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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2282/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 18.11.2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Zamagni, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Mel del foro di Venezia, in Venezia
San Marco, Calle del Teatro 4600, appellante/convenuto e attore in riconvenzionale in primo grado
E
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Torino e per essa (già , P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Aldo Bulgarelli, con domicilio eletto presso il difensore, in Verona,
Piazza Bra n. 26/D, appellata/ricorrente in primo grado avente ad oggetto: appello avverso le sentenze del Tribunale di Venezia, giudice unico dott.ssa Lisa Torresan, n. 1890/2019 (“la sentenza non definitiva”), pubblicata il 3.9.2019, e n. 1890/2021 (“la sentenza definitiva”), pubblicata il 6.10.2021 nel giudizio contenzioso civile n. 4777/2015 R.G. Tribunale Venezia promosso dalla
1 (in seguito con ricorso ex Parte_2 Controparte_1 art. 702-bis c.p.c. depositato il 16.6.2015; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della sentenza non definitiva n. 1890/19 e della sentenza definitiva n. 1890/21 emessa nell'ambito del giudizio sub R.G.
4777/2015, depositata il 6.10.21, notificato il 19.10.21, e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva e definitiva qui impugnate, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui anche si riportano: in via preliminare, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 283 c.p.c., ritenuti sussistenti gravi e fondati motivi, sospendere in tutto l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, senza cauzione;
in via pregiudiziale, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla domanda principale pregiudiziale avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della compensazione, a favore della giurisdizione austriaca. Nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente siccome infondate in fatto e/o in diritto. In via riconvenzionale, per le ragioni di cui in narrativa, accertare l'illegittimità della compensazione, determinare il quantum dovuto mediante espletanda CTU e ridurre a misura di giustizia;
in via riconvenzionale, per le ragioni di cui in narrativa, accertare la violazione della buona fede dell'istituto di credito nell'esecuzione del contratto e condannare la al Pt_2 risarcimento del danno in misura di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario. In via istruttoria, si chiede in ogni caso l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che qui si danno per riprodotte”. conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Respingersi la proposta impugnazione con conseguente integrale conferma delle sentenze impugnate;
con condanna dell'appellante al pagamento in favore di
[...]
rappresentata da delle di spese di lite per il Controparte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
2 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.6.2015, notificato il
5/10.8.2015, la (in seguito fusasi per incorporazione Parte_2 in ricorreva al Tribunale di Venezia nei confronti di Controparte_1 Pt_1
nella sua qualità di garante delle società (già
[...] CP_4 Controparte_5
e chiedendo “accertarsi e dichiararsi la legittimità della
[...] Controparte_6 compensazione parziale per euro 968.206,71, come descritta in narrativa, operata dalla fermi e impregiudicati tutti i diritti relativi ai Parte_2 crediti vantati da nei confronti delle società Parte_2 CP_4
e e dei garanti delle stesse (ulteriori rispetto al sig.
[...] Controparte_6 Pt_1
, accertarsi e dichiararsi che , effettuata la suddetta
[...] Parte_2 compensazione, è attualmente creditrice nei confronti del sig. in forza Parte_1 delle garanzie dallo stesso prestate in favore della Banca per Cofin e CP_4 CP_6
del residuo importo di euro 303.333,29; conseguentemente condannarsi il sig.
[...]
a pagare in favore della il diverso Parte_1 Parte_2 minor o maggior importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
2. Nello specifico, a fondamento delle domande così precisate, la
[...]
deduceva: Parte_3
a) che il convenuto aveva intrattenuto plurimi rapporti con la banca, Parte_1 sia per essere titolare in proprio di alcuni conti correnti, sia per avere assunto la qualità di garante, pro quota, di due società, e anch'esse CP_4 Controparte_6 intrattenenti rapporti con l'istituto in relazione a finanziamenti dalla medesima ottenuti;
b) che i rapporti di c/c facenti capo alle società garantite alla data del 9 luglio 2014 presentavano un saldo negativo, e segnatamente di euro - 986.668,553 quanto alla posizione di e di euro - 1.879.288,16 quanto alla posizione di CP_4 CP_6
[...]
c) che in detta data (9.7.2014) aveva comunicato alle società debitrici e ai garanti
(tra cui, appunto, ) l'immediato recesso dagli affidamenti in essere e Parte_1 intimato il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori, e quindi, nello specifico: euro 207.352,92 + euro 779.315,61 per ed euro CP_4
1.879.288,16 per Controparte_6
d) che aveva segnalato a sofferenza le posizioni di entrambe le società e dei rispettivi garanti, anche per posizioni personali, precisando, in particolare, che il
3 conto corrente intestato a identificato dal n. 12.377 (in USD), in essere Parte_1 presso la dipendenza di Innsbruck (Austria), era stato sottoposto a sequestro conservativo da parte dell'Autorità giudiziaria austriaca a seguito di un contenzioso per evasione fiscale tra il convenuto e l'Agenzia delle Entrate nazionale austriaca;
e) che in data 11 maggio 2015 si era presentato insieme al proprio Parte_1 legale presso la filiale di Innsbruck della (costituente una mera rappresentanza Pt_3 locale, donde l'identità soggettiva con la sede italiana) esibendo al direttore il provvedimento di dissequestro dei propri conti correnti, senza tuttavia accennare alcunché in merito all'esistenza dei menzionati rapporti “a sofferenza” di cui era garante;
f) che in data 21 maggio 2015 il medesimo si era presentato nuovamente presso la stessa filiale accendendo un nuovo e ulteriore rapporto di conto corrente in valuta euro (identificato dal n. 14456), contestualmente chiedendo l'esecuzione di diverse disposizioni tra le quali: - l'ordine di cambio valuta di USD 30.000,00 da addebitare sul conto corrente in USD (ovvero il c/c n. 12377) e da accreditare sul conto di nuova apertura in euro;
- prelievo in contanti di euro 26.000,00 dal conto corrente di nuova apertura;
- giroconto dal conto in valuta USD (il n. 12.377) dell'importo di USD
145.000,00 sul conto acceso il giorno stesso in valuta euro;
- la prenotazione di contanti per euro 120.000,00 per il giorno 25.05.2015 per effettuarne il prelievo dal c/c in euro (identificato dal n. 14456); - giroconto dal c/c n. 12.377 di USD
860.000,00 da versarsi su altro conto corrente intestato a sé medesimo presso l'istituto di credito Istarska kreditna Banka Joint Stock;
g) che i due ordini di giroconto venivano impartiti come urgenti e, alle ore 12.30 del 21 maggio 2015, erano inseriti come tali nella procedura da parte del cassiere della filiale di Innsbruck, pervenendo quindi al centro di calcolo delle Casse Rurali della al quale la filiale di Innsbruck era allacciata;
CP_7
h) che, nel frattempo, il Direttore della filiale austriaca aveva informato di tali operazioni le strutture della competenti per l'Italia, nonché Parte_2 Parte_2 il Direttore Generale della il quale, a seguito delle verifiche di rito, quest'ultimo Pt_2 segnalava immediatamente l'esistenza delle posizioni a sofferenza riferite ai rapporti garantiti da Parte_1
i) che alle ore 17.00 la filiale di Innsbruck bloccava l'operazione di bonifico e contestualmente la filiale di notiziava per telegramma il del fatto che a Pt_2 Pt_1 seguito dell'esito infruttuoso di pagamento della diffida inviatagli il 9 luglio 2014 avrebbe esercitato il diritto di ritenzione su valori mobiliari e/o altri titoli di credito di
4 sua pertinenza, trattenendo, a titolo di parziale compensazione, le eventuali somme a credito del garante depositate presso l'istituto di credito;
j) che in data 26 maggio 2015, la banca informava di aver eseguito Parte_1 una compensazione parziale sulle somme a suo credito depositate presso l'istituto di credito fino alla concorrenza di $ 915.739,32 e di euro 129.156,57, in ragione dei crediti vantati nei confronti delle società garantite;
k) che al fine di ottenere l'accertamento della legittimità dell'operazione di compensazione parziale posta in essere, espressamente consentita dalle condizioni contrattuali vigenti tra le parti, e la determinazione del credito residuo vantato nei confronti del garante e la conseguente condanna del medesimo al pagamento di quanto ancora dovuto, pari ad euro 303.333,29, si rendeva necessario agire in sede giudiziale.
3. si costituiva in causa con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 depositata il 20.11.2015, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito contestava la legittimità della compensazione e la debenza nell'an (finanziamento e fideiussione) e nel quantum (anatocismo, ricalcolo interessi e saldo debitorio), così concludendo: “in via pregiudiziale, che venisse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla domanda principale pregiudiziale avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della compensazione,
a favore della giurisdizione austriaca;
in subordine, valutata la causa di non sommaria istruzione, chiedeva fissarsi udienza ex art. 183 c.p.c., nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente siccome infondate in fatto e/o in diritto;
in via riconvenzionale, per le ragioni di cui in narrativa, accertare l'illegittimità della compensazione, determinare il quantum dovuto mediante espletanda CTU e ridurre
a misura di giustizia;
in via riconvenzionale, accertare la violazione della buona fede dell'istituto di credito nell'esecuzione del contratto e condannare la al Pt_2 risarcimento del danno in misura di giustizia;
in via istruttoria, ammettersi prova orale e disporre ctu per calcolo di interessi e determinazione del saldo debitorio, alla luce delle commissioni sulle operazione rideterminate nella misura di legge”.
4. Disposto il cambiamento del rito da sommario a ordinario e depositate dalle parti le memorie integrative ed istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con sentenza non definitiva n. 1890/2019, il giudice – ritenuto che la presente controversia pende tra due soggetti italiani;
che il convenuto è pacificamente domiciliato e residente in Italia;
- che la pretesa compensazione e il credito vantato dalla si fondano su contratti Pt_2
(il rapporto di conto corrente intercorso tra e la e le fidejussioni Pt_1 Pt_2
5 sottoscritte da in favore delle società e sottoscritti in Italia Pt_1 CP_4 CP_6
e disciplinati dal diritto italiano;
che l'elemento di estraneità individuato dal convenuto consiste nella necessità di verificare la legittimità dell'operazione di “recall” dei bonifici/giroconti effettuati dalla filiale austriaca della all'esito delle Pt_2 verifiche sulla posizione debitoria dell'ordinante; che tale elemento di estraneità, che pure potrebbe introdurre un foro alternativo, trattandosi di contratti conclusi all'estero, non esclude la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in base al criterio del foro generale del domicilio del convenuto, come disciplinato dal Reg. UE
n. 1215/2012 e successive modifiche;
che altra e diversa è la questione del diritto applicabile al giudizio inerente la legittimità dell'avvenuto richiamo del bonifico da parte dell'Istituto bancario, che non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana
– rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto e disponeva la rimessione della causa sul ruolo invitando le parti ad indicare la disciplina straniera ritenuta applicabile al caso in esame e disponendo procedersi a consulenza tecnica d'ufficio in relazione al seguente quesito: “Letti gli atti e documenti di causa, eseguite le indagini ritenute opportune ed acquisita eventuale ulteriore documentazione ai sensi e nei limiti dell'art. 198 c.p.c., fornisca il CTU elementi tecnici utili a verificare la legittimità, dal punto di vista tecnico- contabile, delle operazioni con le quali la
Banca ricorrente ha disposto il richiamo dei bonifici richiesti da in data Parte_1
21.05.2011, meglio indicati in atti”.
5. Depositato l'elaborato peritale e precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1890/2021 (la sentenza definitiva, qui impugnata unitamente alla sentenza non definitiva n. 1890/2019), con la quale il giudice, definitivamente pronunciando, ha accolto le domande attoree così statuendo: “Accerta la legittimità dell'operazione di compensazione parziale operata dalla Parte_2
(ora per l'importo di euro 968.205,71; - Accerta che
[...] Controparte_1 la (ora vanta, nei confronti Parte_2 Controparte_1 di in relazione ai titoli per cui è causa, un credito di euro 303.333,29; Parte_1
- Condanna a versare, in favore della Parte_1 Parte_2
(ora , l'importo di euro 303.333.29, oltre a interessi dalla Controparte_1 domanda al saldo;
- Condanna a rifondere, in favore della Parte_1 [...]
(ora , le spese di lite, che si liquidano Parte_2 Controparte_1 in euro 21.3876,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge;
- Pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di . Nello specifico, il giudice ha ritenuto: Parte_1
6 A) pienamente sussistenti i crediti azionati vantati dalla Banca nei confronti di
[cfr. sentenza, pag. 4 – 9]; Parte_1
B) tardiva ogni contestazione in merito alla validità delle fideiussioni di riferimento per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 [cfr. sentenza, pag. 9] ed infondate le ulteriori contestazioni [cfr. sentenza, pag. 9 – 10];
C) validamente realizzata, e regolare dal punto di vista tecnico, l'operazione di richiamo del bonifico disposto dal il 21.5.2015 [cfr. sentenza, pag. 10 – 13]; Pt_1
D) legittima, ai sensi della disciplina normativa di riferimento (quella austriaca, peraltro coerente e conforme a quella italiana in materia di compensazione legale),
l'operazione di compensazione parziale operata dalla banca per l'importo di euro
968.205,71 [cfr. sentenza, pag. 13];
E) esistente in favore della banca un credito di euro 303.333,29 ulteriore rispetto a quella soddisfatto mediante compensazione con le giacenze esistenti sui conti personali del con conseguente condanna del medesimo al pagamento di detto Pt_1 residuo [cfr. sentenza, pag. 13];
6. Avverso le decisioni assunte con le sentenze non definitiva e definitiva Pt_1
ha proposto appello affidato a otto motivi, chiedendo, previa inibitoria, il
[...] rigetto integrale delle domande attoree.
7. Si è costituita nel giudizio di gravame prendendo Controparte_1 posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
8. Respinta l'istanza di inibitoria;
fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 30.11.2023; depositati da entrambe le parti gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione in relazione alle conclusioni sopra trascritte e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo – rubricato: “avverso la sentenza nella parte in cui, per richiamo alla sentenza non definitiva n. 1890/19 pubblicata il 3.9.2019, dichiara la competenza del giudice italiano;
la sentenza è censurata per violazione di legge (della l. n. 218/95, art. 11) e per vizio logico di motivazione per contraddizione nei passaggi riportati a p. 4 e p. 11, ove il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice austriaco sollevata dal convenuto, applica a fondamento del ragionamento sulla legittimità della compensazione l'istituto della compensazione austriaca (art. 1438 cod. civ. austriaco), riconoscendo che i c/c accesi presso la filiale austriaca prevedevano il diritto della a procedere alla Pt_2
7 compensazione sulla base della normativa austriaca” – denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva, e di quella definitiva che la presuppone, di ritenere validamente incardinata la giurisdizione del giudice italiano in luogo di quella del giudice austriaco (Tribunale di Innsbruck). Nello specifico, risulterebbe erroneamente valutata la disciplina convenzionale e legale di riferimento, per cui la giurisdizione del giudice austriaco si fonderebbe “su due linee logiche concorrenti: anzitutto sulla base del contratto bancario di conto corrente acceso presso la filiale austriaca, richiamato in sentenza a pag. 11, il quale afferma la giurisdizione del Tribunale di Innsbruck in relazione ad "ogni controversia derivante da o relativa al presente contratto", per cui il contratto opererebbe come "fatto", al verificarsi del quale qualsivoglia rapporto è attirato nella giurisdizione pattiziamente concordata” e “in ogni caso, poichè nella fattispecie opera la Convenzione internazionale del 16.9.1968, in ragione della quale
(art. 5, n. 3) può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso
è avvenuto, nella fattispecie Innsbruck”.
1.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “1) Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice austriaco. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito. Ed invero: - la presente controversia pende tra due soggetti italiani;
- il convenuto è pacificamente domiciliato e residente in Italia;
- la pretesa compensazione ed il credito vantato dalla si fondano su contratti (il rapporto di conto corrente Pt_2 intercorso tra e la e le fidejussioni sottoscritte da in favore delle Pt_1 Pt_2 Pt_1 società e sottoscritti in Italia e disciplinati dal diritto italiano. CP_4 CP_6
L'elemento di estraneità individuato dal convenuto consiste nella necessità di verificare la legittimità dell'operazione di recall dei bonifici/giroconti effettuati dalla filiale austriaca della all'esito delle verifiche sulla posizione debitoria Pt_2 dell'ordinante. Ebbene, tale elemento, che pur potrebbe introdurre un foro alternativo, trattandosi di contratti conclusi all'estero, non esclude la sussistenza della giurisdizione del Giudice Italiano, in base al criterio del foro generale del domicilio del convenuto, come disciplinato dal Reg. UE n. 1215/2012 e successive modifiche. Altra e diversa è la questione del diritto applicabile al giudizio inerente la legittimità dell'avvenuto richiamo del bonifico da parte dell'Istituto bancario, che non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta va pertanto dichiarata infondata” (cfr. sentenza non definitiva, pag. 5).
8 1.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo presenta invece concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
1.3 Nello specifico, ne va in primo luogo rilevata l'inammissibilità per difetto di specificità, risolvendosi quanto dedotto nella mera ripetizione delle considerazioni svolte al riguardo in primo grado (cfr. quanto dedotto in proposito a pag. 5 e ss. della comparsa di risposta e a pag. 4 e ss. della comparsa conclusionale) senza però prendere specifica posizione sulle ragioni della decisione adottata in parte qua.
1.4 Va in ogni caso respinto siccome basato su argomentazioni infondate, trattandosi di controversia tra due soggetti italiani (la Parte_2
ora e , cittadino italiano, residente e
[...] Controparte_1 Parte_1 domiciliato in Italia in Provincia di Venezia: cfr. doc. 2 del fasc. di primo grado di parte ricorrente), riguardante rapporti giuridici connessi disciplinati (quantomeno in parte) dal diritto italiano (rapporto Banca/Cofin e rapporto Banca/garante-Rigotti
Giorgio), sicché la normativa richiamata dal convenuto/appellante a favore della devoluzione alla giurisdizione austriaca della domanda di accertamento e declaratoria della legittimità della compensazione (art. 5 della Convenzione di Bruxelles del
27.9.1968, poiché l'obbligazione bancaria ha luogo in Innsbruck in base a quanto previsto dal contratto e dal diritto bancario austriaco), al di là di ogni altra considerazione deve ritenersi comunque inconferente.
Come è stato correttamente ritenuto dal primo giudice, alla fattispecie in esame (nel suo complesso, stante l'evidente connessione soggettiva tra tutte le questioni dedotte), trova invero applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che all'art. 4 prevede, con disposizione di ordine generale, attuativa della previsione di cui al quindicesimo “considerando” del Preambolo dello stesso
Regolamento (secondo cui: “(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza”) che: “
1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute,
9 a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro”.
Tutti gli altri fori individuati nelle sezioni 2 – 5 dello stesso Capo II hanno, per contro, natura di fori facoltativi, sicché la determinazione della banca di rivolgersi all'Autorità giudiziaria italiana competente in via generale quale foro del domicilio del convenuto
(e cioè al Tribunale di Venezia) è certamente corretta, non rientrando il caso in esame in nessuna delle previsioni della Sezione sesta Reg. 1215/2012 cit. concernente le
“Competenze esclusive”.
Per completezza di disamina è appena il caso di osservare come la invocata
Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 non possa trovare applicazione al caso di specie alla luce di quanto espressamente previsto dal Reg. 1215/2012 nei considerando da 6 a 9 del Preambolo: “(6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile. (7) Il 27 settembre 1968, gli allora Stati membri delle Comunità europee hanno concluso, ai sensi dell'articolo 220, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente modificata dalle convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (la «Convenzione di Bruxelles del 1968») (1).
Il 16 settembre 1988 gli allora Stati membri delle Comunità europee e alcuni Stati
EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (la
«Convenzione di Lugano del 1988»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. La convenzione di Lugano del 1988 è diventata applicabile alla Polonia il 1o febbraio 2000. (8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 che sostituisce tra tutti gli Stati membri, a eccezione della Danimarca, la convenzione di Bruxelles del 1968 per quanto riguarda
i territori degli Stati membri coperti dal TFUE. Con la decisione 2006/325/CE del
Consiglio (3), la Comunità ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire
l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata riveduta dalla convenzione concernente la
10 competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4) sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007 dalla Comunità, dalla
Danimarca, dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera (la «Convenzione di Lugano del 2007»). (9) La convenzione di Bruxelles del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE”.
Da ultimo, va infine sottolineato che anche la disciplina convenzionale non risulta coerente con la tesi sostenuta dall'appellante, limitandosi a prevede (art. “F” delle
Condizioni generali): - che le azioni di un'impresa contro l'istituto di credito possono essere promosse esclusivamente davanti all'Autorità giudiziaria della sede principale dell'istituto, il quale a propria volta è invece facoltizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale con competenza locale e di merito;
- che il foro generale per le azioni promosse da, o contro, un consumatore rimane definitivamente stabilito a prescindere dalla circostanza che questi abbia nelle more trasferito la propria competenza all'estero.
2. Il secondo motivo – rubricato: “Violazione degli artt. 1823 c.c., art. 2033 c.c., art. 2697 c.c., per errata quantificazione del credito vantato dalla nei confronti Pt_2 di con riferimento al passaggio della sentenza (pp. 5-6) sulla Parte_1 produzione incompleta degli estratti di c/c e sull'onere probatorio in materia di ricostruzione del saldo, in cui il Tribunale dichiara che “il correntista non ha contestato
l'esatto ammontare del proprio debito in relazione al rapporto contrattuale n. 2948/23
e non ha svolto alcuna considerazione volta a revocare in dubbio che il saldo del rapporto fosse quello risultante dagli estratti conto depositati dalla ” – denuncia Pt_2
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca non abbia fornito la prova del credito dalla stessa vantato nei confronti di . Agli atti di causa, CP_4 peraltro depositati dallo stesso convenuto, ci sarebbero solo gli estratti conto riguardanti il c/c n. 1000/940, mentre nulla sarebbe stato depositato con riguardo al c/c n. 6511/2294823, quantunque anche quest'ultimo oggetto della compensazione.
Il doc. 17a di parte ricorrente recherebbe, infatti, un solo estratto conto, dal quale risulta un saldo iniziale al 31.12.2013 a debito di 204.047,38 e la certificazione di chiusura del conto attraverso un accredito di 256.688,90, mentre il doc. 17b [in realtà pertinente al c/c n. 1000/940] dimostrerebbe solo che al 31.12.2013 vi era un saldo debitore in essere pari a € 734.277,79, e che lo stesso era stato chiuso con un accredito per € 921.657,74. La prova della sussistenza delle ragioni creditorie della banca non sarebbe stata quindi fornita.
11 2.1 Il Tribunale, con riguardo ai crediti relativi alla posizione (già CP_4 [...]
