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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 40408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40408 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORO, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avv. SALVATORE MIRABILE del foro di FERRARA, CHE si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40408 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 29/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare disposta dal GIP dello stesso Tribunale in data 31.1.2025 nei confronti di MI SO, con cui è stata applicata a quest'ultimo la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere (capo 1) finalizzata all'abusivo svolgimento dei confronti del pubblico di attività finanziaria riservata (artt. 106, comma 1, e 132 del Testo Unico Bancario: TUB) - reati fine contestati ai capi 2, 3, 4, 5 e 8 - tutti delitti aggravanti dalla circostanza della transnazionalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 2006, poiché pur se commessi in Italia, si tratta di condotte che hanno avuto effetti di occultamento del profitto su rapporti bancari esteri. L'indagato è accusato, insieme ad altri soggetti, di avere costituito un'associazione a delinquere funzionale a commettere attività finanziaria riservata attraverso il rilascio di garanzie (prestito e pegno su titoli di garanzia, specificamente indicate nei capi di imputazione) di varie società - in particolare, YB SI, BA SR, TUB CHIAO TUNG BANK EURPO N.V., CHINA MERCHANTS BANCK S.A. - a clienti sparsi sull'intero territorio nazionale, incassando decine di milioni di euro, guadagnando provvigioni di mediazione illegalmente. Le indagini hanno consentito di verificare che i coindagati hanno immesso sul mercato italiano, nel periodo febbraio 2020-luglio 2023, oltre un centinaio di garanzie, rilasciate da diverse società estere e italiane, in modo abusivo, in quanto si trattava di società non iscritte nell'albo degli intermediari finanziari (ex art. 106 TUB), né controllate da una o più banche aventi sede legale nello Stato di costituzione di tali società, requisiti necessari per operare in Italia ai sensi della normativa vigente. Dietro lo schermo delle società emittenti le garanzie, vi era lo stesso gruppo di persone organizzato, che operava in Italia e faceva confluire i rilevanti flussi di danaro illecitamente percepiti sui medesimi canali finanziari, per poi deviare gli stessi su conti esteri. Sono stati ritenuti gravi indicatori dello svolgimento in forma associata e organizzata di attività finanziaria illecita, perché esercitata in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di legge: la quantità di polizze stipulate;
l'elaborato sistema di pegno sui titoli di Stato, in garanzia o controgaranzia, con connessi richiami nei contratti all'attività di securities landing, alle procedure ex art. 83- octies TUF e alla figura degli escrow agent o paymaster (fiduciari per l'incasso); l'ordine di grandezza degli importi apparentemente garantiti e i milionari premi effettivamente drenati;
la suddivisione dei ruoli;
la diffusione dell'operatività sul territorio nazionale e la distrazione dei proventi sui canali bancari stranieri;
la protrazione della condotta nel tempo. SO, di professione avvocato, è coinvolto in quanto legai officer italiano e procuratore di YB SI e BA SR e quale procuratore per l'Italia di CHIAO TUNG BANK EUROPE, beneficiario per l'incasso o paymaster company di alcune di tali società, che riceveva il corrispettivo delle garanzie (complessivamente oltre 3 milioni di euro) e poi lo dirottava ai complici, nascondendo ai contraenti le polizze la vera destinazione dei loro pagamenti, che non confluivano su rapporti bancari delle società emittenti le garanzie. 2. Avverso la citata ordinanza cautelare ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore di fiducia, sollecitando l'attenzione del giudice di legittimità su quattro punti di critica, confluiti in altrettanti motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso attiene al vizio di violazione di legge processuale e di motivazione del provvedimento impugnato e denuncia l'insussistenza del reato di cui agli artt. 132-106 TUB, lamentando il mancato confronto con la disciplina eurounitaria di riferimento. Secondo la difesa, infatti, le attività finanziarie, di rilascio di garanzie e impegni di firma e concessione di pegno rientrano nel novero di quelle esercitabili in regime di mutuo riconoscimento previsto dall'art. 4 del Regolamento UE n. 575/2013, i cui nn. 6 e 10 fanno riferimento proprio a tali attività. 