Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3579/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rapp.ta e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Marco Albanesi ( ) e Francesca Parisi C.F._2
( ), in virtù di procura alle liti in calce all'atto di C.F._3
citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, con i quali elett.te domicilia in Napoli, alla via Francesco Saverio Correra n. 250.
APPELLANTE
E
( , già a seguito Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
di mero cambio di denominazione sociale, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e per essa - giusta procura in data Controparte_2
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre,Rep. n. Persona_1
42351 - Racc. n. 15678, la mandataria (già Controparte_3
denominata , in persona della Dott.ssa , CP_4 Controparte_5
nata a [...] il [...] ( ), C.F._4
di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, che interviene non Persona_1
in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di
[...]
rapp.tata e difesa dall'avv. Marco Pesenti Controparte_1
( ), in forza di mandato congiunto all'atto di nomina C.F._5
di nuovo difensore, con il quale elett.te dom.lia in Milano, via Correggio n.
43.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: 1) dichiarare il difetto di legittimazione di Controparte_2
2) dichiarare l'insussistenza del credito, o parte di esso, asseritamente vantato dall'opposta (odierna appellata) e di cui in premessa;
3) dichiarare la prescrizione del credito di cui in premessa o di parte di esso;
4) dichiarare la nullità, ex art. 1815 c.c., degli interessi (asseritamente) convenuti nel contratto di finanziamento e successiva apertura di credito in quanto usurai.
5) per l'effetto, dichiarare inefficace/nullo o revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto di cui in premessa o, in subordine, ridurre la somma dovuta dall'appellante all'appellata a quanto effettivamente risulterà dovuto dalla prima all'esito del giudizio;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori anticipatari.
In via del tutto subordinata, per il caso in cui si ritenga improcedibile il giudizio per assenza della parte odierna appellante al primo incontro di mediazione, per i motivi di cui al punto III del presente appello: 7) dichiarare comunque inefficace/nullo o revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto e di cui in premessa;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Per l'appellata: In rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art.
342 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo preliminare del presente atto;
In via pregiudiziale di merito: dichiarare inammissibile o improcedibile
l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo preliminare del presente atto.
In via gradata nel merito: ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare
l'appello proposto da parte appellante, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 321/2020 resa dal Tribunale di Napoli e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 3625/2017 emesso dal Tribunale di
Napoli.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento, oltre I.v.a., C.p.a., e rimborso pari al 15%, così come previsto dal
D.M. 55/2014.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo , quale Controparte_1
cessionaria del credito, chiese che fosse ingiunto ad il Parte_1
pagamento di € 11.542,75 di cui € 5.876,28 in linea capitale, € 3.866,47 per interessi convenzionali di mora, a decorrere dalla data di decadenza del beneficio del termine, ed € 1.800,00, per rate scadute e non, a titolo di saldo negativo del contratto di apertura della linea di credito revolving n.
10022230312933, stipulato con la cedente Findomestic Banca s.p.a..
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 3625/2017 del 14/04/2017, notificato all'appellante il 12/05/2017, il Tribunale accolse il ricorso.
1.2. L'ingiunta si oppose ed eccepì il difetto della legittimazione attiva di
, negando che ella fosse titolare del credito ingiunto;
eccepì, CP_1
altresì, il difetto della propria legittimazione passiva;
contestò l'esistenza dei contratti di cessione indicati da e disconobbe la conformità CP_1 agli originali della documentazione probatoria, prodotta in copia;
negò che gli atti di cessione avessero ad oggetto i crediti azionati e negò l'esistenza del credito vantato con l'ingiunzione, affermando di non aver mai sottoscritto un “contratto di finanziamento con Findomestic Banca s.p.a. e nessuna apertura di credito n.10022230312933 e tantomeno ha operato con tale apertura di credito”, disconoscendo la sottoscrizione apposta alla copia del contratto di finanziamento prodotto. Infine contestò le risultanze dell'estratto conto prodotto. Eccepì la prescrizione del credito o quantomeno degli interessi, lamentando l'illegittimo cumulo degli interessi moratori e corrispettivi, l'applicazione di interessi usurari, chiedendo: “dichiarare il difetto di legittimazione di Controparte_2
dichiarare l'insussistenza del credito, o parte di esso, asseritamente vantato dall'opposta e di cui in premessa;
dichiarare la prescrizione del credito di cui in premessa o di parte di esso;
dichiarare la nullità, ex art. 1815 c.c., degli interessi (asseritamente) convenuti nel contratto di finanziamento e successiva apertura di credito in quanto usurai. Per l'effetto, dichiarare inefficace/nullo o revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto di cui all'oggetto o, in subordine, ridurre la somma dovuta dall'opponente all'opposta a quanto effettivamente risulterà dovuto dalla prima all'esito del giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione aì sottoscritti procuratori per fattone anticipo.”
