Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2025, proposto da
Quadrifoglio Solare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nuraminis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia Oristano e Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- della Determinazione di conclusione della Conferenza di servizi adottata dal SUAP del Comune di Nuraminis Prot. n. 9287 del 17/9/2025, con la quale è stata negata alla società Quadrifoglio Solare S.r.l l'autorizzazione alla realizzazione di un progetto riguardante un impianto agri-fotovoltaico di potenza pari a 10 MW e relative opere connesse situato presso il Comune di Nuraminis, presentato dalla predetta società con istanza di Procedura Abilitativa ("PAS") in data 7/11/2024, nonché del verbale di svolgimento della seduta della Conferenza dei servizi svoltasi in modalità sincrona in data 2/7/2025 allegato alla determinazione finale;
- della nota adottata dal Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna di cui alla nota MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|08/05/2025|0008587-P| con la quale è stato espresso, nell'ambito della Conferenza di servizi, parere negativo alla realizzazione del progetto; nonché, per quanto occorre possa, del precedente parere endoprocedimentale di cui alla nota Prot. MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|07/01/2025|0000155-P| adottato dalla medesima Soprintendenza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
- il tutto previa, se del caso, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 1 lett. a), comma 5 e comma 7 della L.R Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati A, B, C, D ed E.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nuraminis e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Citta' Metropolitana di Cagliari Provincia Oristano e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. RT MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società Quadrifoglio Solare S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della Determinazione di conclusione della Conferenza di servizi adottata dal SUAP del Comune di Nuraminis prot. n. 9287 del 17/9/2025 con la quale è stata negata alla società ricorrente l’autorizzazione alla realizzazione di un progetto riguardante un impianto agri-fotovoltaico di potenza pari a 10 MW e relative opere connesse situato presso il Comune di Nuraminis, nonché della nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|08/05/2025|0008587-P con la quale è stato espresso, nell’ambito della predetta conferenza, parere negativo alla realizzazione del progetto, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Espone la ricorrente di essere una società che opera nell’ambito della progettazione, realizzazione, gestione di apparecchiature e di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. In data 7/11/2024 la Società presentava richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (“ PAS ”) al SUAP di Nuraminis per un progetto riguardante la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 10.000,00 kW (10 MW) e relative opere di connessione alla rete da realizzarsi nel Comune di Nuraminis, con ubicazione in zona limitrofa alla strada vicinale “ BE CA ”.
4. Precisa parte ricorrente che l’area su cui è prevista la realizzazione dell’impianto è idonea ai sensi dell’art 20 comma 8 c-ter n. 1 D.lgs. 199/2021, in quanto si tratta di area agricola situata interamente all’interno di una fascia di 500 metri da un ambito produttivo industriale e che, all’interno della medesima area non sono presenti vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004.
5. A seguito della ricezione dell’istanza di PAS, il 24/11/2024 il Comune di Nuraminis indiceva, ai fini dell’esame della stessa, la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona.
6. Nell’ambito della Conferenza dei servizi, in data 7/1/2025 interveniva un parere endoprocedimentale della Soprintendenza in cui si dava atto, in particolare, della presenza di un insediamento antico di fase calcolitica e nuragica in località S’Ollastu del Comune di Monastir, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 06/07/1984, ex lege 1089/1939, distante circa 475 m a sud-est dall’impianto agri-fotovoltaico. Con la predetta nota la Soprintendenza esprimeva parere negativo alla realizzazione del progetto così come pervenuto, restando a disposizione per l’analisi di un eventuale progetto rimodulato.
7. Al fine di superare il parere tecnico negativo, la Società presentava un nuovo progetto recante una serie di modifiche quali la rimodulazione del layout dell'impianto per rispettare l'offset dei 500 m dal perimetro del predetto insediamento e la modifica del percorso del cavidotto interrato a 36 kV della Complanare Est affinché lo stesso non ricadesse all’interno dell’area vincolata.