, si è pronunciato nei seguenti termini: “1) Sui crediti vantati dalla Controparte_5
Banca nei confronti di La ha azionato, nei confronti di Parte_1 Pt_2 Pt_1
i crediti derivanti dai seguenti rapporti intrattenuti con delle società per le quali Pt_1 si è costituito fidejussore: a) Debiti della società Scoperto di conto CP_4 corrente di cui al rapporto di conto corrente identificato dal n. 65110 22948/23, aperto in data 03.907.2008 (doc. n. 3 di parte attrice) sul quale era stato appoggiato un fido per euro 200.000, richiesto in data 14.06.2011 (doc. n. 8 di parte attrice): secondo la prospettazione della alla data della revoca degli affidamenti, Pt_2 comunicata con lettera del 09.07.2014 (doc. n. 14), il conto presentava un'esposizione debitoria di euro 207.352,92, e in data 21.04.2015 (data del passaggio a sofferenza) il saldo negativo era pari a -220.551,43 (cfr. doc. n. 16); b.
Scoperto di conto corrente di cui al rapporto di conto corrente identificato dal n.
1000/00000940 – doc.-. n.9 di parte attrice -: il conto è stato aperto in data
14.06.2011, e, in pari data, su tale conto veniva concessa una linea di credito transitoria a breve termine per un importo di euro 700.000,00 (doc. n. 11 di parte attrice): alla data della revoca degli affidamenti il conto esponeva un saldo negativo per euro -779.315,61, al 21.04.2015 un saldo negativo per euro - 871.684,13. b)
Debiti della società a. Credito derivante dal mutuo fondiario di euro Controparte_6
2.900.000,00, erogato alla società in data 8 aprile 2009 ( doc. n. 19) , in relazione al quale la Banca, in ragione del mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite, in data 09.07.2014 ha intimato alla debitrice e ai garanti la decadenza dal beneficio del termine (doc. n. 24), intimando il pagamento del dovuto, pari ad euro
1.8789.288,16; in data 21 aprile 2015 il saldo negativo era pari ad euro -
1.898.053,49. Parte convenuta nulla ha dedotto circa l'ammontare dei crediti vantati nei confronti di In relazione alla posizione di , le doglianze del CP_6 CP_4 convenuto si sono appuntate sul rapporto di conto corrente n. 940, mentre nulla è stato contestato in relazione al saldo debitore del primo rapporto. Nella comparsa conclusionale, il convenuto si duole, per la prima volta, della mancata produzione, da parte della degli estratti conto integrali dei rapporti. Sul punto, è il caso di Pt_2 ricordare che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui, qualora sia il correntista ad agire in giudizio nei confronti della al fine di Pt_2 ottenere il riconoscimento e la ripetizione di un indebiti prelievi, egli è onerato di provare il credito vantato, fornendo la documentazione contrattuale e gli estratti conto dai quali possano evincersi le movimentazioni del conto durante l'intera durata
12 del rapporto. Qualora poi sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cass. civ. n. 11543/2019). Nel caso in esame, non avendo parte convenuta, per tutta la durata del giudizio e sino alla precisazione delle conclusioni, contestato l'esatto ammontare del proprio debito in relazione al rapporto contrattuale identificato dal n. 2948/23 e nemmeno svolto alcuna considerazione volta a revocare in dubbio che il saldo del rapporto fosse quello risultante dagli estratti conto depositate dalla Banca, le contestazioni riferite al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla Banca si rivelano del tutto tardive e generiche.
Venendo invece al rapporto identificato dal n. 940, e al contratto stipulato in data
14/06/2011, denominato quale “linea di credito transitoria/finanziamento a breve termine”, gli estratti integrali del rapporto sono stati depositati da parte convenuta al momento della costituzione in giudizio, donde devono ritualmente ritenersi acquisiti al giudizio e possono essere utilizzati, al fine di ricostruire l'andamento del rapporto, a prescindere dal soggetto che li abbia introdotti nel compendio probatorio.
Dall'esame delle condizioni economiche e contrattuali si evince trattarsi di una linea
13 di credito transitoria erogata nelle forme dell'affidamento bancario appoggiato su conto corrente, e che l'affidamento era valido sino al 20.11.2012. In data 21.01.2013, le parti hanno convenuto la proroga della linea di credito sino al 31.05.2013 (doc. n.
11); in pari data ha sottoscritto anche la proroga della fideiussione riferita a Pt_1 tale rapporto (doc. n. 13 di parte ricorrente). Peraltro, dall'esame dei documenti emerge che la provvista erogata dalla è stata utilizzata in data 29.06.2011, e Pt_2 che, successivamente, sono intervenute solo modeste movimentazioni in entrata, destinate prevalentemente a rientrare dagli interessi. Le contestazioni di parte convenuta si appuntano sull'anatocismo e sul tasso di interessi. Le deduzioni riguardanti l'applicazione di tassi di interessi diversi da quelli pattuiti rivestono carattere di estrema genericità: parte convenuta non contesta che, quantomeno in un primo periodo, siano stati applicati gli interessi nella misura pattuita ma si limita
a dedurre che, a partire da una certa data (non meglio identificata) sarebbero stati applicati interessi superiori. Parte attrice ha depositato, quale doc. 11 e n. 40, l'atto del 21.01.2013, il quale, nel prorogare la scadenza dell'affidamento, le parti hanno rinegoziato il tasso egli interessi. Va poi rilevato che nel rinnovare la Parte_1 fideiussione, con atto sottoscritto in pari data (doc. n. 13), ha dichiarato di essere a conoscenza della concessa proroga e di rinnovare la fideiussione, e pur a fronte delle produzioni di parte attrice non ha meglio specificato le proprie deduzioni circa la difformità di tassi applicati rispetto a quelli pattuiti, donde ogni doglianza sul punto
(nemmeno supportata da una perizia di parte) non può che essere rigettata, rivelandosi la richiesta consulenza tecnica contabile del tutto esplorativa. In relazione all'anatocismo, parte convenuta non contesta vi sia stata una clausola che ha espressamente previsto la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità degli interessi debitori rispetto a quelli creditori ma si duole del fatto che tale pari periodicità non sarebbe assicurata dal fatto che il tasso di interesse debitore è più alto di quello creditore. Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento: ed invero,
a seguito della delibera CICR del 2000 l'anatocismo deve reputarsi legittimo se sia stato espressamente pattuito per iscritto e se la clausola preveda una pari periodicità, ma non è affatto richiesto che il tasso di interesse debitore sia il medesimo rispetto
a quello creditore, essendo del tutto conforme alla prassi in uso nei rapporti Bancari che il tasso debitore sia più alto rispetto a quello creditore. La questione dell'anatocismo applicato in data successiva al primo gennaio 2014 è invece oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale Secondo un primo orientamento, fatto proprio da alcune pronunce del Tribunale di Milano risalenti al 2015 (Trib. Milano,
14 ord. 23.3.2015), il divieto di anatocismo deve ritenersi operante a seguito dell'entrata in vigore della novella;
un secondo orientamento, più recente, sostiene invece che il divieto di anatocismo di cui all'art. 120, 2 comma TUB non possa operare prima dell'adozione della delibera CICR che, ai sensi del medesimo comma 2, ne determini le modalità operative (Tribunale Torino, ord. 16.6.2015, Trib. Bologna 9.12.2015; tra le più recenti Corte di Appello di Torino 20.3.2019 n. 509). Ritiene il Giudice che il secondo orientamento sia più convincente per le ragioni che seguono. L'art. 120 come introdotto dalla legge 147 del 2013 prevedeva "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Il testo si presenta contraddittorio, alla lett. b), nella parte in cui menziona interessi
“periodicamente capitalizzati” ed esclude la capitalizzazione nelle successive operazioni. Il tenore letterale della norma ha infatti indotto taluni a ritenere che fosse vietato solo la capitalizzazione di interessi già capitalizzati. A tale obiezione si è opposto il rilevo che, dall'esame dei lavori parlamentari emergeva come la ratio legis fosse quella di stabilire l'improduttività degli interessi composti. Ebbene, pur condividendo tale assunto, che ha indotto parte della giurisprudenza a sostenere
l'applicazione immediata della norma, osserva il Giudice che, in attesa dell'adozione della Delibera Cicr, la Banche erano li-bere di adottare qualunque modalità operativa
e contabile al fine di garantire che in tutte le operazioni bancarie gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi. Al fine di evitare il formarsi di prassi divergenti è stato correttamente invocato, in dottrina e giurisprudenza, l'art. 161, comma 5 TUB, ai sensi del quale, Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo. Tale disposizione deve ritenersi di carattere generale, da ciò conseguendo che la precedente delibera del Cicr, adottata in data 9.2.2000, ha continuato a spiegare i suoi effetti sino alla data di entrata in vigore della deliberazione adottata, in esecuzione del testo novellato dell'art. 120' TUB in data 8 agosto 2016, e produttiva di effetti dal 1° ottobre 2016, quando il rapporto per cui è causa era già estinto (cfr. in tal senso,
Corte d'Appello di Torino 25/01/2019). Del resto, come osservato di recente
15 dall'intestato Tribunale, “l'applicazione della norma da parte delle Banche con modalità operative liberamente adottate rischiava infatti di generare una disparità di trattamento e di penalizzare la stessa clientela e non tiene adeguatamente conto della scelta del legislatore di demandare ad un organismo tecnico e altamente specializzato quale il CICR l'adozione di una disciplina uniforme, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa normativa primaria” (Trib. Venezia, sent. 1385/2020 del
30.09.2020). Da quanto sin qui esposto discende che le deduzioni di parte convenuta circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo dopo il 2014 sono infondate. Alla luce di quanto sin qui esposto, i crediti della vanno determinati nell'importo indicato Pt_2 in atto di citazione”.
2.2 La decisione è corretta e va confermata. Per contro, il motivo – relativo al preteso difetto di prova dei crediti di cui ai primi due punti del § 61 del ricorso introduttivo di primo grado [“61. In particolare, ha attuato Parte_2 la compensazione con il maggior credito vantato nei confronti del sig. Parte_1 per la complessiva somma di € 968.206,71, con utilizzo per: - € 700.000,00 a decurtazione della linea rappresentata dal rapporto di conto corrente n. 100/940 intestato a in relazione alla fideiussione specifica di € 700.000,00; - € CP_4
88.400,00 a decurtazione della linea rappresentata dal rapporto di conto corrente n.
6511/2294823 intestato a in relazione alla fideiussione di € 260.000,00 CP_4
(pro-quota € 88.400,00)”] – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può quindi essere accolto.
2.3 E' in primo luogo inammissibile per evidente difetto di specificità, non prendendo posizione sulle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione di ritenere i crediti riportati in “citazione” (recte, nel ricorso introduttivo ex art. 702bis c.p.c.) esistenti ed esigibili nella misura indicata.
Nello specifico, l'appellante nulla contesta in merito al rilievo operato in sentenza per cui fino alla precisazione delle conclusioni di primo grado lo stesso non aveva mai preso specifica posizione sul “quantum” del credito azionato dalla banca, con conseguente cristallizzazione del “thema probandum” a quanto non specificamente contestato nella prima risposta utile dal soggetto convenuto (cfr. comparsa di risposta, pag. 7 – 9 e prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., pag.
1), limitandosi – e solo con riguardo al conto corrente n. 1000/940 – a contestare l'applicazione degli interessi in corso di rapporto e l'anatocismo (con particolare riguardo: i) alla necessità che il tasso debitore e quello creditore siano tra loro commisurati, diversamente risultando solo figurativa la pari periodicità della
16 capitalizzazione, e, ii) alla previsione normativa della illegalità dell'anatocismo post
1.1.2014), questioni entrambe ritenute infondate dal primo giudice, con conseguente applicazione, in relazione a entrambi i conti correnti di riferimento intestati a CP_4
(n. 2948/23 e n. 1000/940), del principio per cui nei rapporti bancari in conto
[...] corrente solo una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
sennonché, nella specie, la reclamata invalidità della previsione (e della successiva applicazione) degli interessi e dell'anatocismo non è stata ritenuta viziata dal primo giudice (e tale valutazione, come ulteriormente si vedrà esaminando il quarto motivo, va confermata anche in questa sede), sicché, a fronte della “non contestazione” specifica del saldo del credito della banca, non vi era alcuna necessità di procedere a raccogliere tutti gli e/c dei riferiti rapporti di c/c (comunque, come si
è detto, integralmente disponibili per il conto 1000/940), né di procedere a una C.T.U. contabile per ricostruire il relativo saldo, trattandosi di importi da ritenersi “non contestati”, con ogni conseguenza di legge.
Con l'ulteriore considerazione che, non trattandosi di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal medesimo correntista, ovvero, come nella specie, dal garante direttamente richiesto del pagamento (il quale, va ricordato, si è insinuato in via di regresso senza alcuna riserva e condizione, ed è stato ammesso, al passivo del per Parte_4
l'intero importo oggetto di compensazione [euro 788.400,00], corrispondente, appunto, alla sommatoria dei crediti garantiti vantati verso e oggetto di CP_4 compensazione da parte della banca).
3. Il terzo motivo – rubricato: “Violazione degli artt. 2697 e 1823 c.c., per errata quantificazione del credito vantato dalla Banca nei confronti di con Parte_1 riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (pp. 4-5) in cui dichiara certo ed esigibile il debito della società e il debito della società CP_4 Controparte_6 rilevando che “parte convenuta nulla ha dedotto circa l'ammontare dei crediti vantati nei confronti di e “in relazione alla posizione di le doglianze del CP_6 CP_4 convenuto si sono appuntate sul rapporto di conto corrente n. 940, mentre nulla è stato contestato in relazione al saldo debitore del primo rapporto” – denuncia l'erroneità delle pronunce di condanna in ragione della mancanza di prova nel giudizio di accertamento del credito. In particolare, non essendo stata dimostrata l'esistenza
17 del credito risultante dallo scoperto del conto corrente n. 6511/2294823, ne consegue l'illegittimità della corrispondente operazione di compensazione per 88.400 euro.
Parimenti illegittima risulterebbe la compensazione con riguardo al credito rinveniente dallo scoperto del c/c n. 1000/940, per il quale parimenti non può ritenersi operante l'inversione dell'onere della prova, avendo la depositato solo Pt_2
“alcuni estratti conto in ordine sparso e financo illeggibili (si vede per tutti E/C
31/12/2013 ove sembra che il saldo debitore ammonti ad € 277.79)”, sicché il credito azionato in causa dall'istituto dovrebbe essere ricondotto a “0”, ovvero, al massimo,
a – 277,79 €, valuta 1.1.2014, e su tale importo conteggiati gli interessi debitori semplici e non capitalizzati. Quanto, infine, alla posizione di anche Controparte_6 in relazione a questa la non avrebbe fornito alcuna prova dell'esistenza del Pt_2 credito, né provato la fondiarietà del mutuo di oltre 2.000.000 di euro, con ogni conseguenza di tenuta dell'ipoteca fondiaria e della conseguente validità della fideiussione prestata da . Parte_1
3.1 Richiamata la motivazione della sentenza sopra trascritta, il motivo va respinto per le stesse considerazioni esposte in relazione al secondo, che per brevità si richiamano integralmente. Si tratta, invero, delle medesime doglianze già ivi sollevate, riproponendo solo con altre parole la medesima questione della mancata produzione degli estratti conto e, più in generale, dell'omesso adempimento dell'onere probatorio da parte della banca, sicché la risposta non può che essere la stessa.
3.2 Va invero confermato il rilievo per cui, nonostante la avesse fatto Pt_2 puntuale esposizione delle ragioni del proprio credito fin dal ricorso introduttivo (cfr. ricorso 702-bis c.p.c., §§ 61, 62) e specificato la misura e il modo in cui intendeva farlo valere nei confronti del singolo garante convenuto, (e Parte_1 segnatamente a mezzo di compensazione del credito con il proprio debito verso il medesimo quale correntista con due conti correnti a sé intestati attivi presso la dipendenza di Innsbruck della banca e domanda di condanna al pagamento dell'importo differenziale limitatamente alla parte del credito relativo alla garanzia prestata in favore di , questi, nella propria comparsa di risposta e Controparte_6 poi nel prosieguo del giudizio (e quindi nella prima udienza e poi nelle memorie integrative ed istruttorie depositate ex art. 183, co. 6, n. 1, 2 e 3, c.p.c.), non ha minimamente contestato il valore del saldo di nessuno dei rapporti azionati, né sollevato la questione del difetto di adeguata prova del credito, limitandosi in parte qua alle seguenti considerazioni: “Entrando nel merito della complessa situazione
18 creatasi si ritiene opportuno procedere seguendo una metodologia cronologica dei fatti. A) Forma tecnica richiesta: finanziamento. Preliminarmente appare necessario, perché dirimente, individuare esattamente quale tipo di linea di credito ha concesso la alla Rileviamo che gli affidamenti bancari si articolano in diverse Pt_2 CP_4 forme tecniche che si possono riassumere nelle seguenti categorie: i) fidi di cassa ed assimilati (si tratta del classico scoperto di conto corrente) ii) smobilizzo crediti
(anticipo fatture, sconto) iii) fidi di firma (garanzie bancarie) iv) fidi estero (lettere di credito anticipi all'esportazione) v) fidi per derivati (futures, options e swap) vi) finanziamenti: operazioni di finanziamento a breve, medio o lungo termine caratterizzate dall'erogazione di una somma capitale e dal rimborso effettuato mediante un piano di ammortamento prefissato. I più diffusi in tale categoria sono i mutui ipotecari e chirografari. La Banca descrive il finanziamento come segue: “Che cosa sono i finanziamenti a breve termine: Il finanziamento è un operazione con cui un'impresa ottiene dalla banca la disponibilità necessaria per soddisfare le proprie esigenze di liquidità con l'obbligo a restituire l'importo concesso e a pagare gli interessi …..La restituzione del debito (CAPITALE EROGATO e interessi) (all. 19). Tale ultima locuzione appare tranciante sulla individuazione e classificazione del contratto che in questo caso è ad efficacia reale e non obbligatoria (apertura di credito in conto corrente). B) Forma tecnica concessa: apertura di credito in conto corrente. Appurato quindi che, contrariamente a quanto richiesto, la banca NON ha concesso un finanziamento a breve termine bensì un'apertura di credito in conto corrente, occorre ora domandarsi se la normativa riguardante specificatamente tale linea è stata rispettata. Il contratto di c/c evidenzia che il tasso debitore non corrisponde a quello applicato, e così anche il tasso di mora. Dalla mera lettura degli scalari risulta in modo evidente che la banca dopo un primo periodo cui si è attenuta agli accordi – (cfr. lettera 14/6 –euribor tre mesi +2,75% e mora 8,65%) ha iniziato ad applicare tassi maggiori pur in presenza di un netto calo del tasso euribor che è passato nel periodo dal 1,60 % allo 0,21%. Sono stati così computati tassi attorno al 10% per giungere
a punte del 19,75%, sempre ovviamente con capitalizzazione trimestrale (all.5). In punto capitalizzazione trimestrale occorre fare alcune considerazioni in quanto a nostro avviso se è vero che deve essere prevista la cd reciprocità del tasso dare e avere è altrettanto vero che la reciprocità deve essere effettiva e non soltanto figurativa. Dalla documentazione in nostro possesso (all.3) risulta infatti che il tasso creditore annuo nominale è pari allo 0,010% e il TAE è pari allo 0,010% mentre il tasso debitore nominale annuo è pari al 17,00% con un TAE del 18,11478%. E' quindi
19 del tutto evidente che la normativa riguardante la periodicità di capitalizzazione degli interessi dare/avere viene in questo modo del tutto mortificata e ben si può ricordare il vecchi detto: fatta la legge, trovato l'inganno! Il Tribunale di Grosseto e quello di
Parma già hanno affrontato la tematica e sono concordi nell'affermare che non è sufficiente prevedere analogo periodo di capitalizzazione, ma è necessario che esso produca degli effetti sia pur minimi, ma concreti. Nel nostro caso il TAE dichiarato dalla stessa banca indica la totale irrilevanza per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi avere (0,010%--TAE 0,010%) mentre per gli interessi dare (17,00%-
-TAE 18,11478) vi è un aggravio di ben 1,11478% su base annua (all.14). Diretta conseguenza di quanto suesposto è che la capitalizzazione degli interessi non può essere applicata al caso specifico, con evidente necessità di ricalcolare l'importo dovuto da alla Banca. Peraltro, la stessa natura dell'operazione preclude CP_4
l'evenienza che il conto corrente vada in avere, con evidente impossibilità per conseguenza che si applichi il tasso avere: ricordiamo infatti che l'affidamento è stato concesso per finanziare un aumento di capitale e l'estinzione del debito sarebbe avvenuta con la vendita della partecipazione. Tutto qui! Nessuna operatività sul conto era prevista e nessuna operatività, infatti, c'è stata. Ma vi è di più! L'affidamento era scaduto il 30/11/2012 e dopo quella data comunque non era più possibile effettuare versamenti ripristinatori della provvista ma solamente solutori, quindi facenti venire meno il principio della reciprocità del periodo di capitalizzazione. Quandanche si volesse considerare prorogato l'affidamento in parola, sicuramente dopo il 30/3/2013 tutti gli affidamenti sono da considerarsi scaduti: da tale data di certo non si può applicare l'anatocismo. In estremo subordine, rileviamo che le recenti sentenze dei
Tribunali di merito (Tribunale di Milano ordinanza dd. 23.3.15, Tribunale di Trento ordinanza dd. 16.7.15) hanno applicato e interpretato la vigenza dell'art. 120 TUB dal 1.1.2014. Da qui la conseguenza che dal 1.1.14 è caduta la riserva di anatocismo bancario. In tal senso, di recente si è pronunciato anche l'ABF, Collegio di coordinamento, dec. N. 7854 dd. 8.10.15. (all.14 bis). (omissis) C.2) Errata quantificazione del credito bancario. Nella denegata e non creduta ipotesi che il
Giudicante ritenesse valida e operativa la fidejussione rilasciata da a Parte_1 garanzia del finanziamento di 700.000,00 euro, occorrerà analizzare se detto finanziamento rientra nella fattispecie tipica del fido in conto corrente. A nostro avviso no se solo si pensa che il denaro messo a disposizione della banca era finalizzato ad un finanziamento della partecipata e sarebbe stato restituito dopo 18 mesi come da business plan e ciò in occasione della già prevista dismissione. Come è possibile
20 applicare l'anatocismo su un conto a rientro come risulta essere quello dal marzo
2013 in poi? Dall'1/1/2014 la banca ha inoltre continuato ad applicare la capitalizzazione degli interessi nonostante il divieto stabilito dall'art 120 TUB (all. 14
e 14 bis). Per tutti questi motivi sarà quindi necessario, mediante CTU, che sia effettuato il ricalcolo degli interessi così come applicati, al fine di determinare il saldo debitorio (cui è collegato l'impegno fideiussorio e la domanda compensativa)” (cfr. comparsa di riposta, pag. 7 – 10), e quindi, ancora, nella prima memoria: “Nel merito, vengono contestate integralmente le pretese di parte ricorrente e si eccepisce
l'invalidità ed inefficacia dell'operazione di compensazione. Si chiede inoltre che sia rideterminato il quantum dovuto, tenuto conto dell'anatocismo e delle commissioni applicate che incidono sul saldo debitorio. Nell'ipotesi in cui il giudice ritenga legittima la compensazione, si chiede che, previo accertamento della modalità in cui essa è stata perfezionata dall'istituto di credito, sia accertata altresì la violazione contrattuale e la responsabilità dell'istituto di credito per risarcimento di danno, che dovrà essere quantificato in misura ritenuta di giustizia” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., pag. 1, 2). Addirittura, nella seconda memoria, a pag. 2, il debito corrispondente alla posizione di è stato espressamente ammesso: Controparte_6
“b) Sull'esposizione per garanzia di e sulla mancata constestazione CP_6 dell'importo dovuto. In ordine al rapporto / il resistente nulla Pt_1 CP_6 ha eccepito sull'ammontare del credito dedotto verso risultante da Controparte_6 contratto di mutuo, ma ha contestato la legittimità della compensazione in relazione al rapporto di garanzia”.
