di questa Corte di legittimità che nel suo massimo consesso ha statuito che «il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e nei confronti di un altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, EL medesimo d.P.R.». 2. La Corte territoriale, quanto al MO, ha poi posto l'accento sulla circostanza che costui accompagnava UC fuori città per l'acquisto ELlo stupefacente e rispondeva alle telefonate dall'utenza telefonica e veniva indicato dagli stessi acquirenti, come soggetto al quale rivolgersi per effettuare i pagamenti per lo stupefacente acquistato. Con motivazione affatto illogica né contraddittoria la Corte territoriale ha argomentato che il mancato sequestro di ingenti quantità di sostanza stupefacenti, sia in capo ai singoli imputati che agli acquirenti, avuto riguardo alle modalità ELle condotta che hanno evidenziato una ben avviata attività, gestita alacremente sul territorio che è stata solo rallentata dall'emergenza pandemica che ha limitato la possibilità per UC e MO di muoversi sul territorio ionico come gli stessi 7 affermavano nel corso di alcune conversazioni telefoniche, non per questo meno pervicace. 3. E' manifestamente infondato il motivo proposto nell'interesse EL UC con riferimento al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. E' costante l'insegnamento ELla Suprema Corte in virtù EL quale "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento EL beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità EL colpevole o all'entità EL reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Cass. Sez. 3 n. 1913 EL 20.12.2018 Rv. 275509; Cass. Sez. 2 n. 23903 EL 15.7.2020 Rv. 279549). La Corte territoriale, con motivazione esente da censure, ha rideternninato la pena tenendo fermo il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, operato dal primo giudice, tra le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e le aggravanti contestate in ragione degli argomenti che la difesa, nel ricorso oblitera, consistenti nella particolare gravità ELle condotte (ivi compresa la cessione di stupefacenti a minori) e al ruolo rivestito dal UC nella complessiva attività di spaccio "e in particolare di acquirente ELla sostanza da smerciare al dettaglio sul territorio" (v. pag. 8 ELla sentenza impugnata). 4. E' manifestamente infondato il ricorso proposto nell'interesse di AQ con cui si lamenta la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, che pure ha rinnodulato la pena, ha preso le mosse dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione aumentandola di mesi tre per la continuazione interna. In proposito occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133, cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (sez. 4, n. 27959 EL 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356; sez.2, n. 28852 EL 8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464; sez. 4, n. 21294 EL 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197). 8 Nel caso in cui il giudice di merito abbia applicato la pena in misura prossima al minimo edittale, trova applicazione il principio secondo il quale la motivazione in ordine alla determinazione ELla pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia superiore alla misura media edittale. Fuori da questo caso, anche l'uso di espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità EL reato o alla capacità a ELinquere, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133, cod. pen., per il corretto esercizio EL potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum ELla pena, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione EL ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (sez. 2, n. 36104 EL 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; sez. 3, n. 6877 EL 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; sez. 5, n. 9141 EL 29/8/1991, Ormando, Rv. 188590), per calcolare la quale, peraltro, non va dimezzato il massimo edittale previsto per il reato, ma diviso per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 EL 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01). 5. Le considerazioni sopra svolte con riferimento alla posizione di AQ valgono anche per gli argomenti difensivi spesi con il ricorso proposto nell'interesse di CO EL. A fronte di una cornice edittale compresa tra sei mesi e cinque anni, la pena nei confronti EL ricorrente è stata determinata in misura pari a un anno e mesi nove di reclusione, non mancando di evidenziare che il ricorrente ha rappresentato "Valter ego EL UC sul territorio martinese per la vendita di sostanza stupefacente EL tipo hashish e marijuana". 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna degli imputati EL UC, DE NO, AQ RO e CO EL al pagamento ELle spese processuali e ciascuno anche alla somma di C. 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione ELla causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). 9
P. Q. M
. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila ciascuno in favore ELla cassa ELle ammende. Deciso il 10 aprile 2025
udita la relazione svolta dal Cgi-sigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta con cui aveva chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Udito l'avv. LUIGI PALMIERI EL foro di TARANTO in difesa di IE AQ, EL LU, AN LA e ER ON che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24139 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 10/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma ELla sentenza emessa dal GIP EL Tribunale locale, appellata da TI LL (per il quale la sentenza è divenuta irrevocabile), RO AQ, EL UC, CO EL e DE MO ha rideterminato, per quello che qui rileva, le pene inflitte in misura pari ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa per UC, anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa per MO, anni uno e mesi due di reclusione ed euro 1.600 euro di multa per AQ e anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione oltre 2.100 euro di multa per EL. La Corte territoriale ha, altresì, revocato la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. inflitta nei confronti di DE MO, confermando nel resto la sentenza appellata. Tutti gli imputati erano chiamati a rispondere di reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale, preliminarmente ha dato atto ELla rinuncia da parte degli imputati ai motivi dedotti in punto di responsabilità dichiarando di insistere quanto al trattamento sanzionatorio latamente inteso, nonché (espressamente) alla richiesta di riqualificazione EL reato in quello di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990 per coloro per i quali tale fattispecie non era già stata riconosciuta dal giudice di prime cure. La Corte territoriale ha rigettato il motivo relativo al riconoscimento ELla fattispecie di lieve entità nei confronti EL UC avuto riguardo ai nunnerosissinni contatti telefonici intercettati dalla p.g. tra gennaio e giugno 2020 che avrebbero dato atto di una frenetica attività di spaccio di sostanza stupefacente EL tipo cocaina;
quanto a MO in virtù EL ruolo assunto, precisando che egli era solito accompagnare UC fuori città per l'acquisto ELlo stupefacente e al contempo rispondeva al suo telefono e lo sostituiva nelle singole cessioni. I giudici di secondo grado hanno, inoltre, respinto gli argomenti relativi al mancato sequestro di sostanza stupefacente ritenendo detta circostanza non decisiva. Hanno affermato i giudici di secondo grado che la superiore ricostruzione non restava scalfita dal riconoscimento quanto al capo 3) ELla fattispecie di lieve entità già operata dal primo giudice nei confronti ELl'imputato LL, richiamando all'uopo la sentenza ELle Sezioni Unite di questa Corte n. 27727 EL 14/12/2023, dep. 2024, rv. 286581). 2 La Corte territoriale, ancora, pur riconoscendo agli imputati EL e AQ un ruolo secondario, per quanto non marginale, ha rigettato le richieste volte ad ottenere il riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza sono stati proposti separati ricorsi nell'interesse di EL UC, da parte ELl'avv. Gaetano Vitale e ELl'avv. Luigi Palmieri. 2.1 II ricorso proposto dall'avv. Vitale è affidato a due motivi 2.1.1 Con il primo si deduce la nullità ELla sentenza per mancanza, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione oltre che violazione di legge quanto alla mancata qualificazione giuridica nella fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990. La mancanza di qualsivoglia riferimento a quantitativi di sostanza stupefacente, in uno al mancato sequestro e, dunque, di analisi chimiche volte a stabilire la quantità di principio attivo, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a riconoscere la fattispecie di lieve entità. 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche oltre che alla corretta applicazione EL trattamento sanzionatorio. Era stata rimarcata dalla difesa non solo l'incensuratezza EL ricorrente ma anche la sua giovane età al momento dei fatti oltre che il percorso di crescita intrapreso e l'allontanamento dai circuiti contigui al mercato ELla droga. Di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto. 2.2.11 ricorso a cura ELl'avv. Luigi Palmieri articola anch'esso due motivi trattati unitariamente con i quali si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione. Evidenzia la difesa che n P.G. aveva chiesto la riqualificazione EL reato nella fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 e l'irrogazione di una pena meno severa. La Corte territoriale, invece, ha escluso che le condotte EL UC e EL MO potessero qualificarsi come "di lieve entità" avuto riguardo alla valutazione complessiva ELl'azione. Ad avviso ELla difesa, dalla sentenza si ricava la esiguità degli episodi certi attribuibili a UC rilevando, tra l'altro, che si tratta di "droga parlata". Da ciò discende che non è stato possibile accertare né la qualità né il tipo di sostanza stupefacente. La difesa richiama poi giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'ipotesi attenuata non è 3 incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa. 4. L'avv. Luigi Palmieri EL foro di Taranto ha proposto ricorso nell'interesse di DE MO affidandolo a due motivi sia pure a trattazione unitaria. Si contesta la violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata esclusione ELla riqualificazione invocata ai sensi EL co. 5 ELl'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Rileva la difesa che erroneamente la Corte ha accomunato le condotte EL UC a quelle EL MO determinando così una indebita generalizzazione, pur trattandosi di diverse e distinte ipotesi come distinti e diversi sono gli episodi contestati. Si affianca al UC la figura EL MO benché si dica in sentenza che costui si accompagna "sovente" ma "non spesso a costui", che avrebbe effettuato cessioni "in sua vece" quando si tratterebbe di una sola cessione di droga e lo si indica quale soggetto al quale rivolgersi per effettuare í pagamenti ELla droga acquistata quando, anche in questo caso, si fa riferimento ad un solo episodio. Rileva infine la difesa la contraddizione degli argomenti spesi dalla Corte che mancano, peraltro, di elementi individualizzanti. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di AQ RO consta di un unico motivo con il quale si deduce cumulativamente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione. AQ è stato ritenuto responsabile EL reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo 10) ELl'imputazione. La pena è stata determinata muovendo, rispetto all'episodio EL 6 luglio 2020, ritenuto più grave, da anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.550 di multa. Detta pena è stata aumentata, per effetto ELla continuazione, senza alcun riferimento ai criteri adottati benché la forbice edittale EL reato in parola sia compresa tra i sei mesi e i cinque anni. AQ è stato condannato per due singoli episodi nell'arco di quasi un anno di intercettazioni ed è stato segnalato quale consumatore di stupefacente in quanto trovato in possesso di una modica quantità di droga. 6. L'avv. Luigi Palmieri ha proposto ricorso nell'interesse di CO EL deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di indicare i criteri presi in esame a fini di determinazione ELla pena, quantificata in anni uno e 4 mesi nove di reclusione per la fattispecie di cui al quinto comma a fronte ELla cornice edittale fissata tra i sei mesi e i cinque anni. L'unico elemento che giustifica il distanziamento EL minimo edittale sarebbe la "modalità di organizzazione di cessione ELlo stupefacente" benché si tratti di episodi di cessione "presunti" e comunque esigui e per di più in un contesto caratterizzato dalla rudimentalità. 7. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono inammissibili. 2. Possono essere trattati congiuntamente i motivi di ricorso proposti nell'interesse di UC e NO e in proposito va rilevato che non si versa, come prospettato dal P.G., in ipotesi di rinuncia a tutti i motivi di appello. ké_ E5 La Corte territoriale, infatti,‘Srecisando che con gli appelli proposti i deducenti avevano rinunciato ai motivi di merito EL gravameVavevano espressamente dichiarato di insistere quanto al trattamento sanzionatorio nonché alla richiesta di riqualificazione EL reato in quello di cui all'art. 73 co, 5 d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale ha, dunque, innanzitutto esaminato la questione relativa alla offensività ELle condotte contestate rilevando la impossibilità di riqualificare il fatto nell'ipotesi autonoma citata, alla luce dei parametri posti in via alternativa dalla legge. La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia, avendo la Corte correttamente valutato complessivamente gli elementi caratterizzanti il fatto contestato. Va ricordato che, ai fini ELla configurabilità ELl'ipotesi ELittuosa di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze ELla stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale EL reato - quantità e qualità ELle sostanze stupefacenti oggetto ELla condotta criminosa. Si tratta ELl'orientamento interpretativo fatto proprio da questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 EL 27/09/2018, Murolo, in motivazione) con cui si è precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità EL fatto, ai 5 (4, mezzi ELl'azione ed alla pericolosità sociale ELla condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità EL fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo». Essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività EL fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». In proposito va rilevato che anche il dato ELla. non occasionalità EL fatto, concernente le modalità o circostanze ELl'azione, ha concorso alla complessiva valutazione, negativa, ai fini EL giudizio di "lieve entità", quale elemento inserito nella ricostruzione fattuale nella sua interezza. Va ricordato che la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.6, n. 1428 EL 19/12/2017, dep. 2018, Rv.271959 - 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 6871 EL 08/07/2016,dep. 2017, Bandera, Rv. 269145). La Corte territoriale, dunque, nel solco dei principi sanciti da questa Corte, affermata la necessità di una interpretazione ELl'art. 73, co. 5, che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, in base a un criterio di ragionevolezza che dia attuazione al principio di cui all'art. 3 ELla Costituzione, ha precisato che, nel caso all'esame, le condotte illecite erano avvenute in maniera sistematica e reiterata, con una particolare pervicacia e ostinazione. Un'attività, quella posta in essere, seppur rudimentale, ma già da tempo ampiamente avviata. Quanto a UC i giudici di secondo grado hanno precisato che le condotte illecite avevano avuto avvio prima ELla emergenza pandemica allorquando il ricorrente si approvvigionava di sostanza stupefacente soprattutto EL tipo cocaina nel quartiere Tamburi di Taranto mentre lo smercio al dettaglio avveniva sul territorio EL comune di Martinafranca e che le cessioni proseguivano presso la sua abitazione anche durante il lockdown a qualunque ora EL giorno e ELla notte, avvalendosi di mezzi di comunicazione quali Messanger e Telegram. La Corte territoriale ha richiamato, in proposito, anche i numerosi video rinvenuti nel cellulare in 6 uso al UC che riprendevano l'imputato "spesso unitamente al MO" mentre ostentava denaro contante frutto ELl'attività ELittuosa, a conferma non solo ELla non occasionalità ELle condotte ma anche ELla portata offensiva ELle stesse, avuto riguardo anche all'età dei clienti, spesso minorenni (si veda capo 3) aggravato solo per UC dall'art. 80 lett. a) EL d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale, pertanto, ha fatto buon governo dei principi che richiedono che ai fini ELla qualificazione dei singoli reati scopo come ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90, si debba tenere conto ELla dimensione complessiva ELle condotte in rapporto alla loro offensività, con doglianze che la difesa, incentrando la richiesta sull'incertezza EL dato quantitativo, offre in termini generici, a fronte di colloqui in cui l'ammontare ELlo stupefacente (in funzione dei prezzi, dei quantitativi, dei debiti contratti dai clienti) non appaiono affatto nninimali. A pag. 7 ELla motivazione, peraltro, la Corte territoriale, rispondendo a specifica doglianza, ha precisato che la scelta operata dal giudice di prime cure di riqualificare, per il solo coimputato LL, correo nella commissione dei ELitti di cui al capo 3) l'ipotesi di cui al comma 5 EL d.P.R., non scalfisce la ricostruzione operata, richiamando in proposito la sentenza di questa Corte di legittimità che nel suo massimo consesso ha statuito che «il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e nei confronti di un altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, EL medesimo d.P.R.». 2. La Corte territoriale, quanto al MO, ha poi posto l'accento sulla circostanza che costui accompagnava UC fuori città per l'acquisto ELlo stupefacente e rispondeva alle telefonate dall'utenza telefonica e veniva indicato dagli stessi acquirenti, come soggetto al quale rivolgersi per effettuare i pagamenti per lo stupefacente acquistato. Con motivazione affatto illogica né contraddittoria la Corte territoriale ha argomentato che il mancato sequestro di ingenti quantità di sostanza stupefacenti, sia in capo ai singoli imputati che agli acquirenti, avuto riguardo alle modalità ELle condotta che hanno evidenziato una ben avviata attività, gestita alacremente sul territorio che è stata solo rallentata dall'emergenza pandemica che ha limitato la possibilità per UC e MO di muoversi sul territorio ionico come gli stessi 7 affermavano nel corso di alcune conversazioni telefoniche, non per questo meno pervicace. 3. E' manifestamente infondato il motivo proposto nell'interesse EL UC con riferimento al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. E' costante l'insegnamento ELla Suprema Corte in virtù EL quale "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento EL beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità EL colpevole o all'entità EL reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Cass. Sez. 3 n. 1913 EL 20.12.2018 Rv. 275509; Cass. Sez. 2 n. 23903 EL 15.7.2020 Rv. 279549). La Corte territoriale, con motivazione esente da censure, ha rideternninato la pena tenendo fermo il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, operato dal primo giudice, tra le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e le aggravanti contestate in ragione degli argomenti che la difesa, nel ricorso oblitera, consistenti nella particolare gravità ELle condotte (ivi compresa la cessione di stupefacenti a minori) e al ruolo rivestito dal UC nella complessiva attività di spaccio "e in particolare di acquirente ELla sostanza da smerciare al dettaglio sul territorio" (v. pag. 8 ELla sentenza impugnata). 4. E' manifestamente infondato il ricorso proposto nell'interesse di AQ con cui si lamenta la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, che pure ha rinnodulato la pena, ha preso le mosse dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione aumentandola di mesi tre per la continuazione interna. In proposito occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133, cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (sez. 4, n. 27959 EL 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356; sez.2, n. 28852 EL 8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464; sez. 4, n. 21294 EL 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197). 8 Nel caso in cui il giudice di merito abbia applicato la pena in misura prossima al minimo edittale, trova applicazione il principio secondo il quale la motivazione in ordine alla determinazione ELla pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia superiore alla misura media edittale. Fuori da questo caso, anche l'uso di espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità EL reato o alla capacità a ELinquere, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133, cod. pen., per il corretto esercizio EL potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum ELla pena, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione EL ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (sez. 2, n. 36104 EL 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; sez. 3, n. 6877 EL 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; sez. 5, n. 9141 EL 29/8/1991, Ormando, Rv. 188590), per calcolare la quale, peraltro, non va dimezzato il massimo edittale previsto per il reato, ma diviso per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 EL 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01). 5. Le considerazioni sopra svolte con riferimento alla posizione di AQ valgono anche per gli argomenti difensivi spesi con il ricorso proposto nell'interesse di CO EL. A fronte di una cornice edittale compresa tra sei mesi e cinque anni, la pena nei confronti EL ricorrente è stata determinata in misura pari a un anno e mesi nove di reclusione, non mancando di evidenziare che il ricorrente ha rappresentato "Valter ego EL UC sul territorio martinese per la vendita di sostanza stupefacente EL tipo hashish e marijuana". 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna degli imputati EL UC, DE NO, AQ RO e CO EL al pagamento ELle spese processuali e ciascuno anche alla somma di C. 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione ELla causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). 9
P. Q. M
. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila ciascuno in favore ELla cassa ELle ammende. Deciso il 10 aprile 2025