8. Soggiunge la società esponente che la Soprintendenza, pur dando atto che potevano ritenersi superati gli aspetti relativi a una possibile interferenza con il vincolo sopra citato, evidenziava, tuttavia, che -sulla base del disposto della L.R. n. 20/2024– “l’impianto si configura di media taglia ed entro i 5 km dal medesimo si rilevano alcuni beni asseritamente dichiarati di interesse culturale” e pertanto, l’area fosse annoverabile tra quelle non idonee ai sensi della L.R. n° 20/2024.
9. A fronte di tale parere negativo della Soprintendenza, la Società richiedeva, con comunicazione del 30/5/2025, l’indizione di apposita conferenza di servizi in modalità sincrona, alla luce del fatto che il parere negativo della Soprintendenza si fondava sulla vigenza di una legge (la L.R. 20/2024) sottoposta al sindacato di legittimità costituzionale.
10. A seguito della posizione assunta dalla Soprintendenza che ribadiva il proprio parere negativo, la società avanzava istanza volta ad ottenere una sospensione dell’iter procedimentale in vista dell’imminente pronuncia della Corte Costituzionale.
11. L’Amministrazione resistente dopo avere negato la sospensione del procedimento con nota del 17/9/2025, inviava la Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi che non autorizzava la realizzazione del progetto.
12. Avverso tale determinazione è insorta parte ricorrente formulando tre motivi di gravame.
12.1. Con il primo motivo di doglianza, la società ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art 20 D.Lgs. n. 199 del 2021, del D.M. 10 settembre 2010, del principio di massima diffusione degli impianti da fonte di energia rinnovabile, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Deduce inoltre la violazione degli articoli 3, 9, 41, 97 e 117 Cost., in relazione ai quali viene richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale.
12.1.1. Assume la ricorrente che il provvedimento gravato si rivelerebbe illegittimo in quanto fondato sull’applicazione della L.R. Sardegna n. 20/2024, e segnatamente dell’art. 1, commi 5 e 7, nonché dei relativi allegati, disposizione che introduce un divieto generalizzato e aprioristico di realizzazione impianti da fonti di energia rinnovabile nelle aree qualificate come non idonee.
Secondo l’esponente, tale disciplina regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 e con il D.M. 10 settembre 2010, oltre che con il principio, di matrice euro-unitaria e nazionale, della massima diffusione delle fonti rinnovabili, in quanto impedirebbe ogni valutazione in concreto dei singoli progetti, sostituendo alla necessaria istruttoria caso per caso un divieto assoluto.
Ne deriverebbero, altresì, plurimi profili di eccesso di potere, sotto forma di difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché sviamento, atteso che l’Amministrazione si sarebbe limitata ad applicare automaticamente il vincolo normativo senza alcuna autonoma ponderazione degli interessi coinvolti.
12.1.2. La ricorrente evidenzia, inoltre, che la normativa regionale in questione violerebbe gli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 Cost., anche in relazione agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo, nella misura in cui: (i) individua aree non idonee in modo eccessivamente esteso, ricomprendendo pressoché l’intero territorio regionale; (ii) introduce un divieto assoluto e indiscriminato, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza; (iii) comprime irragionevolmente la libertà di iniziativa economica e gli obiettivi di tutela ambientale connessi allo sviluppo delle energie rinnovabili; (iv) invade ambiti riservati alla competenza statale in materia di energia e tutela dell’ambiente.
Sotto tale profilo, viene altresì richiamato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, secondo cui l’individuazione delle aree non idonee non può tradursi in preclusioni generalizzate, ma richiede una valutazione amministrativa in concreto, nel rispetto del necessario bilanciamento tra i diversi interessi costituzionali coinvolti.