Così stando le cose, trova indubbiamente applicazione il principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c. elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23.2.2002, per cui “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per
l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. n. 27596 del 20.11.2008; Cass. n. 19896 del 6.10.2015; Cass. n.
26624 del 22.10.2018; Cass. n. 28877 dell'8.11.2019).
21 3.3 E' appena il caso di aggiungere, con riguardo al finanziamento di € 700.000 erogato il 14.6.2011 in favore di a valere sul c/c n. 1000/940: CP_4
a) che la forma tecnica del finanziamento è chiaramente indicata quale linea di credito transitoria, da utilizzarsi in conto corrente, e riporta chiaramente l'indicazione dei tassi di interesse pattuiti (cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado della banca);
b) che l'utilizzo dell'importo del finanziamento è avvenuto in un'unica soluzione in data 29 giugno 2011 (cfr. estratto al 30 giugno 2011);
c) che la successiva movimentazione del conto corrente – come risulta evidente dagli e/c – evidenzia un'esposizione costantemente superiore a detto importo e progressivamente crescente, risultando peraltro gli accrediti sempre limitati a coprire
(parzialmente) interessi e competenze a debito;
d) che negli estratti medesimi sono chiaramente indicate ed evidenziate tutte le variazioni degli interessi, con le relative decorrenze intervenute in corso di rapporto.
Risulta pertanto corretta la valutazione fatta dal primo giudice, laddove ha affermato:
“Venendo invece al rapporto identificato dal n. 940, e al contratto stipulato in data
14/06/2011, denominato quale “linea di credito transitoria- finanziamento a breve termine”, gli estratti integrali del rapporto sono stati depositati da parte convenuta al momento della costituzione in giudizio, donde devono ritualmente ritenersi acquisiti al giudizio e possono essere utilizzati, al fine di ricostruire l'andamento del rapporto, a prescindere dal soggetto che li abbia introdotti nel compendio probatorio.
Dall'esame delle condizioni economiche e contrattuali si evince trattarsi di una linea di credito transitoria erogata nelle forme dell'affidamento bancario appoggiato su conto corrente, e che l'affidamento era valido sino al 20.11.2012. In data 21.01.2013, le parti hanno convenuto la proroga della linea di credito sino al 31.05.2013 (doc. n.
11); in pari data ha sottoscritto anche la proroga della fidejussione riferita a Pt_1 tale rapporto (doc. n. 13 di parte ricorrente). Peraltro, dall'esame dei documenti emerge che la provvista erogata dalla è stata utilizzata in data 29.06.2011 e Pt_2 che successivamente sono intervenute solo modeste movimentazioni in entrata, destinate prevalentemente a rientrare dagli interessi. Le contestazioni di parte convenuta si appuntano sull'anatocismo e sul tasso di interesse”.
4. Il quarto motivo – rubricato: “Violazione degli artt. 2697 e 1823 c.c., per errata quantificazione del credito vantato dalla Banca nei confronti di con Parte_1 riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (pp. 6-7) sull'anatocismo bancario e sul calcalo degli interessi a debito del correntista, sino alla conclusione che
“le deduzioni di parte convenuta circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo dopo
22 il 2014 sono infondate” – denuncia l'erroneità della sentenza (definitiva) con riguardo alla decisione assunta in relazione all'applicazione degli interessi e dell'anatocismo.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 Nello specifico:
4.2.1 la contestazione fatta in merito all'applicazione degli interessi (sul c/c n.
1000/940), in tesi crescente nonostante il calo dell'euribor, deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, corrispondendo alla lettera alla corrispondente deduzione fatta nella comparsa di risposta di primo grado (cfr. comparsa di risposta di primo grado, pag. 8, secondo cpv.: “Il contratto di c/c evidenzia che il tasso debitore non corrisponde a quello applicato, e così anche il tasso di mora. Dalla mera lettura degli scalari risulta in modo evidente che la banca dopo un primo periodo cui si è attenuta agli accordi – (cfr. lettera 14/6 –euribor tre mesi +2,75% e mora 8,65%) ha iniziato ad applicare tassi maggiori pur in presenza di un netto calo del tasso euribor che è passato nel periodo dal 1,60 % allo 0,21%. Sono stati così computati tassi attorno al 10% per giungere a punte del 19,75%, sempre ovviamente con capitalizzazione trimestrale (all.5)” senza alcuna presa di posizione in merito a quanto ritenuto dal primo giudice, che al riguardo si era così pronunciato: “(omissis) Le deduzioni riguardanti l'applicazione di tassi di interessi diversi da quelli pattuiti rivestono carattere di estrema genericità: parte convenuta non contesta che, quantomeno in un primo periodo, siano stati applicati gli interessi nella misura pattuita ma si limita a dedurre che , a partire da una certa data (non meglio identificata) sarebbero stati applicati interessi superiori. Parte attrice ha depositato, quale doc. 11 e n. 40, l'atto del 21.01.2013, il quale, nel prorogare la scadenza dell'affidamento, le parti hanno rinegoziato il tasso egli interessi. Va poi rilevato che
nel rinnovare la fidejussione, con atto sottoscritto in pari data ( doc. Parte_1
n. 13), ha dichiarato di essere a conoscenza della concessa proroga e di rinnovare la fidejussione, e, pur a fronte delle produzioni di parte attrice, non ha meglio specificato le proprie deduzioni circa la difformità di tassi applicati rispetto a quelli pattuiti, donde ogni doglianza sul punto ( nemmeno supportata da una perizia di parte) non può che essere rigettata, rivelandosi la richiesta consulenza tecnica contabile del tutto esplorativa”;
4.2.2 parimenti inammissibile per difetto di specificità – non confrontandosi, a ben vedere, con la decisione assunta in parte qua in sentenza – è anche la contestazione in merito alla decisione assunta in punto di legittimità della capitalizzazione
23 trimestrale, sia in relazione alla pretesa necessità che anche il tasso creditore abbia una consistenza apprezzabile, diversamente non potendo ritenersi effettivamente prevista la pari periodicità degli interessi debitori rispetto a quelli creditori, posto che tale secondo parametro non sussisterebbe in concreto, sia in relazione all'interpretazione del novellato testo dell'art. 120 TUB, risolventesi quest'ultima in una immotivata affermazione di una riga (“Dall'1/1/2014 la banca ha continuato ad applicare la capitalizzazione degli interessi nonostante il divieto stabilito dall'art 120
TUB (all. 14)”), all'evidenza inidonea a confutare l'ampia motivazione adottata sul punto dal primo giudice (cfr. sentenza, pag. 7 – 8: “La questione dell'anatocismo applicato in data successiva al primo gennaio 2014 è invece oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, fatto proprio da alcune pronunce del Tribunale di Milano, risalenti a 2015 (Trib. Milano, ord.
23.3.2015), il divieto di anatocismo deve ritenersi operante a seguito dell'entrata in vigore della novella;
un secondo orientamento, più recente, sostiene invece che il divieto di anatocismo di cui all'art. 120, 2 comma, TUB non possa operare prima dell'adozione della delibera CICR che, ai sensi del medesimo comma 2, ne determini le modalità operative (Tribunale Torino, ord. 16.6.2015, Trib. Bologna 9.12.2015; tra le più recenti Corte di Appello di Torino 20.3.2019 n. 509). Ritiene il Giudice che il secondo orientamento sia più convincente per le ragioni che seguono. L'art. 120 come introdotto dalla legge 147 del 2013 prevedeva "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Il testo si presenta contraddittorio, alla lett. b), nella parte in cui menziona interessi
“periodicamente capitalizzati” ed esclude la capitalizzazione nelle successive operazioni. Il tenore letterale della norma ha infatti indotto taluni a ritenere che fosse vietato solo la capitalizzazione di interessi già capitalizzati. A tale obiezione si è opposto il rilevo che, dall'esame dei lavori parlamentari emergeva come la ratio legis fosse quella di stabilire l'improduttività degli interessi composti. Ebbene, pur condividendo tale assunto, che ha indotto parte della giurisprudenza a sostenere
l'applicazione immediata della norma, osserva il Giudice che, in attesa dell'adozione della Delibera Cicr, la Banche erano libere di adottare qualunque modalità operativa
24 e contabile al fine di garantire che in tutte le operazioni bancarie gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi. Al fine di evitare il formarsi di prassi divergenti è stato correttamente invocato, in dottrina e giurisprudenza, l'art. 161, comma 5 TUB, ai sensi del quale, Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo. Tale disposizione deve ritenersi di carattere generale, da ciò conseguendo che la precedente delibera del Cicr, adottata in data 9.2.2000, ha continuato a spiegare i suoi effetti sino alla data di entrata in vigore della deliberazione adottata, in esecuzione del testo novellato dell'art. 120' TUB in data 8 agosto 2016, e produttiva di effetti dal 1° ottobre 2016, quando il rapporto per cui è causa era già estinto (cfr. in tal senso,
Corte d'Appello di Torino 25/01/2019). Del resto, come osservato di recente dall'intestato Tribunale, “l'applicazione della norma da parte delle Banche con modalità operative liberamente adottate rischiava infatti di generare una disparità di trattamento e di penalizzare la stessa clientela e non tiene adeguatamente conto della scelta del legislatore di demandare ad un organismo tecnico e altamente specializzato quale il CICR l'adozione di una disciplina uniforme, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa normativa primaria” (Trib. Venezia, sent. 1385/2020 del
30.09.2020). Da quanto sin qui esposto discende che le deduzioni di parte convenuta circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo dopo il 2014 sono infondate”).
Si tratta in ogni caso di valutazioni infondate, considerato:
A) quanto al primo profilo, attinente alla necessità che il tasso creditore sia stato previsto in misura significativa e sia quantomeno di verosimile applicazione, e non meramente potenziale, come sarebbe invece nella specie: - che sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa (art. 120 T.U.B.) l'unico elemento significativo previsto a pena di nullità in ordine alla reciprocità è la medesima periodicità temporale tra i distinti tassi;
- che non risulta codificato alcun obbligo di contenere i tassi di interesse debitori entro certi limiti rispetto al tasso creditore;
- infine, che non può ritenersi in alcun modo alterato il sinallagma contrattuale per una disparità di tassi, atteso che la previsione in questione si pone nel contesto di un rapporto giuridico più ampio in cui si deve comunque tenere conto della remunerazione dell'istituto di credito per l'attività professionale prestata;
- che, addirittura, neppure l'integrale mancata pattuizione degli interessi creditori può determinare la carenza della condizione posta dalla legge per la capitalizzazione degli interessi debitori, e cioè l'intervento di una pattuizione che assicuri nei confronti della
25 clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori, che creditori, posto che in caso di mancata pattuizione degli interessi creditori il contratto è soggetto a eterointegrazione, sicché tali interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. e l'inserzione nel contratto di tale tasso sostitutivo implica l'esistenza di un interesse creditorio suscettibile di capitalizzazione;
B) quanto al secondo, attinente alla pretesa illegittimità sopravvenuta (post
1.1.2014) della pratica anatocistica, che in tema di capitalizzazione post 2014, premesso che l'art. 1, co. 629, della legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che
“all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 2 è sostituito dal seguente: “
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”, deve rilevarsi come detto articolo contenesse una norma che, per come risulta dal dato letterale, lungi dal dettare un precetto immediatamente efficace, presupponeva che il Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio stabilisse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In altri termini, il legislatore aveva subordinato l'efficacia del contenuto precettivo della norma, ivi compreso il suo effetto sostituivo della precedente previsione, all'emanazione della delibera da parte del C.I.C.R., che, del resto, è atto indispensabile affinché la norma primaria possa tradursi in concreta disciplina.
Tuttavia, atteso che all'art. 1, co. 629, non è seguita la delibera del CICR, non si è mai verificato l'effetto sostitutivo che la norma subordinava appunto all'emanazione di detta delibera, con la conseguenza della permanente vigenza dell'art. 120 T.U.B. nella precedente formulazione e della delibera conseguentemente emanata (in questi termini, con estesa motivazione, Appello Torino, sentenza 20.3.2019, n. 509).
5. Il quinto motivo – rubricato: “Violazione degli artt. 1715, 1956, 1957 c.c., art. 2 della L. n. 287/90, in materia di fideiussione con riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (pag. 9) in cui il giudice rigetta l'eccezione sulla violazione della normativa antitrust e conclude per la validità ed efficacia della fideiussione” – denuncia la carenza motivazionale, e comunque l'erroneità della sentenza, in relazione ai seguenti profili attinenti alla fideiussione per operazione
26 specifica del 14.6.2011 (doc. 12 di parte ricorrente): a) si era Parte_1 impegnato a garantire un finanziamento a breve termine (del tipo “apertura di credito semplice”) e non già un'apertura di credito in conto corrente. Sul punto la sentenza non avrebbe offerto adeguata risposta all'eccezione proposta;
b) nel marzo 2013 la aveva concesso una proroga al finanziamento facendo sottoscrivere, per presa Pt_2
d'atto, il relativo documento anche a La proroga, peraltro, aveva Parte_1 durata limitata a due mesi, sicché, quantomeno dal mese di maggio 2013, la banca avrebbe dovuto attivarsi per recuperare il credito, rendendo altresì edotti i garanti, mentre, invece, rimase del tutto inerte per oltre due anni, in tal modo ledendo la previsione dell'art. 1956 c.c., per cui il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
c) la banca avrebbe altresì violato la prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., non avendo tempestivamente agito contro la società debitrice principale e non potendo detta disposizione ritenersi validamente derogata, risultando la deroga prevista da una disposizione da ritenersi nulla per violazione della disciplina antitrust di cui alla L. n.
287/1990.
5.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi con le ragioni decisorie assunte dal giudice in relazione a tutti i punti controversi, che quantunque assunti dall'appellante non essere stati oggetto di puntuale disamina, devono ritenersi, invece, correttamente esaminati e risolti con motivazione strettamente pertinente alle eccezioni proposte, come appare evidente dalla semplice lettura incrociata della comparsa di risposta di primo grado di parte e della Pt_1 sentenza (definitiva) impugnata, nella quale il giudice si è così pronunciato:
A) con riguardo ai profili a) e b): “(omissis) Venendo invece agli altri profili di censura riferiti alla fidejussione, prive di pregio si rivelano le censure incentrate sulla pretesa estraneità della fidejussione alla linea di credito erogata, che poggiano sull'assunto che la fidejussione fosse riferita a finanziamenti a breve termine e che invece, contrariamente alle intese intercorse tra le parti, la Banca ha ritenuto di erogare un'apertura di credito in conto corrente. Sul punto pare sufficiente ricordare che tra i contratti bancari che perseguono la causa di finanziamento vi è certamente anche l'apertura di credito, con il quale la si impegna a tenere a disposizione Pt_2 del cliente una certa somma di denaro per un certo periodo di tempo, o a tempo determinato, per la soddisfazione delle esigenze di liquidità del correntista. Il termine
27 finanziamento a breve termine contenuto nella fidejussione non può quindi essere inteso restrittivamente al solo contratto di mutuo, ma anche a tutti i contratti che perseguono lo scopo di finanziamento;
peraltro, la fidejussione stipulata in data
14.06.2011 fa esplicito riferimento all'operazione di cui al contratto stipulato in pari data con il quale è stata concessa la linea di credito transitoria di euro 700.000,00.
Il contratto che ha dato origine al debito garantito è stato sottoscritto proprio da
all'epoca legale rappresentante di e delegato ad operare sul Parte_1 CP_4 conto corrente de quo (doc. n. 10), donde egli era tenuto a conoscerne le condizioni.
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 1956 cod. civ. va rilevato che la proroga della scadenza della linea di credito, concordata in data 21.01.2013 è stata espressamente autorizzata dal che peraltro ha rinnovato la propria Parte_1 fidejussione sino alla scadenza prorogata (doc. n. 13 di parte attrice). Non si ravvisano pertanto i presupposti per l'applicazione della norma invocata da parte convenuta, non essendovi state ulteriori concessioni di credito alla società garantita
e non potendo rilevare, a tal fine, la sola mancata riscossione del debito nei confronti del debitore principale in data successiva alla scadenza”;
B) con riguardo al profilo sub c): “Da ultimo, va osservato che la fidejussione prevedeva espressamente, all'art. 6, la facoltà della Banca di agire nei confronti del garante senza preventiva escussione del debitore principale, ed altresì l'esenzione dai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” (omissis) “per la prima volta nella seconda comparsa conclusionale depositata in data 12 luglio 2021, il convenuto ha eccepito la nullità ed inefficacia delle fidejussioni per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, ritenendo che le stesse fossero state illegittimamente predisposte su di un modello elaborato da nel 2003 e ritenuto dalla Banca d'Italia lesivo della concorrenza CP_8 in violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Tale eccezione deve essere esaminata poiché riferita a questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'eccezione si rivela tuttavia infondata. Invero, incombeva sul convenuto allegare e provare la sussistenza dei presupposti dell'invocata nullità, la quale, come rilevato anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, può essere rilevata d'ufficio, ancorché riferita a questioni non sollevate dalle parti, purché gli elementi costitutivi dell'invalidità siano evincibili ex actis (Cass. civ. SS.UU. n. 26242/2014). Ebbene, nel caso in esame parte opponente non ha assolto in alcun modo il proprio onere probatorio: non ha prodotto il modello A.B.I. che si presume illegittimo, non ha prodotto i provvedimenti della Banca d'Italia, non ha allegato alcunché circa
l'appartenenza della Banca convenuta alle intese ritenute legittime e circa l'uniformità
28 e non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate. Un tanto basta per rigettare
l'eccezione di nullità per violazione delle norme antitrust”.
5.2 Si tratta in ogni caso di considerazioni infondate, tenuto conto:
➢ quanto al profilo sub A):
a) che all'epoca dell'accensione della linea di credito di € 700.000,00 in favore di era socio e amministratore unico della società garantita e Controparte_9 come tale era perfettamente consapevole del contenuto del rapporto di credito garantito (cfr. visura storica , doc. 7 di parte ricorrente); CP_4
b) che non vi è dubbio che la somma oggetto del finanziamento sia stata erogata e incassata da e che , quale suo legale rappresentante ne fosse CP_4 Parte_1 quindi a conoscenza;
c) che la somma venne accreditata sul conto corrente n. 1000/940 appositamente aperto, che prevedeva le condizioni riassunte nel documento di sintesi prodotto dalla banca sub doc. 9, sicché deve escludersi la gratuità del finanziamento e la limitazione della garanzia alla sola linea capitale, risultando espressamente previsto dall'art. 1 delle condizioni di garanzia, rubricato “Oggetto della garanzia”, che: “
1. La fideiussione, in relazione alla suddetta operazione, garantisce tutto quanto dovuto dal debitore pincipale per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”;
d) che in data 21 gennaio 2013 la linea di credito e la relativa fideiussione specifica rilasciata da erano state semplicemente prorogate, senza mutare in Parte_1 alcun modo la natura dei rapporti;
e) che appare per l'effetto del tutto evidente la piena consapevolezza e volontà di di garantire proprio ed esattamente il credito azionato dalla Parte_1 Pt_2
➢ quanto al profilo sub B), riguardante la pretesa violazione dell'art. 1956 c.c.:
f) che il garante non ha sottoscritto per presa d'atto la proroga Parte_1 della linea di credito, ma ha sottoscritto un'apposita conferma della fideiussione precedentemente rilasciata con riferimento alla richiesta di proroga della linea di credito da parte di “Vi confermiamo la nostra volontà di garantire la suddetta CP_4 linea di credito sub a) fino al nuovo termine del 31.5.2013 con decurtazioni della linea di credito e del correlato utilizzo come segue (omissis)”;
g) che alla data della rinnovazione della garanzia (21.1.2013) non risulta neppure allegato un peggioramento delle condizioni patrimoniali di tali da rendere CP_4 notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
29 h) che successivamente a tale rinnovo della fideiussione, la banca non ha concesso ulteriore credito a CP_4
i) che la fideiussione di riferimento prevede espressamente, sia la facoltà di agire nei confronti del garante senza la preventiva escussione del debitore principale, sia l'esenzione dai termini di cui all'art. 1957 c.c.;
➢ quanto al profilo sub c):
j) che l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2 della L.
287/1990, pur astrattamente esaminabile come ritenuto dal primo giudice, non è in concreto accoglibile per totale difetto del pertinente supporto probatorio;
invero, come è stato correttamente rilevato dal primo giudice, i fatti posti a fondamento dell'eccezione, oltre a essere stati tardivamente dedotti, risultano del tutto sforniti di prova, il che incide sulla stessa possibilità di operare il rilievo d'ufficio della nullità.
Va in proposito ricordato che la nullità del contratto per violazione di norme imperative costituisce un'eccezione in senso lato. Ora, se è vero che le eccezioni lato sensu intese non sono condizionate, né dall'onere di allegazione, né dal rispetto dei termini di preclusione previsti per le eccezioni in senso stretto, è tuttavia necessario che emergano dagli atti gli elementi sulla cui base esse possono essere rilevate d'ufficio o dedotte dalla parte interessata (Cass. SS.UU. 10531/2013; Cass.
23721/2021; Cass. 8525/2020; Cass. 27998/2018; Cass. 4548/2014). In altri termini, la nullità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio a patto che risultino acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali se ne possa desumere l'esistenza (Cass. 4175/2020; Cass. 3556/2020; Cass. 25273/2020; Cass. SS.UU.