2.2. Il secondo argomento difensivo eccepisce violazione di norme processuali e vizio di motivazione carente, con riguardo alla mancata analisi della concessione di garanzie mediante pegno non possessorio, reale oggetto delle garanzie prestate dalle società coinvolte nelle indagini. Si lamenta l'equivoco in cui è caduta l'ordinanza impugnata di considerare i pegni come del tipo previsto dall'art. 83- octies TUF. In realtà, i pegni concessi erano di natura non possessoria, tipologia che non ha necessità di autorizzazioni da parte della Banca d'Italia o della Banca nazionale dello Stato membro UE ed è uno strumento di garanzia accessibile a tutte le società e che può avere ad oggetto qualsiasi bene mobile ivi compresi i titoli di Stato. Il Tribunale del riesame non ha tenuto in conto la disciplina dettata dalla legge n. 119 del 2016 2.3. La terza ragione difensiva denuncia vizio di violazione di norme processuali e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati. Il dolo dei reati contestati non è adeguatamente supportato da elementi indiziari confluiti in una motivazione adeguata. Non si è tenuto conto degli argomenti difensivi e soprattutto del fatto che ogni attività è stata svolta dal 2 ricorrente alla luce del sole, senza alcun tentativo di nascondere il proprio operato, apertamente pubblico e avente ad oggetto titoli di Stato: tale circostanza proverebbe la convinzione dell'indagato di liceità del suo agire, conseguendone l'insussistenza del dolo. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso è dedicato ad eccepire i vizi di violazione di legge processuale e difetto di motivazione, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari che si contestano. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al terzo motivo e per le ragioni che si esporranno di seguito. Giova riepilogare che i motivi di ricorso sono diretti a contestare, i primi tre, la sussistenza della gravità indiziaria dei reati di cui all'art. 132 TUB ipotizzati come delitti fine dell'associazione a delinquere di cui al capo 1, sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo. La contestazione provvisoria di partecipazione al reato associativo è oggetto di ricorso solo per quanto concerne l'aspetto del coefficiente psicologico che, nel terzo motivo, involge tutti i reati contestati al ricorrente. Il quarto motivo di censura, dedicato alle esigenze cautelari, deve anticiparsi sin d'ora che andrà ritenuto assorbito dall'annullamento con rinvio che segue la valutazione di fondatezza del terzo motivo di censura. 2. Il primo motivo non ha pregio. La materia dell'intermediazione finanziaria non è armonizzata a livello europeo e, pertanto, non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE, sicchè gli intermediari finanziari, anche se costituiti in Paesi dell'Unione, per potere operare in Italia, devono essere autorizzati e iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, d'ora innanzi TUB) oppure, solo se si tratta di società comunitarie controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato, devono dimostrare di possedere i requisiti e di avere esperito le procedure di cui all'art. 18, comma 2, TUB. Gli intermediari finanziari sono soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica. 3 In base alla riforma del Titolo V del Testo unico bancario, entrata in vigore I'll luglio 2015, dunque, gli intermediari finanziari sono ora autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma - ivi incluso il rilascio di garanzie - e iscritti in un apposito albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010, il cd. "nuovo TUB"). Nel medesimo albo sono iscritti: i "confidi" con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro;
i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, cioè quei soggetti che esercitano l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; le società fiduciarie di cui all'art. 199 del Testo Unico della Finanza (cosiddette statiche). Precisamente, l'art. 106 TUB prevede, alla rubrica "Albo degli intermediari finanziari", che: «1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114 quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114 novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico». Gli intermediari finanziari (incluse le agenzie di prestito su pegno), i confidi e i servicer delle operazioni di cartolarizzazione iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione e declinato secondo il principio di proporzionalità, per tenere conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli operatori nonché della natura dell'attività svolta. Secondo il Regolamento europeo recepito con il Decreto n. 53 del 2015 del Ministero dell'Economia e Finanze (art. 6, comma 2), gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attività di 4 concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 TUB, nonché previa iscrizione nell'albo previsto dal citato art. 106 TUB e costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere di una serie di condizioni. L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità (art. 3, comma 1, D.M. 02/04/2015, n. 53). Fra le attività di concessione di finanziamenti riservate agli iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUB rientrano, per quanto utile ripeilogare ai fini della presente decisione: il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. L'art. 132 TUB, parallelamente, incrimina chiunque svolge nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di legge. Tale ricostruzione normativa, che impone di ritenere come gli accertamenti