1.3. Il Tribunale definì la causa con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c., dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione, ritenendo che la condizione di procedibilità non si fosse avverata. Confermò, quindi, il decreto ingiuntivo opposto e condannò al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
In sintesi il tribunale ritenne che la procedura di mediazione era stata attivata e quindi si era svolta senza che vi fosse stata la partecipazione della parte opponente;
che secondo la sentenza n. 24629, pubblicata in data 3.12.2015, della Corte di Cassazione – III Sez. Civile, “E' sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria”; che è proprio l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c; che alla mediazione demandata dal giudice per le materie obbligatorie previste dall'art. 5 del Dlgs 28/2010, la parte debba partecipare personalmente o tramite un proprio rappresentante pena l'improcedibilità della domanda.
§.
2. La sentenza n. 321/2020, emessa dal Tribunale di Napoli il 10.01.2020,
è stata impugnata da . La Corte di Appello, dopo avere Parte_1
all'udienza del 13.12.2023 ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del 20.05.2024 ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo
CTU tecnico contabile per la ricostruzione del saldo del rapporto in esame.
All'esito all'udienza del 20.11.2024 ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20).
2.1. L'appellante lamenta l'erronea declaratoria d'improcedibilità, ritenendo che la condizione si era invece verificata, “per superamento del termine massimo imposto dal legislatore per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio”.
Sostiene a riguardo che l'art. 6 dal D.l.vo 28/20101 stabilisce che “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi”, e che l'art. 3, comma 1, dello stesso D.lgs 28/2010 stabilisce che: <<
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.>>, il quale prevedeva al suo articolo 12 che: <<
1. Il procedimento si conclude: … e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda>>. Quindi, secondo l'appellante, poiché la domanda di mediazione era stata proposta il 04/02/2018, il procedimento si era concluso nei successivi quattro mesi, quindi il 04/06/2018, prima del primo incontro, tenutosi il successivo 19/07/2018, per cui, secondo l'appellante, l'“Organismo non aveva alcun potere di fissare quell'incontro che è dunque tamquam non esset.”
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle prove e la violazione dell'art. 5, comma 1, del D.lvo
28/2010, in quanto la condizione di procedibilità si era in ogni caso realizzata, atteso che la domanda era stata depositata nei 15 giorni dall'ordinanza del tribunale e al primo incontro era stata regolarmente presente la parte obbligata a parteciparvi e cioè il creditore opposto CP_1
Sostiene infatti l'appellante che, diversamente da come aveva
[...]
ritenuto il primo giudice, la parte onerata della proposizione della domanda di mediazione era la creditrice opposta, la quale era stata regolarmente presente al primo incontro.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il mancato esame nel merito della causa e reitera le eccezioni e richieste formulate in primo grado e non esaminate dal primo giudice.
2.4. Infine l'appellante lamenta, in ogni caso, l'erroneità della decisione in quanto, dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto comunque revocare il DI opposto e non confermarlo.
2.5. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, per avere CP_1
giustamente il Tribunale pronunciato l'improcedibilità dell'opposizione ed in subordine ha chiesto il rigetto nel merito dell'opposizione per infondatezza.
§.
3. L'appello è fondato e va accolto.
3.1. In via preliminare va ricostruito l'accaduto.
Poiché la creditrice non si era costituita alla prima udienza del
12/12/2017, il Tribunale rinviò la causa all'udienza del 30.01.2018, per il deposito della prova dell'avvenuta notifica dell'opposizione all'ingiunzione. A tale udienza dispose l'espletamento del procedimento di mediazione ex D.L.vo 28/2010, onerando dell'avvio della procedura la debitrice opposta e rinviando all'udienza del Parte_1
12/06/2018.
proposte tempestivamente istanza di mediazione, in Parte_1
data 04/02/2018, all'Organismo di mediazione attivo presso il C.O.A., il quale tuttavia non fissò il primo incontro ed in data 09/06/2018, tre giorni prima dell'udienza, l'opponente depositò una nota con allegata la domanda di mediazione in cui dichiarava quanto segue “Ad oggi il procedimento non si è concluso. Risulta, dunque, spirato il termine massimo di tre mesi per la conclusione del procedimento di mediazione imposto dall'art. 6 dal D.l.vo
28/20101 “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi”), in combinato disposto con l'art. 5, comma 1bis, D.l.vo cit, (nella parte in cui sancisce che “Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”) con la conseguenza che la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata. Si chiede, pertanto, sin da ora rinvio per la precisazione delle conclusioni”. All'udienza del 12/06/2018, cui era presente anche , benchè non costituita in giudizio, CP_1 [...]
chiese rinvio per precisazione delle conclusioni o, in Parte_1
subordine, per il deposito di verbale negativo di mediazione, ritenendo che la mera proposizione dell'istanza di mediazione avesse avverato la condizione di procedibilità.