26242/2014 e 26243/2014) e i fatti su cui si fonda la nullità vanno allegati nel rispetto delle preclusioni processuali. Peraltro, nella specie l'appellante non ha neppure dedotto da quali elementi ritualmente acquisiti agli atti del processo emergerebbe in termini di apprezzabile evidenza la dedotta nullità per violazione della disciplina antitrust, limitandosi a ripetere la tesi della nullità (quantomeno parziale con riguardo alla deroga convenzionale dell'art. 1957 c.c.) dedotta in primo grado senza però accompagnarla da una pertinente offerta probatoria.
6. Il sesto motivo – rubricato: “Violazione di artt. 1175 c.c., 1853 c.c., D.L.gs
11/10 in materia di compensazione e legittimità dell'operazione bancaria di richiamo del bonifico disposto dal correntista, con riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (pp. 10-13) in cui il giudice dichiara legittima la facoltà della di Pt_2 avvalersi della compensazione e reputa corretta l'operazione del richiamo del bonifico effettuato dal sig. il 21.5.15, sostenendo l'applicabilità della normativa sui Pt_1
30 circuito SWIFT e non della normativa europea riferita al circuito SEPA, poiché la direttiva n. 64/07 sarebbe applicabile solo ai pagamenti in valuta euro” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che avesse Parte_3 ritualmente richiamato il bonifico di 860.000 $ (dollari americani) disposto da Pt_1
il 21.5.2015 verso il conto corrente al medesimo intestato presso la banca
[...] croata Istarska Kreditna Banca di Umago, e quindi compensato il proprio credito derivante dalle richiamate fideiussioni prestate dal a favore di e Pt_1 CP_4 CP_6 con il debito della stessa banca verso il correntista per le giacenze esistenti sul
[...] conto 12.377 in essere presso la propria dipendenza di Innsbruck. Nello specifico, la decisione sarebbe in parte qua fondata su un ragionamento “viziato dalle premesse alle conclusioni” dovendo in realtà farsi riferimento alla disciplina SEPA, ovvero, comunque, a quella negoziale, che consente il “richiamo” di un bonifico solo in presenza di un errore tecnico, nella specie tuttavia non dedotto, né ravvisabile, donde la preclusione per la banca di operare il richiamo della somma già trasferita in Croazia alla banca di destinazione indicata dal correntista. In ogni caso la compensazione non sarebbe stata legittimamente eseguita, posto che il credito di 700.000 € non poteva ritenersi liquido ed esigibile e comunque la banca non si sarebbe attenuta nell'operarla al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
7. Il settimo motivo – rubricato: “Erroneità della valutazione delle prove e delle risultanze processuali (consulenza tecnica d'ufficio); violazione degli artt. 113, 115,
116, 1853 c.c. e Direttiva Comunitaria 2007/64, con richiesta di riforma del punto della sentenza impugnata (p. 10-13) sulla compensazione e sul richiamo del bonifico”
– denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur dichiarando di richiamarsi alle valutazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., se ne è immotivatamente discostata ritenendo esistente il presupposto dell'errore quantunque nessun errore tecnico nell'esecuzione del bonifico fosse stato rilevato dal consulente tecnico.
7.1 I motivi così riassunti “attaccano” la decisione del Tribunale di ritenere legittima l'operazione di “richiamo” del bonifico di riferimento, e quindi validamente operata la compensazione tra i crediti della (ritenuti dal primo giudice nel loro complesso Pt_2 liquidi ed esigibili) e il debito di questa verso il correntista con riguardo alle giacenze in essere presso la filiale di Innsbruck.
Va in proposito ricordato che il Tribunale si è in merito così espresso: “3) Sulla compensazione e sul richiamo del bonifico disposto da in data 21.05.2015. Pt_1
Prima di passare all'esame delle contestazioni svolte da circa la Pt_1 compensazione e l'operazione di richiamo del bonifico effettuato dallo stesso in data
31 21.05.2021, pare opportuno riepilogare i rapporti intercorsi tra la banca e il convenuto. già fidejussore nei confronti della Banca a garanzia dei Parte_1 debiti delle società (cfr. doc. n. 5, 6 e 12 di parte attrice) e ( doc. CP_4 CP_6
n. 22), era anche titolare di due rapporti di conto corrente personali, accesi presso la filiale di Innsbruk della Banca attrice. In particolare, in data 02.08.2012, veniva acceso un conto corrente in valuta dollari, identificato dal n. 12.377 (doc. n. 27). Le somme giacenti su tale conto corrente venivano sequestrate dall'Autorità austriaca, nell'ambito di alcune indagini volte ad accertare il compimento di reati di riciclaggio
(doc. n. 28) e successivamente dissequestrate con provvedimento del 5 maggio 2015
(doc. n. 30 di parte attrice). In data 21 magio 2015, dopo avere ottenuto il dissequestro, accendeva un nuovo conto corrente presso la medesima Parte_1 filiale, identificato dal n. 14456, questa volta con valuta in euro (doc. 31). In pari data, chiedeva alla l'esecuzione di una serie di operazioni, tra le quali, Pt_1 Pt_2 nel presente giudizio, rilevano: - l'ordine di cambio valuta dal conto 12577 al conto
14456, per l'importo di 30.000 dollari USD (doc. n. 32 di parte attrice); - il giroconto dal conto in valuta USD per l'importo di euro 145.000,00 sul conto in valuta Euro ( doc. n. 34 di parte attrice); - il giroconto che ha disposto il trasferimento dell'importo di euro 860.000,00 dal conto in valuta USD su altro conto intestato sempre a Pt_1 presso una in Umago (Croazia). Il bonifico da ultimo citato, effettuato dalla Pt_2 in data 21.05.2015 ad ore 12.30 con valuta 26.05.2015, la mattina del Pt_2
22.05.2015 è stato richiamato dalla all'esito dei controlli effettuati presso il Pt_2 proprio centro di calcolo, dai quali è emersa la presenza dell'esposizione debitoria di
di talché la Banca croata ha provveduto a stornare le somme in favore Pt_1 dell'istituto ordinante ( cfr. messaggi da 20 a 22 di parte convenuta). In relazione alla compensazione, va osservato che il Paragrafo VII. Lettera A, di entrambi i contratti correnti accesi presso la filiale austriaca prevedevano espressamente il diritto della di procedere alla compensazione tra tutti i diritti del cliente, nei Pt_2 limiti della rispettiva pignorabilità, con i debiti del cliente nei confronti della Pt_2 stessa. L'art. 1438 del codice civile austriaco, depositato da parte attrice nella memoria autorizzata del 05.11.2019, in tema di compensazione così recita:
Concorrendo crediti reciproci, che siano liquidi, dello stesso genere, e tali che la cosa che ad uno compete come creditore, possa dal medesimo come debitore anche prestarsi all'altro; i crediti si tolgono vicendevolmente in quanto si pareggiano fra di loro, e si ha la compensazione che opera da sé sola il reciproco pagamento. L'istituto della compensazione austriaca è quindi del tutto assimilabile alla compensazione
32 prevista dall'ordinamento italiano, prevedendo, tra l'altro, che la compensazione operi di diritto. Premesso quanto sopra, va ora rilevato che, in ragione delle argomentazioni di cui ai capi che precedono, i crediti vantati dalla nei confronti Pt_2 di quale fidejussore possono certamente considerarsi certi, liquidi ed esigibili Pt_1
Del tutto legittima deve pertanto ritenersi la facoltà della di avvalersi della Pt_2 compensazione, che peraltro opera di diritto al momento della coesistenza dei rispettivi crediti. Chiarito quanto sopra, è quindi ora necessario verificare se possa reputarsi corretta l'operazione della che, avvedutasi dell'esistenza di posizioni Pt_2 debitorie di e dei presupposti per l'operatività della compensazione, ha Pt_1 provveduto a richiamare il bonifico effettuato da in data 21.05.2015. Sul Pt_1 punto, è innanzi tutto necessario rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la normativa applicabile al caso in esame è quella che si riferisce ai bonifici con circuito estero, non essendo invece applicabile la normativa europea riferita al circuito SEPA. Ed invero, la direttiva n. 64/2007, è applicabile ai soli pagamenti che intervengano in valuta euro. In particolare, decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE, vigente all'epoca dei fatti di causa, all'art. 2, nell'identificare l'ambito di applicazione dello stesso, ha chiarito che “il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente all'area dell'euro o di uno stato appartenente allo spazio economico europeo”. Nel caso in esame,
l'operazione contestata, pur avvenuta tra due Stati che operano nell'ambito dello spazio economico europeo, non era in valuta euro, ma in valuta USD, e pertanto non poteva ricadere nel circuito SEPA, ma nel circuito estero (detto anche circuito SWIFT).
Premesso quanto sopra, non può ritenersi condivisibile l'assunto di parte convenuta fondato sull'erronea riconducibilità dell'operazione al circuito SEPA, secondo cui il bonifico si sarebbe dovuto richiamare entro le 3 ore dalla sua disposizione. Va infatti rilevato che il contratto che disciplina il rapporto di conto corrente n. 12377, sul quale
è stata disposta l'operazione di bonifico, prevede espressamente che, per le operazioni in valuta diversa dall'euro, i termini di esecuzione del bonifico ammontano ad un massimo di 4 giorni lavorativi (cfr. doc. n. 27). Essendo il bonifico stato disposto in data 21.05.2015, ed essendo il 25.05.2015, per il calendario austriaco, un giorno festivo (Pentecoste), l'esecuzione del bonifico era stata prevista con valuta
26.05.2015, in linea con le pattuizioni contrattuali. Va poi rilevato che l'art. C4 del contratto prevede espressamente che la possa stornare i bonifici in qualsiasi Pt_2 momento a causa di un proprio errore. Nel caso in esame, l'errore in cui è incorsa la
33 è stato determinato dal non avere tenuto in considerazione il fatto che, a Pt_2 seguito della coesistenza delle reciproche posizioni di debito/credito, venutasi a creare dopo il dissequestro delle somme giacenti sul conto austriaco, si erano verificati i presupposti per l'operatività della compensazione (che, come già detto, opera di diritto), di talché il conto austriaco non aveva provvista sufficiente al fine di eseguire l'operazione di bonifico ordinata da Tale fatto, appreso dalla Pt_1 Pt_2 solo a seguito dei controlli di rito, giustifica l'operazione di recall effettuata dalla
dovendosi peraltro rilevare che, secondo quanto allegato dalla e non Pt_2 Pt_2 specificatamente contestato, che necessariamente doveva essere a Pt_1 conoscenza delle reciproche posizioni di debito credito, ha omesso di informare la dell'esistenza di una significativa esposizione debitoria. Trattandosi di bonifico Pt_2 urgente, solo all'esito dei controlli effettuati dal centro di calcolo qualche ora dopo la disposizione di bonifico la ha potuto verificare l'esistenza dei propri Pt_2 controcrediti, di talché l'operazione di richiamo, avvenuta con messaggio del 22 maggio, ad ore 07.39, è del tutto tempestiva, ed in linea con le pattuizioni contrattuali. L'operazione è del resto avvenuta prima dell'accredito sul conto in
Croazia, che, come già detto, era previsto con valuta 26.05.2015. Le tempistiche dell'operazione e la regolarità della stessa dal punto di vista tecnico sono state verificate anche dalla CTU espletata in corso di causa, le cui considerazioni vengono integralmente recepite e condivise, in quanto frutto di un'indagine accurata e priva di evidenti errori di calcolo e metodologici. La facoltà della Banca di procedere alla compensazione dei propri crediti vantati nei confronti del debitore autorizzava implicitamente la Banca a verificare le reciproche posizioni, non ravvisandosi alcuna violazione delle norme sul segreto bancario. Da ultimo, va rilevato che, a seguito dello storno, le somme di cui al bonifico del 21.05.2021, sono state riaccreditate integralmente, incluse commissioni e spese, in automatico con medesima valuta 21 maggio 2015, donde le deduzioni di parte convenuta circa i costi e le spese applicate al bonifico (peraltro fondate su allegazioni generiche e ipotetiche) non assumono concreta rilevanza. In ragione di tutto quanto sin qui esposto, le domande proposte dalla attrice nei confronti di vanno accolte. Va pertanto Pt_2 Parte_1 accertata la legittimità dell'operazione di compensazione parziale operata dalla Pt_2 per l'importo di euro 968.205,71”.
7.2 Tale essendo il contenuto della decisione assunta in proposito, i riassunti motivi
(6 e 7) risultano infondati per le ragioni già correttamente esposte dal primo giudice, in realtà, a ben vedere, neppure compiutamente contestate dall'appellante, non
34 venendo adeguatamente spiegato per quale ragione il bonifico di cui si tratta, non ancora compiutamente eseguito (e che la disposizione di pagamento di cui si tratta non risultasse ancora compiutamente eseguita appare evidente in ragione del fatto che al momento dell'annullamento dell'operazione la relativa provvista non era stata ancora accreditata sul conto croato indicato dal al contempo soggetto Pt_1 pagatore e beneficiario: invero, l'esecuzione del bonifico è avvenuta in data
21.5.2015, antecedente alla Direttiva Comunitaria 2366/2015 del 25.11.2015 e al
D.L.gs n. 218/2017; la richiesta di cancellazione motivata dall'“errato pagamento” è stata inviata il successivo 22.5.2015, alle ore 07:39:18; la conferma di cancellazione
è stata inviata il 22.5.2015, alle ore 08:47:47), non potesse essere stornato sulla base del presupposto che a una più accurata verifica interna circa l'effettiva disponibilità sul conto corrente di addebito di fondi in misura sufficiente per potervi dare esecuzione, questi non fossero in realtà disponibili, e lo potesse invece essere solo per non meglio precisate ragioni di ordine tecnico relative alle procedure di trasmissione, nessuna disposizione, né legale, né convenzionale, applicabile alla fattispecie in esame prevedendo una tale limitazione. In disparte il rilievo che è lo stesso appellante, nell'esporre le ragioni per cui dovrebbe farsi riferimento alla normativa SEPA, a dedurre che anche secondo tale disciplina un bonifico avrebbe potuto essere richiamato in caso di pagamento ordinato in maniera fraudolenta, risultando evidente che il reale scopo del trasferimento dei fondi in Croazia, così come delle altre operazioni di prelievo contestualmente ordinate, era nella sostanza quello di “svuotare” i conti correnti in essere presso la per evitare di subirne Pt_3
l'iniziativa recuperatoria: è invero lo stesso ad affermare (cfr. atto d'appello, Pt_1 pag. 17, punti 12 – 15) che subito dopo aver ricevuto il provvedimento di dissequestro delle disponibilità finanziarie di cui disponeva sui conti correnti austriaci della B.T.B./filiale di Innsbruck (n. 30.001.952 e 12.377) aveva disposto, con tre bonifici, che l'intero proprio deposito fosse trasferito ad altra banca (tale BTV di
Innsbruck) e che una volta riaccreditategli le relative provviste in conseguenza della indisponibilità di quest'ultima di riceverle (per ragioni non meglio precisate), aveva posto in essere una serie di operazioni di prelievo e di bonifico risultate tuttavia, in parte immotivate, e in parte prive di riscontro (eesendo peraltro evidente le stesse siano state richieste e disposte al fine di pervenire al medesimo risultato, e cioè precludere alla di poter soddisfare i propri crediti mediante Parte_2 una “agevole” operazione di compensazione).
35 Ciò posto, appare comunque opportuno ribadire che il bonifico di riferimento (di USD
860.000,00, oltre a commissioni e spese clearing) non è transitato sul circuito SEPA
(Single Euro Payments Area, ovvero Area Unica dei Pagamenti in euro), bensì, essendo un bonifico in USD, sul circuito estero SWIFT (acronimo di Society of
Worldwide Interbank Financial Telecommunication, applicabile ai pagamenti internazionali in USD e altre valute diverse dall'euro), con conseguente “non applicabilità” della disciplina invocata dal convenuto/appellante.
In particolare, il bonifico è stato eseguito il 21.5.2015 con addebito sul c/c in USD n.
13.377 intestato a , e la corrispondente provvista è stata quindi Parte_1 riaccreditata integralmente sullo stesso conto (incluse commissioni e spese) con l'identica valuta del 21.5.2015 (cfr. doc. 36 di parte ricorrente/appellata), senza peraltro essere mai stata accreditata sul c/c di destinazione della banca beneficiaria in Croazia, in quanto, come risulta dai pertinenti messaggi swift (ugualmente prodotti dalla banca e dal convenuto), il bonifico è stato richiamato con messaggi SWIFT MT
103 alla banca intermediaria (Bank of New York IRVTUS3N), la quale ha ottemperato al richiamo non dando esecuzione al trasferimento alla banca beneficiaria (Istarska
Kreditna Banka Joint Stock ISKBHR2X).
Quanto alla disciplina normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della c.d. Direttiva SEPA (Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica alle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE), i titoli della direttiva medesima III e IV (disciplinanti la
Trasparenza delle Condizioni e Requisiti Informativi per i Servizi di Pagamento e i
Diritti e Obblighi in Relazione alla prestazione e all'uso di Servizi di Pagamento) si applicano esclusivamente ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
Il D.L.gs 27.11.2010, n. 11, di attuazione della direttiva SEPA, e il corrispondente provvedimento della Banca d'Italia del 5.7.2011, sono a loro volta applicabili ai pagamenti in euro.
Va inoltre considerato che l'operazione è avvenuta anteriormente all'emanazione della Direttiva Europea n. 2366/2015 e della disciplina nazionale che vi ha dato attuazione introducendo nuove norme relative ai bonifici effettuati nell'ambito dello spazio economico europeo, in euro o in altra divisa (D.L.gs. n. 218/2017), che non risultando pertinente, non può, pertanto, trovare applicazione.
36 Allo stesso modo non può trovare applicazione il Payment Services Act 2018, che a propria volta costituisce la normativa austriaca di recepimento della Direttiva Europea
n. 2366/2015, entrata in vigore in data l'1 giugno 2018 (cfr. art. 119 Payment
Services Act 2018).
Tale essendo il quadro fattuale e normativo di riferimento dell'operazione in esame,
l'estraneità della stessa al circuito SEPA non appare seriamente discutibile, né il convenuto è stato in grado – neppure in questa sede di gravame – di fornire alcun argomento idoneo in senso contrario.
Così stando le cose, l'operazione poteva essere annullata dalla in qualsiasi Pt_2 momento fino alla data di regolazione (26 maggio 2015, data corrispondente esattamente alla data di regolazione secondo il circuito estero “standard”, cioè
SWIFT, pari al giorno di esecuzione + 2 giorni bancari), e lo è poi effettivamente stata il 22 maggio 2015 (ben prima, quindi, della data di regolazione) in conformità alle regole di funzionamento del circuito estero.
La C.T.U. ha confermato che la normativa SEPA non è oggettivamente applicabile nel caso di specie (e cioè a un'operazione in dollari americani come quella di cui si discute) e che il contratto di c/c n. 12.377 (disciplinato dal diritto austriaco) ammette in qualsiasi momento lo storno del bonifico nell'ipotesi di errore della banca (cfr. pag.
16 della relazione peritale con riguardo alla previsione dell'art. C.4 del contratto); ha rilevato, inoltre, che la aveva provveduto al richiamo e allo storno del bonifico Pt_2
a causa di un “errato pagamento” e che il contratto di conto corrente n. 12.377 (al punto C.4), nel riconoscere alla la facoltà di stornare in qualsiasi momento i Pt_2 bonifici effettuati a causa di un proprio errore, non prevede una casistica particolare, né una specifica descrizione tipologica dell'errore, sicché non trova alcun riscontro normativo il ritenere che per “errore” rilevante al fine dello storno debba esclusivamente intendersi un non meglio precisato “errore” di tipo “tecnico”. Non appare d'altra parte neppure ragionevole escludere tout court che la banca possa stornare un bonifico laddove si “accorga”, sia pure non nell'immediatezza (ma nella specie il richiamo risulta operato in termini solleciti, prima ancora che tempestivi), che il conto di pagamento non consente l'esecuzione della disposizione richiesta.
Da ultimo, è appena il caso di osservare come la abbia comunque chiesto la Pt_2 condanna del garante al pagamento delle somme dallo stesso dovutele quale fideiussore di e di in relazione ai rapporti bancari indicati CP_4 Controparte_6 in ricorso. Per l'effetto, non essendovi dubbio circa l'esistenza dei crediti azionati dalla banca e della loro spettanza a quest'ultima, così come della validità e dell'efficacia
37 delle garanzie prestate dal convenuto/appellante, , questi deve Parte_1 ritenersi comunque tenuto al pagamento di tutte le somme richiestegli, comprese quelle già incamerate dalla banca per effetto di compensazione, che pertanto non potrebbero in ogni caso essergli retrocesse (domanda comunque non formulata).
8. L'ottavo motivo – rubricato: “In punto spese, con riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (p. 13 e, quindi,
P.Q.M.
pag. 14) in cui condanna il sig. quale soccombente al pagamento delle spese di lite e alle spese di CTU” – Pt_1 censura la decisione in punto di spese di lite e di CTU sul presupposto che altra avrebbe dovuto essere la decisione assunta dal giudice. L'appellante chiede pertanto che, una volta accolto l'appello, venga riformata anche la statuizione in punto di spese, con condanna della banca al pagamento delle spese processuali del doppio grado. In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell'appello, chiede che la sentenza venga in ogni riformata nella parte relativa alle spese, sia di lite, che di C.T.U., tenendosi a tale riguardo conto della “tecnicità della procedura” e della
“complessità del quadro di riferimento per la procedura dei bonifici con circuito internazionale”.
La doglianza non integra in realtà una censura della sentenza, nessun vizio risultando a ben vedere contestato in parte qua, quanto piuttosto una richiesta di riforma della decisione assunta con riguardo al governo delle spese processuali e di C.T.U., richiesta che tuttavia, atteso l'esito definitivo del giudizio, sfavorevole al convenuto appellante, non può essere accolta, risultando il interamente soccombente Pt_1 anche in questo secondo grado.
Non è accoglibile neppure la richiesta avanzata in via subordinata di compensazione delle spese di lite e di C.T.U., atteso che, a ben vedere, la decisione non è stata necessariamente assunta sulla base delle risultanze dell'indagine tecnica (che in realtà ha solamente consentito un'implementazione delle evidenze disponibili), quanto piuttosto delle allegazioni delle parti e della documentazione da queste prodotta, e quindi sulla base dell'attività di ricostruzione dei fatti e delle norme di riferimento e di valutazione delle prove spettante in via esclusiva al giudice.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore di e per essa di Parte_1 Controparte_1 [...]
