Articolo 74 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 73Articolo 75
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1 gennaio 1938
Art. 74.

Nella valutazione del servizio utile si tiene conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra 1915-1918 o chiamati durante la guerra stessa nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, anche se non ebbero a percepire stipendio o assegni dagli Enti presso cui prestarono servizio, purche' abbiano conservata la titolarita' del posto e pagato, a mezzo degli Enti medesimi, i contributi per l'iscrizione alla Cassa. Qualora i contributi personali dei sanitari non fossero stati versati agli Enti, questi possono ottenerne il rimborso dalla Cassa di previdenza che ne trattiene l'importo sulle corrispondenti pensioni o indennita' che venissero liquidate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938