Il Tribunale rinviò all'udienza dell'11/01/2019 per il deposito del verbale, tuttavia nelle more l'Organismo di mediazione, con invito del 10.07.2018, convocò le parti per il primo incontro di mediazione per il 19/07/2018. A tale incontro si presentò solo l'opposta creditrice e il CP_1
procedimento di mediazione venne chiuso con verbale negativo, per assenza dell'onerata opponente debitrice . Parte_1
, costituitasi nel giudizio, all'udienza dell'11/01/2020 chiese che CP_1
fosse dichiarata l'improcedibilità del giudizio di opposizione, per non essersi avverata la condizione di procedibilità, in ragione dell'assenza dell'opponente , ritenuta onerata della procedura di Parte_1
mediazione, al primo incontro davanti all'Organismo di mediazione.
, nelle note autorizzate dal Tribunale, rappresentò di Parte_1
non essersi presentata al primo incontro di mediazione, ritenendo che il procedimento di mediazione si fosse già in precedenza definito, per decorso dei termini e che, in ogni caso, gli effetti negativi della mancata definizione del procedimento di mediazione cioè il mancato avveramento della condizione di procedibilità, dovevano ricadere sull'opposta , CP_1
attrice in senso sostanziale.
3.2. Ciò premesso in fatto occorre verificare quali siano le conseguenze dell'omessa convocazione, da parte dell'Organismo di mediazione, entro il termine di tre mesi, previsto per la conclusione del tentativo di mediazione.
L'art. 8 del Dlgs 28/2010 prevede che l'organismo di mediazione fissi il primo incontro non oltre trenta giorni dal deposito della domanda e nulla dice in ordine alle conseguenze della violazione del detto termine.
Nel silenzio del dato normativo deve, tuttavia, escludersi che la mancata convocazione possa esitare, come sostiene l'appellante, in un verbale negativo del procedimento di mediazione, poiché detto procedimento, seppure tempestivamente avviato, in mancanza di convocazione, non si è mai istaurato, sicchè certamente non poteva mai essere redatto un verbale di un incontro mai tenutosi e senza l'istaurazione di contraddittorio.
Piuttosto sarebbe stato necessario che la parte onerata si attivasse, per rimediare all'inerzia dell'Organismo di mediazione, affinchè la procedura disposta dal giudice si istaurasse correttamente nel termine prescritto ed esitasse così in un verbale. Nel caso in esame, seppure con estremo ritardo, l'organismo di mediazione ha effettuato la convocazione e istaurato il contraddittorio, consentendo che la procedura si concludesse con un verbale negativo.
Deve quindi concludersi che il primo motivo di gravame è infondato.
3.3. E' invece fondato il secondo motivo di appello, poiché, come hanno di recente affermato le SU della Cassazione “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. sent. nr. 19596/2020).
Dunque, per effetto del mutamento della giurisprudenza di legittimità, come giustamente ha evidenziato l'appellante, erroneamente il primo giudice aveva onerato l'opponente della procedura di mediazione, in quanto onerata era, invece, l'opposta creditrice , sulla quale CP_1
devono ricadere gli effetti del mancato avveramento della condizione di procedibilità. Condizione che, tuttavia, alla luce dello svolgimento degli avvenimenti, deve ritenersi avverata, poiché la vera parte onerata, su cui sarebbero ricaduto gli effetti negativi del mancato avvio della procedura di mediazione, ivi compresa la presenza al primo incontro, era proprio l'opposta. Pertanto, benchè la procedura di mediazione sia stata avviata dall'opponente non onerata, al primo incontro era presente invece l'opposta, vera parte onerata dell'attivazione della procedura, pertanto la condizione deve considerarsi realizzata, con la redazione di verbale negativo e l'opposizione va decisa nel merito.
3.4. aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
, contestando l'esistenza degli atti di cessione e l'esistenza del CP_6
credito stesso, sostenendo di non aver mai sottoscritto nessun contratto di finanziamento con Findomestic SpA e l'inesistenza del credito stesso, disconoscendo la propria sottoscrizione apposta al contratto dedotto in giudizio.
, pur avendo prodotto gli atti di cessione, dimostrando così la CP_1
propria legittimazione attiva, ha tuttavia omesso di chiedere tempestivamente, con la comparsa di costituzione e risposta alla citazione in opposizione a DI, la verificazione delle firme disconosciute da
[...]
con l'atto introduttivo dell'opposizione. Parte_1
A fronte del disconoscimento di delle proprie Parte_1
sottoscrizioni al contrato di finanziamento, infatti, era onere di , CP_1
intendendo avvalersi del contratto di finanziamento, proporre istanza di verificazione della sottoscrizione, al fine di farne accertare la veridicità.