Pertanto, conclude la società ricorrente, i provvedimenti impugnati risulterebbero affetti da invalidità derivata, in quanto meramente applicativi di una disciplina legislativa regionale sospettata di illegittimità costituzionale, con conseguente richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale della L.R. Sardegna n. 20/2024, per violazione degli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 Cost., anche alla luce dei principi eurounitari in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
12.2. Con il secondo motivo di doglianza, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 8 D.lgs. 199/2021 oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
12.2.1. Rappresenta l’esponente che il provvedimento gravato si fonda su un parere della Soprintendenza che non avrebbe dovuto essere reso e che, in ogni caso, risulta affetto da gravi vizi istruttori e motivazionali.
In particolare, la ricorrente evidenzia che l’area interessata dall’intervento è priva di vincoli ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e, pertanto, difetterebbero i presupposti per l’espressione del parere della Soprintendenza, con conseguente illegittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi che su tale parere si è esclusivamente fondata.
In ogni caso, il parere negativo reso si rivelerebbe illegittimo per difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto si limiterebbe ad affermare apoditticamente l’incompatibilità del progetto con la tutela del patrimonio archeologico, senza esplicitare le ragioni concrete di tale giudizio né individuare specifici elementi ostativi, tanto più a fronte della localizzazione dell’impianto in un contesto già antropizzato e privo di vincoli paesaggistici o culturali.
12.2.2. Parimenti carente risulterebbe il riferimento alla presunta contiguità con altro impianto già autorizzato, circostanza che, oltre a non costituire di per sé elemento ostativo, non sarebbe in alcun modo accompagnata da una motivazione idonea a chiarire le ragioni della dedotta incompatibilità sotto il profilo paesaggistico o culturale.
Ne deriverebbero, dunque, a giudizio dell’esponente, ulteriori profili di illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto, nonché di sviamento di potere, con conseguente illegittimità derivata della determinazione impugnata, in quanto fondata su un parere viziato e inidoneo a sorreggere il diniego opposto.
12.3. Con un terzo motivo di gravame, formulato in via subordinata, viene censurata la violazione art 10 bis L. 241/90, dell’art 97 Cost., la carenza assoluta di motivazione, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché sviamento.
12.3.1. La società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, in quanto adottato in assenza della preventiva comunicazione del preavviso di rigetto.
In particolare, l’esponente evidenzia che tale adempimento partecipativo si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte, ivi incluso il procedimento di PAS, e costituisce presidio essenziale del contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al privato di interloquire prima dell’adozione della determinazione finale.
Pertanto, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto determinerebbe l’illegittimità del diniego, avendo l’Amministrazione precluso alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni e apportare elementi utili ai fini della decisione.
13. Si sono costituiti in giudizio, instando per la reiezione del gravame, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e il Comune di Nuraminis.
13.1. All’udienza camerale del 14 gennaio 2026 il Collegio, con l’accordo delle parti, dichiarava assorbita dal merito l’istanza cautelare.
14. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 15 aprile 2025.
DIRITTO
1. Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.
1.1. Non è condivisibile, infatti, l’assunto difensivo secondo cui parte ricorrente avrebbe omesso di censurare gli argomenti tecnico-valutativi posti a fondamento del parere negativo della Soprintendenza, dal quale è scaturito il provvedimento gravato, limitandosi a contestare la sola qualificazione dell’area quale non idonea ai sensi della L.R. n. 20/2024.
Dall’esame complessivo dell’atto introduttivo emerge, al contrario, che –segnatamente con il secondo motivo di ricorso– la società abbia censurato anche il contenuto del parere della Soprintendenza sotto profili ulteriori rispetto alla mera inidoneità dell’area, deducendone il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e il travisamento dei presupposti in relazione alla asserita incompatibilità dell’intervento con la tutela del patrimonio archeologico, nonché con riguardo al richiamo alla contiguità con altro impianto.
Ne consegue che non ricorre un’ipotesi di inammissibilità per mancata impugnazione di autonome rationes decidendi , ma piuttosto una questione attinente alla fondatezza nel merito delle censure proposte, che deve essere esaminata nel prosieguo.
2. Nel merito, il secondo motivo di gravame è infondato e va rigettato, dovendo essere ulteriormente approfonditi i profili relativi alla natura e all’ampiezza del sindacato giurisdizionale sul parere reso dalla Soprintendenza.
2.1. Giova, in primo luogo, chiarire che la valutazione sottesa al parere negativo espresso dalla Soprintendenza si colloca integralmente nell’alveo della discrezionalità tecnica attribuita a tale Organo, istituzionalmente preposto alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
2.1.1. Tale valutazione è funzionalmente diretta alla salvaguardia dei fattori “ patrimonio culturale ” e “ paesaggio ”, espressamente contemplati dal D.Lgs. n. 152/2006 quali componenti essenziali delle valutazioni ambientali, e si esplica attraverso un apprezzamento specialistico circa la compatibilità dell’intervento progettato con il contesto territoriale di riferimento.
In questa prospettiva, il parere della Soprintendenza non mira a individuare astrattamente aree idonee o non idonee all’installazione di impianti, attività questa che attiene alla pianificazione normativa e amministrativa, bensì a verificare, in concreto, l’interferenza del singolo progetto con i valori culturali e paesaggistici tutelati dall’ordinamento statale.
Ne discende che l’apprezzamento reso dall’Amministrazione si sostanzia in una valutazione tecnico-discrezionale complessa, che implica la ponderazione di molteplici elementi fattuali (localizzazione dell’intervento, densità dei beni culturali presenti, caratteristiche del paesaggio, effetti cumulativi), rispetto alla quale il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
2.2. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui si è affermato che “ quello in esame è un potere connotato da ampi profili di discrezionalità tecnica, e dunque consistenti margini di opinabilità, derivandone che le relative determinazioni, costituendo il portato di un giudizio valutativo nel quale convergono una pluralità di cognizioni e competenze tecnico-scientifiche, tutte concorrenti al fine di dare concretezza a una nozione - quella di bene paesaggistico - che rappresenta un vero e proprio concetto giuridico indeterminato, sono censurabili in sede giurisdizionale solo laddove emergano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, o qualora siano carenti di adeguata istruttoria e sufficiente motivazione: "l'Amministrazione, nell'effettuare le valutazioni di competenza, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza (…) che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, si riveli manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti. Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo" (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2024, n. 6862; per un'applicazione di tali principi cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 9 dicembre 2024, n. 22202, 22204, 22213; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sent., 26/05/2025, n. 10040).
2.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, le censure articolate dalla ricorrente non colgono nel segno.
2.3.1. Nel caso di specie, infatti, il parere impugnato evidenzia una serie di elementi concreti e puntualmente individuati dai quali la Soprintendenza ha desunto l’incompatibilità dell’intervento con la tutela del patrimonio archeologico.
In particolare, l’Amministrazione ha valorizzato:
– la presenza, entro un raggio di cinque chilometri, di numerosi beni dichiarati di interesse culturale (insediamenti antichi, tombe monumentali, domus de janas, nuraghi), che delineano un contesto territoriale ad elevata densità archeologica;
– la prossimità dell’impianto rispetto all’insediamento di “Su ZZ MA”, situato a circa 145 metri, circostanza che integra un’interferenza diretta con un sito di rilevanza storico-archeologica;
– la necessità di valutare l’impatto complessivo dell’intervento sul quadro territoriale, anche in relazione alla presenza di ulteriori impianti nella medesima area.
Si tratta, all’evidenza, di elementi fattuali concreti e non contestati, se non in maniera oltremodo generica, nella loro esistenza, rispetto ai quali la ricorrente si limita a contrapporre una diversa lettura del territorio e della sua compatibilità con l’intervento progettato, senza tuttavia evidenziare specifici profili di manifesta illogicità o di travisamento.
2.3.2. In tale contesto assume, inoltre, rilievo dirimente la già evidenziata prossimità dell’intervento rispetto all’insediamento abitativo e artigianale di “ Su ZZ MA ”, segnalato nel Piano Urbanistico Comunale e localizzato a circa 145 metri dal tracciato della Complanare Est, circostanza questa che integra un elemento di interferenza diretta e immediata con un sito di riconosciuta rilevanza archeologica, del tutto trascurato nella prospettazione di parte ricorrente.
Quanto, poi, al riferimento alla contiguità con altro impianto già autorizzato, deve rilevarsi che, pur non costituendo di per sé un elemento automaticamente ostativo, esso si inserisce in una valutazione più ampia dell’impatto cumulativo delle trasformazioni sul territorio, senza che la ricorrente abbia fornito elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza o l’incongruità di tale apprezzamento.
In definitiva, le censure articolate si risolvono in una mera contrapposizione valutativa rispetto alle conclusioni dell’Amministrazione, senza evidenziare vizi macroscopici tali da consentire un sindacato sostitutivo del giudice, con conseguente infondatezza del motivo.
Avuto riguardo alla dedotta carenza di motivazione, ritiene il Collegio che questa non sussista, atteso che il parere, pur sintetico, esplicita chiaramente le ragioni del giudizio negativo, individuandole nella densità del patrimonio archeologico circostante e nella prossimità a siti di interesse culturale, elementi ritenuti incompatibili con la realizzazione dell’impianto.
2.3.3. Parimenti infondata è la censura di difetto di istruttoria, giacché l’Amministrazione ha dato conto delle principali emergenze archeologiche presenti nell’area e della loro localizzazione rispetto al progetto, elementi che costituiscono il necessario presupposto fattuale della valutazione espressa.
Né può ritenersi che le modifiche progettuali apportate –consistenti nello spostamento delle opere appena al di fuori del buffer di 500 metri rispetto all’insediamento antico di fase calcolitica e nuragica in località S’Ollastu del comune di Monastir, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 06/07/1984, ex lege 1089/1939– siano idonee a neutralizzare le criticità rilevate, atteso che la valutazione dell’Amministrazione non si fonda esclusivamente sul rispetto di distanze minime, ma su un apprezzamento complessivo del contesto territoriale e della sua vulnerabilità sotto il profilo archeologico.
In definitiva, il motivo si risolve in una richiesta di riesame nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, inammissibile in sede giurisdizionale, in assenza di evidenti vizi logici o fattuali, che nel caso di specie non risultano configurabili.
3. L’infondatezza del secondo motivo assume, peraltro, carattere assorbente alla luce della natura plurimotivata del provvedimento impugnato, con conseguente difetto di interesse alla coltivazione del primo motivo di ricorso.
3.1. Come emerge dagli atti, il diniego impugnato si fonda su una pluralità di autonome rationes decidendi , tra cui, oltre alla qualificazione dell’area come non idonea ai sensi della L.R. n. 20/2024, anche la ritenuta incompatibilità dell’intervento con la tutela del patrimonio archeologico.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in presenza di un atto plurimotivato, la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento del provvedimento è sufficiente a sorreggerne l’efficacia, rendendo irrilevante l’eventuale fondatezza delle censure relative alle ulteriori motivazioni.
Nel caso di specie, l’accertata legittimità del parere della Soprintendenza sotto il profilo della tutela archeologica comporta che il diniego risulti comunque giustificato, a prescindere dalla questione relativa alla legittimità della disciplina regionale in tema di aree non idonee.
Ne consegue che la ricorrente difetta di un concreto interesse all’esame del primo motivo di gravame, atteso che anche un eventuale accoglimento dello stesso non sarebbe idoneo a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe validamente sorretto dalla autonoma e sufficiente motivazione di carattere archeologico.
4. Deve, infine, essere rigettato anche il terzo motivo di ricorso.
4.1. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 non determina, nel caso di specie, l’illegittimità del provvedimento impugnato.
4.1.1. L’art. 10‑bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto nel nostro ordinamento per garantire la partecipazione del privato nel procedimento amministrativo ad istanza di parte, impone, in via ordinaria, che l’autorità competente comunichi tempestivamente all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del provvedimento negativo, consentendo la presentazione di osservazioni e documenti entro un termine predeterminato. La norma persegue l’obiettivo di favorire un più ampio contraddittorio endoprocedimentale con l’Amministrazione, al fine di evitare l’adozione “ a sorpresa ” di provvedimenti negativi e di ridurre il contenzioso.
È noto al Collegio il recente orientamento giurisprudenziale che, nel valorizzare la portata innovativa del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 che ha aggiunto all'art. 21 octies l'inciso secondo cui "la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis, sottolinea come non sia più applicabile la disposizione di cui all’art. 21 octies della Legge 241/90 in merito all’omesso preavviso di rigetto.
Tuttavia, per giurisprudenza costante, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale quando emerga che l’interessato sia stato concretamente messo in condizione di conoscere le ragioni ostative e di partecipare al procedimento. In tali ipotesi, infatti, l’essenziale funzione dell’istituto (quella di favorire la partecipazione e il contraddittorio) si considera comunque soddisfatta. (cfr. tra le tante T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 11/03/2026, n. 525).
La finalità dell’istituto, pertanto, non può essere valutata in modo meramente formalistico, ma va apprezzata alla luce dell'effettiva possibilità riconosciuta all'interessato di interloquire, formulare osservazioni e produrre elementi istruttori idonei a incidere sull'esito del procedimento.
In particolare, si è osservato che “ Le norme in materia di contraddittorio procedimentale devono, infatti, essere interpretate in chiave sostanziale, comportando l'illegittimità del provvedimento solo qualora sia effettivamente mancata la partecipazione del destinatario, non laddove difettino esclusivamente adempimenti formali. Siffatta interpretazione è stata avallata dalla giurisprudenza amministrativa in merito all'omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20/12/2024, n.10265): "La disposizione che regolamenta l'invito al contraddittorio non deve essere interpretata ed applicata in modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio, di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo, con la conseguenza che l'eventuale omissione dell'adempimento non determina illegittimità dell'azione amministrativa, laddove il destinatario abbia avuto, comunque e aliunde, conoscenza del procedimento in corso, con conseguente possibilità di parteciparvi; tale interpretazione è coerente con la finalità sostanziale di tali norme, finalizzata all'emanazione di un provvedimento "giusto" e cioè conforme ai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.."). (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 20/05/2025, n. 843)
4.1.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha avuto piena e formale occasione di conoscere e discutere le ragioni ostative ben prima dell’adozione della determinazione finale di diniego. Ciò è avvenuto non solo attraverso le note interlocutorie e i momenti di comunicazione procedimentale, ma, soprattutto, nel contesto della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona del 2 luglio 2025, alla quale la società ha partecipato in modo attivo e continuativo, con la possibilità di interloquire con la Soprintendenza e con le altre amministrazioni coinvolte. In tale sede, la Soprintendenza ha ribadito espressamente la propria posizione negativa, consentendo alla ricorrente di prendere effettivamente conoscenza delle ragioni tecnico‑giuridiche ostative e di formulare osservazioni in merito, comprese richieste di sospensione che, pur rigettate, attestano la partecipazione sostanziale della ricorrente al procedimento.
4.2. Ne consegue che, nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione invalidante dell’art. 10‑bis della L. n. 241/1990: la ricorrente è stata messa in condizione di conoscere e confrontarsi con i motivi ostativi, ivi compresi quelli evidenziati dalla Soprintendenza, e non ha allegato (né potrebbe plausibilmente allegare) elementi idonei a dimostrare che il contenuto finale del provvedimento negativo sarebbe potuto essere diverso qualora fosse stato formalmente inviato un preavviso di rigetto.
Pertanto, anche sotto questo profilo, il motivo di gravame non è fondato e deve essere rigettato.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
6. I profili peculiari della vicenda inducono, ciò nondimeno, il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RT MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MO | GI RR |
IL SEGRETARIO