sull'assenza delle dovute autorizzazioni da parte delle società finanziarie coinvolte fondino le ipotesi di reato, non è scalfita dal ricorso, che contrappone un generico richiamo al Regolamento n. 575/2013/UE e alla Direttiva n. 36/2013/UE (soprattutto all'allegato I della citata Direttiva, che individua il rilascio delle garanzie tra le attività che beneficiano del mutuo riconoscimento), senza considerare il tenore degli artt. 33 e 34 della Direttiva stessa, dal cui testo è evidente che il mutuo riconoscimento è limitato agli enti creditizi (le banche estere) e a "ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi"; dunque, ai soggetti controllati dalle banche. Nel caso di specie, come ha chiarito l'ordinanza impugnata, le condizioni normative che consentivano il legittimo esercizio delle attività di intermediazione finanziaria non ricorrevano per le società apparentemente eroganti le garanzie, in relazione alle quali non risulta l'autorizzazione ad operare nel Paese estero di stabilimento. Il procedimento, infatti, ha ad oggetto l'immissione sul mercato italiano, nel periodo febbraio 2020-luglio 2023, di oltre un centinaio di garanzie (per un valore garantito pari a centinaia di milioni di euro), rilasciate da diverse società estere e italiane, in modo abusivo, in quanto risultate, dalle indagini, non iscritte nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, né controllate da banche aventi sede legale nel medesimo Stato di costituzione delle stesse. 5 Il reato è stato ritenuto transnazionale (per tale qualificazione, cfr. Sez U, n. 18374 del 31/12/2013, Adami, Rv. 255038) poiché, come si è anticipato, i flussi di danaro raccolti in Italia venivano poi fatti transitare e deviati su conti correnti esteri. Tale conclusione corrisponde alle indicazioni delle Sezioni Unite nella richiamata sentenza Adami, secondo cui la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. Tutti i profili esaminati conducono, quindi, al rigetto del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La difesa genericamente ripropone la questione della natura delle operazioni di garanzia quale di "pegno non possessorio", senza confrontarsi con gli argomenti dell'ordinanza impugnata che, a dispetto di quanto deduce il ricorrente, hanno evidenziato le ragioni per le quali, nel caso di specie, non possono dirsi realizzate tali figure giuridiche di garanzia. E ciò a prescindere dal tema relativo al se il pegno non possessorio possa essere applicato, in linea teorica, a beni finanziari, cui il ricorso dedica molta parte delle sue osservazioni, senza calarle nelle fattispecie concrete e proponendo interrogativi retorici che si risolvono in asserzioni argomentative in fatto, inammissibili in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, in particolare, si è chiarito come ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria riservata ex artt. 106 e 132 TUB è lo svolgimento professionale di tale attività finanziaria rivolta a un numero indeterminato di soggetti, così da mettere in pericolo l'interesse pubblico alla tutela del mercato, che costituisce il bene giuridico tutelato dallo stesso art. 132 TUB. Di fronte alla mole di indicazioni specifiche riportate nei capi di imputazione e nel provvedimento cautelare genetico (e solo sinteticamente richiamate nelle parti essenziali dall'ordinanza impugnata) circa le numerosissime e rilevanti operazioni 6 finanziarie effettuate da soggetti privi di autorizzazione ad operare con carattere di professionalità, la difesa si limita a indicare genericamente e apoditticamente la possibilità che talune di esse o tutte - neppure questo bene si comprende - abbiano avuto forma di pegni non possessori, a suo dire sottratti al regime autorizzatorio dell'art. 106 TUB, negando la configurabilità della disciplina di cui all'art. 83-octies TUB, che, invece, si assume nei provvedimenti cautelari, bene si attaglia a quanto realizzato. Ferma restando, dunque, la necessità di operare le future valutazioni sul merito dell'accertamento dei reati e sulla sussistenza di quali e quanti contratti di garanzia (fideiussioni) siano stati stipulati senza le dovute autorizzazioni - e, dunque, abusivamente - da parte delle società coinvolte e degli indagati, permangono immutate le conclusioni di gravità indiziaria circa la sussistenza dell'elemento oggettivo di condotte di esercizio abusivo di attività finanziaria nei confronti del pubblico, che coinvolgono anche il ricorrente, nei ruoli che gli sono stati ricollegati. 4. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato. Il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso di tutti i reati a lui contestati, dichiarandosi talmente inconsapevole dell'illiceità di quanto era avvenuto negli anni dal 2020 al 2024 - nel corso dei quali aveva svolto funzioni di paymaster per le società coinvolte nelle contestazioni che lo riguardano - da non avere approntato alcun accorgimento per celare l'attività di collaborazione ad un sistema illecito creato dal coindagato LI e da altri, sistema che, per le movimentazioni rilevanti di danaro cui ha dato luogo sui suoi stessi conti personali, giammai si sarebbe potuto ritenere rimanesse occultato alle autorità di controllo e indagine. Il convincimento di liceità del suo operato sarebbe rafforzato, e non smentito - come invece assume l'ordinanza impugnata - dall'assenza di indicazione dei redditi percepiti nelle dichiarazioni fiscali per gli anni 2021-2023 ed è avvalorato dalla constatazione che, sotto un profilo oggettivo, la sua condotta si concretizzava nel pagare alle società emittenti, secondo quanto era indicato nel mandato di pagamento che gli veniva inoltrato dalle stesse società che lo avevano incaricato dell'incasso, rimanendo egli all'oscuro dalle dinamiche finanziarie sottostanti. Si tratta di considerazioni dotate di capacità di mettere in crisi il tenore della motivazione dell'ordinanza impugnata riguardo al coefficiente soggettivo individuato in capo al ricorrente per i reati ipotizzati nei suoi confronti. Al netto dell'oggettività delle condotte ascritte a SO, infatti, la cui macroscopica forma, per la rilevanza delle somme confluite sui suoi conti e la chiarezza della posizione di italian legai office nelle garanzie rilasciate dalle società 7 NC IA e AY Sro, assume un ruolo neutro (la difesa, anzi, la propone come fattore favorevole all'indagato) e non rappresenta un indicatore da cui desumere il dolo dei reati in esame, i giudici cautelari hanno valorizzato la mancanza di dichiarazione dei redditi per gli anni 2021-2023. Ebbene, tale elemento non rappresenta un indice di sussistenza del dolo, un passaggio logico-fattuale da cui può trarsi in via diretta la consapevolezza dell'illiceità delle condotte contestate al ricorrente, potendo tale omissione essere mossa, come nella maggior parte dei casi, dall'intento, "diversamente illegale", di evadere il fisco e non già dalla volontà di occultare guadagni frutto di reati altrettanto volontariamente commessi. Al più, l'omessa dichiarazione rappresenta un fattore suggestivo indiziario, utile a rafforzare altri elementi fattuali circa la presenza del dolo di reati che, sia per l'associazione a delinquere che per quelli contestati ai sensi dell'art. 132 TUB, si deve trarre da una struttura probatoria del coefficiente psicologico ben più pregnante. Una prospettiva utile a ricostruire il dolo potrebbe venire dalla circostanza del mancato versamento, alle società emittenti le garanzie, delle somme confluite sul conto dell'indagato, in qualche modo già enunciato dall'ordinanza del Tribunale. Tuttavia, anche tale indizio va confortato di connessioni logiche, innestate su elementi di fatto, allo stato assenti o, quantomeno, poco chiare, come nel caso della vicenda della stipula delle polizze riferite alla NC IA e che hanno coinvolto la Titagarh Firema S.p.a., minuziosamente descritta nel provvedimento impugnato, ma senza che si comprendano le ragioni per le quali essa sarebbe rappresentativa della prova del dolo dei reati tutti ascritti al ricorrente. Anche le indicazioni riferite al dolo del delitto associativo rimangono assertive nella ricostruzione dei giudici cautelari, in cui si richiama assertivamente la connessione del ricorrente con i coindagati LI e MA, nonché, con maggiori dettagli, quella con TA AZ, facendo derivare dal suo stabile contributo materiale il dolo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e dei reati fine. In proposito, il Collegio condivide l'assunto secondo cui, in tema di associazione per delinquere, l'elemento soggettivo non può consistere nel dolo eventuale, inteso come prospettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità di partecipare attivamente e stabilmente a una consorteria che persegue lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti, richiedendosi il dolo diretto, che postula la consapevolezza della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva, atteso che è proprio la finalità di commettere un numero indeterminato di delitti l'elemento discriminante, che rende illecita l'associazione (Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737). 8 E tale affermazione colora di significato il consolidato principio in base al quale il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740 - 01, nonché Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589). Il provvedimento impugnato, in altre parole, pur essendo evidente la presenza di plurime possibilità di collegamento dell'indagato ai fatti di reato, tale da consentire di costruire, in linea generale, nei suoi confronti, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo di essi, difetta di motivazione adeguata nell'individuare quest'ultimo, rispetto a tutte le contestazioni. Deve disporsi, pertanto, l'annullamento con rinvio, affinchè venga meglio esplorato il materiale indiziario e di prova e rivalutata la sussistenza o meno del dolo;
qualora si accedesse alla prima ipotesi, non dovranno essere riproposti gli errori argomentativi e logici già illustrati e le motivazioni del provvedimento di rinvio dovranno uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Roma. Così deciso il 29/09/2025.