Non può porsi in dubbio la specificità e determinatezza del disconoscimento effettuato da che, nella citazione in Parte_1
opposizione a DI, ha dichiarato testualmente: “A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. nega formalmente che la sottoscrizione apposta sulla copia del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta quale doc.2 dei documenti prodotti nella fase monitoria sia la propria.”, così espressamente indicando sia il documento ove la sottoscrizione era apposta, sia che la stessa non era propria.
A fronte di tale circostanziato e specifico disconoscimento era onere dell'opposta creditrice avanzare tempestiva istanza di CP_1
verificazione, al fine di far accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, costituente la fonte del credito per il quale agiva. In mancanza di verificazione la scrittura disconosciuta non è utilizzabile ai fini della decisione, con la conseguenza che, in relazione al credito oggetto del giudizio, manca il titolo per cui detto credito è preteso.
Ciò nondimeno nella propria comparsa di costituzione aveva CP_1
evidenziato che la certificazione ex art. 50 e gli estratti conto dimostravano che comunque il credito era stato erogato e fruito per ben undici anni, chiedendo la conferma del DI opposto o, in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma di € 11.542,75, o di quella Parte_1
maggiore o minore somma che risultava dovuta, oltre agli interessi.
In proposito va considerato che non ha mai negato Parte_1
che il finanziamento le fosse stato effettivamente erogato, avendo ella solo lamentato l'erroneità “dell'ammontare del credito come quantificato dall'opposta in proprio ricorso per decreto ingiuntivo, sia per sorta capitale che per interessi e rate scadute, e riportato nella premessa del presente atto”, contestando le risultanze dell'estratto conto prodotto dall'opposta, nonchè
l'illegittimo cumulo degli interessi moratori e corrispettivi e l'usurarietà dei tassi applicati, chiedendo “di ridurre il debito alla sola sorta capitale eventualmente dovuta (c.d. gratuità del mutuo)”.
3.5. Orbene essendo incontestata l'avvenuta erogazione del finanziamento ed essendo incontestato che tale erogazione era avvenuta a scopo di mutuo, con conseguente obbligo restitutorio di delle Parte_1
somme ricevute a mutuo, stante la nullità del contratto per difetto di forma scritta, in quanto le sottoscrizioni apposte sono state disconosciute da , le somme a lei erogate, in assenza di valida Parte_1
pattuizione circa le condizioni del mutuo, dovrebbero essere restituite a solo in linea capitale. Tuttavia la non ha provato quali CP_1 CP_2
fossero le somme in linea capitale effettivamente erogate alla finanziata, in quanto l'importo richiesto in via monitoria in linea capitale di € 5.876,28, trattandosi di credito revolving, è frutto dell'esito delle varie operazioni di prelievo dal plafond e delle operazioni di versamento, per il ripristino dello stesso, via via nel tempo, come risultanti dagli estratti conto, che comunque sono stati elaborati con l'applicazione delle condizioni previste dal contratto, dichiarato nullo, quanto a interessi corrispettivi, spese e oneri.
Al fine di ricostruire il rapporto con esclusione delle condizioni contrattuali, la Corte con ordinanza del 20.05.2024 ha conferito mandato al CTU di ricostruire “…il rapporto di dare/avere del credito revolving non tenendo conto delle condizioni contrattuali e stilando due tabelle una in linea capitale dei prelievi e versamenti e l'altra degli interessi, calcolati nella misura legale, eventualmente maturati”.
Il Consulente, attenendosi al mandato ha accertato che il rapporto non presentava un saldo negativo per la correntista, anzi il conto (sia volendo considerare l'applicazione degli interessi legali creditori, sia escludendoli), presenta un saldo positivo.
Ne consegue che in mancanza di prova di un saldo negativo del rapporto, risultante dal solo capitale via via mutuato, con esclusione di ogni addebito per interessi, spese e oneri contrattualmente previsti, e tenuto conto dei versamenti via via effettuati da , per il ripristino del Parte_1
palfond, la domanda di restituzione, avanzata dalla non può essere CP_2
accolta.
§.
4. L'appello di va dunque accolto e le spese di lite, Parte_1
liquidate come in dispositivo, secondo le tabelle 147/22, vanno poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico di , rimasta soccombente. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza n. 321/2020, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da avverso il DI nr. Parte_1
3625/2017 del Tribunale di Napoli, che revoca, e rigetta la domanda proposta da . Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi €
5.809,00 per compensi ed € 355,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione a procuratori anticipatari.
3. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU Controparte_1
liquidate con separata ordinanza del 10.02.2025.
Napoli lì, 10.02.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola