Articolo 1 della Legge 25 luglio 1975, n. 383
Articolo 2
Versione
21 agosto 1975
Art. 1.
L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220 , e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro ai sensi e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto disposto dai successivi articoli.
Entrata in vigore il 21 agosto 1975