Art. 74.
Nella valutazione del servizio utile si tiene conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra 1915-1918 o chiamati durante la guerra stessa nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, anche se non ebbero a percepire stipendio o assegni dagli Enti presso cui prestarono servizio, purche' abbiano conservata la titolarita' del posto e pagato, a mezzo degli Enti medesimi, i contributi per l'iscrizione alla Cassa. Qualora i contributi personali dei sanitari non fossero stati versati agli Enti, questi possono ottenerne il rimborso dalla Cassa di previdenza che ne trattiene l'importo sulle corrispondenti pensioni o indennita' che venissero liquidate.
Nella valutazione del servizio utile si tiene conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra 1915-1918 o chiamati durante la guerra stessa nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, anche se non ebbero a percepire stipendio o assegni dagli Enti presso cui prestarono servizio, purche' abbiano conservata la titolarita' del posto e pagato, a mezzo degli Enti medesimi, i contributi per l'iscrizione alla Cassa. Qualora i contributi personali dei sanitari non fossero stati versati agli Enti, questi possono ottenerne il rimborso dalla Cassa di previdenza che ne trattiene l'importo sulle corrispondenti pensioni o indennita' che venissero liquidate.