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORO, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avv. SALVATORE MIRABILE del foro di FERRARA, CHE si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40408 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 29/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare disposta dal GIP dello stesso Tribunale in data 31.1.2025 nei confronti di MI SO, con cui è stata applicata a quest'ultimo la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere (capo 1) finalizzata all'abusivo svolgimento dei confronti del pubblico di attività finanziaria riservata (artt. 106, comma 1, e 132 del Testo Unico Bancario: TUB) - reati fine contestati ai capi 2, 3, 4, 5 e 8 - tutti delitti aggravanti dalla circostanza della transnazionalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 2006, poiché pur se commessi in Italia, si tratta di condotte che hanno avuto effetti di occultamento del profitto su rapporti bancari esteri. L'indagato è accusato, insieme ad altri soggetti, di avere costituito un'associazione a delinquere funzionale a commettere attività finanziaria riservata attraverso il rilascio di garanzie (prestito e pegno su titoli di garanzia, specificamente indicate nei capi di imputazione) di varie società - in particolare, YB SI, BA SR, TUB CHIAO TUNG BANK EURPO N.V., CHINA MERCHANTS BANCK S.A. - a clienti sparsi sull'intero territorio nazionale, incassando decine di milioni di euro, guadagnando provvigioni di mediazione illegalmente. Le indagini hanno consentito di verificare che i coindagati hanno immesso sul mercato italiano, nel periodo febbraio 2020-luglio 2023, oltre un centinaio di garanzie, rilasciate da diverse società estere e italiane, in modo abusivo, in quanto si trattava di società non iscritte nell'albo degli intermediari finanziari (ex art. 106 TUB), né controllate da una o più banche aventi sede legale nello Stato di costituzione di tali società, requisiti necessari per operare in Italia ai sensi della normativa vigente. Dietro lo schermo delle società emittenti le garanzie, vi era lo stesso gruppo di persone organizzato, che operava in Italia e faceva confluire i rilevanti flussi di danaro illecitamente percepiti sui medesimi canali finanziari, per poi deviare gli stessi su conti esteri. Sono stati ritenuti gravi indicatori dello svolgimento in forma associata e organizzata di attività finanziaria illecita, perché esercitata in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di legge: la quantità di polizze stipulate;
l'elaborato sistema di pegno sui titoli di Stato, in garanzia o controgaranzia, con connessi richiami nei contratti all'attività di securities landing, alle procedure ex art. 83- octies TUF e alla figura degli escrow agent o paymaster (fiduciari per l'incasso); l'ordine di grandezza degli importi apparentemente garantiti e i milionari premi effettivamente drenati;
la suddivisione dei ruoli;
la diffusione dell'operatività sul territorio nazionale e la distrazione dei proventi sui canali bancari stranieri;
la protrazione della condotta nel tempo. SO, di professione avvocato, è coinvolto in quanto legai officer italiano e procuratore di YB SI e BA SR e quale procuratore per l'Italia di CHIAO TUNG BANK EUROPE, beneficiario per l'incasso o paymaster company di alcune di tali società, che riceveva il corrispettivo delle garanzie (complessivamente oltre 3 milioni di euro) e poi lo dirottava ai complici, nascondendo ai contraenti le polizze la vera destinazione dei loro pagamenti, che non confluivano su rapporti bancari delle società emittenti le garanzie. 2. Avverso la citata ordinanza cautelare ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore di fiducia, sollecitando l'attenzione del giudice di legittimità su quattro punti di critica, confluiti in altrettanti motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso attiene al vizio di violazione di legge processuale e di motivazione del provvedimento impugnato e denuncia l'insussistenza del reato di cui agli artt. 132-106 TUB, lamentando il mancato confronto con la disciplina eurounitaria di riferimento. Secondo la difesa, infatti, le attività finanziarie, di rilascio di garanzie e impegni di firma e concessione di pegno rientrano nel novero di quelle esercitabili in regime di mutuo riconoscimento previsto dall'art. 4 del Regolamento UE n. 575/2013, i cui nn. 6 e 10 fanno riferimento proprio a tali attività. 