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro CP_2 normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in
38 vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento dichiarato nell'atto d'appello: da € 520.001 a € 1.000.000.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2282/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze n. 1890/2019 e n. 1890/2021 del Tribunale di Venezia;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 Controparte_1
e per essa alla procuratrice speciale le spese di lite
[...] Controparte_2 del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 18.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti Parte_1 di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2282/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 18.11.2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Zamagni, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Mel del foro di Venezia, in Venezia
San Marco, Calle del Teatro 4600, appellante/convenuto e attore in riconvenzionale in primo grado
E
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Torino e per essa (già , P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Aldo Bulgarelli, con domicilio eletto presso il difensore, in Verona,
Piazza Bra n. 26/D, appellata/ricorrente in primo grado avente ad oggetto: appello avverso le sentenze del Tribunale di Venezia, giudice unico dott.ssa Lisa Torresan, n. 1890/2019 (“la sentenza non definitiva”), pubblicata il 3.9.2019, e n. 1890/2021 (“la sentenza definitiva”), pubblicata il 6.10.2021 nel giudizio contenzioso civile n. 4777/2015 R.G. Tribunale Venezia promosso dalla
1 (in seguito con ricorso ex Parte_2 Controparte_1 art. 702-bis c.p.c. depositato il 16.6.2015; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della sentenza non definitiva n. 1890/19 e della sentenza definitiva n. 1890/21 emessa nell'ambito del giudizio sub R.G.
4777/2015, depositata il 6.10.21, notificato il 19.10.21, e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva e definitiva qui impugnate, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui anche si riportano: in via preliminare, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 283 c.p.c., ritenuti sussistenti gravi e fondati motivi, sospendere in tutto l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, senza cauzione;
in via pregiudiziale, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla domanda principale pregiudiziale avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della compensazione, a favore della giurisdizione austriaca. Nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente siccome infondate in fatto e/o in diritto. In via riconvenzionale, per le ragioni di cui in narrativa, accertare l'illegittimità della compensazione, determinare il quantum dovuto mediante espletanda CTU e ridurre a misura di giustizia;
in via riconvenzionale, per le ragioni di cui in narrativa, accertare la violazione della buona fede dell'istituto di credito nell'esecuzione del contratto e condannare la al Pt_2 risarcimento del danno in misura di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario. In via istruttoria, si chiede in ogni caso l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che qui si danno per riprodotte”. conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Respingersi la proposta impugnazione con conseguente integrale conferma delle sentenze impugnate;
con condanna dell'appellante al pagamento in favore di
[...]
rappresentata da delle di spese di lite per il Controparte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
2 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.6.2015, notificato il
5/10.8.2015, la (in seguito fusasi per incorporazione Parte_2 in ricorreva al Tribunale di Venezia nei confronti di Controparte_1 Pt_1
nella sua qualità di garante delle società (già
[...] CP_4 Controparte_5
e chiedendo “accertarsi e dichiararsi la legittimità della
[...] Controparte_6 compensazione parziale per euro 968.206,71, come descritta in narrativa, operata dalla fermi e impregiudicati tutti i diritti relativi ai Parte_2 crediti vantati da nei confronti delle società Parte_2 CP_4
e e dei garanti delle stesse (ulteriori rispetto al sig.
[...] Controparte_6 Pt_1
, accertarsi e dichiararsi che , effettuata la suddetta
[...] Parte_2 compensazione, è attualmente creditrice nei confronti del sig. in forza Parte_1 delle garanzie dallo stesso prestate in favore della Banca per Cofin e CP_4 CP_6
del residuo importo di euro 303.333,29; conseguentemente condannarsi il sig.
[...]
a pagare in favore della il diverso Parte_1 Parte_2 minor o maggior importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
2. Nello specifico, a fondamento delle domande così precisate, la
[...]
deduceva: Parte_3
a) che il convenuto aveva intrattenuto plurimi rapporti con la banca, Parte_1 sia per essere titolare in proprio di alcuni conti correnti, sia per avere assunto la qualità di garante, pro quota, di due società, e anch'esse CP_4 Controparte_6 intrattenenti rapporti con l'istituto in relazione a finanziamenti dalla medesima ottenuti;
b) che i rapporti di c/c facenti capo alle società garantite alla data del 9 luglio 2014 presentavano un saldo negativo, e segnatamente di euro - 986.668,553 quanto alla posizione di e di euro - 1.879.288,16 quanto alla posizione di CP_4 CP_6
[...]
c) che in detta data (9.7.2014) aveva comunicato alle società debitrici e ai garanti
(tra cui, appunto, ) l'immediato recesso dagli affidamenti in essere e Parte_1 intimato il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori, e quindi, nello specifico: euro 207.352,92 + euro 779.315,61 per ed euro CP_4
1.879.288,16 per Controparte_6
d) che aveva segnalato a sofferenza le posizioni di entrambe le società e dei rispettivi garanti, anche per posizioni personali, precisando, in particolare, che il
3 conto corrente intestato a identificato dal n. 12.377 (in USD), in essere Parte_1 presso la dipendenza di Innsbruck (Austria), era stato sottoposto a sequestro conservativo da parte dell'Autorità giudiziaria austriaca a seguito di un contenzioso per evasione fiscale tra il convenuto e l'Agenzia delle Entrate nazionale austriaca;
e) che in data 11 maggio 2015 si era presentato insieme al proprio Parte_1 legale presso la filiale di Innsbruck della (costituente una mera rappresentanza Pt_3 locale, donde l'identità soggettiva con la sede italiana) esibendo al direttore il provvedimento di dissequestro dei propri conti correnti, senza tuttavia accennare alcunché in merito all'esistenza dei menzionati rapporti “a sofferenza” di cui era garante;
f) che in data 21 maggio 2015 il medesimo si era presentato nuovamente presso la stessa filiale accendendo un nuovo e ulteriore rapporto di conto corrente in valuta euro (identificato dal n. 14456), contestualmente chiedendo l'esecuzione di diverse disposizioni tra le quali: - l'ordine di cambio valuta di USD 30.000,00 da addebitare sul conto corrente in USD (ovvero il c/c n. 12377) e da accreditare sul conto di nuova apertura in euro;
- prelievo in contanti di euro 26.000,00 dal conto corrente di nuova apertura;
- giroconto dal conto in valuta USD (il n. 12.377) dell'importo di USD
145.000,00 sul conto acceso il giorno stesso in valuta euro;
- la prenotazione di contanti per euro 120.000,00 per il giorno 25.05.2015 per effettuarne il prelievo dal c/c in euro (identificato dal n. 14456); - giroconto dal c/c n. 12.377 di USD
860.000,00 da versarsi su altro conto corrente intestato a sé medesimo presso l'istituto di credito Istarska kreditna Banka Joint Stock;
g) che i due ordini di giroconto venivano impartiti come urgenti e, alle ore 12.30 del 21 maggio 2015, erano inseriti come tali nella procedura da parte del cassiere della filiale di Innsbruck, pervenendo quindi al centro di calcolo delle Casse Rurali della al quale la filiale di Innsbruck era allacciata;
CP_7
h) che, nel frattempo, il Direttore della filiale austriaca aveva informato di tali operazioni le strutture della competenti per l'Italia, nonché Parte_2 Parte_2 il Direttore Generale della il quale, a seguito delle verifiche di rito, quest'ultimo Pt_2 segnalava immediatamente l'esistenza delle posizioni a sofferenza riferite ai rapporti garantiti da Parte_1
i) che alle ore 17.00 la filiale di Innsbruck bloccava l'operazione di bonifico e contestualmente la filiale di notiziava per telegramma il del fatto che a Pt_2 Pt_1 seguito dell'esito infruttuoso di pagamento della diffida inviatagli il 9 luglio 2014 avrebbe esercitato il diritto di ritenzione su valori mobiliari e/o altri titoli di credito di
4 sua pertinenza, trattenendo, a titolo di parziale compensazione, le eventuali somme a credito del garante depositate presso l'istituto di credito;
j) che in data 26 maggio 2015, la banca informava di aver eseguito Parte_1 una compensazione parziale sulle somme a suo credito depositate presso l'istituto di credito fino alla concorrenza di $ 915.739,32 e di euro 129.156,57, in ragione dei crediti vantati nei confronti delle società garantite;
k) che al fine di ottenere l'accertamento della legittimità dell'operazione di compensazione parziale posta in essere, espressamente consentita dalle condizioni contrattuali vigenti tra le parti, e la determinazione del credito residuo vantato nei confronti del garante e la conseguente condanna del medesimo al pagamento di quanto ancora dovuto, pari ad euro 303.333,29, si rendeva necessario agire in sede giudiziale.
3. si costituiva in causa con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 depositata il 20.11.2015, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito contestava la legittimità della compensazione e la debenza nell'an (finanziamento e fideiussione) e nel quantum (anatocismo, ricalcolo interessi e saldo debitorio), così concludendo: “in via pregiudiziale, che venisse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla domanda principale pregiudiziale avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della compensazione,
a favore della giurisdizione austriaca;
in subordine, valutata la causa di non sommaria istruzione, chiedeva fissarsi udienza ex art. 183 c.p.c., nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente siccome infondate in fatto e/o in diritto;
in via riconvenzionale, per le ragioni di cui in narrativa, accertare l'illegittimità della compensazione, determinare il quantum dovuto mediante espletanda CTU e ridurre
a misura di giustizia;
in via riconvenzionale, accertare la violazione della buona fede dell'istituto di credito nell'esecuzione del contratto e condannare la al Pt_2 risarcimento del danno in misura di giustizia;
in via istruttoria, ammettersi prova orale e disporre ctu per calcolo di interessi e determinazione del saldo debitorio, alla luce delle commissioni sulle operazione rideterminate nella misura di legge”.
4. Disposto il cambiamento del rito da sommario a ordinario e depositate dalle parti le memorie integrative ed istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con sentenza non definitiva n. 1890/2019, il giudice – ritenuto che la presente controversia pende tra due soggetti italiani;
che il convenuto è pacificamente domiciliato e residente in Italia;
- che la pretesa compensazione e il credito vantato dalla si fondano su contratti Pt_2
(il rapporto di conto corrente intercorso tra e la e le fidejussioni Pt_1 Pt_2
5 sottoscritte da in favore delle società e sottoscritti in Italia Pt_1 CP_4 CP_6
e disciplinati dal diritto italiano;
che l'elemento di estraneità individuato dal convenuto consiste nella necessità di verificare la legittimità dell'operazione di “recall” dei bonifici/giroconti effettuati dalla filiale austriaca della all'esito delle Pt_2 verifiche sulla posizione debitoria dell'ordinante; che tale elemento di estraneità, che pure potrebbe introdurre un foro alternativo, trattandosi di contratti conclusi all'estero, non esclude la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in base al criterio del foro generale del domicilio del convenuto, come disciplinato dal Reg. UE
n. 1215/2012 e successive modifiche;
che altra e diversa è la questione del diritto applicabile al giudizio inerente la legittimità dell'avvenuto richiamo del bonifico da parte dell'Istituto bancario, che non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana
– rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto e disponeva la rimessione della causa sul ruolo invitando le parti ad indicare la disciplina straniera ritenuta applicabile al caso in esame e disponendo procedersi a consulenza tecnica d'ufficio in relazione al seguente quesito: “Letti gli atti e documenti di causa, eseguite le indagini ritenute opportune ed acquisita eventuale ulteriore documentazione ai sensi e nei limiti dell'art. 198 c.p.c., fornisca il CTU elementi tecnici utili a verificare la legittimità, dal punto di vista tecnico- contabile, delle operazioni con le quali la
Banca ricorrente ha disposto il richiamo dei bonifici richiesti da in data Parte_1
21.05.2011, meglio indicati in atti”.
5. Depositato l'elaborato peritale e precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1890/2021 (la sentenza definitiva, qui impugnata unitamente alla sentenza non definitiva n. 1890/2019), con la quale il giudice, definitivamente pronunciando, ha accolto le domande attoree così statuendo: “Accerta la legittimità dell'operazione di compensazione parziale operata dalla Parte_2
(ora per l'importo di euro 968.205,71; - Accerta che
[...] Controparte_1 la (ora vanta, nei confronti Parte_2 Controparte_1 di in relazione ai titoli per cui è causa, un credito di euro 303.333,29; Parte_1
- Condanna a versare, in favore della Parte_1 Parte_2
(ora , l'importo di euro 303.333.29, oltre a interessi dalla Controparte_1 domanda al saldo;
- Condanna a rifondere, in favore della Parte_1 [...]
(ora , le spese di lite, che si liquidano Parte_2 Controparte_1 in euro 21.3876,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge;
- Pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di . Nello specifico, il giudice ha ritenuto: Parte_1
6 A) pienamente sussistenti i crediti azionati vantati dalla Banca nei confronti di
[cfr. sentenza, pag. 4 – 9]; Parte_1
B) tardiva ogni contestazione in merito alla validità delle fideiussioni di riferimento per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 [cfr. sentenza, pag. 9] ed infondate le ulteriori contestazioni [cfr. sentenza, pag. 9 – 10];
C) validamente realizzata, e regolare dal punto di vista tecnico, l'operazione di richiamo del bonifico disposto dal il 21.5.2015 [cfr. sentenza, pag. 10 – 13]; Pt_1
D) legittima, ai sensi della disciplina normativa di riferimento (quella austriaca, peraltro coerente e conforme a quella italiana in materia di compensazione legale),
l'operazione di compensazione parziale operata dalla banca per l'importo di euro
968.205,71 [cfr. sentenza, pag. 13];
E) esistente in favore della banca un credito di euro 303.333,29 ulteriore rispetto a quella soddisfatto mediante compensazione con le giacenze esistenti sui conti personali del con conseguente condanna del medesimo al pagamento di detto Pt_1 residuo [cfr. sentenza, pag. 13];
6. Avverso le decisioni assunte con le sentenze non definitiva e definitiva Pt_1
ha proposto appello affidato a otto motivi, chiedendo, previa inibitoria, il
[...] rigetto integrale delle domande attoree.
7. Si è costituita nel giudizio di gravame prendendo Controparte_1 posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
8. Respinta l'istanza di inibitoria;
fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 30.11.2023; depositati da entrambe le parti gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione in relazione alle conclusioni sopra trascritte e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo – rubricato: “avverso la sentenza nella parte in cui, per richiamo alla sentenza non definitiva n. 1890/19 pubblicata il 3.9.2019, dichiara la competenza del giudice italiano;
la sentenza è censurata per violazione di legge (della l. n. 218/95, art. 11) e per vizio logico di motivazione per contraddizione nei passaggi riportati a p. 4 e p. 11, ove il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice austriaco sollevata dal convenuto, applica a fondamento del ragionamento sulla legittimità della compensazione l'istituto della compensazione austriaca (art. 1438 cod. civ. austriaco), riconoscendo che i c/c accesi presso la filiale austriaca prevedevano il diritto della a procedere alla Pt_2
7 compensazione sulla base della normativa austriaca” – denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva, e di quella definitiva che la presuppone, di ritenere validamente incardinata la giurisdizione del giudice italiano in luogo di quella del giudice austriaco (Tribunale di Innsbruck). Nello specifico, risulterebbe erroneamente valutata la disciplina convenzionale e legale di riferimento, per cui la giurisdizione del giudice austriaco si fonderebbe “su due linee logiche concorrenti: anzitutto sulla base del contratto bancario di conto corrente acceso presso la filiale austriaca, richiamato in sentenza a pag. 11, il quale afferma la giurisdizione del Tribunale di Innsbruck in relazione ad "ogni controversia derivante da o relativa al presente contratto", per cui il contratto opererebbe come "fatto", al verificarsi del quale qualsivoglia rapporto è attirato nella giurisdizione pattiziamente concordata” e “in ogni caso, poichè nella fattispecie opera la Convenzione internazionale del 16.9.1968, in ragione della quale
(art. 5, n. 3) può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso
è avvenuto, nella fattispecie Innsbruck”.
1.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “1) Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice austriaco. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito. Ed invero: - la presente controversia pende tra due soggetti italiani;
- il convenuto è pacificamente domiciliato e residente in Italia;
- la pretesa compensazione ed il credito vantato dalla si fondano su contratti (il rapporto di conto corrente Pt_2 intercorso tra e la e le fidejussioni sottoscritte da in favore delle Pt_1 Pt_2 Pt_1 società e sottoscritti in Italia e disciplinati dal diritto italiano. CP_4 CP_6
L'elemento di estraneità individuato dal convenuto consiste nella necessità di verificare la legittimità dell'operazione di recall dei bonifici/giroconti effettuati dalla filiale austriaca della all'esito delle verifiche sulla posizione debitoria Pt_2 dell'ordinante. Ebbene, tale elemento, che pur potrebbe introdurre un foro alternativo, trattandosi di contratti conclusi all'estero, non esclude la sussistenza della giurisdizione del Giudice Italiano, in base al criterio del foro generale del domicilio del convenuto, come disciplinato dal Reg. UE n. 1215/2012 e successive modifiche. Altra e diversa è la questione del diritto applicabile al giudizio inerente la legittimità dell'avvenuto richiamo del bonifico da parte dell'Istituto bancario, che non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta va pertanto dichiarata infondata” (cfr. sentenza non definitiva, pag. 5).
8 1.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo presenta invece concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
1.3 Nello specifico, ne va in primo luogo rilevata l'inammissibilità per difetto di specificità, risolvendosi quanto dedotto nella mera ripetizione delle considerazioni svolte al riguardo in primo grado (cfr. quanto dedotto in proposito a pag. 5 e ss. della comparsa di risposta e a pag. 4 e ss. della comparsa conclusionale) senza però prendere specifica posizione sulle ragioni della decisione adottata in parte qua.
1.4 Va in ogni caso respinto siccome basato su argomentazioni infondate, trattandosi di controversia tra due soggetti italiani (la Parte_2
ora e , cittadino italiano, residente e
[...] Controparte_1 Parte_1 domiciliato in Italia in Provincia di Venezia: cfr. doc. 2 del fasc. di primo grado di parte ricorrente), riguardante rapporti giuridici connessi disciplinati (quantomeno in parte) dal diritto italiano (rapporto Banca/Cofin e rapporto Banca/garante-Rigotti
Giorgio), sicché la normativa richiamata dal convenuto/appellante a favore della devoluzione alla giurisdizione austriaca della domanda di accertamento e declaratoria della legittimità della compensazione (art. 5 della Convenzione di Bruxelles del
27.9.1968, poiché l'obbligazione bancaria ha luogo in Innsbruck in base a quanto previsto dal contratto e dal diritto bancario austriaco), al di là di ogni altra considerazione deve ritenersi comunque inconferente.
Come è stato correttamente ritenuto dal primo giudice, alla fattispecie in esame (nel suo complesso, stante l'evidente connessione soggettiva tra tutte le questioni dedotte), trova invero applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che all'art. 4 prevede, con disposizione di ordine generale, attuativa della previsione di cui al quindicesimo “considerando” del Preambolo dello stesso
Regolamento (secondo cui: “(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza”) che: “
1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute,
9 a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro”.
Tutti gli altri fori individuati nelle sezioni 2 – 5 dello stesso Capo II hanno, per contro, natura di fori facoltativi, sicché la determinazione della banca di rivolgersi all'Autorità giudiziaria italiana competente in via generale quale foro del domicilio del convenuto
(e cioè al Tribunale di Venezia) è certamente corretta, non rientrando il caso in esame in nessuna delle previsioni della Sezione sesta Reg. 1215/2012 cit. concernente le
“Competenze esclusive”.
Per completezza di disamina è appena il caso di osservare come la invocata
Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 non possa trovare applicazione al caso di specie alla luce di quanto espressamente previsto dal Reg. 1215/2012 nei considerando da 6 a 9 del Preambolo: “(6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile. (7) Il 27 settembre 1968, gli allora Stati membri delle Comunità europee hanno concluso, ai sensi dell'articolo 220, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente modificata dalle convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (la «Convenzione di Bruxelles del 1968») (1).
Il 16 settembre 1988 gli allora Stati membri delle Comunità europee e alcuni Stati
EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (la
«Convenzione di Lugano del 1988»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. La convenzione di Lugano del 1988 è diventata applicabile alla Polonia il 1o febbraio 2000. (8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 che sostituisce tra tutti gli Stati membri, a eccezione della Danimarca, la convenzione di Bruxelles del 1968 per quanto riguarda
i territori degli Stati membri coperti dal TFUE. Con la decisione 2006/325/CE del
Consiglio (3), la Comunità ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire
l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata riveduta dalla convenzione concernente la
10 competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4) sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007 dalla Comunità, dalla
Danimarca, dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera (la «Convenzione di Lugano del 2007»). (9) La convenzione di Bruxelles del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE”.
Da ultimo, va infine sottolineato che anche la disciplina convenzionale non risulta coerente con la tesi sostenuta dall'appellante, limitandosi a prevede (art. “F” delle
Condizioni generali): - che le azioni di un'impresa contro l'istituto di credito possono essere promosse esclusivamente davanti all'Autorità giudiziaria della sede principale dell'istituto, il quale a propria volta è invece facoltizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale con competenza locale e di merito;
- che il foro generale per le azioni promosse da, o contro, un consumatore rimane definitivamente stabilito a prescindere dalla circostanza che questi abbia nelle more trasferito la propria competenza all'estero.
2. Il secondo motivo – rubricato: “Violazione degli artt. 1823 c.c., art. 2033 c.c., art. 2697 c.c., per errata quantificazione del credito vantato dalla nei confronti Pt_2 di con riferimento al passaggio della sentenza (pp. 5-6) sulla Parte_1 produzione incompleta degli estratti di c/c e sull'onere probatorio in materia di ricostruzione del saldo, in cui il Tribunale dichiara che “il correntista non ha contestato
l'esatto ammontare del proprio debito in relazione al rapporto contrattuale n. 2948/23
e non ha svolto alcuna considerazione volta a revocare in dubbio che il saldo del rapporto fosse quello risultante dagli estratti conto depositati dalla ” – denuncia Pt_2
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca non abbia fornito la prova del credito dalla stessa vantato nei confronti di . Agli atti di causa, CP_4 peraltro depositati dallo stesso convenuto, ci sarebbero solo gli estratti conto riguardanti il c/c n. 1000/940, mentre nulla sarebbe stato depositato con riguardo al c/c n. 6511/2294823, quantunque anche quest'ultimo oggetto della compensazione.
Il doc. 17a di parte ricorrente recherebbe, infatti, un solo estratto conto, dal quale risulta un saldo iniziale al 31.12.2013 a debito di 204.047,38 e la certificazione di chiusura del conto attraverso un accredito di 256.688,90, mentre il doc. 17b [in realtà pertinente al c/c n. 1000/940] dimostrerebbe solo che al 31.12.2013 vi era un saldo debitore in essere pari a € 734.277,79, e che lo stesso era stato chiuso con un accredito per € 921.657,74. La prova della sussistenza delle ragioni creditorie della banca non sarebbe stata quindi fornita.
11 2.1 Il Tribunale, con riguardo ai crediti relativi alla posizione (già CP_4 [...]
, si è pronunciato nei seguenti termini: “1) Sui crediti vantati dalla Controparte_5
Banca nei confronti di La ha azionato, nei confronti di Parte_1 Pt_2 Pt_1
i crediti derivanti dai seguenti rapporti intrattenuti con delle società per le quali Pt_1 si è costituito fidejussore: a) Debiti della società Scoperto di conto CP_4 corrente di cui al rapporto di conto corrente identificato dal n. 65110 22948/23, aperto in data 03.907.2008 (doc. n. 3 di parte attrice) sul quale era stato appoggiato un fido per euro 200.000, richiesto in data 14.06.2011 (doc. n. 8 di parte attrice): secondo la prospettazione della alla data della revoca degli affidamenti, Pt_2 comunicata con lettera del 09.07.2014 (doc. n. 14), il conto presentava un'esposizione debitoria di euro 207.352,92, e in data 21.04.2015 (data del passaggio a sofferenza) il saldo negativo era pari a -220.551,43 (cfr. doc. n. 16); b.
Scoperto di conto corrente di cui al rapporto di conto corrente identificato dal n.
1000/00000940 – doc.-. n.9 di parte attrice -: il conto è stato aperto in data
14.06.2011, e, in pari data, su tale conto veniva concessa una linea di credito transitoria a breve termine per un importo di euro 700.000,00 (doc. n. 11 di parte attrice): alla data della revoca degli affidamenti il conto esponeva un saldo negativo per euro -779.315,61, al 21.04.2015 un saldo negativo per euro - 871.684,13. b)
Debiti della società a. Credito derivante dal mutuo fondiario di euro Controparte_6
2.900.000,00, erogato alla società in data 8 aprile 2009 ( doc. n. 19) , in relazione al quale la Banca, in ragione del mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite, in data 09.07.2014 ha intimato alla debitrice e ai garanti la decadenza dal beneficio del termine (doc. n. 24), intimando il pagamento del dovuto, pari ad euro
1.8789.288,16; in data 21 aprile 2015 il saldo negativo era pari ad euro -
1.898.053,49. Parte convenuta nulla ha dedotto circa l'ammontare dei crediti vantati nei confronti di In relazione alla posizione di , le doglianze del CP_6 CP_4 convenuto si sono appuntate sul rapporto di conto corrente n. 940, mentre nulla è stato contestato in relazione al saldo debitore del primo rapporto. Nella comparsa conclusionale, il convenuto si duole, per la prima volta, della mancata produzione, da parte della degli estratti conto integrali dei rapporti. Sul punto, è il caso di Pt_2 ricordare che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui, qualora sia il correntista ad agire in giudizio nei confronti della al fine di Pt_2 ottenere il riconoscimento e la ripetizione di un indebiti prelievi, egli è onerato di provare il credito vantato, fornendo la documentazione contrattuale e gli estratti conto dai quali possano evincersi le movimentazioni del conto durante l'intera durata
12 del rapporto. Qualora poi sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cass. civ. n. 11543/2019). Nel caso in esame, non avendo parte convenuta, per tutta la durata del giudizio e sino alla precisazione delle conclusioni, contestato l'esatto ammontare del proprio debito in relazione al rapporto contrattuale identificato dal n. 2948/23 e nemmeno svolto alcuna considerazione volta a revocare in dubbio che il saldo del rapporto fosse quello risultante dagli estratti conto depositate dalla Banca, le contestazioni riferite al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla Banca si rivelano del tutto tardive e generiche.
Venendo invece al rapporto identificato dal n. 940, e al contratto stipulato in data
14/06/2011, denominato quale “linea di credito transitoria/finanziamento a breve termine”, gli estratti integrali del rapporto sono stati depositati da parte convenuta al momento della costituzione in giudizio, donde devono ritualmente ritenersi acquisiti al giudizio e possono essere utilizzati, al fine di ricostruire l'andamento del rapporto, a prescindere dal soggetto che li abbia introdotti nel compendio probatorio.
Dall'esame delle condizioni economiche e contrattuali si evince trattarsi di una linea
13 di credito transitoria erogata nelle forme dell'affidamento bancario appoggiato su conto corrente, e che l'affidamento era valido sino al 20.11.2012. In data 21.01.2013, le parti hanno convenuto la proroga della linea di credito sino al 31.05.2013 (doc. n.
11); in pari data ha sottoscritto anche la proroga della fideiussione riferita a Pt_1 tale rapporto (doc. n. 13 di parte ricorrente). Peraltro, dall'esame dei documenti emerge che la provvista erogata dalla è stata utilizzata in data 29.06.2011, e Pt_2 che, successivamente, sono intervenute solo modeste movimentazioni in entrata, destinate prevalentemente a rientrare dagli interessi. Le contestazioni di parte convenuta si appuntano sull'anatocismo e sul tasso di interessi. Le deduzioni riguardanti l'applicazione di tassi di interessi diversi da quelli pattuiti rivestono carattere di estrema genericità: parte convenuta non contesta che, quantomeno in un primo periodo, siano stati applicati gli interessi nella misura pattuita ma si limita
a dedurre che, a partire da una certa data (non meglio identificata) sarebbero stati applicati interessi superiori. Parte attrice ha depositato, quale doc. 11 e n. 40, l'atto del 21.01.2013, il quale, nel prorogare la scadenza dell'affidamento, le parti hanno rinegoziato il tasso egli interessi. Va poi rilevato che nel rinnovare la Parte_1 fideiussione, con atto sottoscritto in pari data (doc. n. 13), ha dichiarato di essere a conoscenza della concessa proroga e di rinnovare la fideiussione, e pur a fronte delle produzioni di parte attrice non ha meglio specificato le proprie deduzioni circa la difformità di tassi applicati rispetto a quelli pattuiti, donde ogni doglianza sul punto
(nemmeno supportata da una perizia di parte) non può che essere rigettata, rivelandosi la richiesta consulenza tecnica contabile del tutto esplorativa. In relazione all'anatocismo, parte convenuta non contesta vi sia stata una clausola che ha espressamente previsto la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità degli interessi debitori rispetto a quelli creditori ma si duole del fatto che tale pari periodicità non sarebbe assicurata dal fatto che il tasso di interesse debitore è più alto di quello creditore. Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento: ed invero,
a seguito della delibera CICR del 2000 l'anatocismo deve reputarsi legittimo se sia stato espressamente pattuito per iscritto e se la clausola preveda una pari periodicità, ma non è affatto richiesto che il tasso di interesse debitore sia il medesimo rispetto
a quello creditore, essendo del tutto conforme alla prassi in uso nei rapporti Bancari che il tasso debitore sia più alto rispetto a quello creditore. La questione dell'anatocismo applicato in data successiva al primo gennaio 2014 è invece oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale Secondo un primo orientamento, fatto proprio da alcune pronunce del Tribunale di Milano risalenti al 2015 (Trib. Milano,
14 ord. 23.3.2015), il divieto di anatocismo deve ritenersi operante a seguito dell'entrata in vigore della novella;
un secondo orientamento, più recente, sostiene invece che il divieto di anatocismo di cui all'art. 120, 2 comma TUB non possa operare prima dell'adozione della delibera CICR che, ai sensi del medesimo comma 2, ne determini le modalità operative (Tribunale Torino, ord. 16.6.2015, Trib. Bologna 9.12.2015; tra le più recenti Corte di Appello di Torino 20.3.2019 n. 509). Ritiene il Giudice che il secondo orientamento sia più convincente per le ragioni che seguono. L'art. 120 come introdotto dalla legge 147 del 2013 prevedeva "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Il testo si presenta contraddittorio, alla lett. b), nella parte in cui menziona interessi
“periodicamente capitalizzati” ed esclude la capitalizzazione nelle successive operazioni. Il tenore letterale della norma ha infatti indotto taluni a ritenere che fosse vietato solo la capitalizzazione di interessi già capitalizzati. A tale obiezione si è opposto il rilevo che, dall'esame dei lavori parlamentari emergeva come la ratio legis fosse quella di stabilire l'improduttività degli interessi composti. Ebbene, pur condividendo tale assunto, che ha indotto parte della giurisprudenza a sostenere
l'applicazione immediata della norma, osserva il Giudice che, in attesa dell'adozione della Delibera Cicr, la Banche erano li-bere di adottare qualunque modalità operativa
e contabile al fine di garantire che in tutte le operazioni bancarie gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi. Al fine di evitare il formarsi di prassi divergenti è stato correttamente invocato, in dottrina e giurisprudenza, l'art. 161, comma 5 TUB, ai sensi del quale, Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo. Tale disposizione deve ritenersi di carattere generale, da ciò conseguendo che la precedente delibera del Cicr, adottata in data 9.2.2000, ha continuato a spiegare i suoi effetti sino alla data di entrata in vigore della deliberazione adottata, in esecuzione del testo novellato dell'art. 120' TUB in data 8 agosto 2016, e produttiva di effetti dal 1° ottobre 2016, quando il rapporto per cui è causa era già estinto (cfr. in tal senso,
Corte d'Appello di Torino 25/01/2019). Del resto, come osservato di recente
15 dall'intestato Tribunale, “l'applicazione della norma da parte delle Banche con modalità operative liberamente adottate rischiava infatti di generare una disparità di trattamento e di penalizzare la stessa clientela e non tiene adeguatamente conto della scelta del legislatore di demandare ad un organismo tecnico e altamente specializzato quale il CICR l'adozione di una disciplina uniforme, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa normativa primaria” (Trib. Venezia, sent. 1385/2020 del
30.09.2020). Da quanto sin qui esposto discende che le deduzioni di parte convenuta circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo dopo il 2014 sono infondate. Alla luce di quanto sin qui esposto, i crediti della vanno determinati nell'importo indicato Pt_2 in atto di citazione”.
2.2 La decisione è corretta e va confermata. Per contro, il motivo – relativo al preteso difetto di prova dei crediti di cui ai primi due punti del § 61 del ricorso introduttivo di primo grado [“61. In particolare, ha attuato Parte_2 la compensazione con il maggior credito vantato nei confronti del sig. Parte_1 per la complessiva somma di € 968.206,71, con utilizzo per: - € 700.000,00 a decurtazione della linea rappresentata dal rapporto di conto corrente n. 100/940 intestato a in relazione alla fideiussione specifica di € 700.000,00; - € CP_4
88.400,00 a decurtazione della linea rappresentata dal rapporto di conto corrente n.
6511/2294823 intestato a in relazione alla fideiussione di € 260.000,00 CP_4
(pro-quota € 88.400,00)”] – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può quindi essere accolto.
2.3 E' in primo luogo inammissibile per evidente difetto di specificità, non prendendo posizione sulle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione di ritenere i crediti riportati in “citazione” (recte, nel ricorso introduttivo ex art. 702bis c.p.c.) esistenti ed esigibili nella misura indicata.
Nello specifico, l'appellante nulla contesta in merito al rilievo operato in sentenza per cui fino alla precisazione delle conclusioni di primo grado lo stesso non aveva mai preso specifica posizione sul “quantum” del credito azionato dalla banca, con conseguente cristallizzazione del “thema probandum” a quanto non specificamente contestato nella prima risposta utile dal soggetto convenuto (cfr. comparsa di risposta, pag. 7 – 9 e prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., pag.
1), limitandosi – e solo con riguardo al conto corrente n. 1000/940 – a contestare l'applicazione degli interessi in corso di rapporto e l'anatocismo (con particolare riguardo: i) alla necessità che il tasso debitore e quello creditore siano tra loro commisurati, diversamente risultando solo figurativa la pari periodicità della
16 capitalizzazione, e, ii) alla previsione normativa della illegalità dell'anatocismo post
1.1.2014), questioni entrambe ritenute infondate dal primo giudice, con conseguente applicazione, in relazione a entrambi i conti correnti di riferimento intestati a CP_4
(n. 2948/23 e n. 1000/940), del principio per cui nei rapporti bancari in conto
[...] corrente solo una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
sennonché, nella specie, la reclamata invalidità della previsione (e della successiva applicazione) degli interessi e dell'anatocismo non è stata ritenuta viziata dal primo giudice (e tale valutazione, come ulteriormente si vedrà esaminando il quarto motivo, va confermata anche in questa sede), sicché, a fronte della “non contestazione” specifica del saldo del credito della banca, non vi era alcuna necessità di procedere a raccogliere tutti gli e/c dei riferiti rapporti di c/c (comunque, come si
è detto, integralmente disponibili per il conto 1000/940), né di procedere a una C.T.U. contabile per ricostruire il relativo saldo, trattandosi di importi da ritenersi “non contestati”, con ogni conseguenza di legge.
Con l'ulteriore considerazione che, non trattandosi di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal medesimo correntista, ovvero, come nella specie, dal garante direttamente richiesto del pagamento (il quale, va ricordato, si è insinuato in via di regresso senza alcuna riserva e condizione, ed è stato ammesso, al passivo del per Parte_4
l'intero importo oggetto di compensazione [euro 788.400,00], corrispondente, appunto, alla sommatoria dei crediti garantiti vantati verso e oggetto di CP_4 compensazione da parte della banca).
3. Il terzo motivo – rubricato: “Violazione degli artt. 2697 e 1823 c.c., per errata quantificazione del credito vantato dalla Banca nei confronti di con Parte_1 riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (pp. 4-5) in cui dichiara certo ed esigibile il debito della società e il debito della società CP_4 Controparte_6 rilevando che “parte convenuta nulla ha dedotto circa l'ammontare dei crediti vantati nei confronti di e “in relazione alla posizione di le doglianze del CP_6 CP_4 convenuto si sono appuntate sul rapporto di conto corrente n. 940, mentre nulla è stato contestato in relazione al saldo debitore del primo rapporto” – denuncia l'erroneità delle pronunce di condanna in ragione della mancanza di prova nel giudizio di accertamento del credito. In particolare, non essendo stata dimostrata l'esistenza
17 del credito risultante dallo scoperto del conto corrente n. 6511/2294823, ne consegue l'illegittimità della corrispondente operazione di compensazione per 88.400 euro.
Parimenti illegittima risulterebbe la compensazione con riguardo al credito rinveniente dallo scoperto del c/c n. 1000/940, per il quale parimenti non può ritenersi operante l'inversione dell'onere della prova, avendo la depositato solo Pt_2
“alcuni estratti conto in ordine sparso e financo illeggibili (si vede per tutti E/C
31/12/2013 ove sembra che il saldo debitore ammonti ad € 277.79)”, sicché il credito azionato in causa dall'istituto dovrebbe essere ricondotto a “0”, ovvero, al massimo,
a – 277,79 €, valuta 1.1.2014, e su tale importo conteggiati gli interessi debitori semplici e non capitalizzati. Quanto, infine, alla posizione di anche Controparte_6 in relazione a questa la non avrebbe fornito alcuna prova dell'esistenza del Pt_2 credito, né provato la fondiarietà del mutuo di oltre 2.000.000 di euro, con ogni conseguenza di tenuta dell'ipoteca fondiaria e della conseguente validità della fideiussione prestata da . Parte_1
3.1 Richiamata la motivazione della sentenza sopra trascritta, il motivo va respinto per le stesse considerazioni esposte in relazione al secondo, che per brevità si richiamano integralmente. Si tratta, invero, delle medesime doglianze già ivi sollevate, riproponendo solo con altre parole la medesima questione della mancata produzione degli estratti conto e, più in generale, dell'omesso adempimento dell'onere probatorio da parte della banca, sicché la risposta non può che essere la stessa.
3.2 Va invero confermato il rilievo per cui, nonostante la avesse fatto Pt_2 puntuale esposizione delle ragioni del proprio credito fin dal ricorso introduttivo (cfr. ricorso 702-bis c.p.c., §§ 61, 62) e specificato la misura e il modo in cui intendeva farlo valere nei confronti del singolo garante convenuto, (e Parte_1 segnatamente a mezzo di compensazione del credito con il proprio debito verso il medesimo quale correntista con due conti correnti a sé intestati attivi presso la dipendenza di Innsbruck della banca e domanda di condanna al pagamento dell'importo differenziale limitatamente alla parte del credito relativo alla garanzia prestata in favore di , questi, nella propria comparsa di risposta e Controparte_6 poi nel prosieguo del giudizio (e quindi nella prima udienza e poi nelle memorie integrative ed istruttorie depositate ex art. 183, co. 6, n. 1, 2 e 3, c.p.c.), non ha minimamente contestato il valore del saldo di nessuno dei rapporti azionati, né sollevato la questione del difetto di adeguata prova del credito, limitandosi in parte qua alle seguenti considerazioni: “Entrando nel merito della complessa situazione
18 creatasi si ritiene opportuno procedere seguendo una metodologia cronologica dei fatti. A) Forma tecnica richiesta: finanziamento. Preliminarmente appare necessario, perché dirimente, individuare esattamente quale tipo di linea di credito ha concesso la alla Rileviamo che gli affidamenti bancari si articolano in diverse Pt_2 CP_4 forme tecniche che si possono riassumere nelle seguenti categorie: i) fidi di cassa ed assimilati (si tratta del classico scoperto di conto corrente) ii) smobilizzo crediti
(anticipo fatture, sconto) iii) fidi di firma (garanzie bancarie) iv) fidi estero (lettere di credito anticipi all'esportazione) v) fidi per derivati (futures, options e swap) vi) finanziamenti: operazioni di finanziamento a breve, medio o lungo termine caratterizzate dall'erogazione di una somma capitale e dal rimborso effettuato mediante un piano di ammortamento prefissato. I più diffusi in tale categoria sono i mutui ipotecari e chirografari. La Banca descrive il finanziamento come segue: “Che cosa sono i finanziamenti a breve termine: Il finanziamento è un operazione con cui un'impresa ottiene dalla banca la disponibilità necessaria per soddisfare le proprie esigenze di liquidità con l'obbligo a restituire l'importo concesso e a pagare gli interessi …..La restituzione del debito (CAPITALE EROGATO e interessi) (all. 19). Tale ultima locuzione appare tranciante sulla individuazione e classificazione del contratto che in questo caso è ad efficacia reale e non obbligatoria (apertura di credito in conto corrente). B) Forma tecnica concessa: apertura di credito in conto corrente. Appurato quindi che, contrariamente a quanto richiesto, la banca NON ha concesso un finanziamento a breve termine bensì un'apertura di credito in conto corrente, occorre ora domandarsi se la normativa riguardante specificatamente tale linea è stata rispettata. Il contratto di c/c evidenzia che il tasso debitore non corrisponde a quello applicato, e così anche il tasso di mora. Dalla mera lettura degli scalari risulta in modo evidente che la banca dopo un primo periodo cui si è attenuta agli accordi – (cfr. lettera 14/6 –euribor tre mesi +2,75% e mora 8,65%) ha iniziato ad applicare tassi maggiori pur in presenza di un netto calo del tasso euribor che è passato nel periodo dal 1,60 % allo 0,21%. Sono stati così computati tassi attorno al 10% per giungere
a punte del 19,75%, sempre ovviamente con capitalizzazione trimestrale (all.5). In punto capitalizzazione trimestrale occorre fare alcune considerazioni in quanto a nostro avviso se è vero che deve essere prevista la cd reciprocità del tasso dare e avere è altrettanto vero che la reciprocità deve essere effettiva e non soltanto figurativa. Dalla documentazione in nostro possesso (all.3) risulta infatti che il tasso creditore annuo nominale è pari allo 0,010% e il TAE è pari allo 0,010% mentre il tasso debitore nominale annuo è pari al 17,00% con un TAE del 18,11478%. E' quindi
19 del tutto evidente che la normativa riguardante la periodicità di capitalizzazione degli interessi dare/avere viene in questo modo del tutto mortificata e ben si può ricordare il vecchi detto: fatta la legge, trovato l'inganno! Il Tribunale di Grosseto e quello di
Parma già hanno affrontato la tematica e sono concordi nell'affermare che non è sufficiente prevedere analogo periodo di capitalizzazione, ma è necessario che esso produca degli effetti sia pur minimi, ma concreti. Nel nostro caso il TAE dichiarato dalla stessa banca indica la totale irrilevanza per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi avere (0,010%--TAE 0,010%) mentre per gli interessi dare (17,00%-
-TAE 18,11478) vi è un aggravio di ben 1,11478% su base annua (all.14). Diretta conseguenza di quanto suesposto è che la capitalizzazione degli interessi non può essere applicata al caso specifico, con evidente necessità di ricalcolare l'importo dovuto da alla Banca. Peraltro, la stessa natura dell'operazione preclude CP_4
l'evenienza che il conto corrente vada in avere, con evidente impossibilità per conseguenza che si applichi il tasso avere: ricordiamo infatti che l'affidamento è stato concesso per finanziare un aumento di capitale e l'estinzione del debito sarebbe avvenuta con la vendita della partecipazione. Tutto qui! Nessuna operatività sul conto era prevista e nessuna operatività, infatti, c'è stata. Ma vi è di più! L'affidamento era scaduto il 30/11/2012 e dopo quella data comunque non era più possibile effettuare versamenti ripristinatori della provvista ma solamente solutori, quindi facenti venire meno il principio della reciprocità del periodo di capitalizzazione. Quandanche si volesse considerare prorogato l'affidamento in parola, sicuramente dopo il 30/3/2013 tutti gli affidamenti sono da considerarsi scaduti: da tale data di certo non si può applicare l'anatocismo. In estremo subordine, rileviamo che le recenti sentenze dei
Tribunali di merito (Tribunale di Milano ordinanza dd. 23.3.15, Tribunale di Trento ordinanza dd. 16.7.15) hanno applicato e interpretato la vigenza dell'art. 120 TUB dal 1.1.2014. Da qui la conseguenza che dal 1.1.14 è caduta la riserva di anatocismo bancario. In tal senso, di recente si è pronunciato anche l'ABF, Collegio di coordinamento, dec. N. 7854 dd. 8.10.15. (all.14 bis). (omissis) C.2) Errata quantificazione del credito bancario. Nella denegata e non creduta ipotesi che il
Giudicante ritenesse valida e operativa la fidejussione rilasciata da a Parte_1 garanzia del finanziamento di 700.000,00 euro, occorrerà analizzare se detto finanziamento rientra nella fattispecie tipica del fido in conto corrente. A nostro avviso no se solo si pensa che il denaro messo a disposizione della banca era finalizzato ad un finanziamento della partecipata e sarebbe stato restituito dopo 18 mesi come da business plan e ciò in occasione della già prevista dismissione. Come è possibile
20 applicare l'anatocismo su un conto a rientro come risulta essere quello dal marzo
2013 in poi? Dall'1/1/2014 la banca ha inoltre continuato ad applicare la capitalizzazione degli interessi nonostante il divieto stabilito dall'art 120 TUB (all. 14
e 14 bis). Per tutti questi motivi sarà quindi necessario, mediante CTU, che sia effettuato il ricalcolo degli interessi così come applicati, al fine di determinare il saldo debitorio (cui è collegato l'impegno fideiussorio e la domanda compensativa)” (cfr. comparsa di riposta, pag. 7 – 10), e quindi, ancora, nella prima memoria: “Nel merito, vengono contestate integralmente le pretese di parte ricorrente e si eccepisce
l'invalidità ed inefficacia dell'operazione di compensazione. Si chiede inoltre che sia rideterminato il quantum dovuto, tenuto conto dell'anatocismo e delle commissioni applicate che incidono sul saldo debitorio. Nell'ipotesi in cui il giudice ritenga legittima la compensazione, si chiede che, previo accertamento della modalità in cui essa è stata perfezionata dall'istituto di credito, sia accertata altresì la violazione contrattuale e la responsabilità dell'istituto di credito per risarcimento di danno, che dovrà essere quantificato in misura ritenuta di giustizia” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., pag. 1, 2). Addirittura, nella seconda memoria, a pag. 2, il debito corrispondente alla posizione di è stato espressamente ammesso: Controparte_6
“b) Sull'esposizione per garanzia di e sulla mancata constestazione CP_6 dell'importo dovuto. In ordine al rapporto / il resistente nulla Pt_1 CP_6 ha eccepito sull'ammontare del credito dedotto verso risultante da Controparte_6 contratto di mutuo, ma ha contestato la legittimità della compensazione in relazione al rapporto di garanzia”.
Così stando le cose, trova indubbiamente applicazione il principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c. elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23.2.2002, per cui “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per
l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. n. 27596 del 20.11.2008; Cass. n. 19896 del 6.10.2015; Cass. n.
26624 del 22.10.2018; Cass. n. 28877 dell'8.11.2019).
21 3.3 E' appena il caso di aggiungere, con riguardo al finanziamento di € 700.000 erogato il 14.6.2011 in favore di a valere sul c/c n. 1000/940: CP_4
a) che la forma tecnica del finanziamento è chiaramente indicata quale linea di credito transitoria, da utilizzarsi in conto corrente, e riporta chiaramente l'indicazione dei tassi di interesse pattuiti (cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado della banca);
b) che l'utilizzo dell'importo del finanziamento è avvenuto in un'unica soluzione in data 29 giugno 2011 (cfr. estratto al 30 giugno 2011);
c) che la successiva movimentazione del conto corrente – come risulta evidente dagli e/c – evidenzia un'esposizione costantemente superiore a detto importo e progressivamente crescente, risultando peraltro gli accrediti sempre limitati a coprire
(parzialmente) interessi e competenze a debito;
d) che negli estratti medesimi sono chiaramente indicate ed evidenziate tutte le variazioni degli interessi, con le relative decorrenze intervenute in corso di rapporto.
Risulta pertanto corretta la valutazione fatta dal primo giudice, laddove ha affermato:
“Venendo invece al rapporto identificato dal n. 940, e al contratto stipulato in data
14/06/2011, denominato quale “linea di credito transitoria- finanziamento a breve termine”, gli estratti integrali del rapporto sono stati depositati da parte convenuta al momento della costituzione in giudizio, donde devono ritualmente ritenersi acquisiti al giudizio e possono essere utilizzati, al fine di ricostruire l'andamento del rapporto, a prescindere dal soggetto che li abbia introdotti nel compendio probatorio.
Dall'esame delle condizioni economiche e contrattuali si evince trattarsi di una linea di credito transitoria erogata nelle forme dell'affidamento bancario appoggiato su conto corrente, e che l'affidamento era valido sino al 20.11.2012. In data 21.01.2013, le parti hanno convenuto la proroga della linea di credito sino al 31.05.2013 (doc. n.
11); in pari data ha sottoscritto anche la proroga della fidejussione riferita a Pt_1 tale rapporto (doc. n. 13 di parte ricorrente). Peraltro, dall'esame dei documenti emerge che la provvista erogata dalla è stata utilizzata in data 29.06.2011 e Pt_2 che successivamente sono intervenute solo modeste movimentazioni in entrata, destinate prevalentemente a rientrare dagli interessi. Le contestazioni di parte convenuta si appuntano sull'anatocismo e sul tasso di interesse”.
4. Il quarto motivo – rubricato: “Violazione degli artt. 2697 e 1823 c.c., per errata quantificazione del credito vantato dalla Banca nei confronti di con Parte_1 riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (pp. 6-7) sull'anatocismo bancario e sul calcalo degli interessi a debito del correntista, sino alla conclusione che
“le deduzioni di parte convenuta circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo dopo
22 il 2014 sono infondate” – denuncia l'erroneità della sentenza (definitiva) con riguardo alla decisione assunta in relazione all'applicazione degli interessi e dell'anatocismo.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 Nello specifico:
4.2.1 la contestazione fatta in merito all'applicazione degli interessi (sul c/c n.
1000/940), in tesi crescente nonostante il calo dell'euribor, deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, corrispondendo alla lettera alla corrispondente deduzione fatta nella comparsa di risposta di primo grado (cfr. comparsa di risposta di primo grado, pag. 8, secondo cpv.: “Il contratto di c/c evidenzia che il tasso debitore non corrisponde a quello applicato, e così anche il tasso di mora. Dalla mera lettura degli scalari risulta in modo evidente che la banca dopo un primo periodo cui si è attenuta agli accordi – (cfr. lettera 14/6 –euribor tre mesi +2,75% e mora 8,65%) ha iniziato ad applicare tassi maggiori pur in presenza di un netto calo del tasso euribor che è passato nel periodo dal 1,60 % allo 0,21%. Sono stati così computati tassi attorno al 10% per giungere a punte del 19,75%, sempre ovviamente con capitalizzazione trimestrale (all.5)” senza alcuna presa di posizione in merito a quanto ritenuto dal primo giudice, che al riguardo si era così pronunciato: “(omissis) Le deduzioni riguardanti l'applicazione di tassi di interessi diversi da quelli pattuiti rivestono carattere di estrema genericità: parte convenuta non contesta che, quantomeno in un primo periodo, siano stati applicati gli interessi nella misura pattuita ma si limita a dedurre che , a partire da una certa data (non meglio identificata) sarebbero stati applicati interessi superiori. Parte attrice ha depositato, quale doc. 11 e n. 40, l'atto del 21.01.2013, il quale, nel prorogare la scadenza dell'affidamento, le parti hanno rinegoziato il tasso egli interessi. Va poi rilevato che
nel rinnovare la fidejussione, con atto sottoscritto in pari data ( doc. Parte_1
n. 13), ha dichiarato di essere a conoscenza della concessa proroga e di rinnovare la fidejussione, e, pur a fronte delle produzioni di parte attrice, non ha meglio specificato le proprie deduzioni circa la difformità di tassi applicati rispetto a quelli pattuiti, donde ogni doglianza sul punto ( nemmeno supportata da una perizia di parte) non può che essere rigettata, rivelandosi la richiesta consulenza tecnica contabile del tutto esplorativa”;
4.2.2 parimenti inammissibile per difetto di specificità – non confrontandosi, a ben vedere, con la decisione assunta in parte qua in sentenza – è anche la contestazione in merito alla decisione assunta in punto di legittimità della capitalizzazione
23 trimestrale, sia in relazione alla pretesa necessità che anche il tasso creditore abbia una consistenza apprezzabile, diversamente non potendo ritenersi effettivamente prevista la pari periodicità degli interessi debitori rispetto a quelli creditori, posto che tale secondo parametro non sussisterebbe in concreto, sia in relazione all'interpretazione del novellato testo dell'art. 120 TUB, risolventesi quest'ultima in una immotivata affermazione di una riga (“Dall'1/1/2014 la banca ha continuato ad applicare la capitalizzazione degli interessi nonostante il divieto stabilito dall'art 120
TUB (all. 14)”), all'evidenza inidonea a confutare l'ampia motivazione adottata sul punto dal primo giudice (cfr. sentenza, pag. 7 – 8: “La questione dell'anatocismo applicato in data successiva al primo gennaio 2014 è invece oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, fatto proprio da alcune pronunce del Tribunale di Milano, risalenti a 2015 (Trib. Milano, ord.
23.3.2015), il divieto di anatocismo deve ritenersi operante a seguito dell'entrata in vigore della novella;
un secondo orientamento, più recente, sostiene invece che il divieto di anatocismo di cui all'art. 120, 2 comma, TUB non possa operare prima dell'adozione della delibera CICR che, ai sensi del medesimo comma 2, ne determini le modalità operative (Tribunale Torino, ord. 16.6.2015, Trib. Bologna 9.12.2015; tra le più recenti Corte di Appello di Torino 20.3.2019 n. 509). Ritiene il Giudice che il secondo orientamento sia più convincente per le ragioni che seguono. L'art. 120 come introdotto dalla legge 147 del 2013 prevedeva "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Il testo si presenta contraddittorio, alla lett. b), nella parte in cui menziona interessi
“periodicamente capitalizzati” ed esclude la capitalizzazione nelle successive operazioni. Il tenore letterale della norma ha infatti indotto taluni a ritenere che fosse vietato solo la capitalizzazione di interessi già capitalizzati. A tale obiezione si è opposto il rilevo che, dall'esame dei lavori parlamentari emergeva come la ratio legis fosse quella di stabilire l'improduttività degli interessi composti. Ebbene, pur condividendo tale assunto, che ha indotto parte della giurisprudenza a sostenere
l'applicazione immediata della norma, osserva il Giudice che, in attesa dell'adozione della Delibera Cicr, la Banche erano libere di adottare qualunque modalità operativa
24 e contabile al fine di garantire che in tutte le operazioni bancarie gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi. Al fine di evitare il formarsi di prassi divergenti è stato correttamente invocato, in dottrina e giurisprudenza, l'art. 161, comma 5 TUB, ai sensi del quale, Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo. Tale disposizione deve ritenersi di carattere generale, da ciò conseguendo che la precedente delibera del Cicr, adottata in data 9.2.2000, ha continuato a spiegare i suoi effetti sino alla data di entrata in vigore della deliberazione adottata, in esecuzione del testo novellato dell'art. 120' TUB in data 8 agosto 2016, e produttiva di effetti dal 1° ottobre 2016, quando il rapporto per cui è causa era già estinto (cfr. in tal senso,
Corte d'Appello di Torino 25/01/2019). Del resto, come osservato di recente dall'intestato Tribunale, “l'applicazione della norma da parte delle Banche con modalità operative liberamente adottate rischiava infatti di generare una disparità di trattamento e di penalizzare la stessa clientela e non tiene adeguatamente conto della scelta del legislatore di demandare ad un organismo tecnico e altamente specializzato quale il CICR l'adozione di una disciplina uniforme, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa normativa primaria” (Trib. Venezia, sent. 1385/2020 del
30.09.2020). Da quanto sin qui esposto discende che le deduzioni di parte convenuta circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo dopo il 2014 sono infondate”).
Si tratta in ogni caso di valutazioni infondate, considerato:
A) quanto al primo profilo, attinente alla necessità che il tasso creditore sia stato previsto in misura significativa e sia quantomeno di verosimile applicazione, e non meramente potenziale, come sarebbe invece nella specie: - che sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa (art. 120 T.U.B.) l'unico elemento significativo previsto a pena di nullità in ordine alla reciprocità è la medesima periodicità temporale tra i distinti tassi;
- che non risulta codificato alcun obbligo di contenere i tassi di interesse debitori entro certi limiti rispetto al tasso creditore;
- infine, che non può ritenersi in alcun modo alterato il sinallagma contrattuale per una disparità di tassi, atteso che la previsione in questione si pone nel contesto di un rapporto giuridico più ampio in cui si deve comunque tenere conto della remunerazione dell'istituto di credito per l'attività professionale prestata;
- che, addirittura, neppure l'integrale mancata pattuizione degli interessi creditori può determinare la carenza della condizione posta dalla legge per la capitalizzazione degli interessi debitori, e cioè l'intervento di una pattuizione che assicuri nei confronti della
25 clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori, che creditori, posto che in caso di mancata pattuizione degli interessi creditori il contratto è soggetto a eterointegrazione, sicché tali interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. e l'inserzione nel contratto di tale tasso sostitutivo implica l'esistenza di un interesse creditorio suscettibile di capitalizzazione;
B) quanto al secondo, attinente alla pretesa illegittimità sopravvenuta (post
1.1.2014) della pratica anatocistica, che in tema di capitalizzazione post 2014, premesso che l'art. 1, co. 629, della legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che
“all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 2 è sostituito dal seguente: “
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”, deve rilevarsi come detto articolo contenesse una norma che, per come risulta dal dato letterale, lungi dal dettare un precetto immediatamente efficace, presupponeva che il Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio stabilisse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In altri termini, il legislatore aveva subordinato l'efficacia del contenuto precettivo della norma, ivi compreso il suo effetto sostituivo della precedente previsione, all'emanazione della delibera da parte del C.I.C.R., che, del resto, è atto indispensabile affinché la norma primaria possa tradursi in concreta disciplina.
Tuttavia, atteso che all'art. 1, co. 629, non è seguita la delibera del CICR, non si è mai verificato l'effetto sostitutivo che la norma subordinava appunto all'emanazione di detta delibera, con la conseguenza della permanente vigenza dell'art. 120 T.U.B. nella precedente formulazione e della delibera conseguentemente emanata (in questi termini, con estesa motivazione, Appello Torino, sentenza 20.3.2019, n. 509).
5. Il quinto motivo – rubricato: “Violazione degli artt. 1715, 1956, 1957 c.c., art. 2 della L. n. 287/90, in materia di fideiussione con riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (pag. 9) in cui il giudice rigetta l'eccezione sulla violazione della normativa antitrust e conclude per la validità ed efficacia della fideiussione” – denuncia la carenza motivazionale, e comunque l'erroneità della sentenza, in relazione ai seguenti profili attinenti alla fideiussione per operazione
26 specifica del 14.6.2011 (doc. 12 di parte ricorrente): a) si era Parte_1 impegnato a garantire un finanziamento a breve termine (del tipo “apertura di credito semplice”) e non già un'apertura di credito in conto corrente. Sul punto la sentenza non avrebbe offerto adeguata risposta all'eccezione proposta;
b) nel marzo 2013 la aveva concesso una proroga al finanziamento facendo sottoscrivere, per presa Pt_2
d'atto, il relativo documento anche a La proroga, peraltro, aveva Parte_1 durata limitata a due mesi, sicché, quantomeno dal mese di maggio 2013, la banca avrebbe dovuto attivarsi per recuperare il credito, rendendo altresì edotti i garanti, mentre, invece, rimase del tutto inerte per oltre due anni, in tal modo ledendo la previsione dell'art. 1956 c.c., per cui il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
c) la banca avrebbe altresì violato la prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., non avendo tempestivamente agito contro la società debitrice principale e non potendo detta disposizione ritenersi validamente derogata, risultando la deroga prevista da una disposizione da ritenersi nulla per violazione della disciplina antitrust di cui alla L. n.
287/1990.
5.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi con le ragioni decisorie assunte dal giudice in relazione a tutti i punti controversi, che quantunque assunti dall'appellante non essere stati oggetto di puntuale disamina, devono ritenersi, invece, correttamente esaminati e risolti con motivazione strettamente pertinente alle eccezioni proposte, come appare evidente dalla semplice lettura incrociata della comparsa di risposta di primo grado di parte e della Pt_1 sentenza (definitiva) impugnata, nella quale il giudice si è così pronunciato:
A) con riguardo ai profili a) e b): “(omissis) Venendo invece agli altri profili di censura riferiti alla fidejussione, prive di pregio si rivelano le censure incentrate sulla pretesa estraneità della fidejussione alla linea di credito erogata, che poggiano sull'assunto che la fidejussione fosse riferita a finanziamenti a breve termine e che invece, contrariamente alle intese intercorse tra le parti, la Banca ha ritenuto di erogare un'apertura di credito in conto corrente. Sul punto pare sufficiente ricordare che tra i contratti bancari che perseguono la causa di finanziamento vi è certamente anche l'apertura di credito, con il quale la si impegna a tenere a disposizione Pt_2 del cliente una certa somma di denaro per un certo periodo di tempo, o a tempo determinato, per la soddisfazione delle esigenze di liquidità del correntista. Il termine
27 finanziamento a breve termine contenuto nella fidejussione non può quindi essere inteso restrittivamente al solo contratto di mutuo, ma anche a tutti i contratti che perseguono lo scopo di finanziamento;
peraltro, la fidejussione stipulata in data
14.06.2011 fa esplicito riferimento all'operazione di cui al contratto stipulato in pari data con il quale è stata concessa la linea di credito transitoria di euro 700.000,00.
Il contratto che ha dato origine al debito garantito è stato sottoscritto proprio da
all'epoca legale rappresentante di e delegato ad operare sul Parte_1 CP_4 conto corrente de quo (doc. n. 10), donde egli era tenuto a conoscerne le condizioni.
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 1956 cod. civ. va rilevato che la proroga della scadenza della linea di credito, concordata in data 21.01.2013 è stata espressamente autorizzata dal che peraltro ha rinnovato la propria Parte_1 fidejussione sino alla scadenza prorogata (doc. n. 13 di parte attrice). Non si ravvisano pertanto i presupposti per l'applicazione della norma invocata da parte convenuta, non essendovi state ulteriori concessioni di credito alla società garantita
e non potendo rilevare, a tal fine, la sola mancata riscossione del debito nei confronti del debitore principale in data successiva alla scadenza”;
B) con riguardo al profilo sub c): “Da ultimo, va osservato che la fidejussione prevedeva espressamente, all'art. 6, la facoltà della Banca di agire nei confronti del garante senza preventiva escussione del debitore principale, ed altresì l'esenzione dai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” (omissis) “per la prima volta nella seconda comparsa conclusionale depositata in data 12 luglio 2021, il convenuto ha eccepito la nullità ed inefficacia delle fidejussioni per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, ritenendo che le stesse fossero state illegittimamente predisposte su di un modello elaborato da nel 2003 e ritenuto dalla Banca d'Italia lesivo della concorrenza CP_8 in violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Tale eccezione deve essere esaminata poiché riferita a questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'eccezione si rivela tuttavia infondata. Invero, incombeva sul convenuto allegare e provare la sussistenza dei presupposti dell'invocata nullità, la quale, come rilevato anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, può essere rilevata d'ufficio, ancorché riferita a questioni non sollevate dalle parti, purché gli elementi costitutivi dell'invalidità siano evincibili ex actis (Cass. civ. SS.UU. n. 26242/2014). Ebbene, nel caso in esame parte opponente non ha assolto in alcun modo il proprio onere probatorio: non ha prodotto il modello A.B.I. che si presume illegittimo, non ha prodotto i provvedimenti della Banca d'Italia, non ha allegato alcunché circa
l'appartenenza della Banca convenuta alle intese ritenute legittime e circa l'uniformità
28 e non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate. Un tanto basta per rigettare
l'eccezione di nullità per violazione delle norme antitrust”.
5.2 Si tratta in ogni caso di considerazioni infondate, tenuto conto:
➢ quanto al profilo sub A):
a) che all'epoca dell'accensione della linea di credito di € 700.000,00 in favore di era socio e amministratore unico della società garantita e Controparte_9 come tale era perfettamente consapevole del contenuto del rapporto di credito garantito (cfr. visura storica , doc. 7 di parte ricorrente); CP_4
b) che non vi è dubbio che la somma oggetto del finanziamento sia stata erogata e incassata da e che , quale suo legale rappresentante ne fosse CP_4 Parte_1 quindi a conoscenza;
c) che la somma venne accreditata sul conto corrente n. 1000/940 appositamente aperto, che prevedeva le condizioni riassunte nel documento di sintesi prodotto dalla banca sub doc. 9, sicché deve escludersi la gratuità del finanziamento e la limitazione della garanzia alla sola linea capitale, risultando espressamente previsto dall'art. 1 delle condizioni di garanzia, rubricato “Oggetto della garanzia”, che: “
1. La fideiussione, in relazione alla suddetta operazione, garantisce tutto quanto dovuto dal debitore pincipale per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”;
d) che in data 21 gennaio 2013 la linea di credito e la relativa fideiussione specifica rilasciata da erano state semplicemente prorogate, senza mutare in Parte_1 alcun modo la natura dei rapporti;
e) che appare per l'effetto del tutto evidente la piena consapevolezza e volontà di di garantire proprio ed esattamente il credito azionato dalla Parte_1 Pt_2
➢ quanto al profilo sub B), riguardante la pretesa violazione dell'art. 1956 c.c.:
f) che il garante non ha sottoscritto per presa d'atto la proroga Parte_1 della linea di credito, ma ha sottoscritto un'apposita conferma della fideiussione precedentemente rilasciata con riferimento alla richiesta di proroga della linea di credito da parte di “Vi confermiamo la nostra volontà di garantire la suddetta CP_4 linea di credito sub a) fino al nuovo termine del 31.5.2013 con decurtazioni della linea di credito e del correlato utilizzo come segue (omissis)”;
g) che alla data della rinnovazione della garanzia (21.1.2013) non risulta neppure allegato un peggioramento delle condizioni patrimoniali di tali da rendere CP_4 notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
29 h) che successivamente a tale rinnovo della fideiussione, la banca non ha concesso ulteriore credito a CP_4
i) che la fideiussione di riferimento prevede espressamente, sia la facoltà di agire nei confronti del garante senza la preventiva escussione del debitore principale, sia l'esenzione dai termini di cui all'art. 1957 c.c.;
➢ quanto al profilo sub c):
j) che l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2 della L.
287/1990, pur astrattamente esaminabile come ritenuto dal primo giudice, non è in concreto accoglibile per totale difetto del pertinente supporto probatorio;
invero, come è stato correttamente rilevato dal primo giudice, i fatti posti a fondamento dell'eccezione, oltre a essere stati tardivamente dedotti, risultano del tutto sforniti di prova, il che incide sulla stessa possibilità di operare il rilievo d'ufficio della nullità.
Va in proposito ricordato che la nullità del contratto per violazione di norme imperative costituisce un'eccezione in senso lato. Ora, se è vero che le eccezioni lato sensu intese non sono condizionate, né dall'onere di allegazione, né dal rispetto dei termini di preclusione previsti per le eccezioni in senso stretto, è tuttavia necessario che emergano dagli atti gli elementi sulla cui base esse possono essere rilevate d'ufficio o dedotte dalla parte interessata (Cass. SS.UU. 10531/2013; Cass.
23721/2021; Cass. 8525/2020; Cass. 27998/2018; Cass. 4548/2014). In altri termini, la nullità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio a patto che risultino acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali se ne possa desumere l'esistenza (Cass. 4175/2020; Cass. 3556/2020; Cass. 25273/2020; Cass. SS.UU.
26242/2014 e 26243/2014) e i fatti su cui si fonda la nullità vanno allegati nel rispetto delle preclusioni processuali. Peraltro, nella specie l'appellante non ha neppure dedotto da quali elementi ritualmente acquisiti agli atti del processo emergerebbe in termini di apprezzabile evidenza la dedotta nullità per violazione della disciplina antitrust, limitandosi a ripetere la tesi della nullità (quantomeno parziale con riguardo alla deroga convenzionale dell'art. 1957 c.c.) dedotta in primo grado senza però accompagnarla da una pertinente offerta probatoria.
6. Il sesto motivo – rubricato: “Violazione di artt. 1175 c.c., 1853 c.c., D.L.gs
11/10 in materia di compensazione e legittimità dell'operazione bancaria di richiamo del bonifico disposto dal correntista, con riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (pp. 10-13) in cui il giudice dichiara legittima la facoltà della di Pt_2 avvalersi della compensazione e reputa corretta l'operazione del richiamo del bonifico effettuato dal sig. il 21.5.15, sostenendo l'applicabilità della normativa sui Pt_1
30 circuito SWIFT e non della normativa europea riferita al circuito SEPA, poiché la direttiva n. 64/07 sarebbe applicabile solo ai pagamenti in valuta euro” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che avesse Parte_3 ritualmente richiamato il bonifico di 860.000 $ (dollari americani) disposto da Pt_1
il 21.5.2015 verso il conto corrente al medesimo intestato presso la banca
[...] croata Istarska Kreditna Banca di Umago, e quindi compensato il proprio credito derivante dalle richiamate fideiussioni prestate dal a favore di e Pt_1 CP_4 CP_6 con il debito della stessa banca verso il correntista per le giacenze esistenti sul
[...] conto 12.377 in essere presso la propria dipendenza di Innsbruck. Nello specifico, la decisione sarebbe in parte qua fondata su un ragionamento “viziato dalle premesse alle conclusioni” dovendo in realtà farsi riferimento alla disciplina SEPA, ovvero, comunque, a quella negoziale, che consente il “richiamo” di un bonifico solo in presenza di un errore tecnico, nella specie tuttavia non dedotto, né ravvisabile, donde la preclusione per la banca di operare il richiamo della somma già trasferita in Croazia alla banca di destinazione indicata dal correntista. In ogni caso la compensazione non sarebbe stata legittimamente eseguita, posto che il credito di 700.000 € non poteva ritenersi liquido ed esigibile e comunque la banca non si sarebbe attenuta nell'operarla al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
7. Il settimo motivo – rubricato: “Erroneità della valutazione delle prove e delle risultanze processuali (consulenza tecnica d'ufficio); violazione degli artt. 113, 115,
116, 1853 c.c. e Direttiva Comunitaria 2007/64, con richiesta di riforma del punto della sentenza impugnata (p. 10-13) sulla compensazione e sul richiamo del bonifico”
– denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur dichiarando di richiamarsi alle valutazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., se ne è immotivatamente discostata ritenendo esistente il presupposto dell'errore quantunque nessun errore tecnico nell'esecuzione del bonifico fosse stato rilevato dal consulente tecnico.
7.1 I motivi così riassunti “attaccano” la decisione del Tribunale di ritenere legittima l'operazione di “richiamo” del bonifico di riferimento, e quindi validamente operata la compensazione tra i crediti della (ritenuti dal primo giudice nel loro complesso Pt_2 liquidi ed esigibili) e il debito di questa verso il correntista con riguardo alle giacenze in essere presso la filiale di Innsbruck.
Va in proposito ricordato che il Tribunale si è in merito così espresso: “3) Sulla compensazione e sul richiamo del bonifico disposto da in data 21.05.2015. Pt_1
Prima di passare all'esame delle contestazioni svolte da circa la Pt_1 compensazione e l'operazione di richiamo del bonifico effettuato dallo stesso in data
31 21.05.2021, pare opportuno riepilogare i rapporti intercorsi tra la banca e il convenuto. già fidejussore nei confronti della Banca a garanzia dei Parte_1 debiti delle società (cfr. doc. n. 5, 6 e 12 di parte attrice) e ( doc. CP_4 CP_6
n. 22), era anche titolare di due rapporti di conto corrente personali, accesi presso la filiale di Innsbruk della Banca attrice. In particolare, in data 02.08.2012, veniva acceso un conto corrente in valuta dollari, identificato dal n. 12.377 (doc. n. 27). Le somme giacenti su tale conto corrente venivano sequestrate dall'Autorità austriaca, nell'ambito di alcune indagini volte ad accertare il compimento di reati di riciclaggio
(doc. n. 28) e successivamente dissequestrate con provvedimento del 5 maggio 2015
(doc. n. 30 di parte attrice). In data 21 magio 2015, dopo avere ottenuto il dissequestro, accendeva un nuovo conto corrente presso la medesima Parte_1 filiale, identificato dal n. 14456, questa volta con valuta in euro (doc. 31). In pari data, chiedeva alla l'esecuzione di una serie di operazioni, tra le quali, Pt_1 Pt_2 nel presente giudizio, rilevano: - l'ordine di cambio valuta dal conto 12577 al conto
14456, per l'importo di 30.000 dollari USD (doc. n. 32 di parte attrice); - il giroconto dal conto in valuta USD per l'importo di euro 145.000,00 sul conto in valuta Euro ( doc. n. 34 di parte attrice); - il giroconto che ha disposto il trasferimento dell'importo di euro 860.000,00 dal conto in valuta USD su altro conto intestato sempre a Pt_1 presso una in Umago (Croazia). Il bonifico da ultimo citato, effettuato dalla Pt_2 in data 21.05.2015 ad ore 12.30 con valuta 26.05.2015, la mattina del Pt_2
22.05.2015 è stato richiamato dalla all'esito dei controlli effettuati presso il Pt_2 proprio centro di calcolo, dai quali è emersa la presenza dell'esposizione debitoria di
di talché la Banca croata ha provveduto a stornare le somme in favore Pt_1 dell'istituto ordinante ( cfr. messaggi da 20 a 22 di parte convenuta). In relazione alla compensazione, va osservato che il Paragrafo VII. Lettera A, di entrambi i contratti correnti accesi presso la filiale austriaca prevedevano espressamente il diritto della di procedere alla compensazione tra tutti i diritti del cliente, nei Pt_2 limiti della rispettiva pignorabilità, con i debiti del cliente nei confronti della Pt_2 stessa. L'art. 1438 del codice civile austriaco, depositato da parte attrice nella memoria autorizzata del 05.11.2019, in tema di compensazione così recita:
Concorrendo crediti reciproci, che siano liquidi, dello stesso genere, e tali che la cosa che ad uno compete come creditore, possa dal medesimo come debitore anche prestarsi all'altro; i crediti si tolgono vicendevolmente in quanto si pareggiano fra di loro, e si ha la compensazione che opera da sé sola il reciproco pagamento. L'istituto della compensazione austriaca è quindi del tutto assimilabile alla compensazione
32 prevista dall'ordinamento italiano, prevedendo, tra l'altro, che la compensazione operi di diritto. Premesso quanto sopra, va ora rilevato che, in ragione delle argomentazioni di cui ai capi che precedono, i crediti vantati dalla nei confronti Pt_2 di quale fidejussore possono certamente considerarsi certi, liquidi ed esigibili Pt_1
Del tutto legittima deve pertanto ritenersi la facoltà della di avvalersi della Pt_2 compensazione, che peraltro opera di diritto al momento della coesistenza dei rispettivi crediti. Chiarito quanto sopra, è quindi ora necessario verificare se possa reputarsi corretta l'operazione della che, avvedutasi dell'esistenza di posizioni Pt_2 debitorie di e dei presupposti per l'operatività della compensazione, ha Pt_1 provveduto a richiamare il bonifico effettuato da in data 21.05.2015. Sul Pt_1 punto, è innanzi tutto necessario rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la normativa applicabile al caso in esame è quella che si riferisce ai bonifici con circuito estero, non essendo invece applicabile la normativa europea riferita al circuito SEPA. Ed invero, la direttiva n. 64/2007, è applicabile ai soli pagamenti che intervengano in valuta euro. In particolare, decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE, vigente all'epoca dei fatti di causa, all'art. 2, nell'identificare l'ambito di applicazione dello stesso, ha chiarito che “il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente all'area dell'euro o di uno stato appartenente allo spazio economico europeo”. Nel caso in esame,
l'operazione contestata, pur avvenuta tra due Stati che operano nell'ambito dello spazio economico europeo, non era in valuta euro, ma in valuta USD, e pertanto non poteva ricadere nel circuito SEPA, ma nel circuito estero (detto anche circuito SWIFT).
Premesso quanto sopra, non può ritenersi condivisibile l'assunto di parte convenuta fondato sull'erronea riconducibilità dell'operazione al circuito SEPA, secondo cui il bonifico si sarebbe dovuto richiamare entro le 3 ore dalla sua disposizione. Va infatti rilevato che il contratto che disciplina il rapporto di conto corrente n. 12377, sul quale
è stata disposta l'operazione di bonifico, prevede espressamente che, per le operazioni in valuta diversa dall'euro, i termini di esecuzione del bonifico ammontano ad un massimo di 4 giorni lavorativi (cfr. doc. n. 27). Essendo il bonifico stato disposto in data 21.05.2015, ed essendo il 25.05.2015, per il calendario austriaco, un giorno festivo (Pentecoste), l'esecuzione del bonifico era stata prevista con valuta
26.05.2015, in linea con le pattuizioni contrattuali. Va poi rilevato che l'art. C4 del contratto prevede espressamente che la possa stornare i bonifici in qualsiasi Pt_2 momento a causa di un proprio errore. Nel caso in esame, l'errore in cui è incorsa la
33 è stato determinato dal non avere tenuto in considerazione il fatto che, a Pt_2 seguito della coesistenza delle reciproche posizioni di debito/credito, venutasi a creare dopo il dissequestro delle somme giacenti sul conto austriaco, si erano verificati i presupposti per l'operatività della compensazione (che, come già detto, opera di diritto), di talché il conto austriaco non aveva provvista sufficiente al fine di eseguire l'operazione di bonifico ordinata da Tale fatto, appreso dalla Pt_1 Pt_2 solo a seguito dei controlli di rito, giustifica l'operazione di recall effettuata dalla
dovendosi peraltro rilevare che, secondo quanto allegato dalla e non Pt_2 Pt_2 specificatamente contestato, che necessariamente doveva essere a Pt_1 conoscenza delle reciproche posizioni di debito credito, ha omesso di informare la dell'esistenza di una significativa esposizione debitoria. Trattandosi di bonifico Pt_2 urgente, solo all'esito dei controlli effettuati dal centro di calcolo qualche ora dopo la disposizione di bonifico la ha potuto verificare l'esistenza dei propri Pt_2 controcrediti, di talché l'operazione di richiamo, avvenuta con messaggio del 22 maggio, ad ore 07.39, è del tutto tempestiva, ed in linea con le pattuizioni contrattuali. L'operazione è del resto avvenuta prima dell'accredito sul conto in
Croazia, che, come già detto, era previsto con valuta 26.05.2015. Le tempistiche dell'operazione e la regolarità della stessa dal punto di vista tecnico sono state verificate anche dalla CTU espletata in corso di causa, le cui considerazioni vengono integralmente recepite e condivise, in quanto frutto di un'indagine accurata e priva di evidenti errori di calcolo e metodologici. La facoltà della Banca di procedere alla compensazione dei propri crediti vantati nei confronti del debitore autorizzava implicitamente la Banca a verificare le reciproche posizioni, non ravvisandosi alcuna violazione delle norme sul segreto bancario. Da ultimo, va rilevato che, a seguito dello storno, le somme di cui al bonifico del 21.05.2021, sono state riaccreditate integralmente, incluse commissioni e spese, in automatico con medesima valuta 21 maggio 2015, donde le deduzioni di parte convenuta circa i costi e le spese applicate al bonifico (peraltro fondate su allegazioni generiche e ipotetiche) non assumono concreta rilevanza. In ragione di tutto quanto sin qui esposto, le domande proposte dalla attrice nei confronti di vanno accolte. Va pertanto Pt_2 Parte_1 accertata la legittimità dell'operazione di compensazione parziale operata dalla Pt_2 per l'importo di euro 968.205,71”.
7.2 Tale essendo il contenuto della decisione assunta in proposito, i riassunti motivi
(6 e 7) risultano infondati per le ragioni già correttamente esposte dal primo giudice, in realtà, a ben vedere, neppure compiutamente contestate dall'appellante, non
34 venendo adeguatamente spiegato per quale ragione il bonifico di cui si tratta, non ancora compiutamente eseguito (e che la disposizione di pagamento di cui si tratta non risultasse ancora compiutamente eseguita appare evidente in ragione del fatto che al momento dell'annullamento dell'operazione la relativa provvista non era stata ancora accreditata sul conto croato indicato dal al contempo soggetto Pt_1 pagatore e beneficiario: invero, l'esecuzione del bonifico è avvenuta in data
21.5.2015, antecedente alla Direttiva Comunitaria 2366/2015 del 25.11.2015 e al
D.L.gs n. 218/2017; la richiesta di cancellazione motivata dall'“errato pagamento” è stata inviata il successivo 22.5.2015, alle ore 07:39:18; la conferma di cancellazione
è stata inviata il 22.5.2015, alle ore 08:47:47), non potesse essere stornato sulla base del presupposto che a una più accurata verifica interna circa l'effettiva disponibilità sul conto corrente di addebito di fondi in misura sufficiente per potervi dare esecuzione, questi non fossero in realtà disponibili, e lo potesse invece essere solo per non meglio precisate ragioni di ordine tecnico relative alle procedure di trasmissione, nessuna disposizione, né legale, né convenzionale, applicabile alla fattispecie in esame prevedendo una tale limitazione. In disparte il rilievo che è lo stesso appellante, nell'esporre le ragioni per cui dovrebbe farsi riferimento alla normativa SEPA, a dedurre che anche secondo tale disciplina un bonifico avrebbe potuto essere richiamato in caso di pagamento ordinato in maniera fraudolenta, risultando evidente che il reale scopo del trasferimento dei fondi in Croazia, così come delle altre operazioni di prelievo contestualmente ordinate, era nella sostanza quello di “svuotare” i conti correnti in essere presso la per evitare di subirne Pt_3
l'iniziativa recuperatoria: è invero lo stesso ad affermare (cfr. atto d'appello, Pt_1 pag. 17, punti 12 – 15) che subito dopo aver ricevuto il provvedimento di dissequestro delle disponibilità finanziarie di cui disponeva sui conti correnti austriaci della B.T.B./filiale di Innsbruck (n. 30.001.952 e 12.377) aveva disposto, con tre bonifici, che l'intero proprio deposito fosse trasferito ad altra banca (tale BTV di
Innsbruck) e che una volta riaccreditategli le relative provviste in conseguenza della indisponibilità di quest'ultima di riceverle (per ragioni non meglio precisate), aveva posto in essere una serie di operazioni di prelievo e di bonifico risultate tuttavia, in parte immotivate, e in parte prive di riscontro (eesendo peraltro evidente le stesse siano state richieste e disposte al fine di pervenire al medesimo risultato, e cioè precludere alla di poter soddisfare i propri crediti mediante Parte_2 una “agevole” operazione di compensazione).
35 Ciò posto, appare comunque opportuno ribadire che il bonifico di riferimento (di USD
860.000,00, oltre a commissioni e spese clearing) non è transitato sul circuito SEPA
(Single Euro Payments Area, ovvero Area Unica dei Pagamenti in euro), bensì, essendo un bonifico in USD, sul circuito estero SWIFT (acronimo di Society of
Worldwide Interbank Financial Telecommunication, applicabile ai pagamenti internazionali in USD e altre valute diverse dall'euro), con conseguente “non applicabilità” della disciplina invocata dal convenuto/appellante.
In particolare, il bonifico è stato eseguito il 21.5.2015 con addebito sul c/c in USD n.
13.377 intestato a , e la corrispondente provvista è stata quindi Parte_1 riaccreditata integralmente sullo stesso conto (incluse commissioni e spese) con l'identica valuta del 21.5.2015 (cfr. doc. 36 di parte ricorrente/appellata), senza peraltro essere mai stata accreditata sul c/c di destinazione della banca beneficiaria in Croazia, in quanto, come risulta dai pertinenti messaggi swift (ugualmente prodotti dalla banca e dal convenuto), il bonifico è stato richiamato con messaggi SWIFT MT
103 alla banca intermediaria (Bank of New York IRVTUS3N), la quale ha ottemperato al richiamo non dando esecuzione al trasferimento alla banca beneficiaria (Istarska
Kreditna Banka Joint Stock ISKBHR2X).
Quanto alla disciplina normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della c.d. Direttiva SEPA (Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica alle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE), i titoli della direttiva medesima III e IV (disciplinanti la
Trasparenza delle Condizioni e Requisiti Informativi per i Servizi di Pagamento e i
Diritti e Obblighi in Relazione alla prestazione e all'uso di Servizi di Pagamento) si applicano esclusivamente ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
Il D.L.gs 27.11.2010, n. 11, di attuazione della direttiva SEPA, e il corrispondente provvedimento della Banca d'Italia del 5.7.2011, sono a loro volta applicabili ai pagamenti in euro.
Va inoltre considerato che l'operazione è avvenuta anteriormente all'emanazione della Direttiva Europea n. 2366/2015 e della disciplina nazionale che vi ha dato attuazione introducendo nuove norme relative ai bonifici effettuati nell'ambito dello spazio economico europeo, in euro o in altra divisa (D.L.gs. n. 218/2017), che non risultando pertinente, non può, pertanto, trovare applicazione.
36 Allo stesso modo non può trovare applicazione il Payment Services Act 2018, che a propria volta costituisce la normativa austriaca di recepimento della Direttiva Europea
n. 2366/2015, entrata in vigore in data l'1 giugno 2018 (cfr. art. 119 Payment
Services Act 2018).
Tale essendo il quadro fattuale e normativo di riferimento dell'operazione in esame,
l'estraneità della stessa al circuito SEPA non appare seriamente discutibile, né il convenuto è stato in grado – neppure in questa sede di gravame – di fornire alcun argomento idoneo in senso contrario.
Così stando le cose, l'operazione poteva essere annullata dalla in qualsiasi Pt_2 momento fino alla data di regolazione (26 maggio 2015, data corrispondente esattamente alla data di regolazione secondo il circuito estero “standard”, cioè
SWIFT, pari al giorno di esecuzione + 2 giorni bancari), e lo è poi effettivamente stata il 22 maggio 2015 (ben prima, quindi, della data di regolazione) in conformità alle regole di funzionamento del circuito estero.
La C.T.U. ha confermato che la normativa SEPA non è oggettivamente applicabile nel caso di specie (e cioè a un'operazione in dollari americani come quella di cui si discute) e che il contratto di c/c n. 12.377 (disciplinato dal diritto austriaco) ammette in qualsiasi momento lo storno del bonifico nell'ipotesi di errore della banca (cfr. pag.
16 della relazione peritale con riguardo alla previsione dell'art. C.4 del contratto); ha rilevato, inoltre, che la aveva provveduto al richiamo e allo storno del bonifico Pt_2
a causa di un “errato pagamento” e che il contratto di conto corrente n. 12.377 (al punto C.4), nel riconoscere alla la facoltà di stornare in qualsiasi momento i Pt_2 bonifici effettuati a causa di un proprio errore, non prevede una casistica particolare, né una specifica descrizione tipologica dell'errore, sicché non trova alcun riscontro normativo il ritenere che per “errore” rilevante al fine dello storno debba esclusivamente intendersi un non meglio precisato “errore” di tipo “tecnico”. Non appare d'altra parte neppure ragionevole escludere tout court che la banca possa stornare un bonifico laddove si “accorga”, sia pure non nell'immediatezza (ma nella specie il richiamo risulta operato in termini solleciti, prima ancora che tempestivi), che il conto di pagamento non consente l'esecuzione della disposizione richiesta.
Da ultimo, è appena il caso di osservare come la abbia comunque chiesto la Pt_2 condanna del garante al pagamento delle somme dallo stesso dovutele quale fideiussore di e di in relazione ai rapporti bancari indicati CP_4 Controparte_6 in ricorso. Per l'effetto, non essendovi dubbio circa l'esistenza dei crediti azionati dalla banca e della loro spettanza a quest'ultima, così come della validità e dell'efficacia
37 delle garanzie prestate dal convenuto/appellante, , questi deve Parte_1 ritenersi comunque tenuto al pagamento di tutte le somme richiestegli, comprese quelle già incamerate dalla banca per effetto di compensazione, che pertanto non potrebbero in ogni caso essergli retrocesse (domanda comunque non formulata).
8. L'ottavo motivo – rubricato: “In punto spese, con riferimento al passaggio motivazionale della sentenza (p. 13 e, quindi,
P.Q.M.
pag. 14) in cui condanna il sig. quale soccombente al pagamento delle spese di lite e alle spese di CTU” – Pt_1 censura la decisione in punto di spese di lite e di CTU sul presupposto che altra avrebbe dovuto essere la decisione assunta dal giudice. L'appellante chiede pertanto che, una volta accolto l'appello, venga riformata anche la statuizione in punto di spese, con condanna della banca al pagamento delle spese processuali del doppio grado. In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell'appello, chiede che la sentenza venga in ogni riformata nella parte relativa alle spese, sia di lite, che di C.T.U., tenendosi a tale riguardo conto della “tecnicità della procedura” e della
“complessità del quadro di riferimento per la procedura dei bonifici con circuito internazionale”.
La doglianza non integra in realtà una censura della sentenza, nessun vizio risultando a ben vedere contestato in parte qua, quanto piuttosto una richiesta di riforma della decisione assunta con riguardo al governo delle spese processuali e di C.T.U., richiesta che tuttavia, atteso l'esito definitivo del giudizio, sfavorevole al convenuto appellante, non può essere accolta, risultando il interamente soccombente Pt_1 anche in questo secondo grado.
Non è accoglibile neppure la richiesta avanzata in via subordinata di compensazione delle spese di lite e di C.T.U., atteso che, a ben vedere, la decisione non è stata necessariamente assunta sulla base delle risultanze dell'indagine tecnica (che in realtà ha solamente consentito un'implementazione delle evidenze disponibili), quanto piuttosto delle allegazioni delle parti e della documentazione da queste prodotta, e quindi sulla base dell'attività di ricostruzione dei fatti e delle norme di riferimento e di valutazione delle prove spettante in via esclusiva al giudice.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore di e per essa di Parte_1 Controparte_1 [...]
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro CP_2 normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in
38 vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento dichiarato nell'atto d'appello: da € 520.001 a € 1.000.000.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2282/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze n. 1890/2019 e n. 1890/2021 del Tribunale di Venezia;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 Controparte_1
e per essa alla procuratrice speciale le spese di lite
[...] Controparte_2 del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 18.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti Parte_1 di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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