2.2. Il secondo argomento difensivo eccepisce violazione di norme processuali e vizio di motivazione carente, con riguardo alla mancata analisi della concessione di garanzie mediante pegno non possessorio, reale oggetto delle garanzie prestate dalle società coinvolte nelle indagini. Si lamenta l'equivoco in cui è caduta l'ordinanza impugnata di considerare i pegni come del tipo previsto dall'art. 83- octies TUF. In realtà, i pegni concessi erano di natura non possessoria, tipologia che non ha necessità di autorizzazioni da parte della Banca d'Italia o della Banca nazionale dello Stato membro UE ed è uno strumento di garanzia accessibile a tutte le società e che può avere ad oggetto qualsiasi bene mobile ivi compresi i titoli di Stato. Il Tribunale del riesame non ha tenuto in conto la disciplina dettata dalla legge n. 119 del 2016 2.3. La terza ragione difensiva denuncia vizio di violazione di norme processuali e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati. Il dolo dei reati contestati non è adeguatamente supportato da elementi indiziari confluiti in una motivazione adeguata. Non si è tenuto conto degli argomenti difensivi e soprattutto del fatto che ogni attività è stata svolta dal 2 ricorrente alla luce del sole, senza alcun tentativo di nascondere il proprio operato, apertamente pubblico e avente ad oggetto titoli di Stato: tale circostanza proverebbe la convinzione dell'indagato di liceità del suo agire, conseguendone l'insussistenza del dolo. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso è dedicato ad eccepire i vizi di violazione di legge processuale e difetto di motivazione, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari che si contestano. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al terzo motivo e per le ragioni che si esporranno di seguito. Giova riepilogare che i motivi di ricorso sono diretti a contestare, i primi tre, la sussistenza della gravità indiziaria dei reati di cui all'art. 132 TUB ipotizzati come delitti fine dell'associazione a delinquere di cui al capo 1, sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo. La contestazione provvisoria di partecipazione al reato associativo è oggetto di ricorso solo per quanto concerne l'aspetto del coefficiente psicologico che, nel terzo motivo, involge tutti i reati contestati al ricorrente. Il quarto motivo di censura, dedicato alle esigenze cautelari, deve anticiparsi sin d'ora che andrà ritenuto assorbito dall'annullamento con rinvio che segue la valutazione di fondatezza del terzo motivo di censura. 2. Il primo motivo non ha pregio. La materia dell'intermediazione finanziaria non è armonizzata a livello europeo e, pertanto, non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE, sicchè gli intermediari finanziari, anche se costituiti in Paesi dell'Unione, per potere operare in Italia, devono essere autorizzati e iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, d'ora innanzi TUB) oppure, solo se si tratta di società comunitarie controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato, devono dimostrare di possedere i requisiti e di avere esperito le procedure di cui all'art. 18, comma 2, TUB. Gli intermediari finanziari sono soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica. 3 In base alla riforma del Titolo V del Testo unico bancario, entrata in vigore I'll luglio 2015, dunque, gli intermediari finanziari sono ora autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma - ivi incluso il rilascio di garanzie - e iscritti in un apposito albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010, il cd. "nuovo TUB"). Nel medesimo albo sono iscritti: i "confidi" con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro;
i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, cioè quei soggetti che esercitano l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; le società fiduciarie di cui all'art. 199 del Testo Unico della Finanza (cosiddette statiche). Precisamente, l'art. 106 TUB prevede, alla rubrica "Albo degli intermediari finanziari", che: «1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114 quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114 novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico». Gli intermediari finanziari (incluse le agenzie di prestito su pegno), i confidi e i servicer delle operazioni di cartolarizzazione iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione e declinato secondo il principio di proporzionalità, per tenere conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli operatori nonché della natura dell'attività svolta. Secondo il Regolamento europeo recepito con il Decreto n. 53 del 2015 del Ministero dell'Economia e Finanze (art. 6, comma 2), gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attività di 4 concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 TUB, nonché previa iscrizione nell'albo previsto dal citato art. 106 TUB e costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere di una serie di condizioni. L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità (art. 3, comma 1, D.M. 02/04/2015, n. 53). Fra le attività di concessione di finanziamenti riservate agli iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUB rientrano, per quanto utile ripeilogare ai fini della presente decisione: il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. L'art. 132 TUB, parallelamente, incrimina chiunque svolge nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di legge. Tale ricostruzione normativa, che impone di ritenere come gli accertamenti sull'assenza delle dovute autorizzazioni da parte delle società finanziarie coinvolte fondino le ipotesi di reato, non è scalfita dal ricorso, che contrappone un generico richiamo al Regolamento n. 575/2013/UE e alla Direttiva n. 36/2013/UE (soprattutto all'allegato I della citata Direttiva, che individua il rilascio delle garanzie tra le attività che beneficiano del mutuo riconoscimento), senza considerare il tenore degli artt. 33 e 34 della Direttiva stessa, dal cui testo è evidente che il mutuo riconoscimento è limitato agli enti creditizi (le banche estere) e a "ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi"; dunque, ai soggetti controllati dalle banche. Nel caso di specie, come ha chiarito l'ordinanza impugnata, le condizioni normative che consentivano il legittimo esercizio delle attività di intermediazione finanziaria non ricorrevano per le società apparentemente eroganti le garanzie, in relazione alle quali non risulta l'autorizzazione ad operare nel Paese estero di stabilimento. Il procedimento, infatti, ha ad oggetto l'immissione sul mercato italiano, nel periodo febbraio 2020-luglio 2023, di oltre un centinaio di garanzie (per un valore garantito pari a centinaia di milioni di euro), rilasciate da diverse società estere e italiane, in modo abusivo, in quanto risultate, dalle indagini, non iscritte nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, né controllate da banche aventi sede legale nel medesimo Stato di costituzione delle stesse. 5 Il reato è stato ritenuto transnazionale (per tale qualificazione, cfr. Sez U, n. 18374 del 31/12/2013, Adami, Rv. 255038) poiché, come si è anticipato, i flussi di danaro raccolti in Italia venivano poi fatti transitare e deviati su conti correnti esteri. Tale conclusione corrisponde alle indicazioni delle Sezioni Unite nella richiamata sentenza Adami, secondo cui la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. Tutti i profili esaminati conducono, quindi, al rigetto del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La difesa genericamente ripropone la questione della natura delle operazioni di garanzia quale di "pegno non possessorio", senza confrontarsi con gli argomenti dell'ordinanza impugnata che, a dispetto di quanto deduce il ricorrente, hanno evidenziato le ragioni per le quali, nel caso di specie, non possono dirsi realizzate tali figure giuridiche di garanzia. E ciò a prescindere dal tema relativo al se il pegno non possessorio possa essere applicato, in linea teorica, a beni finanziari, cui il ricorso dedica molta parte delle sue osservazioni, senza calarle nelle fattispecie concrete e proponendo interrogativi retorici che si risolvono in asserzioni argomentative in fatto, inammissibili in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, in particolare, si è chiarito come ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria riservata ex artt. 106 e 132 TUB è lo svolgimento professionale di tale attività finanziaria rivolta a un numero indeterminato di soggetti, così da mettere in pericolo l'interesse pubblico alla tutela del mercato, che costituisce il bene giuridico tutelato dallo stesso art. 132 TUB. Di fronte alla mole di indicazioni specifiche riportate nei capi di imputazione e nel provvedimento cautelare genetico (e solo sinteticamente richiamate nelle parti essenziali dall'ordinanza impugnata) circa le numerosissime e rilevanti operazioni 6 finanziarie effettuate da soggetti privi di autorizzazione ad operare con carattere di professionalità, la difesa si limita a indicare genericamente e apoditticamente la possibilità che talune di esse o tutte - neppure questo bene si comprende - abbiano avuto forma di pegni non possessori, a suo dire sottratti al regime autorizzatorio dell'art. 106 TUB, negando la configurabilità della disciplina di cui all'art. 83-octies TUB, che, invece, si assume nei provvedimenti cautelari, bene si attaglia a quanto realizzato. Ferma restando, dunque, la necessità di operare le future valutazioni sul merito dell'accertamento dei reati e sulla sussistenza di quali e quanti contratti di garanzia (fideiussioni) siano stati stipulati senza le dovute autorizzazioni - e, dunque, abusivamente - da parte delle società coinvolte e degli indagati, permangono immutate le conclusioni di gravità indiziaria circa la sussistenza dell'elemento oggettivo di condotte di esercizio abusivo di attività finanziaria nei confronti del pubblico, che coinvolgono anche il ricorrente, nei ruoli che gli sono stati ricollegati. 4. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato. Il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso di tutti i reati a lui contestati, dichiarandosi talmente inconsapevole dell'illiceità di quanto era avvenuto negli anni dal 2020 al 2024 - nel corso dei quali aveva svolto funzioni di paymaster per le società coinvolte nelle contestazioni che lo riguardano - da non avere approntato alcun accorgimento per celare l'attività di collaborazione ad un sistema illecito creato dal coindagato LI e da altri, sistema che, per le movimentazioni rilevanti di danaro cui ha dato luogo sui suoi stessi conti personali, giammai si sarebbe potuto ritenere rimanesse occultato alle autorità di controllo e indagine. Il convincimento di liceità del suo operato sarebbe rafforzato, e non smentito - come invece assume l'ordinanza impugnata - dall'assenza di indicazione dei redditi percepiti nelle dichiarazioni fiscali per gli anni 2021-2023 ed è avvalorato dalla constatazione che, sotto un profilo oggettivo, la sua condotta si concretizzava nel pagare alle società emittenti, secondo quanto era indicato nel mandato di pagamento che gli veniva inoltrato dalle stesse società che lo avevano incaricato dell'incasso, rimanendo egli all'oscuro dalle dinamiche finanziarie sottostanti. Si tratta di considerazioni dotate di capacità di mettere in crisi il tenore della motivazione dell'ordinanza impugnata riguardo al coefficiente soggettivo individuato in capo al ricorrente per i reati ipotizzati nei suoi confronti. Al netto dell'oggettività delle condotte ascritte a SO, infatti, la cui macroscopica forma, per la rilevanza delle somme confluite sui suoi conti e la chiarezza della posizione di italian legai office nelle garanzie rilasciate dalle società 7 NC IA e AY Sro, assume un ruolo neutro (la difesa, anzi, la propone come fattore favorevole all'indagato) e non rappresenta un indicatore da cui desumere il dolo dei reati in esame, i giudici cautelari hanno valorizzato la mancanza di dichiarazione dei redditi per gli anni 2021-2023. Ebbene, tale elemento non rappresenta un indice di sussistenza del dolo, un passaggio logico-fattuale da cui può trarsi in via diretta la consapevolezza dell'illiceità delle condotte contestate al ricorrente, potendo tale omissione essere mossa, come nella maggior parte dei casi, dall'intento, "diversamente illegale", di evadere il fisco e non già dalla volontà di occultare guadagni frutto di reati altrettanto volontariamente commessi. Al più, l'omessa dichiarazione rappresenta un fattore suggestivo indiziario, utile a rafforzare altri elementi fattuali circa la presenza del dolo di reati che, sia per l'associazione a delinquere che per quelli contestati ai sensi dell'art. 132 TUB, si deve trarre da una struttura probatoria del coefficiente psicologico ben più pregnante. Una prospettiva utile a ricostruire il dolo potrebbe venire dalla circostanza del mancato versamento, alle società emittenti le garanzie, delle somme confluite sul conto dell'indagato, in qualche modo già enunciato dall'ordinanza del Tribunale. Tuttavia, anche tale indizio va confortato di connessioni logiche, innestate su elementi di fatto, allo stato assenti o, quantomeno, poco chiare, come nel caso della vicenda della stipula delle polizze riferite alla NC IA e che hanno coinvolto la Titagarh Firema S.p.a., minuziosamente descritta nel provvedimento impugnato, ma senza che si comprendano le ragioni per le quali essa sarebbe rappresentativa della prova del dolo dei reati tutti ascritti al ricorrente. Anche le indicazioni riferite al dolo del delitto associativo rimangono assertive nella ricostruzione dei giudici cautelari, in cui si richiama assertivamente la connessione del ricorrente con i coindagati LI e MA, nonché, con maggiori dettagli, quella con TA AZ, facendo derivare dal suo stabile contributo materiale il dolo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e dei reati fine. In proposito, il Collegio condivide l'assunto secondo cui, in tema di associazione per delinquere, l'elemento soggettivo non può consistere nel dolo eventuale, inteso come prospettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità di partecipare attivamente e stabilmente a una consorteria che persegue lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti, richiedendosi il dolo diretto, che postula la consapevolezza della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva, atteso che è proprio la finalità di commettere un numero indeterminato di delitti l'elemento discriminante, che rende illecita l'associazione (Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737). 8 E tale affermazione colora di significato il consolidato principio in base al quale il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740 - 01, nonché Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589). Il provvedimento impugnato, in altre parole, pur essendo evidente la presenza di plurime possibilità di collegamento dell'indagato ai fatti di reato, tale da consentire di costruire, in linea generale, nei suoi confronti, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo di essi, difetta di motivazione adeguata nell'individuare quest'ultimo, rispetto a tutte le contestazioni. Deve disporsi, pertanto, l'annullamento con rinvio, affinchè venga meglio esplorato il materiale indiziario e di prova e rivalutata la sussistenza o meno del dolo;
qualora si accedesse alla prima ipotesi, non dovranno essere riproposti gli errori argomentativi e logici già illustrati e le motivazioni del provvedimento di rinvio dovranno uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Roma. Così deciso il 29/09/2025.